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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 889/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere relatore
Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa d'appello contro la sentenza del Tribunale di SA in data 06.09.2023 n.494 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv.Fabio Miele del Foro di SA per Parte_1
mandato in atti - APPELLANTI
contro
, rappresentata e difesa dall'Avv.Michela Biasini del Foro di SA per Controparte_1
mandato in atti
- APPELLATA
, rappresentato e difeso dall'Avv.Luca Benedetti del Foro di SA - Controparte_2
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, in riforma integrale dell'impugnata sentenza n. 494/2023 pubblicata in data 06/09/2023 dal Tribunale di SA e notificata in data 13/09/2023,
1) in via principale: accertare e dichiarare che l'atto ricevuto dal notaio in Persona_1
data 29 dicembre 2008 rep. 81.650, in realtà dissimula una donazione diretta, con riserva del diritto di usufrutto vitalizio, da a dei diritti nello stesso Controparte_2 Controparte_1 atto contenuti come richiamati nell'atto di citazione in primo grado e precisamente: diritti di nuda comproprietà pari a 1/2 su abitazione in Comune di SA, Via CI n. 33
(Catasto Fabbricati foglio 97 particelle tra loro graffate 295 subalterno 3 e 329 subalterno
3, z.c. 1, cat. A/3, cl. 5, vani 8, r.c. euro 723,04); diritti di nuda comproprietà pari a 1/2 su appezzamento di terreno con sovrastante deposito in Comune di SA, Via CI n.
33 (Catasto Terreni foglio 97 particella 726, sem. irr. arb., cl. 3, are 2,02, r.d. euro 1,30 r,a, euro 0,52, e Catasto Fabbricati foglio 97 particella 728 z.c. 1, cat. C/2, cl.3, mq. 8, r.c. euro
13,22); diritti di nuda comproprietà pari a 7/20 su appezzamento di terreno in Comune di
SA, Via CI (Catasto Terreni foglio 97 particella 555, sem. irr. arb., cl. 3, are 0,80,
r,d. euro 0,52 r.a. euro 0,21) e intera nuda proprietà su appezzamento di terreno in
Comune di SA, Via CI (Catasto Terreni foglio 97 particella 833, sem. irr. arb., cl.
3, are 0,23, r.d. euro 0,15, r.a. euro 0,06).
2) Condannare e , alla restituzione delle somme che Controparte_2 Controparte_1 questi ultimi dovessero percepire a seguito dell'adempimento di parte appellante o a seguito dell'azione esecutiva che dovessero promuovere nei confronti del Sig. Pt_1
somme da intendersi maggiorate degli interessi legali dalla data del versamento
[...]
alla data della domanda e degli interessi moratori dalla domanda al saldo.
3) Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio”. PER GLI APPELLATI: “"Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, previo rigetto dell' istanza di sospensione della provvisoria esecutorieta' della sentenza di primo grado per i motivi sopra enunciati, nel merito: rigettare le domande tutte svolte da controparte in atto di appello, perché inammissibili e comunque perchè infondate in fatto e in diritto, nonché non provate, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 494/2023 emessa dal Tribunale di
SA oggetto del presente gravame, con ogni statuizione conseguente;
Vinte le spese e le competenze di entrambi i gradi del giudizio compreso rimborso forfettario ed accessori di legge ”.
FATTO
Con l'atto introduttivo del giudizio conveniva davanti al Tribunale di Parte_1
SA e , rispettivamente padre e sorella dell'attore. Controparte_2 Controparte_1
Affermava che con atto a rogito not. in data 29.12.2008 Persona_2 CP
, riservandosi l'usufrutto vitalizio, aveva venduto alla figlia la nuda
[...] Controparte_1
proprietà di un compendio immobiliare sito in SA per il prezzo di euro 86.444,74. In realtà il contratto dissimulava una donazione diretta dell'immobile dal padre alla figlia, potenzialmente lesiva dei suoi diritti di legittima sull'eredità paterna. Onde conservare i suoi diritti di legittima e poter notificare ai convenuti l'atto di opposizione di cui all'art.563 co.4 C.C., volto a sospendere la prescrizione dell'azione di riduzione, chiedeva al
Tribunale di accertare la simulazione dell'atto di compravendita. Indicava una serie di circostanze che – a suo dire – rivelavano l'esistenza di una donazione. I convenuti, costituendosi separatamente in giudizio, si opponevano all'accoglimento della domanda attrice, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione ad agire dell'attore. Il
Tribunale, istruita la causa documentalmente, la decideva con sentenza, con la quale respingeva la domanda dell'attore, condannandolo al pagamento delle spese. Pt_1
ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale, col quale contesta la primo
[...]
giudice di avere fatto malgoverno delle risultanze istruttorie e dei principi di diritto che regolano la materia in esame. Gli appellati, separatamente costituiti in giudizio, resistono in giudizio, opponendosi all'accoglimento dell'appello. La causa è stata rimessa alla decisione della Corte all'udienza del 19.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
DIRITTO Questa Corte osserva in principio che rispetto all'azione volta ad accertare la simulazione della compravendita spetta all'acquirente provare l'effettività del pagamento del prezzo. A giudizio del Tribunale, che ha respinto la domanda dell'attore, la prova del pagamento del prezzo si trae oltreché dalla quietanza contenuta nell'atto di compravendita anche e soprattutto dal fatto che il pagamento è avvenuto – per euro 80.000,00 – a mezzo di assegni circolari emessi dalla convenuta e tratti dal conto corrente alla medesima intestato. Per la residua somma di euro 6.444,74 con accollo interno del mutuo a suo tempo stipulato dal padre per l'acquisto del medesimo immobile.
La difesa dell'appellante osserva che rispetto al legittimario pretermesso che impugna l'atto di compravendita, dissimulante una donazione, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, ed agisce quindi come terzo, non può attribuirsi valore probatorio vincolante alla dichiarazione, relativa al pagamento del prezzo, contenuta nel rogito notarile, che fa stato soltanto tra le parti del contratto. Deve ricercarsi piuttosto la prova della effettività del pagamento.
Il motivo è infondato. Il pagamento del prezzo è stato effettuato in maggior misura con assegni circolari, tratti dal conto corrente della compratrice. La convenuta ha dimostrato che il suo conto corrente personale, dal quale sono stati tratti gli assegni circolari utilizzati per il pagamento della somma di euro 80.000,00, era stato in precedenza alimentato dal versamento da parte della madre del prezzo ricavato dalla vendita di suoi beni personali.
Ha provato altresì che gli assegni sono stati incassati dal padre, onde il denaro è stato trasferito dal conto corrente della figlia a quello del padre, realizzando così il pagamento del prezzo della compravendita.
La difesa dell'appellante osserva che non basta provare l'ingresso del denaro nella sfera giuridica del venditore, ovvero la prova dell'effettività del pagamento, occorrendo provare anche la stabilità del versamento, ovvero la permanenza per un tempo ragionevole delle somme versate nella sfera giuridica del venditore. Onde competeva ai convenuti produrre documentazione bancaria attestante che la somma di denaro fosse entrata nel conto corrente del venditore e non fosse stata restituita alla figlia. L'attore da parte sua aveva proposto istanza di esibizione che era stata ingiustamente respinta dal Tribunale.
Mancando comunque la prova della stabilità del pagamento ed in presenza di plurimi elementi indiziari che denotavano la presenza di una donazione la domanda di simulazione avrebbe dovuto essere accolta. Il motivo è infondato. L'istanza di esibizione è stata respinta dal Tribunale perché esplorativa. In ogni caso, alla data della sua proposizione era decorso dalla data della compravendita il termine decennale entro il quale la banca è tenuta alla conservazione della documentazione ex art.119 TUB. La convenuta ha provato l'effettività del pagamento e la provenienza della provvista utilizzata per l'emissione degli assegni circolari. Col pagamento del prezzo il denaro entra nella libera disponibilità del venditore: intanto, non pare possibile pretendere che esso debba permanere per un tempo “ragionevole” – indicato dall'attore in un anno dall'incasso – nel conto corrente del venditore. Oltretutto, la convenuta ha prodotto i propri estratti bancari i quali dimostrano che il denaro non le è stato restituito dal padre.
In presenza della prova della effettività del pagamento non possono trarsi argomenti di prova contraria dagli elementi presuntivi indicati dalla difesa dell'appellante, come il rapporto di parentela tra le parti del contratto, la giovane età della figlia ed il fatto che fosse priva di attività lavorativa e di redditi propri, la presenza dei testimoni alla stipula del rogito.
Infine, per quanto riguarda l'accollo del mutuo, l'appellante osserva che , Controparte_1
diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non ha provato di avere rimborsato al padre tutte le rate maturate successivamente alla stipulazione del contratto, risultando dagli atti soltanto l'esecuzione di un bonifico di euro 741,53 in data 30.12.2008 con causale “rata mutuo” ed un versamento in contanti di euro 500,00 in data 29.06.2009.
La appellata afferma che i pagamenti delle rate di mutuo erano effettuati in parte con bonifici ed in parte con versamenti in contanti allo sportello della banca.
Questa Corte osserva che l'accertamento del fatto – relativo al pagamento delle rate di mutuo – non è rilevante per la decisione della causa, trattandosi di importo modesto in relazione al prezzo complessivo della compravendita.
Mentre respinge l'appello – intanto conferma la sentenza del Tribunale – liquida a carico dell'appellante le spese del presente grado del giudizio in applicazione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando causa d'appello contro la sentenza del Tribunale di SA in data 06.09.2023 n.494 promossa da: in atti - APPELLANTE Parte_1
contro
- APPELLATA Controparte_1
E
- APPELLATO Controparte_2
così decide:
Respingendo l'appello, conferma la sentenza del Tribunale.
Condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese del presente grado del giudizio, che liquida separatamente per ciascuno nella somma complessiva di euro 3.000,00 oltre a spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente respinto.
Genova, 8 gennaio
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE