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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/06/2025, n. 3031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3031 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
n. 2565/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Rossella Vittorini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2565/2018
PROMOSSA DA
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DOTTORE Parte_1 Pt_1
(CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. SCUDERI ANDREA E DALL'AVV.
[...] P.IVA_1
ANZALONE CARMELO
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), IN PERSONA DELL'ASSESSORE PRO TEMPORE, RAPPRESENTATO E DIFESO
[...] P.IVA_2
DALL'AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
CONVENUTO
Oggetto: revoca di contributi
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del
22.1.2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 30 gennaio 2018 la ha convenuto in giudizio Parte_1
l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura della Regione Siciliana impugnando il decreto di saldo
14392\2017 emesso dall'Assessorato, chiedendo di disapplicarlo nei confronti di parte attrice, e di accertare che nulla è dovuto in restituzione dalla parte attrice all' ; in Controparte_1
subordine ha chiesto di rideterminare l'importo eventualmente da restituire da parte della
[...]
nella somma di 10.604,00 euro al netto dell'IVA; con vittoria di spese e compensi. Pt_1
L'attrice ha esposto di aver presentato domanda d'aiuto in data 22 febbraio 2012, volta ad ottenere la concessione di un contributo nella misura del 30-40% della spesa ammissibile ai sensi della Misura 121 predetta, per la realizzazione “di estirpazione di agrumeto e impianti pescheto e albicoccheto;
estirpazione e reimpianto di agrumeto;
recinzione, impianto irriguo, macchine ed attrezzature agricole”, presentando il relativo progetto. L'Assessorato, col decreto dirigenziale del
15 maggio 2013 numero 2092, ha approvato la graduatoria definitiva dei progetti ammissibili, includendovi quello della , e con Decreto del Dirigente del Servizio dell'Assessorato Parte_1
del 26 novembre 2013 numero 5210, è stato concesso un contributo connesso al “Programma di
Sviluppo Rurale Regione Sicilia 2007/2013 – Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole”.
La DI attrice ha ottenuto l'erogazione anticipata del contributo di € 161.169,98 euro (50% del contributo concesso).
L'Assessorato ha avviato il procedimento di recupero del finanziamento concesso per l'importo di
€ 15.758,98 poiché non ha ritenuto ammissibile la spesa relativa alle fatture delle ditte Agrisicilia e
Euroagricoltura, non quietanzate.
Nonostante le note inviate da parte attrice, che ha allegato i bonifici effettuati in favore delle
[...]
e Euroagricoltura, con decreto di saldo notificato il 18 dicembre 2017 è stato Parte_2
confermato l'importo liquidato e le somme da restituire all'Assessorato.
Con la citazione si eccepisce l'illegittimità della quantificazione degli importi finanziabili, atteso che la DI ha correttamente speso e rendicontato le somme oggetto del finanziamento Europeo, posto che “ai sensi dell'articolo 2 della Norma numero 1 dell'Allegato al Regolamento CE numero
1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 – recante disposizioni di applicazione del regolamento CE 1260/199 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali – <<…di norma, i pagamenti effettuati dai beneficiari finali devono essere comprovati da fatture quietanzate. Ove ciò non sia possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti contabili avente forza probatoria equivalente>>”.
