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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 2315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2315 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1234/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1234/2021 R.G. promossa da
C.F.: ), con sede legale in Bergamo alla Via Stoppani n. 15, Parte_1 P.IVA_1
in persona del procuratore speciale dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Controparte_1
De Simone (C.F.: ) per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._1
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Controparte_2 C.F._2
Scognamillo (C.F.: ) per procura a margine dell'atto di citazione in primo C.F._3
grado
- APPELLATO -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1406/2021 del Tribunale di Napoli RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
evocava (di seguito, per brevità, ) davanti al Tribunale Controparte_2 Parte_1 Parte_1
di Napoli esponendo che: in data 25.5.2005 aveva sottoscritto con tramite Controparte_3
Ktesios S.p.A., un contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione pro-solvendo di quote della retribuzione mensile, per la somma di euro 10.742,49; in sede di liquidazione del prestito, esso istante aveva versato in un'unica soluzione, mediante trattenuta sulla quota capitale concessa, la somma complessiva di euro 3.773,93, di cui: euro 2.982,73 quale commissione bancaria dovuta a
Ktesios S.p.A. a copertura delle attività preliminari e conclusive del prestito, euro 26,86 per rivalsa degli oneri erariali, euro 230,00 per spese fisse ed euro 534,34 per i premi anticipatamente dovuti relativi alle polizze assicurative;
nel contratto era stato previsto un tasso nominale annuo del 5% a scalare mensilmente, per complessivi euro 2.313,51; gli interessi pattuiti, sommate le commissioni,
le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse imposte e tasse), erano usurari;
successivamente, il ramo d'azienda di costituito dal perfezionamento e gestione post CP_3
vendita delle attività relative ai finanziamenti concessi contro cessione del quinto dello stipendio era stato ceduto a;
il mutuo era stato estinto. Parte_1
Sotto il profilo giuridico, il assumeva che il costo della polizza assicurativa stipulata CP_2
contestualmente alla concessione del finanziamento doveva essere ricompreso, a norma dell'art. 644 c.p., nelle spese collegate all'erogazione del credito, ai fini della verifica del superamento della soglia dell'usura.
Pertanto, concludeva chiedendo che, accertata l'usurarietà degli interessi applicati al contratto di finanziamento, la convenuta fosse condannata alla restituzione della somma di euro 6.087,44 (di cui euro 3.773,93 per spese e commissioni ed euro 2.313,51 per interessi), oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Vinte le spese, da distrarsi.
, costituendosi, chiedeva il rigetto della domanda, con il favore delle spese processuali. Parte_1 Con sentenza n. 1406/2021 il Tribunale, accogliendo parzialmente la domanda, condannava al pagamento, in favore di , della somma di euro 2.313,51, oltre interessi Parte_1 Controparte_2
legali dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore, liquidate in complessivi euro 3.835,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a., con attribuzione al difensore antistatario.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando che le Istruzioni della Banca d'Italia in vigore all'epoca di conclusione del contratto, laddove prevedevano che, nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8, le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientravano nel calcolo del TEG purché certificate da apposita polizza, contrastavano con il principio di onnicomprensività fissato dall'art. 644, comma 3, c.p., secondo cui "per la determinazione del tasso
di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle
spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito", costituente norma di legge primaria, valida anche sotto il profilo civile. Del resto, la Suprema Corte aveva affermato che anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito devono essere conteggiate ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, essendo,
a tal fine, sufficiente il loro collegamento con la concessione del credito, che si presume nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo, e, inoltre, che l'obbligatorietà
della polizza assicurativa prevista per i contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, volta a garantire il mutuante, nel caso in cui per qualsiasi ragione venga a mancare la disponibilità dello stipendio del mutuatario, non è incompatibile con una sua connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, che va accertata in concreto utilizzando il diverso canone della sua effettiva incidenza economica diretta ed indiretta sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento ed è, quindi, idonea, ove ricorra, ad attrarre la fattispecie concreta nella previsione dettata dalla parte generale del paragrafo C4. delle Istruzioni UIC, rilevante ai fini del calcolo del TEG (sent. 22458/2018).
Nel caso concreto, proseguiva il decidente, era incontestato che il tasso soglia per il periodo
1.4.2005-30.6.2005 fosse pari al 17,79% e che il TAEG comprensivo dei costi assicurativi fosse del
19,02% e la stessa convenuta aveva affermato che, decurtando dal TAEG il costo della polizza obbligatoria, risultava applicato al contratto di finanziamento un TEG del 16,31%. Pertanto,
risultando accertata l'usurarietà, gli interessi pattuiti dovevano essere restituiti in applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c.
Le spese di lite seguivano la soccombenza ed andavano quantificate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta.
§ 2. Il giudizio di appello.
Con citazione notificata in data 12.3.2021 ed iscritta a ruolo il 19.3.2021 proponeva Parte_1
gravame avverso la suddetta sentenza, non notificata, per i motivi che saranno di seguito esaminati,
e concludeva chiedendo, in sua riforma, il rigetto della domanda proposta dal in quanto CP_2
inammissibile, oltre che totalmente infondata in fatto e in diritto, con conseguente condanna alla ripetizione di quanto pagato in esecuzione della sentenza, con vittoria delle spese del doppio grado;
in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto del gravame, chiedeva la loro compensazione.
, costituendosi, chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art. 342 Controparte_2
c.p.c. e, nel merito, infondato, con vittoria delle spese processuali, da distrarsi.
All'udienza del 15.1.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione,
assegnando i termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le memorie di replica.
§ 3. Analisi dei motivi di appello.
L'appello è stato affidato a tre motivi.
Nel primo ha dedotto che il decidente aveva errato, da un lato, perché per il riscontro Parte_1 dell'usura aveva utilizzato il TAEG, e non il TEG, e, dall'altro, in quanto non aveva assimilato le spese assicurative a quelle per imposte e tasse, con conseguente loro esclusione dal calcolo del
TEG.
Con riferimento alla prima censura, l'appellante, dopo aver premesso che per stabilire gli oneri rilevanti per il TEG, occorre riferirsi al “paniere di rilevamento” utilizzato da nelle CP_4
rilevazioni trimestrali e nelle istruzioni a queste ultime preordinate, ha dedotto quanto segue: “In tal
senso, è preliminare la notazione che il contratto concluso da con la odierna Parte_2
appellante risale al 21.04.2009 – data che assume rilievo al fine di stabilire la corretta normativa
applicabile. Orbene, la norma di cui all'art. 2 bis, comma secondo, del D.L. n. 185/2008, convertito
in legge n. 2/2009, considerando il momento della stipula del contratto (ottobre 2009), doveva
ritenersi applicabile la disciplina transitoria da quest'ultima norma dettata… Tale norma non può
essere oggetto di diversa interpretazione, per cui la modalità di determinazione del TEG inclusiva
degli oneri e di tutti i costi legati all'erogazione del credito è entrata in vigore solo il 01.01.2010,
dopo la rilevazione del TEGM con la nuova metodologia di calcolo.” (v. citazione in appello pagg.
8 e 9).
La censura è inammissibile.
La causa petendi della pretesa restitutoria è costituita dal contratto concluso da con Controparte_2
in data 25.5.2005, e non dal contratto stipulato da con il CP_3 Parte_2 Parte_1
21.4.2009, per cui la doglianza poggia su elementi diversi da quelli considerati dal primo giudice, in piena coerenza con le allegazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio.
Con la seconda censura l'appellante si è doluta che il Tribunale, ritenendo che si trattasse di un contratto di cessione del quinto dello stipendio, non ha considerato la diversa normativa applicabile ai contratti di finanziamento di cessione pro-solvendo di rate della pensione mensile, in cui le spese di assicurazione, costituendo un obbligo imposto dall'art. 54 D.P.R. 180/1950, vanno assimilate alle spese vive/imposte, per cui non devono essere ricomprese nel calcolo del TEG. Proseguiva l'appellante che, a prescindere da tale confusione, il ragionamento del decidente era infondato in quanto la rilevanza della polizza assicurativa ai fini dell'usura era esclusa dalla normativa secondaria fino al 31.12.2009 e la natura obbligatoria delle spese assicurative comportava la loro assimilazione a quelle per imposte e tasse, che non vanno computate nel TEG.
La doglianza è totalmente priva di qualsivoglia fondamento.
ha sottoscritto il contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione pro-solvendo Controparte_2
della retribuzione mensile, quale dipendente di Conceria U. Russo S.p.A., sicché è del tutto inconferente l'asserita omessa applicazione della normativa dettata per il mutuo con cessione pro-
solvendo della pensione.
Ciò posto, è pienamente condivisibile il richiamo, da parte del Tribunale, del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma
4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La
sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo” (cfr. Cass. civ., sez. VI,
ord. 1.2.2022, n. 3025).
Nessun rilievo assume, ai fini del computo nel t.e.g. delle spese assicurative, la circostanza che l'adesione alla polizza, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, sia facoltativa o obbligatoria, rilevando esclusivamente il collegamento delle spese di assicurazione alla concessione del credito. Conseguentemente, le Istruzioni della Banca d'Italia non possono porre limitazioni al dettato dell'art. 644, comma 4 c.p., alla cui stregua “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,
escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”: invero, dette Istruzioni,
siccome costituenti norme secondarie, devono necessariamente conformarsi alle norme primarie di riferimento, per cui non sono vincolanti allorché si sovrappongano al dettato onnicomprensivo dell'art. 644 c.p., di cui non possono intaccare la ben precisa portata precettiva (v., da ultimo, anche
Cass. civ., sez. I, ord. 3.7.2024, n. 18221).
Ne deriva che correttamente il Tribunale ha ritenuto che, ai fini della valutazione dell'usurarietà,
occorra considerare tutti i costi comunque collegati all'erogazione del credito, ivi compresi gli oneri assicurativi.
Con il secondo motivo ha censurato la sentenza impugnata assumendo che il Tribunale Parte_1
aveva commesso un duplice errore: da un lato, aveva risolto l'eventuale contrasto tra l'art. 2-bis L.
2/2009 e l'art. 644, comma 3, c.p., disapplicandone uno in favore dell'altro, pur essendo norme di pari rango, e, dall'altro, aveva richiamato la massima della pronuncia di legittimità n. 5160/2018 in modo decontestualizzato, senza addentrarsi nel percorso argomentativo e nella soluzione ermeneutica da applicare al caso di specie. Ne conseguiva, secondo l'appellante, che i risultati ai quali era giunto il giudice di prime cure erano irrimediabilmente condizionati dall'erroneità ed incoerenza dei presupposti giuridici su cui era stata fondata l'indagine stessa.
Il motivo è inammissibile perché non indica la parte del provvedimento che si intende appellare e le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice, come imposto dall'art. 342 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis. Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, in nessuna parte della sentenza impugnata si fa riferimento all'antinomia tra le disposizioni indicate, né è menzionata la massima della sentenza n. 5160/2018.
Con il terzo motivo l'appellante ha attinto il capo della decisione attinente alle spese processuali,
deducendo che il Tribunale di Napoli, pur avendo correttamente individuato il valore effettivo della controversia, pari ad euro 2.313,51, e cioè all'importo degli interessi applicati e pagati dal cliente,
aveva liquidato a carico della parte soccombente un compenso eccessivo (euro 3.835,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a.), anche in considerazione del fatto che era stata svolta una limitatissima attività istruttoria. assumeva che il primo giudice si era notevolmente discostato dai parametri previsti dal Parte_1
D.M. 55/2014, peraltro senza motivarlo, in quanto per i giudizi di cognizione che si svolgono innanzi al Tribunale di valore compreso tra euro 1.101,00 (recte, 1.100,01) ed euro 5.200,00,
applicando i valori medi per ciascuna fase processuale, è dovuta, a titolo di compenso, la somma di euro 2.430,00 (fase di studio della controversia: euro 405,00; fase introduttiva del giudizio: euro
405,00; fase istruttoria e/o di trattazione: euro 810,00; fase decisionale: euro 810,00).
La censura è fondata.
Invero, dovendosi determinare il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese di soccombenza alla stregua del principio contenuto nell'art. 5, comma 1, quarto periodo, D.M.
55/2014, secondo cui “Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.”, il Tribunale
avrebbe dovuto quantificare le spese di lite nella somma di euro 2.430,00, non avendo specificamente indicato le ragioni che imponevano di discostarsi dai valori medi con riferimento ad ogni singola fase processuale. Conseguentemente, in accoglimento del terzo motivo, la sentenza va riformata limitatamente alle spese processuali, che vanno liquidate nell'importo di euro 2.430,00,
oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a.
§ 4. Le spese di lite.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico di che, seppure vittoriosa Parte_1
relativamente alla quantificazione delle spese del primo grado, resta sostanzialmente soccombente.
La relativa liquidazione va operata come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal
D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00 per tutte le fasi,
tranne quella di trattazione/istruzione per la quale si ritengono congrui i parametri minimi atteso che l'udienza ex art. 350 c.p.c. del 29.9.2021 si è risolta in un mero rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Va disposta la distrazione a favore del difensore, che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma del capo 2) della sentenza n. 1406/2021
del Tribunale di Napoli, condanna al pagamento, a titolo di spese di lite, della Parte_1
somma di euro 2.430,00, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a., immutato il resto;
b) condanna al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente Parte_1
giudizio, liquidate nella somma di euro 2.419,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Dario Scognamillo.
Napoli, 7 maggio 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1234/2021 R.G. promossa da
C.F.: ), con sede legale in Bergamo alla Via Stoppani n. 15, Parte_1 P.IVA_1
in persona del procuratore speciale dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Controparte_1
De Simone (C.F.: ) per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._1
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Controparte_2 C.F._2
Scognamillo (C.F.: ) per procura a margine dell'atto di citazione in primo C.F._3
grado
- APPELLATO -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1406/2021 del Tribunale di Napoli RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
evocava (di seguito, per brevità, ) davanti al Tribunale Controparte_2 Parte_1 Parte_1
di Napoli esponendo che: in data 25.5.2005 aveva sottoscritto con tramite Controparte_3
Ktesios S.p.A., un contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione pro-solvendo di quote della retribuzione mensile, per la somma di euro 10.742,49; in sede di liquidazione del prestito, esso istante aveva versato in un'unica soluzione, mediante trattenuta sulla quota capitale concessa, la somma complessiva di euro 3.773,93, di cui: euro 2.982,73 quale commissione bancaria dovuta a
Ktesios S.p.A. a copertura delle attività preliminari e conclusive del prestito, euro 26,86 per rivalsa degli oneri erariali, euro 230,00 per spese fisse ed euro 534,34 per i premi anticipatamente dovuti relativi alle polizze assicurative;
nel contratto era stato previsto un tasso nominale annuo del 5% a scalare mensilmente, per complessivi euro 2.313,51; gli interessi pattuiti, sommate le commissioni,
le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse imposte e tasse), erano usurari;
successivamente, il ramo d'azienda di costituito dal perfezionamento e gestione post CP_3
vendita delle attività relative ai finanziamenti concessi contro cessione del quinto dello stipendio era stato ceduto a;
il mutuo era stato estinto. Parte_1
Sotto il profilo giuridico, il assumeva che il costo della polizza assicurativa stipulata CP_2
contestualmente alla concessione del finanziamento doveva essere ricompreso, a norma dell'art. 644 c.p., nelle spese collegate all'erogazione del credito, ai fini della verifica del superamento della soglia dell'usura.
Pertanto, concludeva chiedendo che, accertata l'usurarietà degli interessi applicati al contratto di finanziamento, la convenuta fosse condannata alla restituzione della somma di euro 6.087,44 (di cui euro 3.773,93 per spese e commissioni ed euro 2.313,51 per interessi), oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Vinte le spese, da distrarsi.
, costituendosi, chiedeva il rigetto della domanda, con il favore delle spese processuali. Parte_1 Con sentenza n. 1406/2021 il Tribunale, accogliendo parzialmente la domanda, condannava al pagamento, in favore di , della somma di euro 2.313,51, oltre interessi Parte_1 Controparte_2
legali dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore, liquidate in complessivi euro 3.835,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a., con attribuzione al difensore antistatario.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando che le Istruzioni della Banca d'Italia in vigore all'epoca di conclusione del contratto, laddove prevedevano che, nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8, le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientravano nel calcolo del TEG purché certificate da apposita polizza, contrastavano con il principio di onnicomprensività fissato dall'art. 644, comma 3, c.p., secondo cui "per la determinazione del tasso
di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle
spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito", costituente norma di legge primaria, valida anche sotto il profilo civile. Del resto, la Suprema Corte aveva affermato che anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito devono essere conteggiate ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, essendo,
a tal fine, sufficiente il loro collegamento con la concessione del credito, che si presume nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo, e, inoltre, che l'obbligatorietà
della polizza assicurativa prevista per i contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, volta a garantire il mutuante, nel caso in cui per qualsiasi ragione venga a mancare la disponibilità dello stipendio del mutuatario, non è incompatibile con una sua connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, che va accertata in concreto utilizzando il diverso canone della sua effettiva incidenza economica diretta ed indiretta sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento ed è, quindi, idonea, ove ricorra, ad attrarre la fattispecie concreta nella previsione dettata dalla parte generale del paragrafo C4. delle Istruzioni UIC, rilevante ai fini del calcolo del TEG (sent. 22458/2018).
Nel caso concreto, proseguiva il decidente, era incontestato che il tasso soglia per il periodo
1.4.2005-30.6.2005 fosse pari al 17,79% e che il TAEG comprensivo dei costi assicurativi fosse del
19,02% e la stessa convenuta aveva affermato che, decurtando dal TAEG il costo della polizza obbligatoria, risultava applicato al contratto di finanziamento un TEG del 16,31%. Pertanto,
risultando accertata l'usurarietà, gli interessi pattuiti dovevano essere restituiti in applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c.
Le spese di lite seguivano la soccombenza ed andavano quantificate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta.
§ 2. Il giudizio di appello.
Con citazione notificata in data 12.3.2021 ed iscritta a ruolo il 19.3.2021 proponeva Parte_1
gravame avverso la suddetta sentenza, non notificata, per i motivi che saranno di seguito esaminati,
e concludeva chiedendo, in sua riforma, il rigetto della domanda proposta dal in quanto CP_2
inammissibile, oltre che totalmente infondata in fatto e in diritto, con conseguente condanna alla ripetizione di quanto pagato in esecuzione della sentenza, con vittoria delle spese del doppio grado;
in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto del gravame, chiedeva la loro compensazione.
, costituendosi, chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art. 342 Controparte_2
c.p.c. e, nel merito, infondato, con vittoria delle spese processuali, da distrarsi.
All'udienza del 15.1.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione,
assegnando i termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le memorie di replica.
§ 3. Analisi dei motivi di appello.
L'appello è stato affidato a tre motivi.
Nel primo ha dedotto che il decidente aveva errato, da un lato, perché per il riscontro Parte_1 dell'usura aveva utilizzato il TAEG, e non il TEG, e, dall'altro, in quanto non aveva assimilato le spese assicurative a quelle per imposte e tasse, con conseguente loro esclusione dal calcolo del
TEG.
Con riferimento alla prima censura, l'appellante, dopo aver premesso che per stabilire gli oneri rilevanti per il TEG, occorre riferirsi al “paniere di rilevamento” utilizzato da nelle CP_4
rilevazioni trimestrali e nelle istruzioni a queste ultime preordinate, ha dedotto quanto segue: “In tal
senso, è preliminare la notazione che il contratto concluso da con la odierna Parte_2
appellante risale al 21.04.2009 – data che assume rilievo al fine di stabilire la corretta normativa
applicabile. Orbene, la norma di cui all'art. 2 bis, comma secondo, del D.L. n. 185/2008, convertito
in legge n. 2/2009, considerando il momento della stipula del contratto (ottobre 2009), doveva
ritenersi applicabile la disciplina transitoria da quest'ultima norma dettata… Tale norma non può
essere oggetto di diversa interpretazione, per cui la modalità di determinazione del TEG inclusiva
degli oneri e di tutti i costi legati all'erogazione del credito è entrata in vigore solo il 01.01.2010,
dopo la rilevazione del TEGM con la nuova metodologia di calcolo.” (v. citazione in appello pagg.
8 e 9).
La censura è inammissibile.
La causa petendi della pretesa restitutoria è costituita dal contratto concluso da con Controparte_2
in data 25.5.2005, e non dal contratto stipulato da con il CP_3 Parte_2 Parte_1
21.4.2009, per cui la doglianza poggia su elementi diversi da quelli considerati dal primo giudice, in piena coerenza con le allegazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio.
Con la seconda censura l'appellante si è doluta che il Tribunale, ritenendo che si trattasse di un contratto di cessione del quinto dello stipendio, non ha considerato la diversa normativa applicabile ai contratti di finanziamento di cessione pro-solvendo di rate della pensione mensile, in cui le spese di assicurazione, costituendo un obbligo imposto dall'art. 54 D.P.R. 180/1950, vanno assimilate alle spese vive/imposte, per cui non devono essere ricomprese nel calcolo del TEG. Proseguiva l'appellante che, a prescindere da tale confusione, il ragionamento del decidente era infondato in quanto la rilevanza della polizza assicurativa ai fini dell'usura era esclusa dalla normativa secondaria fino al 31.12.2009 e la natura obbligatoria delle spese assicurative comportava la loro assimilazione a quelle per imposte e tasse, che non vanno computate nel TEG.
La doglianza è totalmente priva di qualsivoglia fondamento.
ha sottoscritto il contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione pro-solvendo Controparte_2
della retribuzione mensile, quale dipendente di Conceria U. Russo S.p.A., sicché è del tutto inconferente l'asserita omessa applicazione della normativa dettata per il mutuo con cessione pro-
solvendo della pensione.
Ciò posto, è pienamente condivisibile il richiamo, da parte del Tribunale, del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma
4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La
sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo” (cfr. Cass. civ., sez. VI,
ord. 1.2.2022, n. 3025).
Nessun rilievo assume, ai fini del computo nel t.e.g. delle spese assicurative, la circostanza che l'adesione alla polizza, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, sia facoltativa o obbligatoria, rilevando esclusivamente il collegamento delle spese di assicurazione alla concessione del credito. Conseguentemente, le Istruzioni della Banca d'Italia non possono porre limitazioni al dettato dell'art. 644, comma 4 c.p., alla cui stregua “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,
escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”: invero, dette Istruzioni,
siccome costituenti norme secondarie, devono necessariamente conformarsi alle norme primarie di riferimento, per cui non sono vincolanti allorché si sovrappongano al dettato onnicomprensivo dell'art. 644 c.p., di cui non possono intaccare la ben precisa portata precettiva (v., da ultimo, anche
Cass. civ., sez. I, ord. 3.7.2024, n. 18221).
Ne deriva che correttamente il Tribunale ha ritenuto che, ai fini della valutazione dell'usurarietà,
occorra considerare tutti i costi comunque collegati all'erogazione del credito, ivi compresi gli oneri assicurativi.
Con il secondo motivo ha censurato la sentenza impugnata assumendo che il Tribunale Parte_1
aveva commesso un duplice errore: da un lato, aveva risolto l'eventuale contrasto tra l'art. 2-bis L.
2/2009 e l'art. 644, comma 3, c.p., disapplicandone uno in favore dell'altro, pur essendo norme di pari rango, e, dall'altro, aveva richiamato la massima della pronuncia di legittimità n. 5160/2018 in modo decontestualizzato, senza addentrarsi nel percorso argomentativo e nella soluzione ermeneutica da applicare al caso di specie. Ne conseguiva, secondo l'appellante, che i risultati ai quali era giunto il giudice di prime cure erano irrimediabilmente condizionati dall'erroneità ed incoerenza dei presupposti giuridici su cui era stata fondata l'indagine stessa.
Il motivo è inammissibile perché non indica la parte del provvedimento che si intende appellare e le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice, come imposto dall'art. 342 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis. Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, in nessuna parte della sentenza impugnata si fa riferimento all'antinomia tra le disposizioni indicate, né è menzionata la massima della sentenza n. 5160/2018.
Con il terzo motivo l'appellante ha attinto il capo della decisione attinente alle spese processuali,
deducendo che il Tribunale di Napoli, pur avendo correttamente individuato il valore effettivo della controversia, pari ad euro 2.313,51, e cioè all'importo degli interessi applicati e pagati dal cliente,
aveva liquidato a carico della parte soccombente un compenso eccessivo (euro 3.835,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a.), anche in considerazione del fatto che era stata svolta una limitatissima attività istruttoria. assumeva che il primo giudice si era notevolmente discostato dai parametri previsti dal Parte_1
D.M. 55/2014, peraltro senza motivarlo, in quanto per i giudizi di cognizione che si svolgono innanzi al Tribunale di valore compreso tra euro 1.101,00 (recte, 1.100,01) ed euro 5.200,00,
applicando i valori medi per ciascuna fase processuale, è dovuta, a titolo di compenso, la somma di euro 2.430,00 (fase di studio della controversia: euro 405,00; fase introduttiva del giudizio: euro
405,00; fase istruttoria e/o di trattazione: euro 810,00; fase decisionale: euro 810,00).
La censura è fondata.
Invero, dovendosi determinare il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese di soccombenza alla stregua del principio contenuto nell'art. 5, comma 1, quarto periodo, D.M.
55/2014, secondo cui “Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.”, il Tribunale
avrebbe dovuto quantificare le spese di lite nella somma di euro 2.430,00, non avendo specificamente indicato le ragioni che imponevano di discostarsi dai valori medi con riferimento ad ogni singola fase processuale. Conseguentemente, in accoglimento del terzo motivo, la sentenza va riformata limitatamente alle spese processuali, che vanno liquidate nell'importo di euro 2.430,00,
oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a.
§ 4. Le spese di lite.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico di che, seppure vittoriosa Parte_1
relativamente alla quantificazione delle spese del primo grado, resta sostanzialmente soccombente.
La relativa liquidazione va operata come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal
D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00 per tutte le fasi,
tranne quella di trattazione/istruzione per la quale si ritengono congrui i parametri minimi atteso che l'udienza ex art. 350 c.p.c. del 29.9.2021 si è risolta in un mero rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Va disposta la distrazione a favore del difensore, che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma del capo 2) della sentenza n. 1406/2021
del Tribunale di Napoli, condanna al pagamento, a titolo di spese di lite, della Parte_1
somma di euro 2.430,00, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a., immutato il resto;
b) condanna al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente Parte_1
giudizio, liquidate nella somma di euro 2.419,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Dario Scognamillo.
Napoli, 7 maggio 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi