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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 09/07/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2173/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice Dott.ssa IO Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nel procedimento sopra indicato promosso con ricorso congiunto depositato in data 04.06.2025 da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Ilene Vallesi del Foro di Fermo elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via D. Zeppilli n. 11, Fermo (FM)
e
2) Controparte_1 nata a [...] il [...] Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Maria Teresa Celani del Foro di Ascoli elettivamente domiciliata presso il difensore con i seguenti figli: , nata a [...] il [...], Parte_2 cittadinanza italiana
FATTO Le parti, con ricorso ex artt. 316 bis, 337 ter c.c. e 473 bis 47 e 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.06.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 3 1) I genitori eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale secondo le disposizioni in materia di affido condiviso, con collocamento prevalente e residenza della figlia IO con la madre. Il sig. rimarrà a vivere nella casa familiare con i mobili e suppellettili che la arredano fatta Parte_1 eccezione per : le ceramiche di castelli da arredo, le fioriere da interno, un comò, la poltrona presente nel rustico, un comodino, servizio di posate, piccoli elettrodomestici, accessori di pasticceria, piatti, lenzuola, coperte. La sig.ra lascerà la casa familiare con entrambe le figlie, entro e Controparte_1 non oltre il 30.09.2025, per trasferirsi in un immobile in locazione dalla stessa individuato e prescelto per le proprie esigenze e delle figlie. Il si farà carico del pagamento del canone di affitto Parte_1 dell'appartamento scelto dalla impegnandosi a sostenerne il costo, in via diretta, per Controparte_1 un importo che non sia superiore ad € 600,00 (seicento/00) mensili, oltre deposito cauzionale, e per un periodo di 24 mesi.
2) La figlia IO, che compirà 17 anni il prossimo luglio, frequenterà il padre presso la casa familiare, ove il rimarrà a vivere. La ragazza, compatibilmente con i propri impegni Parte_1 scolastici, farà visita al padre quando ella vorrà, sia durante la settimana, che nei weekend alternati di spettanza del genitore. Anche per le festività del Natale, della Pasqua e altre da calendario, si osserverà tra i genitori il principio di alternanza in maniera tale che la figlia possa mantenere un equilibrato rapporto di frequentazione con i rispettivi rami parentali. Nel periodo estivo, durante la pausa scolastica, la figlia IO potrà scegliere di trascorrere presso l'abitazione paterna una o due settimane (anche non consecutive).
3) Il sig. verserà mensilmente alla sig.ra entro il giorno dieci di ogni mese, Parte_1 Controparte_1 la somma complessiva di € 500,00 (cinquecento/00), quale assegno di mantenimento per la figlia. L'importo suindicato è soggetto a rivalutazione ISTAT su base annuale ed in via automatica e verrà versato sul conto corrente intestato alla sig.ra al seguente IBAN IT Controparte_1
14H0200869663000105727924. 4) Le parti concordano altresì che l'assegno unico spettante per la figlia minore sia percepito integralmente dalla sig.ra e alla stessa competeranno inoltre bonus e provvidenze Controparte_1 eventualmente spettanti quale genitore convivente con la prole ed il sig. presta sin da ora Parte_1 incondizionato consenso.
5) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio saranno ripartite al 50% tra i coniugi facendo riferimento al Protocollo in materia adottato dal Tribunale di Fermo che in tal sede s'intende integralmente richiamato sul punto e conosciuto dalle parti che ne hanno ricevuto copia dai rispettivi difensori. Le parti, a parziale deroga del Protocollo suindicato e delle usuali regole in materia di riparto delle spese straordinarie, concordano che sia però a carico integrale del - e fino al compimento del percorso di studi superiore Parte_1
- la retta mensile della scuola privata attualmente frequentata dalla figlia minore, pari ad € 350,00 mensili.
Ad esclusivo carico del sarà altresì la tassa di iscrizione universitaria, laddove la figlia decida di Parte_1 proseguire gli studi.
6) Il rimborso pro-quota delle spese straordinarie al genitore che ha anticipato le predette dovrà avvenire entro quindici giorni dalla richiesta delle stesse, debitamente documentate (scontrini, fatture etc..).
7) Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le pagina 2 di 3 capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della ragazza, specificando che in esse rientrano: le scelte religiose, l'indirizzo scolastico, ed in genere del medico al quale rivolgersi in caso di visite specialistiche, la partecipazione ad attività educative e formative extrascolastiche, come i viaggi d'istruzione, la partecipazione e la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere, soprattutto in presenza della figlia, una condotta improntata alla collaborazione ed al reciproco rispetto, evitando ogni e qualsivoglia esternazione di disapprovazione e/o denigrazione nei confronti dell'altro genitore.
8) Le parti si danno reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto per la figlia minore.
9) Spese legali interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 03.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa IO Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice Dott.ssa IO Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nel procedimento sopra indicato promosso con ricorso congiunto depositato in data 04.06.2025 da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Ilene Vallesi del Foro di Fermo elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via D. Zeppilli n. 11, Fermo (FM)
e
2) Controparte_1 nata a [...] il [...] Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Maria Teresa Celani del Foro di Ascoli elettivamente domiciliata presso il difensore con i seguenti figli: , nata a [...] il [...], Parte_2 cittadinanza italiana
FATTO Le parti, con ricorso ex artt. 316 bis, 337 ter c.c. e 473 bis 47 e 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.06.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 3 1) I genitori eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale secondo le disposizioni in materia di affido condiviso, con collocamento prevalente e residenza della figlia IO con la madre. Il sig. rimarrà a vivere nella casa familiare con i mobili e suppellettili che la arredano fatta Parte_1 eccezione per : le ceramiche di castelli da arredo, le fioriere da interno, un comò, la poltrona presente nel rustico, un comodino, servizio di posate, piccoli elettrodomestici, accessori di pasticceria, piatti, lenzuola, coperte. La sig.ra lascerà la casa familiare con entrambe le figlie, entro e Controparte_1 non oltre il 30.09.2025, per trasferirsi in un immobile in locazione dalla stessa individuato e prescelto per le proprie esigenze e delle figlie. Il si farà carico del pagamento del canone di affitto Parte_1 dell'appartamento scelto dalla impegnandosi a sostenerne il costo, in via diretta, per Controparte_1 un importo che non sia superiore ad € 600,00 (seicento/00) mensili, oltre deposito cauzionale, e per un periodo di 24 mesi.
2) La figlia IO, che compirà 17 anni il prossimo luglio, frequenterà il padre presso la casa familiare, ove il rimarrà a vivere. La ragazza, compatibilmente con i propri impegni Parte_1 scolastici, farà visita al padre quando ella vorrà, sia durante la settimana, che nei weekend alternati di spettanza del genitore. Anche per le festività del Natale, della Pasqua e altre da calendario, si osserverà tra i genitori il principio di alternanza in maniera tale che la figlia possa mantenere un equilibrato rapporto di frequentazione con i rispettivi rami parentali. Nel periodo estivo, durante la pausa scolastica, la figlia IO potrà scegliere di trascorrere presso l'abitazione paterna una o due settimane (anche non consecutive).
3) Il sig. verserà mensilmente alla sig.ra entro il giorno dieci di ogni mese, Parte_1 Controparte_1 la somma complessiva di € 500,00 (cinquecento/00), quale assegno di mantenimento per la figlia. L'importo suindicato è soggetto a rivalutazione ISTAT su base annuale ed in via automatica e verrà versato sul conto corrente intestato alla sig.ra al seguente IBAN IT Controparte_1
14H0200869663000105727924. 4) Le parti concordano altresì che l'assegno unico spettante per la figlia minore sia percepito integralmente dalla sig.ra e alla stessa competeranno inoltre bonus e provvidenze Controparte_1 eventualmente spettanti quale genitore convivente con la prole ed il sig. presta sin da ora Parte_1 incondizionato consenso.
5) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio saranno ripartite al 50% tra i coniugi facendo riferimento al Protocollo in materia adottato dal Tribunale di Fermo che in tal sede s'intende integralmente richiamato sul punto e conosciuto dalle parti che ne hanno ricevuto copia dai rispettivi difensori. Le parti, a parziale deroga del Protocollo suindicato e delle usuali regole in materia di riparto delle spese straordinarie, concordano che sia però a carico integrale del - e fino al compimento del percorso di studi superiore Parte_1
- la retta mensile della scuola privata attualmente frequentata dalla figlia minore, pari ad € 350,00 mensili.
Ad esclusivo carico del sarà altresì la tassa di iscrizione universitaria, laddove la figlia decida di Parte_1 proseguire gli studi.
6) Il rimborso pro-quota delle spese straordinarie al genitore che ha anticipato le predette dovrà avvenire entro quindici giorni dalla richiesta delle stesse, debitamente documentate (scontrini, fatture etc..).
7) Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le pagina 2 di 3 capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della ragazza, specificando che in esse rientrano: le scelte religiose, l'indirizzo scolastico, ed in genere del medico al quale rivolgersi in caso di visite specialistiche, la partecipazione ad attività educative e formative extrascolastiche, come i viaggi d'istruzione, la partecipazione e la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere, soprattutto in presenza della figlia, una condotta improntata alla collaborazione ed al reciproco rispetto, evitando ogni e qualsivoglia esternazione di disapprovazione e/o denigrazione nei confronti dell'altro genitore.
8) Le parti si danno reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto per la figlia minore.
9) Spese legali interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 03.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa IO Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
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