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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/07/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1424/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) " Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) " Maria Angela MARCHESIELLO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c.”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1424 dell'anno 2022
TRA
con sede legale in Roma, e per essa la sua rappresentante Parte_1 Parte_2
in persona dell'amministratore pro tempore, con sede legale in Verona, rappresentata e difesa
[...]
dall'avv. Ernesto Capobianco, in virtù di procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari (via G. Di Vagno n. 19).
APPELLANTE
E
, residente in [...]del Colle, e , residente in [...]
Venezia
Controparte_3
, con sede in Palo del Colle
[...]
in persona dell'amministratore pro tempore, con sede in Conegliano Controparte_4
(TV), nella sua qualità di cessionaria di Controparte_5
[...]
APPELLATI CONTUMACI pagina 1 di 17 All'udienza collegiale del 24 gennaio 2025, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 19.05.2014 la Controparte_5
conveniva in giudizio i coniugi e per ottenere la
[...] Controparte_1 Controparte_2
dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto per Notar del 28.05.2009, Persona_1
costitutivo di un fondo patrimoniale, nel quale i convenuti avevano destinato beni di proprietà comune e beni di proprietà esclusiva.
A sostegno della domanda l'attrice allegava:
- che era creditrice di per un importo complessivo di € 961.677,91, rinveniente dal Controparte_6
saldo debitore di due conti corrente e dal residuo debito in linea capitale di un mutuo fondiario;
- che detti crediti erano garantiti da fideiussione solidale rilasciata dai coniugi il Parte_3
16.04.2004 per un importo massimo di € 600.000,00, elevato ad € 1.850.000,00 il 17.3.2009;
- che i beni immobili su cui era stato costituito il fondo patrimoniale erano i soli beni di proprietà dei fideiussori liberi da gravami e, quindi, idonei a garantire la soddisfazione del credito;
- che ricorrevano l'eventus NI (rappresentato dall'impossibilità per la banca di esercitare le azioni esecutive sui beni ricadenti nel fondo, non vertendosi in ipotesi di debiti contratti per i bisogni della famiglia) ed il consilium FR (la costituzione del fondo patrimoniale era avvenuta a distanza di soli due mesi dalla modifica apportata alla fideiussione, ma dopo oltre 30 anni di matrimonio).
Tanto premesso, la Controparte_5
chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1. accertare e dichiarare la inefficacia e/o la nullità ad ogni effetto di legge nei confronti di essa e, comunque, revocare Controparte_3
l'atto denominato “costituzione di fondo patrimoniale” per notar di Bari in Persona_1 data 28 maggio 2009 (Rep. 36882/15400), trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio
Provinciale di Bari – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 18 giugno 2009 al n.
26702/18113; presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Venezia– Territorio Servizio di
Pubblicità Immobiliare in data 23 giugno 2009 ai nn. 21958/13469 e presso l'Agenzia delle Entrate
Ufficio Provinciale di Udine– Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 22 giugno 2009 ai nn. 18185/12602 sui seguenti beni immobili:
pagina 2 di 17 A) di proprietà comune dei coniugi (nato a [...] il [...] – cod. fisc. Controparte_1 [...]
) e (nata a [...] il [...]– cod. fisc. C.F._1 Controparte_2 C.F._2
):
[...]
- appartamento al primo piano dell'edificio nell'abitato del Comune di PALO DEL COLLE (BA) al
Corso AL civico n. 3, composto - detto appartamento - da otto vani ed accessori, con la proprietà esclusiva dell'adiacente terrazzo, delle tre sovrastanti suppigne di secondo piano e dell'annesso terrazzo a livello;
- confinanti nell'insieme con il corso AL, proprietà , , Persona_2 Persona_3
e/o loro aventi causa, Persona_4
- riportati nel catasto fabbricati del predetto Comune con i seguenti dati derivanti dalla Variazione per Frazionamento numero 116 del 6 aprile 1985: Foglio 21, particella 1528 subalterno 5 (già sub.
3), IC (in realtà è Corso) PE AL n. 3, piano 1, categoria A/2, classe 2, vani 10, rendita Euro 877,98 e particella 1528 subalterno 6 (già sub. 3), IC PE AL n. 3, piano 2, categoria A/2, classe 2, vani 3,5, rendita Euro 307,29;
- pervenuti ai coniugi per acquisto dalla signora con atto Parte_4 Persona_5
del Notaio da Bitonto in data 15 ottobre 1987, registrato a Bari il 4.11.1987 al n. Persona_6
4947/V ed ivi trascritto il 16.10.1987 ai nn. 33.497/95.430;
B) di proprietà esclusiva dell'Ing. (nato a [...] il [...] – cod. fisc. Controparte_1 [...]
): C.F._1
- l'appartamento al piano terra del detto edificio in PALO DEL COLLE al Corso AL civico n. 3, composto - detto appartamento - da quattro vani ed accessori, con annesso giardino perti- nenziale dell'estensione di circa mq. 100 (metri quadrati cento) e tanto quant'esso effettivamente è,
a corpo e non a misura,
- confinanti nell'insieme con Corso AL, proprietà , , Persona_2 Persona_3
e/o aventi causa, Persona_4
- riportati in catasto con i seguenti dati derivanti da Variazione per divisione parziale del
03.04.2007 n. 7019.1/2007:
Foglio 21, particella 1528 subalterno 7 (parte del sub. 4, a sua volta derivato dal sub. 3), Corso
PE AL n. 3, piano T, categoria A/2, classe 2, vani 6, rendita Euro 526,79;
- pervenuti all'ing. (quale unico titolare dell'impresa individuale “LA.C.E. di Fasano Ing. CP_1
Raffaele”, cancellata dal registro delle imprese di Bari a far tempo dal 30 dicembre 1992) per acquisto dalla stessa signora con l'indicato atto del Notaio da Persona_5 Persona_6
Bitonto in data 15 ottobre 1987;
pagina 3 di 17 C) di proprietà esclusiva della prof. (nata a [...] il [...]– cod. fisc. Controparte_2 [...]
): C.F._2
C/1) appartamento posto al piano rialzato dell'edificio nel territorio del Comune di FORNI DI
SOPRA (UD), in località “Stinsans Pineland”, composto - detto appartamento - da cucinino, soggiorno, due camere, bagno e ripostiglio, con sottoportico e rampa di scale di accesso in condominio,
- riportato in catasto fabbricati del predetto Comune con i seguenti dati: Foglio 41, particella 39 subalterno 2, Località Stinsans Pineland 1, piano T, categoria A/3, , classe U, vani 4,5, rendita
Euro 217,30,
- confinante con area e sottoportico comuni, atrio d'ingresso e rampa di scale comune con l'unità distinta in catasto con la particella 39/1;
- con i proporzionali diritti di comproprietà delle parti comuni dell'intero edificio, dell'area coperta di cui all'art. 1117 del c.c. e dell'area scoperta di pertinenza adibita ad accessi, corte e verde condominiale;
- pervenuto alla signora dalla propria sorella signora per Controparte_2 Parte_5
donazione con atto del Notaio in Mortegliano, dott. , in data 28 dicembre 2005, Persona_7
registrato a Udine il 29 dicembre 2005 al n. 14468/1T e trascritto a Udine in data 11.01.2006 ai nn.
1.157/884”;
C/2) quota indivisa di 1/3 (un terzo) dei terreni compresi nell'area pertinenziale scoperta del fabbricato di cui fa parte l'appartamento innanzi descritto, sito - il detto edificio - nel territorio del
Comune di FORNI DI SOPRA, in località “Stinsans Pineland”
- riportati - detti terreni - nel catasto rustico del predetto Comune con i seguenti dati: Foglio 41, particella 315, prato di 1^ classe, are 0,30, RD E. 0,05 RA E. 0,05; e Foglio 41, particella 316, fabbricato urbano acc., are 0,60, privo di rendita;
- confinanti da Nord in senso orario: l'area censita in catasto come “particella 315” con le particelle 322, 39 e 322 e l'area censita in catasto come “particella 316”: con le particelle 8, 304,
39 e 322,
- pervenuta - detta quota di 1/3 - alla signora dalla propria sorella signora Controparte_2
per donazione con l'indicato atto del Notaio in data 28 dicembre Parte_5 Per_7
2005;
C/3) unità immobiliare ad uso civile abitazione posta al terzo piano del fabbricato sito nel Comune di VENEZIA, in Sestiere Castello, ove e contraddistinta dal civico numero 3205,
pagina 4 di 17 - riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di Venezia con i seguenti dati: Sezione Urbana VE,
Foglio 16, particella 2203 subalterno 10, Sestiere Castello n. 3205, piano 3, categoria A/4 di 2^ classe, vani 6,5, rendita Euro 484,08; mentre nel Catasto Terreni del medesimo Comune l'area sottostante e così censita: Foglio 16, particella 2203, Ente Urbano are 2 centiare 10,
- confinante con attinenza scoperta, Rio e fabbricati censiti nel catasto terreni con le particelle 2201
e 2208,
- con la proporzionale comproprietà delle parti comuni dell'intero edificio, incluse l'area coperta,
l'ingresso ed il vano delle scale;
- pervenuta - detta unità immobiliare - alla signora quanto alla quota indivisa di Controparte_2
1/2 (una meta) dal padre signor per successione apertasi il 26 ottobre 1994 e Persona_8
registrata a Venezia il 14 aprile 1995 al n. 88 del vol. 274; e quanto alla restante quota indivisa di
1/2 (una metà) dalla sorella per acquisto con atto di compravendita del detto Parte_5
Notaio in data 28 dicembre 2006, registrato ad Udine il 10 gennaio 2007 al n. 294/lT Persona_9
e trascritto a Venezia in data 15.01.2007 ai nn. 2.072/ 1.281”; e per l'effetto:
B.- ordinare ai competenti Conservatori dei RR.II. di Bari, Venezia e Udine, ora Dirigenti dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Pubblicità Immobiliare di Bari, Venezia e Udine di annotare la emananda sentenza a margine del predetto atto denominato “costituzione di fondo patrimoniale”;
C.- condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di causa».
Si costituivano in giudizio, con comparsa del 20.11.2014, e Controparte_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto della domanda, attesa l'insussistenza dei presupposti per l'esperimento dell'a- zione revocatoria e la non lesività dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale rispetto alle ragioni di credito della Banca.
In particolare, i coniugi precisavano: che il contratto di mutuo era assistito da un'ipoteca di primo grado su un compendio immobiliare costituito dallo stabilimento industriale di proprietà della di valore almeno doppio rispetto al credito garantito;
che erano proprietari, a titolo Controparte_6
personale, non solo dei beni oggetto della costituzione del fondo patrimoniale, ma anche di molti altri cespiti immobiliari liberi da trascrizioni pregiudizievoli, che avrebbero consentito la soddisfa- zione del credito;
che la costituzione del fondo patrimoniale non sarebbe avvenuta prima del rilascio della garanzia fideiussoria bensì in fase di riduzione della stessa.
Nelle more del giudizio si costituiva in giudizio quale procuratrice di Parte_2 [...]
cessionaria della CP_4 Controparte_7
La causa veniva istruita documentalmente e mediante consulenza tecnica d'ufficio estimativa.
pagina 5 di 17 Esaurita l'istruttoria, mentre la causa si avviava verso la fase decisoria interveniva volonta- riamente, con comparsa del 23.12.2021, nella sua qualità di cessionaria di Parte_1
rappresentata da formulando domanda Controparte_8 Parte_6 di inefficacia dell'atto di disposizione de quo sulla scorta di altre ragioni creditorie.
L'interventrice deduceva:
- che era creditrice della (già di consistenti somme di Controparte_9 Controparte_6
denaro (€ 43.116,66, quale importo residuo per capitale, interessi e competenze maturate al
31.12.2015 di un conto anticipi ordini e flussi futuri acceso il 22.10.2013; € 763.574,60, quale importo residuo per capitale, interessi e competenze maturate al 31.12.2015 di un conto anticipi acceso il 31.1.2011 e rinegoziato il 13.9.2011; € 90.506,93, quale importo residuo per capitale e interessi di un credito chirografario concesso il 22.07.2009, rinegoziato il 25.8.2011, assistito da una garanzia del Fondo di Garanzia ex l. 662/96, che era stata escussa per € 351.172,41; € 237.431,81, quale importo residuo per capitale, interessi e competenze maturate al 31.12.2015, come risultante da relazione peritale di parte a firma del dott. del contratto di conto corrente acceso Persona_10
il 17.2.2006; € 248.967,11, quale importo, comprensivo di interessi, pagato dalla banca al il CP_10
6.10.2016 a seguito dell'escussione di una polizza fideiussoria collegata ad un finanziamento concesso per il progetto “PON 01-1297”);
- che il Tribunale di Bari, con sentenza n. 147 del 21.09.2016, aveva dichiarato il fallimento della nell'ambito del quale la banca medesima, in data 29.12.2016, aveva Controparte_9
presentato istanza di ammissione al passivo, accolta quasi nella sua interezza;
- che tutti i crediti erano garantiti da fideiussioni prestate da e , Controparte_1 Controparte_2
rilasciate in successione, a partire dal 19.11.1990 per £ 240.000.000 ed aumentate sino al 17.2.2006, quando erano state fissate in € 2.700.000.000;
- che aveva revocato, con raccomandata del 28.01.2016, tutte le linee di credito intimando il pagamento ai fideiussori, senza ricevere risposta;
- che aveva interesse a intervenire nel giudizio promosso dalla Controparte_5
al fine di far dichiarare la nullità o inefficacia anche nei propri confronti dell'atto istitutivo del
[...]
fondo patrimoniale rogato il 28.05.2009, mediante il quale i coniugi avevano Parte_4
conferito in fondo patrimoniale alcuni immobili di proprietà comune ed esclusiva;
- che l'intervento era tempestivo (poiché fondato su un diritto connesso a quello oggetto del giudizio, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., ed essendo ciò consentito sino alla precisazione delle conclusioni), così come ammissibile doveva ritenersi la produzione documentale a supporto della domanda;
pagina 6 di 17 - che l'atto impugnato pregiudicava le proprie ragioni creditorie, essendo evidente l'intento dei coniugi di sottrarre beni alla garanzia patrimoniale e di rendere impossibile ogni Parte_4
eventuale forma di esecuzione coattiva del credito;
nello specifico, sussisteva sia l'eventus NI, attesa la gratuità dell'atto, sia la scientia NI, desumibile da varie circostanze di fatto e dal complesso delle condotte tenute dai disponenti (l'atto dispositivo era posteriore alla sottoscrizione della fideiussione;
il fondo era stato costituito quando la società iniziava a manifestare difficoltà economiche, poi sfociate nel fallimento;
dai bilanci della dal 2008 al 2013, Controparte_9
risultavano ingenti perdite;
altre operazioni avevano poi affievolito la garanzia patrimoniale, come l'ipoteca volontaria del 9.6.2008, l'ipoteca giudiziale costituita da un altro istituto di credito, la cessione di un immobile in Roma per estinguere un debito verso la Controparte_11
[...
la donazione di un altro immobile alla figlia ). Controparte_12
Per tali ragioni, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_13
«1. Accertare e dichiarare la nullità e comunque l'inefficacia nei confronti della istante creditrice dell'atto del 28 maggio 2009 (Rep. 36882/15400) denominato “costituzione Parte_1 del fondo patrimoniale” per notar di Bari, trascritto presso l'Agenzia delle Persona_1
Entrate Ufficio provinciale di Bari – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 18 giugno
2009 al n. 26702/18113; presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Venezia – Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 23 giugno 2009 nn. 21958/13469 e presso l'Agenzia delle
Entrate Ufficio Provinciale di Udine – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 22 giugno 2009 ai nn. 18185/12602 sui seguenti beni immobili:
A) di proprietà comune dei coniugi (nato a [...] il [...] – cod. fisc. Controparte_1
) e (nata a [...] il [...]– cod. fisc. CodiceFiscale_1 Controparte_2 C.F._2
):
[...]
- appartamento al primo piano dell'edificio nell'abitato del Comune di PALO DEL COLLE (BA) al Corso AL civico n. 3, composto - detto appartamento - da otto vani ed accessori, con la proprietà esclusiva dell'adiacente terrazzo, delle tre sovrastanti suppigne di secondo piano e dell'annesso terrazzo a livello;
- confinanti nell'insieme con il corso AL, proprietà , , Persona_2 Persona_3
e/o loro aventi causa, Persona_4
- riportati nel catasto fabbricati del predetto Comune con i seguenti dati derivanti dalla
Variazione per Frazionamento numero 116 del 6 aprile 1985: Foglio 21, particella 1528 subalterno
5 (già sub. 3), IC (in realtà è Corso) PE AL n. 3, piano 1, categoria A/2, classe 2,
pagina 7 di 17 vani 10, rendita Euro 877,98 e particella 1528 subalterno 6 (già sub. 3), IC PE AL
n. 3, piano 2, categoria A/2, classe 2, vani 3,5, rendita Euro 307,29;
- pervenuti ai coniugi per acquisto dalla signora con atto Parte_4 Persona_5
del Notaio da Bitonto in data 15 ottobre 1987, registrato a Bari il 4.11.1987 al n. Persona_6
4947/V ed ivi trascritto il 16.10.1987 ai nn. 33.497/95.430;
B) di proprietà esclusiva dell'Ing. (nato a [...] il [...] – cod. fisc. Controparte_1 [...]
): C.F._1
- l'appartamento al piano terra del detto edificio in PALO DEL COLLE al Corso AL civico n. 3, composto – detto appartamento - da quattro vani ed accessori, con annesso giardino perti- nenziale dell'estensione di circa mq. 100 (metri quadrati cento) e tanto quant'esso effettivamente è,
a corpo e non a misura,
- confinanti nell'insieme con Corso AL, proprietà , , Persona_2 Persona_3
e/o aventi causa, Persona_4
- riportati in catasto con i seguenti dati derivanti da Variazione per divisione parziale del
03.04.2007 n. 7019.1/2007:
Foglio 21, particella 1528 subalterno 7 (parte del sub. 4, a sua volta derivato dal sub. 3), Corso
PE AL n. 3, piano T, categoria A/2, classe 2, vani 6, rendita Euro 526,79;
- pervenuti all'ing. (quale unico titolare dell'impresa individuale “LA.C.E. di Fasano Ing. CP_1
Raffaele”, cancellata dal registro delle imprese di Bari a far tempo dal 30 dicembre 1992) per acquisto dalla stessa signora con l'indicato atto del Notaio da Persona_5 Persona_6
Bitonto in data 15 ottobre 1987;
C) di proprietà esclusiva della prof. (nata a [...] il [...]– cod. fisc. Controparte_2 [...]
): C.F._2
C/1) appartamento posto al piano rialzato dell'edificio nel territorio del Comune di FORNI DI
SOPRA (UD), in località “Stinsans Pineland”, composto - detto appartamento - da cucinino, soggiorno, due camere, bagno e ripostiglio, con sottoportico e rampa di scale di accesso in condominio,
- riportato in catasto fabbricati del predetto Comune con i seguenti dati: Foglio 41, particella 39 subalterno 2, Località Stinsans Pineland 1, piano T, categoria A/3, classe U, vani 4,5, rendita Euro
217,30, - confinante con area e sottoportico comuni, atrio d'ingresso e rampa di scale comune con l'unità distinta in catasto con la particella 39/1;
pagina 8 di 17 - con i proporzionali diritti di comproprietà delle parti comuni dell'intero edificio, dell'area coperta di cui all'art. 1117 del c.c. e dell'area scoperta di pertinenza adibita ad accessi, corte e verde condominiale;
- pervenuto alla signora dalla propria sorella signora per Controparte_2 Parte_5
donazione con atto del Notaio in Mortegliano, dott. , in data 28 dicembre 2005, Persona_7
registrato a Udine il 29 dicembre 2005 al n. 14468/1T e trascritto a Udine in data 11.01.2006 ai nn.
1.157/884”;
C/2) quota indivisa di 1/3 (un terzo) dei terreni compresi nell'area pertinenziale scoperta del fabbricato di cui fa parte l'appartamento innanzi descritto, sito - il detto edificio - nel territorio del
Comune di FORNI DI SOPRA, in località “Stinsans Pineland”
- riportati - detti terreni - nel catasto rustico del predetto Comune con i seguenti dati: Foglio 41, particella 315, prato di 1^ classe, are 0,30, RD E. 0,05 RA E. 0,05; e Foglio 41, particella 316, fabbricato urbano acc., are 0,60, privo di rendita;
- confinanti da Nord in senso orario: l'area censita in catasto come “particella 315” con le particelle 322, 39 e 322 e l'area censita in catasto come “particella 316”: con le particelle 8, 304,
39 e 322,
- pervenuta - detta quota di 1/3 - alla signora dalla propria sorella signora Controparte_2
per donazione con l'indicato atto del Notaio in data 28 dicembre Parte_5 Per_7
2005;
C/3) unità immobiliare ad uso civile abitazione posta al terzo piano del fabbricato sito nel
Comune di VENEZIA, in Sestiere Castello, ove e contraddistinta dal civico numero 3205,
- riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di Venezia con i seguenti dati: Sezione Urbana VE,
Foglio 16, particella 2203 subalterno 10, Sestiere Castello n. 3205, piano 3, categoria A/4 di 2^ classe, vani 6,5, rendita Euro 484,08; mentre nel Catasto Terreni del medesimo Comune l'area sottostante e così censita: Foglio 16, particella 2203, Ente Urbano are 2 centiare 10,
- confinante con attinenza scoperta, Rio e fabbricati censiti nel catasto terreni con le particelle
2201 e 2208,
- con la proporzionale comproprietà delle parti comuni dell'intero edificio, incluse l'area coperta,
l'ingresso ed il vano delle scale;
- pervenuta - detta unità immobiliare - alla signora quanto alla quota indivisa di Controparte_2
1/2 (una meta) dal padre signor per successione apertasi il 26 ottobre 1994 e Persona_8
registrata a Venezia il 14 aprile 1995 al n. 88 del vol. 274; e quanto alla restante quota indivisa di
1/2 (una metà) dalla sorella per acquisto con atto di compravendita del detto Parte_5
pagina 9 di 17 Notaio in data 28 dicembre 2006, registrato ad Udine il 10 gennaio 2007 al n. 294/lT Persona_9
e trascritto a Venezia in data 15.01.2007 ai nn. 2.072/ 1.281”;
e per l'effetto:
2. autorizzare o comunque ordinare ai competenti Conservatori dei RR. II. a procedere alle necessarie trascrizioni ed annotazioni con esonero di qualsiasi responsabilità;
3. condannare i convenuti al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, aumentati di IVA e CAP come per legge».
Il Tribunale di Bari, con sentenza ex art 281 sexies c.p.c. n. 3323/2022 del 14.09.2022 accoglieva la domanda della mentre rigettava la Controparte_5
domanda di regolando le spese secondo il criterio della soccombenza. Parte_1
A fondamento della decisione, il giudice di primo grado ha ritenuto:
- ammissibile l'intervento volontario autonomo proposto da Parte_1
- fondata la domanda proposta da in considerazione della dimostrazione delle Controparte_14
ragioni di credito della banca nei confronti dei coniugi (esposizioni bancarie, di Parte_4
varia natura, della dai medesimi garantite), dell'anteriorità delle ragioni creditorie Controparte_6 rispetto all'atto dispositivo impugnato, dell'eventus NI (la costituzione del fondo patrimoniale ha ridotto la garanzia patrimoniale generica, in modo particolare a fronte della mancata prova, da parte dei debitori, di avere un patrimonio sufficiente alla soddisfazione dei crediti della banca) e della scientia NI (ricavabile da molteplici elementi presuntivi, quali, ad esempio, i ruoli ricoperti dai coniugi all'interno della società debitrice, il perdurante stato di insolvenza della stessa, la posteriorità dell'atto rispetto alla prestazione delle fideiussioni);
- non accoglibile la domanda formulata da con l'atto di intervento del Parte_1
23.12.2021, sul presupposto dell'inutilizzabilità dei documenti offerti in prova dall'interventrice, in quanto prodotti tardivamente, dopo lo spirare dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e, quindi, dopo che erano maturate le preclusioni istruttorie;
- che le ragioni creditorie dell'intervenuto erano comunque sorte successivamente all'atto impu- gnato, dal momento che la chiusura del conto (momento che attesta l'esigibilità del credito) era avvenuta nel 2015;
- che, quanto alla ricorrenza del presupposto soggettivo, non potevano ritenersi sussistenti neppure elementi presuntivi da cui poter trarre conclusioni in ordine alla ricorrenza del dolo specifico, in termini di dolosa preordinazione, del disponente.
Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione del
19.10.2022, in qualità di cessionaria di Parte_1 Controparte_8
pagina 10 di 17 rappresentata da chiedendo, in riforma della decisione impugnata, l'accoglimento Parte_2
delle seguenti conclusioni:
«1. Accertare e dichiarare, in accoglimento della domanda di intervento spiegata in primo grado, la nullità e comunque l'inefficacia nei confronti della istante creditrice Parte_1 dell'atto del 28 maggio 2009 (Rep. 36882/15400) denominato “costituzione del fondo patrimo- niale” per notar di Bari, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Persona_1
provinciale di Bari – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 18 giugno 2009 al n.
26702/18113; presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Venezia – Territorio Servizio di
Pubblicità Immobiliare in data 23 giugno 2009 nn. 21958/13469 e presso l'Agenzia delle Entrate
Ufficio Provinciale di Udine – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 22 giugno 2009 ai nn. 18185/12602 sui seguenti beni immobili:
A) di proprietà comune dei coniugi (nato a [...] il [...] – cod. fisc. Controparte_1
) e (nata a [...] il [...]– cod. fisc. CodiceFiscale_1 Controparte_2 C.F._2
):
[...]
- appartamento al primo piano dell'edificio nell'abitato del Comune di PALO DEL COLLE (BA) al Corso AL civico n. 3, composto - detto appartamento - da otto vani ed accessori, con la proprietà esclusiva dell'adiacente terrazzo, delle tre sovrastanti suppigne di secondo piano e dell'annesso terrazzo a livello;
- confinanti nell'insieme con il corso AL, proprietà , , Persona_2 Persona_3
e/o loro aventi causa, - riportati nel catasto fabbricati del predetto Comune con i Persona_4
seguenti dati derivanti dalla Variazione per Frazionamento numero 116 del 6 aprile 1985: Foglio
21, particella 1528 subalterno 5 (già sub. 3), IC (in realtà è Corso) PE AL n. 3, piano 1, categoria A/2, classe 2, vani 10, rendita Euro 877,98 e particella 1528 subalterno 6 (già sub. 3), IC PE AL n. 3, piano 2, categoria A/2, classe 2, vani 3,5, rendita Euro
307,29;
- pervenuti ai coniugi per acquisto dalla signora con atto Parte_4 Persona_5
del Notaio da Bitonto in data 15 ottobre 1987, registrato a Bari il 4.11.1987 al n. Persona_6
4947/V ed ivi trascritto il 16.10.1987 ai nn. 33.497/95.430;
B) di proprietà esclusiva dell'Ing. (nato a [...] il [...] – cod. fisc. Controparte_1 [...]
): C.F._1
- l'appartamento al piano terra del detto edificio in PALO DEL COLLE al Corso AL civico n. 3, composto - detto appartamento - da quattro vani ed accessori, con annesso giardino perti-
pagina 11 di 17 nenziale dell'estensione di circa mq. 100 (metri quadrati cento) e tanto quant'esso effettivamente è,
a corpo e non a misura,
- confinanti nell'insieme con Corso AL, proprietà , , Persona_2 Persona_3
e/o aventi causa, Persona_4
- riportati in catasto con i seguenti dati derivanti da Variazione per divisione parziale del
03.04.2007 n. 7019.1/2007:
Foglio 21, particella 1528 subalterno 7 (parte del sub. 4, a sua volta derivato dal sub. 3), Corso
PE AL n. 3, piano T, categoria A/2, classe 2, vani 6, rendita Euro 526,79;
- pervenuti all'ing. (quale unico titolare dell'impresa individuale “LA.C.E. di Fasano Ing. CP_1
Raffaele”, cancellata dal registro delle imprese di Bari a far tempo dal 30 dicembre 1992) per acquisto dalla stessa signora con l'indicato atto del Notaio da Persona_5 Persona_6
Bitonto in data 15 ottobre 1987;
C) di proprietà esclusiva della prof. (nata a [...] il [...] – cod. fisc. Controparte_2 [...]
): C.F._2
C/1) appartamento posto al piano rialzato dell'edificio nel territorio del Comune di FORNI DI
SOPRA (UD), in località “Stinsans Pineland”, composto - detto appartamento - da cucinino, soggiorno, due camere, bagno e ripostiglio, con sottoportico e rampa di scale di accesso in condo- minio,
- riportato in catasto fabbricati del predetto Comune con i seguenti dati: Foglio 41, particella 39 subalterno 2, Località Stinsans Pineland 1, piano T, categoria A/3, classe U, vani 4,5, rendita Euro
217,30,
- confinante con area e sottoportico comuni, atrio d'ingresso e rampa di scale comune con l'unità distinta in catasto con la particella 39/1;
- con i proporzionali diritti di comproprietà delle parti comuni dell'intero edificio, dell'area coperta di cui all'art. 1117 del c.c. e dell'area scoperta di pertinenza adibita ad accessi, corte e verde condominiale;
- pervenuto alla signora dalla propria sorella signora per Controparte_2 Parte_5
donazione con atto del Notaio in Mortegliano, dott. , in data 28 dicembre 2005, Persona_7
registrato a Udine il 29 dicembre 2005 al n. 14468/1T e trascritto a Udine in data 11.01.2006 ai nn.
1.157/884”;
C/2) quota indivisa di 1/3 (un terzo) dei terreni compresi nell'area pertinenziale scoperta del fabbricato di cui fa parte l'appartamento innanzi descritto, sito - il detto edificio - nel territorio del
Comune di FORNI DI SOPRA, in località “Stinsans Pineland”
pagina 12 di 17 - riportati - detti terreni - nel catasto rustico del predetto Comune con i seguenti dati: Foglio 41, particella 315, prato di 1^ classe, are 0,30, RD E. 0,05 RA E. 0,05; e Foglio 41, particella 316, fabbricato urbano acc., are 0,60, privo di rendita;
- confinanti da Nord in senso orario: l'area censita in catasto come “particella 315” con le particelle 322, 39 e 322 e l'area censita in catasto come “particella 316”: con le particelle 8, 304,
39 e 322,
- pervenuta - detta quota di 1/3 — alla signora dalla propria sorella signora Controparte_2
per donazione con l'indicato atto del Notaio in data 28 dicembre Parte_5 Per_7
2005;
C/3) unità immobiliare ad uso civile abitazione posta al terzo piano del fabbricato sito nel
Comune di VENEZIA, in Sestiere Castello, ove e contraddistinta dal civico numero 3205,
- riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di Venezia con i seguenti dati: Sezione Urbana VE,
Foglio 16, particella 2203 subalterno 10, Sestiere Castello n. 3205, piano 3, categoria A/4 di 2^ classe, vani 6,5, rendita Euro 484,08; mentre nel Catasto Terreni del medesimo Comune l'area sottostante e così censita: Foglio 16, particella 2203, Ente Urbano are 2 centiare 10,
- confinante con attinenza scoperta, Rio e fabbricati censiti nel catasto terreni con le particelle
2201 e 2208,
- con la proporzionale comproprietà delle parti comuni dell'intero edificio, incluse l'area coperta,
l'ingresso ed il vano delle scale;
- pervenuta - detta unità immobiliare - alla signora quanto alla quota indivisa di Controparte_2
1/2 (una meta) dal padre signor per successione apertasi il 26 ottobre 1994 e Persona_8
registrata a Venezia il 14 aprile 1995 al n. 88 del vol. 274; e quanto alla restante quota indivisa di
1/2 (una metà) dalla sorella per acquisto con atto di compravendita del detto Parte_5
Notaio in data 28 dicembre 2006, registrato ad Udine il 10 gennaio 2007 al n. 294/lT Persona_9
e trascritto a Venezia in data 15.01.2007 ai nn. 2.072/ 1.281”;
e per l'effetto: autorizzare o comunque ordinare ai competenti Conservatori dei RR. II. di procedere alle necessarie trascrizioni ed annotazioni con esonero di qualsiasi responsabilità; condannare i convenuti al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado del giudizio, aumentati di IVA e CAP come per legge».
, , la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e la pur ritualmente evocati in giudizio, non si sono
[...] Controparte_4
costituiti, sicchè vanno dichiarati contumaci.
pagina 13 di 17 Con il primo motivo di appello censura la declaratoria di inammissibilità e Parte_1
conseguente inutilizzabilità della documentazione offerta in prova da essa interveniente, in quanto depositata tardivamente, dopo lo spirare dei termini ex art. 183, co. 6, cpc.
L'appellante invoca una lettura dell'art. 268 c.p.c. mirante a salvaguardare il diritto alla prova e la proficua partecipazione al giudizio dei terzi, asserendo che andrebbe accordata preferenza all'orientamento dottrinale secondo cui le preclusioni istruttorie non dovrebbero operare nei con- fronti dell'interventore che deduce una situazione sostanziale autonoma rispetto a quella oggetto del giudizio principale: in tal modo, al terzo sarebbe consentito lo svolgimento di un'attività difensiva piena, inclusa la produzione documentale, essendo - al contrario - illogico ammettere l'intervento senza permettere la prova dei fatti allegati. A sostegno di questa tesi l'appellante allega: che la possibilità per l'interventore, accordata dall'art. 267 c.p.c., di depositare “i docu-menti” insieme alla comparsa ed alla procura non confliggerebbe con il divieto di compiere “ulteriori atti” emergente dal combinato disposto degli artt. 267 e 268 c.p.c.; che il rinvio espresso agli artt. 166 e 167 c.p.c. confermerebbe che anche l'interveniente, come il convenuto, debba produrre i documenti fondativi della propria domanda;
che la tesi restrittiva comporta il pericolo di svilimento della funzione dell'intervento; che i documenti depositati con l'intervento hanno natura assertiva e non istruttoria.
Con il secondo motivo di gravame la società appellante lamenta la violazione dell'art. 115 c.p.c., dal momento che il giudice non avrebbe rilevato la non contestazione, da parte dei coniugi
[...]
, in ordine alle deduzioni della banca riguardanti la sussistenza delle proprie ragioni Pt_3
creditorie e dei presuppposti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità dell'azione revocatoria.
Secondo l'appellante, in mancanza di contestazioni circostanziate e specifiche da parte dei coniugi e circa il credito vantato e circa i fatti dedotti, il primo giudice avrebbe dovuto CP_1 CP_2
ritenere provati i fatti allegati dall'interventrice.
Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza nella parte in cui ha comunque affermato l'insussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria proposta da Parte_1
escludendo la ricorrenza tanto dell'eventus NI quanto della scientia NI sul presupposto della posteriorità dei crediti rispetto all'atto dispositivo impugnato.
Dopo il testuale richiamo delle censure contenute nel primo motivo l'appellante deduce la falsa rappresentazione in ordine alla data di insorgenza del credito che, per questa tipologia di azione, rileverebbe non nei suoi connotati di certezza ed esigibilità (come erroneamente ritenuto dal
Tribunale), ma come “ragione di credito”. In tale ultimo senso il credito sarebbe ben più risalente nel tempo, fondandosi la pretesa su una fideiussione e su rapporti stipulati ben prima dell'atto dispositivo.
pagina 14 di 17 I motivi, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione e conseguenzialità logica, sono infondati.
Va confermata la declaratoria di inammissibilità, in quanto tardive, delle prove offerte da
[...]
con il suo atto di intervento poiché, essendo spirati i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., Parte_1
erano irrimediabilmente maturate le preclusioni istruttorie.
Il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione della regola fissata dall'art. 268, co. 2,
c.p.c., secondo cui il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti alle parti, eccezion fatta per l'ipotesi di integrazione necessaria del contraddittorio.
Poiché l'intervento di è avvenuto quasi a ridosso della precisazione delle Parte_1 conclusioni, non v'è dubbio che tra le attività non più consentite vi fosse la produzione di nuove prove (ammissibile sino alla scadenza dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.).
Non si intravedono ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento per cui, spirato il termine ex art. 183 c.p.c. per la fissazione del thema decidendum e la formulazione delle richieste istruttorie, chi interviene volontariamente in un processo, pur avendo la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, per altro verso, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può produrre documenti utili alla dimostrazione della propria legittimazione ad agire o della fondatezza della propria domanda, altrimenti violandosi il principio del contraddittorio e le regole che, mediante rigide preclusioni processuali, garantiscono la parità delle armi, la tutela dei diritti difensivi delle parti originarie ed il principio di ragionevole durata del processo (v., ex plurimis,
Cass. civ., sez. I, 9 dicembre 2024, n. 31665, che richiama Cass. civ., sez. III, 9 maggio 2023, n.
12463, Cass. civ., sez. VI, 17 settembre 2020, n. 19422).
Alla luce del richiamato, condivisibile indirizzo giurisprudenziale, è evidente che l'accoglimento delle tesi difensive illustrate dagli appellanti comporterebbe una inammissibile elusione del divieto categorico imposto dal secondo comma dell'art. 268 c.p.c..
Va ribadita, pertanto, l'inutilizzabilità delle prove documentali con cui la banca intervenuta intendeva dimostrare la sussistenza di proprie ragioni di credito nei confronti dei coniugi
[...]
, in quanto depositate in giudizio dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie. Pt_3
Così risolte le questioni sottese al primo motivo di appello, occorre verificare se possa comunque dirsi acquisita una “non contestazione”, rilevante ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in ordine a tutte le deduzioni di parte intervenuta.
Invero, ad avviso di la domanda revocatoria meriterebbe comunque acco- Parte_1
glimento per non avere i convenuti formulato specifiche contestazioni alle allegazioni inerenti le ragioni di credito e le ragioni di fondatezza della domanda.
pagina 15 di 17 Anche sotto questo profilo, le prospettazioni della banca intervenuta non sono condivisibili e vanno disattese.
Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. (che, comunque, consiste in uno “strumento” nelle mani del decidente e non in un meccanismo di “acquisizione obbligata” di fatti al processo) per opinione consolidata si applica ai fatti allegati dalle parti e non ai documenti o alle conclusioni che il giudice trae dalla loro valutazione (cfr. Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2023, n. 18221), né tantomeno alla risoluzione di questioni di diritto (Cass. civ., sez. III, 30 gennaio 2024, n. 2844).
Nel caso di specie, la dimostrazione delle affermazioni della banca interventrice (sulla sussistenza delle ragioni creditorie, che comunque erano state contestate dai convenuti, sulla loro rilevanza rispetto al proficuo esperimento dell'azione ex art. 2901, sulla suscettibilità dell'atto di disposizione di produrre l'irrimediabile depauperamento dei coniugi ) non poteva prescindere Parte_4
dalla disamina e risoluzione di questioni in fatto ed in diritto tali per cui il mero rilievo della non contestazione da parte degli appellati è del tutto inconferente ed insufficiente. Ciò perché l'accerta- mento sull'idoneità dell'atto dispositivo a ledere la garanzia patrimoniale generica non può ottenersi attraverso il mero rilievo della non contestazione delle proprie allegazioni, dal momento che esso richiede che il giudice valuti unitariamente il compendio probatorio e indaghi sulla sussistenza di ragioni creditorie in capo al deducente, compiendo inoltre precise valutazioni in ordine alla sussi- stenza dei requisiti oggettivo e soggettivo (eventus NI e scientia NI), attività precluse in ragione della dichiarata inutilizzabilità delle prove.
Da tanto deriva il rigetto anche del secondo motivo di gravame.
Le doglianze di cui al terzo motivo di appello devono ritenersi assorbite dal rigetto integrale dei primi due motivi di gravame. Invero, affermata l'inutilizzabilità delle prove offerte e conseguen- temente rilevata l'impossibilità di dimostrare la domanda (anche in ragione della inutilizzabilità della non contestazione ex art. 115 c.p.c.), appare superflua ogni digressione circa l'astratta sussi- stenza delle ragioni di credito, la loro collocazione temporale ed eventuali effetti lesivi della garan- zia patrimoniale dell'atto dispositivo impugnato.
L'appello, in conclusione, va integralmente rigettato.
Attesa la mancata costituzione da parte di tutti gli appellati, alcun provvedimento va adottato in merito alle spese di questo grado.
Trattandosi di appello proposto dopo il 30.01.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n.
228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente pagina 16 di 17 infondato, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 19.10.2022, da e, per essa, dalla Parte_1
sua mandataria avverso la sentenza n. 3323/2022 emessa in data 14.09.2022 dal CP_13
Tribunale di Bari, in composizione monocratica, tra la Controparte_3
, e e , nonchè
[...] Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
quale procuratrice di e la società appellante, così provvede: Controparte_4
1°) dichiara la contumacia delle parti appellate , Controparte_1 Controparte_2 [...]
e ; Controparte_3 Controparte_4
2°) rigetta l'appello;
3°) nulla per le spese;
4°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico della società appellante, in osservanza dell'art. 13, co.
1-quater del D.P.R. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L.
228/2012.
Così decisa in data 11.06.2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dr. Filippo Labellarte)
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) " Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) " Maria Angela MARCHESIELLO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c.”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1424 dell'anno 2022
TRA
con sede legale in Roma, e per essa la sua rappresentante Parte_1 Parte_2
in persona dell'amministratore pro tempore, con sede legale in Verona, rappresentata e difesa
[...]
dall'avv. Ernesto Capobianco, in virtù di procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari (via G. Di Vagno n. 19).
APPELLANTE
E
, residente in [...]del Colle, e , residente in [...]
Venezia
Controparte_3
, con sede in Palo del Colle
[...]
in persona dell'amministratore pro tempore, con sede in Conegliano Controparte_4
(TV), nella sua qualità di cessionaria di Controparte_5
[...]
APPELLATI CONTUMACI pagina 1 di 17 All'udienza collegiale del 24 gennaio 2025, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 19.05.2014 la Controparte_5
conveniva in giudizio i coniugi e per ottenere la
[...] Controparte_1 Controparte_2
dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto per Notar del 28.05.2009, Persona_1
costitutivo di un fondo patrimoniale, nel quale i convenuti avevano destinato beni di proprietà comune e beni di proprietà esclusiva.
A sostegno della domanda l'attrice allegava:
- che era creditrice di per un importo complessivo di € 961.677,91, rinveniente dal Controparte_6
saldo debitore di due conti corrente e dal residuo debito in linea capitale di un mutuo fondiario;
- che detti crediti erano garantiti da fideiussione solidale rilasciata dai coniugi il Parte_3
16.04.2004 per un importo massimo di € 600.000,00, elevato ad € 1.850.000,00 il 17.3.2009;
- che i beni immobili su cui era stato costituito il fondo patrimoniale erano i soli beni di proprietà dei fideiussori liberi da gravami e, quindi, idonei a garantire la soddisfazione del credito;
- che ricorrevano l'eventus NI (rappresentato dall'impossibilità per la banca di esercitare le azioni esecutive sui beni ricadenti nel fondo, non vertendosi in ipotesi di debiti contratti per i bisogni della famiglia) ed il consilium FR (la costituzione del fondo patrimoniale era avvenuta a distanza di soli due mesi dalla modifica apportata alla fideiussione, ma dopo oltre 30 anni di matrimonio).
Tanto premesso, la Controparte_5
chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1. accertare e dichiarare la inefficacia e/o la nullità ad ogni effetto di legge nei confronti di essa e, comunque, revocare Controparte_3
l'atto denominato “costituzione di fondo patrimoniale” per notar di Bari in Persona_1 data 28 maggio 2009 (Rep. 36882/15400), trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio
Provinciale di Bari – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 18 giugno 2009 al n.
26702/18113; presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Venezia– Territorio Servizio di
Pubblicità Immobiliare in data 23 giugno 2009 ai nn. 21958/13469 e presso l'Agenzia delle Entrate
Ufficio Provinciale di Udine– Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 22 giugno 2009 ai nn. 18185/12602 sui seguenti beni immobili:
pagina 2 di 17 A) di proprietà comune dei coniugi (nato a [...] il [...] – cod. fisc. Controparte_1 [...]
) e (nata a [...] il [...]– cod. fisc. C.F._1 Controparte_2 C.F._2
):
[...]
- appartamento al primo piano dell'edificio nell'abitato del Comune di PALO DEL COLLE (BA) al
Corso AL civico n. 3, composto - detto appartamento - da otto vani ed accessori, con la proprietà esclusiva dell'adiacente terrazzo, delle tre sovrastanti suppigne di secondo piano e dell'annesso terrazzo a livello;
- confinanti nell'insieme con il corso AL, proprietà , , Persona_2 Persona_3
e/o loro aventi causa, Persona_4
- riportati nel catasto fabbricati del predetto Comune con i seguenti dati derivanti dalla Variazione per Frazionamento numero 116 del 6 aprile 1985: Foglio 21, particella 1528 subalterno 5 (già sub.
3), IC (in realtà è Corso) PE AL n. 3, piano 1, categoria A/2, classe 2, vani 10, rendita Euro 877,98 e particella 1528 subalterno 6 (già sub. 3), IC PE AL n. 3, piano 2, categoria A/2, classe 2, vani 3,5, rendita Euro 307,29;
- pervenuti ai coniugi per acquisto dalla signora con atto Parte_4 Persona_5
del Notaio da Bitonto in data 15 ottobre 1987, registrato a Bari il 4.11.1987 al n. Persona_6
4947/V ed ivi trascritto il 16.10.1987 ai nn. 33.497/95.430;
B) di proprietà esclusiva dell'Ing. (nato a [...] il [...] – cod. fisc. Controparte_1 [...]
): C.F._1
- l'appartamento al piano terra del detto edificio in PALO DEL COLLE al Corso AL civico n. 3, composto - detto appartamento - da quattro vani ed accessori, con annesso giardino perti- nenziale dell'estensione di circa mq. 100 (metri quadrati cento) e tanto quant'esso effettivamente è,
a corpo e non a misura,
- confinanti nell'insieme con Corso AL, proprietà , , Persona_2 Persona_3
e/o aventi causa, Persona_4
- riportati in catasto con i seguenti dati derivanti da Variazione per divisione parziale del
03.04.2007 n. 7019.1/2007:
Foglio 21, particella 1528 subalterno 7 (parte del sub. 4, a sua volta derivato dal sub. 3), Corso
PE AL n. 3, piano T, categoria A/2, classe 2, vani 6, rendita Euro 526,79;
- pervenuti all'ing. (quale unico titolare dell'impresa individuale “LA.C.E. di Fasano Ing. CP_1
Raffaele”, cancellata dal registro delle imprese di Bari a far tempo dal 30 dicembre 1992) per acquisto dalla stessa signora con l'indicato atto del Notaio da Persona_5 Persona_6
Bitonto in data 15 ottobre 1987;
pagina 3 di 17 C) di proprietà esclusiva della prof. (nata a [...] il [...]– cod. fisc. Controparte_2 [...]
): C.F._2
C/1) appartamento posto al piano rialzato dell'edificio nel territorio del Comune di FORNI DI
SOPRA (UD), in località “Stinsans Pineland”, composto - detto appartamento - da cucinino, soggiorno, due camere, bagno e ripostiglio, con sottoportico e rampa di scale di accesso in condominio,
- riportato in catasto fabbricati del predetto Comune con i seguenti dati: Foglio 41, particella 39 subalterno 2, Località Stinsans Pineland 1, piano T, categoria A/3, , classe U, vani 4,5, rendita
Euro 217,30,
- confinante con area e sottoportico comuni, atrio d'ingresso e rampa di scale comune con l'unità distinta in catasto con la particella 39/1;
- con i proporzionali diritti di comproprietà delle parti comuni dell'intero edificio, dell'area coperta di cui all'art. 1117 del c.c. e dell'area scoperta di pertinenza adibita ad accessi, corte e verde condominiale;
- pervenuto alla signora dalla propria sorella signora per Controparte_2 Parte_5
donazione con atto del Notaio in Mortegliano, dott. , in data 28 dicembre 2005, Persona_7
registrato a Udine il 29 dicembre 2005 al n. 14468/1T e trascritto a Udine in data 11.01.2006 ai nn.
1.157/884”;
C/2) quota indivisa di 1/3 (un terzo) dei terreni compresi nell'area pertinenziale scoperta del fabbricato di cui fa parte l'appartamento innanzi descritto, sito - il detto edificio - nel territorio del
Comune di FORNI DI SOPRA, in località “Stinsans Pineland”
- riportati - detti terreni - nel catasto rustico del predetto Comune con i seguenti dati: Foglio 41, particella 315, prato di 1^ classe, are 0,30, RD E. 0,05 RA E. 0,05; e Foglio 41, particella 316, fabbricato urbano acc., are 0,60, privo di rendita;
- confinanti da Nord in senso orario: l'area censita in catasto come “particella 315” con le particelle 322, 39 e 322 e l'area censita in catasto come “particella 316”: con le particelle 8, 304,
39 e 322,
- pervenuta - detta quota di 1/3 - alla signora dalla propria sorella signora Controparte_2
per donazione con l'indicato atto del Notaio in data 28 dicembre Parte_5 Per_7
2005;
C/3) unità immobiliare ad uso civile abitazione posta al terzo piano del fabbricato sito nel Comune di VENEZIA, in Sestiere Castello, ove e contraddistinta dal civico numero 3205,
pagina 4 di 17 - riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di Venezia con i seguenti dati: Sezione Urbana VE,
Foglio 16, particella 2203 subalterno 10, Sestiere Castello n. 3205, piano 3, categoria A/4 di 2^ classe, vani 6,5, rendita Euro 484,08; mentre nel Catasto Terreni del medesimo Comune l'area sottostante e così censita: Foglio 16, particella 2203, Ente Urbano are 2 centiare 10,
- confinante con attinenza scoperta, Rio e fabbricati censiti nel catasto terreni con le particelle 2201
e 2208,
- con la proporzionale comproprietà delle parti comuni dell'intero edificio, incluse l'area coperta,
l'ingresso ed il vano delle scale;
- pervenuta - detta unità immobiliare - alla signora quanto alla quota indivisa di Controparte_2
1/2 (una meta) dal padre signor per successione apertasi il 26 ottobre 1994 e Persona_8
registrata a Venezia il 14 aprile 1995 al n. 88 del vol. 274; e quanto alla restante quota indivisa di
1/2 (una metà) dalla sorella per acquisto con atto di compravendita del detto Parte_5
Notaio in data 28 dicembre 2006, registrato ad Udine il 10 gennaio 2007 al n. 294/lT Persona_9
e trascritto a Venezia in data 15.01.2007 ai nn. 2.072/ 1.281”; e per l'effetto:
B.- ordinare ai competenti Conservatori dei RR.II. di Bari, Venezia e Udine, ora Dirigenti dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Pubblicità Immobiliare di Bari, Venezia e Udine di annotare la emananda sentenza a margine del predetto atto denominato “costituzione di fondo patrimoniale”;
C.- condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di causa».
Si costituivano in giudizio, con comparsa del 20.11.2014, e Controparte_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto della domanda, attesa l'insussistenza dei presupposti per l'esperimento dell'a- zione revocatoria e la non lesività dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale rispetto alle ragioni di credito della Banca.
In particolare, i coniugi precisavano: che il contratto di mutuo era assistito da un'ipoteca di primo grado su un compendio immobiliare costituito dallo stabilimento industriale di proprietà della di valore almeno doppio rispetto al credito garantito;
che erano proprietari, a titolo Controparte_6
personale, non solo dei beni oggetto della costituzione del fondo patrimoniale, ma anche di molti altri cespiti immobiliari liberi da trascrizioni pregiudizievoli, che avrebbero consentito la soddisfa- zione del credito;
che la costituzione del fondo patrimoniale non sarebbe avvenuta prima del rilascio della garanzia fideiussoria bensì in fase di riduzione della stessa.
Nelle more del giudizio si costituiva in giudizio quale procuratrice di Parte_2 [...]
cessionaria della CP_4 Controparte_7
La causa veniva istruita documentalmente e mediante consulenza tecnica d'ufficio estimativa.
pagina 5 di 17 Esaurita l'istruttoria, mentre la causa si avviava verso la fase decisoria interveniva volonta- riamente, con comparsa del 23.12.2021, nella sua qualità di cessionaria di Parte_1
rappresentata da formulando domanda Controparte_8 Parte_6 di inefficacia dell'atto di disposizione de quo sulla scorta di altre ragioni creditorie.
L'interventrice deduceva:
- che era creditrice della (già di consistenti somme di Controparte_9 Controparte_6
denaro (€ 43.116,66, quale importo residuo per capitale, interessi e competenze maturate al
31.12.2015 di un conto anticipi ordini e flussi futuri acceso il 22.10.2013; € 763.574,60, quale importo residuo per capitale, interessi e competenze maturate al 31.12.2015 di un conto anticipi acceso il 31.1.2011 e rinegoziato il 13.9.2011; € 90.506,93, quale importo residuo per capitale e interessi di un credito chirografario concesso il 22.07.2009, rinegoziato il 25.8.2011, assistito da una garanzia del Fondo di Garanzia ex l. 662/96, che era stata escussa per € 351.172,41; € 237.431,81, quale importo residuo per capitale, interessi e competenze maturate al 31.12.2015, come risultante da relazione peritale di parte a firma del dott. del contratto di conto corrente acceso Persona_10
il 17.2.2006; € 248.967,11, quale importo, comprensivo di interessi, pagato dalla banca al il CP_10
6.10.2016 a seguito dell'escussione di una polizza fideiussoria collegata ad un finanziamento concesso per il progetto “PON 01-1297”);
- che il Tribunale di Bari, con sentenza n. 147 del 21.09.2016, aveva dichiarato il fallimento della nell'ambito del quale la banca medesima, in data 29.12.2016, aveva Controparte_9
presentato istanza di ammissione al passivo, accolta quasi nella sua interezza;
- che tutti i crediti erano garantiti da fideiussioni prestate da e , Controparte_1 Controparte_2
rilasciate in successione, a partire dal 19.11.1990 per £ 240.000.000 ed aumentate sino al 17.2.2006, quando erano state fissate in € 2.700.000.000;
- che aveva revocato, con raccomandata del 28.01.2016, tutte le linee di credito intimando il pagamento ai fideiussori, senza ricevere risposta;
- che aveva interesse a intervenire nel giudizio promosso dalla Controparte_5
al fine di far dichiarare la nullità o inefficacia anche nei propri confronti dell'atto istitutivo del
[...]
fondo patrimoniale rogato il 28.05.2009, mediante il quale i coniugi avevano Parte_4
conferito in fondo patrimoniale alcuni immobili di proprietà comune ed esclusiva;
- che l'intervento era tempestivo (poiché fondato su un diritto connesso a quello oggetto del giudizio, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., ed essendo ciò consentito sino alla precisazione delle conclusioni), così come ammissibile doveva ritenersi la produzione documentale a supporto della domanda;
pagina 6 di 17 - che l'atto impugnato pregiudicava le proprie ragioni creditorie, essendo evidente l'intento dei coniugi di sottrarre beni alla garanzia patrimoniale e di rendere impossibile ogni Parte_4
eventuale forma di esecuzione coattiva del credito;
nello specifico, sussisteva sia l'eventus NI, attesa la gratuità dell'atto, sia la scientia NI, desumibile da varie circostanze di fatto e dal complesso delle condotte tenute dai disponenti (l'atto dispositivo era posteriore alla sottoscrizione della fideiussione;
il fondo era stato costituito quando la società iniziava a manifestare difficoltà economiche, poi sfociate nel fallimento;
dai bilanci della dal 2008 al 2013, Controparte_9
risultavano ingenti perdite;
altre operazioni avevano poi affievolito la garanzia patrimoniale, come l'ipoteca volontaria del 9.6.2008, l'ipoteca giudiziale costituita da un altro istituto di credito, la cessione di un immobile in Roma per estinguere un debito verso la Controparte_11
[...
la donazione di un altro immobile alla figlia ). Controparte_12
Per tali ragioni, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_13
«1. Accertare e dichiarare la nullità e comunque l'inefficacia nei confronti della istante creditrice dell'atto del 28 maggio 2009 (Rep. 36882/15400) denominato “costituzione Parte_1 del fondo patrimoniale” per notar di Bari, trascritto presso l'Agenzia delle Persona_1
Entrate Ufficio provinciale di Bari – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 18 giugno
2009 al n. 26702/18113; presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Venezia – Territorio
Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 23 giugno 2009 nn. 21958/13469 e presso l'Agenzia delle
Entrate Ufficio Provinciale di Udine – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 22 giugno 2009 ai nn. 18185/12602 sui seguenti beni immobili:
A) di proprietà comune dei coniugi (nato a [...] il [...] – cod. fisc. Controparte_1
) e (nata a [...] il [...]– cod. fisc. CodiceFiscale_1 Controparte_2 C.F._2
):
[...]
- appartamento al primo piano dell'edificio nell'abitato del Comune di PALO DEL COLLE (BA) al Corso AL civico n. 3, composto - detto appartamento - da otto vani ed accessori, con la proprietà esclusiva dell'adiacente terrazzo, delle tre sovrastanti suppigne di secondo piano e dell'annesso terrazzo a livello;
- confinanti nell'insieme con il corso AL, proprietà , , Persona_2 Persona_3
e/o loro aventi causa, Persona_4
- riportati nel catasto fabbricati del predetto Comune con i seguenti dati derivanti dalla
Variazione per Frazionamento numero 116 del 6 aprile 1985: Foglio 21, particella 1528 subalterno
5 (già sub. 3), IC (in realtà è Corso) PE AL n. 3, piano 1, categoria A/2, classe 2,
pagina 7 di 17 vani 10, rendita Euro 877,98 e particella 1528 subalterno 6 (già sub. 3), IC PE AL
n. 3, piano 2, categoria A/2, classe 2, vani 3,5, rendita Euro 307,29;
- pervenuti ai coniugi per acquisto dalla signora con atto Parte_4 Persona_5
del Notaio da Bitonto in data 15 ottobre 1987, registrato a Bari il 4.11.1987 al n. Persona_6
4947/V ed ivi trascritto il 16.10.1987 ai nn. 33.497/95.430;
B) di proprietà esclusiva dell'Ing. (nato a [...] il [...] – cod. fisc. Controparte_1 [...]
): C.F._1
- l'appartamento al piano terra del detto edificio in PALO DEL COLLE al Corso AL civico n. 3, composto – detto appartamento - da quattro vani ed accessori, con annesso giardino perti- nenziale dell'estensione di circa mq. 100 (metri quadrati cento) e tanto quant'esso effettivamente è,
a corpo e non a misura,
- confinanti nell'insieme con Corso AL, proprietà , , Persona_2 Persona_3
e/o aventi causa, Persona_4
- riportati in catasto con i seguenti dati derivanti da Variazione per divisione parziale del
03.04.2007 n. 7019.1/2007:
Foglio 21, particella 1528 subalterno 7 (parte del sub. 4, a sua volta derivato dal sub. 3), Corso
PE AL n. 3, piano T, categoria A/2, classe 2, vani 6, rendita Euro 526,79;
- pervenuti all'ing. (quale unico titolare dell'impresa individuale “LA.C.E. di Fasano Ing. CP_1
Raffaele”, cancellata dal registro delle imprese di Bari a far tempo dal 30 dicembre 1992) per acquisto dalla stessa signora con l'indicato atto del Notaio da Persona_5 Persona_6
Bitonto in data 15 ottobre 1987;
C) di proprietà esclusiva della prof. (nata a [...] il [...]– cod. fisc. Controparte_2 [...]
): C.F._2
C/1) appartamento posto al piano rialzato dell'edificio nel territorio del Comune di FORNI DI
SOPRA (UD), in località “Stinsans Pineland”, composto - detto appartamento - da cucinino, soggiorno, due camere, bagno e ripostiglio, con sottoportico e rampa di scale di accesso in condominio,
- riportato in catasto fabbricati del predetto Comune con i seguenti dati: Foglio 41, particella 39 subalterno 2, Località Stinsans Pineland 1, piano T, categoria A/3, classe U, vani 4,5, rendita Euro
217,30, - confinante con area e sottoportico comuni, atrio d'ingresso e rampa di scale comune con l'unità distinta in catasto con la particella 39/1;
pagina 8 di 17 - con i proporzionali diritti di comproprietà delle parti comuni dell'intero edificio, dell'area coperta di cui all'art. 1117 del c.c. e dell'area scoperta di pertinenza adibita ad accessi, corte e verde condominiale;
- pervenuto alla signora dalla propria sorella signora per Controparte_2 Parte_5
donazione con atto del Notaio in Mortegliano, dott. , in data 28 dicembre 2005, Persona_7
registrato a Udine il 29 dicembre 2005 al n. 14468/1T e trascritto a Udine in data 11.01.2006 ai nn.
1.157/884”;
C/2) quota indivisa di 1/3 (un terzo) dei terreni compresi nell'area pertinenziale scoperta del fabbricato di cui fa parte l'appartamento innanzi descritto, sito - il detto edificio - nel territorio del
Comune di FORNI DI SOPRA, in località “Stinsans Pineland”
- riportati - detti terreni - nel catasto rustico del predetto Comune con i seguenti dati: Foglio 41, particella 315, prato di 1^ classe, are 0,30, RD E. 0,05 RA E. 0,05; e Foglio 41, particella 316, fabbricato urbano acc., are 0,60, privo di rendita;
- confinanti da Nord in senso orario: l'area censita in catasto come “particella 315” con le particelle 322, 39 e 322 e l'area censita in catasto come “particella 316”: con le particelle 8, 304,
39 e 322,
- pervenuta - detta quota di 1/3 - alla signora dalla propria sorella signora Controparte_2
per donazione con l'indicato atto del Notaio in data 28 dicembre Parte_5 Per_7
2005;
C/3) unità immobiliare ad uso civile abitazione posta al terzo piano del fabbricato sito nel
Comune di VENEZIA, in Sestiere Castello, ove e contraddistinta dal civico numero 3205,
- riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di Venezia con i seguenti dati: Sezione Urbana VE,
Foglio 16, particella 2203 subalterno 10, Sestiere Castello n. 3205, piano 3, categoria A/4 di 2^ classe, vani 6,5, rendita Euro 484,08; mentre nel Catasto Terreni del medesimo Comune l'area sottostante e così censita: Foglio 16, particella 2203, Ente Urbano are 2 centiare 10,
- confinante con attinenza scoperta, Rio e fabbricati censiti nel catasto terreni con le particelle
2201 e 2208,
- con la proporzionale comproprietà delle parti comuni dell'intero edificio, incluse l'area coperta,
l'ingresso ed il vano delle scale;
- pervenuta - detta unità immobiliare - alla signora quanto alla quota indivisa di Controparte_2
1/2 (una meta) dal padre signor per successione apertasi il 26 ottobre 1994 e Persona_8
registrata a Venezia il 14 aprile 1995 al n. 88 del vol. 274; e quanto alla restante quota indivisa di
1/2 (una metà) dalla sorella per acquisto con atto di compravendita del detto Parte_5
pagina 9 di 17 Notaio in data 28 dicembre 2006, registrato ad Udine il 10 gennaio 2007 al n. 294/lT Persona_9
e trascritto a Venezia in data 15.01.2007 ai nn. 2.072/ 1.281”;
e per l'effetto:
2. autorizzare o comunque ordinare ai competenti Conservatori dei RR. II. a procedere alle necessarie trascrizioni ed annotazioni con esonero di qualsiasi responsabilità;
3. condannare i convenuti al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, aumentati di IVA e CAP come per legge».
Il Tribunale di Bari, con sentenza ex art 281 sexies c.p.c. n. 3323/2022 del 14.09.2022 accoglieva la domanda della mentre rigettava la Controparte_5
domanda di regolando le spese secondo il criterio della soccombenza. Parte_1
A fondamento della decisione, il giudice di primo grado ha ritenuto:
- ammissibile l'intervento volontario autonomo proposto da Parte_1
- fondata la domanda proposta da in considerazione della dimostrazione delle Controparte_14
ragioni di credito della banca nei confronti dei coniugi (esposizioni bancarie, di Parte_4
varia natura, della dai medesimi garantite), dell'anteriorità delle ragioni creditorie Controparte_6 rispetto all'atto dispositivo impugnato, dell'eventus NI (la costituzione del fondo patrimoniale ha ridotto la garanzia patrimoniale generica, in modo particolare a fronte della mancata prova, da parte dei debitori, di avere un patrimonio sufficiente alla soddisfazione dei crediti della banca) e della scientia NI (ricavabile da molteplici elementi presuntivi, quali, ad esempio, i ruoli ricoperti dai coniugi all'interno della società debitrice, il perdurante stato di insolvenza della stessa, la posteriorità dell'atto rispetto alla prestazione delle fideiussioni);
- non accoglibile la domanda formulata da con l'atto di intervento del Parte_1
23.12.2021, sul presupposto dell'inutilizzabilità dei documenti offerti in prova dall'interventrice, in quanto prodotti tardivamente, dopo lo spirare dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e, quindi, dopo che erano maturate le preclusioni istruttorie;
- che le ragioni creditorie dell'intervenuto erano comunque sorte successivamente all'atto impu- gnato, dal momento che la chiusura del conto (momento che attesta l'esigibilità del credito) era avvenuta nel 2015;
- che, quanto alla ricorrenza del presupposto soggettivo, non potevano ritenersi sussistenti neppure elementi presuntivi da cui poter trarre conclusioni in ordine alla ricorrenza del dolo specifico, in termini di dolosa preordinazione, del disponente.
Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione del
19.10.2022, in qualità di cessionaria di Parte_1 Controparte_8
pagina 10 di 17 rappresentata da chiedendo, in riforma della decisione impugnata, l'accoglimento Parte_2
delle seguenti conclusioni:
«1. Accertare e dichiarare, in accoglimento della domanda di intervento spiegata in primo grado, la nullità e comunque l'inefficacia nei confronti della istante creditrice Parte_1 dell'atto del 28 maggio 2009 (Rep. 36882/15400) denominato “costituzione del fondo patrimo- niale” per notar di Bari, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Persona_1
provinciale di Bari – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 18 giugno 2009 al n.
26702/18113; presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Venezia – Territorio Servizio di
Pubblicità Immobiliare in data 23 giugno 2009 nn. 21958/13469 e presso l'Agenzia delle Entrate
Ufficio Provinciale di Udine – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 22 giugno 2009 ai nn. 18185/12602 sui seguenti beni immobili:
A) di proprietà comune dei coniugi (nato a [...] il [...] – cod. fisc. Controparte_1
) e (nata a [...] il [...]– cod. fisc. CodiceFiscale_1 Controparte_2 C.F._2
):
[...]
- appartamento al primo piano dell'edificio nell'abitato del Comune di PALO DEL COLLE (BA) al Corso AL civico n. 3, composto - detto appartamento - da otto vani ed accessori, con la proprietà esclusiva dell'adiacente terrazzo, delle tre sovrastanti suppigne di secondo piano e dell'annesso terrazzo a livello;
- confinanti nell'insieme con il corso AL, proprietà , , Persona_2 Persona_3
e/o loro aventi causa, - riportati nel catasto fabbricati del predetto Comune con i Persona_4
seguenti dati derivanti dalla Variazione per Frazionamento numero 116 del 6 aprile 1985: Foglio
21, particella 1528 subalterno 5 (già sub. 3), IC (in realtà è Corso) PE AL n. 3, piano 1, categoria A/2, classe 2, vani 10, rendita Euro 877,98 e particella 1528 subalterno 6 (già sub. 3), IC PE AL n. 3, piano 2, categoria A/2, classe 2, vani 3,5, rendita Euro
307,29;
- pervenuti ai coniugi per acquisto dalla signora con atto Parte_4 Persona_5
del Notaio da Bitonto in data 15 ottobre 1987, registrato a Bari il 4.11.1987 al n. Persona_6
4947/V ed ivi trascritto il 16.10.1987 ai nn. 33.497/95.430;
B) di proprietà esclusiva dell'Ing. (nato a [...] il [...] – cod. fisc. Controparte_1 [...]
): C.F._1
- l'appartamento al piano terra del detto edificio in PALO DEL COLLE al Corso AL civico n. 3, composto - detto appartamento - da quattro vani ed accessori, con annesso giardino perti-
pagina 11 di 17 nenziale dell'estensione di circa mq. 100 (metri quadrati cento) e tanto quant'esso effettivamente è,
a corpo e non a misura,
- confinanti nell'insieme con Corso AL, proprietà , , Persona_2 Persona_3
e/o aventi causa, Persona_4
- riportati in catasto con i seguenti dati derivanti da Variazione per divisione parziale del
03.04.2007 n. 7019.1/2007:
Foglio 21, particella 1528 subalterno 7 (parte del sub. 4, a sua volta derivato dal sub. 3), Corso
PE AL n. 3, piano T, categoria A/2, classe 2, vani 6, rendita Euro 526,79;
- pervenuti all'ing. (quale unico titolare dell'impresa individuale “LA.C.E. di Fasano Ing. CP_1
Raffaele”, cancellata dal registro delle imprese di Bari a far tempo dal 30 dicembre 1992) per acquisto dalla stessa signora con l'indicato atto del Notaio da Persona_5 Persona_6
Bitonto in data 15 ottobre 1987;
C) di proprietà esclusiva della prof. (nata a [...] il [...] – cod. fisc. Controparte_2 [...]
): C.F._2
C/1) appartamento posto al piano rialzato dell'edificio nel territorio del Comune di FORNI DI
SOPRA (UD), in località “Stinsans Pineland”, composto - detto appartamento - da cucinino, soggiorno, due camere, bagno e ripostiglio, con sottoportico e rampa di scale di accesso in condo- minio,
- riportato in catasto fabbricati del predetto Comune con i seguenti dati: Foglio 41, particella 39 subalterno 2, Località Stinsans Pineland 1, piano T, categoria A/3, classe U, vani 4,5, rendita Euro
217,30,
- confinante con area e sottoportico comuni, atrio d'ingresso e rampa di scale comune con l'unità distinta in catasto con la particella 39/1;
- con i proporzionali diritti di comproprietà delle parti comuni dell'intero edificio, dell'area coperta di cui all'art. 1117 del c.c. e dell'area scoperta di pertinenza adibita ad accessi, corte e verde condominiale;
- pervenuto alla signora dalla propria sorella signora per Controparte_2 Parte_5
donazione con atto del Notaio in Mortegliano, dott. , in data 28 dicembre 2005, Persona_7
registrato a Udine il 29 dicembre 2005 al n. 14468/1T e trascritto a Udine in data 11.01.2006 ai nn.
1.157/884”;
C/2) quota indivisa di 1/3 (un terzo) dei terreni compresi nell'area pertinenziale scoperta del fabbricato di cui fa parte l'appartamento innanzi descritto, sito - il detto edificio - nel territorio del
Comune di FORNI DI SOPRA, in località “Stinsans Pineland”
pagina 12 di 17 - riportati - detti terreni - nel catasto rustico del predetto Comune con i seguenti dati: Foglio 41, particella 315, prato di 1^ classe, are 0,30, RD E. 0,05 RA E. 0,05; e Foglio 41, particella 316, fabbricato urbano acc., are 0,60, privo di rendita;
- confinanti da Nord in senso orario: l'area censita in catasto come “particella 315” con le particelle 322, 39 e 322 e l'area censita in catasto come “particella 316”: con le particelle 8, 304,
39 e 322,
- pervenuta - detta quota di 1/3 — alla signora dalla propria sorella signora Controparte_2
per donazione con l'indicato atto del Notaio in data 28 dicembre Parte_5 Per_7
2005;
C/3) unità immobiliare ad uso civile abitazione posta al terzo piano del fabbricato sito nel
Comune di VENEZIA, in Sestiere Castello, ove e contraddistinta dal civico numero 3205,
- riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di Venezia con i seguenti dati: Sezione Urbana VE,
Foglio 16, particella 2203 subalterno 10, Sestiere Castello n. 3205, piano 3, categoria A/4 di 2^ classe, vani 6,5, rendita Euro 484,08; mentre nel Catasto Terreni del medesimo Comune l'area sottostante e così censita: Foglio 16, particella 2203, Ente Urbano are 2 centiare 10,
- confinante con attinenza scoperta, Rio e fabbricati censiti nel catasto terreni con le particelle
2201 e 2208,
- con la proporzionale comproprietà delle parti comuni dell'intero edificio, incluse l'area coperta,
l'ingresso ed il vano delle scale;
- pervenuta - detta unità immobiliare - alla signora quanto alla quota indivisa di Controparte_2
1/2 (una meta) dal padre signor per successione apertasi il 26 ottobre 1994 e Persona_8
registrata a Venezia il 14 aprile 1995 al n. 88 del vol. 274; e quanto alla restante quota indivisa di
1/2 (una metà) dalla sorella per acquisto con atto di compravendita del detto Parte_5
Notaio in data 28 dicembre 2006, registrato ad Udine il 10 gennaio 2007 al n. 294/lT Persona_9
e trascritto a Venezia in data 15.01.2007 ai nn. 2.072/ 1.281”;
e per l'effetto: autorizzare o comunque ordinare ai competenti Conservatori dei RR. II. di procedere alle necessarie trascrizioni ed annotazioni con esonero di qualsiasi responsabilità; condannare i convenuti al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado del giudizio, aumentati di IVA e CAP come per legge».
, , la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e la pur ritualmente evocati in giudizio, non si sono
[...] Controparte_4
costituiti, sicchè vanno dichiarati contumaci.
pagina 13 di 17 Con il primo motivo di appello censura la declaratoria di inammissibilità e Parte_1
conseguente inutilizzabilità della documentazione offerta in prova da essa interveniente, in quanto depositata tardivamente, dopo lo spirare dei termini ex art. 183, co. 6, cpc.
L'appellante invoca una lettura dell'art. 268 c.p.c. mirante a salvaguardare il diritto alla prova e la proficua partecipazione al giudizio dei terzi, asserendo che andrebbe accordata preferenza all'orientamento dottrinale secondo cui le preclusioni istruttorie non dovrebbero operare nei con- fronti dell'interventore che deduce una situazione sostanziale autonoma rispetto a quella oggetto del giudizio principale: in tal modo, al terzo sarebbe consentito lo svolgimento di un'attività difensiva piena, inclusa la produzione documentale, essendo - al contrario - illogico ammettere l'intervento senza permettere la prova dei fatti allegati. A sostegno di questa tesi l'appellante allega: che la possibilità per l'interventore, accordata dall'art. 267 c.p.c., di depositare “i docu-menti” insieme alla comparsa ed alla procura non confliggerebbe con il divieto di compiere “ulteriori atti” emergente dal combinato disposto degli artt. 267 e 268 c.p.c.; che il rinvio espresso agli artt. 166 e 167 c.p.c. confermerebbe che anche l'interveniente, come il convenuto, debba produrre i documenti fondativi della propria domanda;
che la tesi restrittiva comporta il pericolo di svilimento della funzione dell'intervento; che i documenti depositati con l'intervento hanno natura assertiva e non istruttoria.
Con il secondo motivo di gravame la società appellante lamenta la violazione dell'art. 115 c.p.c., dal momento che il giudice non avrebbe rilevato la non contestazione, da parte dei coniugi
[...]
, in ordine alle deduzioni della banca riguardanti la sussistenza delle proprie ragioni Pt_3
creditorie e dei presuppposti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità dell'azione revocatoria.
Secondo l'appellante, in mancanza di contestazioni circostanziate e specifiche da parte dei coniugi e circa il credito vantato e circa i fatti dedotti, il primo giudice avrebbe dovuto CP_1 CP_2
ritenere provati i fatti allegati dall'interventrice.
Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza nella parte in cui ha comunque affermato l'insussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria proposta da Parte_1
escludendo la ricorrenza tanto dell'eventus NI quanto della scientia NI sul presupposto della posteriorità dei crediti rispetto all'atto dispositivo impugnato.
Dopo il testuale richiamo delle censure contenute nel primo motivo l'appellante deduce la falsa rappresentazione in ordine alla data di insorgenza del credito che, per questa tipologia di azione, rileverebbe non nei suoi connotati di certezza ed esigibilità (come erroneamente ritenuto dal
Tribunale), ma come “ragione di credito”. In tale ultimo senso il credito sarebbe ben più risalente nel tempo, fondandosi la pretesa su una fideiussione e su rapporti stipulati ben prima dell'atto dispositivo.
pagina 14 di 17 I motivi, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione e conseguenzialità logica, sono infondati.
Va confermata la declaratoria di inammissibilità, in quanto tardive, delle prove offerte da
[...]
con il suo atto di intervento poiché, essendo spirati i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., Parte_1
erano irrimediabilmente maturate le preclusioni istruttorie.
Il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione della regola fissata dall'art. 268, co. 2,
c.p.c., secondo cui il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti alle parti, eccezion fatta per l'ipotesi di integrazione necessaria del contraddittorio.
Poiché l'intervento di è avvenuto quasi a ridosso della precisazione delle Parte_1 conclusioni, non v'è dubbio che tra le attività non più consentite vi fosse la produzione di nuove prove (ammissibile sino alla scadenza dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.).
Non si intravedono ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento per cui, spirato il termine ex art. 183 c.p.c. per la fissazione del thema decidendum e la formulazione delle richieste istruttorie, chi interviene volontariamente in un processo, pur avendo la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, per altro verso, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può produrre documenti utili alla dimostrazione della propria legittimazione ad agire o della fondatezza della propria domanda, altrimenti violandosi il principio del contraddittorio e le regole che, mediante rigide preclusioni processuali, garantiscono la parità delle armi, la tutela dei diritti difensivi delle parti originarie ed il principio di ragionevole durata del processo (v., ex plurimis,
Cass. civ., sez. I, 9 dicembre 2024, n. 31665, che richiama Cass. civ., sez. III, 9 maggio 2023, n.
12463, Cass. civ., sez. VI, 17 settembre 2020, n. 19422).
Alla luce del richiamato, condivisibile indirizzo giurisprudenziale, è evidente che l'accoglimento delle tesi difensive illustrate dagli appellanti comporterebbe una inammissibile elusione del divieto categorico imposto dal secondo comma dell'art. 268 c.p.c..
Va ribadita, pertanto, l'inutilizzabilità delle prove documentali con cui la banca intervenuta intendeva dimostrare la sussistenza di proprie ragioni di credito nei confronti dei coniugi
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, in quanto depositate in giudizio dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie. Pt_3
Così risolte le questioni sottese al primo motivo di appello, occorre verificare se possa comunque dirsi acquisita una “non contestazione”, rilevante ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in ordine a tutte le deduzioni di parte intervenuta.
Invero, ad avviso di la domanda revocatoria meriterebbe comunque acco- Parte_1
glimento per non avere i convenuti formulato specifiche contestazioni alle allegazioni inerenti le ragioni di credito e le ragioni di fondatezza della domanda.
pagina 15 di 17 Anche sotto questo profilo, le prospettazioni della banca intervenuta non sono condivisibili e vanno disattese.
Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. (che, comunque, consiste in uno “strumento” nelle mani del decidente e non in un meccanismo di “acquisizione obbligata” di fatti al processo) per opinione consolidata si applica ai fatti allegati dalle parti e non ai documenti o alle conclusioni che il giudice trae dalla loro valutazione (cfr. Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2023, n. 18221), né tantomeno alla risoluzione di questioni di diritto (Cass. civ., sez. III, 30 gennaio 2024, n. 2844).
Nel caso di specie, la dimostrazione delle affermazioni della banca interventrice (sulla sussistenza delle ragioni creditorie, che comunque erano state contestate dai convenuti, sulla loro rilevanza rispetto al proficuo esperimento dell'azione ex art. 2901, sulla suscettibilità dell'atto di disposizione di produrre l'irrimediabile depauperamento dei coniugi ) non poteva prescindere Parte_4
dalla disamina e risoluzione di questioni in fatto ed in diritto tali per cui il mero rilievo della non contestazione da parte degli appellati è del tutto inconferente ed insufficiente. Ciò perché l'accerta- mento sull'idoneità dell'atto dispositivo a ledere la garanzia patrimoniale generica non può ottenersi attraverso il mero rilievo della non contestazione delle proprie allegazioni, dal momento che esso richiede che il giudice valuti unitariamente il compendio probatorio e indaghi sulla sussistenza di ragioni creditorie in capo al deducente, compiendo inoltre precise valutazioni in ordine alla sussi- stenza dei requisiti oggettivo e soggettivo (eventus NI e scientia NI), attività precluse in ragione della dichiarata inutilizzabilità delle prove.
Da tanto deriva il rigetto anche del secondo motivo di gravame.
Le doglianze di cui al terzo motivo di appello devono ritenersi assorbite dal rigetto integrale dei primi due motivi di gravame. Invero, affermata l'inutilizzabilità delle prove offerte e conseguen- temente rilevata l'impossibilità di dimostrare la domanda (anche in ragione della inutilizzabilità della non contestazione ex art. 115 c.p.c.), appare superflua ogni digressione circa l'astratta sussi- stenza delle ragioni di credito, la loro collocazione temporale ed eventuali effetti lesivi della garan- zia patrimoniale dell'atto dispositivo impugnato.
L'appello, in conclusione, va integralmente rigettato.
Attesa la mancata costituzione da parte di tutti gli appellati, alcun provvedimento va adottato in merito alle spese di questo grado.
Trattandosi di appello proposto dopo il 30.01.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n.
228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente pagina 16 di 17 infondato, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 19.10.2022, da e, per essa, dalla Parte_1
sua mandataria avverso la sentenza n. 3323/2022 emessa in data 14.09.2022 dal CP_13
Tribunale di Bari, in composizione monocratica, tra la Controparte_3
, e e , nonchè
[...] Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
quale procuratrice di e la società appellante, così provvede: Controparte_4
1°) dichiara la contumacia delle parti appellate , Controparte_1 Controparte_2 [...]
e ; Controparte_3 Controparte_4
2°) rigetta l'appello;
3°) nulla per le spese;
4°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico della società appellante, in osservanza dell'art. 13, co.
1-quater del D.P.R. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L.
228/2012.
Così decisa in data 11.06.2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dr. Filippo Labellarte)
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