Sentenza 28 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 28/06/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1497/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Adriana Forastiere, all'esito del deposito delle note sostitutive di udienza e della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1497/2024 R.G., vertente tra:
(c.f. , rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1 C.F._1
Dario Franceschini (c.f. e Francesco Marcello Frattin (c.f. C.F._2
) del Foro di Modena, anche disgiuntamente fra loro, come C.F._3 da procure in atti, con domicilio eletto presso l'avv. Dario Franceschini in Modena, Via dei Lovoleti n. 9, PEC e n. Email_1 fax 059223945; APPELLANTE E
, in persona del Presidente pro tempore Controparte_1
Dott. Massimo Isola (Cod. fisc. , autorizzato con C.F._4 deliberazione di Giunta dell'Unione medesima n. 107 del 08/08/2024, rappresentata e difesa a mezzo degli Avvocati Pierangelo Unibosi (Cod. fisc.
e Maria Cristina Tassinari (Cod. fisc. C.F._5
) del Foro di Ravenna quali legali presso l'Ufficio Unico C.F._6
Avvocatura dell'Unione della Romagna Faentina, anche disgiuntamente tra loro come da procura in atti, con domicilio eletto presso la sede dell'
[...] in Faenza, Piazza del Popolo n. 31 (fax 0546/691374; pec: Controparte_1
); Email_2
APPELLATA
OGGETTO: appello;
opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada;
1
Il Giudice di Pace di Faenza, con l'impugnata sentenza n. 9/2024, emessa il 9 gennaio 2024, a definizione del giudizio R.G. n. 29/2023, ha respinto la opposizione proposta da avverso i verbali di accertamento n. Parte_1
CX835726 - n. registro 54815/2022, n. CX835792 - n. registro 54881/2022, n.
CX836649 - n. registro 56133/2022 elevati nei suoi confronti dal Corpo di Polizia
Locale dell' per violazione dell'art. 142, co. 7 e 8 Controparte_1 del codice della strada – eccesso di velocità – e per l'effetto ha confermato i verbali impugnati.
In particolare, il giudice di prime cure ha respinto le doglianze del ricorrente in merito alla illegittimità dei verbali di accertamento sostenendo la sostanziale equivalenza tra omologazione e certificazione dell'apparecchio utilizzato per il rilevamento della velocità.
Con ricorso in appello del 5.07.2024, ha proposto impugnazione della Parte_1 sentenza di primo grado contestando, tra le altre cose, l'equiparazione tra certificazione ed omologazione dell'apparecchio utilizzato per il rilevamento della velocità; ha chiesto quindi la riforma dell'impugnata sentenza e l'annullamento dei verbali di accertamento.
Si è ritualmente costituita la chiedendo il rigetto Controparte_1 integrale dell'appello e la conferma della impugnata sentenza.
***
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Parte ricorrente si duole del fatto che l'eccesso di velocità contestatogli è stato accertato attraverso uno strumento di rilevazione della velocità non omologato, come richiesto dall'art. 142, co. 6, C.d.S..
Sostiene in particolare che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, il procedimento di approvazione della apparecchiatura utilizzata non possa essere equiparato a quello di omologazione.
2 Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante "autovelox” […] in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato […], spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione”, e che “detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9645 del
11/05/2016; cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18022 del 9/07/2018)” (cfr.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 3335 del 2024).
Inoltre, superando il diverso orientamento assunto in precedenza da parte della giurisprudenza di merito, la Suprema Corte ha recentemente statuito che “in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs.
n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse” (cfr. Cass. Ordinanza n. 10505/2024).
Nella motivazione della pronuncia da ultimo citata si legge che l'omologazione consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s.
La suddetta pronuncia ha escluso, anche, qualsivoglia incidenza sul piano interpretativo - a fronte di una interpretazione basata sulle fonti normative primarie - del Parere n.8176 dell'11/11/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del D.M. n.282 del 13.06.17, i quali sembrerebbero avallare una
3 possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione. Tale equipollenza, secondo la Corte di Cassazione, non trova supporto nelle fonti primarie che, in quanto tali, non possono essere derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo.
Ciò posto, la lettura sistematica proposta dalla appellata alle pagg.
7-9 della memoria di costituzione contrasta con quella fornita dalla Corte di Cassazione con la suddetta ordinanza n. 10505/2024, i cui principi sono stati confermati con la recente ordinanza n. 12924 del 15.5.2025. Con tale ultima pronuncia, la
Suprema Corte ha ribadito anche, proprio con riferimento alla circolare n. 995 del
23 gennaio 2025 del ministero dell'interno (depositata dalla appellata con le note del 29.4.2025), che “non possono avere un'influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara esegesi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali, che avallano una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, la quale non trova supporto in fonti primarie”.
Alla luce della giurisprudenza richiamata, non può essere condivisa l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui il procedimento di approvazione è sostanzialmente assimilabile a quello di omologazione.
L'ente appellato non ha fornito la prova della omologazione della apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della velocità.
Ne consegue che l'appello deve essere accolto e per l'effetto annullati i verbali di contestazione per eccesso di velocità, oggetto di impugnazione.
Il carattere di novità dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità, risultato determinante ai fini della presente decisione, e la obiettiva controvertibilità della questione giustificano la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in grado di appello, definitivamente pronunciando, nel procedimento in epigrafe indicato, disattesa o assorbita ogni altra domanda o eccezione, per le ragioni in motivazione, così provvede:
4 ACCOGLIE L'APPELLO proposto da avverso la sentenza n. 9/2024, Parte_1 pubblicata il 9 gennaio 2024 dal Giudice di Pace di Faenza, e per l'effetto i verbali n. CX835726 - n. registro 54815/2022, n. CX835792 - n. Pt_2 registro 54881/2022, n. CX836649 - n. registro 56133/2022 di accertamento di violazione del codice della strada;
COMPENSA le spese del doppio grado.
Così deciso in Ravenna, in data 28.06.2025.
Il Giudice dott.ssa Adriana Forastiere
5