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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/01/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 10709 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2022,
avente ad oggetto:
Responsabilità professionale
vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Aversa (CE), alla Via Ettore Corcione n.
28, presso lo studio dell'Avv. Roselli Fabio (C.F.
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura C.F._2
in calce al ricorso;
PARTE ATTRICE
e
(p. iva Controparte_1
, in persona del Direttore Generale p.t., elettivamente P.IVA_1
domiciliata presso la propria sede in Caserta (CE), alla Via Unità Italiana
n. 28, rappresentata e difesa dall'Avv. Paura Francesco (C.F.
Proc. n. 10709/2022 R.G – Sentenza Pagina 1 di 27 ) in virtù di procura in calce alla comparsa di C.F._3
costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 21/11/2024 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato il 08/02/2023, Parte_1
conveniva in giudizio l' Controparte_1
, deducendo che: in data 05/07/2017, in seguito ad un sinistro
[...]
stradale, l'istante veniva trasportato presso il P.S. dell'Ospedale di
Aversa, ove veniva formulata diagnosi di “frattura scomposta e spiroide della diafisi medio-prossimale di omero, frattura del trochite”; nel corso del ricovero l' veniva sottoposto ad intervento di “riduzione ed Pt_1
osteosintesi con chiodo endemidollare”; da controlli effettuati successivamente, emergevano il mancato recupero funzionale a carico della spalla sinistra e la mancata consolidazione dei frammenti di frattura, circostanze che rendevano necessario un ulteriore intervento di rimozione del chiodo endemidollare e della relativa vite;
veniva instaurato dinanzi a Questo Tribunale procedimento di ATP n.R.G.
12336/2020, nell'ambito del quale il Collegio confermava la cattiva esecuzione dell'intervento; l'istante ha dunque il diritto di ottenere il risarcimento del danno, da quantificarsi nella misura di € 25.192,36.
In ragione di quanto esposto, chiedevano all'adito Tribunale di:
Proc. n. 10709/2022 R.G – Sentenza Pagina 2 di 27 dichiarare che la responsabilità dei danni subiti dal ricorrente sia da
ascrivere esclusivamente alla condotta dei sanitari del P.O. di Aversa, condannando l' al pagamento della somma di € 25.192,36, Parte_2
ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre spese mediche
sostenute ed interessi dal dì della domanda al momento del pagamento,
con vittoria di spese e compensi, da attribuirsi in favore del procuratore
anticipatario.
Con comparsa del 12/05/2023 si costituiva tempestivamente in giudizio l , eccependo l'inammissibilità della Controparte_1
domanda attorea nonché la sua infondatezza e l'assenza del nesso di causalità tra condotta ed evento. Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità del giudizio, disporre il mutamento in rito ordinario, rigettare la domanda nel merito in quanto infondata in fatto e in diritto ovvero, in via subordinata, ridurre la pretesa economica di parte istante secondo quanto emerso dopo l'espletamento delle attività istruttorie necessarie.
Mutato il rito da sommario a ordinario, con ordinanza del 14/02/2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e - subentrato lo scrivente nella gestione del ruolo - trattenuta in decisione il
22/11/2024.
***
1. La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
2. Prima di valutare la fondatezza delle domande formulate da parte attrice, è necessario affrontare la questione relativa all'oggetto e alla
Proc. n. 10709/2022 R.G – Sentenza Pagina 3 di 27 Parte natura della responsabilità dell' convenuta;
si pone, pertanto, il problema di inquadrare giuridicamente la fattispecie in esame ed il relativo regime probatorio.
A partire dalle Sezioni Unite n. 577/2008, il rapporto è stato inquadrato come responsabilità contrattuale da inadempimento del contratto di spedalità, che può conseguire ex art. 1218 c.c., “oltre che dell'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche all'inadempimento della prestazione professionale svolta direttamente dal sanitario ex art. 1228 c.c., quale suo ausiliare necessario, anche se in assenza di un rapporto di lavoro subordinato” (Cass. civ., n.
24285/2017).
È infatti pacifico che tra ente ospedaliero (pubblico o privato) e paziente si instaura un complesso rapporto obbligatorio, dal momento che l'accettazione di un degente presso una struttura ospedaliera comporta l'assunzione di una prestazione strumentale e accessoria - rispetto a quella principale di somministrazione delle cure mediche, necessarie a fronteggiare la patologia del ricoverato - avente ad oggetto la salvaguardia della sua incolumità fisica e patrimoniale, quantomeno dalle forme più gravi di aggressione (Cass., n. 19658/2014).
Più nello specifico, è stato sostenuto che “la responsabilità della struttura ospedaliera, fondata sul contatto sociale, ha natura contrattuale”, si è cioè in presenza di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cd. “contratto di spedalità”), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente,
Proc. n. 10709/2022 R.G – Sentenza Pagina 4 di 27 dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., all'uopo, anche Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2007, n.
13593, Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698; Cass. civ., sez. III,
14 luglio 2004, n. 13066; Cass. civ., sez. III, 8 gennaio 1999, n. 103).
In virtù di tale contratto, la struttura deve quindi fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori.
Pertanto, in base a tale rapporto obbligatorio trovano applicazione le norme relative alla responsabilità per inadempimento (art. 1218 c.c.) e,
in particolar modo, la norma secondo la quale, salva diversa volontà
delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro
(art. 1228 c.c.).
Parte Poiché la responsabilità dell' si configura quale responsabilità indiretta per fatto altrui, al fine di valutare la fondatezza della pretesa di parte attrice occorre esaminare la condotta tenuta dai medici che hanno avuto in cura la paziente, oltre ai profili di colpa della condotta nonché all'esistenza del nesso causale tra la stessa e l'evento che si assume dannoso (art. 1228 c.c.). All'esito di tale indagine potrà dirsi che nel caso di specie l'ente sanitario convenuto è tenuto a risarcire integralmente i
Proc. n. 10709/2022 R.G – Sentenza Pagina 5 di 27 danni derivati dall'operato dei suoi dipendenti e collaboratori di cui si è avvalso (artt. 1218 e 1228 c.c.).
In definitiva, quindi, l'ospedale risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale (Cass. civ., sez. III, 03/02/2012, n. 1620 nonché più
di recente Cass., n. 1043/2019).
La novella legislativa del marzo 2017 (l. n. 24/2017), all'art. 7, commi
1 e 2, ha pienamente confermato questo indirizzo giurisprudenziale, non intervenendo in senso innovativo.
Così ricostruita la fattispecie, la struttura certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alberghiero, attrezzature, eccetera), ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 cod. civ.
La tesi, più volte ripresa e perfezionata dalla giurisprudenza di legittimità, è stata definitivamente fatta propria dalla Cass., Sez. Un., n.
577/2008, secondo cui tanto la responsabilità della struttura sanitaria (sia essa pubblica o privata) quanto l'obbligazione del medico dipendente dalla struttura sanitaria nei confronti del paziente ha natura contrattuale,
ancorché tale ultima responsabilità non sia fondata sul contratto, in senso stretto, quanto piuttosto sul “contatto sociale” venutosi ad instaurare tra il medico ed il paziente.
La Corte di Cassazione ha chiarito - altresì - la questione relativa agli
Proc. n. 10709/2022 R.G – Sentenza Pagina 6 di 27 oneri probatori in tema di inadempimento contrattuale, richiamando i principi già espressi nella pronuncia a Sezioni Unite n. 13533/2001 in tema di prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento.
In tale storica pronuncia, infatti la Suprema Corte ha affermato che il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento. Tali principi sono stati affermati anche con riferimento ai casi in cui si lamenti un inesatto adempimento dell'obbligazione: anche in questo caso, secondo la Cassazione, il creditore istante deve limitarsi ad allegare l'inesatto adempimento, gravando sulla controparte l'onere di provare l'esatto adempimento.
Partendo da questa premessa, nella sentenza n. 577/2008 le Sezioni
Unite giungono ad affermare l'applicabilità di questi principi anche alla responsabilità medica, compiendo un ulteriore passaggio: considerando oramai superata la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato
(che conserva una valenza descrittiva ma non è più foriera di conseguenze sul piano probatorio), la Suprema Corte afferma che in tema di responsabilità medica l'allegazione del creditore non può essere limitata ad un qualsiasi inadempimento, ma deve riguardare un inadempimento cd. “qualificato”, ovvero un inadempimento che costituisca causa astrattamente efficiente della produzione del danno.
Proc. n. 10709/2022 R.G – Sentenza Pagina 7 di 27 In altri termini, secondo la Suprema Corte, proprio perché chi agisce facendo valere la responsabilità contrattuale lamenta la produzione in relazione ad un determinato comportamento, non tenuto o tenuto secondo modalità non diligenti (inadempimento-inesatto adempimento),
è necessario che alleghi non un qualsiasi inadempimento, ma quell'inadempimento specifico cioè a dire “qualificato” che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
In questo senso, è stato sostenuto che “l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno
nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque
inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa)
efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non
può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un
inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente
alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale
inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno” (così, da ultimo, Cass., n.
4928/2018, richiamandosi ai principii espressi dalle Sez. Un. n. 13533
del 30/10/2001; cfr. anche, in tal senso, Cass., n. 18392/2017 e Cass., n.
2061/2018, secondo cui spetta al creditore di provare il nesso di causalità
fra l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e la condotta del sanitario - fatto costitutivo del diritto - ed al debitore provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione -
fatto estintivo del diritto -; cfr. anche Cass., n. 7044/2018).
In buona sostanza, nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del
Proc. n. 10709/2022 R.G – Sentenza Pagina 8 di 27 danno da attività medico-sanitaria è onere dell'attore provare l'esistenza del contratto ed allegare l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia nonché l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, anch'esso oggetto di specifico onere deduttivo e probatorio, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno (Cass. civ., sez. III, 12/09/2013, n. 20904:
“in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del
riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve
limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e
l'insorgenza o l'aggravamento della patologia in rapporto causale con
l'intervento medico ed allegare l'inadempimento del debitore,
astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a
carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”; in senso conforme, tra le tante, Cass., n. 5128/2020; Cass., n.
18392/2017 Cass. n. 24073/17; Cass., n. 5590/2015; Cass., n.
21177/2015; Cass. n. 20547/2014; Cass., n. 17143/2012; Cass., n.
975/2009).
3. Ciò premesso, non vi è dubbio che dalla documentazione allegata risulti provato nel caso di specie il titolo contrattuale della invocata responsabilità, che invero neppure è contestato ex adverso, posto che è
Proc. n. 10709/2022 R.G – Sentenza Pagina 9 di 27 stata sufficientemente dimostrata (né è altrimenti dubitabile) l'esistenza del rapporto contrattuale tra e l' a Parte_1 Parte_2
seguito ed in occasione del ricovero del primo presso l'Ospedale di
Aversa.
Nell'indagine sull'accertamento della responsabilità sanitaria occorre poi accertare: a) il nesso causale tra la condotta dei sanitari della struttura convenuta e l'evento lesivo lamentato;
b) la conformità o meno di tale condotta alle “leges artis” ed alla diligenza dell' “homo eiusdem generis et condicionis”.
Si è detto che l'inadempimento rilevante, nell'ambito dell'azione di responsabilità medica, per il risarcimento del danno nelle obbligazioni cd. di comportamento non è, dunque, qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò
comporta che l'allegazione del paziente - creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè
“astrattamente efficiente alla produzione del danno” (così chiosa Cass.
SU 577/2008 cit.).
Conseguentemente, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27606 del 29/10/2019; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 3704 del 15/02/2018).
Proc. n. 10709/2022 R.G – Sentenza Pagina 10 di 27 La regola iuris per addivenire ad accertamento di responsabilità
professionale dei sanitari – è stato ancora osservato - non è peraltro limitata soltanto al piano oggettivo dell'illecito, vale a dire a quel che concerne l'accertamento del nesso di causalità tra condotta ed evento, ma rileva anche sul piano del concreto atteggiarsi dell'elemento soggettivo della colpa, intesa come prevedibilità e prevenibilità
dell'evento dannoso da parte del sanitario stesso e/o della struttura, e dunque della qualità della prestazione richiesta per il raggiungimento dell'obiettivo costituito dalla guarigione del paziente o dalla prevenzione di possibili esiti negativi o peggiorativi delle condizioni personali rispetto a quanto era previsto come ragionevole attendersi dall'intervento.
4. Nel caso di specie vanno condivise e recepite le risultanze della CTU
espletata dal Collegio medico incaricato, costituito da un medico specialista in medicina legale e un medico specialista in Ortopedia e
Traumatologia. Le conclusioni rassegnate sono infatti certamente condivisibili in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti. I Consulenti hanno adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'esame clinico secondo le direttive impartite con i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico.
Dall'indagine tecnica svolta possono quindi trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla sussistenza del nesso eziologico fra la condotta dei sanitari e le lesioni lamentate dall'attore.
Invero, i due medici specialisti, Dott. e Dott.ssa hanno CP_2 Per_1
Proc. n. 10709/2022 R.G – Sentenza Pagina 11 di 27 giustamente qualificato come “imperita” la condotta tenuta dai sanitari del con particolare riguardo all'esecuzione Parte_3
dell'intervento di “riduzione e sintesi della frattura con chiodo endemidollare idraulico”, il quale, pur essendo condotto in conformità ai normali orientamenti chirurgici del tempo, “non fu perfettamente eseguito” (cfr. p. 6 della CTU).
Nel ricostruire la storia clinica del periziando, gli Ausiliari premettevano che questi aveva in precedenza riportato un “ematoma extra durale in regione temporale”, lesione per la quale era stato sottoposto ad altra operazione. Tale circostanza, chiariva il Collegio, comportava un moderato aumento di difficoltà dell'intervento di riduzione e sintesi della frattura dell'omero, che tuttavia rimaneva comunque un
“intervento di normale routine”.
Ebbene, secondo la condivisibile opinione del Collegio peritale, la condotta dei sanitari appare connotata da profili colposi, e ciò “in quanto
la frattura non fu ben ridotta e stabilizzata ed il chiodo fixion non fu
portato ad adeguato spessore in grado di stabilizzare la frattura e consentire la riparazione con normale callo osseo”; peraltro, aggiungevano, un ulteriore profilo di imperizia si individua nella circostanza per cui “nell'esecuzione chirurgica si verificò anche uno stiramento del nervo ascellare con compromissione assonale dello stesso” (cfr. p. 7 della CTU).
L'errata esecuzione dell'intervento ha comportato un aggravamento delle conseguenze lesive patite dall' il quale ha dovuto Pt_1
sottoporsi ad un ulteriore intervento - volto a rimuovere il chiodo
Proc. n. 10709/2022 R.G – Sentenza Pagina 12 di 27 idraulico - nonché a numerose terapie riabilitative, le quali si sono rese necessarie esclusivamente al fine di limitare gli esiti pregiudizievoli dell'operazione chirurgica non correttamente eseguita.
5. Avendo l'attore pienamente assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, non lo stesso può dirsi per la struttura sanitaria.
Quest'ultima avrebbe dovuto infatti dimostrare che non vi sia stato alcun inadempimento ovvero che lo stesso sia stato eziologicamente irrilevante.
Al riguardo, tuttavia, va innanzitutto osservato che in sede di ATP l'
[...]
non ha neppure formulato, per il tramite dei propri consulenti di Pt_2
parte, rilievi critici all'elaborato peritale, impedendo così al Collegio di vagliare le censure sollevate solo con la comparsa di costituzione nel presente grado di giudizio.
Ad ogni modo, non coglie nel segno la convenuta laddove sostiene che
“non si denota alcun profilo di responsabilità da addebitare al personale medico a vario titolo coinvolto nel percorso sanitario di cure prestate al paziente (…). La frattura diafisaria prossimale è Pt_1
stata ridotta e sintetizzata in maniera assolutamente conforme sia alle
linee guida di trattamento che alla corretta esecuzione di interventi di
inchiodamento endomidollare idraulico, perseguendo, come
testimoniato dal controllo Rx successivo all'atto chirurgico, un allineamento assolutamente ideale all'attivazione del processo riparativo” (cfr. p. 3 della comparsa di costituzione).
A ben vedere, infatti, dal referto medico a firma del Dott. Persona_2
emerge la circostanza per cui “la frattura non è ancora del tutto solida
Proc. n. 10709/2022 R.G – Sentenza Pagina 13 di 27 e probabilmente potrebbe non evolvere verso una normale calcificazione” (cfr. referto del 10/01/2018). Tanto risultava poi successivamente confermato da altro professionista, il Dott. Per_3
il quale acclarava la presenza di una “frattura diafisaria di
[...]
omero con malunione dei frammenti, in particolare non risulta ridotto adeguatamente il frammento distale sul versante corticale esterno”, aggiungendo altresì che “appare plausibile un intervento di rimozione del chiodo” (cfr. referto del 05/02/2018).
Non condivisibile appare anche l'asserzione secondo cui i pregiudizi lamentati dall'attore non sarebbero conseguenza di una condotta imperita dei sanitari, bensì di una “complicanza, ovverosia un ritardo di
consolidazione, verosimilmente dovuto alla complessità della frattura e delle condizioni cliniche dell' per patologie antecedenti Pt_1
all'evento traumatico (pregresso trauma cranico con ematoma extradurale), fino ad arrivare alla guarigione clinica della frattura
(consolidazione) come si rilevava al controllo del 05/12/2018” (cfr. p. 5 della comparsa di costituzione).
In proposito, va in primo luogo premesso che il Collegio nulla ha osservato in merito alla frattura riportata dall' non Pt_1
descrivendola come particolarmente grave né esprimendosi in merito alla probabilità che potessero verificarsi complicanze in ragione delle patologie preesistenti, le quali, si ribadisce, secondo gli Ausiliari hanno inciso sulla rilevanza dell'intervento e sulla sua difficoltà di esecuzione.
In secondo luogo, poi, a nulla rileva la “guarigione clinica della frattura” che si “rilevava al controllo del 05/12/2018”, pure citata dalla
Proc. n. 10709/2022 R.G – Sentenza Pagina 14 di 27 convenuta, essendo tale data successiva al secondo intervento cui l'attore ha dovuto sottoporsi per praticare la “rimozione di dispositivo impiantato dall'omero”, ossia proprio con lo scopo di rimediare all'errore tecnico nell'esecuzione della prima operazione chirurgica.
In definitiva, appurata l'esistenza di una condotta imperita del medico ed acclarata l'idoneità della stessa a cagionare il danno lamentato, alcuna prova la convenuta ha fornito in merito all'irrilevanza, sul piano eziologico, dell'errata esecuzione dell'intervento rispetto all'aggravamento dei postumi permanenti riportati dall'attore.
6. Alla luce di tanto, occorre, a questo punto, interrogarsi circa la fondatezza, nel merito, della domanda di risarcimento del danno biologico da invalidità temporanea e permanente patito in conseguenza della dedotta malpractice medica.
6.1. La domanda è meritevole di accoglimento.
In punto di diritto, va decisamente affermato il principio – già ribadito dalle citate Sezioni Unite con la sentenza n. 26972/2008 – secondo cui
“nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente
nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo
adottare, per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di
danno, con contenuto descrittivo - ed in questo senso ed a questo fine
può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a
quella di danno morale e danno biologico - tenendo conto che, da una
parte, deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di
risarcimento profili di detto danno, ma che, dall'altra, deve essere
Proc. n. 10709/2022 R.G – Sentenza Pagina 15 di 27 evitata la duplicazione dello stesso che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana” (cfr.
Cass., n. 22884/2007 nonché più di recente Cass. civ., sez. III,
23/09/2013, n. 21716). Principio anche di recente ribadito dalla S.C.,
secondo cui la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso: a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
b) di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze
(modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato)
derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici,
procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio,
le massime di esperienza, le presunzioni (cfr., Cass., n. 8755/2019
nonché Cass., n. 7024/2020; Cass. civ., sez. III, 14/11/2017, n.26805;
conf. Cass. civ., sez. III, 07/03/2016, n. 4379 in Guida dir., 2016, 20,
72).
Ciò posto, passando alla concreta liquidazione del danno, l'art. 7, co. 4, della L. 24/2017 (c.d. “Gelli-Bianco”) stabilisce, in continuità con quanto già precedentemente disposto dall'art. 3 del Decreto “Balduzzi”, che “il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o
Proc. n. 10709/2022 R.G – Sentenza Pagina 16 di 27 sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione
sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139
del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di
cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui
ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo”.
Quanto alle modalità di calcolo, dunque, trattandosi nel caso di specie di danno biologico quantificabile complessivamente in misura superiore al 10%, in attesa dell'attuazione del disposto di cui al primo comma del richiamato art. 138, va fatta applicazione delle più recenti Tabelle di
MI (anno 2024), come anche recentemente ribadito dalla Suprema
Corte, la quale ha precisato che “per la liquidazione del danno biologico devono prendersi a riferimento i parametri delle tabelle predisposte dal
Tribunale di MI, salvo che l'eccezionalità del caso concreto non imponga di discostarsene dando atto delle relative ragioni in motivazione” (cfr., da ultimo, Cass. n. 20292/22).
6.2. Sempre in punto di diritto, va precisato che la controversia de quo ha ad oggetto il c.d. “danno iatrogeno differenziale”, ovverosia quel maggior danno patito da un soggetto il quale, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale di invalidità che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso (cfr., tra le altre, Cass. n. 6341/14).
Proc. n. 10709/2022 R.G – Sentenza Pagina 17 di 27 Prima di esaminare i criteri di calcolo ai fini della liquidazione di tale ipotesi di danno biologico, si rende necessario richiamare la sentenza n.
28986/19 della Corte di legittimità, la quale si è pronunciata su un caso analogo al presente. La Cassazione ha chiarito il concetto di
“menomazioni policrone coesistenti”, spiegando che “se la preesistenza di malattie o menomazioni non ha concausato la lesione, né ha
aggravato o è stata aggravata dalla menomazione sopravvenuta (c.d. menomazioni “coesistenti” (…) di essa non dovrà tenersi conto nella liquidazione del danno, e tanto meno nella determinazione del grado di invalidità permanente”. Diverse sono invece le “menomazioni policrone concorrenti”, che si ravvisano laddove “lo stato anteriore della vittima non abbia concausato la lesione, ma abbia concausato il consolidarsi
di postumi più gravi, rispetto a quelli che avrebbe patito la vittima se fosse stata sana al momento dell'illecito”.
Tornando dunque alla fattispecie de quo, il Collegio ha quantificato nel
28% il danno biologico complessivamente sofferto dall'attore, che
“consiste nella rigidità totale di spalla, nella flessione di gomito e nell'atteggiamento delle dita della mano”; tale misura percentuale veniva individuata dagli Ausiliari sommando il danno di interesse neurologico pari al 10% (“legato alle preesistenze secondarie all'evento traumatico che determinò l'ematoma cerebrale extradurale e gli esiti derivati compresa la plessopatia”) e il “danno atteso in arto normale” per il tipo di operazione praticata, pari al 9%, sicché il “maggior danno derivato dall'intervento chirurgico e dal trattamento complessivo dei sanitari dell'Ospedale di Aversa” risulta “quantizzabile nella misura del
Proc. n. 10709/2022 R.G – Sentenza Pagina 18 di 27 9%”, oltre ITT per giorni 60, ITP al 75% per giorni 40, ITP al 50% per giorni 50 ed ITP al 25% per giorni 60 (cfr. pp.
7-8 della CTU).
Quanto al rapporto del danno neurologico con le restanti lesioni sofferte dall' i Consulenti hanno in primo luogo rimarcato che Pt_1
l'intervento “assumeva rilevanza maggiore date le condizioni generali del paziente” proprio in ragione delle “preesistenze legate al pregresso trauma cranico con ematoma extradurale”. Inoltre, in sede di risposta alle note critiche formulate dal CTP di parte attrice, approfondivano ulteriormente quanto già sopra riportato, spiegando che il danno neurologico ed il danno conseguente all'evento traumatico per il quale l'attore ha dovuto sottoporsi all'intervento oggetto del giudizio vanno considerati “l'uno integrativo dell'altro” e ciò in quanto la rigidità di spalla e gli altri postumi accertati costituiscono conseguenza di entrambi i danni, dovendosi dunque tenere conto anche delle preesistenze ai fini dell'individuazione del quantum risarcitorio.
Va precisato che in tema di risarcimento del danno alla salute, in ipotesi di concorso tra una menomazione non imputabile ad errore medico ed altra a questo riconducibile, il pregiudizio può essere liquidato secondo i criteri del cd. “danno differenziale” solo nel caso in cui, con giudizio controfattuale ex post, sia accertato che le due tipologie di postumi sono tra loro in rapporto di concorrenza - non di semplice coesistenza - e,
cioè, quando i postumi della causa iatrogena sono soltanto aggravati dalla menomazione preesistente alla responsabilità del sanitario oppure quando la presenza della prima tipologia di postumi incide negativamente su quelli derivanti da errore medico aggravando la
Proc. n. 10709/2022 R.G – Sentenza Pagina 19 di 27 situazione del soggetto leso, dovendosi altrimenti - se la menomazione risulta soltanto coesistente - liquidare interamente il danno iatrogeno
(Cass. civ., sez. III, 15/11/2024, n. 29549 nonché Cass., n. 2126/2024).
Ritornando al caso in esame, pare evidente che l'ipotesi che ci occupa rientri nella definizione di “menomazioni policrone concorrenti”, posto che la sussistenza di un preesistente danno neurologico ha negativamente inciso sull'entità dei postumi riportati dal periziando, aggravandoli.
Venendo quindi alla liquidazione del danno biologico cd.
“differenziale”, rilevante qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, essa va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c.,
sottraendo dalla percentuale complessiva del danno, interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico, poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale (50%) ove calcolato dal punto 0 al punto 50,
come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale.
Sarà utile sul punto richiamare la sentenza n. 28986/19 della Suprema
Corte, con la quale è stato espresso il seguente principio di diritto: “le
menomazioni concorrenti vanno di norma tenute in considerazione: a) stimando in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo
(risultante, cioè, dalla menomazione preesistente più quella causata dall'illecito), e convertendola in denaro;
b) stimando in punti
Proc. n. 10709/2022 R.G – Sentenza Pagina 20 di 27 percentuali l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito, e convertendola in denaro (…); c) sottraendo l'importo (b) dall'importo
(a)”.
In senso conforme si è espressa anche Cass. civ., sez. III, 28/06/2023, n.
18442 (in Resp. Civ., Prev., 2024, 2, 473) nonché Cass. civ., sez. VI,
29/09/2022, n. 28327 (in Resp. Civ. Prev., 2023, 2, 611), secondo cui la preesistente malattia del danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno, irrilevante ai fini della determinazione del grado di invalidità; la preesistente menomazione del danneggiato, se
«coesistente», è di norma irrilevante rispetto ai postumi dell'illecito apprezzati secondo un criterio controfattuale e cioè, stabilendo cosa sarebbe accaduto se l'illecito non si fosse verificato, mentre, se
«concorrente» può costituire concausa dell'evento di danno, assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica, in quanto gli effetti invalidanti sono più gravi se associati ad altra menomazione, con la conseguenza che essa va considerata ai fini della sola liquidazione del pregiudizio e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità, da determinarsi, comunque, in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni).
6.3. Facendo, pertanto, applicazione di tali criteri e delle attuali tabelle del 2024, deve ritenersi che l' oltre a un danno pregresso del Pt_1
10% ed un danno normalmente atteso in base all'intervento praticato del
9%, abbia sofferto un incremento del 9% dello stato invalidante, ossia un danno iatrogeno differenziale da ricomprendersi nella fascia dal 19%
al 28%.
Proc. n. 10709/2022 R.G – Sentenza Pagina 21 di 27 Ne consegue che, alla luce del principio stabilito dalla Cassazione,
l'ammontare del danno effettivamente riconducibile alla responsabilità dei sanitari non corrisponde alla mera differenza tra le due percentuali,
ma va stabilito operando la differenza tra il montante risarcitorio contemplato dal sistema tabellare milanese per l'invalidità di cui è complessivamente portatore il danneggiato e quella relativa alle lesioni preesistenti (che includono sia le menomazioni concorrenti sia le conseguenze che sarebbero comunque residuate anche ove l'intervento fosse stato correttamente eseguito.
Tenendo dunque conto dell'età dell'attore al momento dell'intervento chirurgico (40 anni), in base alle più recenti Tabelle predisposte dal
Tribunale di MI, per l'invalidità complessivamente sofferta
(quantificabili nel 28%) il montante risarcitorio è pari ad € 107.462,00, somma dalla quale va sottratto l'ammontare relativo alle preesistenze e alle conseguenze inevitabili per il tipo di intervento praticato
(quantificabili nel 19%) pari ad € 56.445,00, sicché il risarcimento per danno iatrogeno differenziale ammonta ad € 51.017,00.
A tale somma deve essere aggiunto l'ammontare relativo al risarcimento del danno biologico temporaneo, quantificabile in € 6.900,00 per 60 giorni di ITP, € 3.450,00 per 40 giorni di ITP al 75%, € 2.875,00 per 50 giorni di ITP al 50% ed € 1.725,00 per ITP al 25%, per un totale di €
14.950,00.
Il risarcimento complessivamente dovuto dall'odierna convenuta, dunque, è pari ad € 65.967,00.
Al danno così come in questa liquidato nulla può essere aggiunto a titolo
Proc. n. 10709/2022 R.G – Sentenza Pagina 22 di 27 di danno morale, nulla avendo l'attore dimostrato (o dedotto) in merito alla sussistenza di pregiudizi soggettivi specifici e non già
sufficientemente ristorati dal risarcimento così come individuato in base ai criteri tabellari, per cui non va riconosciuta alcuna personalizzazione.
6.4. Sulla somma innanzi riconosciuta deve essere liquidato in via equitativa il danno subìto per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento giurisprudenziale per cui
“poiché gli interessi sono una componente del diritto principale (come nel caso del credito per risarcimento del danno extracontrattuale)
azionato dall'attore che al pari di quest'ultimo, origina dal medesimo
fatto generatore, la domanda relativa al capitale comprende anche la
domanda per gli interessi (Cass. n. 1087 del 2007, per cui gli interessi
compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento da atto
illecito, costituendo una componente del risarcimento del danno,
possono essere attribuiti anche in assenza di espressa domanda della parte creditrice)” (cfr. Cass. n. 39376/21). Ciò premesso, si rileva che
“il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa,
attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in
misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata”. In pratica, “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento,
cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto
Proc. n. 10709/2022 R.G – Sentenza Pagina 23 di 27 illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano
conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione
definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato
guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato
pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla
parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi,
quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte
le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi,
gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla
somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è
possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi
in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la
somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base
ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio” (così, per prima, Cass., Sez. Unite, n. 1712/1995).
Questo Tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. “lucro cessante”), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura indicata dall'art. 1284 c.c., tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra l'illecito (05/07/2017) ed il suo risarcimento e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito sugli importi sopra liquidati, svalutati all'epoca dell'evento
Proc. n. 10709/2022 R.G – Sentenza Pagina 24 di 27 (05/07/2017) - con l'applicazione del coefficiente ISTAT dell'ultima rilevazione consultabile sul sito web dell'ISTAT (www.istat.it) - e, quindi, su questa somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 5 luglio, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'ISTAT, fino alla data della presente decisione.
Sull'importo finale come sopra riconosciuto, che si converte in debito di valuta, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c.
7. le spese del presente giudizio e del giudizio di ATP seguono la soccombenza dell e sono liquidate in dispositivo facendo Parte_2
applicazione del D.M. n. 55/14 e s.m.i., secondo i parametri medi per tutte le fasi processuali effettivamente espletate, escludendo dunque la fase istruttoria per il presente giudizio e attribuendo i parametri minimi per la fase decisionale, non avendo l'attore depositato memorie conclusionali, essendosi lo stesso limitato al deposito di una breve memoria di replica. Lo scaglione di riferimento viene individuato per il presente giudizio in base al criterio del c.d. decisum (sino ad €
260.00,00) e quanto al giudizio di ATP in base al criterio del c.d.
disputatum (ossia il valore indicato in ricorso: indeterminabile, da considerarsi tuttavia di bassa complessità).
Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione emesso nel giudizio di ATP (Cass., n. 25047/2018; Cass., n. 28094/2009; Cass.,
ord. n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della soccombente con il conseguente Parte_2
Proc. n. 10709/2022 R.G – Sentenza Pagina 25 di 27 diritto dell'attore di ripetere dalla convenuta le somme eventualmente versate o che saranno versate al C.T.U. in forza del predetto decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da Pt_1
contro
[...] TE
, così provvede:
[...]
1) In accoglimento della domanda attorea, dichiara la responsabilità dell' TE
per i danni non patrimoniali patiti da
[...] Pt_1
e, per l'effetto, condanna la convenuta, in persona
[...]
del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 65.967,00, oltre rivalutazione come indicata in parte motiva ed interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e sino al soddisfo;
2) condanna l' TE
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite del presente giudizio, che qui si liquidano in € 6.307,00 per compensi, oltre spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA se dovute come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c.;
3) condanna l' TE
, in persona del legale rappresentante p.t., al
[...]
Proc. n. 10709/2022 R.G – Sentenza Pagina 26 di 27 pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite del proc. recante il n. 12336/2020 R.G., che qui si liquidano in € 3.056,00 per compensi, oltre spese generali (15% sui compensi), CPA ed
IVA se dovute come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c.;
4) pone nei rapporti interni tra le parti le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti dei
Consulenti in base al decreto di liquidazione del 26 luglio 2022
emesso nel corso del proc. n. 12336/2020 R.G., a carico esclusivo della soccombente TE
, con il conseguente diritto dell'altra parte vittoriosa
[...]
di ripetere dalla soccombente le somme eventualmente versate o che saranno versate ai CTU in forza del predetto decreto.
Così deciso in Aversa il 31/01/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca Stanziola)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. n. 10709/2022 R.G – Sentenza Pagina 27 di 27