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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 16/09/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA Oggetto:
SANZIONE (art. 429 c.p.c.) DISCIPLINARE
definitiva nella causa iscritta al n. 56/2025 R.G. Lav. promossa da: Parte_1
[...] Parte_2
Avv. P. BERTI;
P. , V. VERONESI e F. Pt_3 Pt_4 Pt_5
Ricorrente contro
R.A.V.A.
Avv. Riccardo JANS, Francesco PASTORINO e Massimiliano CADIN
Resistente osservato
- che, con ricorso depositato telematicamente in data 19.2.2025, Controparte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta R.A.V.A., chiedendo che venisse annulla e, comunque, dichiarata illegittima la sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per 2 giorni, con relativa perdita del trattamento economico inflittagli con provvedimento del
31.10.2024;
- che si costituiva tempestivamente , chiedendo la reiezione del ricorso;
CP_2
- che alla prima udienza veniva lungamente esperito tentativo di conciliazione e, all'esito, il giudice formulava proposta transattiva, che, dopo un congruo rinvio, veniva accettata dalle parti, per cui veniva disposto un ulteriore breve differimento, al fine di consentire alla Pt_6 di procedere in via amministrativa;
- che all'odierna udienza le parti si davano reciprocamente atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, ma il ricorrente chiedeva la liquidazione delle spese in proprio favore in ossequio al principio della cd. “soccombenza virtuale” e la convenuta si opponeva;
- che, allora, il giudice invitava all'immediata discussione, all'esito della quale pronunciava la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione, in fatto ed in diritto, della decisione;
ritenuto
- che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, alla “intervenuta transazione definitoria di ogni questione - sostanziale e processuale - controversa tra le parti” consegue
1 che debba “dichiararsi cessata la materia del contendere, e ciò anche se le parti non concordino su tale declaratoria, atteso che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto” (vds. Cassazione civile, sez. III, 08 settembre 2008, n.
22650);
- che, applicando tale condivisibile principio al caso di specie, le parti hanno concordato in ordine alla cessazione della materia del contendere, per cui si deve procedere nel senso indicato dalle parti stesse;
- che, sempre secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (vds., da ultima,
Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 08/07/2010) “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza”;
- che, quindi, in applicazione di tale principio si evince la fondatezza quantomeno parziale delle originarie pretese attoree, alla luce dell'evidente sproporzione della sanzione dalla retribuzione e dal servizio per ben 2 giorni, stante, altresì, l'assenza di procedimenti disciplinari e di qualsivoglia disservizio;
- che, allora, le spese debbono seguire la soccombenza virtuale di R.A.V.A. -non sussistendo ragione alcuna per compensarle, neppure parzialmente, tra le parti- e possono essere liquidate in misura di poco inferiore ai minimi previsti dal DM 55/2014 per lo scaglione di riferimento (causa di lavoro, valore indeterminabile, complessità bassa), esclusa la fase istruttoria;
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) condanna R.A.V.A. alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente
[...]
, che liquida in euro 2.500,00 ed euro 259,00 per spese, oltre 15,00% per Controparte_1 spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
(così deciso in Aosta il 16/9/2025)
IL GIUDICE DOTT. LUCA FADDA
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in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA Oggetto:
SANZIONE (art. 429 c.p.c.) DISCIPLINARE
definitiva nella causa iscritta al n. 56/2025 R.G. Lav. promossa da: Parte_1
[...] Parte_2
Avv. P. BERTI;
P. , V. VERONESI e F. Pt_3 Pt_4 Pt_5
Ricorrente contro
R.A.V.A.
Avv. Riccardo JANS, Francesco PASTORINO e Massimiliano CADIN
Resistente osservato
- che, con ricorso depositato telematicamente in data 19.2.2025, Controparte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta R.A.V.A., chiedendo che venisse annulla e, comunque, dichiarata illegittima la sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per 2 giorni, con relativa perdita del trattamento economico inflittagli con provvedimento del
31.10.2024;
- che si costituiva tempestivamente , chiedendo la reiezione del ricorso;
CP_2
- che alla prima udienza veniva lungamente esperito tentativo di conciliazione e, all'esito, il giudice formulava proposta transattiva, che, dopo un congruo rinvio, veniva accettata dalle parti, per cui veniva disposto un ulteriore breve differimento, al fine di consentire alla Pt_6 di procedere in via amministrativa;
- che all'odierna udienza le parti si davano reciprocamente atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, ma il ricorrente chiedeva la liquidazione delle spese in proprio favore in ossequio al principio della cd. “soccombenza virtuale” e la convenuta si opponeva;
- che, allora, il giudice invitava all'immediata discussione, all'esito della quale pronunciava la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione, in fatto ed in diritto, della decisione;
ritenuto
- che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, alla “intervenuta transazione definitoria di ogni questione - sostanziale e processuale - controversa tra le parti” consegue
1 che debba “dichiararsi cessata la materia del contendere, e ciò anche se le parti non concordino su tale declaratoria, atteso che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto” (vds. Cassazione civile, sez. III, 08 settembre 2008, n.
22650);
- che, applicando tale condivisibile principio al caso di specie, le parti hanno concordato in ordine alla cessazione della materia del contendere, per cui si deve procedere nel senso indicato dalle parti stesse;
- che, sempre secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (vds., da ultima,
Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 08/07/2010) “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza”;
- che, quindi, in applicazione di tale principio si evince la fondatezza quantomeno parziale delle originarie pretese attoree, alla luce dell'evidente sproporzione della sanzione dalla retribuzione e dal servizio per ben 2 giorni, stante, altresì, l'assenza di procedimenti disciplinari e di qualsivoglia disservizio;
- che, allora, le spese debbono seguire la soccombenza virtuale di R.A.V.A. -non sussistendo ragione alcuna per compensarle, neppure parzialmente, tra le parti- e possono essere liquidate in misura di poco inferiore ai minimi previsti dal DM 55/2014 per lo scaglione di riferimento (causa di lavoro, valore indeterminabile, complessità bassa), esclusa la fase istruttoria;
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) condanna R.A.V.A. alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente
[...]
, che liquida in euro 2.500,00 ed euro 259,00 per spese, oltre 15,00% per Controparte_1 spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
(così deciso in Aosta il 16/9/2025)
IL GIUDICE DOTT. LUCA FADDA
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