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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 4740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4740 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Persona, Famiglia e Minori - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente relatore
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere
Dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3326 dell'anno 2024 R.G., appello avverso sentenza in materia di divorzio, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Avellino alla Via degli Imbimbo n. 8, presso lo studio dell'Avvocato Ester Dattolo (c.f.: ), che la rappresenta e la difende giusta procura in atti. C.F._2
Per le comunicazioni: pec: fax: 0825/781050). Email_1
appellante
E
nato ad [...] il [...] ( cf , elettivamente CP_1 CodiceFiscale_3 domiciliato in Avellino, alla Via Piave 59, presso lo studio dell'avv. Carmine Cusano ( c.f.
che lo rappresenta e lo difende in virtù di mandato in atti. C.F._4
Per le comunicazioni: fax 082526781; pec: Email_2
Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno concluso insistendo per l'accoglimento delle richieste formulate nei rispettivi atti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 23.6.2022 veva proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Avellino per la CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e nello stesso aveva premesso:
-che in data 25.07.1998 aveva contratto matrimonio concordatario con;
Parte_1
- che dal predetto matrimonio era nato in data [...] il figlio;
Persona_1
- che a causa di una serie di circostanze che avevano reso intollerabile la vita coniugale, i coniugi si erano separati consensualmente con ricorso depositato in data 24.06.2015 ed il Tribunale di Avellino, con decreto del 4.11.2015, aveva emesso il decreto di omologa recependo gli accordi economici raggiunti tra le parti ove era previsto che lo si CP_1 accollasse: -il rateo di mutuo per intero pari a € 1.165,00 relativo alla casa coniugale assegnata alla moglie per viverci con il figlio minore;
-tutte le spese di mantenimento della casa Per_1 coniugale (bollette enel, gas, caldaia e legna per termocamino) e della vettura Fiat 500 (bollo, assicurazione, spese di manutenzione straordinaria) in uso alla coniuge. Lo si era inoltre CP_1 impegnato a corrispondere € 150,00 per il mantenimento della coniuge ( che a seguito della consegna della cantina da parte sua alla predetta sarebbe stato ridotto ad euro 50,00 ), nonché euro 150,00 per il mantenimento del figlio minore, oltre a concorrere nella misura del 50% ad eventuali spese straordinarie necessarie.
I coniugi avevano altresì stabilito che la polizza vita intestata alla , ma di fatto Parte_1 finanziata dallo , sarebbe stata utilizzata al momento della riscossione per il pagamento CP_1 dei debiti contratti per la casa e le spese straordinarie. Una volta terminato il pagamento del mutuo, nel luglio del 2022, lo avrebbe versato alla moglie un assegno di mantenimento CP_1 proporzionato al reddito percepito, che avrebbero stabilito concordemente;
- che i coniugi non si erano più riconciliati né erano riusciti a trovare un accordo circa le condizioni economiche nell'ambito del promuovendo divorzio;
- che tuttavia nelle more della omologa della separazione, l'assetto economico dei coniugi era parzialmente mutato in quanto lo aveva subito una significativa riduzione del proprio CP_1 reddito, unitamente all'aumento delle spese concordate in sede di separazione. All'attualità percepiva difatti uno stipendio netto mensile medio di euro 1300,00 circa, a fronte di uno stipendio medio mensile percepito all'epoca della separazione di circa € 1800,00 netti. A causa di ciò si trovava nella materiale impossibilità di fronteggiare la rata del mutuo mensile, a fronte della quale la coniuge, rifiutando di accordare la rinegoziazione dello stesso, dopo aver anticipatamente riscattato la polizza vita stipulata dal marito in costanza della convivenza, aveva provveduto ad onorare il debito con la banca mutuante, ma aveva chiesto il rimborso dell'importo allo stesso con un ricorso per decreto ingiuntivo del 20.07.2018 e CP_1 successivo pignoramento presso terzi per l'importo di € 15.728,00, che gravava all'attualità sullo stipendio del medesimo, nella misura di 1/5, dal 2020; -che lo aveva inoltre dovuto rinunciare all'abitazione presa in affitto in Montoro per il CP_1 corrispettivo di € 250,00 mensili ed aveva fatto ritorno presso la casa dei genitori;
- che invece la , mentre all'epoca della separazione era disoccupata, aveva Parte_1 successivamente trovato occupazione come operaia presso un noto oleificio, sito in San Michele di Serino (AV);
- che lo provvedeva direttamente al mantenimento parziale del figlio occupandosi CP_1 Per_1 di parte delle spese giornaliere, di almeno un pasto quotidiano, vestiario, ricariche telefoniche, abbonamento palestra basket;
- che le condizioni stipulate in sede di separazione consensuale dovevano essere pertanto revocate e ridefinite dal Tribunale, in ragione del diverso assetto economico-patrimoniale dei coniugi intervenuto dopo la omologa della separazione.
Lo aveva quindi concluso come segue: CP_1
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti;
-assegnare allo metà della casa coniugale;
CP_1
- revocare il mantenimento disposto in favore della nelle forme pattuite in sede di Parte_1 separazione e dichiarare che nulla era dovuto alla predetta a titolo di mantenimento;
- revocare l'assegnazione della casa coniugale in favore della coniuge;
- porre a carico della l'assegno di mantenimento in favore del figlio;
Parte_1 Per_1
-disporre che la restante parte del mutuo contratto per la casa ammontante a € 12.000,00 venisse sostenuto in parti uguali dai coniugi.
Spese vinte.
Si era costituita la quale aveva confutato le avverse argomentazioni Parte_1 evidenziando tra l'altro: che il limitato importo dell'assegno di mantenimento concordato era conseguenza proprio dell'integrale accollo della rata di mutuo in capo allo;
che il CP_1 lamentato peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente era smentito dall'evenienza che il predetto aveva locato un immobile da adibire a propria residenza, al canone mensile di € 250,00; che lo aveva omesso il pagamento integrale delle rate di CP_1 mutuo esponendo essa resistente ed il figlio al concreto pericolo di pignoramento della casa coniugale.
Ancora, la predetta aveva rilevato: che il procedimento penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare apertosi a carico del predetto a seguito di querela presentata da essa resistente per il mancato pagamento delle rate del mutuo, si era concluso con sentenza di condanna dello , che aveva stabilito anche il risarcimento dei danni in favore della CP_1 costituita parte civile, come da sentenza in atti;
che dal mese di gennaio 2017 il predetto non pagava più la polizza vita di cui era onerato in virtù degli accordi di separazione, di tal che era stata costretta a chiedere la liquidazione delle somme maturate percependo una somma di gran lunga inferiore rispetto a quella che sarebbe maturata alla naturale scadenza della polizza (somme che aveva utilizzato per fronteggiare l'emergenza del pagamento delle rate del mutuo, scongiurare il pignoramento della casa familiare, mantenere il figlio); che ad oggi era sempre essa resistente a pagare integralmente le rate del mutuo poiché, in seguito a richiesta di rinegoziazione, aveva versato nel giugno 2021 la somma di euro 5.000,00 a titolo di acconto ed a partire dal luglio 2021, le rate mensili di euro 800,00 del nuovo piano di ammortamento fino a giugno 2023 (n. 23 rate).
Tanto esposto, la resistente aveva chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra le parti, nonché il rigetto delle avverse domande e, nello stesso tempo, l'accoglimento della domanda da lei formulata di corresponsione di un assegno divorzile di € 600,00 mensili, in considerazione del fatto che la limitata misura dell'assegno di mantenimento precedentemente concordato era condizionata all'accollo integrale delle rate del mutuo, comunque non onorate dal marito.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Successivamente, con ordinanza del 13.5.2023, il giudice istruttore -in ragione della sopravvenuta autosufficienza economica del figlio- aveva revocato l'assegnazione della casa coniugale alla resistente nonché l'assegno di mantenimento posto a carico dello per il CP_1 mantenimento del predetto figlio.
Il giudizio di primo grado era stato quindi definito con la sentenza n. 1029/24 del 15.5.2024 con la quale il Tribunale, all'esito delle argomentazioni che qui si intendono per trascritte, aveva così deciso:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 25.7.1998 in Aiello del Sabato (AV), atto n.10, p.II, s.A, registro atti di matrimonio anno 1998, tra e;
CP_1 Parte_1
2) pone a carico del ricorrente il pagamento il favore della resistente della somma di € 150,00, a titolo di assegno divorzile, importo annualmente rivalutabile;
3) rigetta ogni ulteriore domanda, reciprocamente proposta, riferibile all'assegnazione della casa coniugale ed al mantenimento del figlio;
4) dichiara inammissibile ogni ulteriore domanda;
5) compensa le spese.
Avverso detta sentenza ha proposto appello , la quale ha articolato un unico Parte_1 motivo di gravame, che qui di seguito si riporta: errata e/o inadeguata quantificazione dell'importo dell'assegno divorzile fondata su una non corretta valutazione del contenuto degli accordi di separazione relativi al mantenimento – Violazione dell'art. 5 comma 6 L 898/70.
A sostegno di tale doglianza la predetta ha rilevato che, così come emerso dalla esperita istruttoria documentale, mentre lei era attualmente priva di reddito in quanto disoccupata dall'1.04.2023, lo era dipendente presso la FCA con contratto a tempo indeterminato, CP_1 percependo una retribuzione mensile netta attualmente di circa euro 1500,00, non avendo il predetto provato il reddito inferiore da egli indicato in euro 1300,00. Inoltre, la situazione economica complessiva dello era migliorata in quanto non era più tenuto a pagare il CP_1 mantenimento a favore del figlio ormai economicamente indipendente ed inoltre nel Per_1 giugno 2023 era intervenuta l'estinzione del mutuo sulla casa coniugale grazie al pagamento integrale delle rate della rinegoziazione dello stesso, avvenuto in via esclusiva ad opera della
, avendo il predetto contravvenuto agli accordi in sede di separazione. Parte_1
Ancora, l'appellante si era sempre impegnata nella ricerca di un'occupazione, svolgendo, con contratti a tempo determinato di tipo stagionale fino al 31.03.2023, lavori umili, faticosi e scarsamente remunerativi. La si era inoltre dedicata in via esclusiva per oltre Parte_1 diciassette anni alla cura del marito, del figlio e della propria casa, allorquando ancora giovane avrebbe potuto inserirsi nel mercato del lavoro con maggiori possibilità di successo.
Ad oggi, più che cinquantenne e priva di un titolo di studio di scuola superiore, nonostante l'impegno profuso aveva scarse possibilità di trovare un'occupazione stabile.
A fronte di quanto sopra l'importo di euro 150,00 riconosciutole in primo grado a titolo di assegno divorzile era ingiusto, inadeguato ed errato in quanto, in violazione della ratio che ispirava la relativa statuizione contenuta nella legge sul divorzio, non le consentiva neppure di soddisfare i bisogni elementari della vita quotidiana.
L'appellante ha quindi concluso chiedendo che, in parziale riforma della sentenza n. 1029/2024 emessa dal Tribunale di Avellino il 15.05.2024, venisse posto a carico dell'appellato il pagamento in favore dell'appellante dell'assegno divorzile nella misura di € 600,00 - come richiesta nel precedente grado di giudizio - ovvero in quella ritenuta adeguata, oltre rivalutazione.
Si è costituito lo , il quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'avverso CP_1 gravame ex art. 342 c.p.c. e nel merito, sottolineata l'infondatezza del gravame proposto, ha chiesto il rigetto delle richieste nello stesso articolate.
Il predetto ha inoltre proposto appello incidentale chiedendo la revoca del capo della sentenza in esame per la parte in cui era stato riconosciuto il diritto della controparte all'assegno divorzile, con declaratoria che nulla era dovuto alla predetta.
In subordine, lo ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale ex art. CP_1
348 bis cpc ed in ulteriore subordine di rigettare nel merito l'appello proposto da Parte_1
e per l'effetto confermare la sentenza resa dal Tribunale di Avellino.
[...]
Spese vinte.
Disposto lo svolgimento del processo mediante la trattazione scritta, le parti hanno depositato note ed alla scadenza del relativo termine questa A.G. si è riservata la decisione, senza termini in quanto non previsti dal rito. Tanto premesso, ritiene questa Corte di dover anzitutto evidenziare che l'eccezione sollevata da parte appellata avente ad oggetto l'inammissibilità del gravame ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. risulta infondata.
Si deve difatti rilevare che la Suprema Corte ( cfr. l'ordinanza resa a Sez.Un. n.36481/22 ) ha avuto modo di chiarire sull'argomento che: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Ancora, la stessa Corte (cfr. Cass. ord. n. 2320/23 ) ha successivamente sottolineato che: “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti ed ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure”.
Tanto considerato in via di principio ritiene questa Corte che nel caso concreto la suddetta eccezione debba essere disattesa, in quanto dal gravame in esame ben possono evincersi gli elementi sopra richiamati, avendo la sufficientemente individuato il punto della Parte_1 decisione del primo giudice che intendeva confutare ed argomentato sostenendo la propria tesi finalizzata ad ottenerne la riforma.
Ancora va disattesa l'eccezione afferente all'invocato art. 348 bis c.p.c. in quanto all'esito dell'esame dell'atto di appello non si ritengono sussistenti i presupposti di cui alla richiamata norma, risultando necessario l'esame nel merito delle questioni poste all'attenzione di questa Corte.
Premesso quanto sopra, va a questo punto rilevato che la sentenza di primo grado è divenuta definitiva con riferimento a tutte le statuizioni nella stessa adottate non afferenti al riconoscimento ed alla quantificazione dell'assegno divorzile.
Ciò posto, in ragione delle richieste articolate in questa sede, consistenti: nel riconoscimento dell'assegno divorzile per un ammontare pari ad euro 600,00 per quanto riguarda la Parte_1
e nella revoca dello stesso assegno per quanto riguarda lo , si deve a questo punto CP_1 valutare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile alla appellante principale.
Orbene, al predetto fine si deve anzitutto sottolineare che i presupposti dell'assegno di separazione e di quello divorzile sono differenti in quanto il primo presuppone la permanenza del vincolo coniugale e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, mentre tale parametro non rileva con riferimento all'assegno divorzile, dovendo lo stesso essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario, alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (cfr. Cass. Ord. n. 5605/20 ).
Va ancora ricordato sull'argomento che, con la nota sentenza resa a Sezioni Unite avente n. 18287/18, la Suprema Corte ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, della cui funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa si è già detto, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte dell'art. 5 c.6 della legge n.898/70, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione, sia sulla quantificazione dell'assegno…Inoltre, il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La rilevanza dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente va accertata considerando che l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti (assistenziale, perequativa e compensativa), alla storia coniugale e familiare (cfr. altresì Cass. ord. n. 5055/2021).
A tali considerazioni deve ancora aggiungersi che la funzione perequativo-compensativa dell'assegno conduce al riconoscimento di un contributo, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio.
In sostanza va accertato se lo squilibrio presente al momento del divorzio fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari.
Tanto premesso in via di principio, si devono a questo punto esaminare le argomentazioni qui di seguito riportate poste dallo a sostegno del gravame proposto avverso la decisione del CP_1 primo giudice che ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento alla Parte_1
l'assegno de quo: -1)la nelle more della separazione era diventata economicamente indipendente ed Parte_1 in ogni caso, a prescindere dalla costanza e dalla natura del rapporto di lavoro alle dipendenze della Terminio Frutta e Alimentari di TA De EO e c. SA , l'aver trovato una occupazione successivamente alla separazione, dimostrava la sua piena capacità lavorativa e di reinserirsi nel mercato del lavoro, circostanza concreta che, in uno all'età e allo stato di salute della OR , consentivano comunque una prognosi favorevole anche per il futuro. Parte_1
Ritiene questa Corte che tale assunto non sia condivisibile in quanto, se è vero che la Parte_1 dopo la separazione ha avuto esperienze lavorative nel settore ortofrutticolo, è altrettanto vero che si è trattato di lavori di breve durata, saltuari e poco remunerativi ( cfr la documentazione in atti ). A ciò deve aggiungersi che le possibilità che la predetta si procuri mezzi di sostentamento sono allo stato oggettivamente limitate e ciò in ragione della sua età (ad oggi anni 52), della mancanza di un titolo di studio “competitivo” nell'ambito del mercato del lavoro ed ancora della mancanza in capo alla predetta di una capacità lavorativa significativa, stanti le sue limitate esperienze come sopra menzionate.
-2) il contributo alla costituzione del patrimonio familiare, sostanzialmente costituito dalla casa coniugale, era già riconosciuto alla per effetto del regime di comunione legale che le Pt_1 avrebbe consentito – in sede di scioglimento della comunione - di beneficiare del 50% del valore della casa coniugale, alla cui costituzione aveva contribuito il coniuge in via esclusiva con il suo reddito da lavoro dipendente e con l'accollo delle rate di mutuo, avvenuto in sede di separazione.
Orbene, nell'esaminare tale argomentazione si deve anzitutto evidenziare che dalla stessa emerge che lo non ha inteso contestare la sentenza di primo grado per la parte in cui il CP_1 primo giudice ha affermato che la si era dedicata alla cura della famiglia e del figlio, Parte_1 contribuendo quindi alla gestione della vita familiare e sacrificando di fatto la sua capacità economica in costanza di matrimonio, elementi questi fondanti l'aspetto compensativo dell'assegno divorzile.
Sull'argomento va inoltre evidenziato che questa Corte condivide quanto argomentato dal primo giudice sul punto, avendo quest'ultimo correttamente sottolineato la significativa durata del matrimonio ed il fatto che la , coniuge economicamente più debole, non aveva Parte_1 mai lavorato durante il matrimonio sacrificandosi in favore delle esigenze familiari.
Tanto rilevato si deve ancora sottolineare che quanto asserito dallo circa il fatto che il CP_1 contributo della alla formazione del patrimonio familiare era stato già riconosciuto Parte_1 alla predetta con l'attribuzione del 50% della proprietà della casa coniugale, acquistata dal coniuge con il proprio reddito e facendosi carico delle rate del mutuo, non coglie nel segno se non ai fini della quantificazione dell'assegno, come si vedrà meglio in seguito.
Ciò si afferma in quanto da un lato, come si evince dagli accordi intervenuti tra le parti in sede di separazione, tale attribuzione della quota di proprietà è già stata in parte compensata dalla ridotta entità dell'assegno di mantenimento alla stessa riconosciuto ( euro 150,00 divenuti euro 50,00 a seguito della restituzione della cantina da parte dello ) e, dall'altro lato, dal fatto CP_1 che la ha provveduto alla estinzione del mutuo a seguito della rinegoziazione dello Parte_1 stesso.
- 3) la comparazione delle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi, come sopra ricostruita escludeva qualsivoglia sperequazione economica a favore di uno dei coniugi e in danno dell'altro. Per altro verso neppure la era priva di mezzi “adeguati” e neppure Parte_1 era impossibilitata a procurarseli per ragioni oggettive.
Tale assunto non è fondato;
tanto si afferma riportandosi alle considerazioni già esposte alle quali deve aggiungersi, ai fini di una valutazione comparativa tra le posizioni economico/lavorative delle parti, che la oltre ad essere disoccupata non gode di Parte_1 redditi di alcun tipo, mentre lo è un dipendente della FCA ed ha quindi un lavoro stabile. CP_1
Va ancora rilevato che, per quanto lo possa avere subito una riduzione dell'importo dello CP_1 stipendio in epoca successiva agli accordi raggiunti con la controparte in sede di separazione, ad oggi la sua situazione è migliorata in quanto non è più gravato del mutuo oramai estinto, né del pagamento della polizza vita della ex moglie e nemmeno del mantenimento del figlio maggiorenne, in quanto divenuto economicamente indipendente. Diversamente la situazione della si è evoluta “in peius” in quanto non è più assegnataria della casa familiare. Parte_1
Sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte deve ritenersi sussistente il diritto in capo alla a vedersi riconosciuto l'assegno divorzile, integrando lo stesso un rimedio allo Parte_1 squilibrio economico tra gli ex coniugi, riconducibile all'organizzazione familiare durante la vita in comune ( cfr Cass. sent. n 32354/24 ). A quanto sopra consegue il rigetto dell'appello incidentale.
Tanto rilevato, ai fini della quantificazione del suddetto assegno ritiene questa Corte che si debbano considerare lo squilibrio effettivo e di non modesta entità tra le condizioni economico patrimoniali delle parti e, nello stesso tempo, la sia pur limitata capacità lavorativa della
. Parte_1
Ancora si deve tenere presente la circostanza che, a fronte del sacrificio affrontato per la conduzione della vita familiare e per la formazione del relativo patrimonio, la si è vista Parte_1
“ricompensata” con l'attribuzione in suo favore della quota del 50% della proprietà della casa familiare, sia pure solo in parte, stante il suo significativo contributo al pagamento del mutuo.
Ciò posto alla luce di quanto sin qui rilevato circa lo squilibrio riscontrato tra le condizioni economico-patrimoniali delle parti, questa Corte ritiene congruo l'importo di euro 250,00 oltre rivalutazione istat, con conseguente riforma della sentenza di primo grado nei predetti termini e rigetto dell'appello incidentale proposto dallo . CP_1
In ordine alle spese di lite ritiene questa Corte che l'esito del presente giudizio nonché l'oggetto delle questioni esaminate e la materia trattata, integrino i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite anche con riferimento al presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minori – accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 1029/24 emessa dal Tribunale di Avellino e per l'effetto quantifica in euro 250,00 oltre rivalutazione istat l'assegno divorzile in favore della . Conferma nel resto. Parte_1
Rigetta l'appello incidentale proposto dallo Spina.
Compensa per intero tra le parti le spese di lite relativamente al presente grado.
Napoli, c.c. del 16.7.2025.
Il Presidente
(dott.ssa Efisia Gaviano)
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Persona, Famiglia e Minori - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente relatore
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere
Dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3326 dell'anno 2024 R.G., appello avverso sentenza in materia di divorzio, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Avellino alla Via degli Imbimbo n. 8, presso lo studio dell'Avvocato Ester Dattolo (c.f.: ), che la rappresenta e la difende giusta procura in atti. C.F._2
Per le comunicazioni: pec: fax: 0825/781050). Email_1
appellante
E
nato ad [...] il [...] ( cf , elettivamente CP_1 CodiceFiscale_3 domiciliato in Avellino, alla Via Piave 59, presso lo studio dell'avv. Carmine Cusano ( c.f.
che lo rappresenta e lo difende in virtù di mandato in atti. C.F._4
Per le comunicazioni: fax 082526781; pec: Email_2
Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno concluso insistendo per l'accoglimento delle richieste formulate nei rispettivi atti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 23.6.2022 veva proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Avellino per la CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e nello stesso aveva premesso:
-che in data 25.07.1998 aveva contratto matrimonio concordatario con;
Parte_1
- che dal predetto matrimonio era nato in data [...] il figlio;
Persona_1
- che a causa di una serie di circostanze che avevano reso intollerabile la vita coniugale, i coniugi si erano separati consensualmente con ricorso depositato in data 24.06.2015 ed il Tribunale di Avellino, con decreto del 4.11.2015, aveva emesso il decreto di omologa recependo gli accordi economici raggiunti tra le parti ove era previsto che lo si CP_1 accollasse: -il rateo di mutuo per intero pari a € 1.165,00 relativo alla casa coniugale assegnata alla moglie per viverci con il figlio minore;
-tutte le spese di mantenimento della casa Per_1 coniugale (bollette enel, gas, caldaia e legna per termocamino) e della vettura Fiat 500 (bollo, assicurazione, spese di manutenzione straordinaria) in uso alla coniuge. Lo si era inoltre CP_1 impegnato a corrispondere € 150,00 per il mantenimento della coniuge ( che a seguito della consegna della cantina da parte sua alla predetta sarebbe stato ridotto ad euro 50,00 ), nonché euro 150,00 per il mantenimento del figlio minore, oltre a concorrere nella misura del 50% ad eventuali spese straordinarie necessarie.
I coniugi avevano altresì stabilito che la polizza vita intestata alla , ma di fatto Parte_1 finanziata dallo , sarebbe stata utilizzata al momento della riscossione per il pagamento CP_1 dei debiti contratti per la casa e le spese straordinarie. Una volta terminato il pagamento del mutuo, nel luglio del 2022, lo avrebbe versato alla moglie un assegno di mantenimento CP_1 proporzionato al reddito percepito, che avrebbero stabilito concordemente;
- che i coniugi non si erano più riconciliati né erano riusciti a trovare un accordo circa le condizioni economiche nell'ambito del promuovendo divorzio;
- che tuttavia nelle more della omologa della separazione, l'assetto economico dei coniugi era parzialmente mutato in quanto lo aveva subito una significativa riduzione del proprio CP_1 reddito, unitamente all'aumento delle spese concordate in sede di separazione. All'attualità percepiva difatti uno stipendio netto mensile medio di euro 1300,00 circa, a fronte di uno stipendio medio mensile percepito all'epoca della separazione di circa € 1800,00 netti. A causa di ciò si trovava nella materiale impossibilità di fronteggiare la rata del mutuo mensile, a fronte della quale la coniuge, rifiutando di accordare la rinegoziazione dello stesso, dopo aver anticipatamente riscattato la polizza vita stipulata dal marito in costanza della convivenza, aveva provveduto ad onorare il debito con la banca mutuante, ma aveva chiesto il rimborso dell'importo allo stesso con un ricorso per decreto ingiuntivo del 20.07.2018 e CP_1 successivo pignoramento presso terzi per l'importo di € 15.728,00, che gravava all'attualità sullo stipendio del medesimo, nella misura di 1/5, dal 2020; -che lo aveva inoltre dovuto rinunciare all'abitazione presa in affitto in Montoro per il CP_1 corrispettivo di € 250,00 mensili ed aveva fatto ritorno presso la casa dei genitori;
- che invece la , mentre all'epoca della separazione era disoccupata, aveva Parte_1 successivamente trovato occupazione come operaia presso un noto oleificio, sito in San Michele di Serino (AV);
- che lo provvedeva direttamente al mantenimento parziale del figlio occupandosi CP_1 Per_1 di parte delle spese giornaliere, di almeno un pasto quotidiano, vestiario, ricariche telefoniche, abbonamento palestra basket;
- che le condizioni stipulate in sede di separazione consensuale dovevano essere pertanto revocate e ridefinite dal Tribunale, in ragione del diverso assetto economico-patrimoniale dei coniugi intervenuto dopo la omologa della separazione.
Lo aveva quindi concluso come segue: CP_1
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti;
-assegnare allo metà della casa coniugale;
CP_1
- revocare il mantenimento disposto in favore della nelle forme pattuite in sede di Parte_1 separazione e dichiarare che nulla era dovuto alla predetta a titolo di mantenimento;
- revocare l'assegnazione della casa coniugale in favore della coniuge;
- porre a carico della l'assegno di mantenimento in favore del figlio;
Parte_1 Per_1
-disporre che la restante parte del mutuo contratto per la casa ammontante a € 12.000,00 venisse sostenuto in parti uguali dai coniugi.
Spese vinte.
Si era costituita la quale aveva confutato le avverse argomentazioni Parte_1 evidenziando tra l'altro: che il limitato importo dell'assegno di mantenimento concordato era conseguenza proprio dell'integrale accollo della rata di mutuo in capo allo;
che il CP_1 lamentato peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente era smentito dall'evenienza che il predetto aveva locato un immobile da adibire a propria residenza, al canone mensile di € 250,00; che lo aveva omesso il pagamento integrale delle rate di CP_1 mutuo esponendo essa resistente ed il figlio al concreto pericolo di pignoramento della casa coniugale.
Ancora, la predetta aveva rilevato: che il procedimento penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare apertosi a carico del predetto a seguito di querela presentata da essa resistente per il mancato pagamento delle rate del mutuo, si era concluso con sentenza di condanna dello , che aveva stabilito anche il risarcimento dei danni in favore della CP_1 costituita parte civile, come da sentenza in atti;
che dal mese di gennaio 2017 il predetto non pagava più la polizza vita di cui era onerato in virtù degli accordi di separazione, di tal che era stata costretta a chiedere la liquidazione delle somme maturate percependo una somma di gran lunga inferiore rispetto a quella che sarebbe maturata alla naturale scadenza della polizza (somme che aveva utilizzato per fronteggiare l'emergenza del pagamento delle rate del mutuo, scongiurare il pignoramento della casa familiare, mantenere il figlio); che ad oggi era sempre essa resistente a pagare integralmente le rate del mutuo poiché, in seguito a richiesta di rinegoziazione, aveva versato nel giugno 2021 la somma di euro 5.000,00 a titolo di acconto ed a partire dal luglio 2021, le rate mensili di euro 800,00 del nuovo piano di ammortamento fino a giugno 2023 (n. 23 rate).
Tanto esposto, la resistente aveva chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra le parti, nonché il rigetto delle avverse domande e, nello stesso tempo, l'accoglimento della domanda da lei formulata di corresponsione di un assegno divorzile di € 600,00 mensili, in considerazione del fatto che la limitata misura dell'assegno di mantenimento precedentemente concordato era condizionata all'accollo integrale delle rate del mutuo, comunque non onorate dal marito.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Successivamente, con ordinanza del 13.5.2023, il giudice istruttore -in ragione della sopravvenuta autosufficienza economica del figlio- aveva revocato l'assegnazione della casa coniugale alla resistente nonché l'assegno di mantenimento posto a carico dello per il CP_1 mantenimento del predetto figlio.
Il giudizio di primo grado era stato quindi definito con la sentenza n. 1029/24 del 15.5.2024 con la quale il Tribunale, all'esito delle argomentazioni che qui si intendono per trascritte, aveva così deciso:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 25.7.1998 in Aiello del Sabato (AV), atto n.10, p.II, s.A, registro atti di matrimonio anno 1998, tra e;
CP_1 Parte_1
2) pone a carico del ricorrente il pagamento il favore della resistente della somma di € 150,00, a titolo di assegno divorzile, importo annualmente rivalutabile;
3) rigetta ogni ulteriore domanda, reciprocamente proposta, riferibile all'assegnazione della casa coniugale ed al mantenimento del figlio;
4) dichiara inammissibile ogni ulteriore domanda;
5) compensa le spese.
Avverso detta sentenza ha proposto appello , la quale ha articolato un unico Parte_1 motivo di gravame, che qui di seguito si riporta: errata e/o inadeguata quantificazione dell'importo dell'assegno divorzile fondata su una non corretta valutazione del contenuto degli accordi di separazione relativi al mantenimento – Violazione dell'art. 5 comma 6 L 898/70.
A sostegno di tale doglianza la predetta ha rilevato che, così come emerso dalla esperita istruttoria documentale, mentre lei era attualmente priva di reddito in quanto disoccupata dall'1.04.2023, lo era dipendente presso la FCA con contratto a tempo indeterminato, CP_1 percependo una retribuzione mensile netta attualmente di circa euro 1500,00, non avendo il predetto provato il reddito inferiore da egli indicato in euro 1300,00. Inoltre, la situazione economica complessiva dello era migliorata in quanto non era più tenuto a pagare il CP_1 mantenimento a favore del figlio ormai economicamente indipendente ed inoltre nel Per_1 giugno 2023 era intervenuta l'estinzione del mutuo sulla casa coniugale grazie al pagamento integrale delle rate della rinegoziazione dello stesso, avvenuto in via esclusiva ad opera della
, avendo il predetto contravvenuto agli accordi in sede di separazione. Parte_1
Ancora, l'appellante si era sempre impegnata nella ricerca di un'occupazione, svolgendo, con contratti a tempo determinato di tipo stagionale fino al 31.03.2023, lavori umili, faticosi e scarsamente remunerativi. La si era inoltre dedicata in via esclusiva per oltre Parte_1 diciassette anni alla cura del marito, del figlio e della propria casa, allorquando ancora giovane avrebbe potuto inserirsi nel mercato del lavoro con maggiori possibilità di successo.
Ad oggi, più che cinquantenne e priva di un titolo di studio di scuola superiore, nonostante l'impegno profuso aveva scarse possibilità di trovare un'occupazione stabile.
A fronte di quanto sopra l'importo di euro 150,00 riconosciutole in primo grado a titolo di assegno divorzile era ingiusto, inadeguato ed errato in quanto, in violazione della ratio che ispirava la relativa statuizione contenuta nella legge sul divorzio, non le consentiva neppure di soddisfare i bisogni elementari della vita quotidiana.
