Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 1281
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Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Irregolarità notifica appello

    La notifica dell'atto di appello non è stata effettuata presso il domicilio digitale (PEC) espressamente indicato dall'Agente della IS territorialmente competente, che aveva emanato l'atto impositivo impugnato e che si era regolarmente costituito nel giudizio di primo grado. Tale irregolarità ha impedito la rituale instaurazione del contraddittorio, determinando una lesione grave e insanabile del diritto di difesa della parte appellata.

  • Altro
    Spese processuali

    Nulla dispone per le spese del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 1281
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1281
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo