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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/01/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 28/1/2025
Chiamata la causa iscritta al n° 3492/2023 R. G. avanti alla Giudice Marzia Maffei sono comparsi: per parte ricorrente c.f. l'Avv. MATTEO Parte_1 C.F._1
FLORIO in sostituzione dell'Avv. BOCCIA RAFFAELE nel mandato;
per parte resistente c.f. e p.iva Controparte_1
in p.l.r.p.t. l'Avv. Gianmaria Pisani in sostituzione dell'Avv. D'ELIA NICOLO' nel P.IVA_1
mandato.
Parte convenuta dichiara di essere disponibile ad aderire alla proposta conciliativa formulata dal tribunale.
Parte ricorrente dichiara di non accettare la proposta in quanto incongrua rispetto al quantum preteso.
La giudice, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione della vertenza, invita a questo punto i procuratori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti ed alle note conclusive autorizzate.
LLaa ggiiuuddiiccee,, eessaauurriittaa llaa ddiissccuussssiioonnee pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII CCOOSSEENNZZAA MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, la giudicante osserva quanto segue.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 6 novembre 2023, il dottor ha Parte_1 adito l'intestato Tribunale per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le
Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria
1 istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così provvedere: a) accertare
e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta Controparte_1
alle obbligazioni contrattuali derivanti dalla polizza n. LSM0000006625 stipulata tra
[...] le parti;
b) conseguentemente, condannare la medesima convenuta al pagamento dell'indennizzo contrattualmente previsto in favore del dott. nella misura di euro 29.999,99, ovvero Parte_1 in quella maggiore o minor somma che l'adito Tribunale riterrà liquidare, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
c) Condannare la resistente al pagamento delle spese
e competenze legali del presente giudizio e di quelle per la procedura di mediazione, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
A sostegno della domanda ha dedotto e documentato: di aver sottoscritto in data 13/06/2019 con la (in Controparte_1 seguito, più brevemente anche solo “ ”) la polizza rc professionale n. LSM0000006625 CP_1
avente validità dal 18/06/2019 al 18/06/2020 e con efficacia retroattiva di 7 anni e limite di indennizzo per 1.000.000,00 di euro per sinistro e per anno (All.1); che con atto di citazione notificato in data 12/11/2019 (All.2), l'avv. Maria Agovino citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cosenza, il dott. al fine di accertare e dichiarare la violazione Pt_1
degli artt. 1176 cc e 2236 cc in relazione alla attività svolta quale consulente fiscale, chiedendo la sua condanna, in solido, con la in liquidazione di cui lo stesso era socio, al CP_2 Pt_1
pagamento della somma di euro 4.971,90 per danno patrimoniale ed euro 15.000,00 per danno non patrimoniale, oltre interessi fino al soddisfo;
che il suddetto giudizio (R.G.4698/19) veniva definito con sentenza n.741/2023 (All.4), con la quale il Tribunale di Cosenza, accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti in solido tra loro, così statuiva: “condanna i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale di cui in parte motiva pari ad euro 4.971,90, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo;
condanna i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale di cui in parte motiva pari ad euro 7.500,00, oltre interessi fino al soddisfo;
Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 237,00 per spese vive, euro 919,00 per fase di studio, euro 777,00 per fase introduttiva;
euro 1.680,00 per fase istrutt/trattaz. ed euro
1.701,00 per fase decisionale, oltre forfetario 15%, oltre i.v.a. e c.p.a. da distrarre in favore dell'avv. Ilario Sestito che ne ha fatto espressa richiesta ex art. 93 c.p.c.”; di aver comunicato alla Compagnia Assicuratrice l'esito del giudizio ed ottemperato al pagamento di quanto dovuto in forza del provvedimento di condanna, mediante bonifico all'Avv. Maria
Agovino della somma di € 14.017,20 ed all'Avv. Ilario Sestito (procuratore antistatario) quella di €
7.644,94 (cfr. disposizioni di bonifico All.5 e All.6);
2 di aver altresì provveduto a far fronte al pagamento delle competenze legali dell'Avv. Francesca
Lisa Ferraro, propria procuratrice costituita nel giudizio de quo, la quale quantificava in € 7.804,85 i suoi onorari (cfr. n.2 bonifici - All.7); di aver quindi richiesto alla soc. il rimborso del predetto complessivo importo di € CP_1
21.662,14, oltre il rimborso dei compensi professionali del proprio legale costituito in giudizio;
che, dopo le interlocuzioni di rito, , pur avendo riconosciute congrui gli importi delle spese CP_1 legali per euro 7.804,85 in favore dell'Avv. Ferraro, e per euro 7.753,76 per l'Avv. Sestito, si dichiarava disponibile a riconoscere – a titolo di indennizzo – in favore del proprio Assicurato le seguenti somme (cfr. mail del 22/05/2023 - All.8):
“Per quanto riguarda il danno patrimoniale coperto dalla polizza (sanzioni ed interessi), considerata la condanna in solido al 50% con la quale EDP non oggetto di Controparte_3
copertura della polizza, rimangono gli importi di EUR 1.662,83 (IVA 2017) ed EUR 825,38
(UNICO 2016) per un totale di EUR 2.388,21. Anche le rispettive spese legali dell'Avv. Sestito, così come le sue spese legali, andranno dunque ripartite e indennizzate per quanto relativo alla parte di danno patrimoniale coperta dalla polizza. Calcolato quest'ultimo come il 19.15% del danno totale stabilito in sentenza (patrimoniale e non), le spese legali rimborsabili ammonteranno a EUR
1.484,84 (Avv. Sestito) e EUR 1.494,62 (Avv. Ferraro). In considerazione di quanto sopra,
l'importo indennizzabile è pari a EUR 4.367,67 già dedotta la franchigia prevista in polizza (EUR
1.000,00), a cui andranno aggiunti interessi/rivalutazione al soddisfo degli importi di indemnity (di cui attendiamo i conteggi)”.
Ritenendo non congrua la proposta di indennizzo formulata dalla compagnia assicuratrice, ha concluso coerentemente per l'accoglimento delle domande sopra rassegnate.
Ha resistito la società , la quale ha contestato le Controparte_1
avverse domande eccependo: in via preliminare l'inammissibilità delle domande per violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, e del divieto di venire contra factum proprio, sull'assunto che l'assicurato conoscesse fin dal 2020 la posizione della compagnia riguardo all'ampiezza della manleva e dell'indennizzo che riteneva (e ritiene) dovuto e, tuttavia, nulla avesse mai contestato fino all'esito del giudizio e all'invio dei conteggi liquidativi;
che la garanzia assicurativa non potesse essere invocata per tutto il sinistro, atteso che l'unica parte di danno coperta dalla Polizza era quella relativa ai soli danni patrimoniali conseguenti ad errore nella dichiarazione IVA 2017 e nella dichiarazione dei redditi 2016, e non anche a quelli derivanti dall'errore nella dichiarazione dei dati reddituali nel Mod. 5/2008 di in quanto CP_4
anteriori alla data di retroattività convenuta tra le parti;
3 che i danni non patrimoniali erano esclusi dalla garanzia assicurativa, atteso che la Polizza copriva
“qualsiasi somma (capitali, interessi e spese) che [l'Assicurato] sia tenuto a pagare a Cliente/terzo quale civilmente responsabile ai sensi di legge nell'esercizio della Attività Professionale […]” ma entro i limiti e tenuto conto delle esclusioni espressamente previste inter alia dall'Art. 2 delle
Condizioni Particolari, che alla lettera s) chiarisce che “La presente assicurazione non copre: […] s) qualunque danno che non comporti pregiudizio economico, immediato e diretto, salvo specifico patto in deroga. Nel caso in cui l'Assicuratore sostenga in virtù della presente esclusione che, la perdita, il danno, il costo o la spesa non è assicurata dalla presente polizza, l'onere di provare il contrario è posto a carico dell' ;”; Parte_2 che le spese di resistenza e di lite sostenute dall' non potessero che essere parametrate in Parte_2
ragione della quota parte del sinistro coperto.
Ha quindi concluso in via preliminare per la declaratoria di inammissibilità delle domande svolte dal Dott. per violazione degli artt. 1375 e 1175 c.c. e del divieto di venire contra Parte_1
factum proprium chiedendo altresì all'intestato Tribunale di “In via principale:
- accogliere le eccezioni di inoperatività della Polizza e conseguentemente rigettare le domande avversarie con riferimento ai danni conseguenti a condotte anteriori alla data di retroattività della
Polizza (2.583,69 Euro) e con riferimento ai danni non patrimoniali (7.500,00 Euro); - contenere
e/o limitare l'indennizzo assicurativo ai soli danni patrimoniali conseguenti a condotte poste in essere dall'Assicurato durante il periodo di retroattività (2.488,21 Euro), detratta la franchigia contrattualmente prevista (1.000,00 Euro per sinistro); - contenere e/o limitare le spese di resistenza ex art. 1917, terzo comma, c.c. e il rimborso delle spese di lite in ragione della quota parte di sinistro che risulti coperto dalla Polizza;
- condannare l'Assicurato alla refusione di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali, nonché accessori di legge e alle spese di mediazione”.
Alla prima udienza sono stati concessi i termini per il deposito di memorie integrative ex art. 281 duodecies, co. 4 c.p.c.
In questa sede parte resistente ha eccepito come dalla produzione avversaria delle polizze precedenti emergesse il difetto del presupposto della continuità della copertura assicurativa nei 7 anni anteriori alla data di validità della Polizza, avendo parte ricorrente prodotto: la polizza LE n. 0848/03/0001743 con validità dal 18.5.2013 al 18.5.2014; Pt_3
la polizza LE n. 2015/03/2218753 con validità dal 3.3.2015 al 3.3.2017; Pt_3 la polizza Lloyd's n. DULSM007159 con validità dal 18.6.2017 al 18.6.2018.
Ha quindi dedotto che la copertura assicurativa della Polizza dovesse ritenersi esclusa, non solo per i danni conseguenti all'errore nella dichiarazione dei dati reddituali nel Mod. 5/2008 (comunque
4 anteriore al periodo massimo di retroattività decorrente dal 18.6.2012), ma anche per quelli conseguenti all'errore nella dichiarazione IVA 2017 e nella dichiarazione dei redditi 2016, essendo tutte e tre tali condotte anteriori alla data di validità della Polizza.
Parte ricorrente in ordine alla pretesa inoperatività della polizza per il periodo di retroattività, ha dedotto che entrambe le condotte si fossero realizzate nel periodo di copertura delle polizze precedenti, e precisamente sotto la vigenza delle polizze LE UT (avente effetto dal
03.03.2015-03.03.2017) e LL (valida per gli anni 18.06.2017- 18.06.2018) evidenziando altresì che la polizza LL prevedesse una retroattività di 5 anni dalla data di sua decorrenza
(18.06.2017) senza limite alcuno, garantendo l'assicurato, dunque, fin dal 18.06.2012.
La causa, istruita in via documentale, fallito il tentativo di conciliazione giudiziale, è pervenuta quindi per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, deve premettersi che nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio verificatosi rientra nei «rischi inclusi» e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole (Cass.24273/2023).
In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato
(c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito, nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli (c.d. spese di resistenza), anche in eccedenza rispetto al massimale purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma 3, c.c., in quanto, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel "genus" delle spese di salvataggio (1914 c.c.) perché sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore; le spese di chiamata in causa dell'assicuratore non costituiscono invece né conseguenza del rischio assicurato né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c. (Cass. 18076/2020)
Come noto, infatti, le spese di resistenza rientrano nel genus delle spese di salvataggio ex art. 1914
c.c. e non costituiscono una conseguenza propria del fatto illecito perché sostenute per un comune interesse di assicurato e assicuratore. È stato affermato, infatti, che “l'obbligo dell'assicuratore della responsabilità civile di tenere indenne l'assicurato delle spese irrogate per resistere all'azione del danneggiato trova un limite nell'attualità della domanda del terzo danneggiato e nel perseguimento di un risultato di utile per entrambe le parti interessate a respingerla.” Inoltre, è stato chiarito che
5 “L'obbligazione accessoria, prevista dal comma terzo, trova il suo necessario presupposto, nella obbligazione principale, ma ha un oggetto diverso perché riguarda il rimborso, da parte dell'assicuratore (ed entro limiti prestabiliti), delle spese sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato. Ora, la ratio di quest'ultima disposizione va individuata nel perseguimento di un risultato utile ad entrambe le parti, assicuratore ed assicurato, mirando a tutelarne la sfera giuridico - patrimoniale dalla domanda risarcitoria del terzo ed esaurendo la sua funzione nei limiti in cui si tratta di tenere indenne l'assicurato delle spese sostenute per resistere all'azione civile del danneggiato.” (Cassazione civile sez. III, 18/01/2016, n. 667).
Ed ancora, è stato affermato che “L'unico limite all'accoglimento della domanda, proposta dall'assicurato, di rifusione delle spese di resistenza, può discendere soltanto della insussistenza della garanzia, oppure dalla circostanza (ricavabile dagli artt. 1227 e 1914 c.c.) che le spese di resistenza siano state avventatamente sostenute, ovvero lo siano state misura smodata” (Cass. Civ. sez. VI n.4786 del 23/02/2021).
Attingendo dalle suesposte coordinate ermeneutiche, la domanda attorea si profila infondata per le ragioni di seguito esposte.
Nel caso in esame risulta dalle emergenze documentali che il Reclamo (definito in Polizza quale
“Qualsiasi comunicazione con la quale un Cliente/Terzo manifesti all' l'intenzione di Parte_2
ritenerlo responsabile per danni in conseguenza di un fatto colposo, di un errore o omissione attribuiti all' stesso o dei soggetti dei quali l' debba rispondere.”) è stato Parte_2 Parte_2 ricevuto dall'Assicurato in data 12 novembre 2019 (i.e. notifica dell'atto di citazione da parte dell'Avv. Agovino) e successivamente denunciato in data 15 novembre 2019, pertanto esso ricade, quantomeno dal punto di vista temporale, nell'ambito di operatività della Polizza RC Professionale made n. LSM0000006625 avente validità dal 18 giugno 2019 al 18 giugno Parte_4
2020, franchigia di Euro 1.000,00, limite di indennizzo per sinistro e in aggregato pari a Euro
1.000.000,00 e retroattività pari a 7 anni “solo se solo se assicurato continuativamente con polizza di R.C. professionale per tale periodo retroattivo”. In particolare l'articolo 3 delle Condizioni
Particolari di Polizza rubricato “Validità della garanzia – Retroattività” prevede che “La presente assicurazione tiene indenne l per i reclami ricevuti per la prima volta e notificati al Parte_2
l'Assicuratore nel corso del periodo di vigenza della polizza e derivanti da comportamenti posti in essere nel corso del medesimo periodo o nell'eventuale periodo di efficacia retroattiva indicato nella Scheda. Tale estensione verrà concessa nei seguenti termini:
• Nel caso in cui l' non abbia goduto, in maniera continuativa di una copertura rc Parte_2
professionale attiva, il periodo di retroattività coinciderà con la data di decorrenza della presente polizza, salvo quanto diversamente riportato nella Scheda. Ciò non preclude la possibilità
6 dell'assicurato di richiedere un periodo di retroattività maggiore, fatta salva la facoltà del l'Assicuratore di determinarne il sovrappremio e la durata.
• Nel caso in cui l'Assicurato abbia goduto, in maniera continuativa, di precedente copertura assicurativa di responsabilità civile professionale, coinciderà con tale periodo di retroattività.”
Orbene, l'assicurato ha dimostrato nella presente sede giudiziale la continuità di copertura assicurativa solo dal 18/6/2017: è, perciò, da tale data che decorre la retroattività della Polizza.
E' incontroverso che i danni subiti dall'Avv. Agovino, accertati dal Tribunale di Cosenza, attengano a tre distinti errori professionali in cui è incorso il Dottor nel corso degli anni e segnatamente: Pt_1
Errore nella dichiarazione IVA 2017, per cui veniva comminata la complessiva sanzione di Euro
1.662,83;
Errore nell'indicazione delle ritenute di acconto indicate nel rigo RE 26 della relativa dichiarazione dei redditi 2016 (anno di imposta 2015), per cui venivano comminate sanzioni e applicati interessi per complessivi Euro 825,38;
Errore nella dichiarazione dei dati reddituali nel Mod. 5/2008 di per cui sono state CP_4
comminate sanzioni pari a Euro 2.583,69.
Tali errori, si evince oggi all'esito delle produzioni documentali di parte ricorrente, si collocano tutti e tre temporalmente al di fuori del periodo di retroattività della Polizza, trattandosi di dichiarazioni da effettuarsi ex lege prima del 18/6/2017 (l'ultima è risalente addirittura al 2008, ossia finanche dopo il termine massimo di 7 anni di retroattività previsto in Polizza).
Sicchè, essendo emerso che il sinistro non è in copertura, atteso che i danni lamentati attengono ad eventi e/o condotte avvenute prima della data di retroattività della polizza, la domanda di indennizzo (anche delle spese di resistenza e delle successive occorrende, la cui liquidazione postula, quale presupposto, la sussistenza di un sinistro coperto dalla polizza assicurativa) deve essere rigettata. Ogni ulteriore questione dedotta deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite, avuto riguardo alla peculiarità della vertenza, alla controvertibilità delle questioni dedotte, non disgiunte da ragioni di equità, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda disattesa o assorbita: respinge la domanda attorea;
compensa le spese di lite.
Cosenza, 28/1/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
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Chiamata la causa iscritta al n° 3492/2023 R. G. avanti alla Giudice Marzia Maffei sono comparsi: per parte ricorrente c.f. l'Avv. MATTEO Parte_1 C.F._1
FLORIO in sostituzione dell'Avv. BOCCIA RAFFAELE nel mandato;
per parte resistente c.f. e p.iva Controparte_1
in p.l.r.p.t. l'Avv. Gianmaria Pisani in sostituzione dell'Avv. D'ELIA NICOLO' nel P.IVA_1
mandato.
Parte convenuta dichiara di essere disponibile ad aderire alla proposta conciliativa formulata dal tribunale.
Parte ricorrente dichiara di non accettare la proposta in quanto incongrua rispetto al quantum preteso.
La giudice, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione della vertenza, invita a questo punto i procuratori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti ed alle note conclusive autorizzate.
LLaa ggiiuuddiiccee,, eessaauurriittaa llaa ddiissccuussssiioonnee pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII CCOOSSEENNZZAA MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, la giudicante osserva quanto segue.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 6 novembre 2023, il dottor ha Parte_1 adito l'intestato Tribunale per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le
Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria
1 istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così provvedere: a) accertare
e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta Controparte_1
alle obbligazioni contrattuali derivanti dalla polizza n. LSM0000006625 stipulata tra
[...] le parti;
b) conseguentemente, condannare la medesima convenuta al pagamento dell'indennizzo contrattualmente previsto in favore del dott. nella misura di euro 29.999,99, ovvero Parte_1 in quella maggiore o minor somma che l'adito Tribunale riterrà liquidare, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
c) Condannare la resistente al pagamento delle spese
e competenze legali del presente giudizio e di quelle per la procedura di mediazione, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
A sostegno della domanda ha dedotto e documentato: di aver sottoscritto in data 13/06/2019 con la (in Controparte_1 seguito, più brevemente anche solo “ ”) la polizza rc professionale n. LSM0000006625 CP_1
avente validità dal 18/06/2019 al 18/06/2020 e con efficacia retroattiva di 7 anni e limite di indennizzo per 1.000.000,00 di euro per sinistro e per anno (All.1); che con atto di citazione notificato in data 12/11/2019 (All.2), l'avv. Maria Agovino citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cosenza, il dott. al fine di accertare e dichiarare la violazione Pt_1
degli artt. 1176 cc e 2236 cc in relazione alla attività svolta quale consulente fiscale, chiedendo la sua condanna, in solido, con la in liquidazione di cui lo stesso era socio, al CP_2 Pt_1
pagamento della somma di euro 4.971,90 per danno patrimoniale ed euro 15.000,00 per danno non patrimoniale, oltre interessi fino al soddisfo;
che il suddetto giudizio (R.G.4698/19) veniva definito con sentenza n.741/2023 (All.4), con la quale il Tribunale di Cosenza, accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti in solido tra loro, così statuiva: “condanna i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale di cui in parte motiva pari ad euro 4.971,90, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo;
condanna i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale di cui in parte motiva pari ad euro 7.500,00, oltre interessi fino al soddisfo;
Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 237,00 per spese vive, euro 919,00 per fase di studio, euro 777,00 per fase introduttiva;
euro 1.680,00 per fase istrutt/trattaz. ed euro
1.701,00 per fase decisionale, oltre forfetario 15%, oltre i.v.a. e c.p.a. da distrarre in favore dell'avv. Ilario Sestito che ne ha fatto espressa richiesta ex art. 93 c.p.c.”; di aver comunicato alla Compagnia Assicuratrice l'esito del giudizio ed ottemperato al pagamento di quanto dovuto in forza del provvedimento di condanna, mediante bonifico all'Avv. Maria
Agovino della somma di € 14.017,20 ed all'Avv. Ilario Sestito (procuratore antistatario) quella di €
7.644,94 (cfr. disposizioni di bonifico All.5 e All.6);
2 di aver altresì provveduto a far fronte al pagamento delle competenze legali dell'Avv. Francesca
Lisa Ferraro, propria procuratrice costituita nel giudizio de quo, la quale quantificava in € 7.804,85 i suoi onorari (cfr. n.2 bonifici - All.7); di aver quindi richiesto alla soc. il rimborso del predetto complessivo importo di € CP_1
21.662,14, oltre il rimborso dei compensi professionali del proprio legale costituito in giudizio;
che, dopo le interlocuzioni di rito, , pur avendo riconosciute congrui gli importi delle spese CP_1 legali per euro 7.804,85 in favore dell'Avv. Ferraro, e per euro 7.753,76 per l'Avv. Sestito, si dichiarava disponibile a riconoscere – a titolo di indennizzo – in favore del proprio Assicurato le seguenti somme (cfr. mail del 22/05/2023 - All.8):
“Per quanto riguarda il danno patrimoniale coperto dalla polizza (sanzioni ed interessi), considerata la condanna in solido al 50% con la quale EDP non oggetto di Controparte_3
copertura della polizza, rimangono gli importi di EUR 1.662,83 (IVA 2017) ed EUR 825,38
(UNICO 2016) per un totale di EUR 2.388,21. Anche le rispettive spese legali dell'Avv. Sestito, così come le sue spese legali, andranno dunque ripartite e indennizzate per quanto relativo alla parte di danno patrimoniale coperta dalla polizza. Calcolato quest'ultimo come il 19.15% del danno totale stabilito in sentenza (patrimoniale e non), le spese legali rimborsabili ammonteranno a EUR
1.484,84 (Avv. Sestito) e EUR 1.494,62 (Avv. Ferraro). In considerazione di quanto sopra,
l'importo indennizzabile è pari a EUR 4.367,67 già dedotta la franchigia prevista in polizza (EUR
1.000,00), a cui andranno aggiunti interessi/rivalutazione al soddisfo degli importi di indemnity (di cui attendiamo i conteggi)”.
Ritenendo non congrua la proposta di indennizzo formulata dalla compagnia assicuratrice, ha concluso coerentemente per l'accoglimento delle domande sopra rassegnate.
Ha resistito la società , la quale ha contestato le Controparte_1
avverse domande eccependo: in via preliminare l'inammissibilità delle domande per violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, e del divieto di venire contra factum proprio, sull'assunto che l'assicurato conoscesse fin dal 2020 la posizione della compagnia riguardo all'ampiezza della manleva e dell'indennizzo che riteneva (e ritiene) dovuto e, tuttavia, nulla avesse mai contestato fino all'esito del giudizio e all'invio dei conteggi liquidativi;
che la garanzia assicurativa non potesse essere invocata per tutto il sinistro, atteso che l'unica parte di danno coperta dalla Polizza era quella relativa ai soli danni patrimoniali conseguenti ad errore nella dichiarazione IVA 2017 e nella dichiarazione dei redditi 2016, e non anche a quelli derivanti dall'errore nella dichiarazione dei dati reddituali nel Mod. 5/2008 di in quanto CP_4
anteriori alla data di retroattività convenuta tra le parti;
3 che i danni non patrimoniali erano esclusi dalla garanzia assicurativa, atteso che la Polizza copriva
“qualsiasi somma (capitali, interessi e spese) che [l'Assicurato] sia tenuto a pagare a Cliente/terzo quale civilmente responsabile ai sensi di legge nell'esercizio della Attività Professionale […]” ma entro i limiti e tenuto conto delle esclusioni espressamente previste inter alia dall'Art. 2 delle
Condizioni Particolari, che alla lettera s) chiarisce che “La presente assicurazione non copre: […] s) qualunque danno che non comporti pregiudizio economico, immediato e diretto, salvo specifico patto in deroga. Nel caso in cui l'Assicuratore sostenga in virtù della presente esclusione che, la perdita, il danno, il costo o la spesa non è assicurata dalla presente polizza, l'onere di provare il contrario è posto a carico dell' ;”; Parte_2 che le spese di resistenza e di lite sostenute dall' non potessero che essere parametrate in Parte_2
ragione della quota parte del sinistro coperto.
Ha quindi concluso in via preliminare per la declaratoria di inammissibilità delle domande svolte dal Dott. per violazione degli artt. 1375 e 1175 c.c. e del divieto di venire contra Parte_1
factum proprium chiedendo altresì all'intestato Tribunale di “In via principale:
- accogliere le eccezioni di inoperatività della Polizza e conseguentemente rigettare le domande avversarie con riferimento ai danni conseguenti a condotte anteriori alla data di retroattività della
Polizza (2.583,69 Euro) e con riferimento ai danni non patrimoniali (7.500,00 Euro); - contenere
e/o limitare l'indennizzo assicurativo ai soli danni patrimoniali conseguenti a condotte poste in essere dall'Assicurato durante il periodo di retroattività (2.488,21 Euro), detratta la franchigia contrattualmente prevista (1.000,00 Euro per sinistro); - contenere e/o limitare le spese di resistenza ex art. 1917, terzo comma, c.c. e il rimborso delle spese di lite in ragione della quota parte di sinistro che risulti coperto dalla Polizza;
- condannare l'Assicurato alla refusione di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali, nonché accessori di legge e alle spese di mediazione”.
Alla prima udienza sono stati concessi i termini per il deposito di memorie integrative ex art. 281 duodecies, co. 4 c.p.c.
In questa sede parte resistente ha eccepito come dalla produzione avversaria delle polizze precedenti emergesse il difetto del presupposto della continuità della copertura assicurativa nei 7 anni anteriori alla data di validità della Polizza, avendo parte ricorrente prodotto: la polizza LE n. 0848/03/0001743 con validità dal 18.5.2013 al 18.5.2014; Pt_3
la polizza LE n. 2015/03/2218753 con validità dal 3.3.2015 al 3.3.2017; Pt_3 la polizza Lloyd's n. DULSM007159 con validità dal 18.6.2017 al 18.6.2018.
Ha quindi dedotto che la copertura assicurativa della Polizza dovesse ritenersi esclusa, non solo per i danni conseguenti all'errore nella dichiarazione dei dati reddituali nel Mod. 5/2008 (comunque
4 anteriore al periodo massimo di retroattività decorrente dal 18.6.2012), ma anche per quelli conseguenti all'errore nella dichiarazione IVA 2017 e nella dichiarazione dei redditi 2016, essendo tutte e tre tali condotte anteriori alla data di validità della Polizza.
Parte ricorrente in ordine alla pretesa inoperatività della polizza per il periodo di retroattività, ha dedotto che entrambe le condotte si fossero realizzate nel periodo di copertura delle polizze precedenti, e precisamente sotto la vigenza delle polizze LE UT (avente effetto dal
03.03.2015-03.03.2017) e LL (valida per gli anni 18.06.2017- 18.06.2018) evidenziando altresì che la polizza LL prevedesse una retroattività di 5 anni dalla data di sua decorrenza
(18.06.2017) senza limite alcuno, garantendo l'assicurato, dunque, fin dal 18.06.2012.
La causa, istruita in via documentale, fallito il tentativo di conciliazione giudiziale, è pervenuta quindi per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, deve premettersi che nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio verificatosi rientra nei «rischi inclusi» e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole (Cass.24273/2023).
In materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato
(c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito, nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli (c.d. spese di resistenza), anche in eccedenza rispetto al massimale purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma 3, c.c., in quanto, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel "genus" delle spese di salvataggio (1914 c.c.) perché sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore; le spese di chiamata in causa dell'assicuratore non costituiscono invece né conseguenza del rischio assicurato né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c. (Cass. 18076/2020)
Come noto, infatti, le spese di resistenza rientrano nel genus delle spese di salvataggio ex art. 1914
c.c. e non costituiscono una conseguenza propria del fatto illecito perché sostenute per un comune interesse di assicurato e assicuratore. È stato affermato, infatti, che “l'obbligo dell'assicuratore della responsabilità civile di tenere indenne l'assicurato delle spese irrogate per resistere all'azione del danneggiato trova un limite nell'attualità della domanda del terzo danneggiato e nel perseguimento di un risultato di utile per entrambe le parti interessate a respingerla.” Inoltre, è stato chiarito che
5 “L'obbligazione accessoria, prevista dal comma terzo, trova il suo necessario presupposto, nella obbligazione principale, ma ha un oggetto diverso perché riguarda il rimborso, da parte dell'assicuratore (ed entro limiti prestabiliti), delle spese sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato. Ora, la ratio di quest'ultima disposizione va individuata nel perseguimento di un risultato utile ad entrambe le parti, assicuratore ed assicurato, mirando a tutelarne la sfera giuridico - patrimoniale dalla domanda risarcitoria del terzo ed esaurendo la sua funzione nei limiti in cui si tratta di tenere indenne l'assicurato delle spese sostenute per resistere all'azione civile del danneggiato.” (Cassazione civile sez. III, 18/01/2016, n. 667).
Ed ancora, è stato affermato che “L'unico limite all'accoglimento della domanda, proposta dall'assicurato, di rifusione delle spese di resistenza, può discendere soltanto della insussistenza della garanzia, oppure dalla circostanza (ricavabile dagli artt. 1227 e 1914 c.c.) che le spese di resistenza siano state avventatamente sostenute, ovvero lo siano state misura smodata” (Cass. Civ. sez. VI n.4786 del 23/02/2021).
Attingendo dalle suesposte coordinate ermeneutiche, la domanda attorea si profila infondata per le ragioni di seguito esposte.
Nel caso in esame risulta dalle emergenze documentali che il Reclamo (definito in Polizza quale
“Qualsiasi comunicazione con la quale un Cliente/Terzo manifesti all' l'intenzione di Parte_2
ritenerlo responsabile per danni in conseguenza di un fatto colposo, di un errore o omissione attribuiti all' stesso o dei soggetti dei quali l' debba rispondere.”) è stato Parte_2 Parte_2 ricevuto dall'Assicurato in data 12 novembre 2019 (i.e. notifica dell'atto di citazione da parte dell'Avv. Agovino) e successivamente denunciato in data 15 novembre 2019, pertanto esso ricade, quantomeno dal punto di vista temporale, nell'ambito di operatività della Polizza RC Professionale made n. LSM0000006625 avente validità dal 18 giugno 2019 al 18 giugno Parte_4
2020, franchigia di Euro 1.000,00, limite di indennizzo per sinistro e in aggregato pari a Euro
1.000.000,00 e retroattività pari a 7 anni “solo se solo se assicurato continuativamente con polizza di R.C. professionale per tale periodo retroattivo”. In particolare l'articolo 3 delle Condizioni
Particolari di Polizza rubricato “Validità della garanzia – Retroattività” prevede che “La presente assicurazione tiene indenne l per i reclami ricevuti per la prima volta e notificati al Parte_2
l'Assicuratore nel corso del periodo di vigenza della polizza e derivanti da comportamenti posti in essere nel corso del medesimo periodo o nell'eventuale periodo di efficacia retroattiva indicato nella Scheda. Tale estensione verrà concessa nei seguenti termini:
• Nel caso in cui l' non abbia goduto, in maniera continuativa di una copertura rc Parte_2
professionale attiva, il periodo di retroattività coinciderà con la data di decorrenza della presente polizza, salvo quanto diversamente riportato nella Scheda. Ciò non preclude la possibilità
6 dell'assicurato di richiedere un periodo di retroattività maggiore, fatta salva la facoltà del l'Assicuratore di determinarne il sovrappremio e la durata.
• Nel caso in cui l'Assicurato abbia goduto, in maniera continuativa, di precedente copertura assicurativa di responsabilità civile professionale, coinciderà con tale periodo di retroattività.”
Orbene, l'assicurato ha dimostrato nella presente sede giudiziale la continuità di copertura assicurativa solo dal 18/6/2017: è, perciò, da tale data che decorre la retroattività della Polizza.
E' incontroverso che i danni subiti dall'Avv. Agovino, accertati dal Tribunale di Cosenza, attengano a tre distinti errori professionali in cui è incorso il Dottor nel corso degli anni e segnatamente: Pt_1
Errore nella dichiarazione IVA 2017, per cui veniva comminata la complessiva sanzione di Euro
1.662,83;
Errore nell'indicazione delle ritenute di acconto indicate nel rigo RE 26 della relativa dichiarazione dei redditi 2016 (anno di imposta 2015), per cui venivano comminate sanzioni e applicati interessi per complessivi Euro 825,38;
Errore nella dichiarazione dei dati reddituali nel Mod. 5/2008 di per cui sono state CP_4
comminate sanzioni pari a Euro 2.583,69.
Tali errori, si evince oggi all'esito delle produzioni documentali di parte ricorrente, si collocano tutti e tre temporalmente al di fuori del periodo di retroattività della Polizza, trattandosi di dichiarazioni da effettuarsi ex lege prima del 18/6/2017 (l'ultima è risalente addirittura al 2008, ossia finanche dopo il termine massimo di 7 anni di retroattività previsto in Polizza).
Sicchè, essendo emerso che il sinistro non è in copertura, atteso che i danni lamentati attengono ad eventi e/o condotte avvenute prima della data di retroattività della polizza, la domanda di indennizzo (anche delle spese di resistenza e delle successive occorrende, la cui liquidazione postula, quale presupposto, la sussistenza di un sinistro coperto dalla polizza assicurativa) deve essere rigettata. Ogni ulteriore questione dedotta deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite, avuto riguardo alla peculiarità della vertenza, alla controvertibilità delle questioni dedotte, non disgiunte da ragioni di equità, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda disattesa o assorbita: respinge la domanda attorea;
compensa le spese di lite.
Cosenza, 28/1/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
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