Si è costituito in giudizio l' , a mezzo Avvocatura dello Stato, evidenziando Controparte_1
che si motivava la riduzione, rispetto alla richiesta, con il mancato riconoscimento di n. 4 fatture: nello specifico la fattura n. 5 del 24/03/2012 emessa da Euroagricoltura, le fatture n. 34 del
13/02/2012, n. 172/B del 31/03/2012, n. 124/B del 16/03/2012 emesse da Agrisicilia, in quanto non corredate da quietanze e liberatorie, così come previsto dalle disposizioni attuative del bando di Misura 121 del PSR Sicilia 2007/2013. Parte convenuta ha contestato la rilevanza probatoria dei bonifici, atteso che “una disposizione di bonifico in sé non è in grado di provare che un pagamento sia avvenuto realmente in relazione ad una prestazione riconducibile all'attività progettuale, potendo riferirsi anche ad altri rapporti intercorrenti con il creditore che riceve il pagamento”. Con riferimento al quantum dovuto in restituzione, ha dedotto che la decurtazione delle fatture ha comportato una riduzione del contributo riconosciuto di € 10.605,40 al quale si sommano gli effetti percentuali relativi alle spese tecniche e alle spese generali;
si somma, inoltre, in restituzione l'importo di € 1.987,23 (differenza tra importo percepito in fase di anticipazione e importo contabilizzato € 161.169,98 – € 159.182,75). Ha quindi chiesto il rigetto della domanda, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 7.3.2019 il Giudice ha disposto CTU, nominando la dott.sa al fine Persona_1
di verificare, alla luce della documentazione in atti, i lavori realizzati dall'attore nell'ambito del
Piano di Sviluppo Rurale Regione Sicilia anni 2007/2013 misura 121, tenendo conto del beneficio economico conseguito e verificando, in particolare, la corrispondenza della rendicontazione delle ditta con i lavori effettuati, i materiali utilizzati, le opere eseguite, nonché la corrispondenza dei bonifici effettuati dalla ditta per il pagamento dei detti lavori ( complessivamente intesi) con i costi risultanti come sostenuti dalla documentazione in atti.
Depositata la perizia in data 17.7.2019, su istanza di parte attrice, il CTU è stato chiamato a integrarla secondo quanto disposto con ordinanza del 21.10.2019; esaurita l'istruttoria, la causa è stata posta in decisione il 22.1.2014, sulle conclusioni precisate a verbale dalla DI attrice, con assegnazione dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c..
Nel precisate le conclusioni, parte attrice insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori, per il richiamo del CTU come da precedenti verbali, precisa le conclusioni come da atto introduttivo e scritti di causa. Si richiama alla giurisprudenza di merito allegata. Evidenzia di aver depositato anche pronunce relativa ai contenziosi connessi alla presente causa.
____
Si rileva, preliminarmente, che sussiste la giurisdizione del G.O. in relazione alla presente controversia. Difatti, la Suprema Corte chiarisce che “appartiene al giudice ordinario la cognizione della domanda con cui un'impresa contesti la revoca di un contributo ottenuto a titolo di agevolazione delle attività produttive nelle aree depresse, ove sia stata disposta a seguito di inadempimenti verificatisi successivamente all'adozione del provvedimento che lo aveva accordato, in assenza di qualsivoglia esercizio, da parte dell'amministrazione, di margini discrezionali di apprezzamento delle ragioni di interesse pubblico sottese al contributo stesso”
(Cass. Civ., Sez. Un., 11.7.2014 n. 15941). Per cui, “Qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione, sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti denominati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'asserito inadempimento, da parte del beneficiario, quanto alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo” (Cassazione civile sez. un., 25/01/2013, n.1776).
____
Sempre in via preliminare, deve evidenziarsi che l'istanza di richiamo del CTU e di integrazione istruttoria, nelle quali ha insistito parte attrice, sino alla precisazione delle conclusioni, non merita accoglimento.
Invero, per come già chiarito nei precedenti provvedimenti istruttori, la causa ha natura documentale, e le prove articolate non aggiungono elementi rilevanti ai fini della decisione.
Inoltre, il perito nominato, con relazione integrativa del 19.11.2019, ha chiarito la risposta al quesito del giudice, tenuto conto delle allegazioni delle parti, alle quali unicamente deve aversi riguardo per la decisione della causa. Non possono, quindi, trovare ingresso ulteriori elementi di indagine, non acquisiti nei termini processualmente previsti.
Ciò premesso, la domanda attorea è fondata, nei termini di seguito esposti.
La riduzione del contributo inizialmente erogato è legata alla mancanza di prova sui pagamenti per le fatture n. 5 del 24/03/2012 emessa da Euroagricoltura, le fatture n. 34 del 13/02/2012, n. 172/B del 31/03/2012, n. 124/B del 16/03/2012 emesse da Agrisicilia, non avendo prodotto la DI attrice le quietanze di pagamento, ma piuttosto i bonifici che proverebbero l'avvenuto pagamento.
La CTU depositata il 17.7.2019, a firma della dott.ssa ha concluso nei seguenti Persona_1
termini: la fattura n. 5/2012 dell'importo di € 13.575,60 è stata saldata a seguito di ricorso per
Decreto Ingiuntivo;
la fattura n. 34/2012 dell'importo di € 6.050,00 risulta saldata a mezzo bonifico del 13.3.2012; la fattura 124B/2012 non risulta saldata;
la fattura 172B/2012 risulta parzialmente saldata - per la somma di € 290,38 - residuando un importo di € 5.331,38 da pagare.
La DI attrice, nel contestare le risultanze della CTU, evidenzia come il bonifico del 14.2.2012, imputato dal perito al pagamento della fattura n. 35/2012, dovrebbe invece essere imputato alle fatture 124B/2012 e 172B/2012, essendo stata sostituita la precedente fattura (n. 35/2012) da queste ultime. Su tale aspetto il consulente d'ufficio è stato richiamato dal giudice a rendere Per_ chiarimenti. Con riferimento a tale contestazione la dott.ssa rileva come a fronte di una fattura errata o non pagata è possibile che le parti emettano una nota di credito, per cui alla sostituzione della precedente fattura n. 35/2012 avrebbe dovuto corrispondere una nota di credito nei registri contabili della DI;
pertanto, sebbene sia “probabile/possibile” secondo il CTU che la fattura n. 35/2012 sia stata sostituita dalle successive nn. 124B/2012 e 172B/2012, “non si riscontra adeguata documentazione in atti, quali note di credito o corrispondenza tra le ditte, a supporto di quanto sostenuto da parte attrice” (CTU integrativa del 19.11.2019, pag. 6).
Nonostante la formulazione “dubitativa” della perizia, ritiene questo Giudice di condividere le conclusioni del CTU sull'effettivo pagamento delle fatture nn. 5/2012 e 34/2012 – non avendo neppure parte convenuta contestato le risultanze della perizia –, ma di non poter ritenere provato il pagamento delle fatture 124B/2012 e 172B/2012, ritenendo non imputabile il pagamento di €
12.100,00 (bonifico del 14.2.2012) a queste fatture.
Sul punto occorre evidenziare che, non solo non vi è prova della sostituzione delle fatture alla precedente n. 35/2012, ma altresì – come indicato dal CTU – che sussiste corrispondenza tra il bonifico del 14.2.2012 e la fattura n. 35/2012, sia in relazione all'importo, che rispetto alla intestazione del bonifico/oggetto della fattura. Diversamente, non risulta tale corrispondenza in relazione all'oggetto delle fatture controverse (per come meglio specificato a pag. 5 della perizia del 17.7.2019).
Inoltre, nelle fatture emesse asseritamente in sostituzione della precedente n. 35/2012 non si rinviene alcun riferimento a tale fattura che, secondo la ricostruzione di parte attrice, miravano a sostituire.
Pertanto, tenuto conto dei principi in materia di onere della prova che informano il processo civile, in assenza di riscontro probatorio le contestazioni alla CTU – e la richiesta di richiamo del consulente – non appaiono fondate. Né, d'altra parte, la prova orale richiesta nella seconda memoria istruttoria di parte attrice, e non ammessa, appare rilevante in relazione a tale punto specifico (cfr. memoria del 19.7.2018).
Occorre, infine, rilevare come la sentenza del Tribunale di Caltagirone, allegata in sede di precisazione delle conclusioni (deposito del 18.1.2024), non appaia dirimente ai fini della presente causa, avente diversi oggetto e in parte soggetti, e considerato che la valutazione di diverse autorità giudiziarie si fonda su differenti quadri probatori acquisiti.
Avuto riguardo agli esiti della CTU, pienamente condivisi da questo giudice, la domanda di parte attrice va parzialmente accolta, essendo stata fornita prova dell'effettivo pagamento delle fatture per le opere finanziate, con esclusione unicamente degli importi di cui alle fatture nn. 124B e 172B del 2012.
Pertanto, la domanda della ditta attrice va accolta, disapplicando parzialmente il decreto
14392/2017 dell'Assessorato convenuto, limitatamente all'importo di € 6.579,56 , pari al 40 % sull'imponibile di € 16.448,90 : € 11.219,50 + 5.000,00 + 229,40 (imponibile sul pagamento parziale di € 290,38), somme per le quali la CTU ha accertato l'avvenuto pagamento in relazione alle fatture contabilizzate (cfr. pag. 6 della CTU).
I restanti importi, corrispondenti al contributo per le fatture per le quali manca, in tutto o in parte, la prova dell'effettivo pagamento, ed ai costi per spese tecniche, spese generali e differenza tra importo percepito in fase di anticipazione e importo contabilizzato (1.987,23 €) saranno invece dovuti in restituzione da parte della , secondo quanto previsto nel provvedimento Pt_1
contestato.
____
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite. Quelle per la CTU sono poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 50 % ciascuna.
PQM
Il Giudice unico, dott.ssa Rossella Vittorini, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2565/2018 R.G., ogni altra domanda rigettata: 1) Accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara non dovuta la restituzione all' dell'importo di € 6.579,56 ; Controparte_1
2) Spese compensate;
3) Pone definitivamente a carico di entrambe le parti in ragione del 50 % le spese di CTU come liquidate in atti.
Catania il 10/06/2025.
--------------------------------------------------------------------------------- Il Giudice
----------------------------------------------------- Dott.ssa Rossella Vittorini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Rossella Vittorini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2565/2018
PROMOSSA DA
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DOTTORE Parte_1 Pt_1
(CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. SCUDERI ANDREA E DALL'AVV.
[...] P.IVA_1
ANZALONE CARMELO
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), IN PERSONA DELL'ASSESSORE PRO TEMPORE, RAPPRESENTATO E DIFESO
[...] P.IVA_2
DALL'AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
CONVENUTO
Oggetto: revoca di contributi
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del
22.1.2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 30 gennaio 2018 la ha convenuto in giudizio Parte_1
l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura della Regione Siciliana impugnando il decreto di saldo
14392\2017 emesso dall'Assessorato, chiedendo di disapplicarlo nei confronti di parte attrice, e di accertare che nulla è dovuto in restituzione dalla parte attrice all' ; in Controparte_1
subordine ha chiesto di rideterminare l'importo eventualmente da restituire da parte della
[...]
nella somma di 10.604,00 euro al netto dell'IVA; con vittoria di spese e compensi. Pt_1
L'attrice ha esposto di aver presentato domanda d'aiuto in data 22 febbraio 2012, volta ad ottenere la concessione di un contributo nella misura del 30-40% della spesa ammissibile ai sensi della Misura 121 predetta, per la realizzazione “di estirpazione di agrumeto e impianti pescheto e albicoccheto;
estirpazione e reimpianto di agrumeto;
recinzione, impianto irriguo, macchine ed attrezzature agricole”, presentando il relativo progetto. L'Assessorato, col decreto dirigenziale del
15 maggio 2013 numero 2092, ha approvato la graduatoria definitiva dei progetti ammissibili, includendovi quello della , e con Decreto del Dirigente del Servizio dell'Assessorato Parte_1
del 26 novembre 2013 numero 5210, è stato concesso un contributo connesso al “Programma di
Sviluppo Rurale Regione Sicilia 2007/2013 – Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole”.
La DI attrice ha ottenuto l'erogazione anticipata del contributo di € 161.169,98 euro (50% del contributo concesso).
L'Assessorato ha avviato il procedimento di recupero del finanziamento concesso per l'importo di
€ 15.758,98 poiché non ha ritenuto ammissibile la spesa relativa alle fatture delle ditte Agrisicilia e
Euroagricoltura, non quietanzate.
Nonostante le note inviate da parte attrice, che ha allegato i bonifici effettuati in favore delle
[...]
e Euroagricoltura, con decreto di saldo notificato il 18 dicembre 2017 è stato Parte_2
confermato l'importo liquidato e le somme da restituire all'Assessorato.
Con la citazione si eccepisce l'illegittimità della quantificazione degli importi finanziabili, atteso che la DI ha correttamente speso e rendicontato le somme oggetto del finanziamento Europeo, posto che “ai sensi dell'articolo 2 della Norma numero 1 dell'Allegato al Regolamento CE numero
1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 – recante disposizioni di applicazione del regolamento CE 1260/199 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali – <<…di norma, i pagamenti effettuati dai beneficiari finali devono essere comprovati da fatture quietanzate. Ove ciò non sia possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti contabili avente forza probatoria equivalente>>”.
Si è costituito in giudizio l' , a mezzo Avvocatura dello Stato, evidenziando Controparte_1
che si motivava la riduzione, rispetto alla richiesta, con il mancato riconoscimento di n. 4 fatture: nello specifico la fattura n. 5 del 24/03/2012 emessa da Euroagricoltura, le fatture n. 34 del
13/02/2012, n. 172/B del 31/03/2012, n. 124/B del 16/03/2012 emesse da Agrisicilia, in quanto non corredate da quietanze e liberatorie, così come previsto dalle disposizioni attuative del bando di Misura 121 del PSR Sicilia 2007/2013. Parte convenuta ha contestato la rilevanza probatoria dei bonifici, atteso che “una disposizione di bonifico in sé non è in grado di provare che un pagamento sia avvenuto realmente in relazione ad una prestazione riconducibile all'attività progettuale, potendo riferirsi anche ad altri rapporti intercorrenti con il creditore che riceve il pagamento”. Con riferimento al quantum dovuto in restituzione, ha dedotto che la decurtazione delle fatture ha comportato una riduzione del contributo riconosciuto di € 10.605,40 al quale si sommano gli effetti percentuali relativi alle spese tecniche e alle spese generali;
si somma, inoltre, in restituzione l'importo di € 1.987,23 (differenza tra importo percepito in fase di anticipazione e importo contabilizzato € 161.169,98 – € 159.182,75). Ha quindi chiesto il rigetto della domanda, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 7.3.2019 il Giudice ha disposto CTU, nominando la dott.sa al fine Persona_1
di verificare, alla luce della documentazione in atti, i lavori realizzati dall'attore nell'ambito del
Piano di Sviluppo Rurale Regione Sicilia anni 2007/2013 misura 121, tenendo conto del beneficio economico conseguito e verificando, in particolare, la corrispondenza della rendicontazione delle ditta con i lavori effettuati, i materiali utilizzati, le opere eseguite, nonché la corrispondenza dei bonifici effettuati dalla ditta per il pagamento dei detti lavori ( complessivamente intesi) con i costi risultanti come sostenuti dalla documentazione in atti.
Depositata la perizia in data 17.7.2019, su istanza di parte attrice, il CTU è stato chiamato a integrarla secondo quanto disposto con ordinanza del 21.10.2019; esaurita l'istruttoria, la causa è stata posta in decisione il 22.1.2014, sulle conclusioni precisate a verbale dalla DI attrice, con assegnazione dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c..
Nel precisate le conclusioni, parte attrice insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori, per il richiamo del CTU come da precedenti verbali, precisa le conclusioni come da atto introduttivo e scritti di causa. Si richiama alla giurisprudenza di merito allegata. Evidenzia di aver depositato anche pronunce relativa ai contenziosi connessi alla presente causa.
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Si rileva, preliminarmente, che sussiste la giurisdizione del G.O. in relazione alla presente controversia. Difatti, la Suprema Corte chiarisce che “appartiene al giudice ordinario la cognizione della domanda con cui un'impresa contesti la revoca di un contributo ottenuto a titolo di agevolazione delle attività produttive nelle aree depresse, ove sia stata disposta a seguito di inadempimenti verificatisi successivamente all'adozione del provvedimento che lo aveva accordato, in assenza di qualsivoglia esercizio, da parte dell'amministrazione, di margini discrezionali di apprezzamento delle ragioni di interesse pubblico sottese al contributo stesso”
(Cass. Civ., Sez. Un., 11.7.2014 n. 15941). Per cui, “Qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione, sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti denominati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'asserito inadempimento, da parte del beneficiario, quanto alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo” (Cassazione civile sez. un., 25/01/2013, n.1776).
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Sempre in via preliminare, deve evidenziarsi che l'istanza di richiamo del CTU e di integrazione istruttoria, nelle quali ha insistito parte attrice, sino alla precisazione delle conclusioni, non merita accoglimento.
Invero, per come già chiarito nei precedenti provvedimenti istruttori, la causa ha natura documentale, e le prove articolate non aggiungono elementi rilevanti ai fini della decisione.
Inoltre, il perito nominato, con relazione integrativa del 19.11.2019, ha chiarito la risposta al quesito del giudice, tenuto conto delle allegazioni delle parti, alle quali unicamente deve aversi riguardo per la decisione della causa. Non possono, quindi, trovare ingresso ulteriori elementi di indagine, non acquisiti nei termini processualmente previsti.
Ciò premesso, la domanda attorea è fondata, nei termini di seguito esposti.
La riduzione del contributo inizialmente erogato è legata alla mancanza di prova sui pagamenti per le fatture n. 5 del 24/03/2012 emessa da Euroagricoltura, le fatture n. 34 del 13/02/2012, n. 172/B del 31/03/2012, n. 124/B del 16/03/2012 emesse da Agrisicilia, non avendo prodotto la DI attrice le quietanze di pagamento, ma piuttosto i bonifici che proverebbero l'avvenuto pagamento.
La CTU depositata il 17.7.2019, a firma della dott.ssa ha concluso nei seguenti Persona_1
termini: la fattura n. 5/2012 dell'importo di € 13.575,60 è stata saldata a seguito di ricorso per
Decreto Ingiuntivo;
la fattura n. 34/2012 dell'importo di € 6.050,00 risulta saldata a mezzo bonifico del 13.3.2012; la fattura 124B/2012 non risulta saldata;
la fattura 172B/2012 risulta parzialmente saldata - per la somma di € 290,38 - residuando un importo di € 5.331,38 da pagare.
La DI attrice, nel contestare le risultanze della CTU, evidenzia come il bonifico del 14.2.2012, imputato dal perito al pagamento della fattura n. 35/2012, dovrebbe invece essere imputato alle fatture 124B/2012 e 172B/2012, essendo stata sostituita la precedente fattura (n. 35/2012) da queste ultime. Su tale aspetto il consulente d'ufficio è stato richiamato dal giudice a rendere Per_ chiarimenti. Con riferimento a tale contestazione la dott.ssa rileva come a fronte di una fattura errata o non pagata è possibile che le parti emettano una nota di credito, per cui alla sostituzione della precedente fattura n. 35/2012 avrebbe dovuto corrispondere una nota di credito nei registri contabili della DI;
pertanto, sebbene sia “probabile/possibile” secondo il CTU che la fattura n. 35/2012 sia stata sostituita dalle successive nn. 124B/2012 e 172B/2012, “non si riscontra adeguata documentazione in atti, quali note di credito o corrispondenza tra le ditte, a supporto di quanto sostenuto da parte attrice” (CTU integrativa del 19.11.2019, pag. 6).
Nonostante la formulazione “dubitativa” della perizia, ritiene questo Giudice di condividere le conclusioni del CTU sull'effettivo pagamento delle fatture nn. 5/2012 e 34/2012 – non avendo neppure parte convenuta contestato le risultanze della perizia –, ma di non poter ritenere provato il pagamento delle fatture 124B/2012 e 172B/2012, ritenendo non imputabile il pagamento di €
12.100,00 (bonifico del 14.2.2012) a queste fatture.
Sul punto occorre evidenziare che, non solo non vi è prova della sostituzione delle fatture alla precedente n. 35/2012, ma altresì – come indicato dal CTU – che sussiste corrispondenza tra il bonifico del 14.2.2012 e la fattura n. 35/2012, sia in relazione all'importo, che rispetto alla intestazione del bonifico/oggetto della fattura. Diversamente, non risulta tale corrispondenza in relazione all'oggetto delle fatture controverse (per come meglio specificato a pag. 5 della perizia del 17.7.2019).
Inoltre, nelle fatture emesse asseritamente in sostituzione della precedente n. 35/2012 non si rinviene alcun riferimento a tale fattura che, secondo la ricostruzione di parte attrice, miravano a sostituire.
Pertanto, tenuto conto dei principi in materia di onere della prova che informano il processo civile, in assenza di riscontro probatorio le contestazioni alla CTU – e la richiesta di richiamo del consulente – non appaiono fondate. Né, d'altra parte, la prova orale richiesta nella seconda memoria istruttoria di parte attrice, e non ammessa, appare rilevante in relazione a tale punto specifico (cfr. memoria del 19.7.2018).
Occorre, infine, rilevare come la sentenza del Tribunale di Caltagirone, allegata in sede di precisazione delle conclusioni (deposito del 18.1.2024), non appaia dirimente ai fini della presente causa, avente diversi oggetto e in parte soggetti, e considerato che la valutazione di diverse autorità giudiziarie si fonda su differenti quadri probatori acquisiti.
Avuto riguardo agli esiti della CTU, pienamente condivisi da questo giudice, la domanda di parte attrice va parzialmente accolta, essendo stata fornita prova dell'effettivo pagamento delle fatture per le opere finanziate, con esclusione unicamente degli importi di cui alle fatture nn. 124B e 172B del 2012.
Pertanto, la domanda della ditta attrice va accolta, disapplicando parzialmente il decreto
14392/2017 dell'Assessorato convenuto, limitatamente all'importo di € 6.579,56 , pari al 40 % sull'imponibile di € 16.448,90 : € 11.219,50 + 5.000,00 + 229,40 (imponibile sul pagamento parziale di € 290,38), somme per le quali la CTU ha accertato l'avvenuto pagamento in relazione alle fatture contabilizzate (cfr. pag. 6 della CTU).
I restanti importi, corrispondenti al contributo per le fatture per le quali manca, in tutto o in parte, la prova dell'effettivo pagamento, ed ai costi per spese tecniche, spese generali e differenza tra importo percepito in fase di anticipazione e importo contabilizzato (1.987,23 €) saranno invece dovuti in restituzione da parte della , secondo quanto previsto nel provvedimento Pt_1
contestato.
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L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite. Quelle per la CTU sono poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 50 % ciascuna.
PQM
Il Giudice unico, dott.ssa Rossella Vittorini, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2565/2018 R.G., ogni altra domanda rigettata: 1) Accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara non dovuta la restituzione all' dell'importo di € 6.579,56 ; Controparte_1
2) Spese compensate;
3) Pone definitivamente a carico di entrambe le parti in ragione del 50 % le spese di CTU come liquidate in atti.
Catania il 10/06/2025.
--------------------------------------------------------------------------------- Il Giudice
----------------------------------------------------- Dott.ssa Rossella Vittorini