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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/07/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.2019/2023
promossa da
in persona del legale rapp.te Parte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliata in Bologna, Via Garibaldi n.3, presso lo studio dell'avv. Rita Rolli che, unitamente all'avv. Roberto Pinza, la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Appellante –
contro in persona del Controparte_1 legale rapp.te protempore, elettivamente domiciliata in Forlì, Via Merenda n.9, presso lo studio dell'avv. Vittorio Manes, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio
- Appellata –
contro
CON RIFERIMENTO AL RISCHIO ASSUNTO Controparte_2 CON IL CERTIFICATO N. AEAW0008564, in persona del legale rapp.te protempore, elettivamente domiciliata in Livorno, Via Borra n.35, presso lo studio dell'avv. Silvia Traverso che, unitamente all'avv. Ottavia Pizzo, la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio
- Appellata ed appellante incidentale
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (di se- Parte_2 guito solo conveniva in giudizio lo al fine di sen- CP_1 Parte_1 tirlo condannare, ai sensi degli artt. 1176 co. 2° e 1218 ss. c.c., al risarcimento dei danni riportati a seguito dell'errata consulenza ricevuta in merito all'applicazione dell'IVA al 10% con riferimento alla cessione di pelli di coniglio macellate da detta società; detti danni venivano quantificati nella somma di €
190.064,80, corrispondente alle sanzioni irrogate nell'ambito dell'accertamento con adesione, oltre riva- lutazione ed interessi.
1 A fondamento della domanda l'attrice esponeva di aver subito nell'anno 2016 un'attività di verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza di Forlì, conclusasi con una contestazione di illegittima applicazione dell'aliquota IVA al 10% (invece che di quella ordinaria al 22%), ritenuta dagli accertatori applicabile al caso di specie.
Detta contestazione veniva altresì confermata dall'Agenzia delle Entrate di Forlì, la quale, nel mese di giugno 2016, notificava alla società i relativi avvisi di accertamento per il recupero CP_1 dell'IVA per le annualità 2011, 2012, 2013 e 2014 con annesse sanzioni, per un ammontare complessivo di € 1.651.997,63, di cui € 888.157,50 a titolo di IVA evasa ed € 763.840,13 a titolo di sanzioni, poi ridotti all'esito della procedura di accertamento con adesione avviata dalla società attrice, definita in data 20 dicembre 2016 con prot.n.72362, rispettivamente ad € 408.846,37 a titolo di IVA evasa ed € 190.064,80
a titolo sanzioni. Alla luce di ciò, con raccomandata del 15 dicembre 2016, chiedeva allo Studio Commer- CP_1 ciale la disponibilità a farsi carico delle anzidette sanzioni ma, dopo aver denunciato il Parte_1 sinistro presso la Compagnia assicurativa che lo tutelava per la responsabilità professionale, il CP_2 convenuto non forniva ulteriore riscontro sostanziale mentre iniziava nel frattempo a ver- CP_1 sare gli importi dovuti, mediante predisposizione di idoneo piano di ammortamento. Si costitutiva ritualmente in giudizio lo (di seguito solo Parte_1 Pt_1
contestando la domanda attorea in quanto infondata;
in via subordinata, chiedeva dichiararsi tenuti
[...] e condannare gli Certificato n° – dei quali chiedeva l'autorizzazione Parte_3 NumeroDi_1 alla chiamata in giudizio – a tenere indenne e manlevato lo da ogni statuizione sfavorevole, ovvero Pt_1
a rimborsare le somme che lo stesso fosse stato tenuto a pagare alla società attrice. Si costituivano quindi in giudizio gli Certificato assicurativo n° AEAW0008564 Parte_3 chiedendo in via preliminare accertarsi e dichiararsi la non operatività della copertura assicurativa e, con- seguentemente, rigettarsi la domanda di condanna in manleva formulata dal convenuto.
In via principale, chiedevano rigettarsi integralmente le domande svolte da parte attrice nei confronti dello nonché quella formulata da quest'ultimo nei confronti dei terzi chiamati. Parte_1
Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 417/2023, all'esito dell'espletata istruttoria consistita nell'escussione dei testimoni indicati dalle parti, nell'interpello dei rispettivi legali rappresentanti e nella disamina della documentazione in atti, ha accolto la domanda di e rigettato la domanda di manleva dello CP_1
con la seguente motivazione. Parte_1
“Occorre in primo luogo ricordare come nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento o da inesatto inadempimento contrattuale, ad avviso della giurisprudenza consolidata della Corte di Cassa- zione e nel solco della nota sentenza delle Sezioni Unite n° 13533 del 2001, in applicazione dell'art. 1218 c.c. il creditore, fornita la prova del titolo dal quale trae fondamento la propria pretesa, ha il solo onere di allegare l'altrui inadempimento, mentre graverà sul debitore l'onere della prova del fatto estintivo dell'obbligazione, costituito dall'intervenuto esatto adempimento. Ciò posto, con riferimento al tema dell'accertamento della responsabilità professionale del commercia- lista, deve rilevarsi come tale attività rientri nell'alveo delle professioni intellettuali, presupponendo scelte interpretative e valutazioni discrezionali in ordine alle modalità di estrinsecazione dell'attività svolta;
inoltre, sotto il profilo normativo, il rapporto tra il commercialista ed il cliente costituisce un contratto d'opera professionale, disciplinato dagli artt. 2229 ss. c.c., in virtù dei quali il professionista si impegna a prestare la propria opera con diligenza, prudenza e perizia. Sul punto viene dunque in rilievo l'art. 1176 co. 2° c.c. il quale, com'è noto, richiede al professionista che adempie alle obbligazioni concernenti l'attività da questi svolta una diligenza non coincidente con
2 quella generica pretesa dal bonus pater familias, ma piuttosto basata su un parametro astratto, costituito dalla diligenza del soggetto di media preparazione ed attenzione, in rapporto alla natura dell'attività esercitata (cfr. Tribunale di Rieti, 4 giugno 2021 n° 315, e Tribunale di Roma, 14 aprile 2021 n° 6364); pertanto, laddove si dimostri che il commercialista abbia agito con una diligenza inferiore all'anzidetto standard, lo stesso potrà ritenersi responsabile ex artt. 1218 ss. c.c. e, per l'effetto, essere condannato all'eventuale risarcimento del danno, purché la prestazione professionale da eseguire in concreto non riguardi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, trattandosi di ipotesi nella quale la responsabilità del professionista, con riferimento principale alla c.d. colpa per imperizia, risulta atte- nuata, configurandosi ex art. 2236 c.c. solo nel caso di dolo o colpa grave (cfr. Cass. n° 16275/2015 “la responsabilità del professionista è limitata alle sole ipotesi di dolo o colpa grave qualora l'esecuzione della prestazione d'opera implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, nozione che ri- comprende non solo la necessità di risolvere problemi insolubili o assolutamente aleatori, ma anche l'esi- genza di affrontare problemi tecnici nuovi, di speciale complessità, che richiedono un impegno intellet- tuale superiore alla media, o che non siano ancora adeguatamente studiati dalla scienza”). Ciò premesso, nel caso di specie risulta provato dalla documentazione depositata in atti (cfr. doc. n° 5 di parte attrice), oltre che non contestato dalle parti, il contratto di mandato professionale intercorso tra parte attrice e parte convenuta, avente ad oggetto l'attività di “assistenza alla predisposizione del bilan- cio d'esercizio, ammortamenti, deposito bilancio al registro imprese e modello C17, predisposizione ed invio telematico dichiarazioni fiscali (ires, irap, iva, studi di settore), gestione deleghe fiscali, aggiorna- mento libri sociali, assistenza in materia fiscale e societaria” per il periodo gennaio 2010 – dicembre 2011, con rinnovo tacito annuale. Deve pertanto ritenersi pacifico l'intervenuto perfezionamento inter partes del contratto d'opera professionale per cui è causa, oltre alla vigenza ed efficacia dello stesso anche nel periodo (anni 2011–2014) cui si riferiscono le allegate violazioni. Orbene, quanto alla prova della condotta colposa occorre evidenziare come dall'istruttoria documentale sia emerso l'inadempimento dello agli obblighi assunti per effetto del conferimento allo Parte_1 stesso del relativo mandato professionale da parte della CP_1
Ed invero, in forza delle produzioni di parte attrice (cfr. doc. nn. 2-3) è possibile evincere come l'odierno convenuto abbia erroneamente reputato applicabile l'aliquota IVA agevolata del 10% alle cessioni di pelli di coniglio non destinate all'alimentazione, bensì rivolte al settore del commercio delle pelli ed alla conseguente produzione di capi di abbigliamento o divani;
come precisato dalla Guardia di Finanzia e dall'Agenzia delle Entrate, la predetta aliquota agevolata viene prevista dal legislatore per il settore alimentare e non per quello destinato ai prodotti commercializzati e fabbricati con le pelli di animali, trattandosi di fatto di un'aliquota ridotta per tutte le parti commestibili degli animali in genere e dei conigli in particolare.
Gli aspetti normativi applicabili alla fattispecie esaminata appaiono chiaramente indicati nel processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza, che in merito all'esatta individuazione dell'aliquota IVA e del regime dichiarativo a cui assoggettare tale genere di prodotti pone in evidenza la Parte III della Tabella A annessa all'art. 16 del d.P.R. n° 633/1972 “Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%” ed in partico- lare il punto 7), il quale include “conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana”, nonché il successivo punto 19) della stessa Tabella A, in cui vengono indicati tra i beni assoggettati all'aliquota ridotta del 10% i “prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate”. Pertanto, come correttamente riportato nell'anzidetto processo verbale, dalla lettura congiunta dei punti 7) e 19) è possibile evincere come “tale genere di prodotti (pelli di coniglio) sia da assoggettare ad
3 aliquota Iva ordinaria e che l'agevolazione dell'aliquota ridotta (10%) sia applicabile solo per l'animale e le sue carni, parti e frattaglie, qualora destinati all'alimentazione umana, laddove al punto 19 viene fatta specifica esclusione degli altri simili cascami di pelli non conciate”. Tale conclusione trova ulteriore conferma alla luce dell'analisi degli altri beni elencati nella stessa Parte III della Tabella A, laddove si comprende come l'intento del legislatore sia quello di sottoporre ad ali- quota agevolata, pari come detto al 10%, tutti i prodotti in genere destinati all'alimentazione. Infine, devono richiamarsi le risoluzioni ministeriali n° 363083 del 14 aprile 1977 e n° 504523 del 18 febbraio 1975, attraverso le quali l'Amministrazione Finanziaria, tenuto conto dell'incertezza sull'inter- pretazione della norma, si era già espressa in rapporto alle “cessioni di grasso animale grezzo” affer- mando che l'aliquota agevolata si rende applicabile esclusivamente nei casi in cui i prodotti commercia- lizzati abbiano “effettiva destinazione alimentare umana ed animale”, precisando inoltre come non fosse sufficiente neanche far presumere tale destinazione sulla base della circostanza che gli stessi beni aves- sero caratteristiche merceologiche ed organolettiche tali da consentirne l'uso alimentare. All'esito di quanto sopra esposto, non residuano dubbi circa l'inesatta indicazione offerta dallo Pt_1
a parte attrice, riconducibile ad un errore derivante dalla violazione dei doveri di diligenza, perizia
[...]
e prudenza professionale, trattandosi invero di questione sì controversa ma già chiarita dalle sopra citate risoluzioni ministeriali n° 363083 del 14 aprile 1977 e n° 504523 del 18 febbraio 1975.
Del resto, a fronte delle specifiche allegazioni in tal senso formulate dalla difesa di parte attrice e dalle sopra evocate evidenze documentali, gravava sul convenuto, in applicazione dei principi in tema di onere della prova ex art. 1218 ss. c.c. richiamati in premessa, provare la diligenza professionale nell'esecuzione delle prestazioni a proprio carico;
tuttavia, nulla di tutto ciò è avvenuto nel corso del presente giudizio. Ed invero, non appare rilevante la giustificazione addotta da parte convenuta circa la natura complessa della materia, trattandosi di questione tributaria già affrontata e, pertanto, priva delle caratteristiche di speciale difficoltà indicate dall'art. 2236 c.c. Inoltre, pur considerando la tecnicità che caratterizza la materia fiscale in generale, nonché la normativa tributaria fiscale in particolare, oltre al repentino susseguirsi di modifiche legislative presenti in tale ambito, come precisato dalla Corte di Cassazione il commercialista, per potersi ritenere diligente e dun- que esente da responsabilità, deve comunicare al cliente anche i limiti della propria competenza tecnica ed eventualmente, suggerirgli di rivolgersi ad un altro professionista dotato delle necessarie conoscenze richieste dallo specifico incarico (cfr. Cass. nn. 13007/2016 e 14387/2019, secondo cui “in tema di re- sponsabilità professionale, il dottore commercialista incaricato di una consulenza ha l'obbligo a norma dell'art. 1176 comma 2 c.c., - non solo di fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e rientrino nell'ambito della sua competenza, ma anche, tenuto conto della portata dell'incarico conferito, di individuare le questioni che esulino dalla stessa, informando il cliente dei limiti della propria compe- tenza e fornendogli gli elementi necessari per assumere le proprie autonome determinazioni, eventual- mente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente”). Dunque, nel caso di specie il convenuto non può ritenersi diligente, non avendo riferito alla Parte_4 alcun limite circa la propria competenza tecnica, pur risultando evidente in ragione delle violazioni
[...] riscontrate;
l'accertamento condotto dalla Guardia di Finanza e successivamente confermato dall'Agen- zia delle Entrate appare, in definitiva, causalmente riconducibile alla violazione attuata dal convenuto in relazione alla normativa inclusa nella Tabella A annessa all'art. 16 del d.P.R. n° 633/1972. Alla luce di quanto sopra esposto, deve in conclusione accertarsi e dichiararsi l'inadempimento dello agli obblighi dallo stesso assunti nei riguardi della Parte_1 [...] per effetto della stipula del contratto d'opera professionale de quo. Parte_2
4 Occorre altresì verificare se dall'accertata condotta colposa del convenuto sia derivato un danno patri- moniale conseguenza ingiusto nei confronti della società attrice, in virtù del disposto dell'art. 1223 c.c. Orbene, nel caso in esame risulta documentalmente provato che per effetto dell'inadempimento dello Studio convenuto l'Agenzia delle Entrate, con gli avvisi di accertamento sopra citati, abbia irrogato alla la sanzione di € 763.840,13, poi ridotta ad € 190.064,80. CP_1
Sussiste dunque, al riguardo, la prova del nesso causale tra l'inadempimento del convenuto ed il danno patrimoniale-conseguenza subito da parte attrice, che la stessa non avrebbe dovuto sopportare laddove il professionista avesse agito con la diligenza professionale media richiesta dalla natura dell'incarico svolto.
Alla luce di tali considerazioni, in accoglimento della domanda attorea, lo Controparte_3 deve essere condannato a corrispondere alla a titolo di risarcimento del danno
[...] CP_1 patrimoniale da inadempimento contrattuale, l'importo di € 190.064,80 oltre rivalutazione annuale ed interessi dalla data dei rispettivi esborsi sino al saldo effettivo. Venendo all'esame della posizione degli Certificato assicurativo n° AEAW0008564, Parte_3 chiamati in causa dal convenuto al fine di essere tenuto indenne e manlevato in relazione alle somme che lo stesso fosse risultato tenuto a corrispondere alla nell'ipotesi di accoglimento totale o CP_1 parziale della domanda risarcitoria proposta da quest'ultima, si osserva quanto segue. Orbene, in primo luogo la Compagnia assicurativa ha rilevato come l'assicurato fosse già Parte_1 al corrente di plurime circostanze relative al sinistro de quo, idonee – in quanto non dichiarate né de- nunciate – ad escludere l'operatività della Polizza n° AEAW0008564 in relazione ai fatti per cui è causa, ai sensi di quanto previsto dalle “Esclusioni” di cui alla Polizza stessa (cfr. doc. n° 2 di parte chiamata, pagg. nn.
9-10 delle Condizioni generali di assicurazione – Sezione A), in cui viene esplicitato che “L'As- sicurazione non opera: (…) 2) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da connesse o conseguenti in tutto od in parte a esistenti prima od alla data di decorrenza di questo contratto che Parte_5 l'ASSICURATO conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva RICHIESTA DI RISARCIMENTO contro di lui”; inoltre la compagnia assicurativa ha eviden- ziato come nella definizione di “Circostanza” rilevante ai sensi della Polizza venga incluso “c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un ASSICURATO sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei suoi confronti” (cfr. pag. n° 2 doc. n° 2 di parte chiamata).
Orbene, tale tesi trova effettiva e concreta conferma in quanto emerso in sede di prova orale, avendo i testi evidenziato che alla data del 30 settembre 2016 – data di sottoscrizione della Polizza – lo Pt_1 fosse a conoscenza di circostanze rilevanti ai sensi del Certificato assicurativo n° AEAW0008564,
[...] pur avendo tutti sottolineato che solo in data 15 dicembre 2016 la chiedeva allo CP_1 Pt_1 di farsi carico delle sanzioni irrogate alla Società attrice a seguito degli avvisi di accertamento
[...] notificati dall'Agenzia delle Entrate. In particolare, in sede di interrogatorio formale , legale rappresentante della CP_4 Parte_4
ha confermato che “allo sono pervenute comunicazioni in
[...] Parte_1 tema di sua presunta responsabilità professionale per la prima volta con la richiesta risarcitoria tra- smessa dalla società attrice in data 15 dicembre 2016”. Le medesime circostanze venivano confermate dal teste , imprenditore agricolo in rapporti Testimone_1 commerciali con la società attrice nonché figlio della legale rappresentante della Società attrice, il quale ha affermato che “la solo in data 15 dicembre 2016 chiese formalmente Controparte_5
5 allo di farsi carico delle sanzioni che la cooperativa sarebbe stata
Parte_1 tenuta a pagare a seguito degli avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate”. Parimenti la teste , dipendente della società attrice nonché sorella della legale rappresen- Tes_2 tante della ha dichiarato che “la contestò l'operato dello CP_1 Controparte_5 solo mediante la raccomandata trasmessa in data 15 dicembre
Parte_1 2016”. Appare altresì rilevante quanto dichiarato dalla teste , impiegata dal 1992 alla pri- Tes_3 mavera del 2017 presso lo la quale ha evidenziato che “allo
Parte_1 [...] sono pervenute comunicazioni in tema di sua presunta responsabilità pro-
Parte_1 fessionale per la prima volta con la richiesta risarcitoria trasmessa dalla società attrice in data 15 di- cembre 2016”, tuttavia ha altresì confermato che “alla data del 30 settembre 2016 noi dello
[...] eravamo a conoscenza degli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza di Controparte_6 Forlì che iniziarono l'11 febbraio 2016 e terminarono il successivo 18 marzo”, aggiungendo inoltre che
“lo era di fatto custode della documentazione della Parte_1 CP_1 in quanto quest'ultima, non avendo locali ove depositarla, aveva chiesto di poterla lasciare presso la sede dello Studio;
per tale ragione, allorquando nel periodo 11 febbraio 2016 – 18 marzo 2016 la Guardia di
Finanza di Forlì si presentò presso lo al fine di effettuare le verifi- Pt_1 Parte_1 che nei confronti della fummo in grado di consegnare alla G.d.F. la suddetta documen- CP_1 Tes_ tazione relativa alla contabilità della;
infine, la teste ha rilevato come “alla data CP_1 del 30 settembre 2016 lo fosse a conoscenza che la Parte_1 CP_1 nel precedente mese di giugno 2016 aveva ricevuto degli avvisi di accertamento per il recupero dell'IVA per le annualità 2011-2012-2013-2014”. Tali affermazioni trovano ulteriore riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste , dot- Testimone_4 tore commercialista e collaboratore esterno dello dalla fine del Parte_1 1999 fino al giugno 2019, il quale ha in primo luogo sottolineato che “allo Controparte_3 sono pervenute comunicazioni in tema di sua presunta responsabilità professionale per la prima
[...] volta con la richiesta risarcitoria trasmessa dalla società attrice in data 15 dicembre 2016”, tuttavia anche in tal caso il teste ha evidenziato che “alla data del 30 settembre 2016 lo Parte_1 era a conoscenza degli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza di Forlì che
[...] iniziarono l'11 febbraio 2016 e terminarono il successivo 18 marzo”, precisando altresì che “in occa- sione degli accertamenti ispettivi effettuati nel periodo 11 febbraio 2016 – 18 marzo 2016 dalla Guardia di Finanza di Forlì lo non fornì tecnicamente la documentazione Parte_1 relativa alla contabilità della ma semplicemente consentì alla di consultare la CP_1 Pt_6 suddetta documentazione contabile che si trovava fisicamente all'interno dei locali dello Studio mede- simo, messi a disposizione della in quanto quest'ultima non aveva disponibilità di altri CP_1 locali ove poter custodire i documenti”; infine, il teste ha rilevato che “alla data del 30 settembre Tes_4
2016 lo era a conoscenza che la nel precedente Parte_1 CP_1 mese di giugno 2016 aveva ricevuto degli avvisi di accertamento per il recupero dell'IVA per le annualità
2011-2012-2013-2014”. Ulteriormente, in sede di interrogatorio formale , legale rap- Testimone_5 presentante di parte convenuta, ha confermato che “alla data del 30 settembre 2016 noi dello
[...] eravamo a conoscenza degli accertamenti condotti dalla Guardia di Fi- Parte_1 nanza di Forlì”, aggiungendo inoltre che “nel periodo dall'11 febbraio 2016 al 18 marzo 2016 la Per_1
[...
di Finanza di Forlì ha provveduto a visionare la documentazione relativa alla contabilità della
[...]
ai fini dell'accertamento della stessa condotto in quel periodo, ciò facendo presso una Parte_7 stanza dello dotato di accesso autonomo dalle scale del palazzo, Parte_1
6 in quanto ivi si trovava la suddetta documentazione per avere noi concesso l'uso della stanza medesima alla società odierna attrice in quanto la stessa non disponeva di locali idonei a custodire la propria documentazione contabile”; infine, il ha rilevato che “alla data del 30 settembre 2016 noi dello Pt_1 eravamo a conoscenza del fatto che la nel mese di Parte_1 CP_1 giugno 2016 aveva ricevuto degli avvisi di accertamento per il recupero dell'IVA per le annualità 2011- 2012-2013-2014”. Alla luce di quanto emerso, appare certo che lo alla data di sottoscrizione del contratto, Parte_1 fosse a conoscenza di circostanze rilevanti secondo la definizione di cui al citato punto c) della Polizza, dalle quali sarebbero potute scaturire, come poi di fatto avvenuto, delle pretese risarcitorie da parte della
difatti, come già precisato, il professionista aveva fornito alla società attrice apposita CP_1 consulenza fiscale in merito al regime IVA – ordinario o agevolato – da applicarsi alle cessioni di pelli di coniglio, rendendo dunque un parere sulla normativa sopra evidenziata che tuttavia, a seguito degli accertamenti della Guardia di Finanza, si rivelava errata, imponendo alla il pagamento CP_1 degli importi dovuti a titolo di maggior imposta nonché a titolo di sanzioni. Pertanto, la mancata dichiarazione da parte dell'Assicurato degli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza nei confronti della nonché della ricezione da parte della stessa degli avvisi di CP_1 accertamento per il recupero dell'IVA per le annualità 2011, 2012, 2013 e 2014, oggetto di specifica consulenza fiscale fornita dallo devono considerarsi fatti rilevanti, atti ad integrare una Parte_1
“Circostanza” ai sensi della Polizza n° AEAW0008564, e dunque idonei ad escluderne l'operatività in base a quanto contrattualmente stabilito nella stessa in punto di “Esclusioni”. In aggiunta a ciò, rispetto a quanto eccepito dalla difesa del convenuto in relazione all'applicazione, nel caso di specie, della clausola “Continuous Cover” (cfr. pag. n° 13 doc. n° 2 di parte chiamata), la quale espressamente prevede che “a parziale deroga di quanto regolamentato da altre clausole o condizioni contenute nella presente polizza, gli si impegnano, subordinatamente ai termini e alle con- Parte_3 dizioni della presente polizza, ad indennizzare l' relativamente a qualsiasi richiesta di risarci-
Parte_8 mento, avanzato contro l' nel corso del periodo di validità della presente polizza, anche se
Parte_8 derivante da fatti o circostanze che possono dare origine ad un sinistro, che fossero noti all'
Parte_8 prima della decorrenza della presente polizza e che l' non abbia provveduto a denunciare
Parte_8 prima della decorrenza della presente Polizza o al momento della compilazione del
QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA che forma parte integrante del presente contratto”, come correttamente osservato da parte chiamata, si rileva come tale garanzia rappresenti un'estensione ag- giuntiva rispetto a quella base fornita dalla Polizza, la quale richiede una specifica attivazione ed una rimodulazione del premio assicurativo, maggiorato del 20%. Tuttavia, nel Certificato assicurativo in esame l'attivazione non è stata realizzata e ciò trova conferma sia nella “Scheda di Copertura Polizza n° AEAW0008564”, in quanto tra le “Estensioni escluse” viene espressamente indicata la “Continuous Cover”, sia nel punto n° 7 del ”, nel quale il Parte_9 convenuto ha chiaramente barrato la casella “NO” (cfr. pagg. nn. 4 e 22 del doc. n° 2 di parte chiamata). Alla luce di quanto testé esposto, la domanda di manleva formulata da parte convenuta dovrà essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e – alla luce delle notule in atti – si liquidano come in dispositivo in favore di parte attrice e di parte chiamata, in applicazione di congrui valori pari ai medi tabellari di cui al D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (come da ultimo riformato con D.M. n° 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n° 236 dell'8 ottobre 2022 ed in vigore dal 23 ottobre 2022) applicabili in ragione del valore del decisum (scaglione di riferimento da € 52.001,00 ad € 260.000,00)”.
7 Avverso detta sentenza ha proposto appello lo Studio Tributario fondato su due motivi. Pt_1
Con il primo motivo, lamenta la violazione delle norme in tema di diligenza professionale (art. 1176 c.c.), di responsabilità contrattuale (artt. 1218 c.c. e ss.), di contratto d'opera professionale (artt. 2229 ss. c.c., tra cui 2236 c.c.), di onere della prova in giudizio (art. 2697 c.c.).
Osserva, al riguardo, che la motivazione adottata dal Tribunale non può essere condivisa in quanto erro- neamente: (i) ha riconosciuto l'asserito inadempimento dello ai propri obblighi professionali sulla base Parte_1 dei soli atti di accertamento fiscale che, come noto, sono atti non definitivi e certamente suscettibili di impugnazione;
(ii) ha ritenuto sussistente e provato il nesso causale tra l'asserita condotta negligente dello Parte_1 e l'esborso della somma di € 190.064,80 da parte di nonostante quest'ultima avesse del CP_1 tutto unilateralmente scelto di versare tale somma all'Agenzia dell'Entrate in sede transattiva, rinun- ciando, pertanto, ad impugnare gli anzidetti atti di accertamento;
(iii) ha erroneamente e ingiustificatamente escluso l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2236 c.c. sulla sola base dell'esistenza delle risoluzioni ministeriali nn.504523 e 363083 risalenti, rispettivamente, al 1975 ed al 1977, che, peraltro, trattavano altra questione (cessione di grasso animale grezzo,) diversa ri- spetto a quella in esame (cessione di pelli di coniglio).
Sostiene che non ha affatto fornito prova della presunta condotta negligente dello CP_1 Pt_1
né del nesso causale tra detta condotta e l'asserito pregiudizio subito, essendosi la stessa limitata,
[...] appunto, a ribadire la circostanza degli avvenuti accertamenti fiscali e la propria scelta di addivenire ad un accordo con l'Agenzia delle Entrate, senza in alcun modo aver provato - attraverso un giudizio pro- gnostico e probabilistico - che l'eventuale impugnativa dei predetti atti di accertamento, avrebbe comun- que portato alla conferma della tesi sostenuta dall'Agenzia delle Entrate, a scapito dell'interpretazione fornita da parte dello Parte_1
La scelta di di non impugnare i menzionati avvisi di accertamento e di addivenire ad una CP_1 definizione consensuale della vertenza con l'Agenzia delle Entrate, ha dunque interrotto qualsiasi even- tuale nesso di causalità che potesse, in astratto, sussistere tra la condotta dello e il preteso Parte_1 danno lamentato da stessa- CP_1
Il pregiudizio lamentato dalla pertanto, è dipeso unicamente dalla scelta unilaterale dalla CP_1 stessa compiuta di non impugnare gli avvisi di accertamento sopra menzionati, non certamente dalla con- dotta professionale dello il quale, conseguentemente, non può essere chiamato a rispon- Parte_1 derne.
Ed ancora rileva che, anche nella denegata ipotetica negligenza in capo all'odierno appellante, la sentenza oggetto del presente gravame viola, in ogni caso, le norme di cui agli artt. 2229 c.c. e ss., laddove esclude l'applicabilità dell'art. 2236 c.c., il cui disposto deve invece trovare applicazione nel caso di specie, trat- tandosi di questione di particolare complessità.
Ribadisce che, in tema di responsabilità dei professionisti, il disposto dell'art. 1176 c.c. deve essere coor- dinato con l'eccezione dell'art. 2236 c.c., che attenua la normale responsabilità per il caso in cui la pre- stazione affidata al professionista comporti la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà.
Al riguardo evidenzia che la complessità della vicenda è stata ammessa anche dalla stessa CP_1 nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. (allora vigente), nella parte in cui afferma “trat- tandosi di un'ipotesi particolare e passibile di interpretazioni”. Pertanto, dovendosi limitare la responsabilità del professionista alle sole ipotesi di dolo o colpa grave, ne consegue che detta prova non è certamente emersa nel corso del precedente grado di giudizio.
8 Sostiene, al riguardo, che il fatto di avere ritenuto applicabile al caso in esame, l'aliquota agevolata del 10%, era fondata sull'interpretazione del dato normativo (certamente poco chiaro), secondo il quale erano soggetti ad aliquota IVA ordinaria, specificamente, i “tendini”, “nervi” e “ritagli ed altri simili cascami di pelle non lavorati” e pertanto, si poteva ragionevolmente desumere che, da tale ambito fossero escluse le pelli intere.
In altri termini, l'appellante ha ritenuto che il Legislatore avesse inteso assoggettare ad aliquota ordinaria solo i c.d. “sottoprodotti”, ovvero i prodotti derivanti dalla lavorazione di un altro prodotto, diversamente dalle pelli di coniglio in quanto tali.
Aggiunge che, in ogni caso, la complessità della questione non poteva certamente essere esclusa - come invece erroneamente sostenuto nella sentenza impugnata – sulla base della sola esistenza delle risoluzioni ministeriali nn.504523 e 363083 risalenti, rispettivamente, al 1975 ed al 1977, concernenti il diverso tema della cessione di grassi animali grezzi e non già di pelli di coniglio
Con il secondo motivo lamenta, in una prima parte, la violazione dell'art. 112 c.p.c. e rileva che il Tribu- nale ha omesso, nel dispositivo, ogni pronuncia sulla domanda di parte convenuta di condanna in manleva della terza chiamata;
rileva che nel dispositivo non vi è alcuna statuizione sul punto. Osserva che a nulla rileva, ai fini della denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c., il fatto che la questione sia stata comunque affrontata in motivazione.
Richiama, al riguardo consolidata giurisprudenza secondo la quale “il principio secondo il quale la por- tata precettiva di una pronunzia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione, trova applicazione soltanto quando il dispositivo contenga comunque una pronuncia di accertamento o di condanna e, in quanto di contenuto precettivo indeterminato o incom- pleto, si presti ad integrazione, ma non quando il dispositivo manchi del tutto, giacché in tal caso ricorre un irrimediabile vizio di omessa pronuncia su una domanda o un capo di domanda denunciabile ai sensi dell'art. 112 c.p.c., non potendo la relativa decisione, con il conseguente giudicato, desumersi da affer- mazioni contenute nella sola parte motiva” (Cass. 8 luglio 2010, n. 16153; Cass. 24 maggio 2007, n. 12084; Cass. 14 novembre 2003, n. 17249; Cass. 25 novembre 2002, n. 16579). Alla luce dei principi di diritto richiamati e delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata risulta, pertanto, aver gravemente violato le norme in materia di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), non contenendo alcuna pronuncia in merito alla domanda di condanna in manleva nei confronti della compagnia assicurativa, formulata dallo Parte_1
In una seconda parte di questo motivo, lamenta altresì la violazione dell'art. 116 c.p.c. laddove il Tribunale ha erroneamente escluso l'operatività della polizza assicurativa.
Rileva al riguardo che lo ha regolarmente adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal contratto Parte_1 di assicurazione, ivi compresa la corresponsione di tutti i premi pattuiti.
Sostiene che la garanzia è pienamente operante nel caso di specie atteso che: (i) secondo quanto disposto dalla stessa polizza “tutte le garanzie del contratto di assicurazione sono presentate nella forma “claims made” e sono operanti per le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l' durante il periodo di assicurazione in corso riferiti a fatti commessi dopo la Parte_8 data di retroattività se concessa e da lui denunciati agli Assicuratori durante il periodo di assicurazione”; (ii) il periodo di copertura retroagisce a far data dal 1° gennaio 1990;
(iii) il sinistro è stato tempestivamente denunciato dallo in data 15 dicembre 2016, non ap- Parte_1 pena lo stesso è stato edotto della richiesta di risarcimento di CP_1
9 Osserva che, anche dalle risultanze istruttorie emerge incontrovertibilmente che allo sono Parte_1 pervenute comunicazioni in tema di sua presunta responsabilità professionale, per la prima volta, con la richiesta risarcitoria trasmessa da in data 15 dicembre 2016. CP_1 Al momento della stipulazione della polizza con che hanno assunto il Parte_10 rischio di cui al certificato n. AEAW0008564, lo non aveva alcuna conoscenza della inten- Parte_1 zione di - che ha contestato l'operato dello solo mediante la raccomandata CP_1 Parte_1 trasmessa in data 15 dicembre 2016 - di attivare qualsivoglia pretesa risarcitoria
Anzi evidenzia come, durante le attività di verifica svolte dalla Guardia di Finanza, la sig.ra CP_4 legale rappresentate di aveva ribadito la propria convinzione sulla correttezza dell'appli- CP_1 cazione della aliquota IVA del 10% sulle vendite delle pelli di coniglio, non palesando alcuna intenzione di sollevare contestazioni in merito all'operato dello che, pertanto, fino al 15 dicembre 2016, Parte_1 era rimasto all'oscuro di qualsivoglia circostanza che potesse ragionevolmente ingenerare nei propri con- fronti una domanda risarcitoria.
Anche dalle risultanze istruttorie emerge negli stralci di prove orale, riportati dal Tribunale, che lo Pt_1 fosse unicamente a conoscenza, prima del 30 settembre 2016, che aveva ricevuto
[...] CP_1 avvisi di accertamento per il recupero dell'IVA per le annualità 2011, 2012, 2013 e 2014, ma non emerge che lo conoscesse che vi fossero contestazioni relative alla materia dell'aliquota IVA appli- Parte_1 cabile alla cessione delle pelli di coniglio.
Infatti, come risulta dalle risultanze istruttorie, non vi era stato alcun coinvolgimento attivo nelle predette verifiche dello che si era limitato a fornire alla Guardia di Finanza la documentazione ri- Parte_1 chiesta, che si trovava in una stanza autonoma dello studio per la sola mancanza da parte della cliente di luoghi in cui conservarla.
Alla luce delle osservazioni svolte, la polizza assicurativa stipulata dallo risulta pienamente Parte_1 operante e, pertanto, nella denegata ipotesi di conferma della responsabilità professionale dell'appellante in questa sede, chiede che sia accolta la proposta domanda di manleva.
Quindi conclude chiedendo l'accoglimento del proposto appello, con il favore delle spese di lite del dop- pio grado di giudizio.
Si è regolarmente costituita in giudizio con comparsa Parte_2 di costituzione con la quale ha chiesto il rigetto del proposto appello, per le seguenti ragioni.
Sostiene che il Tribunale, con motivazione del tutto condivisibile, ha ravvisato la responsabilità profes- sionale dello Parte_1
Rileva che il Giudice di prime cure ha accolto la richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice, dichiarando che fosse stato provato, in base agli atti di causa ed all'istruttoria espletata, l'inadempimento professionale dello ed il nesso di causalità fra detto inadempimento ed il danno lamentato. Parte_1
Osserva che lo nel fornirle la propria prestazione di consulenza professionale, ha commesso Parte_1 un innegabile errore, nell'indicare un'aliquota Iva sbagliata da applicare alle cessioni delle pelli di coni- glio macellate.
La conseguenza di tale fallace consulenza per parte attrice si è concretizzata nella contestazione di un avviso di accertamento per il recupero dell'IVA per le annualità 2011-2012-2013-2014, per un ammontare complessivo di €1.651.997,63, somma ridotta in seguito a procedura di accertamento con adesione a
€.598.911,17, con irrogazione delle relative sanzioni dell'importo di €.190.064,80. Sostiene che è del tutto irrilevante quanto sostenuto dall'appellante nei propri scritti difensivi con riferi- mento all'involontaria ed errata interpretazione dei punti 7) e 9) della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972, poiché detta interpretazione è stata oggetto di apposita consulenza di cui necessitava l'appellata
10 in relazione all'attività dalla stessa espletata, e l'obbligo di diligenza in capo al Rag. , Testimone_5 titolare dello Studio, avrebbe imposto al medesimo, in presenza di eventuali dubbi interpretativi di norme di legge o procedure, di rivolgersi direttamente all'Agenzia delle Entrate, per dirimere la questione ed ottenere un chiarimento qualificato in merito. Difatti ben avrebbe potuto e dovuto interpellare l'Agenzia delle Entrate per una richiesta di chiarimento, tramite la semplice ed efficace procedura denominata “Istanza di Interpello” previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente, che qualsiasi commercialista non può ignorare.
Aggiunge ancora che, in tema di diligenza professionale, come già indicato anche nella sentenza impu- gnata, la Corte di Cassazione (con sentenza n. 13007 del 23 giugno 2016) ha ritenuto che il commercialista per potersi ritenere diligente - e dunque esente da responsabilità - deve comunicare al cliente anche i limiti della propria competenza tecnica ed eventualmente suggerire al cliente di rivolgersi ad un altro professio- nista dotato delle necessarie competenze richieste dallo specifico incarico.
Osserva che i consulenti presso cui si rivolse l'attrice in seguito alle contestazioni ricevute, consigliarono la procedura di adesione al fine di limitare i danni, evidenziando che ci sarebbero state poche speranze in un eventuale contenzioso tributario, non risultando condivisibile e sostenibile l'interpretazione fornita dallo sull'applicazione dell'aliquota IVA al 10% al caso di specie. Parte_1 All'esito dell'attività di consulenza fornita da questi professionisti, l'appellata ha sottoscritto, presso l'Agenzia delle Entrate di Forlì, atto di accertamento con adesione (doc. 6 fasc. I grado;
CP_1 detto accordo prevedeva il pagamento dell'importo di €.408.846,37 a titolo di IVA evasa, e di
€.190.064,80 a titolo di sanzioni, somme che ha successivamente versato tramite paga- CP_1 menti rateali.
Dopo aver ricevuto la consulenza dei professionisti citati, con raccomandata in data 15 dicembre 2016, ha chiesto allo di farsi carico delle sanzioni che CP_1 Parte_11 la cooperativa sarebbe stata tenuta a pagare tramite la procedura di accertamento con adesione, conside- rato che l'applicazione dell'IVA al 10% alla cessione delle pelli di coniglio era stata oggetto di specifico parere fornito da detto Studio almeno dall'anno 2010. L'applicazione dell'aliquota IVA inesatta, è certamente conseguente ad errore interpretativo commesso dallo studio professionale, che fin dall'inizio della propria attività di consulenza professionale, ha indicato all'attrice quella al 10%; circostanza in seguito rivelatasi purtroppo errata. D'altra parte, l'appellata non disponeva certo di mezzi, competenze e conoscenze adeguate a poter stabi- lire quale fosse la condotta fiscalmente corretta e, per tale ragione, nel precedente grado di giudizio è stato dichiarato in memoria art. 183 c.p.c. comma 6 n.1 che il caso in esame fosse particolare e passibile di interpretazioni, risultando ovvio che tali peculiarità erano riferite al punto di vista di e non CP_1 certo dello Parte_1
Osserva infine che nel caso in esame è stato provato sia il danno patito da parte appellata, identificabile nelle ingenti sanzioni che lo sono state comminate, sia il nesso di causalità fra la condotta negligente del professionista ed il pregiudizio predetto.
Conclude chiedendo il rigetto del proposto appello, con il favore delle spese di lite del grado di giudizio. Si è regolarmente costituita in giudizio CON Controparte_2
RIFERIMENTO AL RISCHIO ASSUNTO CON IL CERTIFICATO N. AEAW0008564 con comparsa di costituzione con la quale ha chiesto il rigetto del proposto appello, per le seguenti ragioni.
Sostiene che il Tribunale, con motivazione del tutto condivisibile, ha ravvisato la responsabilità profes- sionale dello Parte_1
11 Preliminarmente precisa che, a seguito delle vicende successiva alla “Brexit”, Controparte_7
è divenuta successore nella titolarità del contratto, con effetto a decorrere dallo 01.01.2021,
[...]
e dei diritti controversi a detto contratto riferibili, in conformità al provvedimento della High Court of
Justice Business and Property Courts of England and Wales Companies Court (ChD) 25 November 2020 di cui erano titolari gli Assicuratori membri del mercato dei CP_2
Sul primo motivo, dichiara di aderire alle motivazioni tutte esposte nel merito dalla difesa dell'Assi- curato Parte_1
Sul secondo motivo, sostiene che non è meritevole di accoglimento nella parte in cui la difesa di parte appellante chiede l'accoglimento della domanda di manleva, mentre, anche in via incidentale, chiede che questa Corte si pronunci su detta domanda, anche nel dispositivo, rigettandola per le ragioni già sostenute dal Tribunale. Chiede quindi che questa Corte adita sani il vizio di pronuncia in cui è incorso il Giudice di prime cure, formalizzando il rigetto della domanda di manleva dello Parte_1
Sulla seconda parte di detto motivo di appello, ribadisce che, già nel primo grado di giudizio, aveva eccepito l'inoperatività della polizza n. AEAW0008564, in ragione della pregressa conoscenza da parte dell'assicurato di circostanze rilevanti (intese ai sensi di polizza) non dichiarate dallo al Parte_1 momento della sottoscrizione del contratto assicurativo (di seguito “Polizza”, doc. 2 del fascicolo I grado terza chiamata, nuovamente depositato in questa sede come doc. 4).
Sostiene che il Tribunale di Forlì, alla pag. 7 e ss. della sentenza impugnata, ha accertato la fondatezza dell'eccezione di inoperatività della Polizza formulata dalla Compagnia. Rileva che l'eccezione di inoperatività della Polizza formulata dall'esponente (e accertata anche dal Giudice di primo grado) si basa sulla mancata denuncia di una CIRCOSTANZA rilevante ai sensi di polizza, concetto del tutto distinto da quello di RICHIESTA DI RISARCIMENTO (sempre inteso ai sensi di Polizza) a cui fa riferimento la difesa avversaria.
Il punto, dunque, non è quando lo abbia ricevuto per la prima volta una richiesta risarci- Parte_1 toria da parte della in relazione ai fatti di cui trattasi (o se tale richiesta sia stata tem- CP_1 pestivamente denunciata alla Compagnia), ma che tale richiesta fosse “causata, connessa o conse- guente, in tutto o in parte” ad una CIRCOSTANZA di cui l' era al corrente al momento Parte_8 della sottoscrizione della Polizza e che, nonostante ciò, non ne avesse fatto menzione al momento della conclusione del contratto, come avvenuto nel caso di specie. È, difatti, pacifico che alla data di sottoscrizione della Polizza l' fosse a conoscenza del fatto Parte_8 che il 22 giugno 2016 l'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla degli avvisi di ac- CP_1 certamento con i quali le era stato chiesto il pagamento delle maggiori imposte dovute a titolo di IVA per le annualità 2011-2012-2013-2014, oltre importi aggiuntivi a titolo di sanzioni e la notifica di tali avvisi integra senz'altro il concetto di CIRCOSTANZA ai sensi di Polizza. Era stato, infatti, proprio l'appellante a fornire alla il parere sulla misura dell'aliquota CP_1
IVA che la società avrebbe dovuto applicare ai prodotti oggetto delle proprie attività commerciali.
È, dunque, evidente che nel momento in cui la società è stata sanzionata per aver erroneamente appli- cato un regime agevolato (come indicato dallo nel parere reso sul punto) in luogo a quello Parte_1 ordinario invece previsto, lo venutone a conoscenza, non poteva non immaginare che ciò Parte_1 avrebbe potuto “ragionevolmente dare luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei suoi con- fronti”, come poi di fatto avvenuto.
12 Nonostante ciò, lo rispondeva “NO” alla domanda prevista nel prodromico Parte_1 Parte_9 alla stipulazione della Polizza specifica sulla conoscenza di pregresse (“Siete a co- Parte_5 noscenza di qualche circostanza che possa dare origine ad una perdita o ad una richiesta di risarci- mento contro l'assicurato, i soci presenti e/o passati e/o qualsiasi membro dello staff presente e/o passato? Se si allegare dettagli”, quesito n. 5). L'Assicurato, al contrario, avrebbe dovuto rispondere affermativamente a tale domanda e portare a conoscenza degli esponenti Assicuratori le circostanze suddette, proprio, facendone menzione nell'ap- posita sezione del Proposal Form. Quanto sopra integra senz'altro la causa di esclusione della copertura assicurativa prevista dalla
[...] Pt_1
.
Sulla continuous cover. In aggiunta a quanto sopra si evidenzia che nonostante nel corpo dell'atto di appello non venga fatto ulteriore riferimento all'applicazione della clausola continuous cover, nelle conclusioni, parte appel- lante chiede: “In estremo subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda atto- rea e nella non creduta ipotesi di accoglimento delle eccezioni di inoperatività della polizza n. AEAW0008564, dichiarare tenuti e condannare gli a tenere indenne e manlevato Parte_3 lo e da ogni statuizione sfavorevole ovvero a rimborsare le Parte_1 Parte_1 somme che il suddetto Studio fosse tenuto a pagare alla società attrice, oltre ad interessi dal dovuto al saldo, mediante l'applicazione della clausola “Continuous cover”espressamente pattuita nel testo della polizza stipulata dallo . Pt_1 Parte_11 Parte_1 Sul punto si ribadisce che, come risulta chiaramente dal contratto assicurativo, la calusola “continuous cover” (pag. 13 della Polizza) è un'estensione aggiuntiva rispetto alla garanzia base fornita dalla
[...] Pt_1
che per essere operativa necessita di una specifica attivazione (connessa alla rimodulazione del premio assicurativo).
Tale attivazione non è avvenuta nel caso di specie, come risulta inequivocabilmente:
- dalla Scheda di Copertura della Polizza, ove la “continuous cover” è inserita proprio tra le “estensioni escluse” (cfr. pag. 4 della Polizza, doc. 4);
- dal contenuto del Proposal Form, ove l'Assicurato, al punto 7, in corrispondenza della clausola con- tinuous cover, ha barrato la casella “NO”. Si evidenzia, peraltro, come nel fosse indicato in modo chiaro come l'attivazione della Parte_9 continuous cover, prevedesse il pagamento di una maggiorazione del 20% sul premio di rinnovo. Quanto sopra è stato confermato anche dal Giudice di primo grado nella Sentenza impugnata (pag. 9).
Conclude chiedendo il rigetto del proposto appello e l'indicazione nel dispositivo della sentenza del rigetto della domanda di manleva, con il favore delle spese di lite del grado di giudizio.
Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza dello 08.07.2025, tenutasi con modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non è meritevole di accoglimento. Non è fondato il primo motivo in quanto, correttamente, il Giudice di prime cure ha accolto la richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice, dichiarando che fosse stato provato, in base agli atti di causa ed all'istruttoria espletata, l'inadempimento professionale dello ed il nesso di causalità fra detto Parte_1 inadempimento ed il danno lamentato.
13 La negligenza compiuta dallo è consistita nell'avere indicato un'aliquota IVA errata (quella Parte_1 agevolata del 10%, invece che quella ordinaria del 22%) da applicare alle cessioni delle pelli di coniglio macellate.
La conseguenza di tale errata consulenza ha comporto che la sua cliente, ha ricevuto la CP_1 contestazione di un avviso di accertamento per il recupero dell'IVA per le annualità 2011-2012-2013- 2014, per un ammontare complessivo di €1.651.997,63, somma ridotta in seguito a procedura di accerta- mento con adesione a €.598.911,17, con irrogazione delle relative sanzioni dell'importo di €.190.064,80. Si osserva, al riguardo, che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non incide sul nesso cau- sale tra responsabilità professionale dello e danno subiti da il fatto che Parte_1 Parte_13 quest'ultima avesse deciso di addivenire ad una soluzione transattiva con l'Agenzia delle Entrate ( e quindi di usufruire di sanzioni di gran lunga minori), invece che impugnare gli avvisi ricevuti in sede di Com- missioni Tributarie e ciò perché, all'esito della documentazione in atti, era più probabile che un eventuale giudizio avrebbe avuto un esito sfavorevole.
Ciò trova conferma nel fatto che:
- l'appellata si era rivolta a vari consulenti esperti in fiscalità agricola (fatto non contestato), i quali le avevano consigliato la procedura di adesione al fine di limitare i danni, evidenziando che ci sarebbero state poche speranze in un eventuale contenzioso tributario.
- gli aspetti normativi applicabili alla fattispecie, erano chiaramente indicati nel processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza;
- vi erano già state le risoluzioni ministeriali n° 363083 del 14 aprile 1977 e n° 504523 del 18 febbraio 1975, con le quali l'Amministrazione Finanziaria, si era già espressa su una questione analoga ( relativa alle “cessioni di grasso animale grezzo”) affermando che, l'aliquota agevolata, era applicabile esclusiva- mente nei casi in cui i prodotti commercializzati avessero “effettiva destinazione alimentare umana ed animale”, precisando inoltre come non fosse sufficiente, neppure a far presumere tale destinazione, la circostanza che gli stessi beni avessero caratteristiche merceologiche ed organolettiche tali da consentirne l'uso alimentare. Peraltro, come correttamente già dedotto dal Tribunale “a fronte delle specifiche allegazioni in tal senso formulate dalla difesa di parte attrice e dalle sopra evocate evidenze documentali, gravava sul convenuto, in applicazione dei principi in tema di onere della prova ex art. 1218 ss. c.c. richiamati in premessa, provare la diligenza professionale nell'esecuzione delle prestazioni a proprio carico;
tuttavia, nulla di tutto ciò è avvenuto nel corso del presente giudizio”. Con riferimento poi all'asserita complessità della materia e alla conseguente invocata applicazione dei più ristretti limiti di responsabilità per dolo o colpa grave previsti dall'art.2236 c.c. si osserva che, in giuri- sprudenza (Cass.n,13007/2016; Cass.n.14387/2019) è stato affermato che “ Il professionista incaricato dovrà perciò informare il cliente dei limiti della propria competenza e fornire gli elementi ed i dati co- munque nella sua conoscenza per consentire al cliente di prendere proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente”.
In ogni caso, in presenza di eventuali dubbi interpretativi di norme di legge o procedure, l'appellante avrebbe potuto e dovuto, diligentemente, rivolgersi direttamente all'Agenzia delle Entrate, per dirimere la questione ed ottenere un chiarimento qualificato in merito.
Difatti avrebbe potuto interpellare l'Agenzia delle Entrate per una richiesta di chiarimento, tramite la semplice ed efficace procedura denominata “Istanza di Interpello” previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), istituto certamente noto e che comunque un commercialista diligente non poteva certamente ignorare.
14 Nella fattispecie in esame è poi emersa la prova del danno riportato dall'appellata in conseguenza dell'ac- certata responsabilità professionale dello consistito nelle ingenti sanzioni comminate. Parte_1
Con riferimento al secondo motivo di appello si osserva che è fondata la prima parte, laddove si evidenzia che il dispositivo non riporta la statuizione di rigetto della domanda di manleva, contenuta in motivazione.
Si provvederà quindi, di seguito, a sanare tale vizio, anche in accoglimento dell'appello incidentale pre- sentato, sul punto, da precisando sin d'ora che ciò non inci- Controparte_2 derà, in alcun modo, sull'esito complessivo del giudizio.
Con riferimento alla seconda parte del secondo motivo di appello, si deve confermare quanto sostenuto dal Tribunale sul punto, con il quale, sostanzialmente, l'appellante omette un confronto critico, ribadendo quanto già dedotto in primo grado, ovvero che la richiesta di risarcimento era pervenuta all'appellante in data 15.12.2016 e quindi durante il periodo di operatività della polizza AEAW0008564, stipulata il 30 settembre 2016 e il fatto che “tutte le garanzie del contratto di assicurazione erano presentate nella forma
“claims made” e, pertanto, erano operanti per le richieste di risarcimento fatte per la prima volta, contro l'assicurato, durante il periodo di assicurazione in corso riferiti a fatti commessi dopo la data di retroatti- vità (01.01.1990). Ebbene il Tribunale, accogliendo l'eccezione formulata dalla compagnia assicurativa, all'esito delle de- posizioni dei testimoni, testualmente trascritte nell'impugnata sentenza, ha dichiarato l'inoperatività della polizza in ragione della pregressa conoscenza, da parte dell'assicurato, di circostanze rilevanti (intese ai sensi di polizza) non dichiarate dallo al momento della sottoscrizione del contratto assicura- Parte_1 tivo (V. “Polizza”, doc. 2 fascicolo I grado terza chiamata).
Il Tribunale ha dichiarato l'inoperatività della polizza, in ragione dell'accertata omessa denuncia di una circostanza rilevante ai sensi di polizza, concetto del tutto distinto da quello di richiesta di risarcimento
(sempre inteso ai sensi di Polizza) a cui fa riferimento l'appellante.
Il punto, dunque, non è quando lo abbia ricevuto per la prima volta una richiesta risarcitoria Parte_1 da parte della in relazione ai fatti di cui trattasi (o se tale richiesta sia stata tempestiva- CP_1 mente denunciata alla Compagnia), ma che tale richiesta fosse “causata, connessa o conseguente, in tutto
o in parte” ad una circostanza di cui l'assicurato era al corrente al momento della sottoscrizione della Polizza e di cui non aveva fatto menzione al momento della conclusione del contratto, come avvenuto nel caso di specie.
È, difatti, pacifico che, alla data di sottoscrizione della polizza, l'appellante era a conoscenza del fatto che il 22 giugno 2016 l'Agenzia delle Entrate aveva notificato a degli avvisi di accertamento CP_1 con i quali le era stato chiesto il pagamento delle maggiori imposte dovute a titolo di IVA per le annualità
2011-2012-2013-2014, oltre importi aggiuntivi a titolo di sanzioni;
la notifica di tali avvisi integra senz'al- tro il concetto di circostanza ai sensi di Polizza. Dal verbale degli agenti accertatori (doc.2, pag. 5 fasc. I grado risulta che l'esame della CP_1 documentazione fiscale non solo era stata svolta presso lo (dove si trovava materialmente la Parte_1 detta documentazione), ma anche che era stata condotta “con la saltuaria assistenza della sig.ra
[...]
, nella sua qualità di rappresentante legale della CP_4 Parte_14
e del Dott. , dello delega della rappresentante
[...] Controparte_8 Pt_1 Controparte_9 legale ” . CP_4 Peraltro, era stato proprio l'appellante a fornire alla il parere sulla misura dell'aliquota CP_1
IVA che la società avrebbe dovuto applicare ai prodotti oggetto delle proprie attività commerciali.
15 È, dunque, evidente che nel momento in cui la società è stata sanzionata per aver erroneamente applicato un regime agevolato (come indicato dallo nel parere reso sul punto) in luogo a quello ordi- Parte_1 nario invece previsto, lo venutone a conoscenza, non poteva non immaginare che ciò Parte_1 avrebbe potuto “ragionevolmente dare luogo ad una richiesta di risarcimento nei suoi confronti”, come poi di fatto avvenuto. Nonostante ciò, lo aveva rispondeva “NO” alla domanda prevista nel Proposal pro- Parte_1 Pt_9 dromico alla stipulazione della Polizza specifica sulla conoscenza di circostanze pregresse (“Siete a co- noscenza di qualche circostanza che possa dare origine ad una perdita o ad una richiesta di risarcimento contro l'assicurato, i soci presenti e/o passati e/o qualsiasi membro dello staff presente e/o passato? Se si allegare dettagli”, quesito n. 5). L'Assicurato, al contrario, avrebbe dovuto rispondere affermativamente a tale domanda e portare a cono- scenza degli esponenti Assicuratori le circostanze suddette, proprio, facendone menzione nell'apposita sezione del , anche e soprattutto ai fini di un eventuale diverso calcolo del premio dovuto. Parte_9 Quanto sopra integra senz'altro la causa di esclusione della copertura assicurativa prevista dalla Polizza. Sulla continuous cover. Si osserva infine che, sebbene nell'atto di appello non venga fatto ulteriore riferimento all'applicazione della clausola continuous cover, tale clausola è invece richiamata nelle conclusioni dove si legge “In estremo subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda attorea e nella non cre- duta ipotesi di accoglimento delle eccezioni di inoperatività della polizza n. AEAW0008564, dichiarare tenuti e condannare gli a tenere indenne e manlevato lo Parte_3 Parte_15 da ogni statuizione sfavorevole ovvero a rimborsare le somme che il suddetto fosse
[...] Pt_1 tenuto a pagare alla società attrice, oltre ad interessi dal dovuto al saldo, mediante l'applicazione della clausola “continuous cover” espressamente pattuita nel testo della polizza stipulata dallo
[...]
. Controparte_10
Sul punto si ribadisce quanto già dedotto dal Tribunale, ovvero che come risulta chiaramente dal contratto assicurativo, la clausola “continuous cover” (pag. 13 della Polizza) è un'estensione aggiuntiva rispetto alla garanzia base fornita dalla Polizza che per essere operativa necessita di una specifica attivazione
(connessa alla rimodulazione del premio assicurativo).
Tale attivazione non è avvenuta nel caso di specie, come risulta inequivocabilmente:
- dalla Scheda di Copertura della Polizza, ove la “continuous cover” è inserita proprio tra le “estensioni escluse” (cfr. pag. 4 della Polizza, doc. 4);
- dal contenuto del Proposal Form, ove l'Assicurato, al punto 7, in corrispondenza della clausola conti- nuous cover ha barrato la casella “NO”.
Peraltro, nel citato era chiaramente indicato che l'attivazione della continuous cover pre- Parte_9 vedesse il pagamento di una maggiorazione del 20% sul premio di rinnovo, di cui non vi è alcuna prova.
Per tali motivi deve essere rigettato il proposto appello, con integrale conferma dell'impugnata sentenza. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con riferimento ai valori minimi di cui ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del grado di complessità della controversia, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in difetto di istruzione pro- batoria) e delle questioni esaminate. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M
.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
16 - rigetta l'appello;
- rigetta la domanda di manleva avanzata da ei con- Parte_1 fronti di on riferimento al rischio assunto con il certificato Controparte_2
n. aeaw0008564;
- condanna a rifondere a Parte_1 [...]
e spese di lite del presente grado di giudizio che si Controparte_1 liquidano in complessivi in € 12.154 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA.;
- condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_2
CON RIFERIMENTO AL RISCHIO ASSUNTO CON IL CERTIFICATO N.
[...]
AEAW0008564 le spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.138,50 per spese e in € 12.154 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 17.07.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.2019/2023
promossa da
in persona del legale rapp.te Parte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliata in Bologna, Via Garibaldi n.3, presso lo studio dell'avv. Rita Rolli che, unitamente all'avv. Roberto Pinza, la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Appellante –
contro in persona del Controparte_1 legale rapp.te protempore, elettivamente domiciliata in Forlì, Via Merenda n.9, presso lo studio dell'avv. Vittorio Manes, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio
- Appellata –
contro
CON RIFERIMENTO AL RISCHIO ASSUNTO Controparte_2 CON IL CERTIFICATO N. AEAW0008564, in persona del legale rapp.te protempore, elettivamente domiciliata in Livorno, Via Borra n.35, presso lo studio dell'avv. Silvia Traverso che, unitamente all'avv. Ottavia Pizzo, la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio
- Appellata ed appellante incidentale
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (di se- Parte_2 guito solo conveniva in giudizio lo al fine di sen- CP_1 Parte_1 tirlo condannare, ai sensi degli artt. 1176 co. 2° e 1218 ss. c.c., al risarcimento dei danni riportati a seguito dell'errata consulenza ricevuta in merito all'applicazione dell'IVA al 10% con riferimento alla cessione di pelli di coniglio macellate da detta società; detti danni venivano quantificati nella somma di €
190.064,80, corrispondente alle sanzioni irrogate nell'ambito dell'accertamento con adesione, oltre riva- lutazione ed interessi.
1 A fondamento della domanda l'attrice esponeva di aver subito nell'anno 2016 un'attività di verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza di Forlì, conclusasi con una contestazione di illegittima applicazione dell'aliquota IVA al 10% (invece che di quella ordinaria al 22%), ritenuta dagli accertatori applicabile al caso di specie.
Detta contestazione veniva altresì confermata dall'Agenzia delle Entrate di Forlì, la quale, nel mese di giugno 2016, notificava alla società i relativi avvisi di accertamento per il recupero CP_1 dell'IVA per le annualità 2011, 2012, 2013 e 2014 con annesse sanzioni, per un ammontare complessivo di € 1.651.997,63, di cui € 888.157,50 a titolo di IVA evasa ed € 763.840,13 a titolo di sanzioni, poi ridotti all'esito della procedura di accertamento con adesione avviata dalla società attrice, definita in data 20 dicembre 2016 con prot.n.72362, rispettivamente ad € 408.846,37 a titolo di IVA evasa ed € 190.064,80
a titolo sanzioni. Alla luce di ciò, con raccomandata del 15 dicembre 2016, chiedeva allo Studio Commer- CP_1 ciale la disponibilità a farsi carico delle anzidette sanzioni ma, dopo aver denunciato il Parte_1 sinistro presso la Compagnia assicurativa che lo tutelava per la responsabilità professionale, il CP_2 convenuto non forniva ulteriore riscontro sostanziale mentre iniziava nel frattempo a ver- CP_1 sare gli importi dovuti, mediante predisposizione di idoneo piano di ammortamento. Si costitutiva ritualmente in giudizio lo (di seguito solo Parte_1 Pt_1
contestando la domanda attorea in quanto infondata;
in via subordinata, chiedeva dichiararsi tenuti
[...] e condannare gli Certificato n° – dei quali chiedeva l'autorizzazione Parte_3 NumeroDi_1 alla chiamata in giudizio – a tenere indenne e manlevato lo da ogni statuizione sfavorevole, ovvero Pt_1
a rimborsare le somme che lo stesso fosse stato tenuto a pagare alla società attrice. Si costituivano quindi in giudizio gli Certificato assicurativo n° AEAW0008564 Parte_3 chiedendo in via preliminare accertarsi e dichiararsi la non operatività della copertura assicurativa e, con- seguentemente, rigettarsi la domanda di condanna in manleva formulata dal convenuto.
In via principale, chiedevano rigettarsi integralmente le domande svolte da parte attrice nei confronti dello nonché quella formulata da quest'ultimo nei confronti dei terzi chiamati. Parte_1
Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 417/2023, all'esito dell'espletata istruttoria consistita nell'escussione dei testimoni indicati dalle parti, nell'interpello dei rispettivi legali rappresentanti e nella disamina della documentazione in atti, ha accolto la domanda di e rigettato la domanda di manleva dello CP_1
con la seguente motivazione. Parte_1
“Occorre in primo luogo ricordare come nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento o da inesatto inadempimento contrattuale, ad avviso della giurisprudenza consolidata della Corte di Cassa- zione e nel solco della nota sentenza delle Sezioni Unite n° 13533 del 2001, in applicazione dell'art. 1218 c.c. il creditore, fornita la prova del titolo dal quale trae fondamento la propria pretesa, ha il solo onere di allegare l'altrui inadempimento, mentre graverà sul debitore l'onere della prova del fatto estintivo dell'obbligazione, costituito dall'intervenuto esatto adempimento. Ciò posto, con riferimento al tema dell'accertamento della responsabilità professionale del commercia- lista, deve rilevarsi come tale attività rientri nell'alveo delle professioni intellettuali, presupponendo scelte interpretative e valutazioni discrezionali in ordine alle modalità di estrinsecazione dell'attività svolta;
inoltre, sotto il profilo normativo, il rapporto tra il commercialista ed il cliente costituisce un contratto d'opera professionale, disciplinato dagli artt. 2229 ss. c.c., in virtù dei quali il professionista si impegna a prestare la propria opera con diligenza, prudenza e perizia. Sul punto viene dunque in rilievo l'art. 1176 co. 2° c.c. il quale, com'è noto, richiede al professionista che adempie alle obbligazioni concernenti l'attività da questi svolta una diligenza non coincidente con
2 quella generica pretesa dal bonus pater familias, ma piuttosto basata su un parametro astratto, costituito dalla diligenza del soggetto di media preparazione ed attenzione, in rapporto alla natura dell'attività esercitata (cfr. Tribunale di Rieti, 4 giugno 2021 n° 315, e Tribunale di Roma, 14 aprile 2021 n° 6364); pertanto, laddove si dimostri che il commercialista abbia agito con una diligenza inferiore all'anzidetto standard, lo stesso potrà ritenersi responsabile ex artt. 1218 ss. c.c. e, per l'effetto, essere condannato all'eventuale risarcimento del danno, purché la prestazione professionale da eseguire in concreto non riguardi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, trattandosi di ipotesi nella quale la responsabilità del professionista, con riferimento principale alla c.d. colpa per imperizia, risulta atte- nuata, configurandosi ex art. 2236 c.c. solo nel caso di dolo o colpa grave (cfr. Cass. n° 16275/2015 “la responsabilità del professionista è limitata alle sole ipotesi di dolo o colpa grave qualora l'esecuzione della prestazione d'opera implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, nozione che ri- comprende non solo la necessità di risolvere problemi insolubili o assolutamente aleatori, ma anche l'esi- genza di affrontare problemi tecnici nuovi, di speciale complessità, che richiedono un impegno intellet- tuale superiore alla media, o che non siano ancora adeguatamente studiati dalla scienza”). Ciò premesso, nel caso di specie risulta provato dalla documentazione depositata in atti (cfr. doc. n° 5 di parte attrice), oltre che non contestato dalle parti, il contratto di mandato professionale intercorso tra parte attrice e parte convenuta, avente ad oggetto l'attività di “assistenza alla predisposizione del bilan- cio d'esercizio, ammortamenti, deposito bilancio al registro imprese e modello C17, predisposizione ed invio telematico dichiarazioni fiscali (ires, irap, iva, studi di settore), gestione deleghe fiscali, aggiorna- mento libri sociali, assistenza in materia fiscale e societaria” per il periodo gennaio 2010 – dicembre 2011, con rinnovo tacito annuale. Deve pertanto ritenersi pacifico l'intervenuto perfezionamento inter partes del contratto d'opera professionale per cui è causa, oltre alla vigenza ed efficacia dello stesso anche nel periodo (anni 2011–2014) cui si riferiscono le allegate violazioni. Orbene, quanto alla prova della condotta colposa occorre evidenziare come dall'istruttoria documentale sia emerso l'inadempimento dello agli obblighi assunti per effetto del conferimento allo Parte_1 stesso del relativo mandato professionale da parte della CP_1
Ed invero, in forza delle produzioni di parte attrice (cfr. doc. nn. 2-3) è possibile evincere come l'odierno convenuto abbia erroneamente reputato applicabile l'aliquota IVA agevolata del 10% alle cessioni di pelli di coniglio non destinate all'alimentazione, bensì rivolte al settore del commercio delle pelli ed alla conseguente produzione di capi di abbigliamento o divani;
come precisato dalla Guardia di Finanzia e dall'Agenzia delle Entrate, la predetta aliquota agevolata viene prevista dal legislatore per il settore alimentare e non per quello destinato ai prodotti commercializzati e fabbricati con le pelli di animali, trattandosi di fatto di un'aliquota ridotta per tutte le parti commestibili degli animali in genere e dei conigli in particolare.
Gli aspetti normativi applicabili alla fattispecie esaminata appaiono chiaramente indicati nel processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza, che in merito all'esatta individuazione dell'aliquota IVA e del regime dichiarativo a cui assoggettare tale genere di prodotti pone in evidenza la Parte III della Tabella A annessa all'art. 16 del d.P.R. n° 633/1972 “Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%” ed in partico- lare il punto 7), il quale include “conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana”, nonché il successivo punto 19) della stessa Tabella A, in cui vengono indicati tra i beni assoggettati all'aliquota ridotta del 10% i “prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate”. Pertanto, come correttamente riportato nell'anzidetto processo verbale, dalla lettura congiunta dei punti 7) e 19) è possibile evincere come “tale genere di prodotti (pelli di coniglio) sia da assoggettare ad
3 aliquota Iva ordinaria e che l'agevolazione dell'aliquota ridotta (10%) sia applicabile solo per l'animale e le sue carni, parti e frattaglie, qualora destinati all'alimentazione umana, laddove al punto 19 viene fatta specifica esclusione degli altri simili cascami di pelli non conciate”. Tale conclusione trova ulteriore conferma alla luce dell'analisi degli altri beni elencati nella stessa Parte III della Tabella A, laddove si comprende come l'intento del legislatore sia quello di sottoporre ad ali- quota agevolata, pari come detto al 10%, tutti i prodotti in genere destinati all'alimentazione. Infine, devono richiamarsi le risoluzioni ministeriali n° 363083 del 14 aprile 1977 e n° 504523 del 18 febbraio 1975, attraverso le quali l'Amministrazione Finanziaria, tenuto conto dell'incertezza sull'inter- pretazione della norma, si era già espressa in rapporto alle “cessioni di grasso animale grezzo” affer- mando che l'aliquota agevolata si rende applicabile esclusivamente nei casi in cui i prodotti commercia- lizzati abbiano “effettiva destinazione alimentare umana ed animale”, precisando inoltre come non fosse sufficiente neanche far presumere tale destinazione sulla base della circostanza che gli stessi beni aves- sero caratteristiche merceologiche ed organolettiche tali da consentirne l'uso alimentare. All'esito di quanto sopra esposto, non residuano dubbi circa l'inesatta indicazione offerta dallo Pt_1
a parte attrice, riconducibile ad un errore derivante dalla violazione dei doveri di diligenza, perizia
[...]
e prudenza professionale, trattandosi invero di questione sì controversa ma già chiarita dalle sopra citate risoluzioni ministeriali n° 363083 del 14 aprile 1977 e n° 504523 del 18 febbraio 1975.
Del resto, a fronte delle specifiche allegazioni in tal senso formulate dalla difesa di parte attrice e dalle sopra evocate evidenze documentali, gravava sul convenuto, in applicazione dei principi in tema di onere della prova ex art. 1218 ss. c.c. richiamati in premessa, provare la diligenza professionale nell'esecuzione delle prestazioni a proprio carico;
tuttavia, nulla di tutto ciò è avvenuto nel corso del presente giudizio. Ed invero, non appare rilevante la giustificazione addotta da parte convenuta circa la natura complessa della materia, trattandosi di questione tributaria già affrontata e, pertanto, priva delle caratteristiche di speciale difficoltà indicate dall'art. 2236 c.c. Inoltre, pur considerando la tecnicità che caratterizza la materia fiscale in generale, nonché la normativa tributaria fiscale in particolare, oltre al repentino susseguirsi di modifiche legislative presenti in tale ambito, come precisato dalla Corte di Cassazione il commercialista, per potersi ritenere diligente e dun- que esente da responsabilità, deve comunicare al cliente anche i limiti della propria competenza tecnica ed eventualmente, suggerirgli di rivolgersi ad un altro professionista dotato delle necessarie conoscenze richieste dallo specifico incarico (cfr. Cass. nn. 13007/2016 e 14387/2019, secondo cui “in tema di re- sponsabilità professionale, il dottore commercialista incaricato di una consulenza ha l'obbligo a norma dell'art. 1176 comma 2 c.c., - non solo di fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e rientrino nell'ambito della sua competenza, ma anche, tenuto conto della portata dell'incarico conferito, di individuare le questioni che esulino dalla stessa, informando il cliente dei limiti della propria compe- tenza e fornendogli gli elementi necessari per assumere le proprie autonome determinazioni, eventual- mente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente”). Dunque, nel caso di specie il convenuto non può ritenersi diligente, non avendo riferito alla Parte_4 alcun limite circa la propria competenza tecnica, pur risultando evidente in ragione delle violazioni
[...] riscontrate;
l'accertamento condotto dalla Guardia di Finanza e successivamente confermato dall'Agen- zia delle Entrate appare, in definitiva, causalmente riconducibile alla violazione attuata dal convenuto in relazione alla normativa inclusa nella Tabella A annessa all'art. 16 del d.P.R. n° 633/1972. Alla luce di quanto sopra esposto, deve in conclusione accertarsi e dichiararsi l'inadempimento dello agli obblighi dallo stesso assunti nei riguardi della Parte_1 [...] per effetto della stipula del contratto d'opera professionale de quo. Parte_2
4 Occorre altresì verificare se dall'accertata condotta colposa del convenuto sia derivato un danno patri- moniale conseguenza ingiusto nei confronti della società attrice, in virtù del disposto dell'art. 1223 c.c. Orbene, nel caso in esame risulta documentalmente provato che per effetto dell'inadempimento dello Studio convenuto l'Agenzia delle Entrate, con gli avvisi di accertamento sopra citati, abbia irrogato alla la sanzione di € 763.840,13, poi ridotta ad € 190.064,80. CP_1
Sussiste dunque, al riguardo, la prova del nesso causale tra l'inadempimento del convenuto ed il danno patrimoniale-conseguenza subito da parte attrice, che la stessa non avrebbe dovuto sopportare laddove il professionista avesse agito con la diligenza professionale media richiesta dalla natura dell'incarico svolto.
Alla luce di tali considerazioni, in accoglimento della domanda attorea, lo Controparte_3 deve essere condannato a corrispondere alla a titolo di risarcimento del danno
[...] CP_1 patrimoniale da inadempimento contrattuale, l'importo di € 190.064,80 oltre rivalutazione annuale ed interessi dalla data dei rispettivi esborsi sino al saldo effettivo. Venendo all'esame della posizione degli Certificato assicurativo n° AEAW0008564, Parte_3 chiamati in causa dal convenuto al fine di essere tenuto indenne e manlevato in relazione alle somme che lo stesso fosse risultato tenuto a corrispondere alla nell'ipotesi di accoglimento totale o CP_1 parziale della domanda risarcitoria proposta da quest'ultima, si osserva quanto segue. Orbene, in primo luogo la Compagnia assicurativa ha rilevato come l'assicurato fosse già Parte_1 al corrente di plurime circostanze relative al sinistro de quo, idonee – in quanto non dichiarate né de- nunciate – ad escludere l'operatività della Polizza n° AEAW0008564 in relazione ai fatti per cui è causa, ai sensi di quanto previsto dalle “Esclusioni” di cui alla Polizza stessa (cfr. doc. n° 2 di parte chiamata, pagg. nn.
9-10 delle Condizioni generali di assicurazione – Sezione A), in cui viene esplicitato che “L'As- sicurazione non opera: (…) 2) per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO causate da connesse o conseguenti in tutto od in parte a esistenti prima od alla data di decorrenza di questo contratto che Parte_5 l'ASSICURATO conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva RICHIESTA DI RISARCIMENTO contro di lui”; inoltre la compagnia assicurativa ha eviden- ziato come nella definizione di “Circostanza” rilevante ai sensi della Polizza venga incluso “c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un ASSICURATO sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei suoi confronti” (cfr. pag. n° 2 doc. n° 2 di parte chiamata).
Orbene, tale tesi trova effettiva e concreta conferma in quanto emerso in sede di prova orale, avendo i testi evidenziato che alla data del 30 settembre 2016 – data di sottoscrizione della Polizza – lo Pt_1 fosse a conoscenza di circostanze rilevanti ai sensi del Certificato assicurativo n° AEAW0008564,
[...] pur avendo tutti sottolineato che solo in data 15 dicembre 2016 la chiedeva allo CP_1 Pt_1 di farsi carico delle sanzioni irrogate alla Società attrice a seguito degli avvisi di accertamento
[...] notificati dall'Agenzia delle Entrate. In particolare, in sede di interrogatorio formale , legale rappresentante della CP_4 Parte_4
ha confermato che “allo sono pervenute comunicazioni in
[...] Parte_1 tema di sua presunta responsabilità professionale per la prima volta con la richiesta risarcitoria tra- smessa dalla società attrice in data 15 dicembre 2016”. Le medesime circostanze venivano confermate dal teste , imprenditore agricolo in rapporti Testimone_1 commerciali con la società attrice nonché figlio della legale rappresentante della Società attrice, il quale ha affermato che “la solo in data 15 dicembre 2016 chiese formalmente Controparte_5
5 allo di farsi carico delle sanzioni che la cooperativa sarebbe stata
Parte_1 tenuta a pagare a seguito degli avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate”. Parimenti la teste , dipendente della società attrice nonché sorella della legale rappresen- Tes_2 tante della ha dichiarato che “la contestò l'operato dello CP_1 Controparte_5 solo mediante la raccomandata trasmessa in data 15 dicembre
Parte_1 2016”. Appare altresì rilevante quanto dichiarato dalla teste , impiegata dal 1992 alla pri- Tes_3 mavera del 2017 presso lo la quale ha evidenziato che “allo
Parte_1 [...] sono pervenute comunicazioni in tema di sua presunta responsabilità pro-
Parte_1 fessionale per la prima volta con la richiesta risarcitoria trasmessa dalla società attrice in data 15 di- cembre 2016”, tuttavia ha altresì confermato che “alla data del 30 settembre 2016 noi dello
[...] eravamo a conoscenza degli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza di Controparte_6 Forlì che iniziarono l'11 febbraio 2016 e terminarono il successivo 18 marzo”, aggiungendo inoltre che
“lo era di fatto custode della documentazione della Parte_1 CP_1 in quanto quest'ultima, non avendo locali ove depositarla, aveva chiesto di poterla lasciare presso la sede dello Studio;
per tale ragione, allorquando nel periodo 11 febbraio 2016 – 18 marzo 2016 la Guardia di
Finanza di Forlì si presentò presso lo al fine di effettuare le verifi- Pt_1 Parte_1 che nei confronti della fummo in grado di consegnare alla G.d.F. la suddetta documen- CP_1 Tes_ tazione relativa alla contabilità della;
infine, la teste ha rilevato come “alla data CP_1 del 30 settembre 2016 lo fosse a conoscenza che la Parte_1 CP_1 nel precedente mese di giugno 2016 aveva ricevuto degli avvisi di accertamento per il recupero dell'IVA per le annualità 2011-2012-2013-2014”. Tali affermazioni trovano ulteriore riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste , dot- Testimone_4 tore commercialista e collaboratore esterno dello dalla fine del Parte_1 1999 fino al giugno 2019, il quale ha in primo luogo sottolineato che “allo Controparte_3 sono pervenute comunicazioni in tema di sua presunta responsabilità professionale per la prima
[...] volta con la richiesta risarcitoria trasmessa dalla società attrice in data 15 dicembre 2016”, tuttavia anche in tal caso il teste ha evidenziato che “alla data del 30 settembre 2016 lo Parte_1 era a conoscenza degli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza di Forlì che
[...] iniziarono l'11 febbraio 2016 e terminarono il successivo 18 marzo”, precisando altresì che “in occa- sione degli accertamenti ispettivi effettuati nel periodo 11 febbraio 2016 – 18 marzo 2016 dalla Guardia di Finanza di Forlì lo non fornì tecnicamente la documentazione Parte_1 relativa alla contabilità della ma semplicemente consentì alla di consultare la CP_1 Pt_6 suddetta documentazione contabile che si trovava fisicamente all'interno dei locali dello Studio mede- simo, messi a disposizione della in quanto quest'ultima non aveva disponibilità di altri CP_1 locali ove poter custodire i documenti”; infine, il teste ha rilevato che “alla data del 30 settembre Tes_4
2016 lo era a conoscenza che la nel precedente Parte_1 CP_1 mese di giugno 2016 aveva ricevuto degli avvisi di accertamento per il recupero dell'IVA per le annualità
2011-2012-2013-2014”. Ulteriormente, in sede di interrogatorio formale , legale rap- Testimone_5 presentante di parte convenuta, ha confermato che “alla data del 30 settembre 2016 noi dello
[...] eravamo a conoscenza degli accertamenti condotti dalla Guardia di Fi- Parte_1 nanza di Forlì”, aggiungendo inoltre che “nel periodo dall'11 febbraio 2016 al 18 marzo 2016 la Per_1
[...
di Finanza di Forlì ha provveduto a visionare la documentazione relativa alla contabilità della
[...]
ai fini dell'accertamento della stessa condotto in quel periodo, ciò facendo presso una Parte_7 stanza dello dotato di accesso autonomo dalle scale del palazzo, Parte_1
6 in quanto ivi si trovava la suddetta documentazione per avere noi concesso l'uso della stanza medesima alla società odierna attrice in quanto la stessa non disponeva di locali idonei a custodire la propria documentazione contabile”; infine, il ha rilevato che “alla data del 30 settembre 2016 noi dello Pt_1 eravamo a conoscenza del fatto che la nel mese di Parte_1 CP_1 giugno 2016 aveva ricevuto degli avvisi di accertamento per il recupero dell'IVA per le annualità 2011- 2012-2013-2014”. Alla luce di quanto emerso, appare certo che lo alla data di sottoscrizione del contratto, Parte_1 fosse a conoscenza di circostanze rilevanti secondo la definizione di cui al citato punto c) della Polizza, dalle quali sarebbero potute scaturire, come poi di fatto avvenuto, delle pretese risarcitorie da parte della
difatti, come già precisato, il professionista aveva fornito alla società attrice apposita CP_1 consulenza fiscale in merito al regime IVA – ordinario o agevolato – da applicarsi alle cessioni di pelli di coniglio, rendendo dunque un parere sulla normativa sopra evidenziata che tuttavia, a seguito degli accertamenti della Guardia di Finanza, si rivelava errata, imponendo alla il pagamento CP_1 degli importi dovuti a titolo di maggior imposta nonché a titolo di sanzioni. Pertanto, la mancata dichiarazione da parte dell'Assicurato degli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza nei confronti della nonché della ricezione da parte della stessa degli avvisi di CP_1 accertamento per il recupero dell'IVA per le annualità 2011, 2012, 2013 e 2014, oggetto di specifica consulenza fiscale fornita dallo devono considerarsi fatti rilevanti, atti ad integrare una Parte_1
“Circostanza” ai sensi della Polizza n° AEAW0008564, e dunque idonei ad escluderne l'operatività in base a quanto contrattualmente stabilito nella stessa in punto di “Esclusioni”. In aggiunta a ciò, rispetto a quanto eccepito dalla difesa del convenuto in relazione all'applicazione, nel caso di specie, della clausola “Continuous Cover” (cfr. pag. n° 13 doc. n° 2 di parte chiamata), la quale espressamente prevede che “a parziale deroga di quanto regolamentato da altre clausole o condizioni contenute nella presente polizza, gli si impegnano, subordinatamente ai termini e alle con- Parte_3 dizioni della presente polizza, ad indennizzare l' relativamente a qualsiasi richiesta di risarci-
Parte_8 mento, avanzato contro l' nel corso del periodo di validità della presente polizza, anche se
Parte_8 derivante da fatti o circostanze che possono dare origine ad un sinistro, che fossero noti all'
Parte_8 prima della decorrenza della presente polizza e che l' non abbia provveduto a denunciare
Parte_8 prima della decorrenza della presente Polizza o al momento della compilazione del
QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA che forma parte integrante del presente contratto”, come correttamente osservato da parte chiamata, si rileva come tale garanzia rappresenti un'estensione ag- giuntiva rispetto a quella base fornita dalla Polizza, la quale richiede una specifica attivazione ed una rimodulazione del premio assicurativo, maggiorato del 20%. Tuttavia, nel Certificato assicurativo in esame l'attivazione non è stata realizzata e ciò trova conferma sia nella “Scheda di Copertura Polizza n° AEAW0008564”, in quanto tra le “Estensioni escluse” viene espressamente indicata la “Continuous Cover”, sia nel punto n° 7 del ”, nel quale il Parte_9 convenuto ha chiaramente barrato la casella “NO” (cfr. pagg. nn. 4 e 22 del doc. n° 2 di parte chiamata). Alla luce di quanto testé esposto, la domanda di manleva formulata da parte convenuta dovrà essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e – alla luce delle notule in atti – si liquidano come in dispositivo in favore di parte attrice e di parte chiamata, in applicazione di congrui valori pari ai medi tabellari di cui al D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (come da ultimo riformato con D.M. n° 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n° 236 dell'8 ottobre 2022 ed in vigore dal 23 ottobre 2022) applicabili in ragione del valore del decisum (scaglione di riferimento da € 52.001,00 ad € 260.000,00)”.
7 Avverso detta sentenza ha proposto appello lo Studio Tributario fondato su due motivi. Pt_1
Con il primo motivo, lamenta la violazione delle norme in tema di diligenza professionale (art. 1176 c.c.), di responsabilità contrattuale (artt. 1218 c.c. e ss.), di contratto d'opera professionale (artt. 2229 ss. c.c., tra cui 2236 c.c.), di onere della prova in giudizio (art. 2697 c.c.).
Osserva, al riguardo, che la motivazione adottata dal Tribunale non può essere condivisa in quanto erro- neamente: (i) ha riconosciuto l'asserito inadempimento dello ai propri obblighi professionali sulla base Parte_1 dei soli atti di accertamento fiscale che, come noto, sono atti non definitivi e certamente suscettibili di impugnazione;
(ii) ha ritenuto sussistente e provato il nesso causale tra l'asserita condotta negligente dello Parte_1 e l'esborso della somma di € 190.064,80 da parte di nonostante quest'ultima avesse del CP_1 tutto unilateralmente scelto di versare tale somma all'Agenzia dell'Entrate in sede transattiva, rinun- ciando, pertanto, ad impugnare gli anzidetti atti di accertamento;
(iii) ha erroneamente e ingiustificatamente escluso l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2236 c.c. sulla sola base dell'esistenza delle risoluzioni ministeriali nn.504523 e 363083 risalenti, rispettivamente, al 1975 ed al 1977, che, peraltro, trattavano altra questione (cessione di grasso animale grezzo,) diversa ri- spetto a quella in esame (cessione di pelli di coniglio).
Sostiene che non ha affatto fornito prova della presunta condotta negligente dello CP_1 Pt_1
né del nesso causale tra detta condotta e l'asserito pregiudizio subito, essendosi la stessa limitata,
[...] appunto, a ribadire la circostanza degli avvenuti accertamenti fiscali e la propria scelta di addivenire ad un accordo con l'Agenzia delle Entrate, senza in alcun modo aver provato - attraverso un giudizio pro- gnostico e probabilistico - che l'eventuale impugnativa dei predetti atti di accertamento, avrebbe comun- que portato alla conferma della tesi sostenuta dall'Agenzia delle Entrate, a scapito dell'interpretazione fornita da parte dello Parte_1
La scelta di di non impugnare i menzionati avvisi di accertamento e di addivenire ad una CP_1 definizione consensuale della vertenza con l'Agenzia delle Entrate, ha dunque interrotto qualsiasi even- tuale nesso di causalità che potesse, in astratto, sussistere tra la condotta dello e il preteso Parte_1 danno lamentato da stessa- CP_1
Il pregiudizio lamentato dalla pertanto, è dipeso unicamente dalla scelta unilaterale dalla CP_1 stessa compiuta di non impugnare gli avvisi di accertamento sopra menzionati, non certamente dalla con- dotta professionale dello il quale, conseguentemente, non può essere chiamato a rispon- Parte_1 derne.
Ed ancora rileva che, anche nella denegata ipotetica negligenza in capo all'odierno appellante, la sentenza oggetto del presente gravame viola, in ogni caso, le norme di cui agli artt. 2229 c.c. e ss., laddove esclude l'applicabilità dell'art. 2236 c.c., il cui disposto deve invece trovare applicazione nel caso di specie, trat- tandosi di questione di particolare complessità.
Ribadisce che, in tema di responsabilità dei professionisti, il disposto dell'art. 1176 c.c. deve essere coor- dinato con l'eccezione dell'art. 2236 c.c., che attenua la normale responsabilità per il caso in cui la pre- stazione affidata al professionista comporti la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà.
Al riguardo evidenzia che la complessità della vicenda è stata ammessa anche dalla stessa CP_1 nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. (allora vigente), nella parte in cui afferma “trat- tandosi di un'ipotesi particolare e passibile di interpretazioni”. Pertanto, dovendosi limitare la responsabilità del professionista alle sole ipotesi di dolo o colpa grave, ne consegue che detta prova non è certamente emersa nel corso del precedente grado di giudizio.
8 Sostiene, al riguardo, che il fatto di avere ritenuto applicabile al caso in esame, l'aliquota agevolata del 10%, era fondata sull'interpretazione del dato normativo (certamente poco chiaro), secondo il quale erano soggetti ad aliquota IVA ordinaria, specificamente, i “tendini”, “nervi” e “ritagli ed altri simili cascami di pelle non lavorati” e pertanto, si poteva ragionevolmente desumere che, da tale ambito fossero escluse le pelli intere.
In altri termini, l'appellante ha ritenuto che il Legislatore avesse inteso assoggettare ad aliquota ordinaria solo i c.d. “sottoprodotti”, ovvero i prodotti derivanti dalla lavorazione di un altro prodotto, diversamente dalle pelli di coniglio in quanto tali.
Aggiunge che, in ogni caso, la complessità della questione non poteva certamente essere esclusa - come invece erroneamente sostenuto nella sentenza impugnata – sulla base della sola esistenza delle risoluzioni ministeriali nn.504523 e 363083 risalenti, rispettivamente, al 1975 ed al 1977, concernenti il diverso tema della cessione di grassi animali grezzi e non già di pelli di coniglio
Con il secondo motivo lamenta, in una prima parte, la violazione dell'art. 112 c.p.c. e rileva che il Tribu- nale ha omesso, nel dispositivo, ogni pronuncia sulla domanda di parte convenuta di condanna in manleva della terza chiamata;
rileva che nel dispositivo non vi è alcuna statuizione sul punto. Osserva che a nulla rileva, ai fini della denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c., il fatto che la questione sia stata comunque affrontata in motivazione.
Richiama, al riguardo consolidata giurisprudenza secondo la quale “il principio secondo il quale la por- tata precettiva di una pronunzia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione, trova applicazione soltanto quando il dispositivo contenga comunque una pronuncia di accertamento o di condanna e, in quanto di contenuto precettivo indeterminato o incom- pleto, si presti ad integrazione, ma non quando il dispositivo manchi del tutto, giacché in tal caso ricorre un irrimediabile vizio di omessa pronuncia su una domanda o un capo di domanda denunciabile ai sensi dell'art. 112 c.p.c., non potendo la relativa decisione, con il conseguente giudicato, desumersi da affer- mazioni contenute nella sola parte motiva” (Cass. 8 luglio 2010, n. 16153; Cass. 24 maggio 2007, n. 12084; Cass. 14 novembre 2003, n. 17249; Cass. 25 novembre 2002, n. 16579). Alla luce dei principi di diritto richiamati e delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata risulta, pertanto, aver gravemente violato le norme in materia di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), non contenendo alcuna pronuncia in merito alla domanda di condanna in manleva nei confronti della compagnia assicurativa, formulata dallo Parte_1
In una seconda parte di questo motivo, lamenta altresì la violazione dell'art. 116 c.p.c. laddove il Tribunale ha erroneamente escluso l'operatività della polizza assicurativa.
Rileva al riguardo che lo ha regolarmente adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal contratto Parte_1 di assicurazione, ivi compresa la corresponsione di tutti i premi pattuiti.
Sostiene che la garanzia è pienamente operante nel caso di specie atteso che: (i) secondo quanto disposto dalla stessa polizza “tutte le garanzie del contratto di assicurazione sono presentate nella forma “claims made” e sono operanti per le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l' durante il periodo di assicurazione in corso riferiti a fatti commessi dopo la Parte_8 data di retroattività se concessa e da lui denunciati agli Assicuratori durante il periodo di assicurazione”; (ii) il periodo di copertura retroagisce a far data dal 1° gennaio 1990;
(iii) il sinistro è stato tempestivamente denunciato dallo in data 15 dicembre 2016, non ap- Parte_1 pena lo stesso è stato edotto della richiesta di risarcimento di CP_1
9 Osserva che, anche dalle risultanze istruttorie emerge incontrovertibilmente che allo sono Parte_1 pervenute comunicazioni in tema di sua presunta responsabilità professionale, per la prima volta, con la richiesta risarcitoria trasmessa da in data 15 dicembre 2016. CP_1 Al momento della stipulazione della polizza con che hanno assunto il Parte_10 rischio di cui al certificato n. AEAW0008564, lo non aveva alcuna conoscenza della inten- Parte_1 zione di - che ha contestato l'operato dello solo mediante la raccomandata CP_1 Parte_1 trasmessa in data 15 dicembre 2016 - di attivare qualsivoglia pretesa risarcitoria
Anzi evidenzia come, durante le attività di verifica svolte dalla Guardia di Finanza, la sig.ra CP_4 legale rappresentate di aveva ribadito la propria convinzione sulla correttezza dell'appli- CP_1 cazione della aliquota IVA del 10% sulle vendite delle pelli di coniglio, non palesando alcuna intenzione di sollevare contestazioni in merito all'operato dello che, pertanto, fino al 15 dicembre 2016, Parte_1 era rimasto all'oscuro di qualsivoglia circostanza che potesse ragionevolmente ingenerare nei propri con- fronti una domanda risarcitoria.
Anche dalle risultanze istruttorie emerge negli stralci di prove orale, riportati dal Tribunale, che lo Pt_1 fosse unicamente a conoscenza, prima del 30 settembre 2016, che aveva ricevuto
[...] CP_1 avvisi di accertamento per il recupero dell'IVA per le annualità 2011, 2012, 2013 e 2014, ma non emerge che lo conoscesse che vi fossero contestazioni relative alla materia dell'aliquota IVA appli- Parte_1 cabile alla cessione delle pelli di coniglio.
Infatti, come risulta dalle risultanze istruttorie, non vi era stato alcun coinvolgimento attivo nelle predette verifiche dello che si era limitato a fornire alla Guardia di Finanza la documentazione ri- Parte_1 chiesta, che si trovava in una stanza autonoma dello studio per la sola mancanza da parte della cliente di luoghi in cui conservarla.
Alla luce delle osservazioni svolte, la polizza assicurativa stipulata dallo risulta pienamente Parte_1 operante e, pertanto, nella denegata ipotesi di conferma della responsabilità professionale dell'appellante in questa sede, chiede che sia accolta la proposta domanda di manleva.
Quindi conclude chiedendo l'accoglimento del proposto appello, con il favore delle spese di lite del dop- pio grado di giudizio.
Si è regolarmente costituita in giudizio con comparsa Parte_2 di costituzione con la quale ha chiesto il rigetto del proposto appello, per le seguenti ragioni.
Sostiene che il Tribunale, con motivazione del tutto condivisibile, ha ravvisato la responsabilità profes- sionale dello Parte_1
Rileva che il Giudice di prime cure ha accolto la richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice, dichiarando che fosse stato provato, in base agli atti di causa ed all'istruttoria espletata, l'inadempimento professionale dello ed il nesso di causalità fra detto inadempimento ed il danno lamentato. Parte_1
Osserva che lo nel fornirle la propria prestazione di consulenza professionale, ha commesso Parte_1 un innegabile errore, nell'indicare un'aliquota Iva sbagliata da applicare alle cessioni delle pelli di coni- glio macellate.
La conseguenza di tale fallace consulenza per parte attrice si è concretizzata nella contestazione di un avviso di accertamento per il recupero dell'IVA per le annualità 2011-2012-2013-2014, per un ammontare complessivo di €1.651.997,63, somma ridotta in seguito a procedura di accertamento con adesione a
€.598.911,17, con irrogazione delle relative sanzioni dell'importo di €.190.064,80. Sostiene che è del tutto irrilevante quanto sostenuto dall'appellante nei propri scritti difensivi con riferi- mento all'involontaria ed errata interpretazione dei punti 7) e 9) della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972, poiché detta interpretazione è stata oggetto di apposita consulenza di cui necessitava l'appellata
10 in relazione all'attività dalla stessa espletata, e l'obbligo di diligenza in capo al Rag. , Testimone_5 titolare dello Studio, avrebbe imposto al medesimo, in presenza di eventuali dubbi interpretativi di norme di legge o procedure, di rivolgersi direttamente all'Agenzia delle Entrate, per dirimere la questione ed ottenere un chiarimento qualificato in merito. Difatti ben avrebbe potuto e dovuto interpellare l'Agenzia delle Entrate per una richiesta di chiarimento, tramite la semplice ed efficace procedura denominata “Istanza di Interpello” previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente, che qualsiasi commercialista non può ignorare.
Aggiunge ancora che, in tema di diligenza professionale, come già indicato anche nella sentenza impu- gnata, la Corte di Cassazione (con sentenza n. 13007 del 23 giugno 2016) ha ritenuto che il commercialista per potersi ritenere diligente - e dunque esente da responsabilità - deve comunicare al cliente anche i limiti della propria competenza tecnica ed eventualmente suggerire al cliente di rivolgersi ad un altro professio- nista dotato delle necessarie competenze richieste dallo specifico incarico.
Osserva che i consulenti presso cui si rivolse l'attrice in seguito alle contestazioni ricevute, consigliarono la procedura di adesione al fine di limitare i danni, evidenziando che ci sarebbero state poche speranze in un eventuale contenzioso tributario, non risultando condivisibile e sostenibile l'interpretazione fornita dallo sull'applicazione dell'aliquota IVA al 10% al caso di specie. Parte_1 All'esito dell'attività di consulenza fornita da questi professionisti, l'appellata ha sottoscritto, presso l'Agenzia delle Entrate di Forlì, atto di accertamento con adesione (doc. 6 fasc. I grado;
CP_1 detto accordo prevedeva il pagamento dell'importo di €.408.846,37 a titolo di IVA evasa, e di
€.190.064,80 a titolo di sanzioni, somme che ha successivamente versato tramite paga- CP_1 menti rateali.
Dopo aver ricevuto la consulenza dei professionisti citati, con raccomandata in data 15 dicembre 2016, ha chiesto allo di farsi carico delle sanzioni che CP_1 Parte_11 la cooperativa sarebbe stata tenuta a pagare tramite la procedura di accertamento con adesione, conside- rato che l'applicazione dell'IVA al 10% alla cessione delle pelli di coniglio era stata oggetto di specifico parere fornito da detto Studio almeno dall'anno 2010. L'applicazione dell'aliquota IVA inesatta, è certamente conseguente ad errore interpretativo commesso dallo studio professionale, che fin dall'inizio della propria attività di consulenza professionale, ha indicato all'attrice quella al 10%; circostanza in seguito rivelatasi purtroppo errata. D'altra parte, l'appellata non disponeva certo di mezzi, competenze e conoscenze adeguate a poter stabi- lire quale fosse la condotta fiscalmente corretta e, per tale ragione, nel precedente grado di giudizio è stato dichiarato in memoria art. 183 c.p.c. comma 6 n.1 che il caso in esame fosse particolare e passibile di interpretazioni, risultando ovvio che tali peculiarità erano riferite al punto di vista di e non CP_1 certo dello Parte_1
Osserva infine che nel caso in esame è stato provato sia il danno patito da parte appellata, identificabile nelle ingenti sanzioni che lo sono state comminate, sia il nesso di causalità fra la condotta negligente del professionista ed il pregiudizio predetto.
Conclude chiedendo il rigetto del proposto appello, con il favore delle spese di lite del grado di giudizio. Si è regolarmente costituita in giudizio CON Controparte_2
RIFERIMENTO AL RISCHIO ASSUNTO CON IL CERTIFICATO N. AEAW0008564 con comparsa di costituzione con la quale ha chiesto il rigetto del proposto appello, per le seguenti ragioni.
Sostiene che il Tribunale, con motivazione del tutto condivisibile, ha ravvisato la responsabilità profes- sionale dello Parte_1
11 Preliminarmente precisa che, a seguito delle vicende successiva alla “Brexit”, Controparte_7
è divenuta successore nella titolarità del contratto, con effetto a decorrere dallo 01.01.2021,
[...]
e dei diritti controversi a detto contratto riferibili, in conformità al provvedimento della High Court of
Justice Business and Property Courts of England and Wales Companies Court (ChD) 25 November 2020 di cui erano titolari gli Assicuratori membri del mercato dei CP_2
Sul primo motivo, dichiara di aderire alle motivazioni tutte esposte nel merito dalla difesa dell'Assi- curato Parte_1
Sul secondo motivo, sostiene che non è meritevole di accoglimento nella parte in cui la difesa di parte appellante chiede l'accoglimento della domanda di manleva, mentre, anche in via incidentale, chiede che questa Corte si pronunci su detta domanda, anche nel dispositivo, rigettandola per le ragioni già sostenute dal Tribunale. Chiede quindi che questa Corte adita sani il vizio di pronuncia in cui è incorso il Giudice di prime cure, formalizzando il rigetto della domanda di manleva dello Parte_1
Sulla seconda parte di detto motivo di appello, ribadisce che, già nel primo grado di giudizio, aveva eccepito l'inoperatività della polizza n. AEAW0008564, in ragione della pregressa conoscenza da parte dell'assicurato di circostanze rilevanti (intese ai sensi di polizza) non dichiarate dallo al Parte_1 momento della sottoscrizione del contratto assicurativo (di seguito “Polizza”, doc. 2 del fascicolo I grado terza chiamata, nuovamente depositato in questa sede come doc. 4).
Sostiene che il Tribunale di Forlì, alla pag. 7 e ss. della sentenza impugnata, ha accertato la fondatezza dell'eccezione di inoperatività della Polizza formulata dalla Compagnia. Rileva che l'eccezione di inoperatività della Polizza formulata dall'esponente (e accertata anche dal Giudice di primo grado) si basa sulla mancata denuncia di una CIRCOSTANZA rilevante ai sensi di polizza, concetto del tutto distinto da quello di RICHIESTA DI RISARCIMENTO (sempre inteso ai sensi di Polizza) a cui fa riferimento la difesa avversaria.
Il punto, dunque, non è quando lo abbia ricevuto per la prima volta una richiesta risarci- Parte_1 toria da parte della in relazione ai fatti di cui trattasi (o se tale richiesta sia stata tem- CP_1 pestivamente denunciata alla Compagnia), ma che tale richiesta fosse “causata, connessa o conse- guente, in tutto o in parte” ad una CIRCOSTANZA di cui l' era al corrente al momento Parte_8 della sottoscrizione della Polizza e che, nonostante ciò, non ne avesse fatto menzione al momento della conclusione del contratto, come avvenuto nel caso di specie. È, difatti, pacifico che alla data di sottoscrizione della Polizza l' fosse a conoscenza del fatto Parte_8 che il 22 giugno 2016 l'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla degli avvisi di ac- CP_1 certamento con i quali le era stato chiesto il pagamento delle maggiori imposte dovute a titolo di IVA per le annualità 2011-2012-2013-2014, oltre importi aggiuntivi a titolo di sanzioni e la notifica di tali avvisi integra senz'altro il concetto di CIRCOSTANZA ai sensi di Polizza. Era stato, infatti, proprio l'appellante a fornire alla il parere sulla misura dell'aliquota CP_1
IVA che la società avrebbe dovuto applicare ai prodotti oggetto delle proprie attività commerciali.
È, dunque, evidente che nel momento in cui la società è stata sanzionata per aver erroneamente appli- cato un regime agevolato (come indicato dallo nel parere reso sul punto) in luogo a quello Parte_1 ordinario invece previsto, lo venutone a conoscenza, non poteva non immaginare che ciò Parte_1 avrebbe potuto “ragionevolmente dare luogo ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO nei suoi con- fronti”, come poi di fatto avvenuto.
12 Nonostante ciò, lo rispondeva “NO” alla domanda prevista nel prodromico Parte_1 Parte_9 alla stipulazione della Polizza specifica sulla conoscenza di pregresse (“Siete a co- Parte_5 noscenza di qualche circostanza che possa dare origine ad una perdita o ad una richiesta di risarci- mento contro l'assicurato, i soci presenti e/o passati e/o qualsiasi membro dello staff presente e/o passato? Se si allegare dettagli”, quesito n. 5). L'Assicurato, al contrario, avrebbe dovuto rispondere affermativamente a tale domanda e portare a conoscenza degli esponenti Assicuratori le circostanze suddette, proprio, facendone menzione nell'ap- posita sezione del Proposal Form. Quanto sopra integra senz'altro la causa di esclusione della copertura assicurativa prevista dalla
[...] Pt_1
.
Sulla continuous cover. In aggiunta a quanto sopra si evidenzia che nonostante nel corpo dell'atto di appello non venga fatto ulteriore riferimento all'applicazione della clausola continuous cover, nelle conclusioni, parte appel- lante chiede: “In estremo subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda atto- rea e nella non creduta ipotesi di accoglimento delle eccezioni di inoperatività della polizza n. AEAW0008564, dichiarare tenuti e condannare gli a tenere indenne e manlevato Parte_3 lo e da ogni statuizione sfavorevole ovvero a rimborsare le Parte_1 Parte_1 somme che il suddetto Studio fosse tenuto a pagare alla società attrice, oltre ad interessi dal dovuto al saldo, mediante l'applicazione della clausola “Continuous cover”espressamente pattuita nel testo della polizza stipulata dallo . Pt_1 Parte_11 Parte_1 Sul punto si ribadisce che, come risulta chiaramente dal contratto assicurativo, la calusola “continuous cover” (pag. 13 della Polizza) è un'estensione aggiuntiva rispetto alla garanzia base fornita dalla
[...] Pt_1
che per essere operativa necessita di una specifica attivazione (connessa alla rimodulazione del premio assicurativo).
Tale attivazione non è avvenuta nel caso di specie, come risulta inequivocabilmente:
- dalla Scheda di Copertura della Polizza, ove la “continuous cover” è inserita proprio tra le “estensioni escluse” (cfr. pag. 4 della Polizza, doc. 4);
- dal contenuto del Proposal Form, ove l'Assicurato, al punto 7, in corrispondenza della clausola con- tinuous cover, ha barrato la casella “NO”. Si evidenzia, peraltro, come nel fosse indicato in modo chiaro come l'attivazione della Parte_9 continuous cover, prevedesse il pagamento di una maggiorazione del 20% sul premio di rinnovo. Quanto sopra è stato confermato anche dal Giudice di primo grado nella Sentenza impugnata (pag. 9).
Conclude chiedendo il rigetto del proposto appello e l'indicazione nel dispositivo della sentenza del rigetto della domanda di manleva, con il favore delle spese di lite del grado di giudizio.
Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza dello 08.07.2025, tenutasi con modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non è meritevole di accoglimento. Non è fondato il primo motivo in quanto, correttamente, il Giudice di prime cure ha accolto la richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice, dichiarando che fosse stato provato, in base agli atti di causa ed all'istruttoria espletata, l'inadempimento professionale dello ed il nesso di causalità fra detto Parte_1 inadempimento ed il danno lamentato.
13 La negligenza compiuta dallo è consistita nell'avere indicato un'aliquota IVA errata (quella Parte_1 agevolata del 10%, invece che quella ordinaria del 22%) da applicare alle cessioni delle pelli di coniglio macellate.
La conseguenza di tale errata consulenza ha comporto che la sua cliente, ha ricevuto la CP_1 contestazione di un avviso di accertamento per il recupero dell'IVA per le annualità 2011-2012-2013- 2014, per un ammontare complessivo di €1.651.997,63, somma ridotta in seguito a procedura di accerta- mento con adesione a €.598.911,17, con irrogazione delle relative sanzioni dell'importo di €.190.064,80. Si osserva, al riguardo, che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non incide sul nesso cau- sale tra responsabilità professionale dello e danno subiti da il fatto che Parte_1 Parte_13 quest'ultima avesse deciso di addivenire ad una soluzione transattiva con l'Agenzia delle Entrate ( e quindi di usufruire di sanzioni di gran lunga minori), invece che impugnare gli avvisi ricevuti in sede di Com- missioni Tributarie e ciò perché, all'esito della documentazione in atti, era più probabile che un eventuale giudizio avrebbe avuto un esito sfavorevole.
Ciò trova conferma nel fatto che:
- l'appellata si era rivolta a vari consulenti esperti in fiscalità agricola (fatto non contestato), i quali le avevano consigliato la procedura di adesione al fine di limitare i danni, evidenziando che ci sarebbero state poche speranze in un eventuale contenzioso tributario.
- gli aspetti normativi applicabili alla fattispecie, erano chiaramente indicati nel processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza;
- vi erano già state le risoluzioni ministeriali n° 363083 del 14 aprile 1977 e n° 504523 del 18 febbraio 1975, con le quali l'Amministrazione Finanziaria, si era già espressa su una questione analoga ( relativa alle “cessioni di grasso animale grezzo”) affermando che, l'aliquota agevolata, era applicabile esclusiva- mente nei casi in cui i prodotti commercializzati avessero “effettiva destinazione alimentare umana ed animale”, precisando inoltre come non fosse sufficiente, neppure a far presumere tale destinazione, la circostanza che gli stessi beni avessero caratteristiche merceologiche ed organolettiche tali da consentirne l'uso alimentare. Peraltro, come correttamente già dedotto dal Tribunale “a fronte delle specifiche allegazioni in tal senso formulate dalla difesa di parte attrice e dalle sopra evocate evidenze documentali, gravava sul convenuto, in applicazione dei principi in tema di onere della prova ex art. 1218 ss. c.c. richiamati in premessa, provare la diligenza professionale nell'esecuzione delle prestazioni a proprio carico;
tuttavia, nulla di tutto ciò è avvenuto nel corso del presente giudizio”. Con riferimento poi all'asserita complessità della materia e alla conseguente invocata applicazione dei più ristretti limiti di responsabilità per dolo o colpa grave previsti dall'art.2236 c.c. si osserva che, in giuri- sprudenza (Cass.n,13007/2016; Cass.n.14387/2019) è stato affermato che “ Il professionista incaricato dovrà perciò informare il cliente dei limiti della propria competenza e fornire gli elementi ed i dati co- munque nella sua conoscenza per consentire al cliente di prendere proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente”.
In ogni caso, in presenza di eventuali dubbi interpretativi di norme di legge o procedure, l'appellante avrebbe potuto e dovuto, diligentemente, rivolgersi direttamente all'Agenzia delle Entrate, per dirimere la questione ed ottenere un chiarimento qualificato in merito.
Difatti avrebbe potuto interpellare l'Agenzia delle Entrate per una richiesta di chiarimento, tramite la semplice ed efficace procedura denominata “Istanza di Interpello” previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), istituto certamente noto e che comunque un commercialista diligente non poteva certamente ignorare.
14 Nella fattispecie in esame è poi emersa la prova del danno riportato dall'appellata in conseguenza dell'ac- certata responsabilità professionale dello consistito nelle ingenti sanzioni comminate. Parte_1
Con riferimento al secondo motivo di appello si osserva che è fondata la prima parte, laddove si evidenzia che il dispositivo non riporta la statuizione di rigetto della domanda di manleva, contenuta in motivazione.
Si provvederà quindi, di seguito, a sanare tale vizio, anche in accoglimento dell'appello incidentale pre- sentato, sul punto, da precisando sin d'ora che ciò non inci- Controparte_2 derà, in alcun modo, sull'esito complessivo del giudizio.
Con riferimento alla seconda parte del secondo motivo di appello, si deve confermare quanto sostenuto dal Tribunale sul punto, con il quale, sostanzialmente, l'appellante omette un confronto critico, ribadendo quanto già dedotto in primo grado, ovvero che la richiesta di risarcimento era pervenuta all'appellante in data 15.12.2016 e quindi durante il periodo di operatività della polizza AEAW0008564, stipulata il 30 settembre 2016 e il fatto che “tutte le garanzie del contratto di assicurazione erano presentate nella forma
“claims made” e, pertanto, erano operanti per le richieste di risarcimento fatte per la prima volta, contro l'assicurato, durante il periodo di assicurazione in corso riferiti a fatti commessi dopo la data di retroatti- vità (01.01.1990). Ebbene il Tribunale, accogliendo l'eccezione formulata dalla compagnia assicurativa, all'esito delle de- posizioni dei testimoni, testualmente trascritte nell'impugnata sentenza, ha dichiarato l'inoperatività della polizza in ragione della pregressa conoscenza, da parte dell'assicurato, di circostanze rilevanti (intese ai sensi di polizza) non dichiarate dallo al momento della sottoscrizione del contratto assicura- Parte_1 tivo (V. “Polizza”, doc. 2 fascicolo I grado terza chiamata).
Il Tribunale ha dichiarato l'inoperatività della polizza, in ragione dell'accertata omessa denuncia di una circostanza rilevante ai sensi di polizza, concetto del tutto distinto da quello di richiesta di risarcimento
(sempre inteso ai sensi di Polizza) a cui fa riferimento l'appellante.
Il punto, dunque, non è quando lo abbia ricevuto per la prima volta una richiesta risarcitoria Parte_1 da parte della in relazione ai fatti di cui trattasi (o se tale richiesta sia stata tempestiva- CP_1 mente denunciata alla Compagnia), ma che tale richiesta fosse “causata, connessa o conseguente, in tutto
o in parte” ad una circostanza di cui l'assicurato era al corrente al momento della sottoscrizione della Polizza e di cui non aveva fatto menzione al momento della conclusione del contratto, come avvenuto nel caso di specie.
È, difatti, pacifico che, alla data di sottoscrizione della polizza, l'appellante era a conoscenza del fatto che il 22 giugno 2016 l'Agenzia delle Entrate aveva notificato a degli avvisi di accertamento CP_1 con i quali le era stato chiesto il pagamento delle maggiori imposte dovute a titolo di IVA per le annualità
2011-2012-2013-2014, oltre importi aggiuntivi a titolo di sanzioni;
la notifica di tali avvisi integra senz'al- tro il concetto di circostanza ai sensi di Polizza. Dal verbale degli agenti accertatori (doc.2, pag. 5 fasc. I grado risulta che l'esame della CP_1 documentazione fiscale non solo era stata svolta presso lo (dove si trovava materialmente la Parte_1 detta documentazione), ma anche che era stata condotta “con la saltuaria assistenza della sig.ra
[...]
, nella sua qualità di rappresentante legale della CP_4 Parte_14
e del Dott. , dello delega della rappresentante
[...] Controparte_8 Pt_1 Controparte_9 legale ” . CP_4 Peraltro, era stato proprio l'appellante a fornire alla il parere sulla misura dell'aliquota CP_1
IVA che la società avrebbe dovuto applicare ai prodotti oggetto delle proprie attività commerciali.
15 È, dunque, evidente che nel momento in cui la società è stata sanzionata per aver erroneamente applicato un regime agevolato (come indicato dallo nel parere reso sul punto) in luogo a quello ordi- Parte_1 nario invece previsto, lo venutone a conoscenza, non poteva non immaginare che ciò Parte_1 avrebbe potuto “ragionevolmente dare luogo ad una richiesta di risarcimento nei suoi confronti”, come poi di fatto avvenuto. Nonostante ciò, lo aveva rispondeva “NO” alla domanda prevista nel Proposal pro- Parte_1 Pt_9 dromico alla stipulazione della Polizza specifica sulla conoscenza di circostanze pregresse (“Siete a co- noscenza di qualche circostanza che possa dare origine ad una perdita o ad una richiesta di risarcimento contro l'assicurato, i soci presenti e/o passati e/o qualsiasi membro dello staff presente e/o passato? Se si allegare dettagli”, quesito n. 5). L'Assicurato, al contrario, avrebbe dovuto rispondere affermativamente a tale domanda e portare a cono- scenza degli esponenti Assicuratori le circostanze suddette, proprio, facendone menzione nell'apposita sezione del , anche e soprattutto ai fini di un eventuale diverso calcolo del premio dovuto. Parte_9 Quanto sopra integra senz'altro la causa di esclusione della copertura assicurativa prevista dalla Polizza. Sulla continuous cover. Si osserva infine che, sebbene nell'atto di appello non venga fatto ulteriore riferimento all'applicazione della clausola continuous cover, tale clausola è invece richiamata nelle conclusioni dove si legge “In estremo subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda attorea e nella non cre- duta ipotesi di accoglimento delle eccezioni di inoperatività della polizza n. AEAW0008564, dichiarare tenuti e condannare gli a tenere indenne e manlevato lo Parte_3 Parte_15 da ogni statuizione sfavorevole ovvero a rimborsare le somme che il suddetto fosse
[...] Pt_1 tenuto a pagare alla società attrice, oltre ad interessi dal dovuto al saldo, mediante l'applicazione della clausola “continuous cover” espressamente pattuita nel testo della polizza stipulata dallo
[...]
. Controparte_10
Sul punto si ribadisce quanto già dedotto dal Tribunale, ovvero che come risulta chiaramente dal contratto assicurativo, la clausola “continuous cover” (pag. 13 della Polizza) è un'estensione aggiuntiva rispetto alla garanzia base fornita dalla Polizza che per essere operativa necessita di una specifica attivazione
(connessa alla rimodulazione del premio assicurativo).
Tale attivazione non è avvenuta nel caso di specie, come risulta inequivocabilmente:
- dalla Scheda di Copertura della Polizza, ove la “continuous cover” è inserita proprio tra le “estensioni escluse” (cfr. pag. 4 della Polizza, doc. 4);
- dal contenuto del Proposal Form, ove l'Assicurato, al punto 7, in corrispondenza della clausola conti- nuous cover ha barrato la casella “NO”.
Peraltro, nel citato era chiaramente indicato che l'attivazione della continuous cover pre- Parte_9 vedesse il pagamento di una maggiorazione del 20% sul premio di rinnovo, di cui non vi è alcuna prova.
Per tali motivi deve essere rigettato il proposto appello, con integrale conferma dell'impugnata sentenza. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con riferimento ai valori minimi di cui ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del grado di complessità della controversia, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in difetto di istruzione pro- batoria) e delle questioni esaminate. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M
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La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
16 - rigetta l'appello;
- rigetta la domanda di manleva avanzata da ei con- Parte_1 fronti di on riferimento al rischio assunto con il certificato Controparte_2
n. aeaw0008564;
- condanna a rifondere a Parte_1 [...]
e spese di lite del presente grado di giudizio che si Controparte_1 liquidano in complessivi in € 12.154 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA.;
- condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_2
CON RIFERIMENTO AL RISCHIO ASSUNTO CON IL CERTIFICATO N.
[...]
AEAW0008564 le spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.138,50 per spese e in € 12.154 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 17.07.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
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