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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 09/01/2026, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 281/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
CECCHINI MARIO, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3335/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00187 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ama Spa - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401521715 TARI - TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401521715 TARI - TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401521715 TARI - TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401521715 TARI - TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401521715 TARI - TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401521715 TARI - TEFA 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13421/2025 depositato il
30/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente Avv. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401521715, emesso in data 28.10.2024 e notificato in data 8.11.2024 dell'importo di € 3.871,00 dovuta per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (Tefa), per il periodo 2018 – 2023 (all. 001). Rileva di avere presentato apposita istanza in autotutela in data 13.11.2024, alla quale, il successivo 18.12.2024, veniva fornito il seguente riscontro parzialmente positivo: “ANNULLAMENTO PARZIALE dell'avviso di accertamento esecutivo in oggetto per la seguente motivazione: la violazione riscontrata è riferita solo al periodo dal
03.04.2021 al 26.07.2023” (all. 002 e 003).
Eccepiva l' illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per manifesta erroneità dei dati ivi contenuti relativi all'identificazione dell'immobile e al codice utente.
Rappresentava in fatto: di essere stato comproprietario con la sorella, sig.ra Nominativo_1, dell'immobile sito in Roma, Indirizzo_1 (00179 Roma), per successione testamentaria della zia, sig.ra Nominativo_2, poi venduto in data 26.07.2023, giusto atto di compravendita Notaio, Dott. Nominativo_3, registrato il successivo 28.7.2023 presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 5, al n. 7850, serie 1T. e che per detto immobile, era stato associato codice utenza Tari n. 0011197477 (all. 004 e 005); che l'immobile in relazione al quale viene contestata da parte dell'Ente una presunta omessa dichiarazione e corresponsione della Ta.
Ri. non è di proprietà del ricorrente, risultando errati tanto il codice utenza riportato nell'avviso di accertamento, quanto i dati catastali (ovvero mq e numero civico);che l'immobile di cui era proprietario lo stesso sino al mese di Luglio 2023, sito in Roma, Indirizzo_1 era censito al numero civico 26 ed era di circa mq 83, mentre nell'avviso di accertamento impugnato si legge invece numero civico 25 e mq 153; che il codice utenza relativo alla Ta.Ri. attribuito all'immobile di cui ero proprietario era 0011197477, mentre si legge nell'avviso di accertamento il seguente codice utenza: 0010451568.
Concludeva per l'illegittimità della pretesa rilevando di avere sempre pagato tutto quanto dovuto a titolo di Ta.Ri. relativamente all'immobile di cui era proprietario, quello sito in Roma, Indirizzo_2, e di avere comunicato regolare disdetta dall'utenza attestato (all. 006 e 007).
Concludeva per l'annullamento dell'avviso di accertamento poiché assunto sulla base di dati del tutto errati e non riferibili a nessuna proprietà immobiliare di sua proprietà.
Roma Capitale in persona del Direttore della I Direzione Entrate Tributarie e Riscossioni Dott. Nominativo_4 si costituiva per difendersi richiamando l'annullamento parziale emesso in autotutela e ribandendo la legittimità per il resto dell'atto impugnato.
All'udienza del 24/10/2025 la causa veniva messa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
In linea generale va richiamato il principio di diritto secondo cui qualora il contribuente voglia far valere l'esenzione dal tributo per circostanze particolari il relativo onere incombe sullo stesso (Cass. n. 8184/2015), mentre qualora contesti in toto l'esistenza dei presupposti impositivi (occupazione, detenzione o proprietà dell'immobile) l'onere della prova incombe sull'Ente.
Nel caso di specie il ricorrente contesta di essere soggetto passivo dell'imposta, fornendo anche degli elementi probatori per corroborare l'argomentazione (cfr. l'immobile di cui era proprietario sino al mese di Luglio 2023, sito in Roma, Indirizzo_1 era censito al numero civico 26 ed era di circa mq 83, mentre nell'avviso di accertamento impugnato si riferisce al numero civico 25 e mq 153; il codice utenza relativo alla Ta.Ri. attribuito all'immobile era n. 0011197477, mentre nell'avviso di accertamento il codice utenza è il 0010451568.)
A fronte di ciò il Comune non ha provato i presupposti impositivi.
In definitiva il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
2) condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in euro 1.065,00 oltre accessori per competenze ed euro 60,00 per spese. Così deciso in Roma il 24/10/2025. Il giudice Mario Cecchini
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
CECCHINI MARIO, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3335/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00187 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ama Spa - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401521715 TARI - TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401521715 TARI - TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401521715 TARI - TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401521715 TARI - TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401521715 TARI - TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401521715 TARI - TEFA 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13421/2025 depositato il
30/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente Avv. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401521715, emesso in data 28.10.2024 e notificato in data 8.11.2024 dell'importo di € 3.871,00 dovuta per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (Tefa), per il periodo 2018 – 2023 (all. 001). Rileva di avere presentato apposita istanza in autotutela in data 13.11.2024, alla quale, il successivo 18.12.2024, veniva fornito il seguente riscontro parzialmente positivo: “ANNULLAMENTO PARZIALE dell'avviso di accertamento esecutivo in oggetto per la seguente motivazione: la violazione riscontrata è riferita solo al periodo dal
03.04.2021 al 26.07.2023” (all. 002 e 003).
Eccepiva l' illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per manifesta erroneità dei dati ivi contenuti relativi all'identificazione dell'immobile e al codice utente.
Rappresentava in fatto: di essere stato comproprietario con la sorella, sig.ra Nominativo_1, dell'immobile sito in Roma, Indirizzo_1 (00179 Roma), per successione testamentaria della zia, sig.ra Nominativo_2, poi venduto in data 26.07.2023, giusto atto di compravendita Notaio, Dott. Nominativo_3, registrato il successivo 28.7.2023 presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 5, al n. 7850, serie 1T. e che per detto immobile, era stato associato codice utenza Tari n. 0011197477 (all. 004 e 005); che l'immobile in relazione al quale viene contestata da parte dell'Ente una presunta omessa dichiarazione e corresponsione della Ta.
Ri. non è di proprietà del ricorrente, risultando errati tanto il codice utenza riportato nell'avviso di accertamento, quanto i dati catastali (ovvero mq e numero civico);che l'immobile di cui era proprietario lo stesso sino al mese di Luglio 2023, sito in Roma, Indirizzo_1 era censito al numero civico 26 ed era di circa mq 83, mentre nell'avviso di accertamento impugnato si legge invece numero civico 25 e mq 153; che il codice utenza relativo alla Ta.Ri. attribuito all'immobile di cui ero proprietario era 0011197477, mentre si legge nell'avviso di accertamento il seguente codice utenza: 0010451568.
Concludeva per l'illegittimità della pretesa rilevando di avere sempre pagato tutto quanto dovuto a titolo di Ta.Ri. relativamente all'immobile di cui era proprietario, quello sito in Roma, Indirizzo_2, e di avere comunicato regolare disdetta dall'utenza attestato (all. 006 e 007).
Concludeva per l'annullamento dell'avviso di accertamento poiché assunto sulla base di dati del tutto errati e non riferibili a nessuna proprietà immobiliare di sua proprietà.
Roma Capitale in persona del Direttore della I Direzione Entrate Tributarie e Riscossioni Dott. Nominativo_4 si costituiva per difendersi richiamando l'annullamento parziale emesso in autotutela e ribandendo la legittimità per il resto dell'atto impugnato.
All'udienza del 24/10/2025 la causa veniva messa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
In linea generale va richiamato il principio di diritto secondo cui qualora il contribuente voglia far valere l'esenzione dal tributo per circostanze particolari il relativo onere incombe sullo stesso (Cass. n. 8184/2015), mentre qualora contesti in toto l'esistenza dei presupposti impositivi (occupazione, detenzione o proprietà dell'immobile) l'onere della prova incombe sull'Ente.
Nel caso di specie il ricorrente contesta di essere soggetto passivo dell'imposta, fornendo anche degli elementi probatori per corroborare l'argomentazione (cfr. l'immobile di cui era proprietario sino al mese di Luglio 2023, sito in Roma, Indirizzo_1 era censito al numero civico 26 ed era di circa mq 83, mentre nell'avviso di accertamento impugnato si riferisce al numero civico 25 e mq 153; il codice utenza relativo alla Ta.Ri. attribuito all'immobile era n. 0011197477, mentre nell'avviso di accertamento il codice utenza è il 0010451568.)
A fronte di ciò il Comune non ha provato i presupposti impositivi.
In definitiva il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
2) condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in euro 1.065,00 oltre accessori per competenze ed euro 60,00 per spese. Così deciso in Roma il 24/10/2025. Il giudice Mario Cecchini