Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 10/03/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4538 / 2014 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale ordinario di Perugia, in persona del giudice dott. Antonio Contini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta a registro generale degli affari civili al numero
4538 per l'anno 2014 e vertente
TRA
Parte_1 Parte_1
elettivamente domiciliati in AL AD, via Vittorio Parte_1
Veneto, s.n.c., presso l'avv. Stefano De Angelis e l'avv. Diego Lacchi, che li assistono e difendono anche disgiuntamente giusta procura in margine della citazione in opposizione;
ATTORI-OPPONENTI
CONTRO elettivamente domiciliata in Perugia, piazza Italia, n. 9, presso Controparte_1
l'avv. Paolo Cutini, e rappresentata e difesa da avv. Alberto Toffoletto, avv. Marco
Pesenti, avv. Christian Romeo, avv. Luciana Cipolla, avv. Flora Lettenmayer, avv.
Simona Daminelli, che la assistono e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
CONVENUTO-OPPOSTO avente ad oggetto: contratti bancari;
sulle seguenti conclusioni: come da verbale,
PER GLI ATTORI OPPONENTI
“in via preliminare,
- disporre la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto,
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l'adozione di ogni provvedimento occorrente e necessario;
- dichiarare il difetto di procura ad litem nel ricorso introduttivo di parte opposta per mancanza della data di conferimento del mandato;
- previo accertamento della mancata indicazione delle generalità della parte istante, dichiarare la nullità del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto;
- previo accertamento della carenza di legittimazione passiva dei soggetti ingiunti nel provvedimento monitorio emesso nonché nella domanda esposta nel ricorso introduttivo, dichiarare la nullità del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto;
- dichiarare la nullità del contratto di fideiussione intervenuto con conseguente liberazione dei Sig.ri e per le ragioni di cui in narrativa;
Pt_1 Pt_1
- dichiarare l'assenza del requisito di prova scritta nonché di liquidità certezza- esigibilità delle somme richieste dalla parte opposta a mezzo del provvedimento monitorio per le ragioni indicate in narrativa;
- conseguentemente, revocare e/o annullare e/o rendere inefficace il decreto ingiuntivo emesso ed opposto per le ragioni esposte nella parte motiva tutta del presente atto;
in via principale,
- accertare e conseguentemente dichiarare la nullità delle clausole contrattuali che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi dei contratti stipulati dalla ditta correntista con la nel corso del rapporto e relativi all'accensione dei CP_2
conti corrente di corrispondenza ed anticipi salvo buon fine e di tutte le linee di credito ad essi collegate, ivi incluso il mutuo-prestito chirografario nonché delle dichiarazioni unilaterali e comunque di ogni scritto rilasciato all'Istituto di credito, ivi incluso il titolo cambiario in bianco, ed in particolare aventi ad oggetto: la pattuizione di interessi in misura ultralegale;
la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi;
il conteggio e l'applicazione della commissione di massimo scoperto, nonché la capitalizzazione trimestrale della stessa;
l'applicazione delle valute, spese di tenuta conto e commissioni in genere mai pattuite espressamente nel loro ammontare;
- per l'effetto, condannare la convenuta opposta società “ e per essa P_
in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, a procedere alla ricostruzione dei rapporti di dare/avere relativi al conto n. 12164/85 poi rinominato 29452371 - e di tutte le linee di credito ad
Pagina 2 di 18 essi collegati, ivi compreso il mutuo chirografario, epurandoli da commissioni e spese in genere, valute, interessi ultralegali, interessi anatocistici (calcolati trimestralmente
[... sugli interessi debitori e sulla commissione di massimo scoperto), in favore della ditta
e dei soci amministratori e ciò al fine di Parte_1 Parte_1 Parte_1 accertare l'effettiva consistenza degli affidamenti e dei rientri operati nel corso del rapporto dalla ditta correntista;
- previo accertamento nei rapporti di conto corrente intestati alla ditta correntista e di ogni altro rapporto o servizio collegato del superamento del tasso soglia previsto dalla legge sull'usura, disporre l'epurazione delle dette somme dai predetti rapporti e dalle linee di credito ad essi collegati e dall'addebito degli interessi calcolati in violazione dell'art. 1815 c.c.;
- conseguentemente, condannare la società “ e per essa P_ [...]
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3
tempore, alla restituzione in favore della ditta correntista in persona dei soci amministratori e delle somme indebitamente richieste, Parte_1 Parte_1
trattenute ed addebitate sul conto corrente conto n. 12164/85 poi rinominato 29452371
- e di tutte le linee di credito ad essi collegati, ivi compreso il mutuo chirografario n°
3760786, oltreché del titolo cambiario in bianco, così come risulterà e sarà ritenuta congrua e di giustizia in corso di causa anche all'esito dell'espletanda CTU contabile volta alla ricostruzione del rapporto dare/avere, ovviamente oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo effettivo;
- rigettare, comunque ed in ogni caso, tutte le domande esperite dalla “ P_
e per essa ” nei confronti delle
[...] Controparte_3
parti opponenti, in quanto infondate in punto di fatto e di diritto e comunque non provate nei termini della loro formulazione;
- revocare, comunque ed in ogni caso, il decreto ingiuntivo emesso, dichiarandolo ingiusto/illegittimo/inefficace per le ragioni esposte in narrativa;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale adito ritenesse di non poter accogliere le richieste esperite in via preliminare e principale:
- accertare la presenza del calcolo anatocistico degli interessi operato illegittimamente dalla convenuta opposta in danno della correntista sui rapporti di conto corrente
Pagina 3 di 18 intrattenuti compresi le linee di credito ad essi collegati, la pattuizione di interessi in misura ultralegale, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
il conteggio e
l'applicazione della commissione di massimo scoperto, la capitalizzazione trimestrale della stessa nonchè l'applicazione delle valute, spese di tenuta conto e commissioni in genere mai pattuite espressamente nel loro ammontare, previa declaratoria ove necessaria della nullità delle clausole contrattuali che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi dei contratti stipulati dalla ditta correntista con la nel corso del rapporto e relativi all'accensione dei conti corrente di CP_2
corrispondenza ed anticipi salvo buon fine e di tutte le linee di credito ad essi collegate, ivi incluso il mutuo-prestito chirografario nonché delle dichiarazioni unilaterali e comunque di ogni scritto rilasciato all'Istituto di credito, ivi incluso il titolo cambiario in bianco;
- per l'effetto, condannare la convenuta opposta “ e per essa P_
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, alla restituzione in favore della ditta correntista in persona dei soci amministratori Sig.ri e della somma Parte_1 Parte_1
indebitamente richiesta e trattenuta che risulterà di giustizia in corso di causa anche alla luce della richiesta CTU contabile e di stima del danno, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo effettivo;
- rigettare, comunque ed in ogni caso, tutte le domande esperite dalla “ P_
e per essa
[...] Controparte_3
” nei confronti delle parti opponenti, in quanto infondate in punto di fatto e di
[...]
diritto e comunque non provate nei termini della loro formulazione;
- revocare, comunque ed in ogni caso, il decreto ingiuntivo emesso, dichiarandolo ingiusto/illegittimo/inefficace per le ragioni esposte in narrativa;
in via ulteriormente gradata,
- ridurre l'importo dovuto in forza del provvedimento monitorio emesso, in quanto non fondato nei termini della sua formulazione e della documentazione allegata;
- rigettare, comunque ed in ogni caso, tutte le domande esperite dalla “ P_
e per essa
[...] Controparte_3
” nei confronti delle parti opponenti, in quanto infondate in punto di fatto e di
[...]
diritto e comunque non provate nei termini della loro formulazione;
Pagina 4 di 18 - revocare, comunque ed in ogni caso, il decreto ingiuntivo emesso, dichiarandolo ingiusto/illegittimo/inefficace per le ragioni meglio esposte in narrativa;
in via riconvenzionale,
- previo accertamento della violazione delle norme di legge poste in essere dalla parte opposta di natura contrattuale ed extra contrattuale ed in conseguenza della gestione dell'intero rapporto, condannare la Soc. “ e per essa P_ [...]
a risarcire i danni cagionati alle parti Controparte_3
opponenti, oltre gli ulteriori danni secondo la quantificazione che verrà determinata con riserva in itinere nel procedimento de quo, per i titoli e le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto, ovvero per l'ipotesi normativa che il Giusdicente ritenesse applicabile, iura novit curia, anche alla luce dell'espletanda CTU, altresì nella somma che l'Ecc.mo Tribunale adito, Giudice designato, dovesse accertare e ritenere di giustizia, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria ed ogni altro accessorio dovuto come per legge, da compensare con le somme che, eventualmente, fossero ancora dovute, da parte degli opponenti nei confronti della Soc. “ e per essa P_ [...]
”; Controparte_3
- revocare, comunque ed in ogni caso, il decreto ingiuntivo emesso, dichiarandolo ingiusto / illegittimo / inefficace per le ragioni esposte in narrativa;
In ogni caso, il tutto e comunque, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.”
PER LA CONVENUTA
“Nel merito:
Voglia rigettare tutte le richieste di controparte avanzate sia in via preliminare, che in via principale e subordinata, oltre che in via ulteriormente gradata e in via riconvenzionale, perché tutte prive di qualsiasi riscontro fattuale e fondamento giuridico, per tutte le ragioni di cui alla parte espositiva del presente atto. Voglia pertanto, per l'effetto, confermare il D.I. n. 1142/2014 opposto e condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore (P.IVA e C.F. ) con sede a AL AD (PG) in Zona P.IVA_1
Industriale Nord nonché – in concorso ed in solido con la debitrice principale e fino alla concorrenza delle somme da questi garantite – i fideiussori Parte_1
Pagina 5 di 18 (C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a [...]
Umbra in Via Garibaldi 59 e (C.F. ) nato a [...]_2
Foligno e residente a [...]in Loc. Palazzo Ceccoli, al pagamento della somma portata dal D.I. opposto pari ad € 150.924,19, oltre agli ulteriori interessi legali maturati e maturandi a decorrere dal 27.01.2014 e fino all'effettivo saldo, oltre alle spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi € 1.857,00 di cui € 357,00 per spese, oltre a C.I. ed IVA come per legge.
Nel merito ed in subordine:
Voglia l'Ill.mo Signor Giudice condannare gli odierni opponenti al pagamento a favore di , della maggiore o minore somma – rispetto a quella ingiunta – che P_
dovesse emergere in corso di causa. Con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi, C.I. ed IVA come per legge. Si chiede inoltre – alla luce della palese infondatezza e pretestuosità dei motivi di opposizione al D.I. n. 1142/2014, così come ampiamente riportato nella parte espositiva del presente atto – che il Signor Giudice Voglia condannare parte opponente anche ai sensi dell'art. 96 co. 1 c.p.c.”
* * *
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – e per essa ha Controparte_1 Controparte_3 chiesto e ottenuto dall'intestata giustizia il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo 28 aprile 2014, n. 1142, nei confronti di Parte_1
e nei confronti di e per la somma di euro
[...] Parte_1 Parte_1
150.924,19 oltre accessori e spese, esponendo il saldo passivo di un conto corrente ed il residuo impagato di un contratto di finanziamento chirografario.
Rappresentava, segnatamente, che:
- sul conto corrente di corrispondenza acceso il 26 settembre 2000 con la
[...] poi confluita in era maturato un saldo passivo di Controparte_4 Controparte_1
euro 116.486,30 alla data 27.10.2014;
- che sul conto corrente erano state regolate delle aperture di credito, più volte incrementate, fino a complessivi 140.000 euro;
- che e si erano costituiti fideiussori omnibus con Parte_1 Parte_1
scrittura dal 30 novembre 2006, fino a concorrenza di euro 208.000;
Pagina 6 di 18 - che il finanziamento numerato 3760786, stipulato il 17 febbraio 2011, evidenziava un saldo debitorio di euro 34.437;
- che e si erano costituiti fideiussori specifici, con Parte_1 Parte_1
riferimento a tale contratto di finanziamento, con lettera di pari data;
- che successivamente, i rapporti tra le parti avevano un andamento irregolare e quindi: i. il 13 settembre 2012, la società si riconosceva debitrice della somma di euro
118.900,40 euro con riferimento alle linee di credito riferite al conto di corrispondenza, esponendo di non aver ulteriormente esigenza del fido, e proponendo quindi un piano di rientro mensile per 17 rate da 7.000 euro ciascuna, rilasciando anche pagherò cambiario avallato dai garanti;
ii. si impegnava con la stessa scrittura al regolare rimborso del finanziamento;
- che, comunque, successivamente, i pagamenti non venivano onorati e il conto corrente veniva chiuso con comunicazione del 1° agosto 2013, e veniva dichiarata la risoluzione del contratto di finanziamento.
2. – Con atto di citazione ritualmente notificato si sono opposti tutti gli ingiunti, esponendo:
a) il difetto di valida procura ad litem per il monitorio:
b) la nullità del ricorso per mancata corretta indicazione delle generalità della parte istante;
c) il difetto di legittimazione passiva della società e dei soci amministratori per essere stata cancellata la società dall'albo delle imprese artigiane il 19 luglio 2012;
d) la mancata prova del credito in sede monitoria, per essere la misura dello stesso esposta in documenti ex art. 50 t.u.b. per essere non leggibile la firma del funzionario e non analitico dell'intero rapporto;
e) “L'assenza di prova in ordine alla valida pattuizione delle condizioni regolanti gli affidamenti concessi, i relativi rapporti risultano gravati da indebiti interessi ultra legali, commissioni e spese, determinando pertanto la necessità di ricalcolo”
f) la natura vessatoria di alcune clausole non sottoscritte separatamente.
g) l'anatocismo di interessi e spese con riferimento alla commissione di massimo scoperto;
h) la nullità della clausola determinativa di interessi ultralegali, perché esposta con riferimento a interminate “condizioni economiche”;
Pagina 7 di 18 i) la nullità per indeterminatezza delle clausole quanto a capitalizzazione trimestrale, computo delle spese e commissioni in genere, valuta delle operazioni;
l) applicazione illecita della data di valuta delle operazioni;
m) la nullità o inesistenza della lettera del 13 settembre 2012, firmata dagli opponenti, perché predisposta dall'istituto di credito nella forma di dichiarazione unilaterale e in violazione di norma imperativa, con nullità della causa;
n) quanto alla garanzia fideiussoria rilasciata, l'inefficacia della stessa in ragione della mala fede in contrahendo della banca, con conseguenziale liberazione del garante.
In dipendenza di tali rilievi espone l'opponente l'esigenza di ricalcolo dell'andamento del rapporto e, quindi, chiede il risarcimento del danno anche ex art. 2043 cod. civ.
3. – Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito l'opposto, argomentando in resistenza delle avverse deduzioni e sostenendo partitamente:
a) quanto alle questioni pregiudiziali, la validità della procura ad litem, l'esatta indicazione della parte istante e l'irrilevanza della cancellazione della società dall'albo delle imprese artigiane;
b) quanto alla sussistenza dei requisiti per ricorrere alla procedura monitoria,
l'utilità al fine dei certificati ex art. 50 tub prodotti unitamente al ricorso;
c) quanto alla mancata speciale sottoscrizione delle clausole assunte vessatorie con riferimento al conto corrente, l'efficacia della loro specifica sottoscrizione, per essere indicate in ordine numerico progressivo e, quindi, con enunciazione del relativo contenuto.
d) quanto al merito:
i. la legittimità dell'applicazione dell'anatocismo, con applicazione di pari periodicità a mente del contratto del 26 settembre 2000 (e come confermato dalla lettera del 13 settembre 2012 dei correntisti).
ii. quanto al difetto di pattuizione delle condizioni economiche, che il contratto di conto corrente prevede tutti i costi standard, e che per i tassi inerenti l'apertura di credito e lo scoperto di conto si rinvia ai contratti di affidamento;
iii. quanto al c.d. gioco delle valute, che il regime delle stesse era pattuito in contratto;
e) quanto alla lettera del 13 settembre 2012, l'infondatezza di ogni avverso
Pagina 8 di 18 assunto;
f) quanto alle istanze risarcitorie, l'infondatezza delle stesse anche per carenza di prova, come anche l'infondatezza degli avversi assunti in ordine all'inefficacia delle garanzie fideiussorie o la liberazione del garante.
4. – Respinta l'istanza di sospensione della facoltà di esecuzione provvisoria concessa con il decreto ingiuntivo, concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. le parti hanno diffusamente ribadito le proprie posizioni e ragioni. È stata affidata consulenza tecnica d'ufficio alla dott.ssa Antonella Capponi e, mutato il giudice istruttore, la causa è stata chiamata una prima volta per la precisazione delle conclusioni;
rimessa sul ruolo istruttorio per l'esigenza di un approfondimento tecnico, rimesso alla c.t.u. dott.ssa , la causa è stata nuovamente trattenuta per la Persona_1
decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 co. 1 c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato comparse conclusionali e repliche.
