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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1281/2026
Depositata il 12/02/2026
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 21/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: MATTARELLA BERNARDO, Presidente
MICELI AR, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6207/2020 depositato il 06/11/2020
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate IS - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 4 e pubblicata il 09/01/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120179006276863 IRPEF-ALIQUOTE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120080016503402 IRPEF-ALIQUOTE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120090000696314 I.C.I. 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120090005991475 IRPEF-ALIQUOTE 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto d'impugnazione è la sentenza n. 17/04/20 emessa in data 12/06/2019 dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Agrigento, Sez. IV, depositata il 09/01/2020, non notificata, che ha rigettato il ricorso proposto dal Sig. Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 29120179006276863, asseritamente notificata a mezzo pec il 15/11/2017, con la quale la IS Sicilia S.p.a.- Agente della riscossione dei tributi per la Provincia di Agrigento, intimava il pagamento complessivo di € 12.637,98 e tutti gli atti prodromici, segnatamente:
- le cartelle di pagamento nn. 29120080016503402, 2912009000069314 e 29120090005994175, non notificate;
- i ruoli esattoriali sottesi alle cartelle di pagamento nn. 29120080016503402, 2912009000069314 e 29120090005994175, non notificati;
- gli avvisi di accertamento sottesi alle cartelle di pagamento nn. 29120080016503402, 2912009000069314
e 29120090005994175, non notificati.
La Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento ha rigettato il ricorso e posto a carico della parte soccombente le spese del giudizio liquidate in complessivi euro 1000,00 oltre accessori.
Il contribuente, a mezzo del proprio difensore, ha proposto appello
contro
IS Sicilia- Agente della
IS per la provincia di Agrigento avverso la sentenza n. 17/04/20, con il quale ha chiesto di:
annullare
- l'intimazione di pagamento n. 29120179006276863, asseritamente notificata a mezzo pec il 15/11/2017, e a tutti i suoi atti prodromici, segnatamente,
- le cartelle di pagamento nn. 29120080016503402, 2912009000069314 e 29120090005994175, non notificate;
- i ruoli esattoriali sottesi alle cartelle di pagamento nn. 29120080016503402, 2912009000069314 e 29120090005994175, non notificati;
- gli avvisi di accertamento sottesi alle cartelle di pagamento nn. 29120080016503402, 2912009000069314 e 29120090005994175, non notificati;
condannare IS Sicilia Spa, alla rifusione delle spese processuali dei due gradi del giudizio, liquidate ex D.M. 55/2014, ivi inclusa la spesa del contributo unificato e oneri accessori, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.
L'Agenzia delle Entrate IS non si è costituita in giudizio.
La Corte, con il decreto N. 4407/2023, emesso in data 25/09/2023 e comunicato in data 21/11/2024, ha interrotto il processo in conseguenza delle previsioni dell'art. 76 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2021, in forza del quale IS Sicilia s.p.a. è stata sciolta, cancellata dal registro delle imprese e dichiarata estinta, con subentro, a titolo universale, dell'Agenzia delle Entrate-
IS.
Con istanza di riassunzione ex art. 43 del D. Lgs 546/1992, depositata il 06.05.2025, l'appellante ha chiesto la fissazione dell'udienza di trattazione dell'appello.
Il difensore dell'appellante con atto del 05/07/2025 ha dichiarato di rinunciare alla procura alle liti ex art. 12 D.Lgs. 546/92 e art. 85 c.p.c. con effetto immediato, salvi gli effetti di cui all'art. 85 c.p.c.
La Corte, all'udienza del 21 luglio 2025, ha posto in decisione la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, verificata la mancata costituzione in giudizio, prima di IS Sicilia e poi, dopo la riassunzione, di ADER, la Corte procede alla verifica della regolare notifica dell'appello volta all' effettiva istaurazione del contraddittorio processuale.
La sentenza impugnata è stata depositata 9 gennaio 2020 e l'appello tempestivamente notificato 10 Ottobre 2020, considerata la sospensione straordinaria prevista dalla normativa emergenziale VI va dal 9 marzo all' 11 maggio 2020 (art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020).
Sono state prodotte in giudizio le ricevute di accettazione e avvenuta consegna, da cui, tuttavia, risulta che la notifica è stata effettuata presso la PEC della Direzione Generale di IS Sicilia.
Tuttavia, dalla documentazione agli atti del giudizio, risulta che l'atto impositivo impugnato è stato emesso da IS Sicilia Spa- Agente della riscossione dei tributi per la Provincia di Agrigento, con esplicita indicazione del domicilio PEC: Email 3.
Il ricorso di primo grado, proposto dal contribuente, era stato correttamente notificato all'Agente della
IS Sicilia della Provincia di Agrigento, alla PEC: Email_3.
L'Agente per la IS si era regolarmente costituito nel giudizio di primo grado, dichiarando di essere elettivamente domiciliato nella Sede Provinciale di Agrigento, sita in Indirizzo_1, e all'indirizzo PEC:
Email_3.
In secondo grado, l'appellato viene identificato correttamente in IS Sicilia Spa, nella qualità di
Agente della riscossione dei tributi per la Provincia di Agrigento, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Agrigento, Indirizzo_1, ma la notifica è stata effettuata ad un indirizzo errato, indirizzandola alla Direzione Regionale: Email_2.
Alla luce delle risultanze in atti, deve, pertanto, ritenersi integrata la violazione dell'art. 17, comma 1, del D.
Lgs. n. 546/1992, poiché la notificazione dell'atto di appello non è stata effettuata presso il domicilio digitale (PEC) espressamente indicato dall'Agente della IS territorialmente competente, che aveva emanato l'atto impositivo impugnato e che si era regolarmente costituito nel giudizio di primo grado.
Tale irregolarità ha impedito la rituale instaurazione del contraddittorio, determinando una lesione grave e insanabile del diritto di difesa della parte appellata.
Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha assunto orientamenti sempre più chiari e rigorosi, ribadendo la centralità dell'istaurazione di un regolare contraddittorio.
Sez. U -, Sent. n. 24172 del 29/08/2025
Il giudice è garante del contraddittorio, come evidenziato a più riprese dalla Corte costituzionale (da ultimo con la sentenza n. 96/2024), e anche la legislazione rivela una crescente attenzione verso la valorizzazione della vocazione assiologica di questa responsabilità del giudice a sua tutela. In questa ottica, infatti, si inseriscono gli innesti normativi che hanno caratterizzato la riscrittura dell'art. 101, secondo comma, c.p.c.; dapprima la I. n. 89 del 2009 e poi con il decreto legislativo n. 149 del 2022, che ha integrato il secondo comma dell'art. 101 del codice di procedura civile, inserendo un primo periodo che così recita: [i]l giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni».In questo equilibrio tra celerità e garanzie, si coglie il tentativo del legislatore di contemperare l'efficienza del processo con la sua legittimità costituzionale e convenzionale, riaffermando il ruolo centrale del contraddittorio come «un momento fondamentale del giudizio quale cardine della ricerca dialettica della verità processuale, condotta dal giudice con la collaborazione delle parti, volta alla pronuncia di una decisione che sia il più possibile "giusta">> (Corte Cost. sent. 96/2024).
-Ne consegue la nullità - dell'impugnazione proposta, in conformità ai
―e, per l'effetto, l'inammissibilità principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che ha più volte ribadito la necessità del rigoroso rispetto delle modalità di notificazione degli atti processuali quale presupposto indefettibile del giusto processo. Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. 1, dichiara inammissibile l'appello. Nulla dispone per le spese del giudizio.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 26 gennaio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
RI IC RD EL
Depositata il 12/02/2026
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 21/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: MATTARELLA BERNARDO, Presidente
MICELI AR, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6207/2020 depositato il 06/11/2020
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate IS - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 4 e pubblicata il 09/01/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120179006276863 IRPEF-ALIQUOTE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120080016503402 IRPEF-ALIQUOTE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120090000696314 I.C.I. 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120090005991475 IRPEF-ALIQUOTE 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto d'impugnazione è la sentenza n. 17/04/20 emessa in data 12/06/2019 dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Agrigento, Sez. IV, depositata il 09/01/2020, non notificata, che ha rigettato il ricorso proposto dal Sig. Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 29120179006276863, asseritamente notificata a mezzo pec il 15/11/2017, con la quale la IS Sicilia S.p.a.- Agente della riscossione dei tributi per la Provincia di Agrigento, intimava il pagamento complessivo di € 12.637,98 e tutti gli atti prodromici, segnatamente:
- le cartelle di pagamento nn. 29120080016503402, 2912009000069314 e 29120090005994175, non notificate;
- i ruoli esattoriali sottesi alle cartelle di pagamento nn. 29120080016503402, 2912009000069314 e 29120090005994175, non notificati;
- gli avvisi di accertamento sottesi alle cartelle di pagamento nn. 29120080016503402, 2912009000069314
e 29120090005994175, non notificati.
La Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento ha rigettato il ricorso e posto a carico della parte soccombente le spese del giudizio liquidate in complessivi euro 1000,00 oltre accessori.
Il contribuente, a mezzo del proprio difensore, ha proposto appello
contro
IS Sicilia- Agente della
IS per la provincia di Agrigento avverso la sentenza n. 17/04/20, con il quale ha chiesto di:
annullare
- l'intimazione di pagamento n. 29120179006276863, asseritamente notificata a mezzo pec il 15/11/2017, e a tutti i suoi atti prodromici, segnatamente,
- le cartelle di pagamento nn. 29120080016503402, 2912009000069314 e 29120090005994175, non notificate;
- i ruoli esattoriali sottesi alle cartelle di pagamento nn. 29120080016503402, 2912009000069314 e 29120090005994175, non notificati;
- gli avvisi di accertamento sottesi alle cartelle di pagamento nn. 29120080016503402, 2912009000069314 e 29120090005994175, non notificati;
condannare IS Sicilia Spa, alla rifusione delle spese processuali dei due gradi del giudizio, liquidate ex D.M. 55/2014, ivi inclusa la spesa del contributo unificato e oneri accessori, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.
L'Agenzia delle Entrate IS non si è costituita in giudizio.
La Corte, con il decreto N. 4407/2023, emesso in data 25/09/2023 e comunicato in data 21/11/2024, ha interrotto il processo in conseguenza delle previsioni dell'art. 76 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2021, in forza del quale IS Sicilia s.p.a. è stata sciolta, cancellata dal registro delle imprese e dichiarata estinta, con subentro, a titolo universale, dell'Agenzia delle Entrate-
IS.
Con istanza di riassunzione ex art. 43 del D. Lgs 546/1992, depositata il 06.05.2025, l'appellante ha chiesto la fissazione dell'udienza di trattazione dell'appello.
Il difensore dell'appellante con atto del 05/07/2025 ha dichiarato di rinunciare alla procura alle liti ex art. 12 D.Lgs. 546/92 e art. 85 c.p.c. con effetto immediato, salvi gli effetti di cui all'art. 85 c.p.c.
La Corte, all'udienza del 21 luglio 2025, ha posto in decisione la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, verificata la mancata costituzione in giudizio, prima di IS Sicilia e poi, dopo la riassunzione, di ADER, la Corte procede alla verifica della regolare notifica dell'appello volta all' effettiva istaurazione del contraddittorio processuale.
La sentenza impugnata è stata depositata 9 gennaio 2020 e l'appello tempestivamente notificato 10 Ottobre 2020, considerata la sospensione straordinaria prevista dalla normativa emergenziale VI va dal 9 marzo all' 11 maggio 2020 (art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020).
Sono state prodotte in giudizio le ricevute di accettazione e avvenuta consegna, da cui, tuttavia, risulta che la notifica è stata effettuata presso la PEC della Direzione Generale di IS Sicilia.
Tuttavia, dalla documentazione agli atti del giudizio, risulta che l'atto impositivo impugnato è stato emesso da IS Sicilia Spa- Agente della riscossione dei tributi per la Provincia di Agrigento, con esplicita indicazione del domicilio PEC: Email 3.
Il ricorso di primo grado, proposto dal contribuente, era stato correttamente notificato all'Agente della
IS Sicilia della Provincia di Agrigento, alla PEC: Email_3.
L'Agente per la IS si era regolarmente costituito nel giudizio di primo grado, dichiarando di essere elettivamente domiciliato nella Sede Provinciale di Agrigento, sita in Indirizzo_1, e all'indirizzo PEC:
Email_3.
In secondo grado, l'appellato viene identificato correttamente in IS Sicilia Spa, nella qualità di
Agente della riscossione dei tributi per la Provincia di Agrigento, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Agrigento, Indirizzo_1, ma la notifica è stata effettuata ad un indirizzo errato, indirizzandola alla Direzione Regionale: Email_2.
Alla luce delle risultanze in atti, deve, pertanto, ritenersi integrata la violazione dell'art. 17, comma 1, del D.
Lgs. n. 546/1992, poiché la notificazione dell'atto di appello non è stata effettuata presso il domicilio digitale (PEC) espressamente indicato dall'Agente della IS territorialmente competente, che aveva emanato l'atto impositivo impugnato e che si era regolarmente costituito nel giudizio di primo grado.
Tale irregolarità ha impedito la rituale instaurazione del contraddittorio, determinando una lesione grave e insanabile del diritto di difesa della parte appellata.
Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha assunto orientamenti sempre più chiari e rigorosi, ribadendo la centralità dell'istaurazione di un regolare contraddittorio.
Sez. U -, Sent. n. 24172 del 29/08/2025
Il giudice è garante del contraddittorio, come evidenziato a più riprese dalla Corte costituzionale (da ultimo con la sentenza n. 96/2024), e anche la legislazione rivela una crescente attenzione verso la valorizzazione della vocazione assiologica di questa responsabilità del giudice a sua tutela. In questa ottica, infatti, si inseriscono gli innesti normativi che hanno caratterizzato la riscrittura dell'art. 101, secondo comma, c.p.c.; dapprima la I. n. 89 del 2009 e poi con il decreto legislativo n. 149 del 2022, che ha integrato il secondo comma dell'art. 101 del codice di procedura civile, inserendo un primo periodo che così recita: [i]l giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni».In questo equilibrio tra celerità e garanzie, si coglie il tentativo del legislatore di contemperare l'efficienza del processo con la sua legittimità costituzionale e convenzionale, riaffermando il ruolo centrale del contraddittorio come «un momento fondamentale del giudizio quale cardine della ricerca dialettica della verità processuale, condotta dal giudice con la collaborazione delle parti, volta alla pronuncia di una decisione che sia il più possibile "giusta">> (Corte Cost. sent. 96/2024).
-Ne consegue la nullità - dell'impugnazione proposta, in conformità ai
―e, per l'effetto, l'inammissibilità principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che ha più volte ribadito la necessità del rigoroso rispetto delle modalità di notificazione degli atti processuali quale presupposto indefettibile del giusto processo. Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. 1, dichiara inammissibile l'appello. Nulla dispone per le spese del giudizio.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 26 gennaio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
RI IC RD EL