Ordinanza collegiale 30 gennaio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 19/02/2026, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00427/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01255/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1255 del 2025, proposto da
AR SI TA, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Di Giacomo e Antonino Di Giacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Verona, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, 15 febbraio 2024, n. 103.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il dott. AN ND e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, con la sentenza 15 febbraio 2024 n. 103 pronunciata a decisione del ricorso R.G. n. 1182/2023 ivi proposto dal prof. AR SI TA contro il Ministero dell’istruzione e del merito ha così statuito: “Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata 1) Dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015 per l’anno scolastico 2022/2023; 2) condanna il Ministero convenuto ad erogare alla parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione; 3) condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 257,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario..”
2. La predetta sentenza:
-non è stata impugnata;
-è stata notificata in copia informatica munita di asseverazione di conformità ai sensi di legge il 1° marzo 2024 presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero dell’Istruzione (dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it, estratto dal “Registro PP.AA.”).
3. Decorso il termine di centoventi giorni considerato dall’art.14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30, con ricorso notificato il 16 luglio 2025 e in pari data depositato il prof. AR SI TA ha introdotto il presente giudizio di ottemperanza chiedendo a questo T.A.R. di “ORDINARE al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esatta ottemperanza alla Sentenza n. 103/2024 del 15.02.2024, emessa dal Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, pubblicata il 15.02.2024, nell’ambito del procedimento RG n. 1182/2023, provvedendo ad emettere, anche direttamente, all’assegnazione di parte ricorrente TA AR SI (C.F:[...]) della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall’art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107, per gli anni scolastici 2022/2023 e per un importo complessivo di € 500,00. NOMINARE quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, provvederà a dare esecuzione alla sentenza in parola entro un ulteriore termine di giorni 30 (o in quello maggiore o minore ritenuto di giustizia), decorrente dalla scadenza del termine concesso al medesimo Ministero. FISSARE ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a. la somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio unitamente al rimborso del contributo unificato di €. 300,00 ex art. 13 comma 6 bis.1 del DPR n. 115/2002, da distrarsi in favore dei difensori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
4. Il Ministero dell’istruzione e del merito, pur ritualmente notiziato della pendenza del ricorso, non si è costituito in giudizio.
5. All’esito della camera di consiglio del 12 febbraio 2026 il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
6. Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo:
- all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione a tale scopo rilasciata dal competente ufficio il 31 gennaio 2025;
- all’avvenuta notifica al Ministero dell’Istruzione e del Merito della sentenza ottemperanda e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996.
7. Nessun dubbio, poi, sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando, una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, nel novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
Infatti, quest’ultima azione è prevista proprio “al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato” .
8. Il ricorso è altresì fondato, atteso che l’Amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato.
Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza in epigrafe, e in particolare di procedere all’accredito sul portafoglio “carta docente” del prof. AR SI TA della somma di euro 500,00# (cinquecento/00), per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015.
L’adempimento dovrà avere luogo nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
9. In conformità alle richieste del ricorrente occorre, inoltre, nominare sin da ora, per il caso di inottemperanza ministeriale perdurante oltre il termine appena assegnato, un Commissario ad acta che viene individuato nella persona del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega: questi dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
10. Il Tribunale, in considerazione della nomina del commissario ad acta così compiuta proprio per fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento dell’Amministrazione, non ravvisa, almeno allo stato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della parte ricorrente, di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm..
Rimane però salva, nel prosieguo, la possibilità di una diversa valutazione sul punto da parte del Collegio, dietro eventuale e apposita nuova istanza di parte, nel caso di una mancata collaborazione dell’Amministrazione debitrice all’attività del nominato commissario ad acta .
11. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
A) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore di procedere, entro sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza, all’accredito sul portafoglio “carta docente” del prof. AR SI TA della somma di euro 500,00# (cinquecento/00), per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015;
B) nomina quale Commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega, per l’espletamento della funzione di cui in motivazione ove il Ministero medesimo, alla scadenza del termine qui prescritto per l’adempimento, non abbia provveduto all’adempimento;
C) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a pagare al prof. AR SI TA, e per esso ai procuratori dichiaratisi antistatari, Avvocati Stefano Di Giacomo e Antonino Di Giacomo, in solido tra loro, la somma di Euro 500,00# (cinquecento/00), oltre spese generali nella misura del 15%, accessori di legge (i.v.a. e c.p.a., se dovuti), nonché alla rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Ida AI, Presidente
Francesco Avino, Primo Referendario
AN ND, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ND | Ida AI |
IL SEGRETARIO