Articolo 14 della Legge 30 luglio 1985, n. 404
Articolo 13
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27 agosto 1985
Art. 14. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 80 miliardi, si provvede:
a) quanto a lire 60 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7295 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1985;
b) quanto a lire 20 miliardi con le disponibilita' residue risultanti al 31 dicembre 1984 sul medesimo capitolo 7295 dello stesso stato di previsione. Dette disponibilita' sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva iscrizione nello stato di previsione del Ministero dei trasporti.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 27 agosto 1985