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Articolo 6 della Legge 8 aprile 1999, n. 87
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Articolo 5
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Legge 8 aprile 1999, n. 87
Articolo 6 della Legge 8 aprile 1999, n. 87
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24 aprile 1999
Art. 6. 1. L' articolo 1, lettera a) , e l' articolo 2 della legge 21 febbraio 1957, n. 32 , sono abrogati.
Entrata in vigore il 24 aprile 1999
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