5. – La causa ha per oggetto, nel merito, la domanda di pagamento del saldo passivo di un conto corrente di corrispondenza (su cui erano regolate due aperture di credito, l'una per elasticità di cassa e una per anticipazioni salvo buon fine su effetti, ri.ba., titoli e documenti similari presentati allo sconto al salvo buon fine) e al residuo impagato di un finanziamento chirografario.
5.1. – Preliminarmente devono tuttavia affrontarsi le questioni di rito o comunque pregiudiziali poste dalla società debitrice principale e dai soci illimitatamente responsabili nonché fideiussori (generici e specifici).
Quanto al difetto di valida procura ad litem, la deduzione è infondata. Come indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo è stata prodotta (e richiamata) la procura generale fatta per atto pubblico del 17 gennaio 2013, rep. n. 70409 e racc. n. 20333, da parte del ricorrente (mandatario del titolare del credito) a favore dell'avv. Agrimano, riportando detta procura generale, del tutto chiaramente, il nominativo del legale rappresentante del conferente e la data.
Quanto alla mancata indicazione delle generalità della parte istante la deduzione è parimenti del tutto infondata.
La parte istante è (per conto di Controparte_3
poi costituitasi direttamente in giudizio), per la identificazione della Controparte_1 quale non è, ovviamente, necessario l'indicazione del nominativo del legale
Pagina 9 di 18 rappresentante pro tempore – atteso che ella sta in giudizio, ovvimente e per legge, in persona degli organi rappresentativi – né, tantomento, per la medesima ragione, è necessaria la dicitura che, appunto, ella stia in giudizio in persona degli organi rappresentativi;
né, ovviamente, indicata la partita iva della parte che ha agito in giudizio, deve essere indicato il codice fiscale del legale rappresentante della stessa.
Quanto al difetto di legittimazione passiva della società ingiunta, per essere la stessa cancellata dall'albo delle imprese artigiane, “argomentando ai sensi dell'art. 2291
e ss. c.c.”, anche tale deduzione, all'evidenza generica, è comunque infondata.
Fermo che la genericità della deduzione conduce, per ciò solo, al rigetto della stessa, difettando chiara allegazione del fatto costitutivo e della ragione fondante la conseguenza giuridica che se ne vuole trarre (tale ovviamente non potendo essere un generico riferimento all'integrale disciplina delle società in nome collettivo), se la parte opponente voleva richiamare una causa di scioglimento delle società deve comunque darsi atto che la stessa avrebbe dovuto specificatamente dedurre tale circostanza, contraddittoria rispetto all'aver dato mandato per opporre il decreto ingiuntivo e che comunque è stato affermato, del tutto condivisibilmente, che l'inattività di fatto della società (circostanza non dedotta dagli opponenti) o la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane non ha gli stessi effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese (cft. Cass. civ., Sez. III, 23 giugno 2021, n. 17957).
5.2. – Venendo al merito della controversia può preliminarmente osservarsi che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'oggetto della controversia non è la legittimità del decreto stesso, e dunque la sufficienza del compendio probatorio in quella sede prodotto, bensì la sussistenza della pretesa sostanziale del creditore che, di conseguenza,
è tenuto alla prova delle circostanze di fatto rilevanti per sostenere la sua domanda di pagamento: sono quindi non rilevanti le questioni fatte in ordine alla validità degli estratti conto certificati ex art. 50 tub.
5.3. – Ciò posto, può passarsi alla disamina delle questioni dirimenti per la vicenda oggetto di giudizio.
Come si è detto la banca chiede il pagamento del saldo di un conto corrente di corrispondenza, sul quale erano regolate due aperture di credito, e di un finanziamento chirografo.
5.3.1 – Principiando da quest'ultimo per ragioni meramente espositive, può
Pagina 10 di 18 osservarsi che, invero, quanto a detto mutuo, non è addotta alcuna ragione perché le somme erogate non debbano essere restituite come da contratto: la parte opponente, e cioè il prenditore del mutuo e i suoi fideiussori specifici, peraltro personalmente obbligati in quanto soci illimitatamente responsabili, non ha formulato alcuna censura in ordine al mutuo di talchè, poiché si tratta di obbligazioni contrattuali nelle quali il creditore ha l'onere di provare il titolo e può limitarsi ad affermare l'altrui inadempimento e fermo che il titolo è, chiaramente, dimostrato e in ogni caso non contestato (come invero l'inadempimento), è del tutto evidente che il debitore principale e i fideiussori e soci devono essere condannati al pagamento di euro 33.783,02, oltre interessi moratori come contrattualmente previsto al 7,70% senza capitalizzazione, dal
10 agosto 2013.
In particolare, quanto ai fideiussori, per quanto occorrer possa alla luce della genericità delle deduzioni esposte, è opportuno evidenziare che è infondata ogni ventilata inefficacia della garanzia per essere la banca incorsa in malafede in contrahendo, in particolare per essere del tutto assenti o comunque non argomentati i presupposti di fatto di applicazione del richiamato art. 1956 cod. civ.
5.3.2. – Quanto invece al saldo passivo del contratto di conto corrente di corrispondenza, devono essere formulati i seguenti rilievi.
In primo luogo occorre osservare che sono in atti il contratto di conto corrente (al numero 3 della produzione del convenuto opposto) come stipulato il 26 settembre 2000, nonché gli estratti conto dal primo trimestre del 2001 al terzo trimestre del 2013.
Ebbene, quanto all'anatocismo, deve rammentarsi che l'art. 1283 c.c. dispone “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.” Come noto, le sentenze della Suprema Corte di cassazione, 16 marzo 1999, n. 2374 e del 30 marzo
1999, n. 1096, hanno rilevato come le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori fissate dalle norme bancarie uniformi redatte dall'A.b.i., non integrando un uso normativo, non potessero integrare gli usi, appunto ritenuti normativi, fissati dalla disposizione richiamata, per difetto dell'elemento soggettivo della opinio juris. È altresì noto che l'intervento legislativo volto garantire la validità delle pattuizioni anatocistiche stipulate in data antecendente alla delibera del C.i.c.r. del 9
Pagina 11 di 18 febbraio 2000 (e in particolare, in parte qua, l'articolo 25 del d.lgs. 4 agosto 1999, n.
432, recante modifica dell'articolo 120 del T.u.b.) è stato successivamente dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 17 ottobre 2000,
n. 425, per eccesso di delega, di modo che successivamente la Suprema Corte di cassazione, con la decisione a Sezioni Unite del 4 novembre 2004, n. 21095, ha affermato “In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico
("opinio juris ac necessitatis"). Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione 'medio tempore' di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata.”
Se quindi, per il periodo precedente all'intervento della delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 9 febbraio 2000, entrata in vigore 60 giorni dopo, il 22 aprile 2000, le convenzioni di interesse anatocistico devono ritenersi
Pagina 12 di 18 nulle, ha poi stabilito detta delibera che “
1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti.
2. Il saldo periodico produce interessi creditori e debitori. Il saldo risultante dalla chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.”
Con riferimento ai contratti in corso alla data di adozione della delibera, poi, l'art. 7 della delibera, rubricato “disposizioni transitorie”, stabiliva “
1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio.
2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.
Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela.”
Facendo applicazione dei richiami ora sinteticamente tratteggiati deve osservarsi che nel contratto di conto corrente di corrispondenza, stipulato in data successiva all'entrata in vigore della delibera del CICR, era espressamente pattuito (nei limiti di leggibilità dell'atto prodotto al n. 3 della produzione unita alla comparsa di costituzione), come riferisce la banca nei suoi atti difensivi, all'art. 7, che “gli interessi sono riconosciuti al correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita ed indicata nell'allegato A nel quale sono altresì indicate anche le altre condizioni economiche applicate al rapporto” e poi che “i rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, pattuita e indicata nel predetto “allegato A”.
Vi è che, tuttavia, nell'allegato A parimenti prodotto, quanto al regime di capitalizzazione, la relativa periodicità non è espressa, perché non è barrata la relativa casella “trimestrale” e non è neppure indicata altra diversa peridicità (v. pag. 8 del contratto).
Pagina 13 di 18 Ne deriva, evidentemente, che, non essendo espressamente pattuita la periodicità di riferimento, non può neppure dirsi – visto anche l'espresso rimando dell'art. 7 del contratto – pattuita la parità reciproca di capitalizzazione.
Né, al riguardo supplisce quanto dedotto dalla banca, che richiama la circostanza secondo la quale con la scrittura di riconoscimento e rateizzazione del 2012, non avente carattere novativo, i clienti avevano riconosciuto che la banca, nel 2000, aveva loro comunicato “l'adeguamento dei contratti alla nuova normativa rappresentata dall'art. 7 co. 2 della delibera CICR 09.02.2000” posto che, in ogni caso, non di adeguamento si trattava (e fermo che, in quanto adeguamento peggiorativo della condizione giuridica del cliente, sarebbe comunque occorsa una nuova pattuizione dalla quale sarebbe decorsa la legittimità dell'anatocismo), posto che il contratto era successivo all'entrata in vigore della delibera del CICR.
Ne deriva, quindi, che gli interessi anatocistici computati sul conto corrente di corrispondenza devono essere integralmente espunti, per non essere mai stati pattuiti validamente. Al contrario, invece, deve rilevarsi che sono esplicitamente pattuiti i c.d. giorni valuta, sotto l'indicazione di “costi standard” il che implica la loro efficace pattuizione;
così, parimenti, sono dovute le altre spese espressamente pattuite, mentre devono essere espunte dalle annotazioni in conto quelle che non siano esplicitamente previste.
5.3.3. – La medesima conclusione già raggiunta quanto all'anatocismo deve essere esposta quanto alla commissione di massimo scoperto: anche in questo caso, infatti, la medesima è pattuita con riferimento “ad ogni chiusura contabile”, ma non è indicata la periodicità di chiusura contabile, per la stessa ragione già esposta, non essendo, cioè, barrata la corrispondente casella del modello di contratto utilizzato.
Ne deriva che, in ogni caso, la commissione di massimo scoperto si palesa indeterminata, non essere esplicitato il regime di applicazione: deve quindi essere integralmente scomputata, quanto alla sua applicazione sul conto corrente di corrispondenza.
5.3.4. – Diverso il discorso quanto alle competenze maturate in forza delle pattuizioni stipulate con i contratti di apertura di credito.
Vi è infatti che, nel contratto di apertura di credito in conto corrente per elasticità di cassa per 12.000 euro la commissione in parola è determinata, indicandosi nel
Pagina 14 di 18 documento di sintesi sottoscritto unitamente alla lettera contratto la misura della commissione, la periodicità di calcolo e base di computo (1,00% sul fido e del 1,10% oltre il fido, trimestrale) mentre, quanto all'affidamento di 140.000 euro usufruibile in proporzione all'importo dei crediti su effetti e altra carta commerciale, la commissione di massimo scoperto è pattuita in modo indeterminato, perché nella lettera contratto è espressa in misura pari allo 0,180% senza alcuna altra indicazione e, poi, nel documento di sintesi allegato, non è riportata alcuna specificazione o ulteriore pattuizione.
Ne deriva che le annotazioni sul conto corrente di corrispondenza riferite a commissione di massimo scoperto applicata per il fido per elasticità di cassa devono permanere, mentre quelle relative a c.m.s. applicata per l'apertura di credito per il salvo buon fine devono essere espunte. E' opportuno osservare che non risulta (né è stata esplicitamente o univocamente indicata o esposta) alcuna pattuizione inerente diverse commissioni aventi la medesima funzione e che siano state applicate al rapporto in esame.
5.4. – Venendo quindi alla ricostruzione di quanto dovuto dal correntista alla banca per il saldo passivo del conto corrente di corrispondenza, occorre dunque tenere conto che devono essere espunte dalle annotazioni in conto le appostazioni a titolo di interessi anatocistici, nonché quelle a titolo di c.m.s. riferite all'apertura di credito s.b.f..
Osservato, ancora, che nel contratto di conto corrente di corrispondenza non sono esplicitati i tassi di interesse a debito o a credito (per omesso inserimento del relativo numero nel foglio da compilare) è evidente che deve trovare applicazione sul punto l'art. 117 co. 7 T.u.b. e i relativi tassi sostitutivi.
A tal fine dunque è stato dato incarico alla dott.ssa di licenziare Persona_1
apposita c.t.u.
La consulente ha quindi in primo luogo rilevato che il primo estratto conto disponibile, non coincidente con l'apertura del conto, espone quale prima posta un saldo negativo e ha proposto due computi, l'uno con azzeramento del saldo e l'altro tenendo conto della posta passiva.
Al riguardo osserva il giudicante – fermo che nel presente giudizio vi è domanda della banca di pagamento del saldo e domanda del correntista di restituzione dell'indebito – che entrambe le parti sono onerate di dare prova degli assunti di parte, cioè la banca della maturazione del saldo di conto di cui chiede il pagamento e il cliente
Pagina 15 di 18 delle appostazioni illegittime subite. Al riguardo, dunque, anche recentemente, la
Suprema Corte ha affermato che “In tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, ove la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo per la condanna dell'istituto di credito a pagare la differenza in proprio favore o per l'accoglimento della domanda principale in misura inferiore, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta
l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda;
a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile;
b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti
l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la
Pagina 16 di 18 controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo.” (cft. Cass. Civ.,
Sez. I, 17 gennaio 2024, n. 1763; v. altresì, Cass. civ., Sez. I, 2 maggio 2024, n. 11735;
Cass. civ. Sez. I, 19 settembre 2022, n. 27362).
Ferme dunque tali regole, è evidente che deve procedersi all'azzeramento del saldo iniziale del computo, tenendo quindi conto di seguito di tutte le operazioni annotate.
La consulente, dunque, ha fatto applicazione delle regole richiamate e ricostruito la somma dovuta elaborando, con un percorso logico-scientifico chiaramente esplicitato e coerente, compiuta relazione tecnica, dalla quale si evince che, azzerate le poste come da quesito, conteggiati interessi attivi e passivi sostitutivi e tenuto conto delle sole spese previste dalla documentazione contrattuale in atti, il conto corrente deve ritenersi in attivo alla data del 31 dicembre 2012, per l'importo di euro 28.059,10, e segnatamente, azzerato il primo saldo negativo di euro 17.900,24 emerge, tra il saldo azionato dalla banca e il saldo ricostruito alla data sopra indicata una differenza di euro 138.055,23.
Su tale somma attiva sono dovuti interessi in misura legale ex art. 1284 co. 1 cod. civ., dalla predetta data alla data di notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo del 20 giugno 2014 e quindi, da tale data all'effettivo soddisfo in misura ex art. 1284 co. 4 cod. civ. La domanda riconvenzionale di risarcimento dell'ulteriore danno derivante dalla mancata disponibilità della somma in parola, da qualificarsi a norma dell'art. 1224 co. 2 cod. civ. deve essere respinta, stante la genericità delle allegazioni formulate (v. pag. 21 della citazione in opposizione) in ordine ai diversi impieghi del capitale.
In definitiva, dunque, deve essere revocato il decreto ingiuntivo a suo tempo emesso e, fermo che la compensazione non è stata eccepita da alcuno, la società
[...]
nonché e personalmente, devono Parte_1 Parte_1 Parte_1
essere condannati al pagamento della somma di euro 33.783,02, oltre interessi moratori come contrattualmente previsto al 7,70% senza capitalizzazione, dal 10 agosto 2013 all'effettivo soddisfo;
la deve invece essere condannata al Controparte_5
pagamento della somma di euro 28.059,10 oltre interessi come indicati, nei soli
Pagina 17 di 18 confronti della società.
5.5. – Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, stante la reciproca soccombenza. Le spese di c.t.u., solidali nei confronti di quest'ultima, sono nei rapporti interni da ripartire in misura della metà a carico solidale di
[...]
e per altra metà a carico di Parte_1 Parte_1
Controparte_1
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, respinta ogni diversa domanda o eccezione, così definitivamente provvede nella causa in epigrafe:
- accoglie l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo 28 aprile 2014, n. 1142;
- condanna in Parte_1 Parte_1 Parte_1
solido tra loro al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1
33.783,02, oltre interessi moratori come contrattualmente previsto al 7,70% senza capitalizzazione, dal 10 agosto 2013 all'effettivo soddisfo.
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 28.059,10 oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 cod. civ.,
[...]
dal 31 dicembre 2012 alla data di notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo del 20 giugno 2014 e quindi, dal giorno successivo a tale data all'effettivo soddisfo in misura ex art. 1284 co. 4 cod. civ.
- respinge ogni altra domanda;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di c.t.u. e nei rapporti interni per la metà a carico solidale di di Parte_1 Parte_1
e di e per altra metà a carico di Parte_1 Controparte_1
Così deciso in Perugia il 10 marzo 2025
Il giudice dott. Antonio Contini
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