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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/01/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 8363 /2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. FAVALI - TABACCO) RICORRENTE
contro
CP_1
(avv. MORREALE)
RESISTENTE
OGGETTO: Ripetizione di indebito
I Con ricorso depositato in data 10/10/2024, la sig.ra Parte_1 chiede di accertare che il convenuto non ha diritto di ripetere da lei la CP_1 complessiva somma di € 18.514,47, in riferimento al presunto indebito formatosi nel periodo gennaio 2019 - dicembre 2022; chiede, altresì, la condanna dell'ente convenuto alla restituzione delle somme sino ad oggi trattenute a tale titolo.
II Nella sua succinta memoria difensiva, l spiega che l'indebito si è CP_1 formato in conseguenza della mancata comunicazione, da parte della ricorrente, dei redditi percepiti nel 2019.
III In punto di fatto, la ricorrente, ricoverata in R.S.A. dal 7/21/2021, è titolare di pensione di reversibilità e di indennità di accompagnamento;
con lettera del 7/01/2022 - che la ricorrente dichiara non essere mai stata consegnata al suo Amministratore di sostegno - l' richiedeva di CP_1 comunicare i redditi rilevanti percepiti nel 2019, entro il 28.2.2022 (doc. 2); pur in assenza di comunicazione dei redditi relativi all'anno 2019, l' CP_1 continuava ad erogare le prestazioni dovute alla ricorrente, salvo poi disporre, con provvedimento in data 1/04/2023, la revoca definitiva della prestazione collegata al reddito dell'anno 2019 ai sensi dell'art. 35 comma 10 bis D.L.
217/2008 conv. in legge 14/2009;
l'ente di previdenza calcolava un indebito di complessivi € 18.514,47 a carico della pensionata, maturato nel periodo dal gennaio 2019 al dicembre 2022 (doc.
4); in data 11/12/2023, per il tramite del Patronato veniva presentato CP_2 all'I.N.P.S. ricorso amministrativo, rimasto a tutt'oggi inesitato.
IV Ai sensi dell'art. 35, c. 10 bis, D.L. n. 207/2008,
«ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
V Nel caso di specie, l' ha ridotto l'importo della prestazione erogata CP_1 nei mesi di agosto e settembre 2022, per poi aumentare l'importo mensile nel mese di ottobre 2022 (la sig.ra ha percepito a luglio 2022 € 1425,82; Pt_1 ad agosto e settembre 2022 € 1152,34, e da ottobre 2022 € 1372,78); da gennaio 2023 l'importo della pensione è stato ridotto ad € 920 mensili.
V.1 E' poi seguita la revoca della prestazione, non preceduta tuttavia dalla necessaria sospensione della stessa (si veda anche il messaggio n. 2756 CP_1 del 28 luglio 2021), che avrebbe permesso all'interessata di sanare l'omissione, producendo la dichiarazione dei redditi 2019, così come previsto dalla norma sopra riportata.
V.2 La Corte di Appello di Torino, in un caso sovrapponibile al presente, ha condivisibilmente osservato che “l' non ha seguito rigorosamente l'iter CP_1 procedurale delineato dall'art. 35 DL 207/2008 in quanto, nello specifico, è stata omessa la fase della sospensione, non potendo valere in tal senso le parziali trattenute operate nei mesi di agosto e settembre 2021”. (Corte di Appello di
Torino, sentenza n. 304/2024).
VI Alla luce delle considerazioni che precedono, si accerta e dichiara l'illegittimità della revoca della pensione di reversibilità goduta dalla ricorrente, per omessa comunicazione dei redditi 2019; conseguentemente, l' deve CP_1 essere condannato al ripristino della prestazione ed alla restituzione delle somme già trattenute a titolo di indebito, oltre interessi legali sino al saldo. VII Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (con distrazione in favore del procuratore antistatario), tenuto conto del valore della causa e dei parametri indicati dal d.m. 55/2014.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
accerta e dichiara l'illegittimità della revoca della pensione di reversibilità goduta dalla ricorrente;
dichiara tenuto e condanna l' al ripristino della prestazione ed alla CP_1 restituzione delle somme già trattenute a titolo di indebito, oltre interessi legali sino al saldo;
dichiara tenuto e condanna l' al pagamento delle spese processuali che CP_1 liquida in € 3.727,00, oltre rimborso forfetario spese generali, C.U., C.p.a. ed
IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, il 28 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 8363 /2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. FAVALI - TABACCO) RICORRENTE
contro
CP_1
(avv. MORREALE)
RESISTENTE
OGGETTO: Ripetizione di indebito
I Con ricorso depositato in data 10/10/2024, la sig.ra Parte_1 chiede di accertare che il convenuto non ha diritto di ripetere da lei la CP_1 complessiva somma di € 18.514,47, in riferimento al presunto indebito formatosi nel periodo gennaio 2019 - dicembre 2022; chiede, altresì, la condanna dell'ente convenuto alla restituzione delle somme sino ad oggi trattenute a tale titolo.
