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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 866/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
non definitiva nella causa civile di I grado, iscritta al n. 866 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 1°.
4.2025 e vertente
T R A
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, P. IVA: , e del socio accomandatario P.IVA_1 Parte_1
C.F.: , in persona del Curatore Dott.
[...] C.F._1 CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Caporicci
Parte attrice
E
e per essa, quale mandataria, la società Controparte_2
All in sostituzione di P. IVA: , CP_3 ON P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Accardi
, P. IVA: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_5 P.IVA_3
Guglielmo Lenzo
Parti convenute
E
C.F.: Controparte_6 C.F._2
pagina 1 di 4 Parte convenuta contumace
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione la Curatela Parte_2
e del socio accomandatario agisce in giudizio al fine di
[...] Parte_1
ottenere lo scioglimento della comunione sull'immobile sito in Foligno, Via dell'Istituto Denti
n. 12, censito al NCEU del Comune di Foligno al Foglio 203, part. 179, sub. 10, cat. C/1, con conseguente assegnazione per ½ di piena proprietà della quota in natura ovvero del corrispondente ricavato dalla vendita in caso di accertata non divisibilità del bene.
Difatti, la proprietà di detto immobile è pervenuta ad (attore) e Parte_1 [...]
convenuta contumace) per la quota di ½ ciascuno in forza di successione mortis CP_6
causa di trascritta in data 24.12.2014 presso la Conservatoria dei Registri Parte_1
Immobiliari di Perugia al n. 20488 Reg. Part.
Parte attrice allega altresì le risultanze della perizia redatta dal Geom. Persona_1
nell'ambito della procedura fallimentare, da cui si desumono il valore dell'immobile stimato in €. 101.088,00 per l'intera quota di proprietà e l'impossibilità di procedere alla divisione del bene in natura.
Come da allegata certificazione notarile ex art. 567 cpc, l'attrice rileva che sull'immobile risultano le seguenti iscrizioni e trascrizioni: ipoteca legale Reg. Part. n. 1206 del 23.04.2013 a favore di Equitalia Centro S.p.A.; ipoteca giudiziale Reg. Part. n. 398 del 11.02.2020 a favore di per la quota di ½ di proprietà di Controparte_7 Controparte_6
ipoteca giudiziale Reg. Part. n. 1680 del 29.04.2022 a favore di Controparte_7
per la quota di ½ di proprietà di trascrizione della sentenza di
[...] Controparte_6
fallimento del Tribunale di Spoleto Fall. n. 26/2022.
Pertanto, parte attrice conviene in giudizio anche ON
(già e quali litisconsorti Controparte_7 Controparte_5
necessari nel procedimento di divisione ai sensi dell'art. 1113 comma 3 c.c.
pagina 2 di 4 Si costituiscono in giudizio la – quale Controparte_2
cessionaria dei crediti di cui era titolare il – e l' ON [...]
, non opponendosi alla divisione giudiziale dell'immobile in Controparte_5
comproprietà con salvezza dei rispettivi diritti di credito.
Radicatosi il contraddittorio e istruito il giudizio divisionale in via documentale, rimane contumace convenuta in qualità di comproprietaria dell'immobile. Controparte_6
Viene fissata l'udienza del 1.4.2025 ex art. 281 sexies c.p.c. per la discussione e la decisione in ordine al diritto di procedere alla divisione, al termine della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
*******
1. Secondo un orientamento invalso nella giurisprudenza di merito – cui questo Tribunale
aderisce in modo costante – “La contumacia del condividente esecutato e/o del comproprietario in
bonis non consente di ritenere non contestato il diritto alla divisione, sicché, per la declaratoria della
sussistenza del diritto alla divisione del compendio staggito (e per la conseguente disposizione di
scioglimento della comunione), va emessa sentenza ai sensi degli artt. 187 e 785 c.p.c.” (così, per tutti,
Trib. Bari, 6.10.2021, n. 6270).
E invero, tale assunto discende dal principio – pacifico nella giurisprudenza di legittimità
– per il quale, nel sistema processuale civile italiano, la contumacia non è equiparabile alla non contestazione dei fatti costitutivi della domanda proposta (per tutte, Cass. civ., n.
14623/2009; n. 4161/2014).
Pertanto, la contumacia di anche uno solo dei comproprietari, litisconsorti necessari del giudizio divisionale, non permette di statuire in via preliminare sul diritto di procedere alla divisione nella forma dell'ordinanza, giacché l'art. 785 c.p.c. riserva tale modalità decisionale,
più snella e agile, al solo caso in cui non sorgano contestazioni fra le parti;
dovendosi altrimenti provvedere a norma dell'art. 187 c.p.c., ossia attraverso la pronuncia di sentenza non definitiva sul punto.
Difatti, si suole generalmente distinguere tra l'ipotesi in cui tutti i comproprietari comparsi si accordino per procedere alle operazioni divisorie dall'ipotesi in cui vi sia solo un pagina 3 di 4 difetto di contestazione – che comprende, appunto, anche la contumacia di uno dei comproprietari –, nel qual caso il giudice rimette la causa in decisione e pronuncia sentenza non definitiva di accertamento del diritto alla divisione (pronuncia sull'an).
2. Nella specie, sussiste il diritto di procedere alla divisione della comunione sull'immobile sito in Foligno, Via dell'Istituto Denti n. 12, censito al NCEU del Comune di
Foligno al Foglio 203, part. 179, sub. 10, cat. C/1, essendo stato regolarmente instaurato il contraddittorio tra tutti i litisconsorti necessari e non essendo state poste eccezioni nei confronti della pretesa attorea.
3. Quanto alle spese, non vi è soccombenza con riferimento alle statuizioni della presente sentenza parziale, non essendovi stata resistenza alla domanda attorea da parte di nessuna delle parti costituite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento della domanda attorea e vista la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dei convenuti, dichiara la sussistenza del diritto a procedere a divisione;
2) nulla sulle spese con riferimento alla fase decisionale relativa alla presente sentenza.
3) fissa l'udienza del 15.4.2025, sostituta da note scritte entro il giorno dell'udienza per procedersi all'istruzione della causa.
Così deciso in Spoleto, il 1°.4.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
non definitiva nella causa civile di I grado, iscritta al n. 866 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 1°.
4.2025 e vertente
T R A
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, P. IVA: , e del socio accomandatario P.IVA_1 Parte_1
C.F.: , in persona del Curatore Dott.
[...] C.F._1 CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Caporicci
Parte attrice
E
e per essa, quale mandataria, la società Controparte_2
All in sostituzione di P. IVA: , CP_3 ON P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Accardi
, P. IVA: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_5 P.IVA_3
Guglielmo Lenzo
Parti convenute
E
C.F.: Controparte_6 C.F._2
pagina 1 di 4 Parte convenuta contumace
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione la Curatela Parte_2
e del socio accomandatario agisce in giudizio al fine di
[...] Parte_1
ottenere lo scioglimento della comunione sull'immobile sito in Foligno, Via dell'Istituto Denti
n. 12, censito al NCEU del Comune di Foligno al Foglio 203, part. 179, sub. 10, cat. C/1, con conseguente assegnazione per ½ di piena proprietà della quota in natura ovvero del corrispondente ricavato dalla vendita in caso di accertata non divisibilità del bene.
Difatti, la proprietà di detto immobile è pervenuta ad (attore) e Parte_1 [...]
convenuta contumace) per la quota di ½ ciascuno in forza di successione mortis CP_6
causa di trascritta in data 24.12.2014 presso la Conservatoria dei Registri Parte_1
Immobiliari di Perugia al n. 20488 Reg. Part.
Parte attrice allega altresì le risultanze della perizia redatta dal Geom. Persona_1
nell'ambito della procedura fallimentare, da cui si desumono il valore dell'immobile stimato in €. 101.088,00 per l'intera quota di proprietà e l'impossibilità di procedere alla divisione del bene in natura.
