Sentenza 1 giugno 1977
Massime • 2
Il diritto di prelazione di cui all'art 8, terzo comma, della legge n 590 del 1965 presuppone, oltre allo stato di comunione del fondo tra persone legate da vincolo di parentela, l'esistenza di una famiglia 'coltivatrice'. Tale requisito non sussiste quando un solo componente della famiglia attenda alla coltivazione del fondo e gli altri si limitino a percepire gli utili: questi ultimi non sono, pertanto, titolari del diritto di prelazione.*
Il diritto di prelazione nella comunione ereditaria e il conseguente diritto di retratto, disciplinati dall'art 732 del vigente codice civile, non competono per le successioni apertesi anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice civile e cio anche se l'alienazione della quota ereditaria, da parte del coerede, sia avvenuta in tempo successivo. ( Conf 1370/65; ( Conf 1039/62).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/06/1977, n. 2226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2226 |
| Data del deposito : | 1 giugno 1977 |
Testo completo
Il diritto di prelazione di cui all'art 8, terzo comma, della legge n 590 del 1965 presuppone, oltre allo stato di comunione del fondo tra persone legate da vincolo di parentela, l'esistenza di una famiglia 'coltivatrice'. Tale requisito non sussiste quando un solo componente della famiglia attenda alla coltivazione del fondo e gli altri si limitino a percepire gli utili: questi ultimi non sono, pertanto, titolari del diritto di prelazione.*