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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/09/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 193/2025 + 202/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel. Dott.ssa Laura Bertoli Consigliere
all'udienza del 13/5/2025 nelle cause riunite R.G. n. 193/2025 e R.G. n. 202/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA (C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Tatiana Biagioni, Anna Parte_1 C.F._1 Danesi e Patrizia Pancanti e domicilio eletto presso il loro studio di Milano, via M. Melloni, 10, contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giampiero Proia e domicilio eletto CP_1 P.IVA_1 presso il suo studio di Milano, via San Clemente, 1,
CONCLUSIONI per Parte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, facendo applicazione dei principi di diritto statuiti dalla Suprema Corte con ordinanza di rinvio n. 4456/2024, così giudicare: in via principale e nel merito, rigettare il ricorso in appello promosso dal perché tutto o CP_1 in parte inammissibile, comunque infondato tanto in fatto quanto in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n. 1634/2022 emessa dal Tribunale di Milano Sezione Lavoro – G.U. dr.ssa Paola Ghinoy, resa pubblica mediante deposito in cancelleria in data 22.7.2022, anche ove occorrendo con diversa motivazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in diretto favore dei procuratori antistatari, anche in merito al giudizio di legittimità, oltre al rimborso del CU del presente giudizio di rinvio. In via istruttoria: si ripropongono le istanze formulate nei precedenti gradi di giudizio.”; per CP_1
“Si chiede che codesta Ill.ma Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, voglia respingere le domande proposte nel ricorso in riassunzione del Sig. in quanto infondate in fatto ed in Parte_1 diritto. Nel contempo, si insiste per l'accoglimento delle domande proposte da nel ricorso in CP_1 riassunzione di cui al n. R.G. 202/2025, e quindi, si chiede voglia:
- accertare e dichiarare che il Sig. si è reso inadempiente agli obblighi derivanti dal Parte_1 rapporto di lavoro con cagionando a quest'ultima, per le ragioni esposte nel ricorso, un CP_1 danno patrimoniale quantificabile in euro 5.332.353,22, o nella diversa, anche maggiore, somma che risulterà nel corso del giudizio;
pagina 1 di 19 - per l'effetto, condannare il Sig. a pagare in favore di a titolo di Parte_1 CP_1 responsabilità contrattuale, la somma di euro 5.332.353,22, o la diversa, anche maggiore, somma che risulterà di giustizia. Con ogni conseguenza anche in ordine alle spese e competenze del giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso ex art. 414 c.p.c. introduttivo del processo di primo grado, iscritto al n. 5039/2021 di
R.G., ha convenuto innanzi al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, CP_1 per ottenere dallo stesso il risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati nell'importo di Parte_1 complessivi € 5.332.353,22, in assunto subiti in conseguenza del comportamento infedele da questi tenuto in violazione degli obblighi sul medesimo gravanti quale dirigente della Società in forza dell'intercorso rapporto di lavoro.
Nello specifico, a fondamento delle proprie domande, la ricorrente ha allegato che aveva lavorato Pt_1 come dirigente della TI S.p.A. (poi fusa in dal 10 agosto 2005 al 28 febbraio CP_1
2010, con incarico di dirigere la filiale algerina di e che, successivamente, dal 1 marzo 2010, lo CP_1 stesso era stato anche incaricato di ricoprire il ruolo di “Onshore Area Manager” per Emirati Arabi,
Qatar e Bahrain fino al 31 maggio 2010, quando aveva rassegnato le proprie dimissioni, ponendo termine al contratto di lavoro;
che, nell'ambito del proprio incarico presso la filiale algerina di , CP_1 nel periodo dal 2007 al 2009, e TI S.p.A. (successivamente incorporata dalla CP_1 prima) avevano concluso contratti con l'ente energetico dello Stato algerino (AC) per la realizzazione di infrastrutture del settore energetico per un valore di oltre 5 miliardi di euro;
che, nella partecipazione a tali gare, la filiale algerina di aveva affidato incarichi di consulenza alla CP_1 società AR NE LTD per un valore di 190 milioni di euro, alcuni dei quali avevano visto la partecipazione diretta di come mediatore nella stipula dei contratti di consulenza;
che, alcuni anni Pt_1 dopo, insieme ad altri dirigenti e a stessa, ai sensi del d. lgs. n. 231/2001, erano Pt_1 CP_1 CP_1 stati imputati, ai sensi del d. lgs. 231/2001, del reato di corruzione internazionale;
che, a seguito di patteggiamento, era stata applicata nei confronti di “la pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione”; Pt_1 che il procedimento penale, proseguito nei confronti degli altri imputati, era stato definito con sentenza di assoluzione della Corte d'Appello di Milano n. 286 del 15.1-15.4.2020, confermata in Corte di
Cassazione con pronuncia emessa in data 14.12.2020; che tale sentenza, passata in giudicato, aveva accertato, tra l'altro, che aveva operato per favorire la stipulazione di tre contratti di Pt_1 intermediazione fra le società e le società AR, traendone “illeciti ritorni” monetari (per oltre 5 CP_1 milioni di euro); che era, infatti, emerso che i corrispettivi (190 milioni di euro) conseguiti dalla società
AR, in virtù dei rapporti contrattuali di consulenza con la società , erano di fatto andati a CP_1 vantaggio del dominus della AR (tale , il quale aveva successivamente corrisposto ad Per_1 Pt_1
pagina 2 di 19 dei pagamenti, mediante bonifici su conti svizzeri riconducibili a lui o alla moglie, di importo complessivo superiore ai 5 milioni di euro.
Sulla base di tale ricostruzione dei fatti, ha contestato, quindi, ad la violazione dei CP_1 Pt_1 doveri di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2014 e 2105 c.c., lamentando che da tali violazioni era derivato un pregiudizio economico a carico della stessa (per danno emergente), da considerarsi pari alle somme ricevute dal dirigente (là dove, in difetto del comportamento infedele da questi tenuto, la stessa avrebbe sostenuto un costo di consulenza inferiore, in quanto non gravato del vantaggio dallo stesso personalmente ritratto).
costituendosi in giudizio, ha resistito al ricorso, contestando che la richiesta di risarcimento di Pt_1
era fondata su fatti accertati in una sentenza emessa all'esito di un procedimento penale in cui CP_1 lo stesso non figurava come imputato e precisando, inoltre, come la formula assolutoria adottata dalla
Corte d'Appello fosse stata pronunciata ai sensi dell'art. 530 c.p.p., c. 2, ossia per mancanza, insufficienza e contraddittorietà della prova. Inoltre, secondo controparte non solo non aveva Pt_1 provato, ma neanche aveva dedotto l'esistenza di un danno in capo a , né era stato provato alcun
CP_1 nesso di causalità. Oltretutto, le somme che egli aveva ricevuto a partire dal dicembre 2010, erano state versate molto tempo dopo (i) la conclusione dei contratti tra e AC (2007-2009), (ii) la
CP_1 conclusione dei contratti di consulenza tra (2006-2008) e AR (iii) e, addirittura, in
CP_1 epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro tra e (28.5.2010): tali Pt_1 CP_1 somme, quindi, nulla avevano a che vedere con i contratti sottoscritti da con AR.
CP_1
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1634/2022, ha rigettato il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese processuali.
RIiamata la giurisprudenza di legittimità quanto all'utilizzabilità in sede civile delle risultanze del procedimento penale sia come indizio che come prova esclusiva del proprio convincimento anche quando non vi abbiano partecipato le parti del giudizio civile e rilevato, nel contempo, che nel procedimento penale che aveva visto coinvolto e in cui questi aveva patteggiato la pena di 2 anni e Pt_1
10 mesi di reclusione, dagli stessi verbali dell'interrogatorio reso dall' in incidente probatorio e in
Pt_1 dibattimento erano emersi i rapporti di con e Parl NE, che ne era la società
Pt_1 Per_1 prestanome, nell'ambito delle trattative commerciali che l' aveva condotto quale responsabile delle
Pt_1 attività del gruppo in RI e che, in tale contesto erano risultati (anche all'esito di rogatoria CP_1 svizzera), anche i pagamenti, effettuati a vantaggio dell' e da questi parimenti ammessi (e, infatti,
Pt_1 all'esito della sentenza di patteggiamento, era stata disposta dal GIP del Tribunale di Milano con sentenza del 18.5.2017, divenuta irrevocabile il 18.6.2017, la confisca obbligatoria del profitto del reato ex art. 322 ter c.p.p. per un importo di CHF 1.377.771, ossia per euro 1.357.236,00), circostanza pagina 3 di 19 fattuali non contestate dal convenuto, il quale si era limitato a negare l'effetto vincolante nel giudizio civile della sentenza di patteggiamento, il giudice di primo grado ha ritenuto provato che, come contestato da , nella definizione e successiva esecuzione degli accordi contrattuali con CP_1 Pt_1
l'RI, aveva realizzato una condotta violativa del dovere di diligenza e dell'obbligo di fedeltà imposti dagli artt. 2104 e 2105 c.c., nonché del Codice etico di , sussistendo aspetti non CP_1 comunicati ed idonei a determinare un conflitto d'interessi con la società (art. III 1.1. del Codice etico, all. 6 memoria).
Secondo il Tribunale, infatti, anche a prescindere dall'assenza di prova di un pactum sceleris con il ministro ed in ordine alla destinazione a quest'ultimo e ad altri pubblici ufficiali algerini delle Per_2 risorse finanziarie versate da all'RI per il tramite di AR NE ovvero CP_1 Per_1 dei sub contrattisti Ogec e Lead, per cui la Corte d'Appello di Milano aveva ritenuto indimostrata la fattispecie della corruzione internazionale (pag. 217 della sentenza n. 286/2020), doveva nondimeno ritenersi dimostrato che aveva “beneficiato in proprio di ritorni monetari rispetto ai costi di Pt_1 intermediazione sostenuti da ” e che “la promozione e la reiterazione degli incarichi a CP_1
era “stata favorita dal Sig. sulla base di un'“aspettativa di guadagno personale”, Per_1 Pt_1 come rilevato nella stessa sentenza della Corte d'Appello a pag. 222.
Nondimeno, secondo il primo giudice, passando a valutare i danni lamentati, la domanda risarcitoria proposta da non poteva essere accolta, essendo fondata esclusivamente sul principio della cd. CP_1 traslazione del costo della tangente, elaborato in materia di appalti pubblici, mentre, nel caso in esame
(a differenza di quanto avviene appunto negli appalti pubblici) non vi erano dei costi fissi da coprire per l'esecuzione dei lavori commissionati, né delle specifiche tecniche da rispettare, né dei prezzari da assumere a titolo indicativo, sicché era del tutto opinabile affermare che il corrispettivo pagato al per l'intermediazione tramite le società che a lui facevano capo, di circa 190 milioni, fosse Per_1 stato eccessivo rispetto al servizio fornito, né che lo stesso fosse stato “gonfiato” degli importi da questi versati all' Pt_1
Né, infine, secondo il primo giudice, sussisteva per la situazione valorizzata dalla Corte di Pt_1
Cassazione nella sentenza n. 25168 del 2019 emessa in analogo giudizio risarcitorio a carico del coimputato quale elemento di presunzione della coincidenza del danno patrimoniale della CP_2
Società con l'importo della commissione eccedente l'ammontare autorizzato del corrispettivo, ossia l'essersi il suddetto discostato dai limiti del mandato conferitogli dal Consiglio di CP_2 amministrazione della . CP_1
La sentenza di primo grado è stata appellata dalla società (con ricorso iscritto al n. 1183/2022 di R.G.) nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che la stessa non avesse né dedotto né provato il danno pagina 4 di 19 patito e, segnatamente, in merito a due profili: a) l'insussistenza di prova in ordine al fatto che il costo di € 190 milioni pagato da all'RI AR fosse “eccessivo” (rispetto ad un prezzo di CP_1 mercato) o “gonfiato”; b) l'assenza di elementi dai quali dedurre che gli importi versati ad fossero Pt_1 legati ad una maggiorazione del giusto prezzo, ben potendo tali somme derivare da una semplice riduzione del compenso del fornitore.
L'appellante ha lamentato che il Tribunale non aveva correttamente applicato il meccanismo della c.d. traslazione del costo della tangente, non avendo colto il nesso intercorrente tra l'indebito arricchimento del dirigente e quanto pagato dalla società per effetto dello stesso.
La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 1123/2023, ha rigettato l'appello e condannato l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado (liquidate in complessivi euro 15.000,00, oltre spese generali e oneri di legge e distratte in favore dei difensori antistatari), ribadendo che la società non aveva provato né la precisa misura del danno, né il nesso causale intercorrente tra condotta e pregiudizio, atteso che non era stata dimostrata una corrispondenza certa tra l'importo corrisposto dall'impresa alla società AR NE TD (e al suo dominus di fatto, a titolo di consulenza e Per_1 intermediazione per l'assegnazione di commesse dall'ente energetico algerino (denominato AC), da una parte, e l'utilità economica ottenuta dall' col versamento di 5 milioni di euro sui suoi conti Pt_1 svizzeri, dall'altra (e ciò a prescindere dal fatto, non appurabile con adeguati margini di certezza, che tale utilità economica fosse stata una “regalia” al cospetto dell'enorme entità del valore del contratto di consulenza acquisito o un costo sostenuto per soddisfare una sorta di credito provvigionale dell' Pt_1 ossia una percentuale gravante ad esclusivo carico della ). CP_1
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione tramite la formulazione di tre CP_1 motivi, al cui accoglimento si è opposto con controricorso. Pt_1
Con il primo motivo di ricorso ha denunciato, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la CP_1 violazione dell'art. 1223 c.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente individuato la nozione legale del danno e del nesso di causalità, in quanto, secondo la Società ricorrente, il costo della consulenza (affidata alla società AR NE TD), essendo comprensivo dell'importo “retrocesso” dal consulente al dirigente, avuto riguardo a detto importo, configurava di per sé un maggior costo per la società (a prescindere dalla qualificazione della retrocessione in termini di “provvigione” o di
“regalia”), in conseguenza diretta e immediata della violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà che incombono sul lavoratore.
Tale motivo è stato disatteso dalla Corte di Cassazione sulla base dei seguenti rilievi: “la parte ricorrente, da un lato, denuncia soltanto formalmente la violazione degli artt. 1218, 1223 e 2697 c.c., ma, nella sostanza, pretende una inammissibile rivalutazione del fatto, accertato dalla Corte pagina 5 di 19 territoriale con decisione di appello confermativa di quella di primo grado. Le argomentazioni rese dalla decisione della Corte d'appello sono pienamente conformi a quanto da Codesta Corte più volte rammentato in tema di riparto degli oneri probatori in materia di responsabilità contrattuale secondo cui il creditore-danneggiato ha l'onere, infatti, di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta lesiva e il danno di cui chiede il risarcimento, con la conseguenza che se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato detto nesso causale, la domanda deve essere rigettata (Cass.
18/02/2020 n.4009; Cass. 14/11/2017 n. 26824; Cass. 07/12/2017, n. 29315). Nella stessa prospettiva
è stato precisato che la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta - in questo caso le obbligazioni di fedeltà e diligenza previste dagli artt.
2104 e 2105 c.c. - dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento.”.
Con il secondo motivo di ricorso ha denunciato, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la CP_1 violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e 112 c.p.c., censurando come erronea la motivazione della Corte territoriale laddove aveva posto a base della propria valutazione una nozione di presunzione semplice difforme da quella risultante dal codice civile e da consolidati principi giurisprudenziali, per cui è sufficiente l'applicazione della regola dell'inferenza probabilistica (e non quella della inferenza necessaria).
La ricorrente, al riguardo, evidenziava che “Manca, nella sentenza impugnata, il giudizio probabilistico sia con riferimento all'ipotesi dedotta da (che si è trattato di un “sovraccosto” da essa CP_1 subito) sia con riferimento all'ipotesi “alternativa” astrattamente formulata dalla Corte territoriale
(secondo cui avrebbe potuto trattarsi di una “regalia”, ipotesi nemmeno prospettata dal dirigente), e, del pari, manca la valutazione complessiva (e non atomistica) dei “fatti noti”, quali l'ingente importo della dazione (oltre 5 milioni di euro), le modalità con le quali la dazione è avvenuta (costituite da complesse operazioni di versamento all'estero tramite soggetti simulati e/o interposti fittiziamente, accertate in sede penale), nonché il fatto che l aveva agito (nel favorire “la promozione e la Pt_1 reiterazione degli incarichi a proprio “sulla base di un'aspettativa di guadagno personale”. Per_1
Tale motivo di ricorso è stato ritenuto fondato dalla Suprema Corte e ciò sulla base dei seguenti rilievi:
“
4.3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente non richiede una diversa valutazione in fatto degli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio di merito, ma censura la violazione delle norme in materia di presunzioni semplici (e, in particolare, dell'art. 2729 cod. civ.), per non avere, la Corte territoriale, effettuato una valutazione complessiva del materiale probatorio acquisito e quindi per non avere correttamente proceduto al giudizio inferenziale previsto dalla norma suddetta, in ordine ai requisiti della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni. Trattasi, di una chiara censura in pagina 6 di 19 merito all'erronea applicazione di norme giuridiche, e non già di una censura in fatto della sentenza impugnata. E', invero, censurabile in sede di legittimità la decisione con la quale il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio, senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nel loro complesso (Cass. n. 11690 del 2024).
4.4. In primis, si rileva che, in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", ove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella sua realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della
"concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi (sulla mera eventualità, ma non necessità, del concorso di più elementi presuntivi: Cass. Sez. 2, Ordinanza, n. 15288 del
31/05/2024 Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11162 del 28/04/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2482 del
29/01/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 23153 del 26/09/2018; Sez. 5, Sentenza n. 656 del 15/01/2014; Sez. 5,
Sentenza n. 17574 del 29/07/2009; Sez. 1, Sentenza n. 19088 del 11/09/2007), richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza.
Il procedimento logico si deve articolare nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, per scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, per verificarne la concordanza e l'idoneità, ove combinati fra loro, a far emergere una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso una mera analisi atomistica degli elementi indiziari.
4.5. Per configurare una presunzione giuridicamente valida non occorre, peraltro, che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto, secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, sulla scorta della regola della inferenza necessaria, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile quello ignoto alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit, in virtù della regola dell'inferenza probabilistica (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n.
21403 del 26/07/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 20342 del 28/09/2020; Sez. 3, Sentenza n. 1163 del
21/01/2020; Sez. 2, Sentenza n. 3513 del 06/02/2019; Sez. L, Sentenza n. 2632 del 05/02/2014; Sez. 2,
Sentenza n. 22656 del 31/10/2011; Sez. 3, Sentenza n. 24211 del 14/11/2006; Sez. 3, Sentenza n. 26081 del 30/11/2005; Sez. 3, Sentenza n. 23079 del 16/11/2005).
4.6. Ne consegue che ha errato la Corte territoriale a ritenere che “non è data in maniera certa una corrispondenza tra l'importo volto alla remunerazione della consulenza di AR NE/Bedjaoui e
l'utilità economica da quest'ultimo corrisposta a favore dell' col versamento di oltre 5 milioni di Pt_1 pagina 7 di 19 euro sui suoi conti svizzeri”, non occorrendo che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale ed essendo mancata una valutazione globale delle risultanze probatorie.”.
Con il terzo motivo di ricorso ha denunciato, ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità CP_1 della sentenza per motivazione apparente, in violazione degli artt. 132 c.p.c., ritenendo assente nella sentenza impugnata un'argomentazione relativa alla verosimiglianza della ricostruzione (quale
“regalia”) proposta dalla Corte territoriale. La Suprema Corte ha rigettato tale motivo di gravame ritenendo il vizio evidenziato nell'iter logico-motivazionale dei giudici d'appello, pur esistente, non di gravità tale da integrare una violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c.
Pronunciandosi sul ricorso con sentenza n. 30555/2024, pubblicata in data 27.11.2024, la Corte di
Cassazione, pertanto, rigettati il primo e terzo motivo, in accoglimento del secondo, ha così statuito, rinviando il caso alla Corte d'appello di Milano per la rivalutazione in maniera complessiva degli elementi indiziari raccolti alla luce del criterio dell'inferenza probabilistica: “cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà altresì alle spese del presente giudizio di legittimità.”.
Entrambe le parti hanno riassunto la causa innanzi a questa Corte d'Appello, con distinti ricorsi ex art. 392 c.p.c.: il primo depositato da in data 24.2.2025 e iscritto al n. 193/2025 di R.G.; il secondo Pt_1 depositato da in data 30.4.2025 e iscritto al n. 202/2025 di R.G. CP_1
Quanto ad lo stesso, richiamati i principi di diritto sanciti dalla Corte di Cassazione riguardo alla Pt_1 prova per presunzioni nell'accogliere il secondo motivo di ricorso, ha sostenuto che, anche ad applicare la regola dell'inferenza probabilistica, rimarrebbe, comunque, insussistente la prova sia del danno patito da sia del nesso di causalità e ciò per una pluralità di ragioni e, in particolare, in quanto: CP_1
a) non sarebbe applicabile il cd. meccanismo della traslazione del costo della tangente, come, peraltro, già sancito dal Tribunale e confermato dalla Corte d'appello (con statuizione, in assunto, passata in giudicato, perché non oggetto di censura da parte della Corte di Cassazione), poiché in ambito privatistico il contraente nello scegliere il proprio consulente non è tenuto al rispetto dei principi di trasparenza, equità ed imparzialità che caratterizzano l'operato della pubblica amministrazione nell'affidamento dell'esecuzione di opere e servizi;
b) gli indizi fatti valere da , considerati nel loro complesso, non dimostrerebbero alcuna CP_1 responsabilità a carico dello stesso, atteso, tra l'altro, che (i) il costo della consulenza pari a €
190 milioni pagato dalla Società all'RI AR non è mai stato contestato (non essendo mai stato messo in discussione che non fosse il “giusto prezzo”); (ii) la natura consulenziale della prestazione non prevedeva costi fissi o utilizzo di materiali, ma -essendo prestazione pagina 8 di 19 intellettuale- il prezzo era stato determinato in maniera del tutto libera;
(iii) tale attività di consulenza, la cui effettiva esecuzione non era mai stata contestata, aveva permesso a CP_1
(che all'epoca non veniva neppure più invitata alle gare d'appalto dell'ente energetico algerino) di ottenere contratti di appalto con AC per oltre 5 miliardi di euro, ritraendone un'enorme utilità economica;
(iv) altrettanto rilevante e dirimente era il dato temporale, poiché
l'attribuzione di somme di denaro ad da parte di era avvenuta tra il dicembre Pt_1 Per_1
2010 ed il novembre 2011 (tramite le società EA RI NG Limited, Persona_3
e SA TI IN.), pertanto, molto tempo dopo la conclusione dei contratti di
[...] consulenza tra e l'RI AR (risalenti al periodo dal 2006 al 2008), molto CP_1 tempo dopo la conclusione dei contratti tra e AC (tra il 2007 e il 2009) e CP_1 addirittura tempo dopo la cessazione del rapporto di lavoro tra e (maggio 2010). Il Pt_1 CP_1 tempo trascorso renderebbe, pertanto, oltremodo improbabile la ricostruzione aziendale, portando inequivocabilmente ad escludere che le somme versate da ad possano Per_1 Pt_1 considerarsi “retrocessioni” di denaro proveniente da e ciò anche in applicazione del CP_1 principio del “più probabile che non” (dalla lettura della sentenza della Corte d'Appello Penale, richiamata da controparte, si evincerebbe, tra l'altro, che l'ultima tranche del prezzo, incassata da AR NE in data 23 febbraio 2010, era relativa all'attività di consulenza sul progetto del gasdotto GK3 ossia ad un'attività alla quale era assolutamente estraneo, essendo stato Pt_1 coinvolto solo in due dei contratti di consulenza sottoscritti tra e Controparte_3
quali il progetto ED e il progetto LPG). Parte_2
In conclusione, il percepimento di somme da parte di di tali somme da soggetti terzi nulla avrebbe Pt_1
a che vedere con eventuali inadempimenti commessi dallo stesso nell'ambito del rapporto di lavoro ex art. 2104 e 2105 c.c., non sussistendo alcuna prova, neanche per presunzioni, del danno subito da
, né tantomeno del nesso di causalità tra l'inadempimento e il presunto danno a carico della CP_1 società.
Alla luce di tali considerazioni, ha concluso, quindi, per il rigetto del ricorso in appello di Pt_1 CP_1
e per la conferma della sentenza n. 1634/2022 del Tribunale di Milano, con vittoria delle spese di tutti i gradi di giudizio.
nel riassumere il giudizio (e nel costituirsi nel giudizio riassunto dalla controparte), ha CP_1 insistito per l'accoglimento delle domande svolte nel ricorso ex art. 414 c.p.c., sostenendo, innanzi tutto, che, nel giudizio di rinvio, doveva aversi per già acquisito (perché accertato dal Tribunale e confermato dalla Corte d'Appello) il primo elemento costitutivo dell'invocata responsabilità risarcitoria, costituito dall'inadempimento da parte di agli obblighi contrattuali derivanti dal Pt_1
pagina 9 di 19 rapporto di lavoro. Lo stesso non aveva mai contestato di aver violato tali doveri nella definizione Pt_1
e successiva esecuzione degli accordi contrattuali con l'RI, né di aver commesso tali violazioni in vista del conseguimento di vantaggi personali.
