Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 19/06/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1810/2022 RGAC
Il giudice, dott. P. Perfetti, ha emesso sentenza, nel giudizio in epigrafe, sulla citazione di nato a [...] il [...] (cod. fisc.: ), residente in [...]
Fiume n. 17 bis, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Cardello (cod. fisc.: – p.e.c.: CodiceFiscale_2
del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliato presso il suo Email_1 studio in Pinerolo, via Palestro n. 8, in forza di procura speciale
Avverso
(c.f. , residente in [...], CP_1 C.F._3 rappresentata e difesa dagli Avvocati Alessandro Semeraro (c.f. ) e Maurizio Marangon C.F._4
(c.f. ), del Foro di Torino – che dichiarano di voler ricevere comunicazioni e C.F._5 notificazioni di cancelleria agli indirizzi di p.e.c. e Email_2
– ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Email_3
Torino, c.so Francia n. 131,
OSSERVATO
Parte attrice chiede nella presente sede:
“nel merito:
- accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento della convenuta e, per l'effetto, condannare la SI al pagamento in favore del IG dell'importo di € 105.225,50 o quella CP_1 AR diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, per le causali di cui in atti, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi;
- respingere la domanda riconvenzionale avversaria e le altre ulteriori domande.
Con il favore delle spese del giudizio, oltre al rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A. e successive occorrende.
Con riserva di agire separatamente per la ripetizione di eventuali ulteriori somme.
Con riserva di proporre formale querela di falso.”
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respinta ogni contraria domanda, istanza, deduzione e produzione
- in via principale: rigettare tutte le avverse domande, poiché del tutto infondate sia in fatto sia in diritto, per i motivi di cui in atto;
- in via riconvenzionale: accertare e dichiarare la debenza, da parte del SI alla OR AR
, della somma di € 218.818,62 (o di quella differente accertanda in corso di causa) ai sensi CP_1 dell'art. 2033 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c. e, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il
SI al pagamento della suddetta somma alla OR;
AR CP_1
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui alcune somme siano ritenute dovute da parte della OR al SI , metterle in compensazione con le somme dovute CP_1 AR dal SI alla OR . AR CP_1
- in ogni caso: con condanna dell'attore alla totale rifusione delle spese di lite.”
La difesa attore adduce a fondamento della pretesa, come introdotta in giudizio, le seguenti circostanze:
“…1) Con atto Notaio del 17.3.2016 (doc. 2), trascritto presso la Conservatoria dei RR.II.di Torino Per_1
1 il 6.4.2016 ai numeri 11012/7655 (doc. 3), l'esponente vendeva alla SI , odierna CP_1 convenuta, il locale ad uso negozio sito in Torino, via Biglieri n. 1, al prezzo di € 70.633,50, corrisposti quanto ad € 50.344,12 per compensazione con l'atto di precetto notificato in data 19.3.2013, quanto ad €
15.289,38 per compensazione con l'atto di precetto notificato in pari data, e quanto ad € 5.000,00 a mezzo assegno bancario del 17.9.2012.
2) Tuttavia, i debiti portati in compensazione non facevano capo al IG né egli aveva AR ricevuto alcun atto di precetto da parte della SI . CP_1
3) Oltretutto, il prezzo della compravendita veniva fissato dalle parti in un importo inferiore rispetto al valore corrente di mercato, in considerazione del fatto che sull'immobile venduto gravavano delle formalità Pa pregiudizievoli e che l'acquirente si era impegnata ad estinguere i debiti maturati dal IG verso i creditori quale saldo prezzo (cd. accollo interno).
4) In particolare, sull'immobile gravavano le seguenti formalità pregiudizievoli:
- un'ipoteca giudiziale iscritta il 18.5.2011 ai numeri 18814/3301 per € 13.000 in favore del IG Per_2
(doc. 4);
[...]
- un pignoramento immobiliare trascritto il 22.6.2012 ai numeri 20394 / 15378 in favore dello stesso IG
(doc. 5); Persona_2
- un'ipoteca giudiziale iscritta il 10.12.2013 ai numeri 40145 / 4920 per € 50.000 in favore della SI
(doc. 6); Persona_3
- un pignoramento immobiliare trascritto in data 28.7.2014 ai numeri 24022 / 18345 in favore della medesima SI (doc. 7). Persona_3
Pa 5) Si precisa che detto immobile era stato acquistato dal IG in data 20.9.2010 (poco più di cinque anni prima) al prezzo di € 220.000,00 (doc. 8).
6) Si precisa, altresì, che a seguito di accertamento fiscale dell'Agenzia delle Entrate il prezzo di acquisto di €
70.633,50 indicato nell'atto di compravendita Notaio del 17.3.2016 è stato successivamente Per_1 rettificato in € 99.875,00 - tenuto conto dell'accollo da parte dell'acquirente dei quattro gravami esistenti -
e che l'immobile è stato poi rivenduto al figlio dell'odierno esponente, IG , con atto Notaio Persona_4
del 30.11.2018, al prezzo di € 140.000,00 (doc. 9), generando una plusvalenza di oltre € Per_1
40.000,00.
7) Giova segnalare che la stessa convenuta ha confermato l'esistenza dell'accordo tra le parti in virtù del Pa quale ella si era accollata il pagamento dei debiti del IG nei confronti dei creditori di quest'ultimo, IGi e (doc. 10). Per_2 Per_3
8) Tuttavia, divenuta proprietaria, la SI si rendeva inadempiente agli accordi intercorsi ed CP_1 ometteva di pagare i suddetti creditori i quali, non avendo aderito alla convenzione di accollo, nè dichiarato Pa di liberare il debitore originario, si rivolgevano al IG per ottenere il pagamento delle somme a loro spettanti.
9) Pertanto, avendo reperito nel frattempo una liquidità di € 70.000,00 a seguito di un'operazione Pa immobiliare (doc. 11), il IG effettuava le seguenti operazioni:
- in data 25.5.2017 forniva alla SI parte della provvista necessaria ad estinguere il CP_1 debito nei confronti del IG mediante la disposizione di un bonifico dell'importo di € Persona_2
9.592,00 (doc. 12) con causale “regolarizzazione posizione immobili venduti”. Successivamente, in data
13.6.2017, la SI emetteva un assegno circolare n. 3304713867-00 dell'importo di € 10.806,65 CP_1 in favore del medesimo IG (doc. 13). Seguiva la rinuncia alla procedura esecutiva Persona_2 immobiliare promossa ai danni dell'esponente e la cancellazione delle relative formalità (cfr. annotazioni in calce alle note di iscrizione ipotecaria e di trascrizione del pignoramento: docc. 4 e 5);
- in data 13.6.2017 emetteva due assegni circolari per l'importo complessivo di € 30.000,00 a tacitazione definitiva delle pretese della SI (doc. 14); a fronte di detto versamento la procedura Persona_3 esecutiva immobiliare promossa nei confronti dell'esponente veniva rinunciata e le relative formalità venivano cancellate (cfr. annotazioni in calce alle note di iscrizione ipotecaria e di trascrizione del pignoramento: docc. 6 e 7).
Pa 10) Vani sono stati i tentativi del IG di ottenere dalla SI la restituzione delle somme CP_1 versate…”
Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc, parte attrice deduce ulteriormente:
“Il IG e la SI si sono conosciuti nel mese di luglio2012. AR CP_1
Dal successivo mese di agosto la SI si è trasferita a vivere nella villa con piscina di proprietà CP_1 dell'esponente, sita nella collina torinese, dove abitava anche il padre dell'esponente, IG . Per_5
La convivenza more uxorio si è protratta sino al 2018.
All'epoca dei fatti l'esponente era emotivamente assai fragile, avendo subito un infarto nel 2011 (all'età di
51 anni) ed essendo stato sottoposto a numerosi interventi tra il 2012 ed il 2019 a causa della patologia Pa riscontrata (il IG è affetto da una cardiopatia ischemica cronica). Nel 2014 gli veniva diagnosticato un disturbo della personalità per abuso di alcool e farmaci. A gennaio del 2015 subiva la perdita del caro padre, dopo una lunga ed atroce malattia (tumore) in seguito alla quale aveva subito anche l'amputazione di una gamba a dicembre del 2014. Nel 2017 gli veniva riconosciuto lo stato di invalidità. Nel 2018 veniva ricoverato per una sindrome depressiva atipica reattiva a eventi di vita, ripresentatasi nel 2019 (docc. 15 -
18). A causa delle gravi condizioni di salute, non essendo più in grado di far fronte agli impegni economici assunti per la tabaccheria, in data 3.5.2012, 27.9.2013 e 30.9.2013 vendeva gli alloggi siti in Torino, corso
Vercelli 175.
Successivamente, non riuscendo ad appianare la situazione debitoria ed essendo fortemente spaventato di precipitare in disgrazia, tra il 18.2.2016 ed il 18.1.2017 trasferiva alla SI ben quattro CP_1 immobili siti in Torino, corso Toscana 185, via Biglieri n. 1, piazza Rebaudengo n. 2 e via Chiesa della Salute
n. 99.
Le dazioni venivano eseguite con l'intento di proteggere il patrimonio immobiliare dai creditori, sulla base dell'affidamento comune che dei beni ne avrebbero goduto entrambi i conviventi, continuando a garantire alla famiglia un'entrata mensile costante costituita dalle rendite derivanti dalle locazioni di detti immobili.
Ai trasferimenti immobiliari non conseguiva una contropartita in denaro, in quanto il prezzo, ove corrisposto, veniva interamente restituito alla SI a mezzo assegni o in contanti (è il caso della CP_1 vendita di corso Toscana, piazza Rebaudengo e via Chiesa della salute: doc. 46 e 48, produzione avversaria) ovvero veniva compensato con crediti inesistenti (come nel caso della vendita di via Biglieri).
Pa Troppo tardi il IG si avvedeva di aver mal riposto la propria fiducia.
La SI , approfittando dello stato di bisogno e della fragilità psicologica dell'esponente e del CP_1 padre , metteva in atto un macchinoso piano all'apparente scopo di mettere al riparo il patrimonio Per_5 familiare dai creditori, ma in realtà finalizzato esclusivamente ad arricchire le proprie personali sostanze.
Esemplari sono le scritture private 2.3.2013 (doc. 4, produzione avversaria) e 6.3.2013 (doc. 41, produzione avversaria), oltre alla numerosa documentazione prodotta in giudizio dalla controparte (cfr, tra gli altri, docc. 6, 12, 13 e 40). Lo stato di sudditanza psicologica è vieppiù dimostrato dalla scrittura 17.2.2017 con Pa cui il IG dichiarava di voler affidare alla SI le sorti della propria vita (doc. 47, CP_1 produzione avversaria).
In questa cornice, il IG fidandosi ciecamente delle competenze in materia bancaria e AR creditizia e della nobiltà dei sentimenti dell'allora compagna di vita, seguiva pedissequamente le indicazioni della SI , emettendo assegni circolari e/o effettuando prelevamenti del corrispondente importo CP_1 incassato, così da lasciare sul conto solo quanto strettamente necessario per l'attività commerciale.
Nel 2018 il rapporto di convivenza veniva a cessare, per volontà esclusiva della SI ” Pt_2
Premesso che le deduzioni, afferenti ad un presunto minorato stato di benessere psicofisico dell'attore, non hanno rilevanza in questa sede, non essendo stata svolta alcuna formale azione, volta ad accertare un qualche dolo, da parte della , e neppure invocate altre cause di invalidità del consenso, prestato CP_1 dall'attore, nei negozi giuridici da questi conclusi con la convenuta,
Pa la narrativa, di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc del , rende difficile individuare il titolo giuridico, su cui dovrebbero fondarsi le rivendicazioni economiche avverso controparte.
Secondo quanto dedotto in citazione, la non avrebbe adempiuto agli obblighi, assunti in sede di CP_1 Pa compravendita immobiliare, afferenti al pagamento dei creditori del – in vista di detto effetto, Pa sosteneva ivi il , il prezzo della compravendita, indicata in citazione, era stato anche decurtato, rispetto al reale valore, mettendo in conto, per l'appunto, la presunta assunzione di responsabilità, quale accollo interno, della , per i debiti dell'attore [pag. 2 di citazione]. CP_1 Successivamente, si è visto, la difesa attorea ammette invece che l'intero impianto negoziale così descritto era frutto di simulazione assoluta, non essendosi mai, nella volontà delle parti, voluto trasferire bene alcuno [tanto da non richiedersi alla (apparente) acquirente reali spostamenti di denaro] ed essendo il congegno contrattuale, fatto apparire all'esterno, meramente finalizzato ad evitare iniziative creditorie Pa avverso il .
