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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/03/2025, n. 1817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1817 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., lette le note di trattazione scritta , pronuncia, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 11758 /2023 vertente tra:
, rappr. e dif. dall' avv.DI MONDA RAFFAELE presso il cui studio in Napoli è Parte_1 elettivamente dom.to, giusta mandato a margine del ricorso ricorrente e
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti MOSCARIELLO CP_1
CARMEN elettivamente domiciliata in Napoli
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato parte ricorrente si opponeva alla richiesta dell' del 10.6.2022 di CP_1 restituzione della complessiva somma di €.14.680,00 a titolo di REDDITO DI CITTADINANZA erogato nel periodo dal dicembre 2020 a marzo 2022; con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si costituiva il resistente che chiedeva il rigetto del ricorso
La domanda non può essere accolta
Dalla documentazione emerge che la prestazione è stata revocata per omessa indicazione nella domanda per ottenere il RDC dell'attività lavorativa svolta.
In particolare, la parte non aveva barrato nel Quadro E della domanda di RDC INPS-RDC-2020-
3555735 la dicitura: "Si dichiara che uno o più componenti del nucleo familiare svolgono attività lavorativa, avviata durante il periodo di riferimento dell'ISEE o successivamente ad esso" non avendo la dichiarato che aveva Pt_1 stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 14.10.2019, dichiarato con Unilav
0400019200513596 presso ABRAMO CUSTOMER CARE S.P.A. (codice fiscale , P.IVA_1 depositato in atti.
Ebbene, nel caso di specie l'articolo 7 del DL n.4/2019 dispone che “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.”
Pertanto, l' ha provveduto a revocare la prestazione. CP_1
In ragione della qualità delle parti si compensano le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione, così provvede: rigetta il ricorso compensa le spese
Napoli, 08/03/2025 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., lette le note di trattazione scritta , pronuncia, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 11758 /2023 vertente tra:
, rappr. e dif. dall' avv.DI MONDA RAFFAELE presso il cui studio in Napoli è Parte_1 elettivamente dom.to, giusta mandato a margine del ricorso ricorrente e
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti MOSCARIELLO CP_1
CARMEN elettivamente domiciliata in Napoli
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato parte ricorrente si opponeva alla richiesta dell' del 10.6.2022 di CP_1 restituzione della complessiva somma di €.14.680,00 a titolo di REDDITO DI CITTADINANZA erogato nel periodo dal dicembre 2020 a marzo 2022; con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si costituiva il resistente che chiedeva il rigetto del ricorso
La domanda non può essere accolta
Dalla documentazione emerge che la prestazione è stata revocata per omessa indicazione nella domanda per ottenere il RDC dell'attività lavorativa svolta.
In particolare, la parte non aveva barrato nel Quadro E della domanda di RDC INPS-RDC-2020-
3555735 la dicitura: "Si dichiara che uno o più componenti del nucleo familiare svolgono attività lavorativa, avviata durante il periodo di riferimento dell'ISEE o successivamente ad esso" non avendo la dichiarato che aveva Pt_1 stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 14.10.2019, dichiarato con Unilav
0400019200513596 presso ABRAMO CUSTOMER CARE S.P.A. (codice fiscale , P.IVA_1 depositato in atti.
Ebbene, nel caso di specie l'articolo 7 del DL n.4/2019 dispone che “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.”
Pertanto, l' ha provveduto a revocare la prestazione. CP_1
In ragione della qualità delle parti si compensano le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione, così provvede: rigetta il ricorso compensa le spese
Napoli, 08/03/2025 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)