Tanto premesso, quanto agli ulteriori due elementi, ossia alla prova del danno e del nesso di causalità, richiamati i principi di diritto enunciati dalla sentenza di rinvio della Cassazione in ordine alla prova presuntiva, la Società ha invitato codesta Corte a rivalutare globalmente le risultanze probatorie, partendo dai seguenti fatti noti e rilevanti (come risultanti dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento penale n. 25303/10 R.G.N.R. ed allegata al ricorso ex art. 414 c.p.c., mai contestata da
: Pt_1
- già responsabile del gruppo in RI, aveva ricevuto da che aveva Pt_1 CP_1 Per_1 favorito nelle trattative e nella definizione dell'accordo di intermediazione, un importo di complessivi di euro 5.332.353,22 mediante una pluralità di versamenti all'estero, effettuati dall'RI dopo aver materialmente incassato il prezzo dell'intermediazione ricorrendo a prestanome e a soggetti interposti fittiziamente attraverso i seguenti pagamenti: in data 31 marzo 2011 su un conto corrente riferibile alla moglie, n. A209658AA Controparte_4 presso la BSI SA sede di Lugano, un bonifico per euro 1.980.000,00, proveniente dal conto corrente n. 400785150838 della EA RI NG Limited, riconducibile a
[...] per il tramite di;
in data 18-21 novembre 2011 sempre sul Persona_4 Persona_5 medesimo conto corrente riferibile alla moglie, n. A209658AA presso la BSI Controparte_4
SA sede di Lugano, un ulteriore bonifico per euro 1.372.878,22 proveniente dal conto
028183028888 di riconducibile a tra il 1° Persona_3 Persona_4 dicembre 2010 e il 1° novembre 2011 sul conto corrente allo stesso riferibile n. 10.323077 presso la BIL – Banque TIe à Luxembourg (Suisse) SA, sede di Lugano, ulteriori sette bonifici per complessivi euro 1.979.475,00, da parte di SA TI IN., anche in questo caso riconducibile a (docc. da 20 a 30 ricorso ex art. 414 Persona_4
c.p.c.);
- “nel corso del dibattimento”, come riportato nella sentenza penale della Corte d'Appello di
Milano, lo stesso aveva “precisato di aver ricevuto 5 milioni di euro da conti (di Hong Pt_1
Kong e libanese) riconducibili a avendone concordato l'importo con suoi Per_1 collaboratori ( e )”. Persona_6 Persona_7
Tali fatti integrerebbero, in assunto, prova indiziaria precisa, concordante e grave, secondo il criterio d'inferenza probabilistica del fatto ignoto dal fatto noto, che se avesse trattato e definito l'accordo Pt_1
d'intermediazione curando gli interessi del proprio datore di lavoro e non per proprio tornaconto, il pagina 10 di 19 prezzo del servizio sostenuto da sarebbe stato inferiore in misura quantomeno pari all'importo CP_1 retrocesso ad dall'RI, essendosi tale importo tradotto in un danno emergente per la Pt_1
Società ai sensi dell'art. 1223 c.c., conseguenza immediata e diretta d'inadempimento del dirigente, il quale aveva definito gli accordi con non per ottenere il miglior prezzo per il suo datore di Per_1 lavoro, ma in modo da consentire che una parte del prezzo potesse poi essergli retrocessa (là dove risultava, invece, inverosimile l'ipotesi che tali retrocessioni fossero state una mera regalia ottenuta da mediante rinuncia da parte dell'RI ad una parte del proprio utile, circostanza Pt_1 Per_1 anzi smentita dal fatto che il pagamento degli importi retrocessi era stato concordato da coi Pt_1 collaboratori di . Per_1
In merito all'impossibilità di applicare il meccanismo della traslazione del costo della tangente, sollevata dal sig. ha ribadito che tale principio è applicabile anche in ambito privato a tutti Pt_1 CP_1
i casi in cui il dirigente di un imprenditore (quale il Sig. , in violazione degli obblighi di diligenza Pt_1
e di fedeltà nei confronti del suo datore di lavoro ( , favorisca la promozione e la CP_1 reiterazione dell'affidamento di servizi ad un fornitore terzo ( al fine di ricevere di Persona_8
“ritorno” da quest'ultimo una parte del corrispettivo versato dal proprio datore di lavoro, potendosi presumere che l'imprenditore terzo abbia tenuto comunque conto della logica del profitto previo confronto tra costi e ricavi (Cass., SU, n. 3970/1993).
Infine, quanto al dato temporale, trattandosi di riversare ad una parte delle somme percepite dal Pt_1 consulente per il “procacciamento” degli appalti a , i pagamenti in favore dell' non CP_1 Pt_1 potevano che essere successivi al conseguimento dei corrispettivi da parte dell'RI, il quale aveva ottenuto l'ultimo pagamento solo nel febbraio del 2020 (là dove il primo pagamento in favore di era avvenuto nel dicembre del 2020). Pt_1
All'udienza del 13.5.2025, previamente disposta dalla Corte la riunione dei due procedimenti, in quanto aventi per oggetto il medesimo giudizio di rinvio, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il perimetro cognitivo e decisorio dell'odierno giudizio di rinvio risulta circoscritto entro i limiti definiti dalla Corte di Cassazione nella sentenza rescindente e vincolato all'osservanza dei principi di diritto dalla stessa enunciati in materia di prova presuntiva.
Dovendosi l'odierno Collegio pronunciare esclusivamente sulle questioni ancora controverse, va preliminarmente evidenziato che, come evidenziato da nelle proprie difese, non lo è il primo CP_1 elemento costitutivo della domanda risarcitoria, ossia l'inadempimento da parte di agli obblighi di Pt_1
pagina 11 di 19 diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. quale dirigente della con funzione di CP_1 responsabile del gruppo in RI.
RIiamata la giurisprudenza di legittimità circa l'utilizzabilità delle risultanze del procedimento penale nel giudizio civile sia come indizio che come prova esclusiva del proprio convincimento, anche quando non vi abbiano partecipato le parti del giudizio civile, senza che ciò comporti violazione del diritto di difesa delle parti, potendo queste sempre addurre nuovi mezzi di prova (nel caso di specie non dedotti né offerti da , la sentenza di primo grado, al riguardo, si è, infatti, così esplicitamente Pt_1 espressa:
“
4. Nel procedimento penale che ha visto coinvolto l'attuale convenuto ed in cui questi ha patteggiato la pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione, dagli stessi verbali dell'interrogatorio reso dall' in Pt_1 incidente probatorio e in dibattimento sono emersi i rapporti di con e Parl NE, che Pt_1 Per_1 ne era la società prestanome, con i quali l' responsabile delle attività del gruppo in Pt_1 CP_1
RI, aveva condotto le trattative commerciali. In tale contesto, sono risultati (anche all'esito di rogatoria svizzera) ance i pagamenti, effettuati a vantaggio del sig. dallo stesso parimenti Pt_1 ammessi.
Ed infatti, all'esito della sentenza di patteggiamento è stata disposta dal GIP del Tribunale di Milano con sentenza del 18.5.2017, divenuta irrevocabile il 18.6.2017, la confisca obbligatoria del profitto del reato ex art. 322 ter c.p.p., per un importo di CHF 1.377.771 (ad oggi, 1.357.236,00 euro).
Circostanza fattuali che neppure lo stesso sig. contesta in questa sede, limitandosi a negare Pt_1
l'effetto vincolante del giudizio civile della sentenza di patteggiamento. non contestate dal convenuto, il quale si è limitato a negare l'effetto vincolante nel giudizio civile della sentenza di patteggiamento.
5. Anche a prescindere quindi dal “difetto probatorio circa la sussistenza di un pactum sceleris con il ministro ed in ordine alla destinazione a quest'ultimo e ad altri pubblici ufficiali algerini delle Per_2 risorse finanziarie versate da all'RI per il tramite di AR NE CP_1 Per_1 ovvero dei sub contrattisti Ogec e Lead”, che ha indotto la Corte d'Appello di Milano a ritenere indimostrata la fattispecie della corruzione internazionale (pag. 217 della sentenza n. 286/2020), deve, pertanto, ritenersi dimostrato che il Sig. abbia “beneficiato in proprio di ritorni monetari rispetto Pt_1 ai costi di intermediazione sostenuti da ”, e che “la promozione e la reiterazione degli CP_1 incarichi a era “stata favorita dal Sig. sulla base di un' “aspettativa di guadagno Per_1 Pt_1 personale”, come rilevato nella stessa sentenza della Corte d'Appello a pag. 222.
6. Vero è quindi che il sig. nella definizione e successiva esecuzione degli accordi contrattuali con Pt_1
l'RI ha realizzato una condotta violativa del dovere di diligenza e dell'obbligo di fedeltà imposti dagli artt. 2104 e 2105 c.c., nonché del Codice etico di , sussistendo aspetti non CP_1
pagina 12 di 19 comunicati ed idonei a determinare un conflitto di interessi con la società (art. III 1.1. del Codice etico, all. 6 memoria)” (vd. pagg. 5 e 6 sentenza del Tribunale di Milano n. 1634/2022).
Tali statuizioni non sono state in alcun modo censurate dall' in appello e sono rimaste, quindi, Pt_1 estranee anche al successivo giudizio innanzi alla Corte di Cassazione.
Orsi, infatti, a fronte delle emergenze del procedimento penale, essendosi determinato al patteggiamento in quella sede (vd. sentenza GIP presso il Tribunale di Milano n. 2589/15 sub doc. 7 fascicolo primo grado ), nel presente giudizio civile, lungi dal fornire elementi di prova CP_1 contraria, non ha mai contestato di aver tenuto la condotta inadempiente ascrittagli da nella CP_1 definizione e successiva esecuzione degli accordi con l'RI (ossia di aver agito sulla base di un'aspettativa di guadagno personale) e, anche nel presente processo di rinvio, riconosce come fatti pacifici sia il proprio coinvolgimento nella sottoscrizione di almeno due dei sette contratti di consulenza (quello relativo al Progetto ED e quello relativo al progetto LPG), che di aver ricevuto dalle società EA RI NG Limited, e VA TI IN., società Persona_3 riconducibili a (circostanza anch'essa indiscussa), bonifici per complessivi euro 5.332.353,22, Per_1 tra dicembre 2010 e novembre 2011, avendo incentrato e continuando ad incentrare la sua linea difensiva sulla sola negazione della prova del danno (ossia che le somme dal medesimo incassate dall'RI si siano tradotte in un pregiudizio patrimoniale di corrispondente valore per
, che, grazie alle consulenze fornite dall'RI AR NE TD, è riuscita ad ottenere CP_1 miliardari contratti di appalto con l'ente energetico algerino) e del nesso di causalità tra lo stesso e l'inadempimento (inadempimento in sé non controverso).
Ciò premesso, nei precedenti gradi di giudizio le tesi dallo stesso prospettate riguardo all'insussistenza di tali ulteriori due elementi costitutivi della responsabilità risarcitoria ex art. 1218 e 1223 c.c. sono state accolte: il Tribunale, infatti, ha rigettato la domanda proposta da sostenendo che, in CP_1 sostanza, non vi fosse prova che il costo d'intermediazione complessivo (nell'ordine di 190 milioni di euro) non fosse quello giusto sul mercato rispetto al servizio fornito né che fosse stato “gonfiato” degli importi versati dall'RI ad trattandosi di contratti di consulenza tra imprese private con Pt_1 riferimento ai quali non opererebbe il principio della c.d. traslazione del costo della tangente elaborato in materia di appalti pubblici e non potendosi escludere che, in questo caso, il maggior costo della
“tangente” fosse stato ripianato mediante riduzione del compenso del fornitore, da un lato e, dall'altro, considerato il consistente valore degli appalti ottenuti dalla grazie a questa attività CP_1
d'intermediazione (per oltre cinque miliardi di euro).
La Corte d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo a sua volta non provato né il nesso causale tra l'inadempimento e il danno né la precisa misura del danno stesso, avendo ritenuto pagina 13 di 19 impossibile stabilire in maniera certa una corrispondenza tra l'importo volto alla remunerazione della consulenza di AR NE/Bedjaoui e l'utilità economica da questi corrisposta a ossia se i 5 Pt_1 milioni di euro transitati dall'RI, tramite una serie di transazioni, sui conti correnti svizzeri di e della moglie, fossero una sorta di credito provvigionale dell' e, quindi, un ulteriore costo Pt_1 Pt_1 gravante a carico del patrimonio di o se fossero, piuttosto, una regalia effettuata CP_1 dall'RI all' in considerazione dell'enorme entità di valore del contratto di consulenza Pt_1 acquisito dall'RI stesso.
La Corte di Cassazione, accogliendo il secondo motivo del ricorso proposto da ha CP_1 cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto, rinviando il caso a questa Corte, in diversa composizione, per la rivalutazione in maniera complessiva (e non atomistica) degli elementi indiziari raccolti (vale a dire dei fatti noti già acquisiti al processo) in ordine al danno e al nesso causale intercorrente tra condotta e pregiudizio e precisando che tale rivalutazione dovrà avvenire alla luce del criterio dell'inferenza probabilistica, per cui “è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile quello ignoto alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id plerumque accidit”, in quanto non è necessario, perché si configuri una presunzione giuridicamente valida, che il fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto sulla scorta della regola dell'inferenza necessaria (secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva), regola sulla quale la Corte, nella sentenza cassata, aveva fondato erroneamente in via esclusiva il giudizio.
In particolare, secondo i giudici di legittimità, “ha errato la Corte territoriale a ritenere che “non è data in maniera certa una corrispondenza tra l'importo volto alla remunerazione della consulenza di
AR NE/Bedjaoui e l'utilità economica da quest'ultimo corrisposta a favore dell' col Pt_1 versamento di oltre 5 milioni di euro sui suoi conti svizzeri”, non occorrendo che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale ed essendo mancata una valutazione globale delle risultanze probatorie” (così al paragrafo 4.6 della sentenza).
A tale conclusione la Cassazione è pervenuta dopo aver riscontrato che, come denunciato da CP_1 con il motivo accolto, nella sentenza impugnata era mancato il giudizio probabilistico sia con riferimento all'ipotesi da questa dedotta, che quanto corrisposto ad dall'RI avesse Pt_1 comportato per la stessa un danno da sovraccosto, sia con riferimento all'ipotesi alternativa astrattamente formulata dalla Corte (e neppure prospettata dal dirigente), che si fosse trattato di una regalia ed è pure mancata una valutazione complessiva (e non atomistica) dei “fatti noti”, quali l'ingente importo della dazione (oltre 5 milioni di euro), le modalità con le quali la dazione era avvenuta (costituite da complesse operazioni di versamento all'estero tramite soggetti simulati e/o interposti fittiziamente, accertate in sede penale), nonché l'aver agito l' (nel favorire “la Pt_1
pagina 14 di 19 promozione e la reiterazione degli incarichi a ) proprio “sulla base di un'aspettativa di Per_1 guadagno personale”.
Rivalutato il caso nel merito nella prospettiva indicata dalla Suprema Corte, ritiene il Collegio che le circostanze fattuali emerse in sede penale e rimaste sostanzialmente indiscusse anche nell'ambito dell'odierno processo civile siano tali, complessivamente considerate, da integrare un quadro indiziario grave, preciso e concordante ex art. 2729 c.c. sia dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio patrimoniale patito da in termini di danno emergente ex art. 1223 c.c., coincidente con le CP_1 somme retrocesse dall'RI all' (in quanto costituenti, appunto, un sovraccosto “occulto”), Pt_1 che della riconducibilità di tale pregiudizio, quale conseguenza immediata e diretta, all'inadempimento e, segnatamente, al comportamento scorretto e infedele dallo stesso tenuto nella definizione ed esecuzione degli accordi contrattuali con l'RI, in violazione degli artt. 1175, 1375, 2104 e
2105 c.c., approfittando dell'incarico dirigenziale per trarne personale profitto.
La cospicua entità delle somme dallo stesso complessivamente ritratte dall'RI
(pacificamente pari all'ingente somma di euro 5.332.353,22) e le documentate e incontroverse decettive modalità mediante le quali è avvenuta la loro corresponsione (su conti svizzeri per il tramite di conti esteri di società schermo), evidentemente volta ad occultarne la tracciabilità, se, da un lato, mal si conciliano con la qualificazione di tali pagamenti in termini di “regalia”, rendendo tale ipotesi alternativa, neppure prospettata dall' del tutto inverosimile e improbabile e, quindi, da escludere e Pt_1 ciò anche in quanto incompatibile con l'ammissione dello stesso in sede penale, di aver Pt_1 concordato l'importo delle somme bonificate coi collaboratori di dall'altro le medesime Per_9 circostanze avvalorano come sicuramente più probabile che non e, quindi, concorrono a dimostrare, quali indizi gravi e concordanti, l'ipotesi, su cui si fonda la pretesa risarcitoria di , che con tali CP_1 incassi abbia realizzato proprio quell'“aspettativa di guadagno personale” che lo aveva indotto a Pt_1 favorire “la promozione e la reiterazione degli incarichi a (pag. 222 sentenza penale n. Per_1
286/2020 della Corte d'Appello di Milano) e che il vantaggio personale dallo stesso così conseguito abbia comportato, per la società, un sovraccosto di valore corrispondente, potendosi presumere, siccome altamente verosimile (e non smentito da elementi probatori di segno contrario), che, nella contrattazione dei corrispettivi pagati all'RI, gli stessi siano stati complessivamente determinati in misura tale da comprendere anche i ritorni monetari retrocessi al dirigente e che, senza questi, il costo dei servizi d'intermediazione sostenuto da sarebbe stato inferiore in misura CP_1 almeno corrispondente, essendo, invece, del tutto improbabile che l'RI, guidato da logiche di profitto particolarmente evidenti nella vicenda in esame, possa aver acconsentito a rinunciare ad una parte (comunque nient'affatto irrisoria, ma comunque tanto consistente) del proprio compenso.
Né la prova di tale “ipotesi” risulta scalfita dalle circostanze evidenziate da nelle proprie difese: Pt_1
l'assenza di parametri per determinare il “giusto prezzo” dei servizi consulenziali, il fatto che CP_1 non avesse contestato i costi di consulenza sostenuti e gli enormi vantaggi dalla stessa conseguiti grazie alle attività consulenziali non escludono, infatti, che il consistente guadagno personale occultamente ottenuto dal dirigente è stato realizzato grazie alle maggiorazione dei costi d'intermediazione sostenuti da e rappresenta, quindi, per quest'ultima un corrispondente danno emergente, che, in difetto CP_1 della condotta illecita (ossia di un'azione del dirigente improntata esclusivamente al perseguimento degli interessi della datrice di lavoro e non anche del proprio personale tornaconto), con un CP_1 elevato grado di probabilità, qui prossimo alla certezza, non si sarebbe verificato.
Al riguardo è ancora una volta illuminante la lettura della sentenza penale n. 286/2020 (paragrafo
6.2.8.1.2. alle pagg. da 200 a 222): “La proposta dell'entrata in scena di come agente del Per_1 gruppo è stata, come detto, sostenuta soprattutto dai due dirigenti, secondo quanto risulta CP_1 formalmente dalle note informative predisposte per ciascuno dei quattro contratti di intermediazione, nei quali l'affidabilità dell'egente, generalmente indicato in “ , direttore della branch Persona_5 negli Emirati Arabi Uniti di AR NE TD” veniva sostanzialmente rimessa alla valutazione di ed è chiara la dissimulazione della figura dell'RI dall'ambito formale CP_2 Per_12 dei relativi contratti, in cui compariva soltanto il fiduciario di posto Persona_5 Per_1
dall nel Proc. N. 25303/10 R.G.N.R. di cui al Verbale di presentazione spontanea del 12.12.2012 (al Foglio Pt_1 n. 7) e al Verbale di interrogatorio dell'8.4.2013 (Foglio n. 3) sub docc. 14 e 17 fascicolo primo grado . CP_1 pagina 16 di 19 apparentemente a capo della società fittizia che formalmente li aveva stipulati e che veniva accreditato di una competenza professionale inesistente nelle procedure di gara dell'ente petrolifero algerino.
Per quanto le prestazioni dell'agente comprendano anche attività di lobbyng, volte a valorizzare gli interessi del committente e ad enucleare i costi/benefici delle possibili scelte industriali, le stesse sono difficilmente documentabili ed assumono di frequente un carattere riservato, consistendo altresì nel passaggio di informazioni sul rischio Paese, sugli altri concorrenti e su questioni tecniche.
Non è revocabile in dubbio che nella vicenda in esame dette attività siano state svolte personalmente da attraverso lo schermo societario di PEARL PARTNERS, come peraltro emerge dagli Per_1 scambi di corrispondenza prodotti …, che riguardavano l'organizzazione di incontri con i subcontrattisti ed informazioni sulle strategie complessive e di carattere tecnico-operativo sulle gare bandite da SONATRACH, anche nella fase successiva all'assegnazione degli appalti.
Al proposito si pone in modo evidente una questione di congruità del corrispettivo pagato da CP_1
(oltre 197 milioni di euro, oltre le rimesse a a parte di OGEC ed eventualmente anche di Per_1
LEAD), che lo stesso Pubblico Ministero sembrava aver adombrato nella requisitoria di primo grado.
Tuttavia, non provato l'accordo corruttivo e la destinazione di quelle risorse al ministro è Per_2 stato invece accertato che e abbiano beneficiato in proprio di ritorni monetari CP_2 Pt_1 rispetto ai costi di intermediazione sostenuti da e da loro proposti, sicché non può essere CP_1 ragionevolmente escluso che la promozione e la reiterazione degli incarichi a sia stata Per_1 favorita dalla loro aspettativa di guadagno personale, del resto compatibile con il convincimento che
l'attività dell'RI potesse sortire con qualche probabilità esiti positivi per CP_1 nell'aggiudicazione delle commesse SONATRACH, anche solo in forza dell'influenza esercitata sul ministro dall'RI . Per_2 Per_1
Quanto al fatto che i pagamenti ricevuti da (tra dicembre 2010 e novembre 2011) siano occorsi ad Pt_1 anni di distanza sia dalla conclusione dei contratti di consulenza tra e l'RI (risalendo CP_1 questi al periodo dal 2006 al 2008) che dalla conclusione dei contratti di appalto “procacciati” tra e AC (2007 – 2009) e in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro tra lo CP_1 stesso e (maggio 2010), tali dati temporali non inficiano affatto la gravità e concordanza del CP_1 quadro indiziario, dovendosi piuttosto aver riguardo, quanto alle tempistiche, al momento in cui l'RI Bedjaoui/AR NE TD ha portato a compimento l'incasso dei corrispettivi dei servizi di consulenza, costituendo questi la “provvista” della quota da retrocedere all' Pt_1
E le tempistiche sono, allora, coerenti, considerato che, come accertato in sede penale, è emerso che l'ultima tranche dei corrispettivi (non importa se riferita ad uno dei contratti di consulenza in cui Pt_1 evidenzia di non essere stato coinvolto, dovendosi considerare l'affare nel suo complesso quanto pagina 17 di 19 all'attività illecita perpetrata per il suo tramite) è stata pagata a AR NE in data 23.2.2010 (cfr. doc. 9 pag. 202, ultimo capoverso, sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 286/2020) e che le retrocessioni sui conti svizzeri di sono iniziate a decorrere dal 1.12.2010, risultando l'intervallo Pt_1 temporale intermedio pienamente giustificato, considerato che il pagamento non è stato diretto (da
AR NE a , ma è avvenuto con una serie di passaggi attraverso conti esteri di società Pt_1 schermo (EA RI NG TD, e SA TI IN.). Persona_3
Lo stesso peraltro, nella versione dei fatti rappresentata in sede penale agli inquirenti (versione Pt_1 dallo stesso completamente sottaciuta nel presente contenzioso civilistico), aveva sostenuto che l'accordo su detti pagamenti sarebbe stato raggiunto una volta venuta alla luce l'inchiesta AC
(agli inizi del 2010) e a fronte della sua uscita da (vd. pag. 3 Verbale di interrogatorio CP_1 Pt_1 dell'8.4.2013 sub doc. 17 fascicolo primo grado : “Le cose sono andate come ho detto sin CP_1 dall'inizio. Io sono stato sostanzialmente costretto a lasciare la e ho detto che volevo un CP_1 indennizzo, mi ha detto che ci avrebbe pensato lui e mi disse, tempo dopo, che mi avrebbe fatto CP_2 pervenire una somma di circa 5 milioni di euro … Nego assolutamente di aver esercitato delle pressioni “ricattatorie” su La cosa mi sembra ridicola visto che la conferma della Per_1 corresponsione dell'indennizzo mi è stata data a Dubai in un incontro all'Hotel One and Only da
e dal direttore finanziario di YA NE, . All'incontro non era CP_2 Persona_6 Per_1 presente ed era rappresentato da . L'incontro fu assolutamente tranquillo e non Per_6 Per_6 sollevò nessuna obiezione sulla corresponsione di questo denaro e sulla quantificazione che CP_2 aveva effettuato”; vd. anche pag. 3 del Verbale di presentazione spontanea del 12.12.2012 sub doc. 14 del medesimo fascicolo), evincendosi da ciò (ove così fosse stato) che le somme corrisposte da CP_1 all'RI quale prezzo della consulenza erano destinate, in realtà, anche a coprire i rischi conseguenti alla scoperta dei comportamenti illeciti perpetrati dai soggetti coinvolti nella definizione ed esecuzione degli accordi contrattuali in discussione, destinazione all'evidenza estranea all'attività consulenziale e riconducibile, piuttosto, alle accertate infedeltà.
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi provato sia il danno, da liquidarsi nella somma di euro
5.332.353,22, che il nesso causale tra lo stesso e l'inadempimento; in accoglimento della domanda proposta da va, pertanto, condannato al pagamento di detta somma a titolo risarcitorio. Parte_3
In applicazione del principio di soccombenza, segue, infine, nel dispositivo la condanna di a Pt_1 rifondere a le spese di tutti i gradi di giudizio, che, tenuto conto dell'assenza di attività CP_1 istruttoria nelle fasi di merito, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 (come previgente per il primo grado e come modificati dal DM 147/2022 per quelli successivi), si liquidano in complessivi euro 75.000,00 per compensi, di cui euro 20.000,00 per il primo grado, euro 20.000,00 per il grado pagina 18 di 19 d'appello, euro 15.000,00 per il giudizio di legittimità ed euro 20.000,00 per l'odierno giudizio di rinvio, oltre al rimborso dei CU, al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014 ed agli oneri di legge.
PQM
decidendo in sede di rinvio:
- accertatone l'inadempimento agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, condanna Pt_1 al pagamento in favore di della somma di euro 5.332.353,22 a titolo di
[...] CP_1 risarcimento del danno;
- condanna a rifondere a le spese processuali di tutti i gradi di Parte_1 CP_1 giudizio, liquidate in complessivi euro 75.000,00 per compensi, oltre al rimborso dei CU e forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014, con gli oneri di legge.
Milano, 13/5/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Maria Rosaria Cuomo
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1Di ciò si dà atto nella sentenza penale della Corte d'Appello di Milano n. 286/2020 (sub doc. 9 fascicolo primo grado alle pagg. 182 e 183, paragrafo 6.2.5.5.1., nei passi di seguito riportati (con evidenziazione CP_1 Cont in grassetto dello specifico tratto d'interesse): “Lo stesso torbido rapporto con il di SONATRACH
non può certo rappresentate un elemento di suffragio dell'ipotesi corruttiva fondata su di Persona_10 un patto illecito concluso dai vertici con il ministro attraverso l'intervento facilitatore di CP_1 Per_2 denotando semmai le ragioni del tutto personali che hanno determinato lo stesso a farsi Per_1 Pt_1 carico di importanti regalie in favore del funzionario pubblico algerino, così come a ricevere ingenti somme di denaro da dopo il suo allontanamento da EM RI, una volta venuta alla luce l'inchiesta Per_1 SONATRACH 1 all'inizio del 2010. Già nell'incidente probatorio aveva ammesso di aver ricevuto 6 Pt_1 milioni di dollari, di cui 3 milioni su un proprio conto a lui intestato presso la BSI di Lugano, provenienti in due tranche da Hong Kong tra il 2010 e il 2011, aggiungendo successivamente di aver ricevuto 2 milioni di dollari su un altro conto presso la banca BIL intestato al coniuge con provvista proveniente da Persona_11 un conto libanese presso AUDI SARADAR. La conferma di tali acquisizioni, venute alla luce a mezzo della rogatoria svizzera, è avvenuta nel corso dell'esame dibattimentale, in cui a precisato di aver ricevuto 5 Pt_1 milioni di euro da conti (di Hong Kong e libanese) riconducibili a avendone concordato Per_1 l'importo con i suoi collaboratori e ) e con lo stesso . Evidente Persona_6 Persona_7 CP_2 in questo contesto che le ingenti rimesse di denaro, per causali non specificate, devono intendersi collegate alla Cont sua attività di di EM RI e accomunano la sua posizione a quella di altro dirigente CP_2
che ha lucrato un proprio tornaconto personale dal coinvolgimento di quale agente o CP_1 Per_1 RI d'affari del gruppo italiano”. Le circostanze trovano conferma anche nelle dichiarazioni rese pagina 15 di 19
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel. Dott.ssa Laura Bertoli Consigliere
all'udienza del 13/5/2025 nelle cause riunite R.G. n. 193/2025 e R.G. n. 202/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA (C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Tatiana Biagioni, Anna Parte_1 C.F._1 Danesi e Patrizia Pancanti e domicilio eletto presso il loro studio di Milano, via M. Melloni, 10, contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giampiero Proia e domicilio eletto CP_1 P.IVA_1 presso il suo studio di Milano, via San Clemente, 1,
CONCLUSIONI per Parte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, facendo applicazione dei principi di diritto statuiti dalla Suprema Corte con ordinanza di rinvio n. 4456/2024, così giudicare: in via principale e nel merito, rigettare il ricorso in appello promosso dal perché tutto o CP_1 in parte inammissibile, comunque infondato tanto in fatto quanto in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n. 1634/2022 emessa dal Tribunale di Milano Sezione Lavoro – G.U. dr.ssa Paola Ghinoy, resa pubblica mediante deposito in cancelleria in data 22.7.2022, anche ove occorrendo con diversa motivazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in diretto favore dei procuratori antistatari, anche in merito al giudizio di legittimità, oltre al rimborso del CU del presente giudizio di rinvio. In via istruttoria: si ripropongono le istanze formulate nei precedenti gradi di giudizio.”; per CP_1
“Si chiede che codesta Ill.ma Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, voglia respingere le domande proposte nel ricorso in riassunzione del Sig. in quanto infondate in fatto ed in Parte_1 diritto. Nel contempo, si insiste per l'accoglimento delle domande proposte da nel ricorso in CP_1 riassunzione di cui al n. R.G. 202/2025, e quindi, si chiede voglia:
- accertare e dichiarare che il Sig. si è reso inadempiente agli obblighi derivanti dal Parte_1 rapporto di lavoro con cagionando a quest'ultima, per le ragioni esposte nel ricorso, un CP_1 danno patrimoniale quantificabile in euro 5.332.353,22, o nella diversa, anche maggiore, somma che risulterà nel corso del giudizio;
pagina 1 di 19 - per l'effetto, condannare il Sig. a pagare in favore di a titolo di Parte_1 CP_1 responsabilità contrattuale, la somma di euro 5.332.353,22, o la diversa, anche maggiore, somma che risulterà di giustizia. Con ogni conseguenza anche in ordine alle spese e competenze del giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso ex art. 414 c.p.c. introduttivo del processo di primo grado, iscritto al n. 5039/2021 di
R.G., ha convenuto innanzi al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, CP_1 per ottenere dallo stesso il risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati nell'importo di Parte_1 complessivi € 5.332.353,22, in assunto subiti in conseguenza del comportamento infedele da questi tenuto in violazione degli obblighi sul medesimo gravanti quale dirigente della Società in forza dell'intercorso rapporto di lavoro.
Nello specifico, a fondamento delle proprie domande, la ricorrente ha allegato che aveva lavorato Pt_1 come dirigente della TI S.p.A. (poi fusa in dal 10 agosto 2005 al 28 febbraio CP_1
2010, con incarico di dirigere la filiale algerina di e che, successivamente, dal 1 marzo 2010, lo CP_1 stesso era stato anche incaricato di ricoprire il ruolo di “Onshore Area Manager” per Emirati Arabi,
Qatar e Bahrain fino al 31 maggio 2010, quando aveva rassegnato le proprie dimissioni, ponendo termine al contratto di lavoro;
che, nell'ambito del proprio incarico presso la filiale algerina di , CP_1 nel periodo dal 2007 al 2009, e TI S.p.A. (successivamente incorporata dalla CP_1 prima) avevano concluso contratti con l'ente energetico dello Stato algerino (AC) per la realizzazione di infrastrutture del settore energetico per un valore di oltre 5 miliardi di euro;
che, nella partecipazione a tali gare, la filiale algerina di aveva affidato incarichi di consulenza alla CP_1 società AR NE LTD per un valore di 190 milioni di euro, alcuni dei quali avevano visto la partecipazione diretta di come mediatore nella stipula dei contratti di consulenza;
che, alcuni anni Pt_1 dopo, insieme ad altri dirigenti e a stessa, ai sensi del d. lgs. n. 231/2001, erano Pt_1 CP_1 CP_1 stati imputati, ai sensi del d. lgs. 231/2001, del reato di corruzione internazionale;
che, a seguito di patteggiamento, era stata applicata nei confronti di “la pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione”; Pt_1 che il procedimento penale, proseguito nei confronti degli altri imputati, era stato definito con sentenza di assoluzione della Corte d'Appello di Milano n. 286 del 15.1-15.4.2020, confermata in Corte di
Cassazione con pronuncia emessa in data 14.12.2020; che tale sentenza, passata in giudicato, aveva accertato, tra l'altro, che aveva operato per favorire la stipulazione di tre contratti di Pt_1 intermediazione fra le società e le società AR, traendone “illeciti ritorni” monetari (per oltre 5 CP_1 milioni di euro); che era, infatti, emerso che i corrispettivi (190 milioni di euro) conseguiti dalla società
AR, in virtù dei rapporti contrattuali di consulenza con la società , erano di fatto andati a CP_1 vantaggio del dominus della AR (tale , il quale aveva successivamente corrisposto ad Per_1 Pt_1
pagina 2 di 19 dei pagamenti, mediante bonifici su conti svizzeri riconducibili a lui o alla moglie, di importo complessivo superiore ai 5 milioni di euro.
Sulla base di tale ricostruzione dei fatti, ha contestato, quindi, ad la violazione dei CP_1 Pt_1 doveri di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2014 e 2105 c.c., lamentando che da tali violazioni era derivato un pregiudizio economico a carico della stessa (per danno emergente), da considerarsi pari alle somme ricevute dal dirigente (là dove, in difetto del comportamento infedele da questi tenuto, la stessa avrebbe sostenuto un costo di consulenza inferiore, in quanto non gravato del vantaggio dallo stesso personalmente ritratto).
costituendosi in giudizio, ha resistito al ricorso, contestando che la richiesta di risarcimento di Pt_1
era fondata su fatti accertati in una sentenza emessa all'esito di un procedimento penale in cui CP_1 lo stesso non figurava come imputato e precisando, inoltre, come la formula assolutoria adottata dalla
Corte d'Appello fosse stata pronunciata ai sensi dell'art. 530 c.p.p., c. 2, ossia per mancanza, insufficienza e contraddittorietà della prova. Inoltre, secondo controparte non solo non aveva Pt_1 provato, ma neanche aveva dedotto l'esistenza di un danno in capo a , né era stato provato alcun
CP_1 nesso di causalità. Oltretutto, le somme che egli aveva ricevuto a partire dal dicembre 2010, erano state versate molto tempo dopo (i) la conclusione dei contratti tra e AC (2007-2009), (ii) la
CP_1 conclusione dei contratti di consulenza tra (2006-2008) e AR (iii) e, addirittura, in
CP_1 epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro tra e (28.5.2010): tali Pt_1 CP_1 somme, quindi, nulla avevano a che vedere con i contratti sottoscritti da con AR.
CP_1
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1634/2022, ha rigettato il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese processuali.
RIiamata la giurisprudenza di legittimità quanto all'utilizzabilità in sede civile delle risultanze del procedimento penale sia come indizio che come prova esclusiva del proprio convincimento anche quando non vi abbiano partecipato le parti del giudizio civile e rilevato, nel contempo, che nel procedimento penale che aveva visto coinvolto e in cui questi aveva patteggiato la pena di 2 anni e Pt_1
10 mesi di reclusione, dagli stessi verbali dell'interrogatorio reso dall' in incidente probatorio e in
Pt_1 dibattimento erano emersi i rapporti di con e Parl NE, che ne era la società
Pt_1 Per_1 prestanome, nell'ambito delle trattative commerciali che l' aveva condotto quale responsabile delle
Pt_1 attività del gruppo in RI e che, in tale contesto erano risultati (anche all'esito di rogatoria CP_1 svizzera), anche i pagamenti, effettuati a vantaggio dell' e da questi parimenti ammessi (e, infatti,
Pt_1 all'esito della sentenza di patteggiamento, era stata disposta dal GIP del Tribunale di Milano con sentenza del 18.5.2017, divenuta irrevocabile il 18.6.2017, la confisca obbligatoria del profitto del reato ex art. 322 ter c.p.p. per un importo di CHF 1.377.771, ossia per euro 1.357.236,00), circostanza pagina 3 di 19 fattuali non contestate dal convenuto, il quale si era limitato a negare l'effetto vincolante nel giudizio civile della sentenza di patteggiamento, il giudice di primo grado ha ritenuto provato che, come contestato da , nella definizione e successiva esecuzione degli accordi contrattuali con CP_1 Pt_1
l'RI, aveva realizzato una condotta violativa del dovere di diligenza e dell'obbligo di fedeltà imposti dagli artt. 2104 e 2105 c.c., nonché del Codice etico di , sussistendo aspetti non CP_1 comunicati ed idonei a determinare un conflitto d'interessi con la società (art. III 1.1. del Codice etico, all. 6 memoria).
Secondo il Tribunale, infatti, anche a prescindere dall'assenza di prova di un pactum sceleris con il ministro ed in ordine alla destinazione a quest'ultimo e ad altri pubblici ufficiali algerini delle Per_2 risorse finanziarie versate da all'RI per il tramite di AR NE ovvero CP_1 Per_1 dei sub contrattisti Ogec e Lead, per cui la Corte d'Appello di Milano aveva ritenuto indimostrata la fattispecie della corruzione internazionale (pag. 217 della sentenza n. 286/2020), doveva nondimeno ritenersi dimostrato che aveva “beneficiato in proprio di ritorni monetari rispetto ai costi di Pt_1 intermediazione sostenuti da ” e che “la promozione e la reiterazione degli incarichi a CP_1
era “stata favorita dal Sig. sulla base di un'“aspettativa di guadagno personale”, Per_1 Pt_1 come rilevato nella stessa sentenza della Corte d'Appello a pag. 222.
Nondimeno, secondo il primo giudice, passando a valutare i danni lamentati, la domanda risarcitoria proposta da non poteva essere accolta, essendo fondata esclusivamente sul principio della cd. CP_1 traslazione del costo della tangente, elaborato in materia di appalti pubblici, mentre, nel caso in esame
(a differenza di quanto avviene appunto negli appalti pubblici) non vi erano dei costi fissi da coprire per l'esecuzione dei lavori commissionati, né delle specifiche tecniche da rispettare, né dei prezzari da assumere a titolo indicativo, sicché era del tutto opinabile affermare che il corrispettivo pagato al per l'intermediazione tramite le società che a lui facevano capo, di circa 190 milioni, fosse Per_1 stato eccessivo rispetto al servizio fornito, né che lo stesso fosse stato “gonfiato” degli importi da questi versati all' Pt_1
Né, infine, secondo il primo giudice, sussisteva per la situazione valorizzata dalla Corte di Pt_1
Cassazione nella sentenza n. 25168 del 2019 emessa in analogo giudizio risarcitorio a carico del coimputato quale elemento di presunzione della coincidenza del danno patrimoniale della CP_2
Società con l'importo della commissione eccedente l'ammontare autorizzato del corrispettivo, ossia l'essersi il suddetto discostato dai limiti del mandato conferitogli dal Consiglio di CP_2 amministrazione della . CP_1
La sentenza di primo grado è stata appellata dalla società (con ricorso iscritto al n. 1183/2022 di R.G.) nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che la stessa non avesse né dedotto né provato il danno pagina 4 di 19 patito e, segnatamente, in merito a due profili: a) l'insussistenza di prova in ordine al fatto che il costo di € 190 milioni pagato da all'RI AR fosse “eccessivo” (rispetto ad un prezzo di CP_1 mercato) o “gonfiato”; b) l'assenza di elementi dai quali dedurre che gli importi versati ad fossero Pt_1 legati ad una maggiorazione del giusto prezzo, ben potendo tali somme derivare da una semplice riduzione del compenso del fornitore.
L'appellante ha lamentato che il Tribunale non aveva correttamente applicato il meccanismo della c.d. traslazione del costo della tangente, non avendo colto il nesso intercorrente tra l'indebito arricchimento del dirigente e quanto pagato dalla società per effetto dello stesso.
La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 1123/2023, ha rigettato l'appello e condannato l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado (liquidate in complessivi euro 15.000,00, oltre spese generali e oneri di legge e distratte in favore dei difensori antistatari), ribadendo che la società non aveva provato né la precisa misura del danno, né il nesso causale intercorrente tra condotta e pregiudizio, atteso che non era stata dimostrata una corrispondenza certa tra l'importo corrisposto dall'impresa alla società AR NE TD (e al suo dominus di fatto, a titolo di consulenza e Per_1 intermediazione per l'assegnazione di commesse dall'ente energetico algerino (denominato AC), da una parte, e l'utilità economica ottenuta dall' col versamento di 5 milioni di euro sui suoi conti Pt_1 svizzeri, dall'altra (e ciò a prescindere dal fatto, non appurabile con adeguati margini di certezza, che tale utilità economica fosse stata una “regalia” al cospetto dell'enorme entità del valore del contratto di consulenza acquisito o un costo sostenuto per soddisfare una sorta di credito provvigionale dell' Pt_1 ossia una percentuale gravante ad esclusivo carico della ). CP_1
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione tramite la formulazione di tre CP_1 motivi, al cui accoglimento si è opposto con controricorso. Pt_1
Con il primo motivo di ricorso ha denunciato, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la CP_1 violazione dell'art. 1223 c.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente individuato la nozione legale del danno e del nesso di causalità, in quanto, secondo la Società ricorrente, il costo della consulenza (affidata alla società AR NE TD), essendo comprensivo dell'importo “retrocesso” dal consulente al dirigente, avuto riguardo a detto importo, configurava di per sé un maggior costo per la società (a prescindere dalla qualificazione della retrocessione in termini di “provvigione” o di
“regalia”), in conseguenza diretta e immediata della violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà che incombono sul lavoratore.
Tale motivo è stato disatteso dalla Corte di Cassazione sulla base dei seguenti rilievi: “la parte ricorrente, da un lato, denuncia soltanto formalmente la violazione degli artt. 1218, 1223 e 2697 c.c., ma, nella sostanza, pretende una inammissibile rivalutazione del fatto, accertato dalla Corte pagina 5 di 19 territoriale con decisione di appello confermativa di quella di primo grado. Le argomentazioni rese dalla decisione della Corte d'appello sono pienamente conformi a quanto da Codesta Corte più volte rammentato in tema di riparto degli oneri probatori in materia di responsabilità contrattuale secondo cui il creditore-danneggiato ha l'onere, infatti, di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta lesiva e il danno di cui chiede il risarcimento, con la conseguenza che se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato detto nesso causale, la domanda deve essere rigettata (Cass.
18/02/2020 n.4009; Cass. 14/11/2017 n. 26824; Cass. 07/12/2017, n. 29315). Nella stessa prospettiva
è stato precisato che la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta - in questo caso le obbligazioni di fedeltà e diligenza previste dagli artt.
2104 e 2105 c.c. - dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento.”.
Con il secondo motivo di ricorso ha denunciato, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la CP_1 violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e 112 c.p.c., censurando come erronea la motivazione della Corte territoriale laddove aveva posto a base della propria valutazione una nozione di presunzione semplice difforme da quella risultante dal codice civile e da consolidati principi giurisprudenziali, per cui è sufficiente l'applicazione della regola dell'inferenza probabilistica (e non quella della inferenza necessaria).
La ricorrente, al riguardo, evidenziava che “Manca, nella sentenza impugnata, il giudizio probabilistico sia con riferimento all'ipotesi dedotta da (che si è trattato di un “sovraccosto” da essa CP_1 subito) sia con riferimento all'ipotesi “alternativa” astrattamente formulata dalla Corte territoriale
(secondo cui avrebbe potuto trattarsi di una “regalia”, ipotesi nemmeno prospettata dal dirigente), e, del pari, manca la valutazione complessiva (e non atomistica) dei “fatti noti”, quali l'ingente importo della dazione (oltre 5 milioni di euro), le modalità con le quali la dazione è avvenuta (costituite da complesse operazioni di versamento all'estero tramite soggetti simulati e/o interposti fittiziamente, accertate in sede penale), nonché il fatto che l aveva agito (nel favorire “la promozione e la Pt_1 reiterazione degli incarichi a proprio “sulla base di un'aspettativa di guadagno personale”. Per_1
Tale motivo di ricorso è stato ritenuto fondato dalla Suprema Corte e ciò sulla base dei seguenti rilievi:
“
4.3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente non richiede una diversa valutazione in fatto degli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio di merito, ma censura la violazione delle norme in materia di presunzioni semplici (e, in particolare, dell'art. 2729 cod. civ.), per non avere, la Corte territoriale, effettuato una valutazione complessiva del materiale probatorio acquisito e quindi per non avere correttamente proceduto al giudizio inferenziale previsto dalla norma suddetta, in ordine ai requisiti della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni. Trattasi, di una chiara censura in pagina 6 di 19 merito all'erronea applicazione di norme giuridiche, e non già di una censura in fatto della sentenza impugnata. E', invero, censurabile in sede di legittimità la decisione con la quale il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio, senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nel loro complesso (Cass. n. 11690 del 2024).
4.4. In primis, si rileva che, in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", ove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella sua realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della
"concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi (sulla mera eventualità, ma non necessità, del concorso di più elementi presuntivi: Cass. Sez. 2, Ordinanza, n. 15288 del
31/05/2024 Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11162 del 28/04/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2482 del
29/01/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 23153 del 26/09/2018; Sez. 5, Sentenza n. 656 del 15/01/2014; Sez. 5,
Sentenza n. 17574 del 29/07/2009; Sez. 1, Sentenza n. 19088 del 11/09/2007), richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza.
Il procedimento logico si deve articolare nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, per scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, per verificarne la concordanza e l'idoneità, ove combinati fra loro, a far emergere una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso una mera analisi atomistica degli elementi indiziari.
4.5. Per configurare una presunzione giuridicamente valida non occorre, peraltro, che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto, secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, sulla scorta della regola della inferenza necessaria, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile quello ignoto alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit, in virtù della regola dell'inferenza probabilistica (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n.
21403 del 26/07/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 20342 del 28/09/2020; Sez. 3, Sentenza n. 1163 del
21/01/2020; Sez. 2, Sentenza n. 3513 del 06/02/2019; Sez. L, Sentenza n. 2632 del 05/02/2014; Sez. 2,
Sentenza n. 22656 del 31/10/2011; Sez. 3, Sentenza n. 24211 del 14/11/2006; Sez. 3, Sentenza n. 26081 del 30/11/2005; Sez. 3, Sentenza n. 23079 del 16/11/2005).
4.6. Ne consegue che ha errato la Corte territoriale a ritenere che “non è data in maniera certa una corrispondenza tra l'importo volto alla remunerazione della consulenza di AR NE/Bedjaoui e
l'utilità economica da quest'ultimo corrisposta a favore dell' col versamento di oltre 5 milioni di Pt_1 pagina 7 di 19 euro sui suoi conti svizzeri”, non occorrendo che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale ed essendo mancata una valutazione globale delle risultanze probatorie.”.
Con il terzo motivo di ricorso ha denunciato, ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità CP_1 della sentenza per motivazione apparente, in violazione degli artt. 132 c.p.c., ritenendo assente nella sentenza impugnata un'argomentazione relativa alla verosimiglianza della ricostruzione (quale
“regalia”) proposta dalla Corte territoriale. La Suprema Corte ha rigettato tale motivo di gravame ritenendo il vizio evidenziato nell'iter logico-motivazionale dei giudici d'appello, pur esistente, non di gravità tale da integrare una violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c.
Pronunciandosi sul ricorso con sentenza n. 30555/2024, pubblicata in data 27.11.2024, la Corte di
Cassazione, pertanto, rigettati il primo e terzo motivo, in accoglimento del secondo, ha così statuito, rinviando il caso alla Corte d'appello di Milano per la rivalutazione in maniera complessiva degli elementi indiziari raccolti alla luce del criterio dell'inferenza probabilistica: “cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà altresì alle spese del presente giudizio di legittimità.”.
Entrambe le parti hanno riassunto la causa innanzi a questa Corte d'Appello, con distinti ricorsi ex art. 392 c.p.c.: il primo depositato da in data 24.2.2025 e iscritto al n. 193/2025 di R.G.; il secondo Pt_1 depositato da in data 30.4.2025 e iscritto al n. 202/2025 di R.G. CP_1
Quanto ad lo stesso, richiamati i principi di diritto sanciti dalla Corte di Cassazione riguardo alla Pt_1 prova per presunzioni nell'accogliere il secondo motivo di ricorso, ha sostenuto che, anche ad applicare la regola dell'inferenza probabilistica, rimarrebbe, comunque, insussistente la prova sia del danno patito da sia del nesso di causalità e ciò per una pluralità di ragioni e, in particolare, in quanto: CP_1
a) non sarebbe applicabile il cd. meccanismo della traslazione del costo della tangente, come, peraltro, già sancito dal Tribunale e confermato dalla Corte d'appello (con statuizione, in assunto, passata in giudicato, perché non oggetto di censura da parte della Corte di Cassazione), poiché in ambito privatistico il contraente nello scegliere il proprio consulente non è tenuto al rispetto dei principi di trasparenza, equità ed imparzialità che caratterizzano l'operato della pubblica amministrazione nell'affidamento dell'esecuzione di opere e servizi;
b) gli indizi fatti valere da , considerati nel loro complesso, non dimostrerebbero alcuna CP_1 responsabilità a carico dello stesso, atteso, tra l'altro, che (i) il costo della consulenza pari a €
190 milioni pagato dalla Società all'RI AR non è mai stato contestato (non essendo mai stato messo in discussione che non fosse il “giusto prezzo”); (ii) la natura consulenziale della prestazione non prevedeva costi fissi o utilizzo di materiali, ma -essendo prestazione pagina 8 di 19 intellettuale- il prezzo era stato determinato in maniera del tutto libera;
(iii) tale attività di consulenza, la cui effettiva esecuzione non era mai stata contestata, aveva permesso a CP_1
(che all'epoca non veniva neppure più invitata alle gare d'appalto dell'ente energetico algerino) di ottenere contratti di appalto con AC per oltre 5 miliardi di euro, ritraendone un'enorme utilità economica;
(iv) altrettanto rilevante e dirimente era il dato temporale, poiché
l'attribuzione di somme di denaro ad da parte di era avvenuta tra il dicembre Pt_1 Per_1
2010 ed il novembre 2011 (tramite le società EA RI NG Limited, Persona_3
e SA TI IN.), pertanto, molto tempo dopo la conclusione dei contratti di
[...] consulenza tra e l'RI AR (risalenti al periodo dal 2006 al 2008), molto CP_1 tempo dopo la conclusione dei contratti tra e AC (tra il 2007 e il 2009) e CP_1 addirittura tempo dopo la cessazione del rapporto di lavoro tra e (maggio 2010). Il Pt_1 CP_1 tempo trascorso renderebbe, pertanto, oltremodo improbabile la ricostruzione aziendale, portando inequivocabilmente ad escludere che le somme versate da ad possano Per_1 Pt_1 considerarsi “retrocessioni” di denaro proveniente da e ciò anche in applicazione del CP_1 principio del “più probabile che non” (dalla lettura della sentenza della Corte d'Appello Penale, richiamata da controparte, si evincerebbe, tra l'altro, che l'ultima tranche del prezzo, incassata da AR NE in data 23 febbraio 2010, era relativa all'attività di consulenza sul progetto del gasdotto GK3 ossia ad un'attività alla quale era assolutamente estraneo, essendo stato Pt_1 coinvolto solo in due dei contratti di consulenza sottoscritti tra e Controparte_3
quali il progetto ED e il progetto LPG). Parte_2
In conclusione, il percepimento di somme da parte di di tali somme da soggetti terzi nulla avrebbe Pt_1
a che vedere con eventuali inadempimenti commessi dallo stesso nell'ambito del rapporto di lavoro ex art. 2104 e 2105 c.c., non sussistendo alcuna prova, neanche per presunzioni, del danno subito da
, né tantomeno del nesso di causalità tra l'inadempimento e il presunto danno a carico della CP_1 società.
Alla luce di tali considerazioni, ha concluso, quindi, per il rigetto del ricorso in appello di Pt_1 CP_1
e per la conferma della sentenza n. 1634/2022 del Tribunale di Milano, con vittoria delle spese di tutti i gradi di giudizio.
nel riassumere il giudizio (e nel costituirsi nel giudizio riassunto dalla controparte), ha CP_1 insistito per l'accoglimento delle domande svolte nel ricorso ex art. 414 c.p.c., sostenendo, innanzi tutto, che, nel giudizio di rinvio, doveva aversi per già acquisito (perché accertato dal Tribunale e confermato dalla Corte d'Appello) il primo elemento costitutivo dell'invocata responsabilità risarcitoria, costituito dall'inadempimento da parte di agli obblighi contrattuali derivanti dal Pt_1
pagina 9 di 19 rapporto di lavoro. Lo stesso non aveva mai contestato di aver violato tali doveri nella definizione Pt_1
e successiva esecuzione degli accordi contrattuali con l'RI, né di aver commesso tali violazioni in vista del conseguimento di vantaggi personali.
Tanto premesso, quanto agli ulteriori due elementi, ossia alla prova del danno e del nesso di causalità, richiamati i principi di diritto enunciati dalla sentenza di rinvio della Cassazione in ordine alla prova presuntiva, la Società ha invitato codesta Corte a rivalutare globalmente le risultanze probatorie, partendo dai seguenti fatti noti e rilevanti (come risultanti dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento penale n. 25303/10 R.G.N.R. ed allegata al ricorso ex art. 414 c.p.c., mai contestata da
: Pt_1
- già responsabile del gruppo in RI, aveva ricevuto da che aveva Pt_1 CP_1 Per_1 favorito nelle trattative e nella definizione dell'accordo di intermediazione, un importo di complessivi di euro 5.332.353,22 mediante una pluralità di versamenti all'estero, effettuati dall'RI dopo aver materialmente incassato il prezzo dell'intermediazione ricorrendo a prestanome e a soggetti interposti fittiziamente attraverso i seguenti pagamenti: in data 31 marzo 2011 su un conto corrente riferibile alla moglie, n. A209658AA Controparte_4 presso la BSI SA sede di Lugano, un bonifico per euro 1.980.000,00, proveniente dal conto corrente n. 400785150838 della EA RI NG Limited, riconducibile a
[...] per il tramite di;
in data 18-21 novembre 2011 sempre sul Persona_4 Persona_5 medesimo conto corrente riferibile alla moglie, n. A209658AA presso la BSI Controparte_4
SA sede di Lugano, un ulteriore bonifico per euro 1.372.878,22 proveniente dal conto
028183028888 di riconducibile a tra il 1° Persona_3 Persona_4 dicembre 2010 e il 1° novembre 2011 sul conto corrente allo stesso riferibile n. 10.323077 presso la BIL – Banque TIe à Luxembourg (Suisse) SA, sede di Lugano, ulteriori sette bonifici per complessivi euro 1.979.475,00, da parte di SA TI IN., anche in questo caso riconducibile a (docc. da 20 a 30 ricorso ex art. 414 Persona_4
c.p.c.);
- “nel corso del dibattimento”, come riportato nella sentenza penale della Corte d'Appello di
Milano, lo stesso aveva “precisato di aver ricevuto 5 milioni di euro da conti (di Hong Pt_1
Kong e libanese) riconducibili a avendone concordato l'importo con suoi Per_1 collaboratori ( e )”. Persona_6 Persona_7
Tali fatti integrerebbero, in assunto, prova indiziaria precisa, concordante e grave, secondo il criterio d'inferenza probabilistica del fatto ignoto dal fatto noto, che se avesse trattato e definito l'accordo Pt_1
d'intermediazione curando gli interessi del proprio datore di lavoro e non per proprio tornaconto, il pagina 10 di 19 prezzo del servizio sostenuto da sarebbe stato inferiore in misura quantomeno pari all'importo CP_1 retrocesso ad dall'RI, essendosi tale importo tradotto in un danno emergente per la Pt_1
Società ai sensi dell'art. 1223 c.c., conseguenza immediata e diretta d'inadempimento del dirigente, il quale aveva definito gli accordi con non per ottenere il miglior prezzo per il suo datore di Per_1 lavoro, ma in modo da consentire che una parte del prezzo potesse poi essergli retrocessa (là dove risultava, invece, inverosimile l'ipotesi che tali retrocessioni fossero state una mera regalia ottenuta da mediante rinuncia da parte dell'RI ad una parte del proprio utile, circostanza Pt_1 Per_1 anzi smentita dal fatto che il pagamento degli importi retrocessi era stato concordato da coi Pt_1 collaboratori di . Per_1
In merito all'impossibilità di applicare il meccanismo della traslazione del costo della tangente, sollevata dal sig. ha ribadito che tale principio è applicabile anche in ambito privato a tutti Pt_1 CP_1
i casi in cui il dirigente di un imprenditore (quale il Sig. , in violazione degli obblighi di diligenza Pt_1
e di fedeltà nei confronti del suo datore di lavoro ( , favorisca la promozione e la CP_1 reiterazione dell'affidamento di servizi ad un fornitore terzo ( al fine di ricevere di Persona_8
“ritorno” da quest'ultimo una parte del corrispettivo versato dal proprio datore di lavoro, potendosi presumere che l'imprenditore terzo abbia tenuto comunque conto della logica del profitto previo confronto tra costi e ricavi (Cass., SU, n. 3970/1993).
Infine, quanto al dato temporale, trattandosi di riversare ad una parte delle somme percepite dal Pt_1 consulente per il “procacciamento” degli appalti a , i pagamenti in favore dell' non CP_1 Pt_1 potevano che essere successivi al conseguimento dei corrispettivi da parte dell'RI, il quale aveva ottenuto l'ultimo pagamento solo nel febbraio del 2020 (là dove il primo pagamento in favore di era avvenuto nel dicembre del 2020). Pt_1
All'udienza del 13.5.2025, previamente disposta dalla Corte la riunione dei due procedimenti, in quanto aventi per oggetto il medesimo giudizio di rinvio, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il perimetro cognitivo e decisorio dell'odierno giudizio di rinvio risulta circoscritto entro i limiti definiti dalla Corte di Cassazione nella sentenza rescindente e vincolato all'osservanza dei principi di diritto dalla stessa enunciati in materia di prova presuntiva.
Dovendosi l'odierno Collegio pronunciare esclusivamente sulle questioni ancora controverse, va preliminarmente evidenziato che, come evidenziato da nelle proprie difese, non lo è il primo CP_1 elemento costitutivo della domanda risarcitoria, ossia l'inadempimento da parte di agli obblighi di Pt_1
pagina 11 di 19 diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. quale dirigente della con funzione di CP_1 responsabile del gruppo in RI.
RIiamata la giurisprudenza di legittimità circa l'utilizzabilità delle risultanze del procedimento penale nel giudizio civile sia come indizio che come prova esclusiva del proprio convincimento, anche quando non vi abbiano partecipato le parti del giudizio civile, senza che ciò comporti violazione del diritto di difesa delle parti, potendo queste sempre addurre nuovi mezzi di prova (nel caso di specie non dedotti né offerti da , la sentenza di primo grado, al riguardo, si è, infatti, così esplicitamente Pt_1 espressa:
“
4. Nel procedimento penale che ha visto coinvolto l'attuale convenuto ed in cui questi ha patteggiato la pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione, dagli stessi verbali dell'interrogatorio reso dall' in Pt_1 incidente probatorio e in dibattimento sono emersi i rapporti di con e Parl NE, che Pt_1 Per_1 ne era la società prestanome, con i quali l' responsabile delle attività del gruppo in Pt_1 CP_1
RI, aveva condotto le trattative commerciali. In tale contesto, sono risultati (anche all'esito di rogatoria svizzera) ance i pagamenti, effettuati a vantaggio del sig. dallo stesso parimenti Pt_1 ammessi.
Ed infatti, all'esito della sentenza di patteggiamento è stata disposta dal GIP del Tribunale di Milano con sentenza del 18.5.2017, divenuta irrevocabile il 18.6.2017, la confisca obbligatoria del profitto del reato ex art. 322 ter c.p.p., per un importo di CHF 1.377.771 (ad oggi, 1.357.236,00 euro).
Circostanza fattuali che neppure lo stesso sig. contesta in questa sede, limitandosi a negare Pt_1
l'effetto vincolante del giudizio civile della sentenza di patteggiamento. non contestate dal convenuto, il quale si è limitato a negare l'effetto vincolante nel giudizio civile della sentenza di patteggiamento.
5. Anche a prescindere quindi dal “difetto probatorio circa la sussistenza di un pactum sceleris con il ministro ed in ordine alla destinazione a quest'ultimo e ad altri pubblici ufficiali algerini delle Per_2 risorse finanziarie versate da all'RI per il tramite di AR NE CP_1 Per_1 ovvero dei sub contrattisti Ogec e Lead”, che ha indotto la Corte d'Appello di Milano a ritenere indimostrata la fattispecie della corruzione internazionale (pag. 217 della sentenza n. 286/2020), deve, pertanto, ritenersi dimostrato che il Sig. abbia “beneficiato in proprio di ritorni monetari rispetto Pt_1 ai costi di intermediazione sostenuti da ”, e che “la promozione e la reiterazione degli CP_1 incarichi a era “stata favorita dal Sig. sulla base di un' “aspettativa di guadagno Per_1 Pt_1 personale”, come rilevato nella stessa sentenza della Corte d'Appello a pag. 222.
6. Vero è quindi che il sig. nella definizione e successiva esecuzione degli accordi contrattuali con Pt_1
l'RI ha realizzato una condotta violativa del dovere di diligenza e dell'obbligo di fedeltà imposti dagli artt. 2104 e 2105 c.c., nonché del Codice etico di , sussistendo aspetti non CP_1
pagina 12 di 19 comunicati ed idonei a determinare un conflitto di interessi con la società (art. III 1.1. del Codice etico, all. 6 memoria)” (vd. pagg. 5 e 6 sentenza del Tribunale di Milano n. 1634/2022).
Tali statuizioni non sono state in alcun modo censurate dall' in appello e sono rimaste, quindi, Pt_1 estranee anche al successivo giudizio innanzi alla Corte di Cassazione.
Orsi, infatti, a fronte delle emergenze del procedimento penale, essendosi determinato al patteggiamento in quella sede (vd. sentenza GIP presso il Tribunale di Milano n. 2589/15 sub doc. 7 fascicolo primo grado ), nel presente giudizio civile, lungi dal fornire elementi di prova CP_1 contraria, non ha mai contestato di aver tenuto la condotta inadempiente ascrittagli da nella CP_1 definizione e successiva esecuzione degli accordi con l'RI (ossia di aver agito sulla base di un'aspettativa di guadagno personale) e, anche nel presente processo di rinvio, riconosce come fatti pacifici sia il proprio coinvolgimento nella sottoscrizione di almeno due dei sette contratti di consulenza (quello relativo al Progetto ED e quello relativo al progetto LPG), che di aver ricevuto dalle società EA RI NG Limited, e VA TI IN., società Persona_3 riconducibili a (circostanza anch'essa indiscussa), bonifici per complessivi euro 5.332.353,22, Per_1 tra dicembre 2010 e novembre 2011, avendo incentrato e continuando ad incentrare la sua linea difensiva sulla sola negazione della prova del danno (ossia che le somme dal medesimo incassate dall'RI si siano tradotte in un pregiudizio patrimoniale di corrispondente valore per
, che, grazie alle consulenze fornite dall'RI AR NE TD, è riuscita ad ottenere CP_1 miliardari contratti di appalto con l'ente energetico algerino) e del nesso di causalità tra lo stesso e l'inadempimento (inadempimento in sé non controverso).
Ciò premesso, nei precedenti gradi di giudizio le tesi dallo stesso prospettate riguardo all'insussistenza di tali ulteriori due elementi costitutivi della responsabilità risarcitoria ex art. 1218 e 1223 c.c. sono state accolte: il Tribunale, infatti, ha rigettato la domanda proposta da sostenendo che, in CP_1 sostanza, non vi fosse prova che il costo d'intermediazione complessivo (nell'ordine di 190 milioni di euro) non fosse quello giusto sul mercato rispetto al servizio fornito né che fosse stato “gonfiato” degli importi versati dall'RI ad trattandosi di contratti di consulenza tra imprese private con Pt_1 riferimento ai quali non opererebbe il principio della c.d. traslazione del costo della tangente elaborato in materia di appalti pubblici e non potendosi escludere che, in questo caso, il maggior costo della
“tangente” fosse stato ripianato mediante riduzione del compenso del fornitore, da un lato e, dall'altro, considerato il consistente valore degli appalti ottenuti dalla grazie a questa attività CP_1
d'intermediazione (per oltre cinque miliardi di euro).
La Corte d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo a sua volta non provato né il nesso causale tra l'inadempimento e il danno né la precisa misura del danno stesso, avendo ritenuto pagina 13 di 19 impossibile stabilire in maniera certa una corrispondenza tra l'importo volto alla remunerazione della consulenza di AR NE/Bedjaoui e l'utilità economica da questi corrisposta a ossia se i 5 Pt_1 milioni di euro transitati dall'RI, tramite una serie di transazioni, sui conti correnti svizzeri di e della moglie, fossero una sorta di credito provvigionale dell' e, quindi, un ulteriore costo Pt_1 Pt_1 gravante a carico del patrimonio di o se fossero, piuttosto, una regalia effettuata CP_1 dall'RI all' in considerazione dell'enorme entità di valore del contratto di consulenza Pt_1 acquisito dall'RI stesso.
La Corte di Cassazione, accogliendo il secondo motivo del ricorso proposto da ha CP_1 cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto, rinviando il caso a questa Corte, in diversa composizione, per la rivalutazione in maniera complessiva (e non atomistica) degli elementi indiziari raccolti (vale a dire dei fatti noti già acquisiti al processo) in ordine al danno e al nesso causale intercorrente tra condotta e pregiudizio e precisando che tale rivalutazione dovrà avvenire alla luce del criterio dell'inferenza probabilistica, per cui “è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile quello ignoto alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id plerumque accidit”, in quanto non è necessario, perché si configuri una presunzione giuridicamente valida, che il fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto sulla scorta della regola dell'inferenza necessaria (secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva), regola sulla quale la Corte, nella sentenza cassata, aveva fondato erroneamente in via esclusiva il giudizio.
In particolare, secondo i giudici di legittimità, “ha errato la Corte territoriale a ritenere che “non è data in maniera certa una corrispondenza tra l'importo volto alla remunerazione della consulenza di
AR NE/Bedjaoui e l'utilità economica da quest'ultimo corrisposta a favore dell' col Pt_1 versamento di oltre 5 milioni di euro sui suoi conti svizzeri”, non occorrendo che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale ed essendo mancata una valutazione globale delle risultanze probatorie” (così al paragrafo 4.6 della sentenza).
A tale conclusione la Cassazione è pervenuta dopo aver riscontrato che, come denunciato da CP_1 con il motivo accolto, nella sentenza impugnata era mancato il giudizio probabilistico sia con riferimento all'ipotesi da questa dedotta, che quanto corrisposto ad dall'RI avesse Pt_1 comportato per la stessa un danno da sovraccosto, sia con riferimento all'ipotesi alternativa astrattamente formulata dalla Corte (e neppure prospettata dal dirigente), che si fosse trattato di una regalia ed è pure mancata una valutazione complessiva (e non atomistica) dei “fatti noti”, quali l'ingente importo della dazione (oltre 5 milioni di euro), le modalità con le quali la dazione era avvenuta (costituite da complesse operazioni di versamento all'estero tramite soggetti simulati e/o interposti fittiziamente, accertate in sede penale), nonché l'aver agito l' (nel favorire “la Pt_1
pagina 14 di 19 promozione e la reiterazione degli incarichi a ) proprio “sulla base di un'aspettativa di Per_1 guadagno personale”.
Rivalutato il caso nel merito nella prospettiva indicata dalla Suprema Corte, ritiene il Collegio che le circostanze fattuali emerse in sede penale e rimaste sostanzialmente indiscusse anche nell'ambito dell'odierno processo civile siano tali, complessivamente considerate, da integrare un quadro indiziario grave, preciso e concordante ex art. 2729 c.c. sia dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio patrimoniale patito da in termini di danno emergente ex art. 1223 c.c., coincidente con le CP_1 somme retrocesse dall'RI all' (in quanto costituenti, appunto, un sovraccosto “occulto”), Pt_1 che della riconducibilità di tale pregiudizio, quale conseguenza immediata e diretta, all'inadempimento e, segnatamente, al comportamento scorretto e infedele dallo stesso tenuto nella definizione ed esecuzione degli accordi contrattuali con l'RI, in violazione degli artt. 1175, 1375, 2104 e
2105 c.c., approfittando dell'incarico dirigenziale per trarne personale profitto.
La cospicua entità delle somme dallo stesso complessivamente ritratte dall'RI
(pacificamente pari all'ingente somma di euro 5.332.353,22) e le documentate e incontroverse decettive modalità mediante le quali è avvenuta la loro corresponsione (su conti svizzeri per il tramite di conti esteri di società schermo), evidentemente volta ad occultarne la tracciabilità, se, da un lato, mal si conciliano con la qualificazione di tali pagamenti in termini di “regalia”, rendendo tale ipotesi alternativa, neppure prospettata dall' del tutto inverosimile e improbabile e, quindi, da escludere e Pt_1 ciò anche in quanto incompatibile con l'ammissione dello stesso in sede penale, di aver Pt_1 concordato l'importo delle somme bonificate coi collaboratori di dall'altro le medesime Per_9 circostanze avvalorano come sicuramente più probabile che non e, quindi, concorrono a dimostrare, quali indizi gravi e concordanti, l'ipotesi, su cui si fonda la pretesa risarcitoria di , che con tali CP_1 incassi abbia realizzato proprio quell'“aspettativa di guadagno personale” che lo aveva indotto a Pt_1 favorire “la promozione e la reiterazione degli incarichi a (pag. 222 sentenza penale n. Per_1
286/2020 della Corte d'Appello di Milano) e che il vantaggio personale dallo stesso così conseguito abbia comportato, per la società, un sovraccosto di valore corrispondente, potendosi presumere, siccome altamente verosimile (e non smentito da elementi probatori di segno contrario), che, nella contrattazione dei corrispettivi pagati all'RI, gli stessi siano stati complessivamente determinati in misura tale da comprendere anche i ritorni monetari retrocessi al dirigente e che, senza questi, il costo dei servizi d'intermediazione sostenuto da sarebbe stato inferiore in misura CP_1 almeno corrispondente, essendo, invece, del tutto improbabile che l'RI, guidato da logiche di profitto particolarmente evidenti nella vicenda in esame, possa aver acconsentito a rinunciare ad una parte (comunque nient'affatto irrisoria, ma comunque tanto consistente) del proprio compenso.
Né la prova di tale “ipotesi” risulta scalfita dalle circostanze evidenziate da nelle proprie difese: Pt_1
l'assenza di parametri per determinare il “giusto prezzo” dei servizi consulenziali, il fatto che CP_1 non avesse contestato i costi di consulenza sostenuti e gli enormi vantaggi dalla stessa conseguiti grazie alle attività consulenziali non escludono, infatti, che il consistente guadagno personale occultamente ottenuto dal dirigente è stato realizzato grazie alle maggiorazione dei costi d'intermediazione sostenuti da e rappresenta, quindi, per quest'ultima un corrispondente danno emergente, che, in difetto CP_1 della condotta illecita (ossia di un'azione del dirigente improntata esclusivamente al perseguimento degli interessi della datrice di lavoro e non anche del proprio personale tornaconto), con un CP_1 elevato grado di probabilità, qui prossimo alla certezza, non si sarebbe verificato.
Al riguardo è ancora una volta illuminante la lettura della sentenza penale n. 286/2020 (paragrafo
6.2.8.1.2. alle pagg. da 200 a 222): “La proposta dell'entrata in scena di come agente del Per_1 gruppo è stata, come detto, sostenuta soprattutto dai due dirigenti, secondo quanto risulta CP_1 formalmente dalle note informative predisposte per ciascuno dei quattro contratti di intermediazione, nei quali l'affidabilità dell'egente, generalmente indicato in “ , direttore della branch Persona_5 negli Emirati Arabi Uniti di AR NE TD” veniva sostanzialmente rimessa alla valutazione di ed è chiara la dissimulazione della figura dell'RI dall'ambito formale CP_2 Per_12 dei relativi contratti, in cui compariva soltanto il fiduciario di posto Persona_5 Per_1
dall nel Proc. N. 25303/10 R.G.N.R. di cui al Verbale di presentazione spontanea del 12.12.2012 (al Foglio Pt_1 n. 7) e al Verbale di interrogatorio dell'8.4.2013 (Foglio n. 3) sub docc. 14 e 17 fascicolo primo grado . CP_1 pagina 16 di 19 apparentemente a capo della società fittizia che formalmente li aveva stipulati e che veniva accreditato di una competenza professionale inesistente nelle procedure di gara dell'ente petrolifero algerino.
Per quanto le prestazioni dell'agente comprendano anche attività di lobbyng, volte a valorizzare gli interessi del committente e ad enucleare i costi/benefici delle possibili scelte industriali, le stesse sono difficilmente documentabili ed assumono di frequente un carattere riservato, consistendo altresì nel passaggio di informazioni sul rischio Paese, sugli altri concorrenti e su questioni tecniche.
Non è revocabile in dubbio che nella vicenda in esame dette attività siano state svolte personalmente da attraverso lo schermo societario di PEARL PARTNERS, come peraltro emerge dagli Per_1 scambi di corrispondenza prodotti …, che riguardavano l'organizzazione di incontri con i subcontrattisti ed informazioni sulle strategie complessive e di carattere tecnico-operativo sulle gare bandite da SONATRACH, anche nella fase successiva all'assegnazione degli appalti.
Al proposito si pone in modo evidente una questione di congruità del corrispettivo pagato da CP_1
(oltre 197 milioni di euro, oltre le rimesse a a parte di OGEC ed eventualmente anche di Per_1
LEAD), che lo stesso Pubblico Ministero sembrava aver adombrato nella requisitoria di primo grado.
Tuttavia, non provato l'accordo corruttivo e la destinazione di quelle risorse al ministro è Per_2 stato invece accertato che e abbiano beneficiato in proprio di ritorni monetari CP_2 Pt_1 rispetto ai costi di intermediazione sostenuti da e da loro proposti, sicché non può essere CP_1 ragionevolmente escluso che la promozione e la reiterazione degli incarichi a sia stata Per_1 favorita dalla loro aspettativa di guadagno personale, del resto compatibile con il convincimento che
l'attività dell'RI potesse sortire con qualche probabilità esiti positivi per CP_1 nell'aggiudicazione delle commesse SONATRACH, anche solo in forza dell'influenza esercitata sul ministro dall'RI . Per_2 Per_1
Quanto al fatto che i pagamenti ricevuti da (tra dicembre 2010 e novembre 2011) siano occorsi ad Pt_1 anni di distanza sia dalla conclusione dei contratti di consulenza tra e l'RI (risalendo CP_1 questi al periodo dal 2006 al 2008) che dalla conclusione dei contratti di appalto “procacciati” tra e AC (2007 – 2009) e in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro tra lo CP_1 stesso e (maggio 2010), tali dati temporali non inficiano affatto la gravità e concordanza del CP_1 quadro indiziario, dovendosi piuttosto aver riguardo, quanto alle tempistiche, al momento in cui l'RI Bedjaoui/AR NE TD ha portato a compimento l'incasso dei corrispettivi dei servizi di consulenza, costituendo questi la “provvista” della quota da retrocedere all' Pt_1
E le tempistiche sono, allora, coerenti, considerato che, come accertato in sede penale, è emerso che l'ultima tranche dei corrispettivi (non importa se riferita ad uno dei contratti di consulenza in cui Pt_1 evidenzia di non essere stato coinvolto, dovendosi considerare l'affare nel suo complesso quanto pagina 17 di 19 all'attività illecita perpetrata per il suo tramite) è stata pagata a AR NE in data 23.2.2010 (cfr. doc. 9 pag. 202, ultimo capoverso, sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 286/2020) e che le retrocessioni sui conti svizzeri di sono iniziate a decorrere dal 1.12.2010, risultando l'intervallo Pt_1 temporale intermedio pienamente giustificato, considerato che il pagamento non è stato diretto (da
AR NE a , ma è avvenuto con una serie di passaggi attraverso conti esteri di società Pt_1 schermo (EA RI NG TD, e SA TI IN.). Persona_3
Lo stesso peraltro, nella versione dei fatti rappresentata in sede penale agli inquirenti (versione Pt_1 dallo stesso completamente sottaciuta nel presente contenzioso civilistico), aveva sostenuto che l'accordo su detti pagamenti sarebbe stato raggiunto una volta venuta alla luce l'inchiesta AC
(agli inizi del 2010) e a fronte della sua uscita da (vd. pag. 3 Verbale di interrogatorio CP_1 Pt_1 dell'8.4.2013 sub doc. 17 fascicolo primo grado : “Le cose sono andate come ho detto sin CP_1 dall'inizio. Io sono stato sostanzialmente costretto a lasciare la e ho detto che volevo un CP_1 indennizzo, mi ha detto che ci avrebbe pensato lui e mi disse, tempo dopo, che mi avrebbe fatto CP_2 pervenire una somma di circa 5 milioni di euro … Nego assolutamente di aver esercitato delle pressioni “ricattatorie” su La cosa mi sembra ridicola visto che la conferma della Per_1 corresponsione dell'indennizzo mi è stata data a Dubai in un incontro all'Hotel One and Only da
e dal direttore finanziario di YA NE, . All'incontro non era CP_2 Persona_6 Per_1 presente ed era rappresentato da . L'incontro fu assolutamente tranquillo e non Per_6 Per_6 sollevò nessuna obiezione sulla corresponsione di questo denaro e sulla quantificazione che CP_2 aveva effettuato”; vd. anche pag. 3 del Verbale di presentazione spontanea del 12.12.2012 sub doc. 14 del medesimo fascicolo), evincendosi da ciò (ove così fosse stato) che le somme corrisposte da CP_1 all'RI quale prezzo della consulenza erano destinate, in realtà, anche a coprire i rischi conseguenti alla scoperta dei comportamenti illeciti perpetrati dai soggetti coinvolti nella definizione ed esecuzione degli accordi contrattuali in discussione, destinazione all'evidenza estranea all'attività consulenziale e riconducibile, piuttosto, alle accertate infedeltà.
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi provato sia il danno, da liquidarsi nella somma di euro
5.332.353,22, che il nesso causale tra lo stesso e l'inadempimento; in accoglimento della domanda proposta da va, pertanto, condannato al pagamento di detta somma a titolo risarcitorio. Parte_3
In applicazione del principio di soccombenza, segue, infine, nel dispositivo la condanna di a Pt_1 rifondere a le spese di tutti i gradi di giudizio, che, tenuto conto dell'assenza di attività CP_1 istruttoria nelle fasi di merito, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 (come previgente per il primo grado e come modificati dal DM 147/2022 per quelli successivi), si liquidano in complessivi euro 75.000,00 per compensi, di cui euro 20.000,00 per il primo grado, euro 20.000,00 per il grado pagina 18 di 19 d'appello, euro 15.000,00 per il giudizio di legittimità ed euro 20.000,00 per l'odierno giudizio di rinvio, oltre al rimborso dei CU, al rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014 ed agli oneri di legge.
PQM
decidendo in sede di rinvio:
- accertatone l'inadempimento agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, condanna Pt_1 al pagamento in favore di della somma di euro 5.332.353,22 a titolo di
[...] CP_1 risarcimento del danno;
- condanna a rifondere a le spese processuali di tutti i gradi di Parte_1 CP_1 giudizio, liquidate in complessivi euro 75.000,00 per compensi, oltre al rimborso dei CU e forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014, con gli oneri di legge.
Milano, 13/5/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Maria Rosaria Cuomo
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1Di ciò si dà atto nella sentenza penale della Corte d'Appello di Milano n. 286/2020 (sub doc. 9 fascicolo primo grado alle pagg. 182 e 183, paragrafo 6.2.5.5.1., nei passi di seguito riportati (con evidenziazione CP_1 Cont in grassetto dello specifico tratto d'interesse): “Lo stesso torbido rapporto con il di SONATRACH
non può certo rappresentate un elemento di suffragio dell'ipotesi corruttiva fondata su di Persona_10 un patto illecito concluso dai vertici con il ministro attraverso l'intervento facilitatore di CP_1 Per_2 denotando semmai le ragioni del tutto personali che hanno determinato lo stesso a farsi Per_1 Pt_1 carico di importanti regalie in favore del funzionario pubblico algerino, così come a ricevere ingenti somme di denaro da dopo il suo allontanamento da EM RI, una volta venuta alla luce l'inchiesta Per_1 SONATRACH 1 all'inizio del 2010. Già nell'incidente probatorio aveva ammesso di aver ricevuto 6 Pt_1 milioni di dollari, di cui 3 milioni su un proprio conto a lui intestato presso la BSI di Lugano, provenienti in due tranche da Hong Kong tra il 2010 e il 2011, aggiungendo successivamente di aver ricevuto 2 milioni di dollari su un altro conto presso la banca BIL intestato al coniuge con provvista proveniente da Persona_11 un conto libanese presso AUDI SARADAR. La conferma di tali acquisizioni, venute alla luce a mezzo della rogatoria svizzera, è avvenuta nel corso dell'esame dibattimentale, in cui a precisato di aver ricevuto 5 Pt_1 milioni di euro da conti (di Hong Kong e libanese) riconducibili a avendone concordato Per_1 l'importo con i suoi collaboratori e ) e con lo stesso . Evidente Persona_6 Persona_7 CP_2 in questo contesto che le ingenti rimesse di denaro, per causali non specificate, devono intendersi collegate alla Cont sua attività di di EM RI e accomunano la sua posizione a quella di altro dirigente CP_2
che ha lucrato un proprio tornaconto personale dal coinvolgimento di quale agente o CP_1 Per_1 RI d'affari del gruppo italiano”. Le circostanze trovano conferma anche nelle dichiarazioni rese pagina 15 di 19