Se però la volontà negoziale delle parti odierne era (e tanto, come detto, è riferito dall'attore in modo sufficientemente chiaro, nella appena menzionata memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc) frutto di simulazione assoluta;
allora nessun valido accollo può essersi perfezionato da parte della . CP_1
Stante infatti il collegamento negoziale di detto, asserito, accollo, rispetto alla compravendita immobiliare – Pa collegamento negoziale che si evince dalla narrativa del – la radicale nullità della compravendita non può che estendersi alla dedotta manifestazione di volontà, accessoria rispetto a quella, della . CP_1
Pa Non vi è alcun valido titolo, allora, in forza del quale il possa pretendere alcunché, nella presente sede, secondo la prospettazione offerta (peraltro, si noti, estremamente contraddittoria, alla luce delle differenti allegazioni, rinvenienti dalla citazione, prima, e dalla successiva memoria scritta, che nega la prima abbastanza chiaramente).
Quanto alla domanda riconvenzionale della convenuta,
Pa la stessa si fonda su pretesi pagamenti, che la convenuta avrebbe svolto nell'interesse del , nel corso del loro rapporto sentimentale.
Ma, si osserva, la parte convenuta non è facultizzata all'ampliamento, ad nutum, del thema decidendum – art. 36 cpc – potendo svolgere riconvenzionale, solo in riferimento al titolo o all'oggetto dedotti in giudizio da parte attrice.
Tenuto conto che le pretese economiche della attengono ad una pluralità di eterogenee situazioni CP_1 Pa giuridiche, facenti capo al , o anche alla di lui famiglia, con riferimento alle quali la convenuta avrebbe proceduto al pagamento di debiti altrui, ovvero mutuato somme di denaro;
tenuto conto che quanto dedotto non può dirsi oggetto di connessione in senso proprio, rispetto alle domande attoree, al più potendo la aliunde fare valere le proprie pretese;
CP_1
[Cfr. il tenore letterale della comparsa di risposta:
“…Le somme elencate [trattasi di asseriti mutui e/o pagamenti diretti, elencati nelle pagine da 5 a seguire di comparsa, NdR] sono solo una parte, come vedremo, delle somme che la OR ha anticipato CP_1 Pa alla famiglia , tendenzialmente tra gli anni 2012 e 2015; famiglia che, peraltro, si è sempre riconosciuta debitrice nei confronti della odierna convenuta (cfr. doc. 4).
Lo stesso , in più occasioni, ha riconosciuto i propri debiti nei confronti della OR;
AR CP_1 per esempio, nel momento in cui gli veniva restituito, da quest'ultima, un assegno dato a garanzia, ma che poi si è rivelato privo di provvista.
In tale circostanza, l'attore ha sottoscritto una dichiarazione del seguente tenore: “Dichiaro che
[...]
mi ha restituito l'originale dell'assegno suindicato da me emesso a garanzia di uno dei prestiti che CP_1
ha fatto in questi anni a mio padre e a me per aiutarci a far fronte CP_1 Per_5 AR Pa ai debiti della (nostra) famiglia . Tale assegno non è stato incassato dalla stessa per indisponibilità dei fondi, pur continuando la stessa ad aiutarci ogni qual volta non disponessimo di denaro per far fronte ai debiti della tabaccheria o per evitare il protesto a mio nome delle cambiali mensili a favore del SI
o per debiti personali/famigliari” (doc. 40; nostri sottolineature e grassetti). Per_2 1 Ci riserviamo di depositare ulteriore documentazione a prova dei pagamenti effettuati dalla OR Pa
a titolo di prestito al IG. . CP_1
17. O ancora come quando, in data 6.3.2013, il SI sottoscriveva una dichiarazione del Per_5 seguente tenore: “Premesso che ho ricevuto dalla IG.ra , nata ad [...] il [...] C.F. CP_1 un prestito di 50.000,00 euro (cinquantamila euro) per necessità personali legate alla C.F._6 mia posizione debitoria e di mio figlio, con la presente mi impegno a restituire alla Stessa l'importo prestatomi. e sottoscrivo, pertanto, in data odierna una cambiale a suo favore per l'importo di CP_2
50.000,00 ( )” (doc. 41, nostri sottolineatura e grassetto)…”]; Parte_3
la riconvenzionale deve allora esser ritenuta irrituale, mancando la diretta connessione alla domanda originaria.
Potrà invero esser introdotta causa ad hoc, per la restituzione delle somme date a mutuo, secondo la narrativa della , essendo detti finanziamenti tuttavia avulsi dal thema rituale di questo giudizio, CP_1 secondo le norme codicistiche.
Spese compensate, alla luce della reciproca soccombenza.
PQM
Il tribunale,
definitivamente pronunziando,
rigetta le domande attoree;
dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Asti, 11.6.2025
Il gi dott. Perfetti