CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 915/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CASTORINA ROSARIA MARIA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 6248/2025 depositato il 06/11/2025, relativo alla sentenza n. 1338/2024 sezione 01
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica 9 - 93079890872
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania - Sezione n. 1 con sentenza n. 1338/01/2024 depositata il 20/02/2024 (doc. 1), accoglieva il ricorso proposto dalla società in epigrafe e condannava, altresì, il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate in €500,00, oltre accessori unitamente al pagamento del contributo quantificato in € 30,00. La sentenza è stata notificata il 20/02/2024 ed è passata in giudicato per omessa impugnazione.
L'ente impositore non ha provveduto al pagamento delle spese di lite e in data 20 marzo 2025 veniva notificato atto di messa in mora, ex art. 70, comma 2 d.lgs. n. 546/1992.
A tutt'oggi il CONSORZIO DI BONIFICA 9 non ha adempiuto alle statuizioni contenenti nella citata sentenza nè si è costituito in giudizio nela presente giudizio di ottemperanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La Corte di Cassazione, ha chiarito che, riguardo le spese di lite, ove l'amministrazione non esegua una sentenza tributaria, l'unico rimedio esperibile per il contribuente è il giudizio di ottemperanza: “questa Corte ha già avuto occasione di affermare - Cass. 7/04/2022, n. 11286 - che "In tema di spese di lite nel processo tributario, se il pagamento in favore del contribuente, o del difensore antistatario, non è eseguito spontaneamente dall'Amministrazione nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 546 del 1992, le somme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, senza necessita di formale costituzione in mora e senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza che ha dato luogo al titolo di pagamento"; a tale conclusione questa Corte è giunta dopo aver rilevato che con "la novella di cui al D.Lgs. n. 156 del 2016, che si applica in virtù di quanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all'art. 12, comma 1, D.Lgs. cit., a decorrere del 10 giugno 2016 (...)
Si è esteso cosi al processo tributario il principio di cui all' art. 282 cod. proc. Civ., ed ai sensi del comma 4, dell'art. 69, D.Lgs. n. 546 del 1992, il pagamento delle somme dovute a tale titolo al contribuente o al difensore antistatario, deve essere eseguito nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza secondo le modalità previste di cui all'art. 38, D.Lgs. citato, ed in caso di mancata esecuzione della sentenza, prevede il comma 4, dell'art. 69 in esame, il contribuente può promuovere il giudizio di ottemperanza senza necessita di formale costituzione in mora e, soprattutto, senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza medesima.
Nella specie sussistono, dunque i presupposti per l'accoglimento del ricorso per ottemperanza.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e ordina al Consorzio di Bonifica 9 di Catania di ottemperare alla sentenza nel termine di giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento.
Condanna il Consorzio di Bonifica 9 di Catania al pagamento delle spese processuali che liquida in €300,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 28.1.2026
Il Giudice monocratico
OS M. NA
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CASTORINA ROSARIA MARIA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 6248/2025 depositato il 06/11/2025, relativo alla sentenza n. 1338/2024 sezione 01
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica 9 - 93079890872
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania - Sezione n. 1 con sentenza n. 1338/01/2024 depositata il 20/02/2024 (doc. 1), accoglieva il ricorso proposto dalla società in epigrafe e condannava, altresì, il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate in €500,00, oltre accessori unitamente al pagamento del contributo quantificato in € 30,00. La sentenza è stata notificata il 20/02/2024 ed è passata in giudicato per omessa impugnazione.
L'ente impositore non ha provveduto al pagamento delle spese di lite e in data 20 marzo 2025 veniva notificato atto di messa in mora, ex art. 70, comma 2 d.lgs. n. 546/1992.
A tutt'oggi il CONSORZIO DI BONIFICA 9 non ha adempiuto alle statuizioni contenenti nella citata sentenza nè si è costituito in giudizio nela presente giudizio di ottemperanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La Corte di Cassazione, ha chiarito che, riguardo le spese di lite, ove l'amministrazione non esegua una sentenza tributaria, l'unico rimedio esperibile per il contribuente è il giudizio di ottemperanza: “questa Corte ha già avuto occasione di affermare - Cass. 7/04/2022, n. 11286 - che "In tema di spese di lite nel processo tributario, se il pagamento in favore del contribuente, o del difensore antistatario, non è eseguito spontaneamente dall'Amministrazione nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 546 del 1992, le somme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, senza necessita di formale costituzione in mora e senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza che ha dato luogo al titolo di pagamento"; a tale conclusione questa Corte è giunta dopo aver rilevato che con "la novella di cui al D.Lgs. n. 156 del 2016, che si applica in virtù di quanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all'art. 12, comma 1, D.Lgs. cit., a decorrere del 10 giugno 2016 (...)
Si è esteso cosi al processo tributario il principio di cui all' art. 282 cod. proc. Civ., ed ai sensi del comma 4, dell'art. 69, D.Lgs. n. 546 del 1992, il pagamento delle somme dovute a tale titolo al contribuente o al difensore antistatario, deve essere eseguito nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza secondo le modalità previste di cui all'art. 38, D.Lgs. citato, ed in caso di mancata esecuzione della sentenza, prevede il comma 4, dell'art. 69 in esame, il contribuente può promuovere il giudizio di ottemperanza senza necessita di formale costituzione in mora e, soprattutto, senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza medesima.
Nella specie sussistono, dunque i presupposti per l'accoglimento del ricorso per ottemperanza.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e ordina al Consorzio di Bonifica 9 di Catania di ottemperare alla sentenza nel termine di giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento.
Condanna il Consorzio di Bonifica 9 di Catania al pagamento delle spese processuali che liquida in €300,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 28.1.2026
Il Giudice monocratico
OS M. NA