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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/10/2025, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3254/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IO AT ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3254/2018 promossa da:
(C.F. ), con sede in viale Pt_1 Parte_2 P.IVA_1 Pt_2
Ciusa n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pt_2
via Italia n. 138, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Domenico Melis, che la rappresenta e difende,
OPPONENTE
contro
(C.F. , con sede legale in Milano, via Domenichino Controparte_1 P.IVA_2
n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in piazza Pt_2
Irpinia n. 1, presso lo studio dell'Avv. Roberto Gutierrez, rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto
Papa,
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte opponente:
Pag. 1 a 22 “1. Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico, per i motivi di cui in
narrativa, il Decreto Ingiuntivo n. 109/2018, emesso dal Tribunale di Cagliari e per l'effetto
dichiarare che l'istante nulla deve alla Controparte_2
2. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Nell'interesse di parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare la proposta opposizione e ogni eccezione e domanda
avversarie, perché infondate in fatto ed in diritto;
per l'effetto, a seguito dei pagamenti medio
tempore intervenuti a saldo parziale dell'importo capitale ingiunto, condannare l'opponente
[...]
(Cod. Fisc. , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3
pro tempore, al pagamento, in favore di dell'importo di € 172.190,69 [di cui € Parte_3
138.506,26 relativi alla porzione residua del credito ingiunto ed azionato in linea capitale (cfr. doc.
13) ed € 33.684,43 relativi alla porzione del credito ingiunto ed azionato a titolo di interessi di mora
(cfr. docc. 1bis, 3bis e 4 del fascicolo monitorio)], o della maggiore o minor somma eventualmente
dovuta, oltre agli interessi così da determinarsi: i) sulla somma di € 140.961,07 (cfr. doc. 3 del
fascicolo monitorio), dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs.
n. 231 del 9/10/02, secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 (quantificati in €
110.853,01 SE&O, alla data del 14 ottobre 2024 – cfr. doc. 13), e con l'aggiunta degli interessi
anatocistici, quantificati sui predetti interessi moratori maturati ex D.Lgs. n. 231/2002 e scaduti da
almeno 6 mesi, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, cod. civ. e quindi al saggio di cui all'art. 5 del
D.Lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla data di deposito del ricorso monitorio (21 novembre 2017), fatti
salvi i limiti previsti dall'art. 1283 cod. civ. (quantificati in € 64.024,25 SE&O, alla data del 14
ottobre 2024 – cfr. doc. 14); ii) sulla somma di € 33.684,43 (cfr. docc. 1bis, 3bis e 4 del fascicolo
monitorio), ai sensi dell'art. 1284, comma 4, cod. civ. e quindi da determinarsi al saggio di cui all'art.
Pag. 2 a 22 5 del D.Lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla data di deposito del ricorso monitorio (21 novembre 2017),
fatti salvi i limiti previsti dall'art. 1283 cod. civ. (quantificati in € 20.655,24 , alla data del 14 Pt_4
ottobre 2024 – cfr. doc. 15).
IN VIA SUBORDINATA: condannare l'opponente (Cod. Controparte_3
Fisc. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, all'immediato pagamento di P.IVA_3
ogni somma dovuta alla convenuta – opposta fosse anche in virtù di indebito Parte_3
arricchimento.
IN VIA ISTRUTTORIA: si richiamano le osservazioni svolte dal CTP di parte Parte_3
dott. , alla bozza di relazione peritale del CTU, comunicate a quest'ultimo in data Persona_1
15 settembre 2021, e quelle svolte dal procuratore di alla relazione definitiva Parte_3
depositata dal CTU, nelle presenti Note Conclusive (cfr. par. 7, ma si vedano anche le “NOTE DI
TRATTAZIONE SCRITTA IN PREPARAZIONE DELL'UDIENZA DEL 22 APRILE 2022 PER
[...]
e le “NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA IN REPLICA ALLE NOTE AVVERSARIE Parte_3
DEL 15 APRILE 2022, PREPARAZIONE DELL'UDIENZA DEL 22 APRILE 2022 PER Parte_3
), insistendo perché il CTU svolga gli opportuni supplementi di indagine e di relazione con
[...]
gli approfondimenti ed i chiarimenti richiesti.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di giudizio, sia quelli liquidati con il decreto
ingiuntivo opposto, sia quelli della fase di opposizione a decreto ingiuntivo, oltre al rimborso
forfettario delle spese generali ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (15%) e ss.mm.ii (cfr. D.M. 13
agosto 2022, n. 147), ad I.V.A., al contributo previdenziale forense ed alle successive occorrenti”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 09/04/2018 la ha proposto Controparte_3
opposizione al decreto ingiuntivo n. 109/2018, emesso il 09/01/2018, con il quale le è stato ingiunto il pagamento a favore della società della somma di € 174.645,50 oltre Controparte_2
Pag. 3 a 22 interessi e spese, in ragione di fatture asseritamente non pagate nell'ambito di un pregresso rapporto contrattuale intercorso tra e la allora per la fornitura di Controparte_4 Controparte_5
energia elettrica.
In particolare, il credito oggetto di opposizione è così suddiviso:
- € 140.961,07 (doc. 1), a titolo di capitale, portato dalle fatture meglio dettagliate nell'estratto conto prodotto sub doc. 3, maturato in relazione al mancato pagamento di parte delle predette forniture e prestazioni, cui dovranno aggiungersi gli interessi di mora da calcolarsi, dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231 del 9/10/02,
secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12, e gli interessi anatocistici;
- € 33.684,43 (doc. 1bis), a titolo di interessi di mora, portato dalle fatture meglio dettagliate nell'estratto conto che prodotto sub doc. 3bis e depositate sub doc. 4 unitamente al relativo dettaglio di calcolo, maturato in relazione al ritardato pagamento di altra parte delle predette forniture e prestazioni, cui dovranno aggiungersi gli interessi anatocistici.
A sostegno dell'opposizione, la ha eccepito: Controparte_3
- la ora non è debitrice nei confronti della Controparte_5 Controparte_3
in quanto il rapporto di fornitura di cui alle fatture contestate è Controparte_2
intercorso tra l'allora e l' Controparte_5 Controparte_4
- i contratti di fornitura, di durata annuale, ai quali si riferiscono le fatture poste a fondamento dell'ingiunzione, sono stati stipulati in data 11/11/2013 e 30/09/2014;
- la ha comunicato, con nota Prot. 36299 del 23/07/2015, la cessione del credito in CP_4
favore della Controparte_6
- l'allora con nota Prot. 41192 del 04/09/2015, ha comunicato a Controparte_5 [...]
e a “[…] Richiamata la Convenzione Consip Energia Elettrica CP_4 Controparte_6
11-lotto 10 e rilevato che al momento della formalizzazione dell'ordine diretto all'acquisto,
Pag. 4 a 22 ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 comma 4 del D. Lgs. n. 163/06 l'Amministrazione non ha
preventivamente riconosciuto al fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti
derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura”;
- la disciplina introdotta nel Codice dei Contratti Pubblici all'art. 117 del D.lgs. 163/2006
stabilisce che le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti (che sono amministrazioni pubbliche), se queste non le rifiutano, con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario, entro 45 giorni dalla notifica della cessione;
- trattandosi di contratto di fornitura ancora in corso e non essendoci stata l'autorizzazione alla cessione da parte dell'allora è rimasto in essere il rapporto contrattuale Controparte_5
tra l'Ente e la per questa ragione tutti i pagamenti sono stati Controparte_4
regolarmente liquidati in favore di quest'ultima, secondo le modalità previste dalla
Convenzione Consip EE 11-lotto 10 Sardegna;
- la cessione del credito cui l'opposta fa riferimento è stata formalmente respinta ai sensi dell'art. 117, comma 3, d.lgs. n.163/2006 (doc. 3);
- tale circostanza è stata ribadita anche con la nota Prot. n. 51503 del 19/11/2015, inviata alla ed alla Consip s.p.a., con la quale è stata riconfermata la mancata Controparte_4
autorizzazione della cessione del credito, nonché con la nota del 19/02/2016, con la quale l'Amministrazione ha trasmesso alla la presa d'atto da parte di Controparte_6 Controparte_4
della non autorizzazione alla cessione del credito;
[...]
- la cessione del credito verso sarebbe pertanto inefficace, al pari delle successive Controparte_6
cessioni stipulate tra e l'opposta la quale sarebbe Controparte_6 Controparte_2
priva di legittimazione attiva nel procedimento monitorio;
- in ogni caso, le fatture indicate a titolo di capitale sono state regolarmente liquidate, come da mandati allegati (doc. 4), al fornitore nei tempi previsti dalla Controparte_4
Convenzione Consip e dalla normativa allora vigente;
Pag. 5 a 22 - le fatture relative agli interessi legali di mora, applicati da sono Controparte_2
state o contestate formalmente, con richiesta di nota di credito per l'annullamento contabile,
o respinte ufficialmente, tramite il sistema di interscambio, in quanto l'allora CP_5
non vantava alcun rapporto contrattuale creditorio e/o debitorio con la società
[...]
opposta;
- non risulta essere pervenuta, peraltro, la nota di credito n. G00022880 del 10/03/2015 per un importo a credito, in favore della di € 1.945,95, originata da Controparte_3
ricalcoli delle bollette sulla base degli effettivi consumi e di componenti aggiornate, al tempo,
dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) e non è quindi possibile documentarla.
L'opponente ha, quindi, eccepito il difetto di legittimazione attiva della società Controparte_2
e, nel merito, l'avvenuto pagamento di tutte le fatture contestate.
[...]
Si è costituita in giudizio la la quale ha chiesto il rigetto Controparte_2
dell'opposizione, deducendo:
- l'art. 117, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 sancisce l'efficacia e l'opponibilità delle cessioni dei crediti ai debitori ceduti, qualora questi non le “rifiutino con comunicazione da notificarsi al
cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”
(circostanza non verificatasi e, comunque, non provata); mentre il successivo comma 4
riconosce espressamente alle amministrazioni pubbliche “nel contratto stipulato o in atto
separato contestuale” di “preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di
tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione”;
- dalla comunicazione del 26/07/2016 è emerso che i lamentati rifiuti degli atti di cessione dei crediti non risultano “notificati” e quindi portati a conoscenza del cedente e del cessionario,
nel rispetto del termine di legge di 45 giorni dalla notificata cessione: infatti, la comunicazione di rifiuto della cessione dei crediti del 26/07/2016, prodotta sub doc. 3, che si assume essere
Pag. 6 a 22 stata inviata a mezzo PEC all'esponente, alla fornitrice cedente alla Controparte_4
ed alla Consip s.p.a., è priva delle relative ricevute di accettazione e consegna Controparte_6
(non essendo quelle prodotte riferibili a detta comunicazione, bensì ad un'altra successiva) e non prova, pertanto, che sia stata portata a conoscenza del cedente e del cessionario, tanto più
nel rispetto del termine di legge di 45 giorni dalla notificata cessione;
- in detta comunicazione l'opponente ha affermato di aver negato l'autorizzazione a più atti di cessione dei crediti da a che, però, non ineriscono i crediti in Controparte_6 CP_2
linea capitale azionati in monitorio, come può evincersi dalla disamina dei due atti di cessione dei crediti prodotti sub doc. 2 del fascicolo monitorio, che portano estremi differenti da quelli menzionati nella richiamata comunicazione del 26/07/2016;
- peraltro, nella nota Prot. 41192 del 04/09/2015, l'opponente ha affermato di “accettare
formalmente la cessione dei crediti (…) subordinatamente a riconoscimento dello sconto di
cui alla Proposta migliorativa alla convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei
servizi connessi per le PPAA (…)”;
- negli ordinativi di fornitura emessi dall'Ente, costituenti il contratto sottostante le fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto (cfr. doc. 6 del fascicolo monitorio e doc. 2), si legge, nella sezione “Disciplina ed altri elementi applicabili al presente contratto”, la dichiarazione rilasciata dall'Ente acquirente con la quale ha riconosciuto, in capo al fornitore,
la “facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del
contratto di fornitura”, purché ciò avvenga nel rispetto della normativa in materia di cessione dei crediti derivanti da rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e secondo le modalità ed i termini indicati nella Convenzione;
- anche la nota prot. n. 51503 del 19/11/2015 è tardiva, risultando datata 09/11/2015, mentre l'atto di cessione di crediti tra ed è stato notificato il Controparte_4 Controparte_6
22/07/2015, e quindi successiva al termine di 45 giorni;
è intestata ad Controparte_4
ed a Consip s.p.a., che non è la cessionaria, con la conseguenza che l'asserito rifiuto non
Pag. 7 a 22 sarebbe stato comunicato a cedente e cessionario, come previsto dall'art. 117, comma 3, d.lgs.
n. 163/2006; è, altresì, priva della prova di avvenuta spedizione ed avvenuto ricevimento da parte della società fornitrice cedente e della società cessionaria;
- l'art. 70, comma 3, del R.D. 18/11/1923 n. 2440 dispone che: “Per le somme dovute dallo
Stato per somministrazioni, forniture, ed appalti, devono essere osservate le disposizioni
dell'art 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865 n. 2248 […]”; a sua volta, il richiamato art. 9,
allegato E, dispone che: “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun
sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata”; cosicché
quando il contratto si è concluso, come nel caso in esame, non è più applicabile la disciplina speciale dettata a tutela della pubblica amministrazione, tornando, invece, ad essere applicabile quella generale ex art. 1264 c.c., che, ai fini dell'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, richiede esclusivamente una forma particolare (atto pubblico o scrittura privata autenticata) e la notificazione a quest'ultimo senza la necessità della sua adesione o consenso;
- in ordine all'eccezione di pagamento, eseguito direttamente alla fornitrice cedente
[...]
di tutte le fatture monitoriamente azionate, l'Amministrazione si è limitata a CP_4
produrre un prospetto riepilogativo di unilaterale predisposizione (“Elenco Fatture Acquisto
con Movimenti Finanziari”) ed alcuni mandati di pagamento, tutti privi della relativa quietanza del soggetto esercente il servizio di tesoreria dell'Ente;
- in ogni caso, i pretesi pagamenti effettuati in favore della cedente, benché non dimostrati,
anche laddove risultassero effettivi, non esplicherebbero efficacia liberatoria per l'Ente
opponente, posto che sarebbero stati eseguiti in favore della società fornitrice-cedente successivamente alla rituale notificazione degli atti di cessione dei crediti relativi;
- infine, l'importo di € 33.684,43 è stato azionato in monitorio in relazione alle fatture emesse a titolo di interessi moratori maturati in considerazione del ritardato pagamento di alcune fatture in linea capitale diverse da quelle azionate in monitorio per complessivi € 140.961,07,
Pag. 8 a 22 con riguardo a differenti forniture eseguite da – ed Acea CP_4 CP_4 Controparte_6
in favore dell'Ente; CP_4
- l'opponente ha asserito di essere creditore nei confronti dell'esponente, in maniera del tutto generica e non dettagliata, con un mero richiamo alla “nota di credito n. G00022880 del
10.3.15 per un importo a credito, in favore della di € 1.945.95 Controparte_3
originata da ricalcoli delle bollette sulla base degli effettivi consumi e di varie componenti
aggiornate, al tempo, dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico
(AEEGSI)”, credito di facile e pronta liquidazione, tanto più se si considera che la richiamata nota di credito non è stata neppure prodotta ex adverso;
- in ogni caso, l'Ente debitore, avendo ammesso espressamente la cessione dei crediti, non può
opporre alla cessionaria , a norma dell'art. 1248 c.c., “la compensazione che CP_2
avrebbe potuto opporre al cedente”.
Con ordinanza del 20/04/2021 il Giudice ha disposto consulenza tecnica contabile, nominando il dott.
al quale è stato chiesto di calcolare, sulla base della documentazione in atti, il credito Persona_2
nei confronti della ceduto da le somme pagate dal debitore Controparte_3 CP_4
ceduto e gli interessi maturati.
Il consulente ha, quindi, accertato che, relativamente al debito in linea capitale di € 140.961,07 sono stati rinvenuti pagamenti certi effettuati in favore di per € 62.804,25 (mandati di CP_4
pagamento), pagamenti per € 57.531,97 dall'elenco Fatture Acquisto con Movimenti Finanziari
(pagamenti contestati dalla , per € 22.570,80 trattasi di fatture annullate da successive note Pt_3
CP_ di credito che, quindi, non costituiscono debito e per € -1945,95 un credito vantato dalla
(NC n. G00022880) nei confronti di Controparte_3 Pt_3
Per quanto riguarda il debito in linea interessi, il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che:
Pag. 9 a 22 - sulla nota di debito n. 90004481: l'interesse moratorio eventualmente maturato ammonterebbe ad euro 2.827,25 mentre l'interesse legale maturato ammonterebbe ad euro
124,49;
- sulla nota di debito n. 90006729:
Part a) considerando le date inserite nei prospetti gli interessi moratori ammonterebbero ad euro 1.230,17 e gli interessi legali ammonterebbero ad euro 30,86;
b) considerando le date inserite nei documenti della gli Controparte_3
interessi moratori ammonterebbero ad euro 162,03 e gli interessi legali ad euro 4,32;
- sulla nota di debito n. 90002806:
Part a) considerando le date inserite nei prospetti gli interessi moratori ammonterebbero ad euro 23.191,98 e gli interessi legali ammonterebbero ad euro 1.275,32;
b) considerando le date inserite nei documenti della gli Controparte_3
interessi moratori ammonterebbero ad euro 15.495,62 e gli interessi legali ad euro 876,04.
La causa, istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
***
In relazione all'eccepito difetto di legittimazione attiva della cessionaria Controparte_2
si deve preliminarmente osservare che la normativa in materia di cessione di crediti derivanti da un contratto pubblico presenta diverse peculiarità rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione dei crediti (art. 1260 ss. c.c.), essendo diretta a contemperare le diverse esigenze sottese alla libera cessione dei crediti e quelle inerenti la regolare esecuzione dei contratti pubblici e la corretta individuazione del destinatario dei pagamenti.
Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile al caso di specie, occorre dapprima considerare le disposizioni contenute nel R.D. n. 2440 del 1923. In particolare, l'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923
stabilisce la forma che la cessione deve assumere e la sua modalità di comunicazione prevedendo al
Pag. 10 a 22 comma 3: “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o
modificazioni di vincolo devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da
notaio”, e l'art. 70 del citato R.D. introduce una deroga al principio privatistico della liberà cedibilità
del credito (art. 1260 c.c.), stabilendo, al comma 3, che “per le somme dovute dallo Stato per
somministrazioni, forniture ed appalti devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E,
della L. 20 marzo 1865, n. 2248”. La norma richiamata, a sua volta, prevede che “Sul prezzo dei
contratti in corso non potrà avere effetto sequestro né convenirsi cessione se non vi aderisca
l'amministrazione interessata”.
Secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, anche di recente (Cass. n. 24758 del 15/09/2021), il divieto di cessione senza l'adesione della PA di cui all'art. 70 R.D. n. 2440 del 1923 si applica esclusivamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto.
Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 l. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, richiamato dall'art. 70 del R.D. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può
convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 c.c. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la “inefficacia provvisoria” della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'inefficacia verso l'amministrazione di detta cessione può essere pronunziata dal giudice quando accerti, non solo che la notifica della cessione non seguita dall'adesione della P.A. sia avvenuta durante lo svolgimento del rapporto contrattuale,
Pag. 11 a 22 ma anche che questo sia ancora “in corso” all'epoca della decisione, in quanto l'esaurimento dell'esecuzione del contratto determina l'insussistenza della causa d'inefficacia della cessione (Cass.
Sez. 1, sentenza n. 9789 del 18/11/1994, Rv. 488710 - 01).
La giurisprudenza successiva sembra, però, riferire il venir meno della superfluità del consenso da parte dell'ente pubblico all'esaurimento, alla data della comunicazione della cessione, del contratto all'origine del credito ceduto (Cassazione civile sez. III, 11/01/2006, n. 268), ovvero ha applicato il suindicato principio al caso in cui “la fornitura cui si riferiva la cessione era stata ormai espletata
da tempo all'epoca in cui quest'ultima era stata stipulata” (Cass. Sez. I, sentenza n. 2209 del
01/02/2007).
Nel caso in esame, la cessione del credito da a è avvenuta con Controparte_4 Controparte_6
contratto stipulato in data 26/06/2015 (doc. 9 di parte opposta) e la l'ha comunicata CP_4
all'amministrazione ceduta con nota Prot. 36299 del 23/07/2015 (doc. 2 di parte opponente, prodotto con la seconda memoria istruttoria); successivamente la ha ceduto il credito a Controparte_6 [...]
con due contratti di cessione stipulati in data 03/12/2015 (comunicato il 11/12/2015) CP_2
e in data 01/08/2016 (comunicato il 04/08/2016).
Gli ordinativi di fornitura, che rappresentano il contratto sottostante alle fatture oggetto di ingiunzione, sono stati predisposti dalla Provincia di in data 11/11/2013 e 30/09/2014 (doc. Pt_2
2 di parte opposta), sulla base della Convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni Energia Elettrica 11 – Lotto 10 (doc. 1 di parte opposta).
Per quanto riguarda la durata dei contratti di somministrazione a favore dell'Ente, dagli ordini diretti di acquisto (doc. 2 di parte opposta) è emerso che, sebbene non sia stata indicata una data di scadenza,
nell'oggetto è indicato espressamente “Fornitura per 12 mesi a prezzo indicizzato al Consip Power
Index. Oneri per "Sbilanciamento", "Emission Trading - CO2" e "Certificati Verdi - CV" inclusi nel
prezzo”, in conformità alla disposizione di cui all'art. 5, comma 2, della Convenzione Consip EE11: Pag. 12 a 22 “I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni
Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata n. 12 (dodici) mesi a partire dalla Data
di Attivazione della Fornitura”.
Si evince, pertanto, che i contratti di fornitura sono scaduti, rispettivamente, nelle date 11/11/2014 e
30/09/2015.
Deve ritenersi, di conseguenza, che alla data della prima cessione del credito, da Controparte_4
a il 26/06/2015, comunicata il 23/07/2015, il rapporto di fornitura di energia elettrica Controparte_6
fosse ancora in corso di esecuzione e quindi, al tempo, la cessione della posizione creditoria necessitava dell'adesione della pubblica amministrazione ceduta ai fini della sua efficacia e opponibilità, ai sensi dell'art. 70 del R.D. n. 2440 del 1923.
Tuttavia, si deve rilevare, per altro verso, che in giurisprudenza risulta controversa l'applicabilità
degli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440 del 1923 agli enti pubblici territoriali. Infatti, secondo l'interpretazione della Suprema Corte di Cassazione, “l'art. 69, comma 3, del r.d. n. 2440 del 1923,
che richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione alla
P.A. della cessione del credito, riguarda la sola Amministrazione statale e non si applica alle cessioni
di credito da corrispettivo di appalto vantati verso enti locali in quanto non espressamente richiamata
dall'ordinamento di tali enti ed insuscettibile di applicazione analogica, perché di carattere
eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti” (cfr., tra le altre, Cassazione n.
20739/2015).
Tale orientamento è divenuto prevalente nella giurisprudenza di legittimità, anche alla luce della successiva evoluzione normativa, che ha visto l'introduzione di una nuova disciplina della cessione dei crediti delle pubbliche amministrazioni nel Codice degli appalti, all'art. 117 dell'allora vigente d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Pag. 13 a 22 Si ritiene che la norma in questione trovi applicazione astrattamente, sul piano oggettivo, ai contratti di fornitura oggetto di causa, in quanto, secondo la definizione fornita dagli artt. 1 e 3 del d.lgs.
163/2006, nella nozione di contratto di appalto rientrano anche i contratti aventi ad oggetto la
“fornitura di prodotti”.
Peraltro, la ratio della disciplina dettata dal legislatore nell'art. 117 del d.lgs. n. 163/2006 è la medesima delle disposizioni richiamate del R.D. n. 2440 del 1923, trovando applicazione esclusivamente in pendenza del rapporto contrattuale, come nel caso in esame, al fine di evitare che il cedente, per effetto della cessione di quanto dovutogli a causa dell'appalto, venga a trovarsi in condizioni economiche tali da compromettere l'esecuzione o la prosecuzione della propria prestazione contrattuale.
Sulla base della disciplina dettata nel Codice dei contratti pubblici al tempo vigente, la
[...]
ha sostenuto che nel contratto stipulato con la società fornitrice, l'amministrazione CP_2
avrebbe dichiarato espressamente, in conformità a quanto previsto dall'art. 117, comma 4, d.lgs. n.
163/2006, di riconoscere al fornitore la facoltà di cedere a terzi “i crediti ed i Controparte_4
loro diritti accessori” derivanti dalla somministrazione di energia elettrica. Infatti, l'art. 117, comma
4, d.lgs. 163/2006 prevede che “le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto
separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti
o di parte dei crediti che devono venire a maturazione”.
Tuttavia, l'interpretazione fornita dall'opposta non può condividersi, in quanto negli ordini diretti di acquisto – contratti di fornitura (doc. 2 di parte opposta) – si legge: “In caso di soggetto di cui all'art.
9 co. 8 della Convenzione, a riconoscere al Fornitore, purché rispetti la normativa in materia di
cessione dei crediti derivanti da rapporti con le PA, la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti
derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, secondo le modalità e i termini indicati
nella Convenzione e nei relativi allegati”.
Pag. 14 a 22 L'art. 9, comma 8, della Convenzione Consip prevede: “Gli Organismi di diritto pubblico, di cui
all'art. 3 comma 25 d.lgs. n. 163/2006, nell'Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la
cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117, comma 4, d.lgs. n. 163/2006”.
Considerato che la non rientra nel novero degli organismi di diritto Controparte_3
pubblico, non risulta applicabile l'art. 9, comma 8, citato e non sussiste, pertanto, alcun riconoscimento preventivo a favore del fornitore della facoltà di cedere i crediti derivanti dal contratto di fornitura.
Così esclusa l'applicazione del comma 4 dell'art. 117 citato, occorre considerare il comma 3 della stessa disposizione, il quale prevede: “le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione,
concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono
amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al
cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”.
In relazione a tale disciplina, la ha ulteriormente eccepito di aver Controparte_3
opposto un rifiuto espresso alle cessioni del credito notificate, ai sensi dell'art. 117, comma 3, d.lgs.
n. 163/2006, mediante plurime comunicazioni:
- la nota prot. 41192 del 4 settembre 2015 (doc. 3 di parte opponente, seconda memoria istruttoria), intestata a e alla cessionaria con la quale la Controparte_4 Controparte_6
ha ribadito di non aver preventivamente riconosciuto al fornitore la Controparte_5
facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto e ha comunicato di accettare la cessione subordinatamente al riconoscimento di uno sconto;
tuttavia, la comunicazione allegata non è idonea a dimostrare il rifiuto alla cessione, in quanto l'opponente non ha fornito la prova di avvenuta spedizione e avvenuto ricevimento della stessa da parte della cedente e della cessionaria nel termine di legge;
- la nota prot. n. 51503 del 19 novembre 2015 (doc. 4 di parte opponente, seconda memoria istruttoria), con la quale l'opponente ha confermato di non aver autorizzato alcuna cessione
Pag. 15 a 22 del credito e di liquidare il corrispettivo della fornitura direttamente a Controparte_4
conferma la mancata autorizzazione alla cessione del credito, ma non risulta ritualmente notificata, in quanto:
- è tardiva, essendo datata 09/11/2015, mentre l'atto di cessione dei crediti è stato notificato il 23/07/2015, quindi successiva al termine di 45 giorni previsto dall'art. 117, comma 3;
- è intestata a e a Consip s.p.a., ma non alla cessionaria Controparte_4 Controparte_6
- è priva della prova di avvenuta spedizione ed avvenuto ricevimento da parte della cedente e della cessionaria;
- la PEC del 19 febbraio 2016 (doc. 5 di parte opponente, seconda memoria istruttoria), con la quale sarebbe stata trasmessa ad la presa d'atto, da parte di Controparte_6 Controparte_4
della non autorizzazione alla cessione del credito;
tuttavia, la PEC non è allegata con la notifica in modalità telematica e non consente di verificare il contenuto del documento denominato “Presa d'atto della non autorizzazione alla cessione ad CP_4 CP_6
;
[...]
- la nota prot. n. 31804 del 26 luglio 2016 (doc. 3 di parte opponente), con la quale la
[...]
ha ribadito che la cessione del credito stipulata tra e non è CP_5 CP_4 CP_6
stata autorizzata e ha comunicato di non autorizzare le cessioni dei crediti stipulate tra CP_6
e ; Controparte_2
- la PEC del 9 agosto 2016 (doc. 3 di parte opponente), con la quale la ha Controparte_5
comunicato di non autorizzare la cessione del credito stipulata l'08/08/2016 tra e CP_6 [...]
. CP_2
Così ricostruita la successione temporale delle comunicazioni inviate dalla di si CP_5 Pt_2
deve rilevare che, nonostante le produzioni documentali consentano di accertare la volontà
dell'amministrazione di rifiutare la cessione del credito disposta da , l'opponente non CP_4
ha fornito la prova dell'avvenuta notifica delle note di rifiuto alla cedente e alla cessionaria, come richiesto dall'art. 117, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 (“comunicazione da notificarsi al cedente e al
Pag. 16 a 22 cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”) e, pertanto, il rifiuto non può
ritenersi perfezionato, con conseguente opponibilità delle cessioni in oggetto alla . Controparte_3
Dalla documentazione in atti è emerso che l'amministrazione, avendo ritenuto non autorizzate le cessioni dei crediti notificate, dapprima a favore di e poi a favore di Controparte_6 [...]
ha continuato ad effettuare i pagamenti delle fatture oggetto di ingiunzione Controparte_2
direttamente a favore del fornitore come risulta dai prospetti e dai mandati di Controparte_4
pagamento allegati dall'opponente.
Infatti, il consulente tecnico contabile, incaricato nel corso dell'istruttoria al fine di calcolare il credito ceduto, le somme pagate dal debitore ceduto e gli interessi maturati, ha accertato che, relativamente al debito in linea capitale di € 140.961,07 sono stati rinvenuti pagamenti certi effettuati in favore di per € 62.804,25 (mandati di pagamento), pagamenti per € 57.531,97 dall'elenco CP_4
“Fatture Acquisto con Movimenti Finanziari” (pagamenti contestati dalla , per € 22.570,80 Pt_3
trattasi di fatture annullate da successive note di credito che, quindi, non costituiscono debito e per €
-1.945,95 un credito vantato dalla (NC n. G00022880) nei confronti Controparte_3
di Pt_3
A fronte delle risultanze della CTU, la ha eccepito che: Controparte_2
- i mandati di pagamento allegati dall'opponente sono privi della quietanza del soggetto esercente il servizio di tesoreria dell'Ente, unico elemento sulla scorta del quale è possibile stabilire l'an, il quantum, la data del pagamento ed il beneficiario dello stesso;
- il prospetto riepilogativo di unilaterale predisposizione “Elenco Fatture Acquisto con
Movimenti Finanziari” non ha alcuna efficacia probatoria;
In relazione alle contestazioni avanzate da sull'efficacia probatoria dei Controparte_2
documenti contabili, la ha precisato che la contabilità dell'Ente Controparte_3
differisce dalla contabilità di natura privatistica e tutte le operazioni di cassa sono svolte e parificate dal Tesoriere dell'Ente, il quale alla fine dell'esercizio, presenta il proprio conto che viene parificato Pag. 17 a 22 con quello dell'Ente e successivamente inviato agli organi di controllo esterni;
quindi, le registrazioni contabili, effettuate quando i conti di bilancio sono stati chiusi, parificati ed approvati dagli organi di controllo esterni, sono idonee a dimostrare l'avvenuto pagamento, al pari dei mandati emessi dall'Ente e quietanzati dal tesoriere.
Sebbene i documenti contabili prodotti dall'opponente possano apparire attendibili e, pertanto, idonei a provare l'avvenuto pagamento, si deve ribadire, tuttavia, che il mancato perfezionamento del rifiuto
(da notificarsi entro 45 giorni al cedente e al cessionario) preclude l'efficacia liberatoria dei pagamenti effettuati a favore del fornitore-cedente dopo la notificazione degli atti di cessione dei crediti (art. 1264 c.c.).
Ne consegue che l'amministrazione, anche qualora abbia già pagato la somma ingiunta in linea capitale, è tenuta a pagare (nuovamente) la stessa somma a favore della società cessionaria e, non essendo stato possibile addivenire a una soluzione conciliativa ripetutamente sollecitata sin dal 2018,
dovrà eventualmente agire per la ripetizione dell'indebito.
Sul punto, si deve rilevare come la mancanza di prova dell'avvenuta spedizione e dell'avvenuto ricevimento delle comunicazioni di rifiuto, da parte della cedente e della cessionaria, sia stata tempestivamente contestata da sin dalla comparsa di costituzione e risposta, a Controparte_2
differenza di quanto avvenuto in altri procedimenti, aventi il medesimo oggetto, già definiti da questo
Tribunale (cfr. Tribunale di Cagliari, sentenza n. 607/2025), nei quali l'eccezione di difetto di prova della notifica è stata ritenuta tardiva dal giudice designato.
Nel corso del giudizio, la , in ragione dei pagamenti medio tempore intervenuti Controparte_2
a saldo parziale dell'importo capitale ingiunto, ha ridotto la pretesa creditoria in linea capitale nella minor somma di € 138.506,26.
Per quanto riguarda il calcolo degli interessi moratori maturati sull'importo capitale ingiunto ab
origine, pari ad € 140.961,07, considerato che i pagamenti effettuati a favore della cedente non hanno
Pag. 18 a 22 esplicato efficacia liberatoria nei confronti dell'amministrazione ceduta, si devono considerare le date di pagamento indicate nei prospetti di , in quanto gli interessi moratori devono Controparte_2
essere calcolati fino alla data di effettivo rimborso da parte di a . CP_4 Controparte_2
Ciò premesso sul credito preteso in linea capitale, l'opposizione ha ad oggetto anche il credito di €
33.684,43 (note di debito n. 90004481, 90006729 e 90002806), azionato in monitorio dalla
[...]
in relazione a fatture emesse a titolo di interessi moratori maturati in considerazione CP_2
del ritardato pagamento di fatture diverse da quelle azionate in monitorio per € 140.961,07, con riguardo a differenti forniture eseguite da Edison Energia – Ifitalia ed Acea Energia in favore dell'amministrazione. Sulle predette fatture il CTU ha effettuato il ricalcolo degli interessi:
- sulla nota di debito n. 90004481: l'interesse moratorio maturato ammonta ad euro 2.827,25,
mentre l'interesse legale maturato ammonta ad euro 124,49;
- sulla nota di debito n. 90006729:
Part a) considerando le date inserite nei prospetti gli interessi moratori ammontano ad euro
1.230,17 e gli interessi legali ammontano ad euro 30,86;
b) considerando le date inserite nei documenti della gli Controparte_3
interessi moratori ammontano ad euro 162,03 e gli interessi legali ad euro 4,32;
- sulla nota di debito n. 90002806:
Part a) considerando le date inserite nei prospetti gli interessi moratori ammontano ad euro
23.191,98 e gli interessi legali ammontano ad euro 1.275,32;
b) considerando le date inserite nei documenti della gli Controparte_3
interessi moratori ammontano ad euro 15.495,62 e gli interessi legali ad euro 876,04.
Il CTU, sulla base dei prospetti allegati dalla società cessionaria, ha ricalcolato il debito in linea interessi nella minor somma di € 27.249,40, in quanto ha constatato che le fatture di dicembre 2014
(fatture numero 5700420666, 5700421088, 5700421238, 5700421244) sono state emesse in regime ordinario IVA (con IVA ordinaria al 22%), poi stornate con note di credito emesse dal fornitore CP_4
Pag. 19 a 22 nel mese di aprile 2015 (note di credito numero 5750076834, 5750076877, 5750076895, CP_4
5750076896) e nella medesima data sono state emesse le nuove fatture in regime IVA di split payment, pertanto tali documenti non hanno generato debito.
Si deve rilevare, tuttavia, che la ha contestato in modo generico la quantificazione Controparte_3
del debito ceduto, senza sollevare eccezioni specifiche in merito alla compensazione delle fatture di dicembre 2014 con note di credito emesse dal fornitore. Peraltro, ai sensi dell'art. 1248 c.c., la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione della cessione non può essere opposta alla cessionaria. Ne consegue la conferma del credito ingiunto per € 33.684,43, a titolo di interessi moratori.
Sono, altresì, dovuti gli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., da determinarsi al saggio di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla data di deposito del ricorso monitorio
(21 novembre 2017), fatti salvi i limiti previsti dall'art. 1283 c.c., sino al soddisfo.
Deve quindi concludersi che, in ragione della carenza probatoria della notifica del rifiuto della cessione intervenuta, prima, tra e e, poi, tra e , CP_4 CP_6 CP_6 Controparte_2
la cessione è opponibile alla Controparte_3
L'opposizione deve essere, pertanto, rigettata e la deve essere Controparte_3
condannata al pagamento delle somme residue ingiunte a favore della cessionaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo (valore della controversia euro € 174.645,50; complessità media).
Le spese di CTU sono liquidate definitivamente a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Pag. 20 a 22
1. dà atto di pagamenti medio tempore intervenuti a saldo parziale dell'importo capitale ingiunto e, conseguentemente, revoca il decreto ingiuntivo n. 109/2018 del Tribunale di Cagliari;
2. rigetta, per il resto, l'opposizione sollevata dalla Controparte_3
3. condanna per l'effetto la al pagamento, in favore di Controparte_3 [...]
dei seguenti importi: Controparte_2
a) € 138.506,26, relativi alla porzione residua del credito ingiunto ed azionato in linea capitale, oltre interessi moratori da calcolarsi sulla somma inizialmente ingiunta di €
140.961,07 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs.
n. 231/2002, con l'aggiunta degli interessi anatocistici, quantificati sui predetti interessi moratori, ai sensi degli artt. 1283 e 1284, comma 4, c.c. e quindi da determinarsi al saggio di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla data di deposito del ricorso monitorio (21 novembre 2017) sino al soddisfo;
b) € 33.684,43, relativi alla porzione del credito ingiunto ed azionato a titolo di interessi di mora, oltre interessi anatocistici, quantificati sui predetti interessi moratori, ai sensi degli artt. 1283 e 1284, comma 4, c.c. e quindi da determinarsi al saggio di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla data di deposito del ricorso monitorio (21 novembre
2017) sino al soddisfo;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della Controparte_3
- condanna la a rifondere le spese di lite a favore della Controparte_3 [...]
che si liquidano in € 14.103,00 per onorari, oltre spese generali ed Controparte_2
accessori.
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare € 14.103,00
Pag. 21 a 22 Spese generali (15% sul compenso totale)
Compenso
Cagliari, 22/10/2025
€ 2.115,45
€ 16.218,45
Il Giudice
IO AT
Pag. 22 a 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IO AT ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3254/2018 promossa da:
(C.F. ), con sede in viale Pt_1 Parte_2 P.IVA_1 Pt_2
Ciusa n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pt_2
via Italia n. 138, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Domenico Melis, che la rappresenta e difende,
OPPONENTE
contro
(C.F. , con sede legale in Milano, via Domenichino Controparte_1 P.IVA_2
n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in piazza Pt_2
Irpinia n. 1, presso lo studio dell'Avv. Roberto Gutierrez, rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto
Papa,
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte opponente:
Pag. 1 a 22 “1. Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico, per i motivi di cui in
narrativa, il Decreto Ingiuntivo n. 109/2018, emesso dal Tribunale di Cagliari e per l'effetto
dichiarare che l'istante nulla deve alla Controparte_2
2. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Nell'interesse di parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare la proposta opposizione e ogni eccezione e domanda
avversarie, perché infondate in fatto ed in diritto;
per l'effetto, a seguito dei pagamenti medio
tempore intervenuti a saldo parziale dell'importo capitale ingiunto, condannare l'opponente
[...]
(Cod. Fisc. , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3
pro tempore, al pagamento, in favore di dell'importo di € 172.190,69 [di cui € Parte_3
138.506,26 relativi alla porzione residua del credito ingiunto ed azionato in linea capitale (cfr. doc.
13) ed € 33.684,43 relativi alla porzione del credito ingiunto ed azionato a titolo di interessi di mora
(cfr. docc. 1bis, 3bis e 4 del fascicolo monitorio)], o della maggiore o minor somma eventualmente
dovuta, oltre agli interessi così da determinarsi: i) sulla somma di € 140.961,07 (cfr. doc. 3 del
fascicolo monitorio), dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs.
n. 231 del 9/10/02, secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 (quantificati in €
110.853,01 SE&O, alla data del 14 ottobre 2024 – cfr. doc. 13), e con l'aggiunta degli interessi
anatocistici, quantificati sui predetti interessi moratori maturati ex D.Lgs. n. 231/2002 e scaduti da
almeno 6 mesi, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, cod. civ. e quindi al saggio di cui all'art. 5 del
D.Lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla data di deposito del ricorso monitorio (21 novembre 2017), fatti
salvi i limiti previsti dall'art. 1283 cod. civ. (quantificati in € 64.024,25 SE&O, alla data del 14
ottobre 2024 – cfr. doc. 14); ii) sulla somma di € 33.684,43 (cfr. docc. 1bis, 3bis e 4 del fascicolo
monitorio), ai sensi dell'art. 1284, comma 4, cod. civ. e quindi da determinarsi al saggio di cui all'art.
Pag. 2 a 22 5 del D.Lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla data di deposito del ricorso monitorio (21 novembre 2017),
fatti salvi i limiti previsti dall'art. 1283 cod. civ. (quantificati in € 20.655,24 , alla data del 14 Pt_4
ottobre 2024 – cfr. doc. 15).
IN VIA SUBORDINATA: condannare l'opponente (Cod. Controparte_3
Fisc. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, all'immediato pagamento di P.IVA_3
ogni somma dovuta alla convenuta – opposta fosse anche in virtù di indebito Parte_3
arricchimento.
IN VIA ISTRUTTORIA: si richiamano le osservazioni svolte dal CTP di parte Parte_3
dott. , alla bozza di relazione peritale del CTU, comunicate a quest'ultimo in data Persona_1
15 settembre 2021, e quelle svolte dal procuratore di alla relazione definitiva Parte_3
depositata dal CTU, nelle presenti Note Conclusive (cfr. par. 7, ma si vedano anche le “NOTE DI
TRATTAZIONE SCRITTA IN PREPARAZIONE DELL'UDIENZA DEL 22 APRILE 2022 PER
[...]
e le “NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA IN REPLICA ALLE NOTE AVVERSARIE Parte_3
DEL 15 APRILE 2022, PREPARAZIONE DELL'UDIENZA DEL 22 APRILE 2022 PER Parte_3
), insistendo perché il CTU svolga gli opportuni supplementi di indagine e di relazione con
[...]
gli approfondimenti ed i chiarimenti richiesti.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di giudizio, sia quelli liquidati con il decreto
ingiuntivo opposto, sia quelli della fase di opposizione a decreto ingiuntivo, oltre al rimborso
forfettario delle spese generali ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (15%) e ss.mm.ii (cfr. D.M. 13
agosto 2022, n. 147), ad I.V.A., al contributo previdenziale forense ed alle successive occorrenti”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 09/04/2018 la ha proposto Controparte_3
opposizione al decreto ingiuntivo n. 109/2018, emesso il 09/01/2018, con il quale le è stato ingiunto il pagamento a favore della società della somma di € 174.645,50 oltre Controparte_2
Pag. 3 a 22 interessi e spese, in ragione di fatture asseritamente non pagate nell'ambito di un pregresso rapporto contrattuale intercorso tra e la allora per la fornitura di Controparte_4 Controparte_5
energia elettrica.
In particolare, il credito oggetto di opposizione è così suddiviso:
- € 140.961,07 (doc. 1), a titolo di capitale, portato dalle fatture meglio dettagliate nell'estratto conto prodotto sub doc. 3, maturato in relazione al mancato pagamento di parte delle predette forniture e prestazioni, cui dovranno aggiungersi gli interessi di mora da calcolarsi, dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231 del 9/10/02,
secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12, e gli interessi anatocistici;
- € 33.684,43 (doc. 1bis), a titolo di interessi di mora, portato dalle fatture meglio dettagliate nell'estratto conto che prodotto sub doc. 3bis e depositate sub doc. 4 unitamente al relativo dettaglio di calcolo, maturato in relazione al ritardato pagamento di altra parte delle predette forniture e prestazioni, cui dovranno aggiungersi gli interessi anatocistici.
A sostegno dell'opposizione, la ha eccepito: Controparte_3
- la ora non è debitrice nei confronti della Controparte_5 Controparte_3
in quanto il rapporto di fornitura di cui alle fatture contestate è Controparte_2
intercorso tra l'allora e l' Controparte_5 Controparte_4
- i contratti di fornitura, di durata annuale, ai quali si riferiscono le fatture poste a fondamento dell'ingiunzione, sono stati stipulati in data 11/11/2013 e 30/09/2014;
- la ha comunicato, con nota Prot. 36299 del 23/07/2015, la cessione del credito in CP_4
favore della Controparte_6
- l'allora con nota Prot. 41192 del 04/09/2015, ha comunicato a Controparte_5 [...]
e a “[…] Richiamata la Convenzione Consip Energia Elettrica CP_4 Controparte_6
11-lotto 10 e rilevato che al momento della formalizzazione dell'ordine diretto all'acquisto,
Pag. 4 a 22 ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 comma 4 del D. Lgs. n. 163/06 l'Amministrazione non ha
preventivamente riconosciuto al fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti
derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura”;
- la disciplina introdotta nel Codice dei Contratti Pubblici all'art. 117 del D.lgs. 163/2006
stabilisce che le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti (che sono amministrazioni pubbliche), se queste non le rifiutano, con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario, entro 45 giorni dalla notifica della cessione;
- trattandosi di contratto di fornitura ancora in corso e non essendoci stata l'autorizzazione alla cessione da parte dell'allora è rimasto in essere il rapporto contrattuale Controparte_5
tra l'Ente e la per questa ragione tutti i pagamenti sono stati Controparte_4
regolarmente liquidati in favore di quest'ultima, secondo le modalità previste dalla
Convenzione Consip EE 11-lotto 10 Sardegna;
- la cessione del credito cui l'opposta fa riferimento è stata formalmente respinta ai sensi dell'art. 117, comma 3, d.lgs. n.163/2006 (doc. 3);
- tale circostanza è stata ribadita anche con la nota Prot. n. 51503 del 19/11/2015, inviata alla ed alla Consip s.p.a., con la quale è stata riconfermata la mancata Controparte_4
autorizzazione della cessione del credito, nonché con la nota del 19/02/2016, con la quale l'Amministrazione ha trasmesso alla la presa d'atto da parte di Controparte_6 Controparte_4
della non autorizzazione alla cessione del credito;
[...]
- la cessione del credito verso sarebbe pertanto inefficace, al pari delle successive Controparte_6
cessioni stipulate tra e l'opposta la quale sarebbe Controparte_6 Controparte_2
priva di legittimazione attiva nel procedimento monitorio;
- in ogni caso, le fatture indicate a titolo di capitale sono state regolarmente liquidate, come da mandati allegati (doc. 4), al fornitore nei tempi previsti dalla Controparte_4
Convenzione Consip e dalla normativa allora vigente;
Pag. 5 a 22 - le fatture relative agli interessi legali di mora, applicati da sono Controparte_2
state o contestate formalmente, con richiesta di nota di credito per l'annullamento contabile,
o respinte ufficialmente, tramite il sistema di interscambio, in quanto l'allora CP_5
non vantava alcun rapporto contrattuale creditorio e/o debitorio con la società
[...]
opposta;
- non risulta essere pervenuta, peraltro, la nota di credito n. G00022880 del 10/03/2015 per un importo a credito, in favore della di € 1.945,95, originata da Controparte_3
ricalcoli delle bollette sulla base degli effettivi consumi e di componenti aggiornate, al tempo,
dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) e non è quindi possibile documentarla.
L'opponente ha, quindi, eccepito il difetto di legittimazione attiva della società Controparte_2
e, nel merito, l'avvenuto pagamento di tutte le fatture contestate.
[...]
Si è costituita in giudizio la la quale ha chiesto il rigetto Controparte_2
dell'opposizione, deducendo:
- l'art. 117, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 sancisce l'efficacia e l'opponibilità delle cessioni dei crediti ai debitori ceduti, qualora questi non le “rifiutino con comunicazione da notificarsi al
cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”
(circostanza non verificatasi e, comunque, non provata); mentre il successivo comma 4
riconosce espressamente alle amministrazioni pubbliche “nel contratto stipulato o in atto
separato contestuale” di “preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di
tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione”;
- dalla comunicazione del 26/07/2016 è emerso che i lamentati rifiuti degli atti di cessione dei crediti non risultano “notificati” e quindi portati a conoscenza del cedente e del cessionario,
nel rispetto del termine di legge di 45 giorni dalla notificata cessione: infatti, la comunicazione di rifiuto della cessione dei crediti del 26/07/2016, prodotta sub doc. 3, che si assume essere
Pag. 6 a 22 stata inviata a mezzo PEC all'esponente, alla fornitrice cedente alla Controparte_4
ed alla Consip s.p.a., è priva delle relative ricevute di accettazione e consegna Controparte_6
(non essendo quelle prodotte riferibili a detta comunicazione, bensì ad un'altra successiva) e non prova, pertanto, che sia stata portata a conoscenza del cedente e del cessionario, tanto più
nel rispetto del termine di legge di 45 giorni dalla notificata cessione;
- in detta comunicazione l'opponente ha affermato di aver negato l'autorizzazione a più atti di cessione dei crediti da a che, però, non ineriscono i crediti in Controparte_6 CP_2
linea capitale azionati in monitorio, come può evincersi dalla disamina dei due atti di cessione dei crediti prodotti sub doc. 2 del fascicolo monitorio, che portano estremi differenti da quelli menzionati nella richiamata comunicazione del 26/07/2016;
- peraltro, nella nota Prot. 41192 del 04/09/2015, l'opponente ha affermato di “accettare
formalmente la cessione dei crediti (…) subordinatamente a riconoscimento dello sconto di
cui alla Proposta migliorativa alla convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei
servizi connessi per le PPAA (…)”;
- negli ordinativi di fornitura emessi dall'Ente, costituenti il contratto sottostante le fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto (cfr. doc. 6 del fascicolo monitorio e doc. 2), si legge, nella sezione “Disciplina ed altri elementi applicabili al presente contratto”, la dichiarazione rilasciata dall'Ente acquirente con la quale ha riconosciuto, in capo al fornitore,
la “facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del
contratto di fornitura”, purché ciò avvenga nel rispetto della normativa in materia di cessione dei crediti derivanti da rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e secondo le modalità ed i termini indicati nella Convenzione;
- anche la nota prot. n. 51503 del 19/11/2015 è tardiva, risultando datata 09/11/2015, mentre l'atto di cessione di crediti tra ed è stato notificato il Controparte_4 Controparte_6
22/07/2015, e quindi successiva al termine di 45 giorni;
è intestata ad Controparte_4
ed a Consip s.p.a., che non è la cessionaria, con la conseguenza che l'asserito rifiuto non
Pag. 7 a 22 sarebbe stato comunicato a cedente e cessionario, come previsto dall'art. 117, comma 3, d.lgs.
n. 163/2006; è, altresì, priva della prova di avvenuta spedizione ed avvenuto ricevimento da parte della società fornitrice cedente e della società cessionaria;
- l'art. 70, comma 3, del R.D. 18/11/1923 n. 2440 dispone che: “Per le somme dovute dallo
Stato per somministrazioni, forniture, ed appalti, devono essere osservate le disposizioni
dell'art 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865 n. 2248 […]”; a sua volta, il richiamato art. 9,
allegato E, dispone che: “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun
sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata”; cosicché
quando il contratto si è concluso, come nel caso in esame, non è più applicabile la disciplina speciale dettata a tutela della pubblica amministrazione, tornando, invece, ad essere applicabile quella generale ex art. 1264 c.c., che, ai fini dell'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, richiede esclusivamente una forma particolare (atto pubblico o scrittura privata autenticata) e la notificazione a quest'ultimo senza la necessità della sua adesione o consenso;
- in ordine all'eccezione di pagamento, eseguito direttamente alla fornitrice cedente
[...]
di tutte le fatture monitoriamente azionate, l'Amministrazione si è limitata a CP_4
produrre un prospetto riepilogativo di unilaterale predisposizione (“Elenco Fatture Acquisto
con Movimenti Finanziari”) ed alcuni mandati di pagamento, tutti privi della relativa quietanza del soggetto esercente il servizio di tesoreria dell'Ente;
- in ogni caso, i pretesi pagamenti effettuati in favore della cedente, benché non dimostrati,
anche laddove risultassero effettivi, non esplicherebbero efficacia liberatoria per l'Ente
opponente, posto che sarebbero stati eseguiti in favore della società fornitrice-cedente successivamente alla rituale notificazione degli atti di cessione dei crediti relativi;
- infine, l'importo di € 33.684,43 è stato azionato in monitorio in relazione alle fatture emesse a titolo di interessi moratori maturati in considerazione del ritardato pagamento di alcune fatture in linea capitale diverse da quelle azionate in monitorio per complessivi € 140.961,07,
Pag. 8 a 22 con riguardo a differenti forniture eseguite da – ed Acea CP_4 CP_4 Controparte_6
in favore dell'Ente; CP_4
- l'opponente ha asserito di essere creditore nei confronti dell'esponente, in maniera del tutto generica e non dettagliata, con un mero richiamo alla “nota di credito n. G00022880 del
10.3.15 per un importo a credito, in favore della di € 1.945.95 Controparte_3
originata da ricalcoli delle bollette sulla base degli effettivi consumi e di varie componenti
aggiornate, al tempo, dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico
(AEEGSI)”, credito di facile e pronta liquidazione, tanto più se si considera che la richiamata nota di credito non è stata neppure prodotta ex adverso;
- in ogni caso, l'Ente debitore, avendo ammesso espressamente la cessione dei crediti, non può
opporre alla cessionaria , a norma dell'art. 1248 c.c., “la compensazione che CP_2
avrebbe potuto opporre al cedente”.
Con ordinanza del 20/04/2021 il Giudice ha disposto consulenza tecnica contabile, nominando il dott.
al quale è stato chiesto di calcolare, sulla base della documentazione in atti, il credito Persona_2
nei confronti della ceduto da le somme pagate dal debitore Controparte_3 CP_4
ceduto e gli interessi maturati.
Il consulente ha, quindi, accertato che, relativamente al debito in linea capitale di € 140.961,07 sono stati rinvenuti pagamenti certi effettuati in favore di per € 62.804,25 (mandati di CP_4
pagamento), pagamenti per € 57.531,97 dall'elenco Fatture Acquisto con Movimenti Finanziari
(pagamenti contestati dalla , per € 22.570,80 trattasi di fatture annullate da successive note Pt_3
CP_ di credito che, quindi, non costituiscono debito e per € -1945,95 un credito vantato dalla
(NC n. G00022880) nei confronti di Controparte_3 Pt_3
Per quanto riguarda il debito in linea interessi, il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che:
Pag. 9 a 22 - sulla nota di debito n. 90004481: l'interesse moratorio eventualmente maturato ammonterebbe ad euro 2.827,25 mentre l'interesse legale maturato ammonterebbe ad euro
124,49;
- sulla nota di debito n. 90006729:
Part a) considerando le date inserite nei prospetti gli interessi moratori ammonterebbero ad euro 1.230,17 e gli interessi legali ammonterebbero ad euro 30,86;
b) considerando le date inserite nei documenti della gli Controparte_3
interessi moratori ammonterebbero ad euro 162,03 e gli interessi legali ad euro 4,32;
- sulla nota di debito n. 90002806:
Part a) considerando le date inserite nei prospetti gli interessi moratori ammonterebbero ad euro 23.191,98 e gli interessi legali ammonterebbero ad euro 1.275,32;
b) considerando le date inserite nei documenti della gli Controparte_3
interessi moratori ammonterebbero ad euro 15.495,62 e gli interessi legali ad euro 876,04.
La causa, istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
***
In relazione all'eccepito difetto di legittimazione attiva della cessionaria Controparte_2
si deve preliminarmente osservare che la normativa in materia di cessione di crediti derivanti da un contratto pubblico presenta diverse peculiarità rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione dei crediti (art. 1260 ss. c.c.), essendo diretta a contemperare le diverse esigenze sottese alla libera cessione dei crediti e quelle inerenti la regolare esecuzione dei contratti pubblici e la corretta individuazione del destinatario dei pagamenti.
Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile al caso di specie, occorre dapprima considerare le disposizioni contenute nel R.D. n. 2440 del 1923. In particolare, l'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923
stabilisce la forma che la cessione deve assumere e la sua modalità di comunicazione prevedendo al
Pag. 10 a 22 comma 3: “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o
modificazioni di vincolo devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da
notaio”, e l'art. 70 del citato R.D. introduce una deroga al principio privatistico della liberà cedibilità
del credito (art. 1260 c.c.), stabilendo, al comma 3, che “per le somme dovute dallo Stato per
somministrazioni, forniture ed appalti devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E,
della L. 20 marzo 1865, n. 2248”. La norma richiamata, a sua volta, prevede che “Sul prezzo dei
contratti in corso non potrà avere effetto sequestro né convenirsi cessione se non vi aderisca
l'amministrazione interessata”.
Secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, anche di recente (Cass. n. 24758 del 15/09/2021), il divieto di cessione senza l'adesione della PA di cui all'art. 70 R.D. n. 2440 del 1923 si applica esclusivamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto.
Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 l. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, richiamato dall'art. 70 del R.D. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può
convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 c.c. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la “inefficacia provvisoria” della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'inefficacia verso l'amministrazione di detta cessione può essere pronunziata dal giudice quando accerti, non solo che la notifica della cessione non seguita dall'adesione della P.A. sia avvenuta durante lo svolgimento del rapporto contrattuale,
Pag. 11 a 22 ma anche che questo sia ancora “in corso” all'epoca della decisione, in quanto l'esaurimento dell'esecuzione del contratto determina l'insussistenza della causa d'inefficacia della cessione (Cass.
Sez. 1, sentenza n. 9789 del 18/11/1994, Rv. 488710 - 01).
La giurisprudenza successiva sembra, però, riferire il venir meno della superfluità del consenso da parte dell'ente pubblico all'esaurimento, alla data della comunicazione della cessione, del contratto all'origine del credito ceduto (Cassazione civile sez. III, 11/01/2006, n. 268), ovvero ha applicato il suindicato principio al caso in cui “la fornitura cui si riferiva la cessione era stata ormai espletata
da tempo all'epoca in cui quest'ultima era stata stipulata” (Cass. Sez. I, sentenza n. 2209 del
01/02/2007).
Nel caso in esame, la cessione del credito da a è avvenuta con Controparte_4 Controparte_6
contratto stipulato in data 26/06/2015 (doc. 9 di parte opposta) e la l'ha comunicata CP_4
all'amministrazione ceduta con nota Prot. 36299 del 23/07/2015 (doc. 2 di parte opponente, prodotto con la seconda memoria istruttoria); successivamente la ha ceduto il credito a Controparte_6 [...]
con due contratti di cessione stipulati in data 03/12/2015 (comunicato il 11/12/2015) CP_2
e in data 01/08/2016 (comunicato il 04/08/2016).
Gli ordinativi di fornitura, che rappresentano il contratto sottostante alle fatture oggetto di ingiunzione, sono stati predisposti dalla Provincia di in data 11/11/2013 e 30/09/2014 (doc. Pt_2
2 di parte opposta), sulla base della Convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni Energia Elettrica 11 – Lotto 10 (doc. 1 di parte opposta).
Per quanto riguarda la durata dei contratti di somministrazione a favore dell'Ente, dagli ordini diretti di acquisto (doc. 2 di parte opposta) è emerso che, sebbene non sia stata indicata una data di scadenza,
nell'oggetto è indicato espressamente “Fornitura per 12 mesi a prezzo indicizzato al Consip Power
Index. Oneri per "Sbilanciamento", "Emission Trading - CO2" e "Certificati Verdi - CV" inclusi nel
prezzo”, in conformità alla disposizione di cui all'art. 5, comma 2, della Convenzione Consip EE11: Pag. 12 a 22 “I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni
Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata n. 12 (dodici) mesi a partire dalla Data
di Attivazione della Fornitura”.
Si evince, pertanto, che i contratti di fornitura sono scaduti, rispettivamente, nelle date 11/11/2014 e
30/09/2015.
Deve ritenersi, di conseguenza, che alla data della prima cessione del credito, da Controparte_4
a il 26/06/2015, comunicata il 23/07/2015, il rapporto di fornitura di energia elettrica Controparte_6
fosse ancora in corso di esecuzione e quindi, al tempo, la cessione della posizione creditoria necessitava dell'adesione della pubblica amministrazione ceduta ai fini della sua efficacia e opponibilità, ai sensi dell'art. 70 del R.D. n. 2440 del 1923.
Tuttavia, si deve rilevare, per altro verso, che in giurisprudenza risulta controversa l'applicabilità
degli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440 del 1923 agli enti pubblici territoriali. Infatti, secondo l'interpretazione della Suprema Corte di Cassazione, “l'art. 69, comma 3, del r.d. n. 2440 del 1923,
che richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione alla
P.A. della cessione del credito, riguarda la sola Amministrazione statale e non si applica alle cessioni
di credito da corrispettivo di appalto vantati verso enti locali in quanto non espressamente richiamata
dall'ordinamento di tali enti ed insuscettibile di applicazione analogica, perché di carattere
eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti” (cfr., tra le altre, Cassazione n.
20739/2015).
Tale orientamento è divenuto prevalente nella giurisprudenza di legittimità, anche alla luce della successiva evoluzione normativa, che ha visto l'introduzione di una nuova disciplina della cessione dei crediti delle pubbliche amministrazioni nel Codice degli appalti, all'art. 117 dell'allora vigente d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Pag. 13 a 22 Si ritiene che la norma in questione trovi applicazione astrattamente, sul piano oggettivo, ai contratti di fornitura oggetto di causa, in quanto, secondo la definizione fornita dagli artt. 1 e 3 del d.lgs.
163/2006, nella nozione di contratto di appalto rientrano anche i contratti aventi ad oggetto la
“fornitura di prodotti”.
Peraltro, la ratio della disciplina dettata dal legislatore nell'art. 117 del d.lgs. n. 163/2006 è la medesima delle disposizioni richiamate del R.D. n. 2440 del 1923, trovando applicazione esclusivamente in pendenza del rapporto contrattuale, come nel caso in esame, al fine di evitare che il cedente, per effetto della cessione di quanto dovutogli a causa dell'appalto, venga a trovarsi in condizioni economiche tali da compromettere l'esecuzione o la prosecuzione della propria prestazione contrattuale.
Sulla base della disciplina dettata nel Codice dei contratti pubblici al tempo vigente, la
[...]
ha sostenuto che nel contratto stipulato con la società fornitrice, l'amministrazione CP_2
avrebbe dichiarato espressamente, in conformità a quanto previsto dall'art. 117, comma 4, d.lgs. n.
163/2006, di riconoscere al fornitore la facoltà di cedere a terzi “i crediti ed i Controparte_4
loro diritti accessori” derivanti dalla somministrazione di energia elettrica. Infatti, l'art. 117, comma
4, d.lgs. 163/2006 prevede che “le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto
separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti
o di parte dei crediti che devono venire a maturazione”.
Tuttavia, l'interpretazione fornita dall'opposta non può condividersi, in quanto negli ordini diretti di acquisto – contratti di fornitura (doc. 2 di parte opposta) – si legge: “In caso di soggetto di cui all'art.
9 co. 8 della Convenzione, a riconoscere al Fornitore, purché rispetti la normativa in materia di
cessione dei crediti derivanti da rapporti con le PA, la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti
derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, secondo le modalità e i termini indicati
nella Convenzione e nei relativi allegati”.
Pag. 14 a 22 L'art. 9, comma 8, della Convenzione Consip prevede: “Gli Organismi di diritto pubblico, di cui
all'art. 3 comma 25 d.lgs. n. 163/2006, nell'Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la
cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117, comma 4, d.lgs. n. 163/2006”.
Considerato che la non rientra nel novero degli organismi di diritto Controparte_3
pubblico, non risulta applicabile l'art. 9, comma 8, citato e non sussiste, pertanto, alcun riconoscimento preventivo a favore del fornitore della facoltà di cedere i crediti derivanti dal contratto di fornitura.
Così esclusa l'applicazione del comma 4 dell'art. 117 citato, occorre considerare il comma 3 della stessa disposizione, il quale prevede: “le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione,
concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono
amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al
cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”.
In relazione a tale disciplina, la ha ulteriormente eccepito di aver Controparte_3
opposto un rifiuto espresso alle cessioni del credito notificate, ai sensi dell'art. 117, comma 3, d.lgs.
n. 163/2006, mediante plurime comunicazioni:
- la nota prot. 41192 del 4 settembre 2015 (doc. 3 di parte opponente, seconda memoria istruttoria), intestata a e alla cessionaria con la quale la Controparte_4 Controparte_6
ha ribadito di non aver preventivamente riconosciuto al fornitore la Controparte_5
facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto e ha comunicato di accettare la cessione subordinatamente al riconoscimento di uno sconto;
tuttavia, la comunicazione allegata non è idonea a dimostrare il rifiuto alla cessione, in quanto l'opponente non ha fornito la prova di avvenuta spedizione e avvenuto ricevimento della stessa da parte della cedente e della cessionaria nel termine di legge;
- la nota prot. n. 51503 del 19 novembre 2015 (doc. 4 di parte opponente, seconda memoria istruttoria), con la quale l'opponente ha confermato di non aver autorizzato alcuna cessione
Pag. 15 a 22 del credito e di liquidare il corrispettivo della fornitura direttamente a Controparte_4
conferma la mancata autorizzazione alla cessione del credito, ma non risulta ritualmente notificata, in quanto:
- è tardiva, essendo datata 09/11/2015, mentre l'atto di cessione dei crediti è stato notificato il 23/07/2015, quindi successiva al termine di 45 giorni previsto dall'art. 117, comma 3;
- è intestata a e a Consip s.p.a., ma non alla cessionaria Controparte_4 Controparte_6
- è priva della prova di avvenuta spedizione ed avvenuto ricevimento da parte della cedente e della cessionaria;
- la PEC del 19 febbraio 2016 (doc. 5 di parte opponente, seconda memoria istruttoria), con la quale sarebbe stata trasmessa ad la presa d'atto, da parte di Controparte_6 Controparte_4
della non autorizzazione alla cessione del credito;
tuttavia, la PEC non è allegata con la notifica in modalità telematica e non consente di verificare il contenuto del documento denominato “Presa d'atto della non autorizzazione alla cessione ad CP_4 CP_6
;
[...]
- la nota prot. n. 31804 del 26 luglio 2016 (doc. 3 di parte opponente), con la quale la
[...]
ha ribadito che la cessione del credito stipulata tra e non è CP_5 CP_4 CP_6
stata autorizzata e ha comunicato di non autorizzare le cessioni dei crediti stipulate tra CP_6
e ; Controparte_2
- la PEC del 9 agosto 2016 (doc. 3 di parte opponente), con la quale la ha Controparte_5
comunicato di non autorizzare la cessione del credito stipulata l'08/08/2016 tra e CP_6 [...]
. CP_2
Così ricostruita la successione temporale delle comunicazioni inviate dalla di si CP_5 Pt_2
deve rilevare che, nonostante le produzioni documentali consentano di accertare la volontà
dell'amministrazione di rifiutare la cessione del credito disposta da , l'opponente non CP_4
ha fornito la prova dell'avvenuta notifica delle note di rifiuto alla cedente e alla cessionaria, come richiesto dall'art. 117, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 (“comunicazione da notificarsi al cedente e al
Pag. 16 a 22 cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”) e, pertanto, il rifiuto non può
ritenersi perfezionato, con conseguente opponibilità delle cessioni in oggetto alla . Controparte_3
Dalla documentazione in atti è emerso che l'amministrazione, avendo ritenuto non autorizzate le cessioni dei crediti notificate, dapprima a favore di e poi a favore di Controparte_6 [...]
ha continuato ad effettuare i pagamenti delle fatture oggetto di ingiunzione Controparte_2
direttamente a favore del fornitore come risulta dai prospetti e dai mandati di Controparte_4
pagamento allegati dall'opponente.
Infatti, il consulente tecnico contabile, incaricato nel corso dell'istruttoria al fine di calcolare il credito ceduto, le somme pagate dal debitore ceduto e gli interessi maturati, ha accertato che, relativamente al debito in linea capitale di € 140.961,07 sono stati rinvenuti pagamenti certi effettuati in favore di per € 62.804,25 (mandati di pagamento), pagamenti per € 57.531,97 dall'elenco CP_4
“Fatture Acquisto con Movimenti Finanziari” (pagamenti contestati dalla , per € 22.570,80 Pt_3
trattasi di fatture annullate da successive note di credito che, quindi, non costituiscono debito e per €
-1.945,95 un credito vantato dalla (NC n. G00022880) nei confronti Controparte_3
di Pt_3
A fronte delle risultanze della CTU, la ha eccepito che: Controparte_2
- i mandati di pagamento allegati dall'opponente sono privi della quietanza del soggetto esercente il servizio di tesoreria dell'Ente, unico elemento sulla scorta del quale è possibile stabilire l'an, il quantum, la data del pagamento ed il beneficiario dello stesso;
- il prospetto riepilogativo di unilaterale predisposizione “Elenco Fatture Acquisto con
Movimenti Finanziari” non ha alcuna efficacia probatoria;
In relazione alle contestazioni avanzate da sull'efficacia probatoria dei Controparte_2
documenti contabili, la ha precisato che la contabilità dell'Ente Controparte_3
differisce dalla contabilità di natura privatistica e tutte le operazioni di cassa sono svolte e parificate dal Tesoriere dell'Ente, il quale alla fine dell'esercizio, presenta il proprio conto che viene parificato Pag. 17 a 22 con quello dell'Ente e successivamente inviato agli organi di controllo esterni;
quindi, le registrazioni contabili, effettuate quando i conti di bilancio sono stati chiusi, parificati ed approvati dagli organi di controllo esterni, sono idonee a dimostrare l'avvenuto pagamento, al pari dei mandati emessi dall'Ente e quietanzati dal tesoriere.
Sebbene i documenti contabili prodotti dall'opponente possano apparire attendibili e, pertanto, idonei a provare l'avvenuto pagamento, si deve ribadire, tuttavia, che il mancato perfezionamento del rifiuto
(da notificarsi entro 45 giorni al cedente e al cessionario) preclude l'efficacia liberatoria dei pagamenti effettuati a favore del fornitore-cedente dopo la notificazione degli atti di cessione dei crediti (art. 1264 c.c.).
Ne consegue che l'amministrazione, anche qualora abbia già pagato la somma ingiunta in linea capitale, è tenuta a pagare (nuovamente) la stessa somma a favore della società cessionaria e, non essendo stato possibile addivenire a una soluzione conciliativa ripetutamente sollecitata sin dal 2018,
dovrà eventualmente agire per la ripetizione dell'indebito.
Sul punto, si deve rilevare come la mancanza di prova dell'avvenuta spedizione e dell'avvenuto ricevimento delle comunicazioni di rifiuto, da parte della cedente e della cessionaria, sia stata tempestivamente contestata da sin dalla comparsa di costituzione e risposta, a Controparte_2
differenza di quanto avvenuto in altri procedimenti, aventi il medesimo oggetto, già definiti da questo
Tribunale (cfr. Tribunale di Cagliari, sentenza n. 607/2025), nei quali l'eccezione di difetto di prova della notifica è stata ritenuta tardiva dal giudice designato.
Nel corso del giudizio, la , in ragione dei pagamenti medio tempore intervenuti Controparte_2
a saldo parziale dell'importo capitale ingiunto, ha ridotto la pretesa creditoria in linea capitale nella minor somma di € 138.506,26.
Per quanto riguarda il calcolo degli interessi moratori maturati sull'importo capitale ingiunto ab
origine, pari ad € 140.961,07, considerato che i pagamenti effettuati a favore della cedente non hanno
Pag. 18 a 22 esplicato efficacia liberatoria nei confronti dell'amministrazione ceduta, si devono considerare le date di pagamento indicate nei prospetti di , in quanto gli interessi moratori devono Controparte_2
essere calcolati fino alla data di effettivo rimborso da parte di a . CP_4 Controparte_2
Ciò premesso sul credito preteso in linea capitale, l'opposizione ha ad oggetto anche il credito di €
33.684,43 (note di debito n. 90004481, 90006729 e 90002806), azionato in monitorio dalla
[...]
in relazione a fatture emesse a titolo di interessi moratori maturati in considerazione CP_2
del ritardato pagamento di fatture diverse da quelle azionate in monitorio per € 140.961,07, con riguardo a differenti forniture eseguite da Edison Energia – Ifitalia ed Acea Energia in favore dell'amministrazione. Sulle predette fatture il CTU ha effettuato il ricalcolo degli interessi:
- sulla nota di debito n. 90004481: l'interesse moratorio maturato ammonta ad euro 2.827,25,
mentre l'interesse legale maturato ammonta ad euro 124,49;
- sulla nota di debito n. 90006729:
Part a) considerando le date inserite nei prospetti gli interessi moratori ammontano ad euro
1.230,17 e gli interessi legali ammontano ad euro 30,86;
b) considerando le date inserite nei documenti della gli Controparte_3
interessi moratori ammontano ad euro 162,03 e gli interessi legali ad euro 4,32;
- sulla nota di debito n. 90002806:
Part a) considerando le date inserite nei prospetti gli interessi moratori ammontano ad euro
23.191,98 e gli interessi legali ammontano ad euro 1.275,32;
b) considerando le date inserite nei documenti della gli Controparte_3
interessi moratori ammontano ad euro 15.495,62 e gli interessi legali ad euro 876,04.
Il CTU, sulla base dei prospetti allegati dalla società cessionaria, ha ricalcolato il debito in linea interessi nella minor somma di € 27.249,40, in quanto ha constatato che le fatture di dicembre 2014
(fatture numero 5700420666, 5700421088, 5700421238, 5700421244) sono state emesse in regime ordinario IVA (con IVA ordinaria al 22%), poi stornate con note di credito emesse dal fornitore CP_4
Pag. 19 a 22 nel mese di aprile 2015 (note di credito numero 5750076834, 5750076877, 5750076895, CP_4
5750076896) e nella medesima data sono state emesse le nuove fatture in regime IVA di split payment, pertanto tali documenti non hanno generato debito.
Si deve rilevare, tuttavia, che la ha contestato in modo generico la quantificazione Controparte_3
del debito ceduto, senza sollevare eccezioni specifiche in merito alla compensazione delle fatture di dicembre 2014 con note di credito emesse dal fornitore. Peraltro, ai sensi dell'art. 1248 c.c., la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione della cessione non può essere opposta alla cessionaria. Ne consegue la conferma del credito ingiunto per € 33.684,43, a titolo di interessi moratori.
Sono, altresì, dovuti gli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., da determinarsi al saggio di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla data di deposito del ricorso monitorio
(21 novembre 2017), fatti salvi i limiti previsti dall'art. 1283 c.c., sino al soddisfo.
Deve quindi concludersi che, in ragione della carenza probatoria della notifica del rifiuto della cessione intervenuta, prima, tra e e, poi, tra e , CP_4 CP_6 CP_6 Controparte_2
la cessione è opponibile alla Controparte_3
L'opposizione deve essere, pertanto, rigettata e la deve essere Controparte_3
condannata al pagamento delle somme residue ingiunte a favore della cessionaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo (valore della controversia euro € 174.645,50; complessità media).
Le spese di CTU sono liquidate definitivamente a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
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1. dà atto di pagamenti medio tempore intervenuti a saldo parziale dell'importo capitale ingiunto e, conseguentemente, revoca il decreto ingiuntivo n. 109/2018 del Tribunale di Cagliari;
2. rigetta, per il resto, l'opposizione sollevata dalla Controparte_3
3. condanna per l'effetto la al pagamento, in favore di Controparte_3 [...]
dei seguenti importi: Controparte_2
a) € 138.506,26, relativi alla porzione residua del credito ingiunto ed azionato in linea capitale, oltre interessi moratori da calcolarsi sulla somma inizialmente ingiunta di €
140.961,07 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs.
n. 231/2002, con l'aggiunta degli interessi anatocistici, quantificati sui predetti interessi moratori, ai sensi degli artt. 1283 e 1284, comma 4, c.c. e quindi da determinarsi al saggio di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla data di deposito del ricorso monitorio (21 novembre 2017) sino al soddisfo;
b) € 33.684,43, relativi alla porzione del credito ingiunto ed azionato a titolo di interessi di mora, oltre interessi anatocistici, quantificati sui predetti interessi moratori, ai sensi degli artt. 1283 e 1284, comma 4, c.c. e quindi da determinarsi al saggio di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla data di deposito del ricorso monitorio (21 novembre
2017) sino al soddisfo;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della Controparte_3
- condanna la a rifondere le spese di lite a favore della Controparte_3 [...]
che si liquidano in € 14.103,00 per onorari, oltre spese generali ed Controparte_2
accessori.
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare € 14.103,00
Pag. 21 a 22 Spese generali (15% sul compenso totale)
Compenso
Cagliari, 22/10/2025
€ 2.115,45
€ 16.218,45
Il Giudice
IO AT
Pag. 22 a 22