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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/03/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
9126/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del lavoro , nella persona del giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 10 .0 3 . 2025 come sostituita dal depo-
sito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c , giusto precedente decreto del 12.02.2025 in atti depositato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 9126/2024 R.G. Lavoro promosso
DA
nato a [...] ( CT ) il 18.06.1977 c. f. Parte_1 C.F._1
residente in [...] , col patrocinio dell'avv. Ivan Siragusae domicilia to presso il suo studio , ai fini del giudizio , in Linera-TA ER ( CT ) via Petrarca n. 3-5
come da procura alle liti in atti di giudizio;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. , c.f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il grande 21, in giudizio rappresentato P.IVA_1
ùe difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi come da procura in atti , domiciliato in Catania Piazza del la Repubblica 26 presso avvocatura Distrettuale;
CP_1
RESISTENTE , con Sede centrale in Roma via Giuseppe Grezar 14 , Controparte_2
c. f. in persona di , n. q. Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio P.IVA_2 Controparte_3
Sicilia, autorizzato a mezzo procura speciale rilasciata per atto pubblico , in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Gioacchino Fabio Bifulco , come da procura in atti di giudizio , domiciliato presso il suo studio in Napoli, Piazzetta Laura Terracina 1 ;
Resistente
Oggetto : opposizione a intimazione pagamento e cartella
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.10.2024 parte attrice impugnava in giudizio l'intimazione di pagamento n. 29320239000717381 000 , che affermava essergli stata notificata il 12.9.2024,
limitatamente ai contributi portati pari ad € 11.538,27 e derivanti da cartella di pagamento n. 293
20110075130349000 , che non sarebbe stata mai notificata al ricorrente odierno.
Pertanto a sostegno dell'opposizione eccepiva e deduceva l'omessa notifica degli atti prodromici all'intimazione impugnata , la nullità dell'intimazione impugnata , la prescrizione del credito pre-
supposto , risalente ad oltre cinque anni prima la notifica dell'intimazione di pagamento .
Eccepiva la prescrizione della stessa azione esecutiva e di ogni altra pretesa da parte delle resistenti odierne , la mancanza di notifica di atti interruttivi del decorso di prescrizione quinquennale dei contributi . Richiamava il termine di prescrizione fissato dalla legislazione di cui all'art. 3 legge
335/1995 e la giurisprudenza sul punto intervenuta , che ha fissato in cinque anni il termine di pre scrizione dei contributi richiesti in pagamento con gli atti impugnati .
Chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso, l'accertamento della nullità di tutti gli atti impugnati ,
ovverosia l'intimazione di pagamento , limitatamente i contributi portati dalla cartella del 2011 , che dichiarava non essere mai stata notificata al ricorrente odierno , chiedeva che tutti i crediti fossero dichiarati prescritti .
In data 02 ottobre 2024 il Tribunale sospendeva il ruolo sottostante la cartella sottesa all'intima-
zione e fissava l'udienza di discussione al 22 gennaio 2025 .
CP_ In data 10.12.2024 si costituiva che chiedeva in via preliminare la declaratoria di carenza di legittimazione passiva a resistere in giudizio e l'estromissione dal medesimo , l'inammissibilità del ricorso per tardività ed infondatezza, chiedeva il rigetto del ricorso con la conferma di tutti gli atti impugnati , deduceva il mancato decorso di prescrizione per l'intervento della legislazione che du-
rante l'emergenza sanitaria da covid- 19 aveva sospeso i termini per tutte le azioni di riscossione , di notifica e recupero di contributi , chiedeva conferma di tutti gli atti impugnati con rigetto di tutte le domande del ricorrente odierno .
Successivamente in data 20.12.2024 si costituiva che in via prelimina Controparte_2
re eccepiva la tardività del ricorso proposto contro la cartella e l'intimazione di pagamento per tar-
dività dell'opposizione , che era stata proposta oltre il termine di quaranta giorni previsti per le op posizioni afferenti contributi . Oltre la tardività del ricorso eccepiva la carenza di propria legittima-
zione passiva a resistere alle doglianze proposte per la prescrizione dei crediti anteriore alla formazione e consegna del ruolo al concessionario , essendo in tale caso solo l'Ente impositore il contraddittore del ricorrente odierno e non già il concessionario che non poteva rispondere per fatti ascrivibili solo al titolare del credito .
Poi sotto altro profilo contestava la prescrizione dei crediti poiché deduceva la regolare notifica della cartella sottesa all'intimazione di pagamento , diversamente da quanto sostenuto dal ricorren te odierno . Indicava altresì notifica di altra precedente intimazione di pagamento che avrebbe interrotto il decorso di prescrizione quinquennale . Indicava tale atto nell'intimazione di pagamento n. 293 20229003326355000 , che comprendeva la cartella 293 201110075130349000, e solo suc-
sivamente è intervenuta la notifica dell'intimazione in giudizio impugnata, con interruzione del decorso di prescrizione . Richiamava altresì il lungo periodo di sospensione del decorso di prescrizione contributiva , dovuto all'avvicendarsi di provvedimenti legislativi , succedutisi durante l'emergenza sanitaria da covid- 19 che avrebbero impedito il decorso di prescrizione.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso per infondatezza, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio .
Successivamente l'udienza del 22.01.2025 , questo giudice è stato delegato per discussione e decisione del procedimento , scaduti i termini fissati ex art. 127 ter c.p.c per note scritte , viste la istanze e conclusioni delle parti come in atti depositate , il giudizio viene concluso con il presente provvedimento , emesso ex art. 127 ter c.p.c. ∗∗∗∗∗∗∗∗
In via preliminare occorre evidenziare che la data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata , n. 29320239000717381 000 , limitatamente i contributi portati dalla cartella di pagamento 29320110075130349000 , non viene provata dalle parti in giudizio costituite .
L'intimazione sarebbe stata notificata , secondo la prospettazione attorea, in data 12 .09.2024 ,
tuttavia il ricorrente odierno non offre prova di tale data di notifica in ricorso indicata .
Tale prova non viene fornita dall' che , come l'Ente previdenziale Controparte_2
ed il ricorrente , deposita in giudizio l'atto per documentare che la cartella, riferita ai contributi, vi è
sottesa , ma non prova la data di notifica con relazione di notificazione ed estratto ruolo .
Detta opposizione si presenta pertanto inammissibile in quanto tardiva rispetto la data di notifica della cartella impugnata , che risulta notificata il 28 febbraio 2012 a mani del ricorrente odierno,
nonostante quanto dedotto in ricorso principale .
L'opposizione all'intimazione , il cui atto reca la data del 15 aprile 2024 , risulta sicuramente inammissibile e tardiva , in quanto vìola il termine di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/1999 in materia di contributi .
Sotto il profilo della qualificazione giuridica della domanda proposta dal ricorrente , essa può
essere qualificata come opposizione all'esecuzione poiché fondata su fatti estintivi del credito ,
successivi alla notifica della cartella , ovverosia la prescrizione successiva ( art. 615 c.p.c.).
Iniziando ad esaminare i profili posti dalla fattispecie , si osserva quanto segue.
CP_ I contributi all'esame di giudizio non risultano iscritti a ruolo dall' che nella propria memoria di costituzione precisa tale circostanza , specificando che l'iscrizione a ruolo è avvenuta sulla base di quanto dispone il decreto legislativo 18 dicembre 1997 , n. 462.
Pertanto sulla base di accertamento autonomamente condotto da , sono risultati Controparte_2
CP_ dovuti contributi non versati ad l'art. 32 bis del Decreto legge n. 185 del 2008 attribuisce
CP_ all' medesima, il compito di iscrivere le somme a ruolo non riscosse dall' , ai Controparte_2
fini della semplificazione della riscossione .
L'iscrizione a ruolo pertanto è stata effettuata direttamente dall' in attuazione del Controparte_2
disposto normativo di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 462 del 1997, che dispone : “ Per la liquidazione , l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed
assistenziali che , ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, recante
norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle di-
chiarazioni , devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi , si applicano le disposizioni
previste in materia di imposte sui redditi”.
L sulla base dei redditi dichiarati dai contribuenti tramite modello unico , esegue Controparte_2
controlli ed iscrive a ruolo eventuali omissioni contributive .
Pertanto nel caso dei contributi a percentuale sulla quota di reddito eccedente il minimale per arti-
CP_ giani e commercianti , come nella fattispecie , secondo quanto documenta l' l'Istituto previ-
denziale non ha poteri di autonomo accertamento sul reddito , in quanto l'imposizione contributiva deriva direttamente dai redditi prodotti , accertati da Entrate . CP_2
Tali contributi , ai sensi del D.L. n. 63/2002 , convertito con modificazioni nella legge 112/2002 ,
devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi ( IRPEF ).
CP_ Nella fattispecie pertanto emerge la carenza di legittimazione passiva dell' in riferimento alla
CP_ opposizione a cartella di pagamento n. 293 2011 0075130349000in quanto non emessa da
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente odierno la cartella di pagamento del 2011
all'esame di giudizio, risulta notificata a mani del destinatario il 28 febbraio 2012 come da relata depositata in atti dall' . Controparte_2
Successivamente il concessionario medesimo documenta in atti l'intimazione di pagamento n. 293
20229003326355000 , cui risulta sottesa la cartella esaminata , recante i contributi accertati ds
. Detto atto che avrebbe dovuto spiegare effetto interruttivo della prescrizione , Controparte_2
risulta notificato in data 06.03.2023 a mani del destinatario , ricorrente odierno .
Successivamente tale atto è stata notificata l'intimazione di pagamento impugnata in giudizio n.
29320239000717381000.
Nella fattispecie tuttavia risulta decorso il termine di prescrizione dei contributi dalla data di no-
tifica della cartella, ove sono iscritti i contributi , notifica avvenuta il 28/02/2012 , alla data di notifica dell'intimazione di pagamento ( 29320229003326355000) , avvenuta il 6. Marzo 2023 . Alla data di notifica dell'intimazione di pagamento in giudizio opposta i contributi erano già da tempo prescritti.
Tantomeno nella fattispecie può trovare applicazione la legislazione successiva afferente la sos.
pensione disposta per l'emergenza sanitaria da Covid-19.
In realtà la cartella notificata il 28 febbraio 2012 si era prescritta in data ben anteriore al 2020
( 28.02.2017 ), in assenza di atti interruttivi notificati dal concessionario e tantomeno provati in giudizio.
Il ricorso pertanto trova accoglimento limitatamente la prescrizione decorsa successivamente la notifica della cartella avvenuta nel 2012.
Vanno rigettate tutte le altre domande formulate in ricorso , che risulta in ogni caso inammissibile in quanto proposto ben oltre il termine di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/1999 nei confronti della cartel-
la portante i contributi accertati e non opposta nel termine di legge.
Risulta infondata l'omessa notifica della cartella alla luce della documentazione in atti offerta da
. Controparte_2
Tenuto conto dell'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello stato, le spese di giudizio sono dichiarate irripetibili tra le parti .
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di giudice del lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 9126/2024 R.G. , disattesa ogni contraria istanza , eccezione , difesa , così
provvede :
CP_ Dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' ch estromette dal giudizio;
Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione ;
Accoglie il ricorso limitatamente il decorso di prescrizione dei contributi successivo alla notifica della cartella 29320110075130349000 ;
Dichiara illegittima l'intimazione di pagamento impugnata n. 29320239000717381000 limitata -
mente i contributi prescritti, portati dalla cartella sopra specificata.
Dichiara irripetibili tra le parti le spese di giudizio.
Catania 18.03.2025 Il giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del lavoro , nella persona del giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 10 .0 3 . 2025 come sostituita dal depo-
sito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c , giusto precedente decreto del 12.02.2025 in atti depositato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 9126/2024 R.G. Lavoro promosso
DA
nato a [...] ( CT ) il 18.06.1977 c. f. Parte_1 C.F._1
residente in [...] , col patrocinio dell'avv. Ivan Siragusae domicilia to presso il suo studio , ai fini del giudizio , in Linera-TA ER ( CT ) via Petrarca n. 3-5
come da procura alle liti in atti di giudizio;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. , c.f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il grande 21, in giudizio rappresentato P.IVA_1
ùe difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi come da procura in atti , domiciliato in Catania Piazza del la Repubblica 26 presso avvocatura Distrettuale;
CP_1
RESISTENTE , con Sede centrale in Roma via Giuseppe Grezar 14 , Controparte_2
c. f. in persona di , n. q. Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio P.IVA_2 Controparte_3
Sicilia, autorizzato a mezzo procura speciale rilasciata per atto pubblico , in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Gioacchino Fabio Bifulco , come da procura in atti di giudizio , domiciliato presso il suo studio in Napoli, Piazzetta Laura Terracina 1 ;
Resistente
Oggetto : opposizione a intimazione pagamento e cartella
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.10.2024 parte attrice impugnava in giudizio l'intimazione di pagamento n. 29320239000717381 000 , che affermava essergli stata notificata il 12.9.2024,
limitatamente ai contributi portati pari ad € 11.538,27 e derivanti da cartella di pagamento n. 293
20110075130349000 , che non sarebbe stata mai notificata al ricorrente odierno.
Pertanto a sostegno dell'opposizione eccepiva e deduceva l'omessa notifica degli atti prodromici all'intimazione impugnata , la nullità dell'intimazione impugnata , la prescrizione del credito pre-
supposto , risalente ad oltre cinque anni prima la notifica dell'intimazione di pagamento .
Eccepiva la prescrizione della stessa azione esecutiva e di ogni altra pretesa da parte delle resistenti odierne , la mancanza di notifica di atti interruttivi del decorso di prescrizione quinquennale dei contributi . Richiamava il termine di prescrizione fissato dalla legislazione di cui all'art. 3 legge
335/1995 e la giurisprudenza sul punto intervenuta , che ha fissato in cinque anni il termine di pre scrizione dei contributi richiesti in pagamento con gli atti impugnati .
Chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso, l'accertamento della nullità di tutti gli atti impugnati ,
ovverosia l'intimazione di pagamento , limitatamente i contributi portati dalla cartella del 2011 , che dichiarava non essere mai stata notificata al ricorrente odierno , chiedeva che tutti i crediti fossero dichiarati prescritti .
In data 02 ottobre 2024 il Tribunale sospendeva il ruolo sottostante la cartella sottesa all'intima-
zione e fissava l'udienza di discussione al 22 gennaio 2025 .
CP_ In data 10.12.2024 si costituiva che chiedeva in via preliminare la declaratoria di carenza di legittimazione passiva a resistere in giudizio e l'estromissione dal medesimo , l'inammissibilità del ricorso per tardività ed infondatezza, chiedeva il rigetto del ricorso con la conferma di tutti gli atti impugnati , deduceva il mancato decorso di prescrizione per l'intervento della legislazione che du-
rante l'emergenza sanitaria da covid- 19 aveva sospeso i termini per tutte le azioni di riscossione , di notifica e recupero di contributi , chiedeva conferma di tutti gli atti impugnati con rigetto di tutte le domande del ricorrente odierno .
Successivamente in data 20.12.2024 si costituiva che in via prelimina Controparte_2
re eccepiva la tardività del ricorso proposto contro la cartella e l'intimazione di pagamento per tar-
dività dell'opposizione , che era stata proposta oltre il termine di quaranta giorni previsti per le op posizioni afferenti contributi . Oltre la tardività del ricorso eccepiva la carenza di propria legittima-
zione passiva a resistere alle doglianze proposte per la prescrizione dei crediti anteriore alla formazione e consegna del ruolo al concessionario , essendo in tale caso solo l'Ente impositore il contraddittore del ricorrente odierno e non già il concessionario che non poteva rispondere per fatti ascrivibili solo al titolare del credito .
Poi sotto altro profilo contestava la prescrizione dei crediti poiché deduceva la regolare notifica della cartella sottesa all'intimazione di pagamento , diversamente da quanto sostenuto dal ricorren te odierno . Indicava altresì notifica di altra precedente intimazione di pagamento che avrebbe interrotto il decorso di prescrizione quinquennale . Indicava tale atto nell'intimazione di pagamento n. 293 20229003326355000 , che comprendeva la cartella 293 201110075130349000, e solo suc-
sivamente è intervenuta la notifica dell'intimazione in giudizio impugnata, con interruzione del decorso di prescrizione . Richiamava altresì il lungo periodo di sospensione del decorso di prescrizione contributiva , dovuto all'avvicendarsi di provvedimenti legislativi , succedutisi durante l'emergenza sanitaria da covid- 19 che avrebbero impedito il decorso di prescrizione.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso per infondatezza, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio .
Successivamente l'udienza del 22.01.2025 , questo giudice è stato delegato per discussione e decisione del procedimento , scaduti i termini fissati ex art. 127 ter c.p.c per note scritte , viste la istanze e conclusioni delle parti come in atti depositate , il giudizio viene concluso con il presente provvedimento , emesso ex art. 127 ter c.p.c. ∗∗∗∗∗∗∗∗
In via preliminare occorre evidenziare che la data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata , n. 29320239000717381 000 , limitatamente i contributi portati dalla cartella di pagamento 29320110075130349000 , non viene provata dalle parti in giudizio costituite .
L'intimazione sarebbe stata notificata , secondo la prospettazione attorea, in data 12 .09.2024 ,
tuttavia il ricorrente odierno non offre prova di tale data di notifica in ricorso indicata .
Tale prova non viene fornita dall' che , come l'Ente previdenziale Controparte_2
ed il ricorrente , deposita in giudizio l'atto per documentare che la cartella, riferita ai contributi, vi è
sottesa , ma non prova la data di notifica con relazione di notificazione ed estratto ruolo .
Detta opposizione si presenta pertanto inammissibile in quanto tardiva rispetto la data di notifica della cartella impugnata , che risulta notificata il 28 febbraio 2012 a mani del ricorrente odierno,
nonostante quanto dedotto in ricorso principale .
L'opposizione all'intimazione , il cui atto reca la data del 15 aprile 2024 , risulta sicuramente inammissibile e tardiva , in quanto vìola il termine di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/1999 in materia di contributi .
Sotto il profilo della qualificazione giuridica della domanda proposta dal ricorrente , essa può
essere qualificata come opposizione all'esecuzione poiché fondata su fatti estintivi del credito ,
successivi alla notifica della cartella , ovverosia la prescrizione successiva ( art. 615 c.p.c.).
Iniziando ad esaminare i profili posti dalla fattispecie , si osserva quanto segue.
CP_ I contributi all'esame di giudizio non risultano iscritti a ruolo dall' che nella propria memoria di costituzione precisa tale circostanza , specificando che l'iscrizione a ruolo è avvenuta sulla base di quanto dispone il decreto legislativo 18 dicembre 1997 , n. 462.
Pertanto sulla base di accertamento autonomamente condotto da , sono risultati Controparte_2
CP_ dovuti contributi non versati ad l'art. 32 bis del Decreto legge n. 185 del 2008 attribuisce
CP_ all' medesima, il compito di iscrivere le somme a ruolo non riscosse dall' , ai Controparte_2
fini della semplificazione della riscossione .
L'iscrizione a ruolo pertanto è stata effettuata direttamente dall' in attuazione del Controparte_2
disposto normativo di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 462 del 1997, che dispone : “ Per la liquidazione , l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed
assistenziali che , ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, recante
norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle di-
chiarazioni , devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi , si applicano le disposizioni
previste in materia di imposte sui redditi”.
L sulla base dei redditi dichiarati dai contribuenti tramite modello unico , esegue Controparte_2
controlli ed iscrive a ruolo eventuali omissioni contributive .
Pertanto nel caso dei contributi a percentuale sulla quota di reddito eccedente il minimale per arti-
CP_ giani e commercianti , come nella fattispecie , secondo quanto documenta l' l'Istituto previ-
denziale non ha poteri di autonomo accertamento sul reddito , in quanto l'imposizione contributiva deriva direttamente dai redditi prodotti , accertati da Entrate . CP_2
Tali contributi , ai sensi del D.L. n. 63/2002 , convertito con modificazioni nella legge 112/2002 ,
devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi ( IRPEF ).
CP_ Nella fattispecie pertanto emerge la carenza di legittimazione passiva dell' in riferimento alla
CP_ opposizione a cartella di pagamento n. 293 2011 0075130349000in quanto non emessa da
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente odierno la cartella di pagamento del 2011
all'esame di giudizio, risulta notificata a mani del destinatario il 28 febbraio 2012 come da relata depositata in atti dall' . Controparte_2
Successivamente il concessionario medesimo documenta in atti l'intimazione di pagamento n. 293
20229003326355000 , cui risulta sottesa la cartella esaminata , recante i contributi accertati ds
. Detto atto che avrebbe dovuto spiegare effetto interruttivo della prescrizione , Controparte_2
risulta notificato in data 06.03.2023 a mani del destinatario , ricorrente odierno .
Successivamente tale atto è stata notificata l'intimazione di pagamento impugnata in giudizio n.
29320239000717381000.
Nella fattispecie tuttavia risulta decorso il termine di prescrizione dei contributi dalla data di no-
tifica della cartella, ove sono iscritti i contributi , notifica avvenuta il 28/02/2012 , alla data di notifica dell'intimazione di pagamento ( 29320229003326355000) , avvenuta il 6. Marzo 2023 . Alla data di notifica dell'intimazione di pagamento in giudizio opposta i contributi erano già da tempo prescritti.
Tantomeno nella fattispecie può trovare applicazione la legislazione successiva afferente la sos.
pensione disposta per l'emergenza sanitaria da Covid-19.
In realtà la cartella notificata il 28 febbraio 2012 si era prescritta in data ben anteriore al 2020
( 28.02.2017 ), in assenza di atti interruttivi notificati dal concessionario e tantomeno provati in giudizio.
Il ricorso pertanto trova accoglimento limitatamente la prescrizione decorsa successivamente la notifica della cartella avvenuta nel 2012.
Vanno rigettate tutte le altre domande formulate in ricorso , che risulta in ogni caso inammissibile in quanto proposto ben oltre il termine di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/1999 nei confronti della cartel-
la portante i contributi accertati e non opposta nel termine di legge.
Risulta infondata l'omessa notifica della cartella alla luce della documentazione in atti offerta da
. Controparte_2
Tenuto conto dell'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello stato, le spese di giudizio sono dichiarate irripetibili tra le parti .
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di giudice del lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 9126/2024 R.G. , disattesa ogni contraria istanza , eccezione , difesa , così
provvede :
CP_ Dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' ch estromette dal giudizio;
Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione ;
Accoglie il ricorso limitatamente il decorso di prescrizione dei contributi successivo alla notifica della cartella 29320110075130349000 ;
Dichiara illegittima l'intimazione di pagamento impugnata n. 29320239000717381000 limitata -
mente i contributi prescritti, portati dalla cartella sopra specificata.
Dichiara irripetibili tra le parti le spese di giudizio.
Catania 18.03.2025 Il giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo