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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/04/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Cristina Giusti, presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 6174/2023
TRA
PO LL E NO CI rappresentati e difesi dall'avv. Alfonso Giaquinto. presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico
Ricorrente
E
ASL NA 3 SUD in persona del legale Rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall' avv.to SICILIANO ROSA MARIA con il quale elettivamente domicilia in VIA A. DE GASPERI 167 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA unitamente all'avv.to BIAGIO COZZOLINO
Resistente
Oggetto: lavoro in festività infrasettimanali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno adito questo giudice, esponendo di essere dipendenti dell'ASL NA 3 SUD, di aver lavorato per quest' ultima nel periodo e nelle giornate festive infrasettimanali indicati specificamente nel ricorso, senza aver goduto mai del riposo compensativo ovvero della retribuzione per lavoro straordinario in dette occasioni.
Tanto premesso, esposte le ragioni di diritto a sostegno delle proprie pretese, hanno chiesto accertarsi che essi ricorrenti, nel periodo indicato, avevano prestato lavoro in giorni festivi infrasettimanali nei giorni di cui al ricorso, per le giornate complessivamente indicate sempre nel predetto ricorso, e dichiarare, per le ulteriori causali di cui all'atto introduttivo ex art. 9 dell'Accordo Integrativo del CCNL Comparto Sanità del 07.04.1999 e del successivo art. 29, comma 6, del CCNL Sanità triennio 2016- 2018, a percepire il relativo compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo;
per l'effetto, condannare l'ASL Napoli 3 Sud al pagamento delle somme risultanti dai conteggi allegati al ricorso, per i suddetti titoli, ovvero a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo.
La ASL NA 3 SUD si è costituita, contestando sulla base di varie argomentazioni le pretese avverse e chiedendo, con riferimento specifico alla domanda di PO LL, la declaratoria di cessazione della materia del contendere rilevando che in virtù di determina dirigenziale del 16.02.2024 l'azienda sanitaria aveva provveduto a liquidare alla ricorrente NA le differenze retributive richieste.
In corso di causa, la ASL ha altresì provveduto a fornire prova dei pagamenti delle spettanze retributive richieste da entrambe i ricorrenti liquidando in favore di NA AF l'importo € 1.418,77 (relativamente agli anni 2018, 2019,
2020 e 2021) nonché € 1.131,86 lordi in favore di IO RO (relativamente agli anni 2018, 2019, 2020 e 2021). Le parti ricorrenti prendevano atto dell'avvenuto pagamento, ma chiedevano condannarsi la ASL NA3 Sud al pagamento delle somme residue in favore di NA AF di € 100,28 lordi oltre la somma di € 96,14 a titolo di interessi legali sulla somma di € 1.418,77 tardivamente corrisposta il 27/02/2024, e in favore di IO RO di € 117,10 lordi oltre 77,59 a titolo di interessi legali sulla somma di € 1.131,86 tardivamente corrisposta il 27/02/2024.
In relazione alle somme pagate e incassate dai ricorrenti per le causali di cui in premessa deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In merito, va chiarito che la cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione, così come precisata in sede giurisdizionale e rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese, il fatto dell'avvenuta cessazione del contendere risulti acquisito in causa.
Viceversa, deve essere esaminata la sussistenza del credito residuo vantato dai ricorrenti.
Orbene dall'attento scrutinio della documentazione prodotta in atti e più precisamente dall'esame dei cartellini di presenza è effettivamente emerso che con riferimento alla posizione della ricorrente NA AF, l'Azienda ha riconosciuto alla ricorrente, rispetto all'anno 2018, n°6 ore in meno rispetto a quelle richieste e documentate (15 agosto;
25 e 26 dicembre) pari ad € 100,28 lordi (6 x € 16,71346 = 100,28), che pertanto le vanno ulteriormente liquidati.
Con riferimento alla posizione del ricorrente IO RO, invece, nulla è stato versato dalla resistente rispetto alla giornata del 25 dicembre 2017 che, in base ai cartellini di presenza, risulta essere stato in servizio per 6 h. Rispetto a tale annualità non risulta nemmeno formulata eccezione di prescrizione dalla resistente che, a scanso di equivoci, sarebbe infondata giacchè risulta prodotta in atti valido atto di messa in mora versata in atti datato 26.03.2021.
Tanto precisato, la domanda riferita alle predette residue competenze retributive merita accoglimento alla luce del recente orientamento della Cassazione (sent. 1505/21) che in una fattispecie analoga ha chiarito: "l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1/9/1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed
è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20/9/2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo". La Corte di Cassazione, sempre nella medesima ordinanza, ha sottolineato che la contrattazione successiva a quella in precedenza citata non ha apportato significative modificazioni e che anche il contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi.
In virtù di tanto, risulterà quindi dovuta la somma residua in favore di NA AF, di euro € 100,28 lordi ed in favore di IO RO, € 117,10 lordi, oltre le somme dovute ad entrambi a titolo di interessi legali su quanto già pagato dalla
Asl; somme tutte calcolate in base ai conteggi attorei, che non sono stati oggetto di specifica contestazione.
Ne consegue che l'A.S.L. NA 3 SUD, per i titoli di cui al ricorso, va condannata al pagamento delle somme di cui al dispositivo, oltre accessori come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo.
Deve, provvedersi in ordine alle spese, in relazione alle quali permane la controversia tra le parti, come si rileva dal verbale di udienza. Sotto tale profilo si deve rilevare che il pagamento è avvenuto il 27.02.2024 quindi effettivamente dopo la presentazione del ricorso.
Le spese quindi devono seguire il principio della soccombenza che si liquidano come da dispositivo, in misura ridotta, tendendo conto della serialità della domanda e della assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nei confronti dell'ASL NA 3 SUD così provvede:
a) accoglie la domanda dei ricorrenti per quanto di ragione e, per l' effetto, condanna l' A.S.L. Napoli 3 Sud, in persona del legale rapp. p.t., al pagamento, in favore di NA AF, di € 100,28 lordi oltre la somma di € 96,14 a titolo di interessi legali sulla somma di € 1.418,77 tardivamente corrisposta il 27/02/2024, e in favore di IO RO di € 117,10 lordi oltre 77,59 a titolo di interessi legali sulla somma di € 1.131,86 tardivamente corrisposta il 27/02/2024. b) dichiara per il resto la cessazione della materia del contendere;
c) condanna la ASL NA 3 SUD al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.314,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del
15%, con attribuzione per distrazione, compensando la restante metà delle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, data del deposito
Il giudice
Cristina Giusti