L'appellante ha quindi concluso chiedendo che, in parziale riforma della sentenza n. 1029/2024 emessa dal Tribunale di Avellino il 15.05.2024, venisse posto a carico dell'appellato il pagamento in favore dell'appellante dell'assegno divorzile nella misura di € 600,00 - come richiesta nel precedente grado di giudizio - ovvero in quella ritenuta adeguata, oltre rivalutazione.
Si è costituito lo , il quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'avverso CP_1 gravame ex art. 342 c.p.c. e nel merito, sottolineata l'infondatezza del gravame proposto, ha chiesto il rigetto delle richieste nello stesso articolate.
Il predetto ha inoltre proposto appello incidentale chiedendo la revoca del capo della sentenza in esame per la parte in cui era stato riconosciuto il diritto della controparte all'assegno divorzile, con declaratoria che nulla era dovuto alla predetta.
In subordine, lo ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale ex art. CP_1
348 bis cpc ed in ulteriore subordine di rigettare nel merito l'appello proposto da Parte_1
e per l'effetto confermare la sentenza resa dal Tribunale di Avellino.
[...]
Spese vinte.
Disposto lo svolgimento del processo mediante la trattazione scritta, le parti hanno depositato note ed alla scadenza del relativo termine questa A.G. si è riservata la decisione, senza termini in quanto non previsti dal rito. Tanto premesso, ritiene questa Corte di dover anzitutto evidenziare che l'eccezione sollevata da parte appellata avente ad oggetto l'inammissibilità del gravame ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. risulta infondata.
Si deve difatti rilevare che la Suprema Corte ( cfr. l'ordinanza resa a Sez.Un. n.36481/22 ) ha avuto modo di chiarire sull'argomento che: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Ancora, la stessa Corte (cfr. Cass. ord. n. 2320/23 ) ha successivamente sottolineato che: “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti ed ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure”.
Tanto considerato in via di principio ritiene questa Corte che nel caso concreto la suddetta eccezione debba essere disattesa, in quanto dal gravame in esame ben possono evincersi gli elementi sopra richiamati, avendo la sufficientemente individuato il punto della Parte_1 decisione del primo giudice che intendeva confutare ed argomentato sostenendo la propria tesi finalizzata ad ottenerne la riforma.
Ancora va disattesa l'eccezione afferente all'invocato art. 348 bis c.p.c. in quanto all'esito dell'esame dell'atto di appello non si ritengono sussistenti i presupposti di cui alla richiamata norma, risultando necessario l'esame nel merito delle questioni poste all'attenzione di questa Corte.
Premesso quanto sopra, va a questo punto rilevato che la sentenza di primo grado è divenuta definitiva con riferimento a tutte le statuizioni nella stessa adottate non afferenti al riconoscimento ed alla quantificazione dell'assegno divorzile.
Ciò posto, in ragione delle richieste articolate in questa sede, consistenti: nel riconoscimento dell'assegno divorzile per un ammontare pari ad euro 600,00 per quanto riguarda la Parte_1
e nella revoca dello stesso assegno per quanto riguarda lo , si deve a questo punto CP_1 valutare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile alla appellante principale.
Orbene, al predetto fine si deve anzitutto sottolineare che i presupposti dell'assegno di separazione e di quello divorzile sono differenti in quanto il primo presuppone la permanenza del vincolo coniugale e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, mentre tale parametro non rileva con riferimento all'assegno divorzile, dovendo lo stesso essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario, alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (cfr. Cass. Ord. n. 5605/20 ).
Va ancora ricordato sull'argomento che, con la nota sentenza resa a Sezioni Unite avente n. 18287/18, la Suprema Corte ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, della cui funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa si è già detto, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte dell'art. 5 c.6 della legge n.898/70, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione, sia sulla quantificazione dell'assegno…Inoltre, il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La rilevanza dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente va accertata considerando che l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti (assistenziale, perequativa e compensativa), alla storia coniugale e familiare (cfr. altresì Cass. ord. n. 5055/2021).
A tali considerazioni deve ancora aggiungersi che la funzione perequativo-compensativa dell'assegno conduce al riconoscimento di un contributo, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio.
In sostanza va accertato se lo squilibrio presente al momento del divorzio fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari.
Tanto premesso in via di principio, si devono a questo punto esaminare le argomentazioni qui di seguito riportate poste dallo a sostegno del gravame proposto avverso la decisione del CP_1 primo giudice che ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento alla Parte_1
l'assegno de quo: -1)la nelle more della separazione era diventata economicamente indipendente ed Parte_1 in ogni caso, a prescindere dalla costanza e dalla natura del rapporto di lavoro alle dipendenze della Terminio Frutta e Alimentari di TA De EO e c. SA , l'aver trovato una occupazione successivamente alla separazione, dimostrava la sua piena capacità lavorativa e di reinserirsi nel mercato del lavoro, circostanza concreta che, in uno all'età e allo stato di salute della OR , consentivano comunque una prognosi favorevole anche per il futuro. Parte_1
Ritiene questa Corte che tale assunto non sia condivisibile in quanto, se è vero che la Parte_1 dopo la separazione ha avuto esperienze lavorative nel settore ortofrutticolo, è altrettanto vero che si è trattato di lavori di breve durata, saltuari e poco remunerativi ( cfr la documentazione in atti ). A ciò deve aggiungersi che le possibilità che la predetta si procuri mezzi di sostentamento sono allo stato oggettivamente limitate e ciò in ragione della sua età (ad oggi anni 52), della mancanza di un titolo di studio “competitivo” nell'ambito del mercato del lavoro ed ancora della mancanza in capo alla predetta di una capacità lavorativa significativa, stanti le sue limitate esperienze come sopra menzionate.
-2) il contributo alla costituzione del patrimonio familiare, sostanzialmente costituito dalla casa coniugale, era già riconosciuto alla per effetto del regime di comunione legale che le Pt_1 avrebbe consentito – in sede di scioglimento della comunione - di beneficiare del 50% del valore della casa coniugale, alla cui costituzione aveva contribuito il coniuge in via esclusiva con il suo reddito da lavoro dipendente e con l'accollo delle rate di mutuo, avvenuto in sede di separazione.
Orbene, nell'esaminare tale argomentazione si deve anzitutto evidenziare che dalla stessa emerge che lo non ha inteso contestare la sentenza di primo grado per la parte in cui il CP_1 primo giudice ha affermato che la si era dedicata alla cura della famiglia e del figlio, Parte_1 contribuendo quindi alla gestione della vita familiare e sacrificando di fatto la sua capacità economica in costanza di matrimonio, elementi questi fondanti l'aspetto compensativo dell'assegno divorzile.
Sull'argomento va inoltre evidenziato che questa Corte condivide quanto argomentato dal primo giudice sul punto, avendo quest'ultimo correttamente sottolineato la significativa durata del matrimonio ed il fatto che la , coniuge economicamente più debole, non aveva Parte_1 mai lavorato durante il matrimonio sacrificandosi in favore delle esigenze familiari.
Tanto rilevato si deve ancora sottolineare che quanto asserito dallo circa il fatto che il CP_1 contributo della alla formazione del patrimonio familiare era stato già riconosciuto Parte_1 alla predetta con l'attribuzione del 50% della proprietà della casa coniugale, acquistata dal coniuge con il proprio reddito e facendosi carico delle rate del mutuo, non coglie nel segno se non ai fini della quantificazione dell'assegno, come si vedrà meglio in seguito.
Ciò si afferma in quanto da un lato, come si evince dagli accordi intervenuti tra le parti in sede di separazione, tale attribuzione della quota di proprietà è già stata in parte compensata dalla ridotta entità dell'assegno di mantenimento alla stessa riconosciuto ( euro 150,00 divenuti euro 50,00 a seguito della restituzione della cantina da parte dello ) e, dall'altro lato, dal fatto CP_1 che la ha provveduto alla estinzione del mutuo a seguito della rinegoziazione dello Parte_1 stesso.
- 3) la comparazione delle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi, come sopra ricostruita escludeva qualsivoglia sperequazione economica a favore di uno dei coniugi e in danno dell'altro. Per altro verso neppure la era priva di mezzi “adeguati” e neppure Parte_1 era impossibilitata a procurarseli per ragioni oggettive.
Tale assunto non è fondato;
tanto si afferma riportandosi alle considerazioni già esposte alle quali deve aggiungersi, ai fini di una valutazione comparativa tra le posizioni economico/lavorative delle parti, che la oltre ad essere disoccupata non gode di Parte_1 redditi di alcun tipo, mentre lo è un dipendente della FCA ed ha quindi un lavoro stabile. CP_1
Va ancora rilevato che, per quanto lo possa avere subito una riduzione dell'importo dello CP_1 stipendio in epoca successiva agli accordi raggiunti con la controparte in sede di separazione, ad oggi la sua situazione è migliorata in quanto non è più gravato del mutuo oramai estinto, né del pagamento della polizza vita della ex moglie e nemmeno del mantenimento del figlio maggiorenne, in quanto divenuto economicamente indipendente. Diversamente la situazione della si è evoluta “in peius” in quanto non è più assegnataria della casa familiare. Parte_1
Sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte deve ritenersi sussistente il diritto in capo alla a vedersi riconosciuto l'assegno divorzile, integrando lo stesso un rimedio allo Parte_1 squilibrio economico tra gli ex coniugi, riconducibile all'organizzazione familiare durante la vita in comune ( cfr Cass. sent. n 32354/24 ). A quanto sopra consegue il rigetto dell'appello incidentale.
Tanto rilevato, ai fini della quantificazione del suddetto assegno ritiene questa Corte che si debbano considerare lo squilibrio effettivo e di non modesta entità tra le condizioni economico patrimoniali delle parti e, nello stesso tempo, la sia pur limitata capacità lavorativa della
. Parte_1
Ancora si deve tenere presente la circostanza che, a fronte del sacrificio affrontato per la conduzione della vita familiare e per la formazione del relativo patrimonio, la si è vista Parte_1
“ricompensata” con l'attribuzione in suo favore della quota del 50% della proprietà della casa familiare, sia pure solo in parte, stante il suo significativo contributo al pagamento del mutuo.
Ciò posto alla luce di quanto sin qui rilevato circa lo squilibrio riscontrato tra le condizioni economico-patrimoniali delle parti, questa Corte ritiene congruo l'importo di euro 250,00 oltre rivalutazione istat, con conseguente riforma della sentenza di primo grado nei predetti termini e rigetto dell'appello incidentale proposto dallo . CP_1
In ordine alle spese di lite ritiene questa Corte che l'esito del presente giudizio nonché l'oggetto delle questioni esaminate e la materia trattata, integrino i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite anche con riferimento al presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minori – accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 1029/24 emessa dal Tribunale di Avellino e per l'effetto quantifica in euro 250,00 oltre rivalutazione istat l'assegno divorzile in favore della . Conferma nel resto. Parte_1
Rigetta l'appello incidentale proposto dallo Spina.
Compensa per intero tra le parti le spese di lite relativamente al presente grado.
Napoli, c.c. del 16.7.2025.
Il Presidente
(dott.ssa Efisia Gaviano)