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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 04/04/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 618/2023 R.G., instaurata da
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Patrizia Covelli
- RICORRENTE -
e
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Tiziana Paletta
- RESISTENTE - nonché con
IL PM IN SEDE
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'esito dell'udienza cartolare del 5.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.22, u.c. c.p.c.; il P.M. è intervenuto regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario a Mesagne il 18.6.2022 dopo 5 anni di convivenza more uxorio e dalla loro unione è nata la figlia (il 27.8.2017). Per_1
Con ricorso depositato il 26.4.2023 il ricorrente ha chiesto di ottenere, in via cumulativa, le pronunce di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Con memoria di costituzione depositata il 25.8.2023 si è costituita , associandosi Controparte_1 alla domanda cumulativa di separazione e divorzio ed allegando l'accordo di separazione personalmente sottoscritto ed intervenuto nelle more del giudizio.
1 All'udienza di prima comparizione (v. ud. 28.9.2023) le parti si sono riportate al suddetto accordo, insistendo nelle declaratorie di separazione e divorzio.
Con sentenza n. 143/2024 del 28.2.2024, il Tribunale di Crotone ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, recependo le condizioni dagli stessi concordate e con ordinanza di pari data ha disposto la prosecuzione del giudizio per la pronuncia della sentenza di divorzio.
Alla successiva udienza del 18.9.2024 le parti hanno dato atto di essere in disaccordo sulle questioni di carattere economico, sulla scorta della sopravvenienza di nuove circostanze di fatto ed il Giudice delegato, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, ha disposto, in via provvisoria, una certa regolamentazione delle visite (“le visite tra il padre e la minore restano quelle indicate nel ricorso introduttivo;
per quanto riguarda le vacanze estive: il padre potrà trascorrere con la bambina la settimana del mese di giugno che va dal 24 al 30 di giugno, per un'altra settimana dal 15.07 al 21 luglio 2024, andando egli stesso a prenderla e a riaccompagnarla in Puglia;
infine dal 26 agosto al
1° settembre 2024. Il sig. non si oppone a che permanga in Puglia presso i nonni Pt_1 Per_1 materni nel periodo estivo, eccetto che nei giorni di vacanza che la bambina trascorrerà con il papà”)
e ha assegnato alle parti i termini ex art. 473-bis.17. c.p.c. per il deposito delle relative memorie (v. ord. 16.7.2024).
Istruita documentalmente, la causa è stata assegnata allo scrivente e, all'esito dell'udienza indicata in epigrafe, è stata rimessa in decisione ex art. 473-bis.22. u.c. c.p.c. sulle conclusioni rassegnate dalle parti (ord. 5.2.2025); il P.M. è intervenuto regolarmente.
2. STATO.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta, atteso che il Collegio rileva la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla legge.
Ed invero, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che sia la durata della separazione che la ferma volontà dei coniugi di ottenere la pronuncia di divorzio rendono palese come sia venuta meno tra questi ogni forma di affectio coniugalis che impedisce qualsivoglia ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Poiché, dunque, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e non è possibile, secondo ogni ragionevole previsione, ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, il Collegio pronuncia lo scioglimento del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
2 All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mesagne, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
Al Collegio non resta ora che delibare sulle seguenti questioni accessorie.
3. VISITE.
Tenuto conto delle allegazioni delle parti e stante il preminente interesse della minore a mantenere un rapporto equilibrato, frequente e continuativo con entrambi i genitori, deve disporsi, a modifica in parte qua delle condizioni della separazione, che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia nelle seguenti modalità: il martedì dalle ore 17.00 alle ore 20.30 nella settimana che precede il weekend in cui la minore sta con il papà; il martedì e il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.30 nella settimana che precede il weekend in cui la minore sta con la mamma;
durante le ferie estive, per un periodo di un mese, frazionabile in quattro settimane anche non consecutive e da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto degli impegni di tutti (genitori e figlia compresa).
4. MANTENIMENTO DELLA PROLE.
Il ricorrente chiede la conferma della misura stabilita in sede di separazione, pari a € 300,00 mensili, mentre la resistente ne chiede l'aumento a € 450,00.
Orbene, va osservato che in materia di quantum del contributo al mantenimento della prole, soccorrono i criteri di cui di cui all'art. 337 ter c.c., norma applicabile anche in materia di divorzio.
Ai sensi della citata norma, ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che "il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno" (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello
08.09.2014).
3 Orbene, ai fini della quantificazione di un siffatto contributo, il Collegio rammenta che è possibile provvedere anche alla stregua di presunzioni (così Cass. civ., sez. I, sentenza n. 10135 del
14/05/2005), che occorre avere riguardo alle capacità potenziali di guadagno ed alla capacità di collocarsi utilmente nel mercato del lavoro, che la capacità contributiva dei genitori consiste in ogni forma di reddito o utilità, ivi inclusi i redditi illeciti ed esclusi invece gli aiuti dei familiari, che in ogni caso lo stato di difficoltà economica non esime dall'obbligo di contribuzione.
Nella fattispecie, valorizzata l'attuale condizione economica complessiva delle parti per come risultante dalle allegazioni cartolari fornite, il Collegio ritiene equo e congruo confermare la misura del contributo paterno fissata in sede di separazione, ossia € 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN e scolastiche, effettuate nell'interesse della prole, previa idonea documentazione giustificativa, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale.
5. SPESE STRAORDINARIE: BABYSITTER.
Da ultimo, il ricorrente chiede, a modifica delle condizioni della separazione, che sia espunto dalla voce “spese straordinarie” il pagamento della babysitter, sul presupposto che egli affronterebbe tali spese per sé quando la bambina è presso di sé.
È necessario premettere che, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. sez.
I, 7.8.2023, n. 23903), la previsione della contribuzione alle spese straordinarie riguarda quelle che per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli (Cass. n. 40281/2021) e, per tale ragione, non sono agevolmente conglobabili in un assegno con cadenza periodica, pur essendo destinate a soddisfare esigenze coerenti con le finalità di educazione ed assistenza dei figli, di guisa che rettamente viene disciplinata, tranne che in casi eccezionali, in maniera autonoma dal giudice.
All'interno della contribuzione per spese straordinarie possono confluire più voci, risultando distinguibili: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento (spese di istruzione e connesse, spese mediche ordinarie); b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, sono in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di mantenimento (Cass. n. 379/2021).
L'imprevedibilità delle spese sub. b) non permette che queste vengano predeterminate e possano costituire oggetto di una previa determinazione da parte del giudice come avviene per quelle ordinarie che costituiscono l'oggetto dell'importo previsto a titolo di assegno di mantenimento. È proprio questa la ragione che consente di poter soltanto prevedere il criterio percentuale di riparto delle spese
4 straordinarie ma non permette di poterle predeterminare nel loro concreto ammontare e di farle divenire una voce dell'assegno di mantenimento.
Orbene, venendo al caso di specie, il Collegio osserva che le spese legate al pagamento della babysitter non possono essere considerate una voce dell'assegno di mantenimento e devono essere qualificate quali spese straordinarie, tenuto conto della loro imprevedibilità e considerato, altresì, che in sede di omologa della separazione le parti hanno già menzionato tale costo nella regolamentazione delle spese, includendolo tra le spese straordinarie, in conformità, peraltro, a quanto libellato dallo stesso nel ricorso introduttivo del giudizio, sicché, non essendo stati provati mutamenti Pt_1
rilevanti della situazione di fatto considerata in sede di separazione, tale condizione va confermata.
6. SPESE.
In ragione della natura della lite e dell'esito delle risultanze decisorie le spese vanno compensate, anche per la precedente fase della separazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Mesagne il
18.6.2022 tra e;
Parte_1 Controparte_1
2) dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
4) a modifica in parte qua delle condizioni della separazione, dispone per le visite come in parte motiva;
5) a conferma delle condizioni della separazione, pone in capo al ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole per la somma di € 300,00 mensili, da versare alla resistente, entro il 10 di ogni mese, oltre adeguamento annuale Istat e 50% delle spese straordinarie, tra cui vanno ricomprese quelle di babysitter;
6) conferma nel resto le condizioni della separazione;
7) compensa le spese sia per la fase della separazione che per quella del divorzio.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 3 aprile 2024.
