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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 08/06/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 205/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. est. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.V.G. 205/25 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Bongo Parte_1
Tiziana, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. Bongo Tiziana, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di divorzio Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29/01/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 11/10/2012 Miami Beach – Stati Uniti d'America, che dall'unione è nata in data [...] in [...] la figlia e che il rapporto Persona_1 coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto e, pertanto, pur avendo deciso di vivere separatamente, si impegnano a mantenere un rapporto fondato sul rispetto reciproco, evitando conflitti inutili o atteggiamenti che possano ledere la dignità dell'altro.
2) La casa coniugale è stata rilasciata da entrambi e dunque non vi è luogo per l'assegnazione della stessa.
3) La figlia minore è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre nella nuova abitazione sita a Roma, in piazza di Santa Maria Ausiliatrice
n.33.
3.1) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti della figlia, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse della figlia in merito.
4) Considerato che il padre risiede in provincia di Terni e che la figlia è collocata prevalentemente presso la madre residente a [...], rilevato che essi genitori sono già separati di fatto dal 2021, il padre potrà continuare a vedere la figlia durante i giorni infrasettimanali ogni qual volta vorrà - sempre previo accordo con la madre- purché a Roma durante l'anno scolastico nonché, a settimane alterne, dal sabato mattina alla domenica sera anche presso la propria abitazione a Terni.
4.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali, in assenza di diversi accordi, vigerà il criterio dell'alternanza delle festività, nel rispetto del superiore interesse della minore e del suo diritto a trascorrere tali momenti in un clima di serenità e benessere.
4.2) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, la minore starà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché, in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre. Per espresso accordo tra i coniugi, ciascun genitore dovrà inoltre comunicare all'altro l'indirizzo dell'alloggio dove porterà la minore in vacanza;
laddove si intenda trascorrere le vacanze con la minore all'estero, tale decisione dovrà essere altresì previamente concordata con l'altro genitore, il cui dissenso può essere giustificato solo da motivi di sicurezza internazionale oppure se la località di villeggiatura è insicura o insalubre per la figlia ovvero se sussista il fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all'estero portando la figlia con sé.
4.3) In occasione di comunioni/cresime, saggi, incontri con la scuola, gare sportive e in tutti gli altri eventi che vedono la figlia in qualche modo protagonista, la minore starà con entrambi i genitori compatibilmente con gli impegni di ciascuno, ad eccezione delle feste di compleanno della figlia, che saranno organizzate tenendo conto dei desideri della figlia e secondo accordi che saranno raggiunti di anno in anno.
4.4) In occasione di ponti e di altre festività nazionali vigerà il criterio dell'alternanza, salvo diversi accordi.
4.5) In deroga alle regole ordinarie, la madre avrà la facoltà di trascorrere con la figlia il giorno del di lei compleanno e la festa della mamma, anche se giorni riservati all'altro genitore, così come il padre avrà la facoltà di trascorrere con la figlia il giorno del di lui compleanno e la festa del papà anche se giorni riservati alla madre.
5) In caso di malattia della minore, il genitore che l'ha in custodia avvertirà tempestivamente l'altro genitore, garantendogli accesso a tutta la documentazione medica completa e a tutte le relative notizie. 6) Ciascun genitore avrà facoltà di mantenere contatti audio-video con la figlia, anche attraverso il telefono dell'altro genitore e, se necessario, in orario notturno per situazioni urgenti o legate alla salute della minore, con la possibilità per la bambina di contattare liberamente l'altro genitore ogniqualvolta lo desideri.
7) I genitori si impegnano a far conservare alla figlia rapporti significativi con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, ciascuno nei periodi di propria competenza, e ciò affinché possa avvenire la trasmissione di valori e tradizioni di fondamentale importanza per la costruzione della sua identità adulta.
8) I genitori concordano sull'importanza di introdurre gradualmente un eventuale nuovo partner nella vita della minore e di rispettare i suoi tempi psicologici di adattamento ai cambiamenti affettivi, previo confronto sulle modalità e le attenzioni più idonee, affinché la minore comprenda che le nuove figure non si sostituiscono ai genitori e che l'affetto nei suoi confronti resterà immutato e incondizionato.
9) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio della figlia, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza.
10) Considerato che i coniugi sono già separati di fatto dal 2021 e ritengono rispondenti all'interesse della minore gli accordi relativi al suo mantenimento raggiunti durante la separazione di fatto, avuto riguardo al fatto che la madre è il genitore economicamente più forte e che il padre dovrà sostenere spese di trasporto per frequentare la figlia oltre ad essere gravato dalle spese per l'alloggio, la forma del mantenimento diretto rimane la più idonea a realizzare il principio della bi- genitorialità sotteso all'affidamento condiviso della figlia e, pertanto, essi genitori continueranno a provvedere alle spese ordinarie della figlia o con le modalità dirette ovvero suddividendo l'importo della spesa in ragione del 50%, così come di seguito pattuito e precisato per ogni singolo capitolo di spesa ordinaria:
- vitto: vi provvederà ciascun genitore con le modalità dirette, nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza;
- contributo spese per l'abitazione (ivi compresi gli esborsi correlati alle utenze ed ai consumi): ciascuno provvederà a quelle della propria abitazione;
- mensa scolastica: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
- abbigliamento: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza previo accordo purché la spesa sia necessaria e non onerosa rapportata alle condizioni reddituali di essi genitori, altrimenti la spesa per capi di abbigliamento e scarpe dovrà essere previamente concordata;
- tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie): vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del
50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
- materiale scolastico di cancelleria corrente (a titolo esemplificativo: spese sostenute nel corso dell'anno scolastico per l'acquisto di quaderni, di penne, di colori, di fogli da disegno, di gomme da cancellare): vi provvederà ciascun genitore nel proprio periodo di competenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- materiale didattico, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- medicinali da banco necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali (farmaci comuni, antipiretici, antibiotici): vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- ricarica del cellulare: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- gita di un solo giorno: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- trattamenti estetici (parrucchiere, estetista): vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del
50% ciascuno, senza necessità di previo accordo, purché la spesa sia strettamente connessa alla cura necessaria della persona;
- spese collegate ad occasionali attività ludiche (quali ad es. alla partecipazione a compleanni e a riunioni tra amici) ovvero a regali d'uso per i compagni di scuola amici e insegnanti: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
- paghette/pocket money: vi provvederanno entrambi i genitori, compatibilmente alle proprie condizioni reddituali e alle esigenze della figlia, nel proprio periodo di competenza e/o frequentazione.
11) Quanto alle spese straordinarie per la figlia (ossia quelle spese mediche, scolastiche, sportive, ludiche e occasionali da considerarsi straordinarie perché oggettivamente imprevedibili o perché, quantunque relative a spese prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purché previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori.
11.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della figlia, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento il
“Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli” sottoscritto anche dal Tribunale di Terni in data 27 giugno 2018, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso.
Pertanto sono spese straordinarie che richiedono il previo consenso dell'altro genitore le seguenti spese:
- MEDICHE: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, dentistiche, oculistiche e sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia, cicli di logopedia, farmaci omeopatici, cure termali e fisioterapiche, non effettuati tramite SSN ossia effettuati presso strutture specialistiche o private non convenzionate;
- SCOLASTICHE: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette e alloggio ove fuori sede - ivi comprese le utenze - di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzate dalla scuola se superiori ad un giorno, tasse universitarie a far data dal I° anno fuori corso, master, corsi post universitari (in Italia e all'estero), corsi di specializzazione, assicurazioni imposte da istituti privati, corsi di lingue straniere ed informatici, attrezzature scolastiche e didattiche onerose
(computer), conservatorio, esami di abilitazione, preparazione concorsi (compresi gli esborsi per l'acquisto di libri, dispense ed i costi dei pernotti), soggiorni all'estero per motivi di studio, trasporto
(tessera autobus, mensile o annuale, e costi dello scuolabus), baby sitter;
- EXTRASCOLASTICHE: attività artistiche (musica, compresi gli strumenti musicali, disegno, pittura e teatro), vacanze senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto), spese per la patente e lezioni di guida, sport (anche con riferimento all'abbigliamento, alle attrezzature, ed alle iscrizioni a gare e tornei), stage sportivi, boy scout, centro ricreativo estivo organizzato da strutture private con costi superiori a quelli offerti dalla scuola pubblica o dagli enti territoriali, spese per eventi significativi e relativi festeggiamenti
(prima comunione, cresima, e festeggiamenti relativi al compimento dei 18 anni, alla laurea ed al diploma).
Sono invece spese straordinarie cd. obbligatorie ossia che non richiedono il previo consenso dell'altro genitore le seguenti spese:
- MEDICHE: spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (esclusi quelli da banco), interventi chirurgici, esami medici e diagnostici indifferibili (presso strutture pubbliche o private), spese dentistiche, ortodontiche, oculistiche, sanitarie tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, ticket sanitari, occhiali e lenti a contatto se prescritti dal medico, protesi;
- SCOLASTICHE: tasse universitarie per la durata legale del percorso universitario, libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno anche comprensivo della dotazione per sport rientrante nella programmazione didattica, dotazione informatica imposta dalla scuola o connessa al programma di studio differenziato, assicurazione scolastica della scuola pubblica, fondo cassa richiesto dalla scuola, ripetizioni se consigliate da insegnante;
- EXTRASCOLASTICHE: spese di bollo, spese di assicurazione per il mezzo di trasporto concordemente acquistato dai genitori, campus organizzato da scuola pubblica, da enti territoriali o da strutture private che applicano prezzi analoghi a quelli offerti dalla scuola pubblica o dagli enti territoriali, cura animali domestici se presenti nella famiglia prima della crisi oppure se acquistati dopo la crisi familiare di comune accordo tra i genitori, attività sportiva prescritta dal medico a scopo terapeutico e relativa attrezzatura.
11.2) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica con prova di lettura (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 10 giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorni 10 dalla suddetta comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, il genitore che riceve la richiesta, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
In caso di dissenso motivato tempestivamente con ragioni di carattere educativo, il genitore che ha proposto la spesa non potrà effettuarla, giacché, in caso di disaccordo su una scelta con valenze educative significative, la scelta non potrà che essere demandata al giudice. Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse della figlia e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale di essi genitori.
11.3) Il genitore metterà a disposizione dell'altro genitore, che anticipa la spesa, la provvista necessaria ad effettuare il relativo pagamento in tempo utile a sostenere l'esborso, e comunque dieci giorni prima ove già documentata.
11.4) Resta bene inteso da essi genitori che è esclusa la possibilità di invocare la compensazione delle somme dovute a titolo di mantenimento della prole -ivi compresi gli esborsi correlati alle spese straordinarie- con ulteriori crediti.
11.5) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso -in quanto non è stato possibile per l'altro genitore pagarla nell'immediatezza- dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, tendenzialmente con cadenza mensile, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta, in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio
WhatsApp), allegando idonea documentazione, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc.) nonché i conteggi di dare e avere.
12) Le detrazioni per i figli a carico, se previste, sono ripartite nella misura del 50% tra i genitori. 13) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per la figlia devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato alla figlia.
14) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta alla madre in ragione del 100%.
15) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
16) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano di aver diviso bonariamente tutti i beni e, ad eccezione degli obblighi in parola, dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
In rito, va affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass., n.
28727/2023).
Nel merito, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione che si ritengono congrue.
Viene, infine, fissata udienza in prosecuzione, come da separata ordinanza, avendo le parti chiesto, al contempo, pronuncia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
, coniugi per matrimonio celebrato in Miami Beach – Stati Uniti d'America in data
[...]
11/10/2012, omologando e prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
TUSCANIA (VT) (atto n. 13, parte II, serie C, dell'anno 2015);
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in modalità da remoto in data 26 maggio 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. est. dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.V.G. 205/25 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Bongo Parte_1
Tiziana, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. Bongo Tiziana, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di divorzio Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29/01/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 11/10/2012 Miami Beach – Stati Uniti d'America, che dall'unione è nata in data [...] in [...] la figlia e che il rapporto Persona_1 coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto e, pertanto, pur avendo deciso di vivere separatamente, si impegnano a mantenere un rapporto fondato sul rispetto reciproco, evitando conflitti inutili o atteggiamenti che possano ledere la dignità dell'altro.
2) La casa coniugale è stata rilasciata da entrambi e dunque non vi è luogo per l'assegnazione della stessa.
3) La figlia minore è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre nella nuova abitazione sita a Roma, in piazza di Santa Maria Ausiliatrice
n.33.
3.1) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti della figlia, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse della figlia in merito.
4) Considerato che il padre risiede in provincia di Terni e che la figlia è collocata prevalentemente presso la madre residente a [...], rilevato che essi genitori sono già separati di fatto dal 2021, il padre potrà continuare a vedere la figlia durante i giorni infrasettimanali ogni qual volta vorrà - sempre previo accordo con la madre- purché a Roma durante l'anno scolastico nonché, a settimane alterne, dal sabato mattina alla domenica sera anche presso la propria abitazione a Terni.
4.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali, in assenza di diversi accordi, vigerà il criterio dell'alternanza delle festività, nel rispetto del superiore interesse della minore e del suo diritto a trascorrere tali momenti in un clima di serenità e benessere.
4.2) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, la minore starà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché, in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre. Per espresso accordo tra i coniugi, ciascun genitore dovrà inoltre comunicare all'altro l'indirizzo dell'alloggio dove porterà la minore in vacanza;
laddove si intenda trascorrere le vacanze con la minore all'estero, tale decisione dovrà essere altresì previamente concordata con l'altro genitore, il cui dissenso può essere giustificato solo da motivi di sicurezza internazionale oppure se la località di villeggiatura è insicura o insalubre per la figlia ovvero se sussista il fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all'estero portando la figlia con sé.
4.3) In occasione di comunioni/cresime, saggi, incontri con la scuola, gare sportive e in tutti gli altri eventi che vedono la figlia in qualche modo protagonista, la minore starà con entrambi i genitori compatibilmente con gli impegni di ciascuno, ad eccezione delle feste di compleanno della figlia, che saranno organizzate tenendo conto dei desideri della figlia e secondo accordi che saranno raggiunti di anno in anno.
4.4) In occasione di ponti e di altre festività nazionali vigerà il criterio dell'alternanza, salvo diversi accordi.
4.5) In deroga alle regole ordinarie, la madre avrà la facoltà di trascorrere con la figlia il giorno del di lei compleanno e la festa della mamma, anche se giorni riservati all'altro genitore, così come il padre avrà la facoltà di trascorrere con la figlia il giorno del di lui compleanno e la festa del papà anche se giorni riservati alla madre.
5) In caso di malattia della minore, il genitore che l'ha in custodia avvertirà tempestivamente l'altro genitore, garantendogli accesso a tutta la documentazione medica completa e a tutte le relative notizie. 6) Ciascun genitore avrà facoltà di mantenere contatti audio-video con la figlia, anche attraverso il telefono dell'altro genitore e, se necessario, in orario notturno per situazioni urgenti o legate alla salute della minore, con la possibilità per la bambina di contattare liberamente l'altro genitore ogniqualvolta lo desideri.
7) I genitori si impegnano a far conservare alla figlia rapporti significativi con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, ciascuno nei periodi di propria competenza, e ciò affinché possa avvenire la trasmissione di valori e tradizioni di fondamentale importanza per la costruzione della sua identità adulta.
8) I genitori concordano sull'importanza di introdurre gradualmente un eventuale nuovo partner nella vita della minore e di rispettare i suoi tempi psicologici di adattamento ai cambiamenti affettivi, previo confronto sulle modalità e le attenzioni più idonee, affinché la minore comprenda che le nuove figure non si sostituiscono ai genitori e che l'affetto nei suoi confronti resterà immutato e incondizionato.
9) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio della figlia, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza.
10) Considerato che i coniugi sono già separati di fatto dal 2021 e ritengono rispondenti all'interesse della minore gli accordi relativi al suo mantenimento raggiunti durante la separazione di fatto, avuto riguardo al fatto che la madre è il genitore economicamente più forte e che il padre dovrà sostenere spese di trasporto per frequentare la figlia oltre ad essere gravato dalle spese per l'alloggio, la forma del mantenimento diretto rimane la più idonea a realizzare il principio della bi- genitorialità sotteso all'affidamento condiviso della figlia e, pertanto, essi genitori continueranno a provvedere alle spese ordinarie della figlia o con le modalità dirette ovvero suddividendo l'importo della spesa in ragione del 50%, così come di seguito pattuito e precisato per ogni singolo capitolo di spesa ordinaria:
- vitto: vi provvederà ciascun genitore con le modalità dirette, nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza;
- contributo spese per l'abitazione (ivi compresi gli esborsi correlati alle utenze ed ai consumi): ciascuno provvederà a quelle della propria abitazione;
- mensa scolastica: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
- abbigliamento: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza previo accordo purché la spesa sia necessaria e non onerosa rapportata alle condizioni reddituali di essi genitori, altrimenti la spesa per capi di abbigliamento e scarpe dovrà essere previamente concordata;
- tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie): vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del
50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
- materiale scolastico di cancelleria corrente (a titolo esemplificativo: spese sostenute nel corso dell'anno scolastico per l'acquisto di quaderni, di penne, di colori, di fogli da disegno, di gomme da cancellare): vi provvederà ciascun genitore nel proprio periodo di competenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- materiale didattico, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- medicinali da banco necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali (farmaci comuni, antipiretici, antibiotici): vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- ricarica del cellulare: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- gita di un solo giorno: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- trattamenti estetici (parrucchiere, estetista): vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del
50% ciascuno, senza necessità di previo accordo, purché la spesa sia strettamente connessa alla cura necessaria della persona;
- spese collegate ad occasionali attività ludiche (quali ad es. alla partecipazione a compleanni e a riunioni tra amici) ovvero a regali d'uso per i compagni di scuola amici e insegnanti: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
- paghette/pocket money: vi provvederanno entrambi i genitori, compatibilmente alle proprie condizioni reddituali e alle esigenze della figlia, nel proprio periodo di competenza e/o frequentazione.
11) Quanto alle spese straordinarie per la figlia (ossia quelle spese mediche, scolastiche, sportive, ludiche e occasionali da considerarsi straordinarie perché oggettivamente imprevedibili o perché, quantunque relative a spese prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purché previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori.
11.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della figlia, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento il
“Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli” sottoscritto anche dal Tribunale di Terni in data 27 giugno 2018, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso.
Pertanto sono spese straordinarie che richiedono il previo consenso dell'altro genitore le seguenti spese:
- MEDICHE: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, dentistiche, oculistiche e sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia, cicli di logopedia, farmaci omeopatici, cure termali e fisioterapiche, non effettuati tramite SSN ossia effettuati presso strutture specialistiche o private non convenzionate;
- SCOLASTICHE: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette e alloggio ove fuori sede - ivi comprese le utenze - di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzate dalla scuola se superiori ad un giorno, tasse universitarie a far data dal I° anno fuori corso, master, corsi post universitari (in Italia e all'estero), corsi di specializzazione, assicurazioni imposte da istituti privati, corsi di lingue straniere ed informatici, attrezzature scolastiche e didattiche onerose
(computer), conservatorio, esami di abilitazione, preparazione concorsi (compresi gli esborsi per l'acquisto di libri, dispense ed i costi dei pernotti), soggiorni all'estero per motivi di studio, trasporto
(tessera autobus, mensile o annuale, e costi dello scuolabus), baby sitter;
- EXTRASCOLASTICHE: attività artistiche (musica, compresi gli strumenti musicali, disegno, pittura e teatro), vacanze senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto), spese per la patente e lezioni di guida, sport (anche con riferimento all'abbigliamento, alle attrezzature, ed alle iscrizioni a gare e tornei), stage sportivi, boy scout, centro ricreativo estivo organizzato da strutture private con costi superiori a quelli offerti dalla scuola pubblica o dagli enti territoriali, spese per eventi significativi e relativi festeggiamenti
(prima comunione, cresima, e festeggiamenti relativi al compimento dei 18 anni, alla laurea ed al diploma).
Sono invece spese straordinarie cd. obbligatorie ossia che non richiedono il previo consenso dell'altro genitore le seguenti spese:
- MEDICHE: spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (esclusi quelli da banco), interventi chirurgici, esami medici e diagnostici indifferibili (presso strutture pubbliche o private), spese dentistiche, ortodontiche, oculistiche, sanitarie tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, ticket sanitari, occhiali e lenti a contatto se prescritti dal medico, protesi;
- SCOLASTICHE: tasse universitarie per la durata legale del percorso universitario, libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno anche comprensivo della dotazione per sport rientrante nella programmazione didattica, dotazione informatica imposta dalla scuola o connessa al programma di studio differenziato, assicurazione scolastica della scuola pubblica, fondo cassa richiesto dalla scuola, ripetizioni se consigliate da insegnante;
- EXTRASCOLASTICHE: spese di bollo, spese di assicurazione per il mezzo di trasporto concordemente acquistato dai genitori, campus organizzato da scuola pubblica, da enti territoriali o da strutture private che applicano prezzi analoghi a quelli offerti dalla scuola pubblica o dagli enti territoriali, cura animali domestici se presenti nella famiglia prima della crisi oppure se acquistati dopo la crisi familiare di comune accordo tra i genitori, attività sportiva prescritta dal medico a scopo terapeutico e relativa attrezzatura.
11.2) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica con prova di lettura (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 10 giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorni 10 dalla suddetta comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, il genitore che riceve la richiesta, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
In caso di dissenso motivato tempestivamente con ragioni di carattere educativo, il genitore che ha proposto la spesa non potrà effettuarla, giacché, in caso di disaccordo su una scelta con valenze educative significative, la scelta non potrà che essere demandata al giudice. Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse della figlia e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale di essi genitori.
11.3) Il genitore metterà a disposizione dell'altro genitore, che anticipa la spesa, la provvista necessaria ad effettuare il relativo pagamento in tempo utile a sostenere l'esborso, e comunque dieci giorni prima ove già documentata.
11.4) Resta bene inteso da essi genitori che è esclusa la possibilità di invocare la compensazione delle somme dovute a titolo di mantenimento della prole -ivi compresi gli esborsi correlati alle spese straordinarie- con ulteriori crediti.
11.5) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso -in quanto non è stato possibile per l'altro genitore pagarla nell'immediatezza- dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, tendenzialmente con cadenza mensile, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta, in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio
WhatsApp), allegando idonea documentazione, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc.) nonché i conteggi di dare e avere.
12) Le detrazioni per i figli a carico, se previste, sono ripartite nella misura del 50% tra i genitori. 13) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per la figlia devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato alla figlia.
14) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta alla madre in ragione del 100%.
15) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
16) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano di aver diviso bonariamente tutti i beni e, ad eccezione degli obblighi in parola, dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
In rito, va affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass., n.
28727/2023).
Nel merito, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione che si ritengono congrue.
Viene, infine, fissata udienza in prosecuzione, come da separata ordinanza, avendo le parti chiesto, al contempo, pronuncia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
, coniugi per matrimonio celebrato in Miami Beach – Stati Uniti d'America in data
[...]
11/10/2012, omologando e prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
TUSCANIA (VT) (atto n. 13, parte II, serie C, dell'anno 2015);
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in modalità da remoto in data 26 maggio 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti