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Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/06/2024, n. 4064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4064 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 150/2011, in data 6 giugno 2024, mediante integrale lettura in udienza, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1872 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti Marco Serra e Gino Cilia
APPELLANTE
E
PRESSO LA Controparte_1
CORTE DI APPELLO DI ROMA, in persona del Presidente pro tempore
APPELLATO - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“RICORRE a codesta Ecc.ma Corte di Appello di Roma, affinché voglia, disattesa e respinta ogni contraria istanza;
r.g. n. 1872/2020 1 - in accoglimento della spiegata istanza di inibitoria, disporre la sospensione – all'occorrenza anche inaudita altera parte - dell'efficacia esecutiva della impugnata sentenza;
- nel merito, in riforma della sentenza n. 18296/2019 pronunciata dal Giudice dott.ssa
Sarcina del Tribunale Civile di Roma in data 26.9.2019 e pubblicata in pari data, dichiarare la nullità della sanzione ingiunta emessa in data 1.9.2017 dal Collegio
Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte di Appello Roma e notificata in data
12.2.2018.
Con vittoria di spese e competenze oltre accessori di legge, del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue. aveva proposto dinanzi al Tribunale di Roma Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa il 01.09.2017 dal Collegio regionale di garanzia elettorale, notificatagli il 12.02.2018, con la quale gli veniva ordinato il pagamento della sanzione di € 25.823,00 per la violazione dell'art. 7 commi 6 e 7 della legge n. 515/1993, non avendo egli ottemperato, nonostante la diffida che gli era stata notificata ai sensi dell'art. 15 comma 8 legge n. 515/1993, al deposito della dichiarazione relativa alle spese elettorali sostenute per la candidatura alle elezioni comunali di Palestrina svoltesi il
25.05.1914.
Il aveva eccepito la nullità della notifica della diffida di cui Parte_1
all'art. 15 comma 8 legge n. 515/1993, avendo il preposto Ufficiale Giudiziario omesso ogni sua ricerca all'atto del primo tentativo di notifica eseguito il
18.8.2016 presso la sua residenza di Via Prenestina Nuova n. 86/A in Palestrina
e che le attestazioni rese nella relata non erano assistite da fede privilegiata.
Si costituivano in giudizio il Collegio regionale di garanzia elettorale e il
, richiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
Sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta, con sentenza n. 18296/2019 il Tribunale di Roma respingeva l'opposizione, ritenendo valida la notificazione ex art. 143 c.p.c. della diffida di cui all'art. 15
r.g. n. 1872/2020 2 comma 8 legge n. 515/1993 tenuto conto di quanto attestato nella relata dall'Ufficiale Giudiziario e rilevando che l'opponente, qualora avesse inteso contestare la veridicità di dette attestazioni in ordine alle ricerche eseguite e agli esiti delle stesse, avrebbe dovuto farlo a mezzo di querela di falso.
Avverso l'indicata sentenza, pubblicata il 26.09.2019 e non notificata, ha interposto appello con ricorso depositato il 25.03.2020, Parte_1
richiedendo innanzitutto la sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione, formulando le conclusioni riportate in epigrafe e contestando la pronuncia nella parte in cui relativamente alla più volte menzionata notifica della diffida di cui all'art. 15 comma 8 legge n. 515/1993 era stata ritenuta la necessità della proposizione della querela di falso per contestare la veridicità delle attestazioni rese dall'Ufficiale Giudiziario. Ritiene l'appellante che la relata di notifica in questione non contenga alcuna attestazione in ordine alle ricerche eseguite e agli esiti delle stesse, che i presupposti legittimanti il ricorso alle modalità di cui all'art. 143 c.p.c. non siano solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto né il mero possesso del certificato anagrafico, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza, e che non siano assistite da efficacia privilegiata le attestazioni negative e i giudizi di fatto, quale ad esempio quello che il destinatario è sconosciuto in loco, senza dare conto delle ricerche sulla base delle quali detto giudizio è stato formulato.
L'appellante ha altresì contestato la sentenza nella parte in cui non ha valutato la produzione documentale da lui versata in atti, e segnatamente una bolletta di che gli era stata regolarmente recapitata presso la sua Org_1
residenza anagrafica di Via Prenestina Nuova n. 86/A, Palestrina.
L'appello è stato ritualmente notificato al Collegio regionale di garanzia elettorale e al , che non si sono costituiti e sono stati Controparte_2
dichiarati contumaci.
Con ordinanza ex art. 283 c.p.c. del 09.04.2021 è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza appellata.
r.g. n. 1872/2020 3 All'odierna udienza l'appellante ha discusso oralmente la causa e la Corte ha deciso come di seguito indicato.
Il primo, e sostanzialmente unico, motivo di appello è fondato e conseguentemente deve essere annullata l'ordinanza – ingiunzione emessa il
01.09.2017 dal Collegio regionale di garanzia elettorale e notificata a
[...]
il 12.02.2018. Parte_1
Come è noto, il provvedimento che sanziona il mancato deposito della dichiarazione del candidato concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”, deve essere preceduto ai sensi dell'art. 15 comma 8 legge n. 515/1993 da una diffida a depositare detta dichiarazione entro quindici giorni.
Nel caso di specie, si controverte per l'appunto della validità della notificazione di detta diffida. Risulta che: (i) il 18 agosto 2016 l'Ufficiale
Giudiziario si sia recato presso il luogo di residenza anagrafica del
[...]
in Palestrina (Roma), Via Prenestina Nuova n. 86/A, ed ivi non abbia Pt_1
potuto procedere alla notifica della diffida “in quanto al civico indicato corrisponde un enorme comprensorio con decine di condomini e vie senza denominazione e numerazione” e il destinatario era “sconosciuto a più persone”; (ii) il 16 gennaio
2017 la notifica sia stata eseguita ex art. 143 c.p.c. mediante deposito dell'atto nella Casa comunale di Palestrina.
Ritiene la Corte, in piena linea di continuità con l'insegnamento nomofilattico, che il ricorso alle modalità notificatorie di cui all'art. 143 c.p.c. presupponga che presso il luogo della residenza anagrafica siano state compiute concrete ed effettive ricerche del destinatario da parte dell'Ufficiale
Giudiziario, che devono poi essere trasposte nella relata di notificazione, e che detta relata non possa contenere espressioni generiche, quali “da informazioni assunte in loco risulta sconosciuto” o “sconosciuto a più persone” (come nel caso in esame) oppure “vane le ricerche esperite sul posto” (v., tra le molte,
Cass. n. 40467/2021, Cass. n. 8638/2017, Cass. n. 24107/2016). Tali espressioni,
r.g. n. 1872/2020 4 infatti, non consentono di determinare quali attività sono state effettivamente compiute dall'Ufficiale Giudiziario, precludendo quindi qualsiasi forma di verifica sull'adeguatezza, o meno, delle ricerche effettuate dallo stesso pubblico ufficiale e impedendo di verificare se l'atto abbia raggiunto o meno il suo scopo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 156 comma secondo c.p.c.
I presupposti che legittimano infatti il ricorso alle modalità di cui all'art. 143
c.p.c. non sono soltanto il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'Ufficiale Giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale ad esempio risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza. E, a tal riguardo, la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative (v. Cass. n. 40467/2021 cit, Cass. n. 19012/2017). Ad esempio, l'indicazione “vane ricerche eseguite sul posto” evidenzia una carenza del procedimento notificatorio sotto il profilo del requisito della effettività delle ricerche e della specifica indicazione di quali siano state le “effettive” ricerche compiute, rilevante nel caso di specie come requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto (art. 156 comma secondo c.p.c.); in mancanza della specifica indicazione delle effettive ricerche eseguite, la predetta generica indicazione è inidonea ad integrare un fatto di cui l'ufficiale giudiziario dia conto nel processo verbale, per il quale incomba sulla parte interessata l'onere di proporre querela di falso, ma ha la valenza esclusivamente di una valutazione, non assistita dall'efficacia privilegiata propria dell'atto pubblico, avendo per l'appunto l'Ufficiale Giudiziario omesso di attestare i fatti che sarebbero avvenuti, corrispondenti alle ricerche eseguite.
E' di tutta evidenza che anche nel caso in esame la relata di notifica non contenga l'indicazione delle effettive ricerche compiute dall'Ufficiale
Giudiziario per rinvenire il nel luogo della sua residenza Parte_1
anagrafica. Al di là dell'incomprensibile riferimento a “decine di (…) vie senza
r.g. n. 1872/2020 5 determinazione e numerazione” in corrispondenza del civico indicato, dal tenore letterale della relata non è dato evincere, ed anzi parrebbe doversi escludere, che l'Ufficiale Giudiziario abbia anche solo tentato di individuare il luogo della residenza del destinatario tra le decine di abitazioni ivi ubicate, sicché non vi è alcuna certezza che le “più persone” interpellate fossero ivi residenti o dimoranti ed in grado di fornire informazioni utili sull'esatta ubicazione dell'appartamento del o sul suo avvenuto trasferimento in altra Parte_1
località.
Le riscontrate carenze in ordine alle ricerche che il pubblico ufficiale incaricato di procedere alla notifica avrebbe dovuto compiere non rendono validamente esperibile il ricorso al procedimento notificatorio di cui all'art. 143
c.p.c., in difetto dei suoi necessari presupposti, la non conoscenza e la non conoscibilità del luogo di attuale residenza, domicilio o dimora del destinatario.
Ciò a fronte di un'omessa allegazione prima ancora che di un'omessa prova da parte dell'amministrazione appellata nel precedente grado di giudizio (nel presente giudizio la parte pubblica, come detto, non si è costituita) dell'irreperibilità del presso la sua residenza anagrafica al tempo Parte_1
in cui la notifica della diffida era stata eseguita.
La nullità di detta notificazione, condizione necessaria per la corretta irrogazione della sanzione, determina la nullità del provvedimento sanzionatorio che il aveva opposto dinanzi al Tribunale di Roma, Parte_1
in totale riforma della sentenza appellata.
Le spese di lite anche del giudizio di primo grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014 per il giudizio di prime cure e del DM n. 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 per il presente giudizio, tenuto conto del valore della controversia e della scarsa complessità della stessa, che giustifica l'applicazione di valori inferiori rispetto a quelli medi.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) in totale riforma della sentenza appellata, accoglie l'opposizione all'ordinanza – ingiunzione emessa il 01.09.2017 dal Collegio regionale r.g. n. 1872/2020 6 elettorale di garanzia, notificata a il 12.02.2018, e Parte_1
annulla detta ordinanza;
b) condanna parte appellata a rifondere all'appellante le spese di lite da questo anticipate, che liquida in Euro 2.200 per compensi, oltre accessori di legge, per il giudizio di primo grado e in Euro 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, per il presente giudizio.
Così deciso, in Roma, il giorno 6 giugno 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 1872/2020 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 150/2011, in data 6 giugno 2024, mediante integrale lettura in udienza, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1872 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti Marco Serra e Gino Cilia
APPELLANTE
E
PRESSO LA Controparte_1
CORTE DI APPELLO DI ROMA, in persona del Presidente pro tempore
APPELLATO - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“RICORRE a codesta Ecc.ma Corte di Appello di Roma, affinché voglia, disattesa e respinta ogni contraria istanza;
r.g. n. 1872/2020 1 - in accoglimento della spiegata istanza di inibitoria, disporre la sospensione – all'occorrenza anche inaudita altera parte - dell'efficacia esecutiva della impugnata sentenza;
- nel merito, in riforma della sentenza n. 18296/2019 pronunciata dal Giudice dott.ssa
Sarcina del Tribunale Civile di Roma in data 26.9.2019 e pubblicata in pari data, dichiarare la nullità della sanzione ingiunta emessa in data 1.9.2017 dal Collegio
Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte di Appello Roma e notificata in data
12.2.2018.
Con vittoria di spese e competenze oltre accessori di legge, del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue. aveva proposto dinanzi al Tribunale di Roma Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa il 01.09.2017 dal Collegio regionale di garanzia elettorale, notificatagli il 12.02.2018, con la quale gli veniva ordinato il pagamento della sanzione di € 25.823,00 per la violazione dell'art. 7 commi 6 e 7 della legge n. 515/1993, non avendo egli ottemperato, nonostante la diffida che gli era stata notificata ai sensi dell'art. 15 comma 8 legge n. 515/1993, al deposito della dichiarazione relativa alle spese elettorali sostenute per la candidatura alle elezioni comunali di Palestrina svoltesi il
25.05.1914.
Il aveva eccepito la nullità della notifica della diffida di cui Parte_1
all'art. 15 comma 8 legge n. 515/1993, avendo il preposto Ufficiale Giudiziario omesso ogni sua ricerca all'atto del primo tentativo di notifica eseguito il
18.8.2016 presso la sua residenza di Via Prenestina Nuova n. 86/A in Palestrina
e che le attestazioni rese nella relata non erano assistite da fede privilegiata.
Si costituivano in giudizio il Collegio regionale di garanzia elettorale e il
, richiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
Sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta, con sentenza n. 18296/2019 il Tribunale di Roma respingeva l'opposizione, ritenendo valida la notificazione ex art. 143 c.p.c. della diffida di cui all'art. 15
r.g. n. 1872/2020 2 comma 8 legge n. 515/1993 tenuto conto di quanto attestato nella relata dall'Ufficiale Giudiziario e rilevando che l'opponente, qualora avesse inteso contestare la veridicità di dette attestazioni in ordine alle ricerche eseguite e agli esiti delle stesse, avrebbe dovuto farlo a mezzo di querela di falso.
Avverso l'indicata sentenza, pubblicata il 26.09.2019 e non notificata, ha interposto appello con ricorso depositato il 25.03.2020, Parte_1
richiedendo innanzitutto la sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione, formulando le conclusioni riportate in epigrafe e contestando la pronuncia nella parte in cui relativamente alla più volte menzionata notifica della diffida di cui all'art. 15 comma 8 legge n. 515/1993 era stata ritenuta la necessità della proposizione della querela di falso per contestare la veridicità delle attestazioni rese dall'Ufficiale Giudiziario. Ritiene l'appellante che la relata di notifica in questione non contenga alcuna attestazione in ordine alle ricerche eseguite e agli esiti delle stesse, che i presupposti legittimanti il ricorso alle modalità di cui all'art. 143 c.p.c. non siano solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto né il mero possesso del certificato anagrafico, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza, e che non siano assistite da efficacia privilegiata le attestazioni negative e i giudizi di fatto, quale ad esempio quello che il destinatario è sconosciuto in loco, senza dare conto delle ricerche sulla base delle quali detto giudizio è stato formulato.
L'appellante ha altresì contestato la sentenza nella parte in cui non ha valutato la produzione documentale da lui versata in atti, e segnatamente una bolletta di che gli era stata regolarmente recapitata presso la sua Org_1
residenza anagrafica di Via Prenestina Nuova n. 86/A, Palestrina.
L'appello è stato ritualmente notificato al Collegio regionale di garanzia elettorale e al , che non si sono costituiti e sono stati Controparte_2
dichiarati contumaci.
Con ordinanza ex art. 283 c.p.c. del 09.04.2021 è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza appellata.
r.g. n. 1872/2020 3 All'odierna udienza l'appellante ha discusso oralmente la causa e la Corte ha deciso come di seguito indicato.
Il primo, e sostanzialmente unico, motivo di appello è fondato e conseguentemente deve essere annullata l'ordinanza – ingiunzione emessa il
01.09.2017 dal Collegio regionale di garanzia elettorale e notificata a
[...]
il 12.02.2018. Parte_1
Come è noto, il provvedimento che sanziona il mancato deposito della dichiarazione del candidato concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”, deve essere preceduto ai sensi dell'art. 15 comma 8 legge n. 515/1993 da una diffida a depositare detta dichiarazione entro quindici giorni.
Nel caso di specie, si controverte per l'appunto della validità della notificazione di detta diffida. Risulta che: (i) il 18 agosto 2016 l'Ufficiale
Giudiziario si sia recato presso il luogo di residenza anagrafica del
[...]
in Palestrina (Roma), Via Prenestina Nuova n. 86/A, ed ivi non abbia Pt_1
potuto procedere alla notifica della diffida “in quanto al civico indicato corrisponde un enorme comprensorio con decine di condomini e vie senza denominazione e numerazione” e il destinatario era “sconosciuto a più persone”; (ii) il 16 gennaio
2017 la notifica sia stata eseguita ex art. 143 c.p.c. mediante deposito dell'atto nella Casa comunale di Palestrina.
Ritiene la Corte, in piena linea di continuità con l'insegnamento nomofilattico, che il ricorso alle modalità notificatorie di cui all'art. 143 c.p.c. presupponga che presso il luogo della residenza anagrafica siano state compiute concrete ed effettive ricerche del destinatario da parte dell'Ufficiale
Giudiziario, che devono poi essere trasposte nella relata di notificazione, e che detta relata non possa contenere espressioni generiche, quali “da informazioni assunte in loco risulta sconosciuto” o “sconosciuto a più persone” (come nel caso in esame) oppure “vane le ricerche esperite sul posto” (v., tra le molte,
Cass. n. 40467/2021, Cass. n. 8638/2017, Cass. n. 24107/2016). Tali espressioni,
r.g. n. 1872/2020 4 infatti, non consentono di determinare quali attività sono state effettivamente compiute dall'Ufficiale Giudiziario, precludendo quindi qualsiasi forma di verifica sull'adeguatezza, o meno, delle ricerche effettuate dallo stesso pubblico ufficiale e impedendo di verificare se l'atto abbia raggiunto o meno il suo scopo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 156 comma secondo c.p.c.
I presupposti che legittimano infatti il ricorso alle modalità di cui all'art. 143
c.p.c. non sono soltanto il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'Ufficiale Giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale ad esempio risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza. E, a tal riguardo, la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative (v. Cass. n. 40467/2021 cit, Cass. n. 19012/2017). Ad esempio, l'indicazione “vane ricerche eseguite sul posto” evidenzia una carenza del procedimento notificatorio sotto il profilo del requisito della effettività delle ricerche e della specifica indicazione di quali siano state le “effettive” ricerche compiute, rilevante nel caso di specie come requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto (art. 156 comma secondo c.p.c.); in mancanza della specifica indicazione delle effettive ricerche eseguite, la predetta generica indicazione è inidonea ad integrare un fatto di cui l'ufficiale giudiziario dia conto nel processo verbale, per il quale incomba sulla parte interessata l'onere di proporre querela di falso, ma ha la valenza esclusivamente di una valutazione, non assistita dall'efficacia privilegiata propria dell'atto pubblico, avendo per l'appunto l'Ufficiale Giudiziario omesso di attestare i fatti che sarebbero avvenuti, corrispondenti alle ricerche eseguite.
E' di tutta evidenza che anche nel caso in esame la relata di notifica non contenga l'indicazione delle effettive ricerche compiute dall'Ufficiale
Giudiziario per rinvenire il nel luogo della sua residenza Parte_1
anagrafica. Al di là dell'incomprensibile riferimento a “decine di (…) vie senza
r.g. n. 1872/2020 5 determinazione e numerazione” in corrispondenza del civico indicato, dal tenore letterale della relata non è dato evincere, ed anzi parrebbe doversi escludere, che l'Ufficiale Giudiziario abbia anche solo tentato di individuare il luogo della residenza del destinatario tra le decine di abitazioni ivi ubicate, sicché non vi è alcuna certezza che le “più persone” interpellate fossero ivi residenti o dimoranti ed in grado di fornire informazioni utili sull'esatta ubicazione dell'appartamento del o sul suo avvenuto trasferimento in altra Parte_1
località.
Le riscontrate carenze in ordine alle ricerche che il pubblico ufficiale incaricato di procedere alla notifica avrebbe dovuto compiere non rendono validamente esperibile il ricorso al procedimento notificatorio di cui all'art. 143
c.p.c., in difetto dei suoi necessari presupposti, la non conoscenza e la non conoscibilità del luogo di attuale residenza, domicilio o dimora del destinatario.
Ciò a fronte di un'omessa allegazione prima ancora che di un'omessa prova da parte dell'amministrazione appellata nel precedente grado di giudizio (nel presente giudizio la parte pubblica, come detto, non si è costituita) dell'irreperibilità del presso la sua residenza anagrafica al tempo Parte_1
in cui la notifica della diffida era stata eseguita.
La nullità di detta notificazione, condizione necessaria per la corretta irrogazione della sanzione, determina la nullità del provvedimento sanzionatorio che il aveva opposto dinanzi al Tribunale di Roma, Parte_1
in totale riforma della sentenza appellata.
Le spese di lite anche del giudizio di primo grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014 per il giudizio di prime cure e del DM n. 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 per il presente giudizio, tenuto conto del valore della controversia e della scarsa complessità della stessa, che giustifica l'applicazione di valori inferiori rispetto a quelli medi.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) in totale riforma della sentenza appellata, accoglie l'opposizione all'ordinanza – ingiunzione emessa il 01.09.2017 dal Collegio regionale r.g. n. 1872/2020 6 elettorale di garanzia, notificata a il 12.02.2018, e Parte_1
annulla detta ordinanza;
b) condanna parte appellata a rifondere all'appellante le spese di lite da questo anticipate, che liquida in Euro 2.200 per compensi, oltre accessori di legge, per il giudizio di primo grado e in Euro 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, per il presente giudizio.
Così deciso, in Roma, il giorno 6 giugno 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 1872/2020 7