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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/04/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. VG 20584/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 20584/2024 vg promossa da:
, elettivamente domiciliato ì presso lo studio dell'avv. FONTANA FRANCESCA che Parte_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GENNARI Controparte_1
VALERIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...] Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non coniugati, i quali Parte_1 Controparte_1
hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 03/09/2024 e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre
- figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA il figlio , nato a Torino, [...], in [...] condiviso ai genitori, con collocazione Per_1
abitativa ed anagrafica presso la madre, nella Sua residenza.
DISPONE che la collocazione anagrafica del minore sia presso la madre, nell'abitazione ove la stessa stabilirà la propria residenza, attualmente in fase di ricerca;
DA' ATTO che al riguardo il padre, a cui verrà rilasciata la casa familiare entro il 31.12.2024 e comunque non appena la madre avrà reperito altra sistemazione abitativa idonea, esprime l'assenso al trasferimento del minore con la madre in Torino ovvero ove la stessa individuerà la propria residenza, impegnandosi a prestare il consenso e adesione, laddove richiesto, al cambio di residenza e all'iscrizione scolastica in prossimità della residenza di;
Per_1
DA' ATTO che entrambi i genitori collaboreranno per la gestione del minore, nel reciproco rispetto, evitando di comunicare per il suo tramite o di manifestare contrapposizioni in sua presenza.
DISPONE che la frequentazione del minore da parte del padre sia continuativa e costante, fondata sull'accordo genitoriale. In mancanza di accordi specifici, ovvero in ipotesi di disaccordo le parti stabiliscono nei termini che seguono la regolamentazione della frequentazione del minore, sempre derogabile su accordo di entrambi i genitori:
a) Nella settimana che termina con il week end di spettanza paterna, il padre preleverà il minore da scuola il mercoledì tenendolo presso di sé fino al venerdì mattina quando lo accompagnerà a scuola;
b) nel caso di trasferimento della residenza di madre e figlio a Nichelino o luogo limitrofo (come ipotizzato al punto 2), nella settimana che termina con il fine settimana materno, il padre terrà con sé anche il martedì, dall'uscita da scuola, sino alla mattina successiva riaccompagnadolo a Per_1
scuola;
c) A fine settimana alternati, il padre preleverà il figlio dal venerdì all'uscita da scuola tenendolo con sé fino al lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola;
d) Durante le vacanze natalizie, i genitori terranno il figlio come segue e salvi diversi accordi: il 24/12 con la madre, il 25/12 con il padre;
fermo quanto precede ed ad anni alterni, da fine scuola al 30 dicembre alle 19.00 con un genitore e dal 30 dicembre h 19.00 al 6 gennaio entro le 21 con l'altro genitore, ed inversione del periodo e festività nell'anno successivo;
e) durante le vacanze pasquali i genitori terranno con sé il figlio, ad anni alterni, dal sabato di Pasqua, ore 12.00, al lunedì, ore 21.00, con accompagnamento a casa del genitore collocatario;
f) durante le vacanze estive: i genitori terranno il figlio per 15 giorni ciascuno, anche non consecutivi.
L'individuazione del periodo dovrà avvenire il prima possibile ed entro il 31 maggio tramite comunicazione scritta;
in caso di sovrapposizione di periodi si dà luogo ad alternanza nella scelta.
g) Le altre festività infrasettimanali e i cd. Ponti, nonché il giorno del compleanno del minore, saranno trascorsi alternativamente con la mamma e con il papà.
DA' ATTO che i genitori prevedono espressamente la possibilità che il padre possa stare con Per_1
anche al di fuori dei giorni di propria spettanza, previo accordo con la madre.
DA' ATTO che le parti hanno facoltà di concordare, nell'interesse del minore e/o a motivo di sopraggiunti impegni lavorativi o di salute, una variazione specifica delle modalità di gestione del minore come sopra specificate;
i genitori daranno adempimento agli impegni scolastici e sportivi del figlio già calendarizzati, verificando la corretta evasione dell'attività didattica, ove assegnata.
DISPONE che in assenza di attività didattica (o di centro estivo) il prelievo e l'accompagnamento del figlio avvengano nello stesso orario di ingresso scolastico.
DA' ATTO che le parti concordano che, fermi 15 giorni con ciascun genitore, le spese del centro estivo per 4 settimane dalla fine della scuola al rientro a settembre venga suddivisa al 50%. La compartecipazione alla spesa sarà ridotta a beneficio di entrambe le parti in caso di contributi pubblici che, laddove ricevuti, saranno imputati e suddivisi al 50%. Ulteriore permanenza presso centri estivi oltre le 4 settimane o l'impiego di una baby sitter dovranno formare oggetto di accordo ai fini della suddivisione della spesa. In caso di opposizione senza valida motivazione, il genitore in disaccordo offrirà la disponibilità all'accudimento del minore con riferimento all'orario coperto dal centro estivo.
DA' ATTO che le parti dichiarano che, in caso di impossibilità a tenere il figlio da parte dei genitori secondo il calendario concordato ciascuno di essi sarà tenuto ad informare immediatamente l'altro, dandone preavviso 48 ore prima provvedendo, nel caso di indisponibilità dell'altro genitore all'accudimento del minore, a sostenere i relativi costi per baby sitter o altro accudimento a pagamento, ovvero delegando a terzi le attività a proprio carico con il minore (nonna paterna o altri parenti).
DA' ATTO che le parti dichiarano che, come ex lege previsto, l'inosservanza ripetuta dei tempi di frequentazione del figlio, salvo casi di accordo, comprovata malattia o motivi di lavoro sopraggiunti, potrà dare luogo alle conseguenze di cui all'art 709 ter cpc. e legittimare l'altro genitore a richiedere la modifica delle condizioni di gestione del minore.
DA' ATTO che le parti, fin da ora, si riservano la facoltà di modificare l'eventuale regime di frequentazione della prole, in funzione delle loro esigenze di salute o lavorative, attraverso un accordo sottoscritto, temporaneo e provvisorio, con riserva di successivo recepimento della modifica da parte dell'Autorità. Le parti si obbligheranno agli impegni assunti, dando valore immediato alla scrittura per meglio rispondere alle esigenze della prole.
DISPONE che ogni genitore mantenga il figlio in forma diretta durante la permanenza presso di sé, provvedendo alle necessità ordinarie, assolte direttamente;
in considerazione dei tempi/orari di frequentazione del padre, come sopra esposti al punto sub 3), del rilascio della casa familiare da parte della madre, dei rispettivi redditi e proprietà immobiliari, il padre, a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio minore , corrisponderà alla madre, entro il giorno 5 Per_1
(cinque) di ogni mese e per 12 (dodici) mensilità, la somma di euro 500,00 (cinquecento,00), adeguabile secondo gli indici ISTAT (primo aggiornamento 12 mesi a decorrere dal mese di rilascio della casa familiare da parte della madre, mese in cui dovrà avvenire il pagamento del contributo al mantenimento per il minore). Le parti specificano che la mensa scolastica è inclusa nel contributo al mantenimento ordinario. Nel caso in cui la residenza di madre e figlio dovesse essere individuata in località Nichelino, o paese limitrofo, si conviene che il padre corrisponda alla madre, con le medesime modalità sopra indicate, la somma mensile di euro 450,00 (quattrocentocinquanta,00) sempre inclusivi di mensa, impegnandosi fin da ora ad esprimere adesione al trasferimento di residenza e scolastico del figlio nel luogo di residenza della madre.
DA' ATTO che il versamento dell'assegno come ivi concordato verrà corrisposto alla madre dal mese corrispondente al trasferimento di abitazione di madre e figlio, con rilascio della casa familiare. Nelle more le parti suddivideranno al 50% tutte le spese per il figlio e quelle alloggiative, così come l'AUU.
DA' ATTO che la determinazione della misura di assegno perequativo del figlio nei termini indicati
è parametrata all'età, alle risorse dei genitori, al rispetto dei tempi di accudimento, dettagliati nella presente regolamentazione.
DISPONE che i genitori sosterranno al 50% le spese straordinarie per il minore per la cui individuazione e modalità di assunzione si richiama e recepisce il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino del 15.3.2021; dando atto che le parti, inoltre, precisano di avere concordato per il figlio la residenza con la madre, la scuola di frequentazione, lo sport praticato, il pre scuola e post scuola,
l'iscrizione a catechismo ed il centro estivo per 4 settimane, attività a cui le parti daranno continuità nell'interesse del minore, confermando l'accordo. In caso di disaccordo su questioni di salute, rimetteranno alle prescrizioni del pediatra ogni decisione relativa alla salute del figlio, allineandosi nelle scelte.
DISPONE che le spese dovranno essere assunte anticipatamente e ciascuno per la quota di competenza e corrisposte al genitore prima del pagamento per evitare anticipazioni e/o impossibilità per il minore di accedere alle prestazioni richieste/dovute; in ipotesi di anticipazioni per necessità del figlio, gli esborsi dovranno essere subito rimborsati al genitore che vi ha provveduto a fronte del comprovante giustificativo e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta. Dette spese andranno sostenute preferibilmente in modo alternato tra i genitori e poi conguagliate mensilmente allo scopo di evitare, ove possibile, rapporti di debito/credito tra le parti.
DA' ATTO che i genitori suddivideranno al 50% i diritti, indennità, assegni ed emolumenti che, per legge e/o regolamento/provvedimento, vengono riconosciuti/attribuiti alla prole, così come le detrazioni in quanto riconosciute per legge.
DA' ATTO che le parti esprimono assenso al rilascio e rinnovo del passaporto e/o di ogni documento valido per l'espatrio del minore, con impegno a garantire al minore documenti sempre in corso di validità.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
9/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 20584/2024 vg promossa da:
, elettivamente domiciliato ì presso lo studio dell'avv. FONTANA FRANCESCA che Parte_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GENNARI Controparte_1
VALERIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...] Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non coniugati, i quali Parte_1 Controparte_1
hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 03/09/2024 e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre
- figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA il figlio , nato a Torino, [...], in [...] condiviso ai genitori, con collocazione Per_1
abitativa ed anagrafica presso la madre, nella Sua residenza.
DISPONE che la collocazione anagrafica del minore sia presso la madre, nell'abitazione ove la stessa stabilirà la propria residenza, attualmente in fase di ricerca;
DA' ATTO che al riguardo il padre, a cui verrà rilasciata la casa familiare entro il 31.12.2024 e comunque non appena la madre avrà reperito altra sistemazione abitativa idonea, esprime l'assenso al trasferimento del minore con la madre in Torino ovvero ove la stessa individuerà la propria residenza, impegnandosi a prestare il consenso e adesione, laddove richiesto, al cambio di residenza e all'iscrizione scolastica in prossimità della residenza di;
Per_1
DA' ATTO che entrambi i genitori collaboreranno per la gestione del minore, nel reciproco rispetto, evitando di comunicare per il suo tramite o di manifestare contrapposizioni in sua presenza.
DISPONE che la frequentazione del minore da parte del padre sia continuativa e costante, fondata sull'accordo genitoriale. In mancanza di accordi specifici, ovvero in ipotesi di disaccordo le parti stabiliscono nei termini che seguono la regolamentazione della frequentazione del minore, sempre derogabile su accordo di entrambi i genitori:
a) Nella settimana che termina con il week end di spettanza paterna, il padre preleverà il minore da scuola il mercoledì tenendolo presso di sé fino al venerdì mattina quando lo accompagnerà a scuola;
b) nel caso di trasferimento della residenza di madre e figlio a Nichelino o luogo limitrofo (come ipotizzato al punto 2), nella settimana che termina con il fine settimana materno, il padre terrà con sé anche il martedì, dall'uscita da scuola, sino alla mattina successiva riaccompagnadolo a Per_1
scuola;
c) A fine settimana alternati, il padre preleverà il figlio dal venerdì all'uscita da scuola tenendolo con sé fino al lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola;
d) Durante le vacanze natalizie, i genitori terranno il figlio come segue e salvi diversi accordi: il 24/12 con la madre, il 25/12 con il padre;
fermo quanto precede ed ad anni alterni, da fine scuola al 30 dicembre alle 19.00 con un genitore e dal 30 dicembre h 19.00 al 6 gennaio entro le 21 con l'altro genitore, ed inversione del periodo e festività nell'anno successivo;
e) durante le vacanze pasquali i genitori terranno con sé il figlio, ad anni alterni, dal sabato di Pasqua, ore 12.00, al lunedì, ore 21.00, con accompagnamento a casa del genitore collocatario;
f) durante le vacanze estive: i genitori terranno il figlio per 15 giorni ciascuno, anche non consecutivi.
L'individuazione del periodo dovrà avvenire il prima possibile ed entro il 31 maggio tramite comunicazione scritta;
in caso di sovrapposizione di periodi si dà luogo ad alternanza nella scelta.
g) Le altre festività infrasettimanali e i cd. Ponti, nonché il giorno del compleanno del minore, saranno trascorsi alternativamente con la mamma e con il papà.
DA' ATTO che i genitori prevedono espressamente la possibilità che il padre possa stare con Per_1
anche al di fuori dei giorni di propria spettanza, previo accordo con la madre.
DA' ATTO che le parti hanno facoltà di concordare, nell'interesse del minore e/o a motivo di sopraggiunti impegni lavorativi o di salute, una variazione specifica delle modalità di gestione del minore come sopra specificate;
i genitori daranno adempimento agli impegni scolastici e sportivi del figlio già calendarizzati, verificando la corretta evasione dell'attività didattica, ove assegnata.
DISPONE che in assenza di attività didattica (o di centro estivo) il prelievo e l'accompagnamento del figlio avvengano nello stesso orario di ingresso scolastico.
DA' ATTO che le parti concordano che, fermi 15 giorni con ciascun genitore, le spese del centro estivo per 4 settimane dalla fine della scuola al rientro a settembre venga suddivisa al 50%. La compartecipazione alla spesa sarà ridotta a beneficio di entrambe le parti in caso di contributi pubblici che, laddove ricevuti, saranno imputati e suddivisi al 50%. Ulteriore permanenza presso centri estivi oltre le 4 settimane o l'impiego di una baby sitter dovranno formare oggetto di accordo ai fini della suddivisione della spesa. In caso di opposizione senza valida motivazione, il genitore in disaccordo offrirà la disponibilità all'accudimento del minore con riferimento all'orario coperto dal centro estivo.
DA' ATTO che le parti dichiarano che, in caso di impossibilità a tenere il figlio da parte dei genitori secondo il calendario concordato ciascuno di essi sarà tenuto ad informare immediatamente l'altro, dandone preavviso 48 ore prima provvedendo, nel caso di indisponibilità dell'altro genitore all'accudimento del minore, a sostenere i relativi costi per baby sitter o altro accudimento a pagamento, ovvero delegando a terzi le attività a proprio carico con il minore (nonna paterna o altri parenti).
DA' ATTO che le parti dichiarano che, come ex lege previsto, l'inosservanza ripetuta dei tempi di frequentazione del figlio, salvo casi di accordo, comprovata malattia o motivi di lavoro sopraggiunti, potrà dare luogo alle conseguenze di cui all'art 709 ter cpc. e legittimare l'altro genitore a richiedere la modifica delle condizioni di gestione del minore.
DA' ATTO che le parti, fin da ora, si riservano la facoltà di modificare l'eventuale regime di frequentazione della prole, in funzione delle loro esigenze di salute o lavorative, attraverso un accordo sottoscritto, temporaneo e provvisorio, con riserva di successivo recepimento della modifica da parte dell'Autorità. Le parti si obbligheranno agli impegni assunti, dando valore immediato alla scrittura per meglio rispondere alle esigenze della prole.
DISPONE che ogni genitore mantenga il figlio in forma diretta durante la permanenza presso di sé, provvedendo alle necessità ordinarie, assolte direttamente;
in considerazione dei tempi/orari di frequentazione del padre, come sopra esposti al punto sub 3), del rilascio della casa familiare da parte della madre, dei rispettivi redditi e proprietà immobiliari, il padre, a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio minore , corrisponderà alla madre, entro il giorno 5 Per_1
(cinque) di ogni mese e per 12 (dodici) mensilità, la somma di euro 500,00 (cinquecento,00), adeguabile secondo gli indici ISTAT (primo aggiornamento 12 mesi a decorrere dal mese di rilascio della casa familiare da parte della madre, mese in cui dovrà avvenire il pagamento del contributo al mantenimento per il minore). Le parti specificano che la mensa scolastica è inclusa nel contributo al mantenimento ordinario. Nel caso in cui la residenza di madre e figlio dovesse essere individuata in località Nichelino, o paese limitrofo, si conviene che il padre corrisponda alla madre, con le medesime modalità sopra indicate, la somma mensile di euro 450,00 (quattrocentocinquanta,00) sempre inclusivi di mensa, impegnandosi fin da ora ad esprimere adesione al trasferimento di residenza e scolastico del figlio nel luogo di residenza della madre.
DA' ATTO che il versamento dell'assegno come ivi concordato verrà corrisposto alla madre dal mese corrispondente al trasferimento di abitazione di madre e figlio, con rilascio della casa familiare. Nelle more le parti suddivideranno al 50% tutte le spese per il figlio e quelle alloggiative, così come l'AUU.
DA' ATTO che la determinazione della misura di assegno perequativo del figlio nei termini indicati
è parametrata all'età, alle risorse dei genitori, al rispetto dei tempi di accudimento, dettagliati nella presente regolamentazione.
DISPONE che i genitori sosterranno al 50% le spese straordinarie per il minore per la cui individuazione e modalità di assunzione si richiama e recepisce il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino del 15.3.2021; dando atto che le parti, inoltre, precisano di avere concordato per il figlio la residenza con la madre, la scuola di frequentazione, lo sport praticato, il pre scuola e post scuola,
l'iscrizione a catechismo ed il centro estivo per 4 settimane, attività a cui le parti daranno continuità nell'interesse del minore, confermando l'accordo. In caso di disaccordo su questioni di salute, rimetteranno alle prescrizioni del pediatra ogni decisione relativa alla salute del figlio, allineandosi nelle scelte.
DISPONE che le spese dovranno essere assunte anticipatamente e ciascuno per la quota di competenza e corrisposte al genitore prima del pagamento per evitare anticipazioni e/o impossibilità per il minore di accedere alle prestazioni richieste/dovute; in ipotesi di anticipazioni per necessità del figlio, gli esborsi dovranno essere subito rimborsati al genitore che vi ha provveduto a fronte del comprovante giustificativo e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta. Dette spese andranno sostenute preferibilmente in modo alternato tra i genitori e poi conguagliate mensilmente allo scopo di evitare, ove possibile, rapporti di debito/credito tra le parti.
DA' ATTO che i genitori suddivideranno al 50% i diritti, indennità, assegni ed emolumenti che, per legge e/o regolamento/provvedimento, vengono riconosciuti/attribuiti alla prole, così come le detrazioni in quanto riconosciute per legge.
DA' ATTO che le parti esprimono assenso al rilascio e rinnovo del passaporto e/o di ogni documento valido per l'espatrio del minore, con impegno a garantire al minore documenti sempre in corso di validità.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
9/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.