II Nella sua succinta memoria difensiva, l spiega che l'indebito si è CP_1 formato in conseguenza della mancata comunicazione, da parte della ricorrente, dei redditi percepiti nel 2019.
III In punto di fatto, la ricorrente, ricoverata in R.S.A. dal 7/21/2021, è titolare di pensione di reversibilità e di indennità di accompagnamento;
con lettera del 7/01/2022 - che la ricorrente dichiara non essere mai stata consegnata al suo Amministratore di sostegno - l' richiedeva di CP_1 comunicare i redditi rilevanti percepiti nel 2019, entro il 28.2.2022 (doc. 2); pur in assenza di comunicazione dei redditi relativi all'anno 2019, l' CP_1 continuava ad erogare le prestazioni dovute alla ricorrente, salvo poi disporre, con provvedimento in data 1/04/2023, la revoca definitiva della prestazione collegata al reddito dell'anno 2019 ai sensi dell'art. 35 comma 10 bis D.L.
217/2008 conv. in legge 14/2009;
l'ente di previdenza calcolava un indebito di complessivi € 18.514,47 a carico della pensionata, maturato nel periodo dal gennaio 2019 al dicembre 2022 (doc.
4); in data 11/12/2023, per il tramite del Patronato veniva presentato CP_2 all'I.N.P.S. ricorso amministrativo, rimasto a tutt'oggi inesitato.
IV Ai sensi dell'art. 35, c. 10 bis, D.L. n. 207/2008,
«ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
V Nel caso di specie, l' ha ridotto l'importo della prestazione erogata CP_1 nei mesi di agosto e settembre 2022, per poi aumentare l'importo mensile nel mese di ottobre 2022 (la sig.ra ha percepito a luglio 2022 € 1425,82; Pt_1 ad agosto e settembre 2022 € 1152,34, e da ottobre 2022 € 1372,78); da gennaio 2023 l'importo della pensione è stato ridotto ad € 920 mensili.
V.1 E' poi seguita la revoca della prestazione, non preceduta tuttavia dalla necessaria sospensione della stessa (si veda anche il messaggio n. 2756 CP_1 del 28 luglio 2021), che avrebbe permesso all'interessata di sanare l'omissione, producendo la dichiarazione dei redditi 2019, così come previsto dalla norma sopra riportata.
V.2 La Corte di Appello di Torino, in un caso sovrapponibile al presente, ha condivisibilmente osservato che “l' non ha seguito rigorosamente l'iter CP_1 procedurale delineato dall'art. 35 DL 207/2008 in quanto, nello specifico, è stata omessa la fase della sospensione, non potendo valere in tal senso le parziali trattenute operate nei mesi di agosto e settembre 2021”. (Corte di Appello di
Torino, sentenza n. 304/2024).
VI Alla luce delle considerazioni che precedono, si accerta e dichiara l'illegittimità della revoca della pensione di reversibilità goduta dalla ricorrente, per omessa comunicazione dei redditi 2019; conseguentemente, l' deve CP_1 essere condannato al ripristino della prestazione ed alla restituzione delle somme già trattenute a titolo di indebito, oltre interessi legali sino al saldo. VII Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (con distrazione in favore del procuratore antistatario), tenuto conto del valore della causa e dei parametri indicati dal d.m. 55/2014.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
accerta e dichiara l'illegittimità della revoca della pensione di reversibilità goduta dalla ricorrente;
dichiara tenuto e condanna l' al ripristino della prestazione ed alla CP_1 restituzione delle somme già trattenute a titolo di indebito, oltre interessi legali sino al saldo;
dichiara tenuto e condanna l' al pagamento delle spese processuali che CP_1 liquida in € 3.727,00, oltre rimborso forfetario spese generali, C.U., C.p.a. ed
IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, il 28 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo