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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/10/2025, n. 2986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2986 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2435/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 29 dicembre 2022, promossa con atto di citazione da
Parte_1
(C.F. ), già
[...] P.IVA_1 [...]
in persona del suo procuratore speciale Parte_2
1 , rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Solinas, con domicilio Parte_3
eletto presso il suo studio sito in Venezia-Mestre, via delle Industrie, 19/C; appellante contro
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Roda, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Corso di Porta Romana, n. 51; appellata
Oggetto: “Bancari” - Appello avverso la sentenza n. 1982/2022 pubblicata in data 18 novembre 2022 a definizione del giudizio iscritto al n. 181/2021 R.G. avanti al Tribunale di Vicenza.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“Nel merito in via principale: in accoglimento dei motivi sub 1) e 2) dell'appello riformare integralmente la
Sentenza n. 1982/22 oggetto di gravame e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 2700/20 in quanto nullo ed invalido per i motivi su esposti: in via subordinata: in accoglimento del motivo sub 3), per la denegata ipotesi di rigetto dei primi due motivi di appello, revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo n. 2700/202 e rimodulare la condanna in conformità con l'art. 119 TUB.
2 Con conseguente riforma dei capo dipendenti di condanna alle spese di lite e obblighi restitutori in capo all'appellata (cfr. all. H).
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese anche del presente grado di giudizio oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge.”
- per parte appellata:
“- in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello notificato ex artt. 342 - 348 bis cod. proc. civ.;
- nel merito: dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, respingere,
l'appello proposto da Controparte_2
(già , e, per l'effetto, confermare la
[...] Controparte_3
Sentenza n. 1982/2022 emessa dal Tribunale di Vicenza in data 18.11.2022;
- in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso spese generali ed agli accessori di legge.”
Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione notificato in data 11 gennaio 2021,
[...]
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
2700/2020 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 23 novembre 2020 e notificato in data 30 novembre 2020, con cui le era stata ingiunta la consegna ex art. 119
T.U.B. della documentazione bancaria afferente un contratto di conto corrente e altri rapporti di prestito oro, deducendo:
3 - l'illegittimo ricorso alla procedura monitoria, non riguardando l'ingiunzione l'obbligo di consegna di una cosa determinata, ma un obbligo di fare, ed evidenziando il difetto del requisito della determinatezza della richiesta, non avendo la la possibilità di adempiere in assenza di indicazione dei documenti Pt_1
da consegnare;
- l'assenza di interesse ad agire della RT s.r.l. avendo la stessa già avanzato analoga richiesta, mediante istanza ex art. 210 c.p.c., in altro procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, al fine di proporre domanda riconvenzionale;
- la violazione dell'art. 119, comma 4, T.U.B. il quale esclude la possibilità di richiedere copia di documentazione risalente a un periodo antecedente agli ultimi dieci anni, con conseguente illegittimità della richiesta avversaria di ottenere la consegna di copia dei documenti contrattuali anteriori a tale periodo, rappresentando, in ogni caso, di aver già trasmesso tutto quanto richiesto.
Con atto depositato in data 29 aprile 2021, si costituiva in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione, evidenziando la validità del decreto ingiuntivo e la sussistenza del diritto di ottenere tutta la documentazione richiesta non consegnata. Insisteva, quindi, per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la quale veniva rigettata con ordinanza del 4 maggio 2021.
Con sentenza n. 1982/2022 pubblicata in data 18 novembre 2022, il Tribunale di
Vicenza così provvedeva:
“rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2700/2020 dd. 26/11/2020 di cui dichiara l'efficacia esecutiva;
4 condanna l'opponente alla rifusione in favore delle spese di lite, liquidate in Euro
3.809,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, CPA e IVA ex lege”.
In particolare, il Tribunale riteneva che la procedura monitoria fosse utilizzabile anche per la consegna di documenti, “risolvendosi l'ingiunzione in un ordine di consegna di cose determinate nella disponibilità della banca, rispetto a cui quest'ultima ha un obbligo legale di conservazione”. Inoltre, riteneva infondata l'eccezione di illegittimità dell'ingiunzione per documenti ante decennio e l'eccezione di carenza di interesse, posto che “l'art. 119 T.U.B. deve essere interpretato “alla luce del canone generale di buona fede contrattuale ex art. 1375
c.c., il quale impone alla banca di conservare i documenti contrattuali per tutta la durata del rapporto sia per dovere di trasparenza sia per permettere al cliente di tutelare appieno i propri diritti””. Tale principio “tutela un diritto sostanziale autonomo e non meramente strumentale rispetto alla tutela giudiziale di altre situazioni soggettive”; pertanto, rigettava l'eccezione relativa alla preventiva richiesta ex art. 210 c.p.c. e l'eccezione di indeterminatezza, rilevando che la Pt_1
non aveva dimostrato di aver consegnato la documentazione indicata in sede di ricorso monitorio.
Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato in data 22 dicembre 2022, ha proposto tempestivo Parte_1
appello invocandone la riforma per i seguenti motivi.
Col primo motivo ha lamentato il fatto che il diritto alla consegna di documenti non sarebbe azionabile con il procedimento monitorio; la richiesta – nella specie
5 neppure adeguatamente determinata – non implicherebbe infatti un mero “obbligo di consegna” ma piuttosto un “obbligo di fare”, che non potrebbe essere tutelato con il procedimento sommario di ingiunzione. Inoltre, la parte non avrebbe precisato con esattezza i documenti mancanti, alla luce di quanto già consegnato in via stragiudiziale.
Col secondo motivo la ha impugnato la sentenza nella parte in cui non ha Pt_1
dichiarato il difetto di interesse ad agire, poiché “la causa “strumentale” portante
RG 7116/19 per la quale era stata avviata la procedura monitoria volgeva ormai al termine ed era stata anche oggetto di indagine contabile, rigettata l'istanza di esibizione […] proprio considerando che la aveva depositato tutta la Pt_1
documentazione in suo possesso”.
Col terzo motivo, subordinatamente al mancato accoglimento dei precedenti motivi, l'appellante ha censurato la sentenza per non aver limitato al decennio anteriore alla richiesta l'ordine di esibizione dei documenti.
Parte appellata, con comparsa di costituzione e risposta depositato in data 10 marzo
2023, ha eccepito l'inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto ribadendo che il diritto del cliente a ottenere la consegna della documentazione può ben essere fatto valere mediante il procedimento di ingiunzione ex art. 633 c.p.c., rientrando nell'ipotesi normata di “diritto alla consegna di una cosa mobile determinata”, quale è un documento bancario.
6 Ha sottolineato il suo interesse ad agire volto a conseguire la consegna integrale della documentazione bancaria, “consegna ormai non più ottenibile senza
l'intervento del Giudice”, e ha ribadito che la conservazione della documentazione contrattuale non potrebbe soggiacere ad alcun limite temporale, costituendo fonte sostanziale e negoziale dei rapporti obbligatori tra il cliente e la Banca.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 24 aprile 2025, sostituita da note di trattazione scritta, con assegnazione alle parti di termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello, sollevata da parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., va rigettata, posto che l'appellante ha indicato sia le parti della sentenza che intendeva censurare, sia – con sufficiente precisione – le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo Giudice, contrapponendovi argomenti idonei, nella sua prospettazione, a determinare la modifica della decisione (v. Cass. sez. un. sent. n. 27199/2017 e sent.
n.36481/2022; nello stesso senso, più di recente, Cass. ord. 18 gennaio 2024,
n.1932).
L'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata ex art. 348 bis c.p.c. deve ritenersi preclusa dall'ulteriore svolgimento del processo di appello, sancendo l'art. 348 ter c.p.c. che l'ordinanza di inammissibilità deve essere adottata “prima di
7 procedere alla trattazione” e, dunque, non oltre l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c.
(cfr. Cass. 14696/2016).
Con il primo motivo la appellante lamenta che il primo Giudice abbia Pt_1
ritenuto infondata l'opposizione nonostante la complessità della richiesta azionata in via monitoria tale da trasformare l'obbligo di consegnare (“dare”) in un “obbligo di fare” e nonostante l'indeterminatezza della richiesta stessa, ha impugnato le seguenti parti di sentenza: “…va richiamato l'indirizzo prevalente della giurisprudenza di merito, seguito anche dall'Intestato Tribunale, secondo cui tale procedimento speciale è utilizzabile anche per la consegna di documenti, risolvendosi l'ingiunzione in un ordine di consegna di cose determinate nella disponibilità della banca, rispetto a cui quest'ultima ha un Tribunale di Bari
16.10.2018, Tribunale di Parma 3.4.2019, Tribunale di Vicenza 9.6.2022) … sia nel ricorso monitorio (pagg. da 5 a 7) sia in sede di comparsa conclusionale (pagg. da 7 a 10) l'opposta ha indicato tutti i documenti oggetto della richiesta, circoscrivendo la richiesta ai documenti non consegnati con le precedenti diffide stragiudiziali, indicando contestualmente quali erano invece già stati consegnati”.
Con il secondo motivo la lamenta la carenza, in concreto, di interesse ad Pt_1
agire dell'ingiungente già al momento del deposito del ricorso monitorio, in quanto la aveva precedentemente ottenuto dal Tribunale di Vicenza un decreto Pt_1
ingiuntivo per il proprio ingente credito e la società aveva proposto CP_1
opposizione, dando origine alla causa n.7116/2019 R.G.; nel corso di tale giudizio
8 era stata espletata consulenza tecnica d'ufficio contabile proprio sulla base della documentazione depositata dalla Banca nella sostanza la stessa oggetto della richiesta monitoria della società RT.
L'appellante impugna pertanto la seguente parte di sentenza: “Riguardo, poi, della portata applicativa della predetta disposizione, giova precisare ulteriormente che essa tutela un diritto sostanziale autonomo e non meramente strumentale rispetto alla tutela giudiziale di altre situazioni soggettive, essendo posto a presidio del dovere di trasparenza in materia di rapporti bancari, per cui non può la banca opporsi alla richiesta di documentazione eccependo una carenza di interesse alla disponibilità della documentazione bancaria, non dovendo dimostrare il cliente alcun interesse, senza peraltro necessità di indicazione degli estremi specifici del rapporto, essendo sufficiente che vengano forniti gli elementi minimi per consentirne l'individuazione … Né può avere alcun rilievo la circostanza che
l'opposta abbia avanzato richiesta ex art. 210 c.p.c. per la stessa documentazione in altro procedimento sia perché non è stato dimostrato che in tale sede sia poi stata consegnata (spontaneamente o su ordine del Giudice) tutta la documentazione con cessazione della materia del contendere sia perché sussiste, come detto, un diritto alla consegna da esercitare in via autonoma dalla tutela di situazioni giuridiche sostanziali in altri procedimenti”.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, non possono trovare accoglimento, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità che anche di recente (Cass. 8173/2025) si è così espressa:
9 “2.1. Giova rammentare che questa Corte ha, ormai da tempo, chiarito che il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, previsto dal quarto comma dell'art. 119 TUB, si configura come vero e proprio diritto sostanziale la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, il cui riferimento sistematico generale può ravvisarsi negli obblighi integrativi strumentali di cui agli artt. 1175,1374 e 1375 c.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11733 del 19/10/1999; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12093 del 27/09/2001; Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 13277 del 28/05/2018; Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 35039 del
29/11/2022) e che si applica anche a situazioni soggettive che, se pur derivanti da un rapporto concluso, non hanno ancora esaurito nel tempo i loro effetti (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 11004 del 12/05/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15669 del
13/07/2007).
In quanto autonomo diritto sostanziale, quindi, lo stesso, in caso di inottemperanza dell'istituto di credito, ben può trovare autonoma tutele in sede giurisdizionale, e cioè essere oggetto di una specifica domanda volta a conseguire la condanna all'adempimento dell'obbligo legale, al di là della finalità posta alla base della domanda medesima, e quindi al di là dei casi in cui, essendo la richiesta funzionale all'esercizio in giudizio di un ulteriore pretesa, si possa altresì venire a presentare il distinto profilo dell'impiego ulteriore dello strumento processuale di cui all'art.
210 c.p.c. (in ordine al quale la posizione di questa Corte è stata recentemente chiarita da Cass. Sez.
1 - Sentenza n. 24641 del 13/09/2021 e da Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 23861 del 01/08/2022).
10
2.2. Tra gli strumenti processuali attivabili per la tutela di un diritto rientra anche il procedimento per decreto ingiuntivo - evidentemente in presenza dei presupposti stabiliti dal codice di rito – ed è proprio in ordine a tale profilo che la Corte capitolina ha, per una prima volta, fatto inadeguato governo delle norme di diritto, nel momento in cui ha affermato che l'odierno ricorrente non poteva far ricorso allo strumento del monitorio, venendo in rilievo un'obbligazione di facere.
Come da questa Corte anche recentemente osservato, infatti, l'oggetto della domanda monitoria fondata sul disposto di cui all'art. 119 TUB è costituito dal diritto di ottenere la consegna documentale (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 29272 del
13/11/2024), diritto che, quindi, si connota nei termini non di un facere bensì di un dare, tale essendo l'obbligazione ineseguita dall'Istituto di credito e della quale si chiede la tutela in sede giurisdizionale.
Non vale a modificare tali conclusioni l'affermazione, contenuta nella decisione impugnata, per cui "l'oggetto materiale del diritto, vale a dire la copia della documentazione, non preesiste al suo esercizio ed implica la necessità di "formare" la copia della documentazione affinché essa sia, poi, consegnata all'avente diritto".
L'affermazione, in primo luogo, viene di fatto a snaturare in radice il contenuto della previsione di legge che la Corte territoriale era chiamata ad applicare, trasformando un diritto alla consegna – quale è quello univocamente configurato dal legislatore – nel diritto ad ottenere dall'Istituto di credito un facere, senza in alcun modo considerare che, rispetto all'obbligo legale di consegna, il profilo della formazione della copia ha carattere meramente secondario, strumentale e, infine, eventuale.
11 Eventuale perché, in secondo luogo, il diritto del cliente investe la
"documentazione" e cioè un supporto che contenga i dati relativi alle operazioni poste in essere nel corso del rapporto con la con la conseguenza che, ove Pt_1
vi sia opzione del cliente in tal senso, ben potrebbe essere tale supporto meramente informatico, così come totalmente informatizzato risulta ormai essere ogni sistema di registrazione operante presso gli istituti di credito, al punto che ormai lo stesso
"originale" – e non la sola "copia" - delle registrazioni delle movimentazioni è ormai smaterializzato ed allocato su supposto informatizzato (cfr., per una lettura ben consapevole di tali profili e degli specifici riflessi sull'applicazione degli artt.
2712 e 2719 c.c., Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11269 del 15/06/2004; Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 23389 del 16/11/2016; Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 14686 del
06/06/2018).
Un'interpretazione adeguata alla realtà dei tempi, allora, impone di intendere l'art.
119 TUB come espressione di un diritto al "dato", quale che sia il supporto sul quale lo stesso viene poi ad essere incorporato, essendo, allora, ancora più evidente che lo scenario della "formazione della copia", sul quale la Corte capitolina ha basato le proprie considerazioni non vale a trasformare
l'adempimento dell'obbligazione ex art. 119 TUB ad una ipotesi di facere, come tale esclusa dall'ambito di operatività del procedimento per decreto ingiuntivo, permanendo l'evidente centralità della consegna del "dato", cioè della copia della documentazione.
Si deve, allora, ribadire il principio per cui il diritto alla consegna di copia della documentazione regolato dall'art. 119 TUB, in quanto diritto sostanziale tutelabile
12 in via pienamente autonoma in sede giurisdizionale, può essere esercitato anche mediante lo strumento processuale del ricorso per decreto ingiuntivo, avendo lo stesso ad oggetto la consegna di copia della documentazione, indipendentemente dalle modalità che si rendano necessarie per la realizzazione di tale copia.”.
In sintesi, il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, previsto dal quarto comma dell'art. 119 TUB, si configura come un vero e proprio diritto sostanziale, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale.
In quanto autonomo diritto sostanziale, lo stesso, in caso di inottemperanza dell'istituto di credito, ben può trovare autonoma tutela in sede giurisdizionale, ovverosia essere oggetto di una specifica domanda volta a conseguire la condanna all'adempimento dell'obbligo legale. Tra gli strumenti processuali attivabili per la tutela del diritto rientra anche il procedimento per decreto ingiuntivo;
infatti,
l'oggetto della domanda monitoria fondata sul disposto di cui all'art.119 TUB è costituito dal diritto di ottenere la consegna documentale, diritto che, quindi, si connota nei termini non di un facere bensì di un dare, tale essendo l'obbligazione ineseguita dall'istituto di credito e di cui si chiede la tutela in sede giurisdizionale.
Applicando al caso di specie i principi sopra enunciati, non può assumere pertanto rilievo la circostanza, evidenziata dall'appellante, che “già al momento del deposito del ricorso (quando la aveva già agito per il recupero del proprio ingente Pt_1
credito e Controparte aveva già proposto Opposizione, cfr. doc. 11 fascicolo di
13 primo grado ed ancora più ora, al momento del deposito della sentenza, Pt_1
essendo stato rappresentato al Giudice che la causa “strumentale” portante RG
7116/19 per la quale era stata avviata la procedura monitoria volgeva ormai al termine ed era stata anche oggetto di indagine contabile, rigettata l'istanza di esibizione (cfr. doc. 20 fascicolo di primo grado , proprio considerando che Pt_1
la aveva depositato tutta la documentazione in suo possesso”. Pt_1
Ciò sia perché il diritto sancito dall'art. 119, comma 4, TUB si configura come autonomo diritto sostanziale (non strumentale) alla consegna dei documenti, rispetto al quale il profilo della formazione della copia ha carattere meramente secondario (ed è per questo che l'obbligazione dell'istituto di credito non è di
“facere”, ma di “dare”) sia perché nella fattispecie non vi è completa sovrapponibilità tra la documentazione versata in atti dalla nella causa Pt_1
n.7116/19 e quelli oggetto della richiesta azionata in via monitoria.
In particolare, con il ricorso monitorio ha richiesto alla anche Controparte_1 Pt_1
la documentazione contrattuale relativa al rapporto di conto corrente n.700-9 e non ancora consegnata e quella relativa al rapporto di prestito d'uso d'oro n.846 ex
R000048 del 18 marzo 1996, avente ad oggetto 17 lingotti d'oro, come emerge dal raffronto tra l'elenco della documentazione consegnata dalla e depositata Pt_1
nella causa n.7116/2019 (in nota alle pagg.7 e 8 dell'atto di citazione in appello) e la documentazione richiesta con il ricorso monitorio (allegato alla comparsa di costituzione in appello di . Controparte_1
La circostanza, poi, che la società RT non abbia tenuto conto, nella richiesta fatta valere in via monitoria, della documentazione già in parte ottenuta dalla
14 non emerge dal ricorso per decreto ingiuntivo (ove è fatta espressa Pt_1
eccezione per una serie di contratti già consegnati) e comunque, anche se così fosse, una tale condotta, seppure non connotandosi in termini di corretta collaborazione con la controparte, non varrebbe di per sé ad escludere il diritto alla consegna di quanto richiesto, fermo quanto in seguito specificato.
Con il terzo motivo l'appellante impugna la seguente parte di sentenza, in quanto il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto comunque essere revocato per non avere limitato al decennio la consegna della documentazione: “….è infondata l'eccezione di illegittimità dell'ingiunzione per documenti ante decennio posto che, come sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito, l'art. 119 T.U.B. deve essere interpretato “alla luce del canone generale di buona fede contrattuale ex art. 1375
c.c., il quale impone alla banca di conservare i documenti contrattuali per tutta la durata del rapporto sia per dovere di trasparenza sia per permettere al cliente di tutelare appieno i propri diritti. Accedendo a tale interpretazione è stato ritenuto che tra i documenti che la banca è tenuta a conservare anche oltre il termine decennale di cui all'art. 119, comma 4, T.U.B. vanno ricomprendersi tanto gli estratti conto di conto corrente (s.v. Tribunale di Napoli 31.1.2019, Tribunale
Catania 14.1.2020, Tribunale di Bari 7.10.2020) quanto i singoli ordini di investimento, gli assegni versati presso il proprio istituto di credito ed i singoli contratti (di conto corrente, di apertura di credito, di sconto etc.) sottoscritti con
l'intermediario, non essendo qualificabili come documenti inerenti singole operazioni, le quali possono invece riguardare copie degli assegni, bonifici,
15 prelievi allo sportello, versamenti (così Tribunale di Lucca 23.4.2019; in tal senso
s.v. anche Arbitro Bancario Finanziario a più riprese, A.B.F. Roma n. 1045/2020,
3444/2020, 9842/2020). Con riferimento, poi, alla consegna della documentazione relativa a contratti sottoscritti oltre il decennio a far data dalla richiesta è stato osservato (s.v. Corte d'Appello di Milano n. 1796/2012) che “Il contratto di conto corrente bancario, per sua stessa natura, costituisce la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti e, come tale, non può essere distrutto decorso il termine di dieci anni dalla sua sottoscrizione, qualora i diritti da esso nascenti non si siano prescritti”. Tale diritto deriva infatti dall'art. 117 T.U.B., il quale, ne prevede la forma scritta ad substantiam e ne prescrive la consegna ai clienti, i quali hanno pertanto diritto a riceverne copia, sia al momento della sottoscrizione, sia successivamente ad essa, qualora ne facciano espressa richiesta (così ancora
Tribunale di Lucca cit.” così Tribunale di Vicenza n. 1027/20200 del 9.6.2020)”.
La motivazione del primo Giudice non è del tutto in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide, la quale anche di recente ha ribadito che “in tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede "in executivis". Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs.
c.i.t.. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le
16 operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti.” (Cass. n.35039/2024; Cass.
n.35039/2022).
Ritiene pertanto il Collegio che, nel prevedere il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, l'art. 119 TUB faccia esclusivo riferimento alla documentazione relativa alla esecuzione del rapporto (estratti conto, comunicazioni periodiche, contabili di specifiche operazioni), mentre per i contratti – nel caso di specie di conto corrente, di affidamento, di prestito d'uso d'oro - quali documenti che costituiscono il titolo del rapporto e lo disciplinano tale limite non possa essere applicato.
Il terzo motivo di impugnazione merita pertanto accoglimento per quanto di ragione, considerato che con il decreto ingiuntivo è stato ingiunto alla di Pt_1
consegnare alla ricorrente società , indiscriminatamente, tutta la CP_1
documentazione indicata in ricorso, compresi quindi estratti conto, contabili e documenti di trasporto senza limite temporale alcuno.
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato e la va condannata alla consegna Pt_1
della documentazione sottoelencata:
• rapporto di conto corrente n. 700-9:
- contratto di apertura del conto corrente (intestato dapprima alla CP_1 [...]
, costituita nel settembre 1995 e ceduta con atto del 30 Controparte_4
novembre 2000, dopo aver mutato la denominazione sociale in Controparte_5
all'attuale con successivi rinnovi e modifiche,
[...] Controparte_1
17 fatta eccezione per i contratti già consegnati del 02.03.2001, 05.05.2016 e
17.07.2017;
- contratti di affidamento con eventuali rinnovi e modifiche antecedenti il
05.05.2016, nonché successivi (fatta eccezione per i contratti del 16.04.2012,
15.06.2012, 04.05.2016, 05.05.2016, 17.07.2017, 29.07.2017 e 20.09.2018);
• rapporti di prestito d'uso d'oro:
- contratto quadro e tutti i contratti di apertura dei prestiti d'uso d'oro sottoscritti dalla RT ed eventuali modifiche contrattuali (fatta eccezione per il contratto del 02.01.2008 per n. 20 Kg., per i quattro contratti del 02.01.2008 per n. 1 kg. ciascuno, per i contratti del 14.07.2017, del 29.09.2017 e del 20.09.2018).
Per ciò che attiene:
• al rapporto di prestito d'uso d'oro n. 846 ex R000048 del 18.03.1996, avente ad oggetto 17 lingotti d'oro: - contratto di apertura del 18.03.1996;
• al rapporto di prestito d'uso d'oro n. 3665 ex R0000587 del 15.09.2008, avente ad oggetto 1 lingotto d'oro, estinto in data 03.01.2017: - contratto di apertura del
15.09.2008;
• al rapporto di prestito d'uso d'oro n. R000606 del 13.10.2008, avente ad oggetto
1 lingotto d'oro, estinto in data 28.08.2012 - contratto di apertura del 13.10.2008;
• al rapporto di prestito d'uso d'oro n. 3856 ex R000611 del 21.10.2008, avente ad oggetto 1 lingotto d'oro, estinto in data 06.05.2016: - contratto di apertura del
21.10.2008;
• al rapporto di prestito d'uso d'oro n. R000049 del 30.01.2002, avente ad oggetto
3 lingotti d'oro, estinto in data 19.11.2009: - contratto di apertura del 30.01.2002;
18 • al rapporto di prestito d'uso d'oro n. 8799 ex R001326 del 08.04.2014, avente ad oggetto 1 lingotto d'oro, estinto in data 21.12.2017: - contratto di apertura dell'08.04.2014;
• al rapporto di prestito d'uso d'oro n. 8799 ex R001326 del 08.04.2014, avente ad oggetto 1 lingotto d'oro, estinto in data 21.12.2017: - contratto di apertura dell'08.04.2014.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio le spese di entrambi i gradi vanno compensate per ½ e per la restante parte devono essere rifuse a CP_1
dall'appellante principale.
[...]
Le spese sono liquidate come in dispositivo, quanto al giudizio di primo grado nella misura indicata dalla sentenza oggetto di gravame, quanto al presente grado in base ai valori minimi di cui al d.m. n. 147/2022 e delle fasi effettivamente svolte, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile-bassa complessità) e della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia definitivamente pronunciando nella causa civile di appello n. 2435/2022 R.G., ogni diversa domanda ed eccezione respinte od assorbite ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1) in riforma della sentenza n.1982/2022 del Tribunale di Vicenza, revoca il decreto ingiuntivo n.2700/2020;
19 2) condanna alla Parte_1
consegna a dei documenti elencati in parte motiva;
Controparte_1
3) condanna a Parte_1
rifondere a la metà delle spese processuali del giudizio di Controparte_1
primo grado che liquida per intero in euro 3.809,00 per compensi e del giudizio di appello, che liquida per intero in euro 6.946,00 per compensi oltre spese generali, CPA ed IVA nella misura di legge;
4) compensa tra le parti le spese processuali per la residua metà;
Venezia, 14 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Gabriella Zanon
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 29 dicembre 2022, promossa con atto di citazione da
Parte_1
(C.F. ), già
[...] P.IVA_1 [...]
in persona del suo procuratore speciale Parte_2
1 , rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Solinas, con domicilio Parte_3
eletto presso il suo studio sito in Venezia-Mestre, via delle Industrie, 19/C; appellante contro
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Roda, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Corso di Porta Romana, n. 51; appellata
Oggetto: “Bancari” - Appello avverso la sentenza n. 1982/2022 pubblicata in data 18 novembre 2022 a definizione del giudizio iscritto al n. 181/2021 R.G. avanti al Tribunale di Vicenza.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“Nel merito in via principale: in accoglimento dei motivi sub 1) e 2) dell'appello riformare integralmente la
Sentenza n. 1982/22 oggetto di gravame e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 2700/20 in quanto nullo ed invalido per i motivi su esposti: in via subordinata: in accoglimento del motivo sub 3), per la denegata ipotesi di rigetto dei primi due motivi di appello, revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo n. 2700/202 e rimodulare la condanna in conformità con l'art. 119 TUB.
2 Con conseguente riforma dei capo dipendenti di condanna alle spese di lite e obblighi restitutori in capo all'appellata (cfr. all. H).
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese anche del presente grado di giudizio oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge.”
- per parte appellata:
“- in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello notificato ex artt. 342 - 348 bis cod. proc. civ.;
- nel merito: dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, respingere,
l'appello proposto da Controparte_2
(già , e, per l'effetto, confermare la
[...] Controparte_3
Sentenza n. 1982/2022 emessa dal Tribunale di Vicenza in data 18.11.2022;
- in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso spese generali ed agli accessori di legge.”
Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione notificato in data 11 gennaio 2021,
[...]
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
2700/2020 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 23 novembre 2020 e notificato in data 30 novembre 2020, con cui le era stata ingiunta la consegna ex art. 119
T.U.B. della documentazione bancaria afferente un contratto di conto corrente e altri rapporti di prestito oro, deducendo:
3 - l'illegittimo ricorso alla procedura monitoria, non riguardando l'ingiunzione l'obbligo di consegna di una cosa determinata, ma un obbligo di fare, ed evidenziando il difetto del requisito della determinatezza della richiesta, non avendo la la possibilità di adempiere in assenza di indicazione dei documenti Pt_1
da consegnare;
- l'assenza di interesse ad agire della RT s.r.l. avendo la stessa già avanzato analoga richiesta, mediante istanza ex art. 210 c.p.c., in altro procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, al fine di proporre domanda riconvenzionale;
- la violazione dell'art. 119, comma 4, T.U.B. il quale esclude la possibilità di richiedere copia di documentazione risalente a un periodo antecedente agli ultimi dieci anni, con conseguente illegittimità della richiesta avversaria di ottenere la consegna di copia dei documenti contrattuali anteriori a tale periodo, rappresentando, in ogni caso, di aver già trasmesso tutto quanto richiesto.
Con atto depositato in data 29 aprile 2021, si costituiva in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione, evidenziando la validità del decreto ingiuntivo e la sussistenza del diritto di ottenere tutta la documentazione richiesta non consegnata. Insisteva, quindi, per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la quale veniva rigettata con ordinanza del 4 maggio 2021.
Con sentenza n. 1982/2022 pubblicata in data 18 novembre 2022, il Tribunale di
Vicenza così provvedeva:
“rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2700/2020 dd. 26/11/2020 di cui dichiara l'efficacia esecutiva;
4 condanna l'opponente alla rifusione in favore delle spese di lite, liquidate in Euro
3.809,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, CPA e IVA ex lege”.
In particolare, il Tribunale riteneva che la procedura monitoria fosse utilizzabile anche per la consegna di documenti, “risolvendosi l'ingiunzione in un ordine di consegna di cose determinate nella disponibilità della banca, rispetto a cui quest'ultima ha un obbligo legale di conservazione”. Inoltre, riteneva infondata l'eccezione di illegittimità dell'ingiunzione per documenti ante decennio e l'eccezione di carenza di interesse, posto che “l'art. 119 T.U.B. deve essere interpretato “alla luce del canone generale di buona fede contrattuale ex art. 1375
c.c., il quale impone alla banca di conservare i documenti contrattuali per tutta la durata del rapporto sia per dovere di trasparenza sia per permettere al cliente di tutelare appieno i propri diritti””. Tale principio “tutela un diritto sostanziale autonomo e non meramente strumentale rispetto alla tutela giudiziale di altre situazioni soggettive”; pertanto, rigettava l'eccezione relativa alla preventiva richiesta ex art. 210 c.p.c. e l'eccezione di indeterminatezza, rilevando che la Pt_1
non aveva dimostrato di aver consegnato la documentazione indicata in sede di ricorso monitorio.
Avverso la sentenza, con atto di citazione notificato in data 22 dicembre 2022, ha proposto tempestivo Parte_1
appello invocandone la riforma per i seguenti motivi.
Col primo motivo ha lamentato il fatto che il diritto alla consegna di documenti non sarebbe azionabile con il procedimento monitorio; la richiesta – nella specie
5 neppure adeguatamente determinata – non implicherebbe infatti un mero “obbligo di consegna” ma piuttosto un “obbligo di fare”, che non potrebbe essere tutelato con il procedimento sommario di ingiunzione. Inoltre, la parte non avrebbe precisato con esattezza i documenti mancanti, alla luce di quanto già consegnato in via stragiudiziale.
Col secondo motivo la ha impugnato la sentenza nella parte in cui non ha Pt_1
dichiarato il difetto di interesse ad agire, poiché “la causa “strumentale” portante
RG 7116/19 per la quale era stata avviata la procedura monitoria volgeva ormai al termine ed era stata anche oggetto di indagine contabile, rigettata l'istanza di esibizione […] proprio considerando che la aveva depositato tutta la Pt_1
documentazione in suo possesso”.
Col terzo motivo, subordinatamente al mancato accoglimento dei precedenti motivi, l'appellante ha censurato la sentenza per non aver limitato al decennio anteriore alla richiesta l'ordine di esibizione dei documenti.
Parte appellata, con comparsa di costituzione e risposta depositato in data 10 marzo
2023, ha eccepito l'inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto ribadendo che il diritto del cliente a ottenere la consegna della documentazione può ben essere fatto valere mediante il procedimento di ingiunzione ex art. 633 c.p.c., rientrando nell'ipotesi normata di “diritto alla consegna di una cosa mobile determinata”, quale è un documento bancario.
6 Ha sottolineato il suo interesse ad agire volto a conseguire la consegna integrale della documentazione bancaria, “consegna ormai non più ottenibile senza
l'intervento del Giudice”, e ha ribadito che la conservazione della documentazione contrattuale non potrebbe soggiacere ad alcun limite temporale, costituendo fonte sostanziale e negoziale dei rapporti obbligatori tra il cliente e la Banca.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 24 aprile 2025, sostituita da note di trattazione scritta, con assegnazione alle parti di termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello, sollevata da parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., va rigettata, posto che l'appellante ha indicato sia le parti della sentenza che intendeva censurare, sia – con sufficiente precisione – le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo Giudice, contrapponendovi argomenti idonei, nella sua prospettazione, a determinare la modifica della decisione (v. Cass. sez. un. sent. n. 27199/2017 e sent.
n.36481/2022; nello stesso senso, più di recente, Cass. ord. 18 gennaio 2024,
n.1932).
L'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata ex art. 348 bis c.p.c. deve ritenersi preclusa dall'ulteriore svolgimento del processo di appello, sancendo l'art. 348 ter c.p.c. che l'ordinanza di inammissibilità deve essere adottata “prima di
7 procedere alla trattazione” e, dunque, non oltre l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c.
(cfr. Cass. 14696/2016).
Con il primo motivo la appellante lamenta che il primo Giudice abbia Pt_1
ritenuto infondata l'opposizione nonostante la complessità della richiesta azionata in via monitoria tale da trasformare l'obbligo di consegnare (“dare”) in un “obbligo di fare” e nonostante l'indeterminatezza della richiesta stessa, ha impugnato le seguenti parti di sentenza: “…va richiamato l'indirizzo prevalente della giurisprudenza di merito, seguito anche dall'Intestato Tribunale, secondo cui tale procedimento speciale è utilizzabile anche per la consegna di documenti, risolvendosi l'ingiunzione in un ordine di consegna di cose determinate nella disponibilità della banca, rispetto a cui quest'ultima ha un Tribunale di Bari
16.10.2018, Tribunale di Parma 3.4.2019, Tribunale di Vicenza 9.6.2022) … sia nel ricorso monitorio (pagg. da 5 a 7) sia in sede di comparsa conclusionale (pagg. da 7 a 10) l'opposta ha indicato tutti i documenti oggetto della richiesta, circoscrivendo la richiesta ai documenti non consegnati con le precedenti diffide stragiudiziali, indicando contestualmente quali erano invece già stati consegnati”.
Con il secondo motivo la lamenta la carenza, in concreto, di interesse ad Pt_1
agire dell'ingiungente già al momento del deposito del ricorso monitorio, in quanto la aveva precedentemente ottenuto dal Tribunale di Vicenza un decreto Pt_1
ingiuntivo per il proprio ingente credito e la società aveva proposto CP_1
opposizione, dando origine alla causa n.7116/2019 R.G.; nel corso di tale giudizio
8 era stata espletata consulenza tecnica d'ufficio contabile proprio sulla base della documentazione depositata dalla Banca nella sostanza la stessa oggetto della richiesta monitoria della società RT.
L'appellante impugna pertanto la seguente parte di sentenza: “Riguardo, poi, della portata applicativa della predetta disposizione, giova precisare ulteriormente che essa tutela un diritto sostanziale autonomo e non meramente strumentale rispetto alla tutela giudiziale di altre situazioni soggettive, essendo posto a presidio del dovere di trasparenza in materia di rapporti bancari, per cui non può la banca opporsi alla richiesta di documentazione eccependo una carenza di interesse alla disponibilità della documentazione bancaria, non dovendo dimostrare il cliente alcun interesse, senza peraltro necessità di indicazione degli estremi specifici del rapporto, essendo sufficiente che vengano forniti gli elementi minimi per consentirne l'individuazione … Né può avere alcun rilievo la circostanza che
l'opposta abbia avanzato richiesta ex art. 210 c.p.c. per la stessa documentazione in altro procedimento sia perché non è stato dimostrato che in tale sede sia poi stata consegnata (spontaneamente o su ordine del Giudice) tutta la documentazione con cessazione della materia del contendere sia perché sussiste, come detto, un diritto alla consegna da esercitare in via autonoma dalla tutela di situazioni giuridiche sostanziali in altri procedimenti”.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, non possono trovare accoglimento, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità che anche di recente (Cass. 8173/2025) si è così espressa:
9 “2.1. Giova rammentare che questa Corte ha, ormai da tempo, chiarito che il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, previsto dal quarto comma dell'art. 119 TUB, si configura come vero e proprio diritto sostanziale la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, il cui riferimento sistematico generale può ravvisarsi negli obblighi integrativi strumentali di cui agli artt. 1175,1374 e 1375 c.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11733 del 19/10/1999; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12093 del 27/09/2001; Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 13277 del 28/05/2018; Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 35039 del
29/11/2022) e che si applica anche a situazioni soggettive che, se pur derivanti da un rapporto concluso, non hanno ancora esaurito nel tempo i loro effetti (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 11004 del 12/05/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15669 del
13/07/2007).
In quanto autonomo diritto sostanziale, quindi, lo stesso, in caso di inottemperanza dell'istituto di credito, ben può trovare autonoma tutele in sede giurisdizionale, e cioè essere oggetto di una specifica domanda volta a conseguire la condanna all'adempimento dell'obbligo legale, al di là della finalità posta alla base della domanda medesima, e quindi al di là dei casi in cui, essendo la richiesta funzionale all'esercizio in giudizio di un ulteriore pretesa, si possa altresì venire a presentare il distinto profilo dell'impiego ulteriore dello strumento processuale di cui all'art.
210 c.p.c. (in ordine al quale la posizione di questa Corte è stata recentemente chiarita da Cass. Sez.
1 - Sentenza n. 24641 del 13/09/2021 e da Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 23861 del 01/08/2022).
10
2.2. Tra gli strumenti processuali attivabili per la tutela di un diritto rientra anche il procedimento per decreto ingiuntivo - evidentemente in presenza dei presupposti stabiliti dal codice di rito – ed è proprio in ordine a tale profilo che la Corte capitolina ha, per una prima volta, fatto inadeguato governo delle norme di diritto, nel momento in cui ha affermato che l'odierno ricorrente non poteva far ricorso allo strumento del monitorio, venendo in rilievo un'obbligazione di facere.
Come da questa Corte anche recentemente osservato, infatti, l'oggetto della domanda monitoria fondata sul disposto di cui all'art. 119 TUB è costituito dal diritto di ottenere la consegna documentale (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 29272 del
13/11/2024), diritto che, quindi, si connota nei termini non di un facere bensì di un dare, tale essendo l'obbligazione ineseguita dall'Istituto di credito e della quale si chiede la tutela in sede giurisdizionale.
Non vale a modificare tali conclusioni l'affermazione, contenuta nella decisione impugnata, per cui "l'oggetto materiale del diritto, vale a dire la copia della documentazione, non preesiste al suo esercizio ed implica la necessità di "formare" la copia della documentazione affinché essa sia, poi, consegnata all'avente diritto".
L'affermazione, in primo luogo, viene di fatto a snaturare in radice il contenuto della previsione di legge che la Corte territoriale era chiamata ad applicare, trasformando un diritto alla consegna – quale è quello univocamente configurato dal legislatore – nel diritto ad ottenere dall'Istituto di credito un facere, senza in alcun modo considerare che, rispetto all'obbligo legale di consegna, il profilo della formazione della copia ha carattere meramente secondario, strumentale e, infine, eventuale.
11 Eventuale perché, in secondo luogo, il diritto del cliente investe la
"documentazione" e cioè un supporto che contenga i dati relativi alle operazioni poste in essere nel corso del rapporto con la con la conseguenza che, ove Pt_1
vi sia opzione del cliente in tal senso, ben potrebbe essere tale supporto meramente informatico, così come totalmente informatizzato risulta ormai essere ogni sistema di registrazione operante presso gli istituti di credito, al punto che ormai lo stesso
"originale" – e non la sola "copia" - delle registrazioni delle movimentazioni è ormai smaterializzato ed allocato su supposto informatizzato (cfr., per una lettura ben consapevole di tali profili e degli specifici riflessi sull'applicazione degli artt.
2712 e 2719 c.c., Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11269 del 15/06/2004; Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 23389 del 16/11/2016; Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 14686 del
06/06/2018).
Un'interpretazione adeguata alla realtà dei tempi, allora, impone di intendere l'art.
119 TUB come espressione di un diritto al "dato", quale che sia il supporto sul quale lo stesso viene poi ad essere incorporato, essendo, allora, ancora più evidente che lo scenario della "formazione della copia", sul quale la Corte capitolina ha basato le proprie considerazioni non vale a trasformare
l'adempimento dell'obbligazione ex art. 119 TUB ad una ipotesi di facere, come tale esclusa dall'ambito di operatività del procedimento per decreto ingiuntivo, permanendo l'evidente centralità della consegna del "dato", cioè della copia della documentazione.
Si deve, allora, ribadire il principio per cui il diritto alla consegna di copia della documentazione regolato dall'art. 119 TUB, in quanto diritto sostanziale tutelabile
12 in via pienamente autonoma in sede giurisdizionale, può essere esercitato anche mediante lo strumento processuale del ricorso per decreto ingiuntivo, avendo lo stesso ad oggetto la consegna di copia della documentazione, indipendentemente dalle modalità che si rendano necessarie per la realizzazione di tale copia.”.
In sintesi, il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, previsto dal quarto comma dell'art. 119 TUB, si configura come un vero e proprio diritto sostanziale, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale.
In quanto autonomo diritto sostanziale, lo stesso, in caso di inottemperanza dell'istituto di credito, ben può trovare autonoma tutela in sede giurisdizionale, ovverosia essere oggetto di una specifica domanda volta a conseguire la condanna all'adempimento dell'obbligo legale. Tra gli strumenti processuali attivabili per la tutela del diritto rientra anche il procedimento per decreto ingiuntivo;
infatti,
l'oggetto della domanda monitoria fondata sul disposto di cui all'art.119 TUB è costituito dal diritto di ottenere la consegna documentale, diritto che, quindi, si connota nei termini non di un facere bensì di un dare, tale essendo l'obbligazione ineseguita dall'istituto di credito e di cui si chiede la tutela in sede giurisdizionale.
Applicando al caso di specie i principi sopra enunciati, non può assumere pertanto rilievo la circostanza, evidenziata dall'appellante, che “già al momento del deposito del ricorso (quando la aveva già agito per il recupero del proprio ingente Pt_1
credito e Controparte aveva già proposto Opposizione, cfr. doc. 11 fascicolo di
13 primo grado ed ancora più ora, al momento del deposito della sentenza, Pt_1
essendo stato rappresentato al Giudice che la causa “strumentale” portante RG
7116/19 per la quale era stata avviata la procedura monitoria volgeva ormai al termine ed era stata anche oggetto di indagine contabile, rigettata l'istanza di esibizione (cfr. doc. 20 fascicolo di primo grado , proprio considerando che Pt_1
la aveva depositato tutta la documentazione in suo possesso”. Pt_1
Ciò sia perché il diritto sancito dall'art. 119, comma 4, TUB si configura come autonomo diritto sostanziale (non strumentale) alla consegna dei documenti, rispetto al quale il profilo della formazione della copia ha carattere meramente secondario (ed è per questo che l'obbligazione dell'istituto di credito non è di
“facere”, ma di “dare”) sia perché nella fattispecie non vi è completa sovrapponibilità tra la documentazione versata in atti dalla nella causa Pt_1
n.7116/19 e quelli oggetto della richiesta azionata in via monitoria.
In particolare, con il ricorso monitorio ha richiesto alla anche Controparte_1 Pt_1
la documentazione contrattuale relativa al rapporto di conto corrente n.700-9 e non ancora consegnata e quella relativa al rapporto di prestito d'uso d'oro n.846 ex
R000048 del 18 marzo 1996, avente ad oggetto 17 lingotti d'oro, come emerge dal raffronto tra l'elenco della documentazione consegnata dalla e depositata Pt_1
nella causa n.7116/2019 (in nota alle pagg.7 e 8 dell'atto di citazione in appello) e la documentazione richiesta con il ricorso monitorio (allegato alla comparsa di costituzione in appello di . Controparte_1
La circostanza, poi, che la società RT non abbia tenuto conto, nella richiesta fatta valere in via monitoria, della documentazione già in parte ottenuta dalla
14 non emerge dal ricorso per decreto ingiuntivo (ove è fatta espressa Pt_1
eccezione per una serie di contratti già consegnati) e comunque, anche se così fosse, una tale condotta, seppure non connotandosi in termini di corretta collaborazione con la controparte, non varrebbe di per sé ad escludere il diritto alla consegna di quanto richiesto, fermo quanto in seguito specificato.
