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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 1817/2023
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Parte_1 C.F._1
Serra, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Ozieri, Via Regina
Margherita n. 4;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione ATPO
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di opposizione ai sensi dell'art. 445-bis, comma sesto, c.p.c. depositato in data 18 dicembre 2023, la ricorrente in epigrafe ha contestato le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio rispetto alla ritenuta insussistenza delle condizioni sanitarie per accedere al beneficio dell'indennità di accompagnamento, mentre non è stata censurata la riconosciuta sussistenza della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo di cui all'art. 3, comma terzo, della legge n. 104/1992.
2. Il CTU nella fase precedente concludeva nel senso che l'interessato presentava un grado di invalidità complessiva pari al 100% senza tuttavia riconoscere l'indennità di accompagnamento, evidenziando che tale provvidenza spetterebbe solamente ai soggetti che abbiano necessità di assistenza effettiva con riferimento ad atti della vita quotidiana da esplicarsi nel corso di un'intera giornata, dovendo escludersi la stessa invece rispetto a momenti saltuari e a limitate esplicazioni del vivere quotidiano.
3. L'odierno ricorrente ha quindi introdotto il presente giudizio, contestando che il CTU aveva errato dal punto di vista della metodologia medico-legale, siccome non avrebbe impiegato le scale di valutazione dovute rispetto al decadimento della funzionalità e dell'autonomia dell'individuo.
4. Inoltre, il CTU avrebbe errato nel considerare che la compromissione dell'autonomia funzionale della ricorrente potesse assumere rilievo solo con riferimento ad attività da compiersi necessariamente nell'arco dell'intera giornata, dovendo invece la valutazione essere operata anche con riferimento a singoli atti giornalieri e alle ricadute della perdita di autonomia in capo all'interessato.
5. Parte ricorrente ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) - Accertare e dichiarare invalida al 100% con incapacità di Parte_1
deambulare senza aiuto permanente di un accompagnatore e/o non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e con necessità di assistenza continua dalla data della domanda amministrativa, della visita o da quella eventualmente accertata.
2)- Con vittoria di spese e diritti da distrarsi a favore del sottoscritto Avvocato che si dichiara antistatario”.
6. Si è ritualmente costituito in giudizio l' , chiedendo l'integrale rigetto del ricorso CP_1
avversario, in quanto costituirebbe un mero dissenso diagnostico rispetto alle motivate conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio.
7. Disposta la rinnovazione delle operazioni peritali con riferimento all'accertamento relativo alla sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, la causa viene decisa all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
8. Preliminarmente, si osserva che non possono condividersi le difese dell' rispetto alle CP_1 conclusioni di cui alla precedente consulenza tecnica d'ufficio, atteso che le valutazioni espresse dal CTU non tenevano in adeguata considerazione i riflessi negativi del complessivo quadro patologico cui risulta affetta la sig.ra rispetto alla capacità di Pt_1
compiere gli atti della vita quotidiana e di deambulare autonomamente.
2 9. Invero, come affermato dalla Suprema Corte, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento viene in rilievo l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, che differisce dalla mera difficoltà e non si ravvisa soltanto nell'assoluta inidoneità allo svolgimento di ogni attività, ma pure nella soggettiva incapacità - per età o condizioni o qualità personali (elementi che il giudice di merito è tenuto a considerare nella valutazione della complessiva autonomia del soggetto) - d'intendere il significato, la portata, la necessità e l'importanza degli atti quotidiani, vieppiù ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica, in relazione ai diversi e imprevedibili frangenti della vita di ogni giorno;
pertanto, per il riconoscimento dell'indennità ex art. 1 della l. n. 18 del
1980, assume rilevanza anche l'impossibilità di compiere un solo atto, se avente una cadenza quotidiana, i caratteri dell'inerenza costante alla persona e una funzione essenziale per le ripercussioni sulla vita e sulla salute in rapporto agli altri atti della vita giornaliera che esso rende possibili (Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 7032 del
09/03/2023).
10. Pertanto, ai fini della verifica della ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 1 della l. n.
18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, ossia, alternativamente,
l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, il giudice deve procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita di autonomia complessiva, tenendo presente, da un lato, che la capacità di attendere agli atti della vita quotidiana deve intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica e, dall'altro, che l'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma sulle loro ricadute in termini di incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 24980 del 19/08/2022).
11. Per tali ragioni, si è proceduto al rinnovo dello svolgimento delle indagini peritali. Il dott.
, dopo aver riportato ed esaminato tutta la documentazione medica attestante lo stato Per_1 di salute della ricorrente, nonché l'anamnesi patologica di quest'ultima, ha sottoposto la
3 sig.ra al Barthel Index for Activities of Daily Living (ADL) e al Tinetti Balance Pt_1
Test, ricavandone rispettivamente i risultati di 45 e 4 punti.
12. Sulla base di tali emergenze, il dott. ha concluso che “sulla base della Per_1
documentazione medica prodotta agli atti e di quella esibita, dopo visita medica è possibile affermare che la ricorrente si trova nell'impossibilità di deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore (Tinetti Balance Test <18) e, non essendo più in grado di compiere da sola gli atti ordinari della vita, abbisogna di un'assistenza continua (Barthel Index: 45)”.
13. In punto di decorrenza, il CTU ha rilevato che “anche la documentazione sanitaria presente in atti non riporta una metrica valutativa esatta, come richiesto da prassi medicolegale.
In atti, è possibile ritrovare solo la generica affermazione di una condizione “.... compromissione a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, ordinari e straordinari, con necessita di assistenza continua”.
In buona sostanza, solo in questa occasione viene rilevata, secondo le metriche di comune impiego, il livello di gravità.
Pertanto la decorrenza può essere datata 18.05.2024”.
14. Quanto ritenuto dal CTU in punto di decorrenza delle condizioni sanitarie è stato contestato dalla parte ricorrente, nella misura in cui l'ausiliare non avrebbe reso intellegibile la lettura del test utilizzato per la valutazione della paziente, né avrebbe valutato correttamente la gravità dello stato patologico cui era affetta la ricorrente, per quanto emerge dalle certificazioni sanitarie, rispetto all'incapacità di compiere gli atti della vita quotidiana.
15. Sennonché, le conclusioni rassegnate dal consulente meritano invece di essere condivise, avendo quest'ultimo espresso una fondata opinione diagnostica sulla base di tutta la documentazione disponibile agli atti, nonché dei dati obiettivi emersi anche in sede di visita.
16. Invero, il CTU osserva che quanto asserito dalla parte ricorrente è generico, atteso che non
è stato accompagnato “dalla declinazione di quali fossero gli atti quotidiani della vita compromessi e in che misura questi fossero compromessi”.
4 17. Inoltre, l'ausiliare sottolinea che “Questo, pur tenendo presente che vanno integrati dalla valutazione clinica, permette di esprimere un giudizio che misura il grado di gravità in maniera confrontabile, evitando una pericolosa arbitrarietà delle parti, ma anche del
CTU.
Infatti, va tenuto presente che possono pur essere presenti delle compromissioni ma queste devono raggiungere una soglia definita.
Si rimanda alla lettura attenta della CTU e delle scale impiegate, delle quali non esiste traccia nella documentazione in atti per il periodo precedente alla mia valutazione e ammesso di non volere utilizzare le scale valutative, vanno declinati, ribadisco, le funzioni compromesse e la loro entità”.
18. La decorrenza individuata dal consulente nell'elaborato peritale viene pertanto ancorata all'unico dato ritenuto obiettivo al fine di valutare l'incidenza dello stato patologico cui è affetta la sig.ra rispetto all'incapacità di compiere atti della vita quotidiana e/o Pt_1 all'impossibilità di deambulare autonomamente senza l'assistenza di un accompagnatore.
19. È in questo senso che vanno lette le conclusioni rassegnate dal CTU, volte a individuare con sufficiente approssimazione il momento in cui le patologie cui è affetta parte ricorrente hanno superato la soglia per ottenere il riconoscimento della provvidenza richiesta, incidendo in maniera significativa sull'autonomia e sulla capacità di deambulazione.
20. Né, con riferimento alle certificazioni in atti e a quanto rappresentato dalla parte ricorrente, risulta possibile ipotizzare una diversa decorrenza rispetto a quanto concluso dal CTU in ragione della fondata opinione diagnostica rassegnata sulla base dell'obiettività clinica riscontrata e delle certificazioni esaminate.
21. Sicché, le argomentazioni e conclusioni rassegnate dal CTU all'esito del rinnovo dell'incarico peritale meritano di essere integralmente condivise dal giudicante, anche in punto di decorrenza, avendo l'ausiliare del giudice espresso valutazioni medico-legali che risultano scevre da vizi logici e argomentativi.
22. Ne consegue il riconoscimento della sussistenza in capo al ricorrente delle condizioni sanitarie proprie previste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, dal 18 maggio 2024.
5 23. Per quanto invece concerne la condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo, quest'ultima va riconosciuta con decorrenza dal 24/03/2021 (data della domanda amministrativa di aggravamento), secondo quanto concluso dal CTU nella precedente fase del giudizio, accertamento non sottoposto ad alcuna contestazione da parte del convenuto.
24. Per quanto concerne le spese di lite, queste ultime vanno compensate in misura di un terzo e per il resto poste in capo all' , atteso il riconoscimento di una delle prestazioni CP_1
richieste solo successivamente alla proposizione del presente ricorso, secondo la quantificazione indicata in dispositivo.
25. Le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, vanno definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80 e succ. mod., con decorrenza dal 18.5.2024;
- dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie di cui all'art. 3, comma terzo, della legge n. 104/1992, con decorrenza dal 24.3.2021;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' ; CP_1
- compensa le spese processuali in misura di un terzo e, per l'effetto, condanna la parte convenuta alla rifusione a vantaggio della parte ricorrente dei restanti due terzi, che liquida in complessivi € 2.333,50, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sassari, 03/01/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
6
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Parte_1 C.F._1
Serra, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Ozieri, Via Regina
Margherita n. 4;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione ATPO
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di opposizione ai sensi dell'art. 445-bis, comma sesto, c.p.c. depositato in data 18 dicembre 2023, la ricorrente in epigrafe ha contestato le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio rispetto alla ritenuta insussistenza delle condizioni sanitarie per accedere al beneficio dell'indennità di accompagnamento, mentre non è stata censurata la riconosciuta sussistenza della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo di cui all'art. 3, comma terzo, della legge n. 104/1992.
2. Il CTU nella fase precedente concludeva nel senso che l'interessato presentava un grado di invalidità complessiva pari al 100% senza tuttavia riconoscere l'indennità di accompagnamento, evidenziando che tale provvidenza spetterebbe solamente ai soggetti che abbiano necessità di assistenza effettiva con riferimento ad atti della vita quotidiana da esplicarsi nel corso di un'intera giornata, dovendo escludersi la stessa invece rispetto a momenti saltuari e a limitate esplicazioni del vivere quotidiano.
3. L'odierno ricorrente ha quindi introdotto il presente giudizio, contestando che il CTU aveva errato dal punto di vista della metodologia medico-legale, siccome non avrebbe impiegato le scale di valutazione dovute rispetto al decadimento della funzionalità e dell'autonomia dell'individuo.
4. Inoltre, il CTU avrebbe errato nel considerare che la compromissione dell'autonomia funzionale della ricorrente potesse assumere rilievo solo con riferimento ad attività da compiersi necessariamente nell'arco dell'intera giornata, dovendo invece la valutazione essere operata anche con riferimento a singoli atti giornalieri e alle ricadute della perdita di autonomia in capo all'interessato.
5. Parte ricorrente ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) - Accertare e dichiarare invalida al 100% con incapacità di Parte_1
deambulare senza aiuto permanente di un accompagnatore e/o non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e con necessità di assistenza continua dalla data della domanda amministrativa, della visita o da quella eventualmente accertata.
2)- Con vittoria di spese e diritti da distrarsi a favore del sottoscritto Avvocato che si dichiara antistatario”.
6. Si è ritualmente costituito in giudizio l' , chiedendo l'integrale rigetto del ricorso CP_1
avversario, in quanto costituirebbe un mero dissenso diagnostico rispetto alle motivate conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio.
7. Disposta la rinnovazione delle operazioni peritali con riferimento all'accertamento relativo alla sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, la causa viene decisa all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
8. Preliminarmente, si osserva che non possono condividersi le difese dell' rispetto alle CP_1 conclusioni di cui alla precedente consulenza tecnica d'ufficio, atteso che le valutazioni espresse dal CTU non tenevano in adeguata considerazione i riflessi negativi del complessivo quadro patologico cui risulta affetta la sig.ra rispetto alla capacità di Pt_1
compiere gli atti della vita quotidiana e di deambulare autonomamente.
2 9. Invero, come affermato dalla Suprema Corte, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento viene in rilievo l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, che differisce dalla mera difficoltà e non si ravvisa soltanto nell'assoluta inidoneità allo svolgimento di ogni attività, ma pure nella soggettiva incapacità - per età o condizioni o qualità personali (elementi che il giudice di merito è tenuto a considerare nella valutazione della complessiva autonomia del soggetto) - d'intendere il significato, la portata, la necessità e l'importanza degli atti quotidiani, vieppiù ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica, in relazione ai diversi e imprevedibili frangenti della vita di ogni giorno;
pertanto, per il riconoscimento dell'indennità ex art. 1 della l. n. 18 del
1980, assume rilevanza anche l'impossibilità di compiere un solo atto, se avente una cadenza quotidiana, i caratteri dell'inerenza costante alla persona e una funzione essenziale per le ripercussioni sulla vita e sulla salute in rapporto agli altri atti della vita giornaliera che esso rende possibili (Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 7032 del
09/03/2023).
10. Pertanto, ai fini della verifica della ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 1 della l. n.
18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, ossia, alternativamente,
l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, il giudice deve procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita di autonomia complessiva, tenendo presente, da un lato, che la capacità di attendere agli atti della vita quotidiana deve intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica e, dall'altro, che l'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma sulle loro ricadute in termini di incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 24980 del 19/08/2022).
11. Per tali ragioni, si è proceduto al rinnovo dello svolgimento delle indagini peritali. Il dott.
, dopo aver riportato ed esaminato tutta la documentazione medica attestante lo stato Per_1 di salute della ricorrente, nonché l'anamnesi patologica di quest'ultima, ha sottoposto la
3 sig.ra al Barthel Index for Activities of Daily Living (ADL) e al Tinetti Balance Pt_1
Test, ricavandone rispettivamente i risultati di 45 e 4 punti.
12. Sulla base di tali emergenze, il dott. ha concluso che “sulla base della Per_1
documentazione medica prodotta agli atti e di quella esibita, dopo visita medica è possibile affermare che la ricorrente si trova nell'impossibilità di deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore (Tinetti Balance Test <18) e, non essendo più in grado di compiere da sola gli atti ordinari della vita, abbisogna di un'assistenza continua (Barthel Index: 45)”.
13. In punto di decorrenza, il CTU ha rilevato che “anche la documentazione sanitaria presente in atti non riporta una metrica valutativa esatta, come richiesto da prassi medicolegale.
In atti, è possibile ritrovare solo la generica affermazione di una condizione “.... compromissione a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, ordinari e straordinari, con necessita di assistenza continua”.
In buona sostanza, solo in questa occasione viene rilevata, secondo le metriche di comune impiego, il livello di gravità.
Pertanto la decorrenza può essere datata 18.05.2024”.
14. Quanto ritenuto dal CTU in punto di decorrenza delle condizioni sanitarie è stato contestato dalla parte ricorrente, nella misura in cui l'ausiliare non avrebbe reso intellegibile la lettura del test utilizzato per la valutazione della paziente, né avrebbe valutato correttamente la gravità dello stato patologico cui era affetta la ricorrente, per quanto emerge dalle certificazioni sanitarie, rispetto all'incapacità di compiere gli atti della vita quotidiana.
15. Sennonché, le conclusioni rassegnate dal consulente meritano invece di essere condivise, avendo quest'ultimo espresso una fondata opinione diagnostica sulla base di tutta la documentazione disponibile agli atti, nonché dei dati obiettivi emersi anche in sede di visita.
16. Invero, il CTU osserva che quanto asserito dalla parte ricorrente è generico, atteso che non
è stato accompagnato “dalla declinazione di quali fossero gli atti quotidiani della vita compromessi e in che misura questi fossero compromessi”.
4 17. Inoltre, l'ausiliare sottolinea che “Questo, pur tenendo presente che vanno integrati dalla valutazione clinica, permette di esprimere un giudizio che misura il grado di gravità in maniera confrontabile, evitando una pericolosa arbitrarietà delle parti, ma anche del
CTU.
Infatti, va tenuto presente che possono pur essere presenti delle compromissioni ma queste devono raggiungere una soglia definita.
Si rimanda alla lettura attenta della CTU e delle scale impiegate, delle quali non esiste traccia nella documentazione in atti per il periodo precedente alla mia valutazione e ammesso di non volere utilizzare le scale valutative, vanno declinati, ribadisco, le funzioni compromesse e la loro entità”.
18. La decorrenza individuata dal consulente nell'elaborato peritale viene pertanto ancorata all'unico dato ritenuto obiettivo al fine di valutare l'incidenza dello stato patologico cui è affetta la sig.ra rispetto all'incapacità di compiere atti della vita quotidiana e/o Pt_1 all'impossibilità di deambulare autonomamente senza l'assistenza di un accompagnatore.
19. È in questo senso che vanno lette le conclusioni rassegnate dal CTU, volte a individuare con sufficiente approssimazione il momento in cui le patologie cui è affetta parte ricorrente hanno superato la soglia per ottenere il riconoscimento della provvidenza richiesta, incidendo in maniera significativa sull'autonomia e sulla capacità di deambulazione.
20. Né, con riferimento alle certificazioni in atti e a quanto rappresentato dalla parte ricorrente, risulta possibile ipotizzare una diversa decorrenza rispetto a quanto concluso dal CTU in ragione della fondata opinione diagnostica rassegnata sulla base dell'obiettività clinica riscontrata e delle certificazioni esaminate.
21. Sicché, le argomentazioni e conclusioni rassegnate dal CTU all'esito del rinnovo dell'incarico peritale meritano di essere integralmente condivise dal giudicante, anche in punto di decorrenza, avendo l'ausiliare del giudice espresso valutazioni medico-legali che risultano scevre da vizi logici e argomentativi.
22. Ne consegue il riconoscimento della sussistenza in capo al ricorrente delle condizioni sanitarie proprie previste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, dal 18 maggio 2024.
5 23. Per quanto invece concerne la condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo, quest'ultima va riconosciuta con decorrenza dal 24/03/2021 (data della domanda amministrativa di aggravamento), secondo quanto concluso dal CTU nella precedente fase del giudizio, accertamento non sottoposto ad alcuna contestazione da parte del convenuto.
24. Per quanto concerne le spese di lite, queste ultime vanno compensate in misura di un terzo e per il resto poste in capo all' , atteso il riconoscimento di una delle prestazioni CP_1
richieste solo successivamente alla proposizione del presente ricorso, secondo la quantificazione indicata in dispositivo.
25. Le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, vanno definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80 e succ. mod., con decorrenza dal 18.5.2024;
- dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie di cui all'art. 3, comma terzo, della legge n. 104/1992, con decorrenza dal 24.3.2021;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' ; CP_1
- compensa le spese processuali in misura di un terzo e, per l'effetto, condanna la parte convenuta alla rifusione a vantaggio della parte ricorrente dei restanti due terzi, che liquida in complessivi € 2.333,50, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sassari, 03/01/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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