Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 19/03/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. N.. 1173/2024 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est.
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. Giulia SIMONI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1173/2024 promossa da:
nato a [...], il [...] e residente in [...]
Evaristo GHERARDI n. 90 (C.F. ) rappresentato e difeso dagli C.F._1
Avv.ti Franco LEGNI e Giaco ali elegge domicilio nel loro studio in Prato, Via Fra' Bartolomeo 83, , giusta procura allegata al ricorso conferita a norma dell'art. 10 DPR 123/2001; Fax: 0574.521306 Pec: vvocati.prato.it Email_1
Ricorrente E
, nata a [...] il [...], residente in 59021 Controparte_2
Vaiano (PO), Via Amedeo Modigliani 16 ( ), rappresentata e C.F._2 difesa dall'Avv. Sara ZELONI - P.E.C.:) e do tudio in Prato, Via Fabbroni n. 12, come da procura speciale allegata ex art. 83, 3° comma c.p.c. e dell'art. 10 D.P.R. n. 123/2001, alla memoria difensiva;
Pec: vvocati.prato.it Email_2
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero ( visto del 28.6.2024). Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato 7 giugno 2024, proponeva domanda di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con CP_2
, nata a [...] il [...], residente in [...], Via Amedeo
[...]
Modigliani 16 celebrato in Vaiano (PO) il 04.09.2004, atto n. 26 – parte II, anno 2004; A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato:
- che da detto matrimonio era nato il figlio a Prato in data 9.7.2006, Per_1 residente presso l'abitazione della madre e non ancora autosufficiente economicamente, in quanto studente presso il Liceo Artistico;
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- che, pertanto, aveva presentato ricorso presso questo Tribunale per ottenere provvedimento di separazione giudiziale, ed il relativo procedimento, iscritto sub. n 2723/2020 RG, si era concluso con sentenza n 274/2023, pubblicata in data 26 aprile 2023, non appellata;
- che il provvedimento di separazione disponeva, tra l'altro: l'affido condiviso del figlio con collocamento presso la madre nella dimora abituale (ossia Per_1 nell'abitazione in comproprietà al 50% con il ricorrente in Vaiano, Via Amedeo Modigliani 16 doc.3 Visura catastale Immobile), regolamentato come disposto in seno al relativo ricorso e la corresponsione, da parte del Sig. alla CP_1 moglie, di un assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 400,00 mensili, oltre al 50% di spese straordinarie, come da provvedimento del Tribunale di Prato, ossia: a) “Sono da ritenersi ricomprese nell'assegno mensile il mantenimento di mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere;
b) Rientrano nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza del conservatorio
o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di Baby sitting, corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura) corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola privata, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, sesami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
c) Rientrano tra le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); d) Il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione
pagina 2 di 6 della relativa documentazione giustificativa;
La casa adibita a residenza familiare sarà assegnata alla moglie quale genitrice collocataria del figlio;
Il padre frequenterà il figlio per due week end al mese (dal sabato dopo la scuola fino alla domenica sera o al lunedì mattina, secondo le esigenze del minore); Il padre frequenterà il figlio un pomeriggio o una sera alla settimana, con possibile pernottamento presso la residenza paterna (in base alle esigenze del figlio;
" Per_1 iugi non si erano più riuniti ed erano stati superati i termini di cui all'art. 3 L.898/70, ed egli aveva lasciato l'abitazione familiare dalla data della comparizione innanzi al Presidente del Tribunale e non erano intervenute modifiche nelle condizioni economiche di entrambi i coniugi. Sulla scorta di tali deduzioni adiva questo Tribunale per ottenere lo scioglimento del matrimonio, c indicando le condizioni relative al concorso del mantenimento del e di regolamentazione del diritto di visita secondo il piano genitoriale Per_1 prodotto, pur segnalando l'approssimarsi della maggiore età per l'unico figlio della coppia, Instaurato il contraddittorio, si costituiva non opponendosi Controparte_2 alla richiesta di scioglimento del matrimonio, segnalando, tuttavia, come il padre avesse completamente abbandonato il proprio ruolo genitoriale e non rispettato i provvedimenti di frequentazione del figlio, rimasto totalmente a carico della madre, anche nei mesi estivi rifiutandosi di rimborsare anche la quota della polizza a copertura assicurativa della casa e delle spese straordinarie sostenute. Soggiungeva, ancora, che il ricorrente non aveva impugnato il testamento olografo del padre il quale, ledendo i diritti di legittimari, aveva lasciato erede universale la moglie, e in sede di pubblicazione del testamento aveva rinunciato ad ogni azione di riduzione nonostante la presenza di diversi immobili nel patrimonio del de cuius. Su queste allegazioni, concludeva per confermare l'affidamento condiviso del figlio con collocazione presso la madre, per l'assegnazione della casa Per_1 familiare, disponendo a suo favore il versamento dell'assegno unico ed aumentando l'assegno di mantenimento all'importo di € 550,00, al contempo revocando la disciplina relativa alle modalità di frequentazione con il padre. Fissata udienza di prima comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore, anche al fine di adottare i provvedimenti interinali, dopo un primo rinvio, le parti pervenivano ad un accordo le condizioni di divorzio che alle condizioni di affidamento e di mantenimento e, all'udienza del 18 dicembre 2024, si riportavano alle condizioni concordate, specificandone i termini e rinunziando espressamente ai termini di cui all'art 189 cpc.
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CONDIZIONI
pagina 4 di 6 pagina 5 di 6 Rileva il Tribunale che dalla documentazione prodotta risulta la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3 comma I, n. 2), lett. b) L.898/1970, come modificata dalla legge 55/2015 posto che sono decorsi i termini minimi a far tempo dalla data della formalizzazione dell'accordo di separazione e che non è stata sollevata eccezione della interruzione di tale stato. In esito alle conclusioni delle parti, appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale. La domanda congiunta dei coniugi, nei termini prospettati, indica compiutamente gli accordi tra i coniugi e, ad avviso del Collegio, le condizioni relative possono ritenersi conformi ad equità, nulla opponendo il Pubblico Ministero. In definitiva, in relazione a questioni non strettamente inerenti il procedimento di divorzio il Tribunale si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale e, accertata la sussistenza dei presupposti di legge, richiama la condizioni concordate, dichiarando integralmente compensate le spese del procedimento, fatto salvo il contributo concordato dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra CP_1 nato a [...], il [...], e , nata a [...] il Controparte_2
03.11.1978, celebrato in Vaiano (PO) il 6 – parte II, anno 2004, dando atto delle condizioni riportate in parte motiva;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vaiano di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Spese compensate tra le parti, fatto salvo il contributo concordato dalle parti.
Così deciso in Prato nella Camera di Consiglio del 12 marzo 2025 su relazione del dott. Michele Sirgiovanni.
Il Presidente rel est. Dott. Michele Sirgiovanni
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