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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/01/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9638/2023 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dagli avv.ti Maria Passariello e Antonello Maria Mazza, presso il cui studio è
elettivamente domiciliata, come in atti
Ricorrente
E in
Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco
Falso, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.07.2023, la ricorrente in epigrafe ha dedotto quanto segue:
- Di aver lavorato come bracciante agricola iscritta nei relativi elenchi nominativi dal 1982 al 2012;
- Di aver lavorato nell'anno 2000 per l'azienda agricola di Controparte_2
con mansioni di addetta alla raccolta e alla messa a dimora delle mele, dal
1 lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 16:00, per 51 giornate;
- Di aver percepito una retribuzione di Lire 81.000 giornaliere;
- Di aver appreso, a seguito di rilascio di estratto contributivo dal valore certificativo (Ecocert) in data 10.04.2023, della cancellazione dei contributi relativi all'anno 2000;
- Di aver ricevuto in data 04.04.2023 comunicazione di diniego della CP_1
disoccupazione agricola per il medesimo anno 2000;
- Di aver proposto avverso detto provvedimento ricorso amministrativo.
Tanto premesso, ha chiesto l'accertamento della sussistenza del rapporto e del conseguente diritto all'accredito dei contributi assistenziali e previdenziali e all'indennità di disoccupazione agricola. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
L' si è costituito in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto e CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Esaurita l'istruttoria, disposta la sostituzione dell'udienza del 14.01.2025 ex art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione alle parti, lette le note, la causa
è decisa con la presente sentenza.
Il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro tra la ricorrente e l'azienda agricola di nell'anno 2000, ai fini delle tutele previdenziali, conseguente alla Controparte_2
cancellazione della dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Parte_1
Nella presente controversia si contrappongono, in sostanza, la pretesa della ricorrente all'accertamento del rapporto di lavoro e al conseguente ripristino dei relativi periodi contributivi, e l'obbligo dell'Istituto di imporre il rispetto della regola della effettività dell'attività connessa all'iscrizione assicurativa.
Si tratta, a ben vedere, di posizioni giuridiche non legate ad alcun interesse legittimo né ad alcuna discrezionalità amministrativa, giacché all'effettivo espletamento dell'attività lavorativa subordinata corrisponde il diritto al riconoscimento dei relativi contributi, senza alcuna ulteriore valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione. Ne discende l'irrilevanza di ogni censura riguardante la mera regolarità dell'azione amministrativa, irrilevante ai fini dell'accertamento del diritto oggetto della presente controversia.
2 Ciò posto, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta per le seguenti ragioni.
Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (vd. n. 1133 del 26 ottobre 2000 e nn.1186, 1187 e 1188 del 17 novembre 2000), “il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di un'attività di lavoro, subordinata o autonoma svolta da un determinato soggetto: l'attività lavorativa, quindi, costituisce il presupposto (o
l'elemento) essenziale per la nascita del rapporto”.
Il lavoratore ha, dunque, l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto fatto valere, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c.
Nel caso di specie l' non ha prodotto verbale ispettivo né specifico CP_1
provvedimento di disconoscimento e di cancellazione della ricorrente dagli elenchi nominativi. Vi è in atti unicamente provvedimento del 04.04.2024 con cui l' , a seguito di riesame, rigetta la domanda di disoccupazione agricola per CP_1
l'anno 2000 presentata dalla Imperatore.
Va, pertanto, valutato il materiale istruttorio.
Ebbene, nella fattispecie parte ricorrente ha fornito prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei termini di cui al ricorso introduttivo.
I testi escussi hanno, infatti, confermato le allegazioni attoree.
La teste , escussa all'udienza del 05.11.2024, premesso di non Testimone_1
avere rapporti di parentela con le parti e di non aver mai avuto contenzioso nei confronti dell' , ha dichiarato: “conosco la ricorrente perché facciamo lo CP_1
stesso mestiere e siamo vicine di casa;
facciamo lavorazioni delle mele e della frutta, siamo lavoratrici agricole;
io faccio questo lavoro dal 1992; la ricorrente invece fa questo lavoro dal 1982; non lavoriamo sempre insieme;
insieme abbiamo lavorato nel 2000, solo in quell'anno e poi mai più; nel 2000 abbiamo lavorato per a;
abbiamo lavorato da metà settembre a Controparte_2 Per_1
metà novembre, era il periodo delle mele;
lavoravamo dal lunedì al venerdì, dalle
7.00 alle 16.00 con un'ora di spacco;
il luogo dove abbiamo lavorato era pianeggiante, era aperto e non c'era un cancello, c'era solo una baracca per gli attrezzi, noi usavamo i cuscini per sederci a terra;
noi non raccoglievamo le mele dagli alberi ma dalla paglia posta sotto gli stessi e poi le mettevamo al sole, quando poi si facevano rosse dovevamo girarle, tanto dopo 7-8 giorni;
le prime
3 mele a cadere si chiamano cascoli e noi facevamo quelle;
facevamo solo le mele;
la ricorrente faceva il mio stesso lavoro;
dopo che erano diventate tutte rosse, si raccoglievano e si mettevano nelle cassette, poi le più mature andava al mercato
e le altre venivano messe in frigorifero che non era lì, ma se le portava il datore, non so dove, però la prassi è questa;
le mele erano annurche;
il nostro capo era
, era lui che ci diceva cosa fare, anche se noi sapevamo già cosa Controparte_2
fare perché è il nostro lavoro;
alla fine poi toglievamo le mele marce dai solchi e pulivamo gli stessi;
io venivo pagata ogni 15 gg., venivamo pagate 81mila lire al giorno;
ADR: nel 2000 avevo la patente e mi recavo sul fondo a a volte Per_1
con la mia macchina, altre con la macchina della ricorrente;
noi abitiamo a
Mugnano e per arrivare ci voleva 1 ora e mezza;
ADR: ricordo che con me lavoravano la ricorrente e l'altra che è qua fuori, eravamo Parte_1
solo tre ragazze e 5-6 uomini, degli uomini non ricordo i nomi perché non li vedevamo perché loro raccoglievano dall'altro lato dagli alberi”.
La teste escussa alla medesima udienza, premesso di essere Parte_1 la cugina della ricorrente e di non aver mai avuto giudizi contro l' , ha CP_1 dichiarato: “ho lavorato con con mia cugina;
io facevo la Controparte_2
bracciante agricola, ora sono in pensione;
mia cugina faceva il mio stesso lavoro;
andavamo insieme a lavorare, uscivamo alle 5 la mattina, una volta con la macchina di una, una volta con la macchina di un altro e alle 7 iniziavamo a lavorare in un paese che si chiamava , tanto nel 2000; con mia cugina Per_1
ho lavorato solo nel 2000, poi mai più; iniziavamo alle 7 di mattina, prendevamo
i cuscini dalla baracca e iniziavamo a lavorare, alle 12 facevamo pausa pranzo fino alle 13 e alle 16 finivamo;
noi giravamo le mele che stavano sopra i solchi, poi il padrone ci diceva anche cos'altro fare, ad esempio buttare la paglia oppure le foglie dei pini sopra i solchi per metterci sopra le mele;
lavoravamo dal lunedì al venerdì; abbiamo lavorato a settembre e ottobre;
sul terreno c'era solo questa baracca con un bagno e niente più; la ricorrente faceva le mie stesse cose, eravamo 3-4, tutte donne a fare questo lavoro, mi ricordo mia cugina, la signora
che sta fuori e mi pare una tale Maria;
c'erano anche uomini ma stavano Tes_1 da un'altra parte, erano 5-6, che non giravano le mele ma le raccoglievano dagli alberi;
noi raccoglievamo solo i cascoli da terra e li portavamo sulle porche;
i cascoli sono le mele che cadono da sole per terra e che devono essere lavorate
4 prima perché se no marciscono;
non raccoglievamo dagli alberi, lo facevano gli uomini;
poi mettevamo i cascoli nelle casse e venivano portate al mercato, mentre quelle raccolte dagli alberi, le pesole, le mettevamo per terra e le giravamo, ci voleva un mese per rialzarle da terra, andavano girate tre volte per farle diventare rosse;
io venivo pagata dal padrone ogni 15 gg, ci dava 81.000 lire al giorno”.
Le dichiarazioni dei testi appaiono credibili, puntuali e concordanti, e pertanto idonee a ritenere provata la sussistenza del rapporto.
Quanto al rapporto di parentela esistente tra la ricorrente e la teste Parte_1
si rileva che tale circostanza, seppur non comportando l'incapacità a
[...]
deporre ai sensi del rinnovato art. 246 c.p.c., deve essere valorizzata ai fini del giudizio sull'attendibilità delle dichiarazioni rese, unitamente agli altri elementi probatori acquisiti (Cassazione civile, sez. II, n. 167 del 2018; cfr. in senso conforme Cass. Civ. Sez. Lav. n. 11034 del 2006; Cass. civ. Sez. II, n. 9353 del
08/06/2012; Cass. civ. Sez. II, n. 5079 del 30/05/1990).
L'attendibilità può essere misurata sotto il profilo intrinseco, ossia dando risalto al tenore delle dichiarazioni rese e valorizzandone la precisione, la chiarezza e la non contraddittorietà, e sotto il profilo estrinseco, ossia dando rilievo agli inequivoci riscontri tra la deposizione del teste e ogni altro elemento acquisito al giudizio.
Nel caso di specie, la credibilità intrinseca del teste discende dalle dichiarazioni rese, che appaiono precise, chiare, fondate sulla diretta percezione dei fatti.
Per quanto concerne l'attendibilità estrinseca, va evidenziato che elementi di riscontro alle sue deposizioni si rinvengono sia nei dati documentali in atti
(prospetti paga, Cud e lettera di assunzione in atti), sia nelle dichiarazioni rese dall'altro teste, apparse coincidenti.
Alla luce della documentazione in atti e delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, pertanto, deve ritenersi provata la sussistenza del rapporto di lavoro disconosciuto dall' . CP_1
Le spese di lite tra il ricorrente e l' seguono la soccombenza e si liquidano CP_1
come da dispositivo, tenuto conto del valore e della natura della causa, nonché della bassa complessità delle questioni trattate.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro tra e l'azienda agricola Parte_1 Controparte_2 dall'11.09.2000 al 15.11.2000, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dei relativi contributi previdenziali e della relativa indennità di disoccupazione agricola;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € CP_1
1.865,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 15.01.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosa Pacelli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9638/2023 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dagli avv.ti Maria Passariello e Antonello Maria Mazza, presso il cui studio è
elettivamente domiciliata, come in atti
Ricorrente
E in
Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco
Falso, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.07.2023, la ricorrente in epigrafe ha dedotto quanto segue:
- Di aver lavorato come bracciante agricola iscritta nei relativi elenchi nominativi dal 1982 al 2012;
- Di aver lavorato nell'anno 2000 per l'azienda agricola di Controparte_2
con mansioni di addetta alla raccolta e alla messa a dimora delle mele, dal
1 lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 16:00, per 51 giornate;
- Di aver percepito una retribuzione di Lire 81.000 giornaliere;
- Di aver appreso, a seguito di rilascio di estratto contributivo dal valore certificativo (Ecocert) in data 10.04.2023, della cancellazione dei contributi relativi all'anno 2000;
- Di aver ricevuto in data 04.04.2023 comunicazione di diniego della CP_1
disoccupazione agricola per il medesimo anno 2000;
- Di aver proposto avverso detto provvedimento ricorso amministrativo.
Tanto premesso, ha chiesto l'accertamento della sussistenza del rapporto e del conseguente diritto all'accredito dei contributi assistenziali e previdenziali e all'indennità di disoccupazione agricola. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
L' si è costituito in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto e CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Esaurita l'istruttoria, disposta la sostituzione dell'udienza del 14.01.2025 ex art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione alle parti, lette le note, la causa
è decisa con la presente sentenza.
Il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro tra la ricorrente e l'azienda agricola di nell'anno 2000, ai fini delle tutele previdenziali, conseguente alla Controparte_2
cancellazione della dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Parte_1
Nella presente controversia si contrappongono, in sostanza, la pretesa della ricorrente all'accertamento del rapporto di lavoro e al conseguente ripristino dei relativi periodi contributivi, e l'obbligo dell'Istituto di imporre il rispetto della regola della effettività dell'attività connessa all'iscrizione assicurativa.
Si tratta, a ben vedere, di posizioni giuridiche non legate ad alcun interesse legittimo né ad alcuna discrezionalità amministrativa, giacché all'effettivo espletamento dell'attività lavorativa subordinata corrisponde il diritto al riconoscimento dei relativi contributi, senza alcuna ulteriore valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione. Ne discende l'irrilevanza di ogni censura riguardante la mera regolarità dell'azione amministrativa, irrilevante ai fini dell'accertamento del diritto oggetto della presente controversia.
2 Ciò posto, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta per le seguenti ragioni.
Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (vd. n. 1133 del 26 ottobre 2000 e nn.1186, 1187 e 1188 del 17 novembre 2000), “il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di un'attività di lavoro, subordinata o autonoma svolta da un determinato soggetto: l'attività lavorativa, quindi, costituisce il presupposto (o
l'elemento) essenziale per la nascita del rapporto”.
Il lavoratore ha, dunque, l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto fatto valere, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c.
Nel caso di specie l' non ha prodotto verbale ispettivo né specifico CP_1
provvedimento di disconoscimento e di cancellazione della ricorrente dagli elenchi nominativi. Vi è in atti unicamente provvedimento del 04.04.2024 con cui l' , a seguito di riesame, rigetta la domanda di disoccupazione agricola per CP_1
l'anno 2000 presentata dalla Imperatore.
Va, pertanto, valutato il materiale istruttorio.
Ebbene, nella fattispecie parte ricorrente ha fornito prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei termini di cui al ricorso introduttivo.
I testi escussi hanno, infatti, confermato le allegazioni attoree.
La teste , escussa all'udienza del 05.11.2024, premesso di non Testimone_1
avere rapporti di parentela con le parti e di non aver mai avuto contenzioso nei confronti dell' , ha dichiarato: “conosco la ricorrente perché facciamo lo CP_1
stesso mestiere e siamo vicine di casa;
facciamo lavorazioni delle mele e della frutta, siamo lavoratrici agricole;
io faccio questo lavoro dal 1992; la ricorrente invece fa questo lavoro dal 1982; non lavoriamo sempre insieme;
insieme abbiamo lavorato nel 2000, solo in quell'anno e poi mai più; nel 2000 abbiamo lavorato per a;
abbiamo lavorato da metà settembre a Controparte_2 Per_1
metà novembre, era il periodo delle mele;
lavoravamo dal lunedì al venerdì, dalle
7.00 alle 16.00 con un'ora di spacco;
il luogo dove abbiamo lavorato era pianeggiante, era aperto e non c'era un cancello, c'era solo una baracca per gli attrezzi, noi usavamo i cuscini per sederci a terra;
noi non raccoglievamo le mele dagli alberi ma dalla paglia posta sotto gli stessi e poi le mettevamo al sole, quando poi si facevano rosse dovevamo girarle, tanto dopo 7-8 giorni;
le prime
3 mele a cadere si chiamano cascoli e noi facevamo quelle;
facevamo solo le mele;
la ricorrente faceva il mio stesso lavoro;
dopo che erano diventate tutte rosse, si raccoglievano e si mettevano nelle cassette, poi le più mature andava al mercato
e le altre venivano messe in frigorifero che non era lì, ma se le portava il datore, non so dove, però la prassi è questa;
le mele erano annurche;
il nostro capo era
, era lui che ci diceva cosa fare, anche se noi sapevamo già cosa Controparte_2
fare perché è il nostro lavoro;
alla fine poi toglievamo le mele marce dai solchi e pulivamo gli stessi;
io venivo pagata ogni 15 gg., venivamo pagate 81mila lire al giorno;
ADR: nel 2000 avevo la patente e mi recavo sul fondo a a volte Per_1
con la mia macchina, altre con la macchina della ricorrente;
noi abitiamo a
Mugnano e per arrivare ci voleva 1 ora e mezza;
ADR: ricordo che con me lavoravano la ricorrente e l'altra che è qua fuori, eravamo Parte_1
solo tre ragazze e 5-6 uomini, degli uomini non ricordo i nomi perché non li vedevamo perché loro raccoglievano dall'altro lato dagli alberi”.
La teste escussa alla medesima udienza, premesso di essere Parte_1 la cugina della ricorrente e di non aver mai avuto giudizi contro l' , ha CP_1 dichiarato: “ho lavorato con con mia cugina;
io facevo la Controparte_2
bracciante agricola, ora sono in pensione;
mia cugina faceva il mio stesso lavoro;
andavamo insieme a lavorare, uscivamo alle 5 la mattina, una volta con la macchina di una, una volta con la macchina di un altro e alle 7 iniziavamo a lavorare in un paese che si chiamava , tanto nel 2000; con mia cugina Per_1
ho lavorato solo nel 2000, poi mai più; iniziavamo alle 7 di mattina, prendevamo
i cuscini dalla baracca e iniziavamo a lavorare, alle 12 facevamo pausa pranzo fino alle 13 e alle 16 finivamo;
noi giravamo le mele che stavano sopra i solchi, poi il padrone ci diceva anche cos'altro fare, ad esempio buttare la paglia oppure le foglie dei pini sopra i solchi per metterci sopra le mele;
lavoravamo dal lunedì al venerdì; abbiamo lavorato a settembre e ottobre;
sul terreno c'era solo questa baracca con un bagno e niente più; la ricorrente faceva le mie stesse cose, eravamo 3-4, tutte donne a fare questo lavoro, mi ricordo mia cugina, la signora
che sta fuori e mi pare una tale Maria;
c'erano anche uomini ma stavano Tes_1 da un'altra parte, erano 5-6, che non giravano le mele ma le raccoglievano dagli alberi;
noi raccoglievamo solo i cascoli da terra e li portavamo sulle porche;
i cascoli sono le mele che cadono da sole per terra e che devono essere lavorate
4 prima perché se no marciscono;
non raccoglievamo dagli alberi, lo facevano gli uomini;
poi mettevamo i cascoli nelle casse e venivano portate al mercato, mentre quelle raccolte dagli alberi, le pesole, le mettevamo per terra e le giravamo, ci voleva un mese per rialzarle da terra, andavano girate tre volte per farle diventare rosse;
io venivo pagata dal padrone ogni 15 gg, ci dava 81.000 lire al giorno”.
Le dichiarazioni dei testi appaiono credibili, puntuali e concordanti, e pertanto idonee a ritenere provata la sussistenza del rapporto.
Quanto al rapporto di parentela esistente tra la ricorrente e la teste Parte_1
si rileva che tale circostanza, seppur non comportando l'incapacità a
[...]
deporre ai sensi del rinnovato art. 246 c.p.c., deve essere valorizzata ai fini del giudizio sull'attendibilità delle dichiarazioni rese, unitamente agli altri elementi probatori acquisiti (Cassazione civile, sez. II, n. 167 del 2018; cfr. in senso conforme Cass. Civ. Sez. Lav. n. 11034 del 2006; Cass. civ. Sez. II, n. 9353 del
08/06/2012; Cass. civ. Sez. II, n. 5079 del 30/05/1990).
L'attendibilità può essere misurata sotto il profilo intrinseco, ossia dando risalto al tenore delle dichiarazioni rese e valorizzandone la precisione, la chiarezza e la non contraddittorietà, e sotto il profilo estrinseco, ossia dando rilievo agli inequivoci riscontri tra la deposizione del teste e ogni altro elemento acquisito al giudizio.
Nel caso di specie, la credibilità intrinseca del teste discende dalle dichiarazioni rese, che appaiono precise, chiare, fondate sulla diretta percezione dei fatti.
Per quanto concerne l'attendibilità estrinseca, va evidenziato che elementi di riscontro alle sue deposizioni si rinvengono sia nei dati documentali in atti
(prospetti paga, Cud e lettera di assunzione in atti), sia nelle dichiarazioni rese dall'altro teste, apparse coincidenti.
Alla luce della documentazione in atti e delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, pertanto, deve ritenersi provata la sussistenza del rapporto di lavoro disconosciuto dall' . CP_1
Le spese di lite tra il ricorrente e l' seguono la soccombenza e si liquidano CP_1
come da dispositivo, tenuto conto del valore e della natura della causa, nonché della bassa complessità delle questioni trattate.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro tra e l'azienda agricola Parte_1 Controparte_2 dall'11.09.2000 al 15.11.2000, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dei relativi contributi previdenziali e della relativa indennità di disoccupazione agricola;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € CP_1
1.865,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 15.01.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosa Pacelli
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