Con il terzo motivo l'appellante impugna la seguente parte di sentenza, in quanto il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto comunque essere revocato per non avere limitato al decennio la consegna della documentazione: “….è infondata l'eccezione di illegittimità dell'ingiunzione per documenti ante decennio posto che, come sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito, l'art. 119 T.U.B. deve essere interpretato “alla luce del canone generale di buona fede contrattuale ex art. 1375
c.c., il quale impone alla banca di conservare i documenti contrattuali per tutta la durata del rapporto sia per dovere di trasparenza sia per permettere al cliente di tutelare appieno i propri diritti. Accedendo a tale interpretazione è stato ritenuto che tra i documenti che la banca è tenuta a conservare anche oltre il termine decennale di cui all'art. 119, comma 4, T.U.B. vanno ricomprendersi tanto gli estratti conto di conto corrente (s.v. Tribunale di Napoli 31.1.2019, Tribunale
Catania 14.1.2020, Tribunale di Bari 7.10.2020) quanto i singoli ordini di investimento, gli assegni versati presso il proprio istituto di credito ed i singoli contratti (di conto corrente, di apertura di credito, di sconto etc.) sottoscritti con
l'intermediario, non essendo qualificabili come documenti inerenti singole operazioni, le quali possono invece riguardare copie degli assegni, bonifici,
15 prelievi allo sportello, versamenti (così Tribunale di Lucca 23.4.2019; in tal senso
s.v. anche Arbitro Bancario Finanziario a più riprese, A.B.F. Roma n. 1045/2020,
3444/2020, 9842/2020). Con riferimento, poi, alla consegna della documentazione relativa a contratti sottoscritti oltre il decennio a far data dalla richiesta è stato osservato (s.v. Corte d'Appello di Milano n. 1796/2012) che “Il contratto di conto corrente bancario, per sua stessa natura, costituisce la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti e, come tale, non può essere distrutto decorso il termine di dieci anni dalla sua sottoscrizione, qualora i diritti da esso nascenti non si siano prescritti”. Tale diritto deriva infatti dall'art. 117 T.U.B., il quale, ne prevede la forma scritta ad substantiam e ne prescrive la consegna ai clienti, i quali hanno pertanto diritto a riceverne copia, sia al momento della sottoscrizione, sia successivamente ad essa, qualora ne facciano espressa richiesta (così ancora
Tribunale di Lucca cit.” così Tribunale di Vicenza n. 1027/20200 del 9.6.2020)”.
La motivazione del primo Giudice non è del tutto in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide, la quale anche di recente ha ribadito che “in tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede "in executivis". Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs.
c.i.t.. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le
16 operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti.” (Cass. n.35039/2024; Cass.
n.35039/2022).
Ritiene pertanto il Collegio che, nel prevedere il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, l'art. 119 TUB faccia esclusivo riferimento alla documentazione relativa alla esecuzione del rapporto (estratti conto, comunicazioni periodiche, contabili di specifiche operazioni), mentre per i contratti – nel caso di specie di conto corrente, di affidamento, di prestito d'uso d'oro - quali documenti che costituiscono il titolo del rapporto e lo disciplinano tale limite non possa essere applicato.
Il terzo motivo di impugnazione merita pertanto accoglimento per quanto di ragione, considerato che con il decreto ingiuntivo è stato ingiunto alla di Pt_1
consegnare alla ricorrente società , indiscriminatamente, tutta la CP_1
documentazione indicata in ricorso, compresi quindi estratti conto, contabili e documenti di trasporto senza limite temporale alcuno.
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato e la va condannata alla consegna Pt_1
della documentazione sottoelencata:
• rapporto di conto corrente n. 700-9:
- contratto di apertura del conto corrente (intestato dapprima alla CP_1 [...]
, costituita nel settembre 1995 e ceduta con atto del 30 Controparte_4
novembre 2000, dopo aver mutato la denominazione sociale in Controparte_5
all'attuale con successivi rinnovi e modifiche,
[...] Controparte_1
17 fatta eccezione per i contratti già consegnati del 02.03.2001, 05.05.2016 e
17.07.2017;
- contratti di affidamento con eventuali rinnovi e modifiche antecedenti il
05.05.2016, nonché successivi (fatta eccezione per i contratti del 16.04.2012,
15.06.2012, 04.05.2016, 05.05.2016, 17.07.2017, 29.07.2017 e 20.09.2018);
• rapporti di prestito d'uso d'oro:
- contratto quadro e tutti i contratti di apertura dei prestiti d'uso d'oro sottoscritti dalla RT ed eventuali modifiche contrattuali (fatta eccezione per il contratto del 02.01.2008 per n. 20 Kg., per i quattro contratti del 02.01.2008 per n. 1 kg. ciascuno, per i contratti del 14.07.2017, del 29.09.2017 e del 20.09.2018).
Per ciò che attiene:
• al rapporto di prestito d'uso d'oro n. 846 ex R000048 del 18.03.1996, avente ad oggetto 17 lingotti d'oro: - contratto di apertura del 18.03.1996;
• al rapporto di prestito d'uso d'oro n. 3665 ex R0000587 del 15.09.2008, avente ad oggetto 1 lingotto d'oro, estinto in data 03.01.2017: - contratto di apertura del
15.09.2008;
• al rapporto di prestito d'uso d'oro n. R000606 del 13.10.2008, avente ad oggetto
1 lingotto d'oro, estinto in data 28.08.2012 - contratto di apertura del 13.10.2008;
• al rapporto di prestito d'uso d'oro n. 3856 ex R000611 del 21.10.2008, avente ad oggetto 1 lingotto d'oro, estinto in data 06.05.2016: - contratto di apertura del
21.10.2008;
• al rapporto di prestito d'uso d'oro n. R000049 del 30.01.2002, avente ad oggetto
3 lingotti d'oro, estinto in data 19.11.2009: - contratto di apertura del 30.01.2002;
18 • al rapporto di prestito d'uso d'oro n. 8799 ex R001326 del 08.04.2014, avente ad oggetto 1 lingotto d'oro, estinto in data 21.12.2017: - contratto di apertura dell'08.04.2014;
• al rapporto di prestito d'uso d'oro n. 8799 ex R001326 del 08.04.2014, avente ad oggetto 1 lingotto d'oro, estinto in data 21.12.2017: - contratto di apertura dell'08.04.2014.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio le spese di entrambi i gradi vanno compensate per ½ e per la restante parte devono essere rifuse a CP_1
dall'appellante principale.
[...]
Le spese sono liquidate come in dispositivo, quanto al giudizio di primo grado nella misura indicata dalla sentenza oggetto di gravame, quanto al presente grado in base ai valori minimi di cui al d.m. n. 147/2022 e delle fasi effettivamente svolte, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile-bassa complessità) e della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia definitivamente pronunciando nella causa civile di appello n. 2435/2022 R.G., ogni diversa domanda ed eccezione respinte od assorbite ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1) in riforma della sentenza n.1982/2022 del Tribunale di Vicenza, revoca il decreto ingiuntivo n.2700/2020;
19 2) condanna alla Parte_1
consegna a dei documenti elencati in parte motiva;
Controparte_1
3) condanna a Parte_1
rifondere a la metà delle spese processuali del giudizio di Controparte_1
primo grado che liquida per intero in euro 3.809,00 per compensi e del giudizio di appello, che liquida per intero in euro 6.946,00 per compensi oltre spese generali, CPA ed IVA nella misura di legge;
4) compensa tra le parti le spese processuali per la residua metà;
Venezia, 14 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Gabriella Zanon
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