Il Giudice Est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 618/2023 R.G., instaurata da
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Patrizia Covelli
- RICORRENTE -
e
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Tiziana Paletta
- RESISTENTE - nonché con
IL PM IN SEDE
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'esito dell'udienza cartolare del 5.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.22, u.c. c.p.c.; il P.M. è intervenuto regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario a Mesagne il 18.6.2022 dopo 5 anni di convivenza more uxorio e dalla loro unione è nata la figlia (il 27.8.2017). Per_1
Con ricorso depositato il 26.4.2023 il ricorrente ha chiesto di ottenere, in via cumulativa, le pronunce di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Con memoria di costituzione depositata il 25.8.2023 si è costituita , associandosi Controparte_1 alla domanda cumulativa di separazione e divorzio ed allegando l'accordo di separazione personalmente sottoscritto ed intervenuto nelle more del giudizio.
1 All'udienza di prima comparizione (v. ud. 28.9.2023) le parti si sono riportate al suddetto accordo, insistendo nelle declaratorie di separazione e divorzio.
Con sentenza n. 143/2024 del 28.2.2024, il Tribunale di Crotone ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, recependo le condizioni dagli stessi concordate e con ordinanza di pari data ha disposto la prosecuzione del giudizio per la pronuncia della sentenza di divorzio.
Alla successiva udienza del 18.9.2024 le parti hanno dato atto di essere in disaccordo sulle questioni di carattere economico, sulla scorta della sopravvenienza di nuove circostanze di fatto ed il Giudice delegato, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, ha disposto, in via provvisoria, una certa regolamentazione delle visite (“le visite tra il padre e la minore restano quelle indicate nel ricorso introduttivo;
per quanto riguarda le vacanze estive: il padre potrà trascorrere con la bambina la settimana del mese di giugno che va dal 24 al 30 di giugno, per un'altra settimana dal 15.07 al 21 luglio 2024, andando egli stesso a prenderla e a riaccompagnarla in Puglia;
infine dal 26 agosto al
1° settembre 2024. Il sig. non si oppone a che permanga in Puglia presso i nonni Pt_1 Per_1 materni nel periodo estivo, eccetto che nei giorni di vacanza che la bambina trascorrerà con il papà”)
e ha assegnato alle parti i termini ex art. 473-bis.17. c.p.c. per il deposito delle relative memorie (v. ord. 16.7.2024).
Istruita documentalmente, la causa è stata assegnata allo scrivente e, all'esito dell'udienza indicata in epigrafe, è stata rimessa in decisione ex art. 473-bis.22. u.c. c.p.c. sulle conclusioni rassegnate dalle parti (ord. 5.2.2025); il P.M. è intervenuto regolarmente.
2. STATO.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta, atteso che il Collegio rileva la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla legge.
Ed invero, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che sia la durata della separazione che la ferma volontà dei coniugi di ottenere la pronuncia di divorzio rendono palese come sia venuta meno tra questi ogni forma di affectio coniugalis che impedisce qualsivoglia ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Poiché, dunque, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e non è possibile, secondo ogni ragionevole previsione, ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, il Collegio pronuncia lo scioglimento del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
2 All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mesagne, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
Al Collegio non resta ora che delibare sulle seguenti questioni accessorie.
3. VISITE.
Tenuto conto delle allegazioni delle parti e stante il preminente interesse della minore a mantenere un rapporto equilibrato, frequente e continuativo con entrambi i genitori, deve disporsi, a modifica in parte qua delle condizioni della separazione, che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia nelle seguenti modalità: il martedì dalle ore 17.00 alle ore 20.30 nella settimana che precede il weekend in cui la minore sta con il papà; il martedì e il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.30 nella settimana che precede il weekend in cui la minore sta con la mamma;
durante le ferie estive, per un periodo di un mese, frazionabile in quattro settimane anche non consecutive e da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto degli impegni di tutti (genitori e figlia compresa).
4. MANTENIMENTO DELLA PROLE.
Il ricorrente chiede la conferma della misura stabilita in sede di separazione, pari a € 300,00 mensili, mentre la resistente ne chiede l'aumento a € 450,00.
Orbene, va osservato che in materia di quantum del contributo al mantenimento della prole, soccorrono i criteri di cui di cui all'art. 337 ter c.c., norma applicabile anche in materia di divorzio.
Ai sensi della citata norma, ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che "il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno" (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello
08.09.2014).
3 Orbene, ai fini della quantificazione di un siffatto contributo, il Collegio rammenta che è possibile provvedere anche alla stregua di presunzioni (così Cass. civ., sez. I, sentenza n. 10135 del
14/05/2005), che occorre avere riguardo alle capacità potenziali di guadagno ed alla capacità di collocarsi utilmente nel mercato del lavoro, che la capacità contributiva dei genitori consiste in ogni forma di reddito o utilità, ivi inclusi i redditi illeciti ed esclusi invece gli aiuti dei familiari, che in ogni caso lo stato di difficoltà economica non esime dall'obbligo di contribuzione.
Nella fattispecie, valorizzata l'attuale condizione economica complessiva delle parti per come risultante dalle allegazioni cartolari fornite, il Collegio ritiene equo e congruo confermare la misura del contributo paterno fissata in sede di separazione, ossia € 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN e scolastiche, effettuate nell'interesse della prole, previa idonea documentazione giustificativa, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale.
5. SPESE STRAORDINARIE: BABYSITTER.
Da ultimo, il ricorrente chiede, a modifica delle condizioni della separazione, che sia espunto dalla voce “spese straordinarie” il pagamento della babysitter, sul presupposto che egli affronterebbe tali spese per sé quando la bambina è presso di sé.
È necessario premettere che, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. sez.
I, 7.8.2023, n. 23903), la previsione della contribuzione alle spese straordinarie riguarda quelle che per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli (Cass. n. 40281/2021) e, per tale ragione, non sono agevolmente conglobabili in un assegno con cadenza periodica, pur essendo destinate a soddisfare esigenze coerenti con le finalità di educazione ed assistenza dei figli, di guisa che rettamente viene disciplinata, tranne che in casi eccezionali, in maniera autonoma dal giudice.
All'interno della contribuzione per spese straordinarie possono confluire più voci, risultando distinguibili: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento (spese di istruzione e connesse, spese mediche ordinarie); b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, sono in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di mantenimento (Cass. n. 379/2021).
L'imprevedibilità delle spese sub. b) non permette che queste vengano predeterminate e possano costituire oggetto di una previa determinazione da parte del giudice come avviene per quelle ordinarie che costituiscono l'oggetto dell'importo previsto a titolo di assegno di mantenimento. È proprio questa la ragione che consente di poter soltanto prevedere il criterio percentuale di riparto delle spese
4 straordinarie ma non permette di poterle predeterminare nel loro concreto ammontare e di farle divenire una voce dell'assegno di mantenimento.
Orbene, venendo al caso di specie, il Collegio osserva che le spese legate al pagamento della babysitter non possono essere considerate una voce dell'assegno di mantenimento e devono essere qualificate quali spese straordinarie, tenuto conto della loro imprevedibilità e considerato, altresì, che in sede di omologa della separazione le parti hanno già menzionato tale costo nella regolamentazione delle spese, includendolo tra le spese straordinarie, in conformità, peraltro, a quanto libellato dallo stesso nel ricorso introduttivo del giudizio, sicché, non essendo stati provati mutamenti Pt_1
rilevanti della situazione di fatto considerata in sede di separazione, tale condizione va confermata.
6. SPESE.
In ragione della natura della lite e dell'esito delle risultanze decisorie le spese vanno compensate, anche per la precedente fase della separazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Mesagne il
18.6.2022 tra e;
Parte_1 Controparte_1
2) dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
4) a modifica in parte qua delle condizioni della separazione, dispone per le visite come in parte motiva;
5) a conferma delle condizioni della separazione, pone in capo al ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole per la somma di € 300,00 mensili, da versare alla resistente, entro il 10 di ogni mese, oltre adeguamento annuale Istat e 50% delle spese straordinarie, tra cui vanno ricomprese quelle di babysitter;
6) conferma nel resto le condizioni della separazione;
7) compensa le spese sia per la fase della separazione che per quella del divorzio.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 3 aprile 2024.
Il Giudice Est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
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