Come da allegata certificazione notarile ex art. 567 cpc, l'attrice rileva che sull'immobile risultano le seguenti iscrizioni e trascrizioni: ipoteca legale Reg. Part. n. 1206 del 23.04.2013 a favore di Equitalia Centro S.p.A.; ipoteca giudiziale Reg. Part. n. 398 del 11.02.2020 a favore di per la quota di ½ di proprietà di Controparte_7 Controparte_6
ipoteca giudiziale Reg. Part. n. 1680 del 29.04.2022 a favore di Controparte_7
per la quota di ½ di proprietà di trascrizione della sentenza di
[...] Controparte_6
fallimento del Tribunale di Spoleto Fall. n. 26/2022.
Pertanto, parte attrice conviene in giudizio anche ON
(già e quali litisconsorti Controparte_7 Controparte_5
necessari nel procedimento di divisione ai sensi dell'art. 1113 comma 3 c.c.
pagina 2 di 4 Si costituiscono in giudizio la – quale Controparte_2
cessionaria dei crediti di cui era titolare il – e l' ON [...]
, non opponendosi alla divisione giudiziale dell'immobile in Controparte_5
comproprietà con salvezza dei rispettivi diritti di credito.
Radicatosi il contraddittorio e istruito il giudizio divisionale in via documentale, rimane contumace convenuta in qualità di comproprietaria dell'immobile. Controparte_6
Viene fissata l'udienza del 1.4.2025 ex art. 281 sexies c.p.c. per la discussione e la decisione in ordine al diritto di procedere alla divisione, al termine della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
*******
1. Secondo un orientamento invalso nella giurisprudenza di merito – cui questo Tribunale
aderisce in modo costante – “La contumacia del condividente esecutato e/o del comproprietario in
bonis non consente di ritenere non contestato il diritto alla divisione, sicché, per la declaratoria della
sussistenza del diritto alla divisione del compendio staggito (e per la conseguente disposizione di
scioglimento della comunione), va emessa sentenza ai sensi degli artt. 187 e 785 c.p.c.” (così, per tutti,
Trib. Bari, 6.10.2021, n. 6270).
E invero, tale assunto discende dal principio – pacifico nella giurisprudenza di legittimità
– per il quale, nel sistema processuale civile italiano, la contumacia non è equiparabile alla non contestazione dei fatti costitutivi della domanda proposta (per tutte, Cass. civ., n.
14623/2009; n. 4161/2014).
Pertanto, la contumacia di anche uno solo dei comproprietari, litisconsorti necessari del giudizio divisionale, non permette di statuire in via preliminare sul diritto di procedere alla divisione nella forma dell'ordinanza, giacché l'art. 785 c.p.c. riserva tale modalità decisionale,
più snella e agile, al solo caso in cui non sorgano contestazioni fra le parti;
dovendosi altrimenti provvedere a norma dell'art. 187 c.p.c., ossia attraverso la pronuncia di sentenza non definitiva sul punto.
Difatti, si suole generalmente distinguere tra l'ipotesi in cui tutti i comproprietari comparsi si accordino per procedere alle operazioni divisorie dall'ipotesi in cui vi sia solo un pagina 3 di 4 difetto di contestazione – che comprende, appunto, anche la contumacia di uno dei comproprietari –, nel qual caso il giudice rimette la causa in decisione e pronuncia sentenza non definitiva di accertamento del diritto alla divisione (pronuncia sull'an).
2. Nella specie, sussiste il diritto di procedere alla divisione della comunione sull'immobile sito in Foligno, Via dell'Istituto Denti n. 12, censito al NCEU del Comune di
Foligno al Foglio 203, part. 179, sub. 10, cat. C/1, essendo stato regolarmente instaurato il contraddittorio tra tutti i litisconsorti necessari e non essendo state poste eccezioni nei confronti della pretesa attorea.
3. Quanto alle spese, non vi è soccombenza con riferimento alle statuizioni della presente sentenza parziale, non essendovi stata resistenza alla domanda attorea da parte di nessuna delle parti costituite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento della domanda attorea e vista la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dei convenuti, dichiara la sussistenza del diritto a procedere a divisione;
2) nulla sulle spese con riferimento alla fase decisionale relativa alla presente sentenza.
3) fissa l'udienza del 15.4.2025, sostituta da note scritte entro il giorno dell'udienza per procedersi all'istruzione della causa.
Così deciso in Spoleto, il 1°.4.2025
Il Giudice
Agata Stanga
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