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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/11/2024, n. 9620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9620 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
N. 15595/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28/04/2024 da
1) Parte_1
Nato il 20/05/1979 a MESSINA (ME) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]8 20100 MILANO ITALIA con l'avv. MAZZOLA MARCELLO ADRIANO presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata in Perù il 11.06.1975 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...]8 20100 MILANO ITALIA con l'avv. MICELI SERENA presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: nato a [...], il [...], cittadino italiano Persona_1
FATTO
Con ricorso depositato in data 28.04.2024, il sig. adiva il Tribunale di Milano Parte_1 per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio Per_1 nato il [...], nei confronti di .
[...] Parte_2
Il Giudice Delegato dott.ssa Amato, fissava con decreto n. cronol. 8585/2024 del 23/05/2024
l'udienza del 14.11.2024 per la comparizione personale dei genitori avanti a sé, disponendo la notifica di copia del ricorso e pedissequo decreto;
assegnava altresì al resistente convenuto termine per il deposito di memoria difensiva e documenti.
In data 09.06.2024 la sig.ra si costituiva ritualmente in giudizio Parte_2 depositando comparsa di risposta e relativa documentazione.
Con decreto successivo del 10.09.2024, il Giudice delegato fissava udienza per la comparizione personale delle parti per il giorno 10.10.2024 innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Roberta Madera per verificare la possibilità di addivenire ad un accordo complessivo della lite e alla trasformazione del rito.
All'udienza di comparizione personale del 10.10.2024, i signori e Parte_1 [...]
chiedevano procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. in quanto raggiungevano un accordo Parte_2 sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio Persona_1 alle seguenti condizioni:
1) Affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con il mantenimento Per_1 della residenza anagrafica presso la ex casa familiare in Milano via Valle Antrona n.8/B;
2) La signora lascerà la casa familiare appena rientrerà nel possesso del suo Parte_2 immobile e comunque entro e non oltre il 31.5.24 e si trasferirà nell'immobile di sua proprietà situato nel medesimo stabile della casa familiare, previa risoluzione del contratto di locazione come in atti;
3) Con collocamento prevalente del figlio minore presso la madre.
4) Sulle frequentazioni padre e figlio minore: il padre vedrà a weekend alternati dal Per_1 venerdì con prelievo a scuola al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola alle 8.30;
Durante la settimana:
il figlio starà col padre nei weekend di spettanza paterna: il martedì dall'uscita di scuola fino al mercoledì, con accompagnamento a scuola alle 8:30. Nei weekend di spettanza materna, il figlio starà col padre: dal mercoledì sera dall'uscita di scuola fino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola alle 8:30. La mamma si impegna ad accompagnare e prendere il figlio presso le sedute all'istituto Don Gnocchi anche nei giorni di spettanza del padre.
Sulle vacanze Natalizie: una settimana dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 30 dicembre con un genitore e l'altra settimana dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore e così ad anni alterni.
Per il Natale 2024 il papà autorizza la madre a recarsi in Perù con il minore dal 25 dicembre 2024 sino al 18 gennaio 2025; precisando già che il weekend del 20 dicembre 2024 e del 19 gennaio 2025 saranno di spettanza paterna.
Le vacanze di Pasqua da suddividersi a metà tra i genitori. Per le vacanze estive fino a tre settimane anche non continuative da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Con la precisazione che tali settimane non devono essere accorpate al proprio weekend di spettanza.
I ponti che si avvicenderanno nel corso dell'anno saranno suddivisi al 50% tra i genitori con il principio dell'alternanza.
5. Il tutto salvo diverso e miglior accordo tra i genitori.
6. Sulle deleghe per l'uscita da scuola la signora indica come nominativo la signora Pt_2 Per_2 ed il signor , il signor non si oppone a questi nominativi e indica
[...] Persona_3 Pt_1 come nominativi le signore e Persona_4 Per_5
7. Il padre corrisponderà alla madre per il mantenimento del figlio minore l'importo Per_1 mensile di euro 400,00, somma da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese;
a partire dall'uscita temporanea del padre dalla casa familiare, con la precisazione che il primo versamento sarà nel mese di novembre 2024; l'importo di mantenimento sarà soggetto a rivalutazione Istat come per legge dopo un anno dal versamento del primo mantenimento.
8. Nelle more, ovvero prima del rientro paterno nella casa familiare, la signora si impegna a Pt_2 pagare le spese relative a tutte le utenze della casa familiare.
9. Le spese extra assegno sostenute nell'interesse del minore come indicate nelle Linee Guida del
Tribunale di Milano saranno suddivise al 50% tra entrambi i genitori;
10. L'assegno unico ed universale previsto nell'interesse del minore verrà percepito integralmente dalla madre;
11. Qualora dovesse essere riconosciuto l'assegno ex lege 104 per il minore, l'importo verrà versato in un conto corrente dedicato al minore ed utilizzato da entrambi i genitori per le esigenze di salute di . I permessi previsti dalla legge 104 saranno di spettanza materna. Per_1
12. Il padre si impegna a corrispondere il 50% di euro 1.000 (previa ricevuta/fattura), delle spese per la cameretta di da acquistare per la casa materna;
a tal proposito la madre si recherà anche Per_1 all'Ikea per acquistare la cameretta.
13. Il signor si impegna entro 30 giorni ad uscire temporaneamente dall'immobile Parte_1 casa familiare sino al 31 maggio 2025, in ogni caso il signor rientrerà nella casa familiare a Pt_1 partire dall'1 giugno 2025; la signora si impegna a rimettere la querela come Parte_2 allegata in atti contestualmente all'uscita temporanea dalla casa di abitazione del padre.
14. Spese legali compensate
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con ordinanza dell'11.10.2024, il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. L'accordo raggiunto dalle parti può pertanto esser recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 30.10.2024
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28/04/2024 da
1) Parte_1
Nato il 20/05/1979 a MESSINA (ME) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]8 20100 MILANO ITALIA con l'avv. MAZZOLA MARCELLO ADRIANO presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata in Perù il 11.06.1975 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...]8 20100 MILANO ITALIA con l'avv. MICELI SERENA presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: nato a [...], il [...], cittadino italiano Persona_1
FATTO
Con ricorso depositato in data 28.04.2024, il sig. adiva il Tribunale di Milano Parte_1 per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio Per_1 nato il [...], nei confronti di .
[...] Parte_2
Il Giudice Delegato dott.ssa Amato, fissava con decreto n. cronol. 8585/2024 del 23/05/2024
l'udienza del 14.11.2024 per la comparizione personale dei genitori avanti a sé, disponendo la notifica di copia del ricorso e pedissequo decreto;
assegnava altresì al resistente convenuto termine per il deposito di memoria difensiva e documenti.
In data 09.06.2024 la sig.ra si costituiva ritualmente in giudizio Parte_2 depositando comparsa di risposta e relativa documentazione.
Con decreto successivo del 10.09.2024, il Giudice delegato fissava udienza per la comparizione personale delle parti per il giorno 10.10.2024 innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Roberta Madera per verificare la possibilità di addivenire ad un accordo complessivo della lite e alla trasformazione del rito.
All'udienza di comparizione personale del 10.10.2024, i signori e Parte_1 [...]
chiedevano procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. in quanto raggiungevano un accordo Parte_2 sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio Persona_1 alle seguenti condizioni:
1) Affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con il mantenimento Per_1 della residenza anagrafica presso la ex casa familiare in Milano via Valle Antrona n.8/B;
2) La signora lascerà la casa familiare appena rientrerà nel possesso del suo Parte_2 immobile e comunque entro e non oltre il 31.5.24 e si trasferirà nell'immobile di sua proprietà situato nel medesimo stabile della casa familiare, previa risoluzione del contratto di locazione come in atti;
3) Con collocamento prevalente del figlio minore presso la madre.
4) Sulle frequentazioni padre e figlio minore: il padre vedrà a weekend alternati dal Per_1 venerdì con prelievo a scuola al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola alle 8.30;
Durante la settimana:
il figlio starà col padre nei weekend di spettanza paterna: il martedì dall'uscita di scuola fino al mercoledì, con accompagnamento a scuola alle 8:30. Nei weekend di spettanza materna, il figlio starà col padre: dal mercoledì sera dall'uscita di scuola fino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola alle 8:30. La mamma si impegna ad accompagnare e prendere il figlio presso le sedute all'istituto Don Gnocchi anche nei giorni di spettanza del padre.
Sulle vacanze Natalizie: una settimana dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 30 dicembre con un genitore e l'altra settimana dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore e così ad anni alterni.
Per il Natale 2024 il papà autorizza la madre a recarsi in Perù con il minore dal 25 dicembre 2024 sino al 18 gennaio 2025; precisando già che il weekend del 20 dicembre 2024 e del 19 gennaio 2025 saranno di spettanza paterna.
Le vacanze di Pasqua da suddividersi a metà tra i genitori. Per le vacanze estive fino a tre settimane anche non continuative da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Con la precisazione che tali settimane non devono essere accorpate al proprio weekend di spettanza.
I ponti che si avvicenderanno nel corso dell'anno saranno suddivisi al 50% tra i genitori con il principio dell'alternanza.
5. Il tutto salvo diverso e miglior accordo tra i genitori.
6. Sulle deleghe per l'uscita da scuola la signora indica come nominativo la signora Pt_2 Per_2 ed il signor , il signor non si oppone a questi nominativi e indica
[...] Persona_3 Pt_1 come nominativi le signore e Persona_4 Per_5
7. Il padre corrisponderà alla madre per il mantenimento del figlio minore l'importo Per_1 mensile di euro 400,00, somma da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese;
a partire dall'uscita temporanea del padre dalla casa familiare, con la precisazione che il primo versamento sarà nel mese di novembre 2024; l'importo di mantenimento sarà soggetto a rivalutazione Istat come per legge dopo un anno dal versamento del primo mantenimento.
8. Nelle more, ovvero prima del rientro paterno nella casa familiare, la signora si impegna a Pt_2 pagare le spese relative a tutte le utenze della casa familiare.
9. Le spese extra assegno sostenute nell'interesse del minore come indicate nelle Linee Guida del
Tribunale di Milano saranno suddivise al 50% tra entrambi i genitori;
10. L'assegno unico ed universale previsto nell'interesse del minore verrà percepito integralmente dalla madre;
11. Qualora dovesse essere riconosciuto l'assegno ex lege 104 per il minore, l'importo verrà versato in un conto corrente dedicato al minore ed utilizzato da entrambi i genitori per le esigenze di salute di . I permessi previsti dalla legge 104 saranno di spettanza materna. Per_1
12. Il padre si impegna a corrispondere il 50% di euro 1.000 (previa ricevuta/fattura), delle spese per la cameretta di da acquistare per la casa materna;
a tal proposito la madre si recherà anche Per_1 all'Ikea per acquistare la cameretta.
13. Il signor si impegna entro 30 giorni ad uscire temporaneamente dall'immobile Parte_1 casa familiare sino al 31 maggio 2025, in ogni caso il signor rientrerà nella casa familiare a Pt_1 partire dall'1 giugno 2025; la signora si impegna a rimettere la querela come Parte_2 allegata in atti contestualmente all'uscita temporanea dalla casa di abitazione del padre.
14. Spese legali compensate
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con ordinanza dell'11.10.2024, il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. L'accordo raggiunto dalle parti può pertanto esser recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 30.10.2024
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato