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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 10/09/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 959/2025
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in Camera di ConIGlio in persona dei magistrati
Andrea Pappalardo Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Magdalena Costa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al N. 959/2025 R.G. da
Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CARUSI FRANCO, giusta delega in atti;
ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
pagina 1 di 8 che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Bolzano (BZ) il 11/11/1999 da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...]; Parte_2 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bolzano, ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 166, Parte I, Serie /, dell'anno 1999
l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1) Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori, Persona_1 con collocamento prevalente e residenza presso la madre.
2) I genitori concorderanno i tempi che la figlia trascorrerà insieme al padre;
Persona_1 in mancanza di un soddisfacente accordo che tenga in considerazione il diritto della figlia pagina 2 di 8 minore ad avere frequenti contatti, anche per la quotidianità, con entrambi i genitori, varrá il seguente calendario, per il diritto di visita del padre:
- a fine settimana alternati dalla sera di venerdì sino alla sera di domenica,
- ogni martedì e/o giovedì dalle ore 16.00 alle ore 21.00, o altro giorno da concordare,
- il padre potrà inoltre trascorrere con la figlia minore 3 settimane durante le Persona_1 vacanze estive nel mese di agosto, nonché le ferie di Natale e Capodanno, di Pasqua e di
Carnevale alternate e la prima settimana di novembre ad anni alterni.
3) La responsabilità genitoriale sulla figlia minore verrà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia minore saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle aspirazioni e della capacità della stessa.
Per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori sono autorizzati ad esercitare la responsabilità genitoriale in forma separata.
4) Entrambi i genitori prestano reciproco consenso all'espatrio di ognuno di loro e della figlia minorenne . Per_1
5) Stabilire che il ricorrente IG. corrisponda alla figlia minore Parte_2 [...]
, con versamento sul conto corrente della madre, entro il giorno 5 di ogni mese la Per_1 somma di € 200,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Astat, con prima rivalutazione nel marzo 2026.
6) Disporre che entrambi i genitori concorrano nella misura del 50% al pagamento di tutte le spese di carattere straordinario per la sola figlia minore, secondo i parametri individuati dal protocollo d'intesa del Tribunale di Bolzano di data 26.11.2024.
7) Regolamentazione delle reciproche pretese patrimoniali tra i coniugi
I ricorrenti, a definizione di ogni rimanente pretesa patrimoniale reciproca dal matrimonio, e premesso che i ricorrenti sono ancora titolari del diritto di proprietà per la metà indivisa ciascuno dell'immobile identificato in p.ed. 2709, sito in 39100 Bolzano (BZ), Via Maso della Pieve, n.
73, convengono quanto segue:
pagina 3 di 8 A) mobilio/arredo i mobili e l'arredo comuni rimangono o passano nella proprietà del coniuge che già ne ha il possesso;
B) immobili/casa familiare il IG. cede la sua metà della casa familiare alla IG.ra , come Parte_2 Parte_1 qui di seguito specificato.
A tacitazione di ogni reciproca pretesa dal matrimonio, il IG. accetta e riceve da parte Per_1 della IG.ra la somma omnicomprensiva di € 120.000,00.-, da pagarsi a mezzo di Parte_1 bonifico bancario entro 10 giorni dal ricevimento del decreto tavolare relativo all'intavolazione del diritto di proprietà esclusiva della casa familiare.
Ciascuno dei ricorrenti provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri, e, con la suddetta ripartizione, si danno atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra.
TRASFERIMENTO DELLA CASA FAMILIARE
a) Il IG. trasferisce alla IG.ra che accetta, la piena Parte_2 Parte_1 proprietà della propria quota indivisa di metà (1/2) della porzione materiale 32
(trentadue) della particella edificiale 2709 in P.T. 2325 II C.C. 652 Dodiciville, composta da casa di abitazione, situata in 39100 Bolzano, Via Maso della Pieve, n. 73, e identificata al Nuovo Catasto Edilizio di Bolzano come segue:
- p.ed. 2709, foglio 17, sub 32, p.m. 32, cat. A / 3, classe 2, consistenza 5,5 vani, superficie
78 mq, rendita 525,49, il tutto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti gli annessi e connessi, adiacenze e pertinenze, parti comuni, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, usi, diritti, azioni e ragioni inerenti.
b) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 bis, legge, n. 52 del 27.02.1985, e successive modifiche, i ricorrenti precisano che i dati catastali degli immobili sopra indicati si riferiscono alle planimetrie depositate presso il Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Bolzano, per la p.m. 32 (elaborato planimetria appartamento), prot. 1813/75.000.1975
pagina 4 di 8 di data 19.07.1975, per la p.ed. 2709 (elaborato planimetria parti comuni), prot.
26255.001.2022, di data 28.10.2022, entrambe qui allegate sub “A” e da allegare alla sentenza emananda quale parte integrante. Le parti dichiarano che i dati e le planimetrie catastali corrispondono e sono conformi allo stato di fatto, e dichiarano la corrispondenza tra gli intestatari dell'immobile di cui sopra come risultano dal tavolare con quelli risultanti al Catasto.
c) Pesi e gravami: l'immobile viene trasferito nello stato di fatto in cui si trova, libero da pesi e gravami con eccezione di quanto segue:
Si da atto che le parti comuni della p.ed. 2709 sono gravate dai diritti di servitù risultanti dall'estratto tavolare come segue:
- G.N. 2824/1 del 17.07.1973, servitù posa di cavo coassiale, a carico della p.ed 2709 e in favore dell'azienda servizi telefonici,
- G.N. 2003/2 del 14.07.1975, servitù di tollerare affissioni e insegne, a carico anche della p.m.
32 della p.ed. 2709, e in favore della p.ed 2709, p.m. 1 e 2,
- G.N. 2626/5 del 22.09.1975, servitù di passaggio in corridoio del piano interrato, a carico anche della p.m. 32 della p.ed 2709, ed in favore della p.ed 2709, p.m. 97,
- G.N. 2626/8 del 22.09.1975, servitù di passaggio a piedi e con veicoli, a carico della p.ed
2709, e in favore della p.ed 3200, p.f. 1560/1, 1560/2.
Si da atto inoltre che la p.m. 32 della p.ed. 2709 è gravata dell'annotazione del vincolo sociale previsto dall'art. 62 della legge provinciale del 17.12.1998, n. 13, risultante dal G.N. 5285/1 del
29.06.2009.
d) Ai sensi dell'art. 40, comma 2, legge, n. 47 del 28.021985, e successive modifiche, ovvero art. 46, comma 1, del DPR 380/2001, le parti dichiarano che i fabbricati oggetto del presente trasferimento di proprietà sono stati costruiti con concessione edilizia, n. 155/73 del 10.10.1973 del Comune di Bolzano, che ha rilasciato il permesso di abitabilità in data
8.10.1986 e la licenza d'uso il 20 ottobre 1986 (allegato 22), e che successivamente non pagina 5 di 8 sono stati eseguiti lavori o modifiche che necessitavano di provvedimenti autorizzativi, licenze, permessi, varianti, DIAE, SCIA né condoni, sanatorie, etc.
e) Le parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445 / 2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiarano, ai sensi dell'art. 35, comma 22, del d.l., n.
233 / 2006 convertito in legge, n. 248/2006, di non essersi avvalsi di un mediatore immobiliare.
f) Le parti dichiarano di essere a conoscenza delle norme nazionali e locali riguardanti l'efficienza energetica degli edifici, e dei relativi obblighi e sanzioni. La IG.ra ha già ricevuto l'attestato di prestazione energetica relativo alla p.ed 2709 Parte_1
CC 652 Dodiciville, a firma del tecnico abilitato Geom. dell'Ordine dei Persona_2
Geometri di Bolzano, di data 23.07.2021, in corso di validità, ai sensi dell'art. 6, comma
5, d.lgs., n. 192 del 19 agosto 2005, e successive modifiche, attestazione qui allegata sub
“B” e da allegare alla emananda sentenza quale parte integrante.
g) Con riferimento all'annotazione sub G.N. 5285/1, di data 29.06.2009, del vincolo sociale previsto dall'art. 62 della L.P. del 17.12.1998, n. 13, le parti chiederanno congiuntamente il nulla osta della Provincia al presente trasferimento.
h) Il possesso dell'immobile in oggetto è già stato trasferito in sede di separazione alla IG.ra
Il diritto di proprietà dell'immobile sarà trasferito con Parte_1
l'intavolazione della presente cessione.
i) Il IG. rinuncia espressamente all'iscrizione dell'ipoteca legale, sollevando Parte_2 il conservatore da ogni responsabilità.
j) Le parti prestano il consenso all'intavolazione del presente trasferimento di proprietà a mezzo dell'Avv. Carusi Franco. Le relative spese saranno a carico della IG.ra
. Parte_1
k) Le parti chiedono, riguardo al trasferimento del diritto di proprietà sugli immobili sopra identificati, l'esenzione dell'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, come pagina 6 di 8 stabilito nell'art. 19 della legge, n. 74 del 1987 (sentenza Corte Cost., n. 154/1999 - circolare dell'Agenzia delle Entrate, n. 49 / E del 16.03.2000) in quanto riguardante la regolamentazione di rapporti patrimoniali - coniugali.
l) Le parti dichiarano e garantiscono, in applicazione del D.M. n. 37 / 2008, che gli impianti dell'immobile oggetto di trasferimento di proprietá sono a norma di legge.
Le parti concordano che il venditore IG. sia esonerato dal rilascio della Parte_2 dichiarazione di garanzia di conformitá degli impianti e che l'immobile viene ceduto nello stato di fatto in cui si trova e che gli eventuali costi di regolarizzazione saranno a carico dell'acquirente IG.ra . Parte_1
La IG.ra rinuncia alla garanzia di conformitá ed alla relativa Parte_1
Co Con dichiarazione DI. e/o I, come per legge, vivendo da sola nella casa coniugale a far data della separazione personale (omologa di data 11.02.2019) e con ciò avendo constatato di persona la regolare funzionalitá degli impianti.
Le parti rinunciano ad ogni pretesa, garanzia o azione di qualsiasi natura relativa alla conformitá degli impianti.
Le parti si richiamano all'allegato B, Attestato di prestazione energetica degli edifici –
APE, Geom. di Bolzano, di data 23.07.2021. Persona_2
m) A tacitazione di ogni reciproca pretesa dal matrimonio ed a seguito del trasferimento della proprietà della casa coniugale, il IG. accetta e riceve da parte della IG.ra Parte_2
, la somma omnicomprensiva di € 120.000,00.-, da pagarsi a mezzo Parte_1 di bonifico bancario, presso il conto corrente bancario del venditore, banca BNL, agenzia di Bolzano Piazza Walter, conto corrente, IBAN [...], entro
10 giorni dal ricevimento del decreto tavolare relativo all'intavolazione del diritto di proprietà esclusiva della casa familiare.
Le parti si riservano la facoltá di sostituire il mezzo del pagamento della somma di €
120.000,00.- mediante bonifico bancario, col pagamento mediante consegna di assegno circolare non trasferibile emesso dalla acquirente IG.ra Parte_1 Per_3
pagina 7 di 8 della Bassa Atesina, agenzia di San Giacomo, conto corrente, IBAN
[...], intestato ed in favore del venditore IG. . Parte_2
Ciascuno dei ricorrenti provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri, e, con la suddetta ripartizione, si danno atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra.
Le parti dichiarano di non essersi avvalse delle prestazioni e delle competenze di un mediatore.
n) Le parti dichiarano di essere state edotte ed informate ed a tal fine sono edotte ed informate circa l'obbligo di entrambe di comunicare alla Questura di Bolzano l'avvenuta cessione del fabbricato nonché di informarsi presso il Comune territorialmente competente circa gli obblighi e gli oneri in materia di IMI.
o) Le parti dichiarano di richiamare ed accettare il regolamento di condominio e le relative tabelle millesimali, di cui hanno personale conoscenza;
le parti dichiarano di aver pagato ed aver ottemperato a tutti gli oneri condominiali, patrimoniali e non patrimoniali, nonché dichiarano, il IG. ex art. 63, u.c., disp. att. cod. civ., di impegnarsi a dare Parte_2 tempestiva comunicazione del trasferimento immobiliare all'amministrazione condominiale.
8) Le spese del presente procedimento sono a carico di ciascuna delle parti nella misura della metà.
Costituiscono parte integrante della presente sentenza gli allegati A) e B) depositati telematicamente in data 12/03/2025.
10/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris Recla Andrea Pappalardo
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 959/2025
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in Camera di ConIGlio in persona dei magistrati
Andrea Pappalardo Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Magdalena Costa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al N. 959/2025 R.G. da
Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CARUSI FRANCO, giusta delega in atti;
ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
pagina 1 di 8 che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Bolzano (BZ) il 11/11/1999 da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...]; Parte_2 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bolzano, ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 166, Parte I, Serie /, dell'anno 1999
l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1) Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori, Persona_1 con collocamento prevalente e residenza presso la madre.
2) I genitori concorderanno i tempi che la figlia trascorrerà insieme al padre;
Persona_1 in mancanza di un soddisfacente accordo che tenga in considerazione il diritto della figlia pagina 2 di 8 minore ad avere frequenti contatti, anche per la quotidianità, con entrambi i genitori, varrá il seguente calendario, per il diritto di visita del padre:
- a fine settimana alternati dalla sera di venerdì sino alla sera di domenica,
- ogni martedì e/o giovedì dalle ore 16.00 alle ore 21.00, o altro giorno da concordare,
- il padre potrà inoltre trascorrere con la figlia minore 3 settimane durante le Persona_1 vacanze estive nel mese di agosto, nonché le ferie di Natale e Capodanno, di Pasqua e di
Carnevale alternate e la prima settimana di novembre ad anni alterni.
3) La responsabilità genitoriale sulla figlia minore verrà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia minore saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle aspirazioni e della capacità della stessa.
Per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori sono autorizzati ad esercitare la responsabilità genitoriale in forma separata.
4) Entrambi i genitori prestano reciproco consenso all'espatrio di ognuno di loro e della figlia minorenne . Per_1
5) Stabilire che il ricorrente IG. corrisponda alla figlia minore Parte_2 [...]
, con versamento sul conto corrente della madre, entro il giorno 5 di ogni mese la Per_1 somma di € 200,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Astat, con prima rivalutazione nel marzo 2026.
6) Disporre che entrambi i genitori concorrano nella misura del 50% al pagamento di tutte le spese di carattere straordinario per la sola figlia minore, secondo i parametri individuati dal protocollo d'intesa del Tribunale di Bolzano di data 26.11.2024.
7) Regolamentazione delle reciproche pretese patrimoniali tra i coniugi
I ricorrenti, a definizione di ogni rimanente pretesa patrimoniale reciproca dal matrimonio, e premesso che i ricorrenti sono ancora titolari del diritto di proprietà per la metà indivisa ciascuno dell'immobile identificato in p.ed. 2709, sito in 39100 Bolzano (BZ), Via Maso della Pieve, n.
73, convengono quanto segue:
pagina 3 di 8 A) mobilio/arredo i mobili e l'arredo comuni rimangono o passano nella proprietà del coniuge che già ne ha il possesso;
B) immobili/casa familiare il IG. cede la sua metà della casa familiare alla IG.ra , come Parte_2 Parte_1 qui di seguito specificato.
A tacitazione di ogni reciproca pretesa dal matrimonio, il IG. accetta e riceve da parte Per_1 della IG.ra la somma omnicomprensiva di € 120.000,00.-, da pagarsi a mezzo di Parte_1 bonifico bancario entro 10 giorni dal ricevimento del decreto tavolare relativo all'intavolazione del diritto di proprietà esclusiva della casa familiare.
Ciascuno dei ricorrenti provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri, e, con la suddetta ripartizione, si danno atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra.
TRASFERIMENTO DELLA CASA FAMILIARE
a) Il IG. trasferisce alla IG.ra che accetta, la piena Parte_2 Parte_1 proprietà della propria quota indivisa di metà (1/2) della porzione materiale 32
(trentadue) della particella edificiale 2709 in P.T. 2325 II C.C. 652 Dodiciville, composta da casa di abitazione, situata in 39100 Bolzano, Via Maso della Pieve, n. 73, e identificata al Nuovo Catasto Edilizio di Bolzano come segue:
- p.ed. 2709, foglio 17, sub 32, p.m. 32, cat. A / 3, classe 2, consistenza 5,5 vani, superficie
78 mq, rendita 525,49, il tutto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti gli annessi e connessi, adiacenze e pertinenze, parti comuni, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, usi, diritti, azioni e ragioni inerenti.
b) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 bis, legge, n. 52 del 27.02.1985, e successive modifiche, i ricorrenti precisano che i dati catastali degli immobili sopra indicati si riferiscono alle planimetrie depositate presso il Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Bolzano, per la p.m. 32 (elaborato planimetria appartamento), prot. 1813/75.000.1975
pagina 4 di 8 di data 19.07.1975, per la p.ed. 2709 (elaborato planimetria parti comuni), prot.
26255.001.2022, di data 28.10.2022, entrambe qui allegate sub “A” e da allegare alla sentenza emananda quale parte integrante. Le parti dichiarano che i dati e le planimetrie catastali corrispondono e sono conformi allo stato di fatto, e dichiarano la corrispondenza tra gli intestatari dell'immobile di cui sopra come risultano dal tavolare con quelli risultanti al Catasto.
c) Pesi e gravami: l'immobile viene trasferito nello stato di fatto in cui si trova, libero da pesi e gravami con eccezione di quanto segue:
Si da atto che le parti comuni della p.ed. 2709 sono gravate dai diritti di servitù risultanti dall'estratto tavolare come segue:
- G.N. 2824/1 del 17.07.1973, servitù posa di cavo coassiale, a carico della p.ed 2709 e in favore dell'azienda servizi telefonici,
- G.N. 2003/2 del 14.07.1975, servitù di tollerare affissioni e insegne, a carico anche della p.m.
32 della p.ed. 2709, e in favore della p.ed 2709, p.m. 1 e 2,
- G.N. 2626/5 del 22.09.1975, servitù di passaggio in corridoio del piano interrato, a carico anche della p.m. 32 della p.ed 2709, ed in favore della p.ed 2709, p.m. 97,
- G.N. 2626/8 del 22.09.1975, servitù di passaggio a piedi e con veicoli, a carico della p.ed
2709, e in favore della p.ed 3200, p.f. 1560/1, 1560/2.
Si da atto inoltre che la p.m. 32 della p.ed. 2709 è gravata dell'annotazione del vincolo sociale previsto dall'art. 62 della legge provinciale del 17.12.1998, n. 13, risultante dal G.N. 5285/1 del
29.06.2009.
d) Ai sensi dell'art. 40, comma 2, legge, n. 47 del 28.021985, e successive modifiche, ovvero art. 46, comma 1, del DPR 380/2001, le parti dichiarano che i fabbricati oggetto del presente trasferimento di proprietà sono stati costruiti con concessione edilizia, n. 155/73 del 10.10.1973 del Comune di Bolzano, che ha rilasciato il permesso di abitabilità in data
8.10.1986 e la licenza d'uso il 20 ottobre 1986 (allegato 22), e che successivamente non pagina 5 di 8 sono stati eseguiti lavori o modifiche che necessitavano di provvedimenti autorizzativi, licenze, permessi, varianti, DIAE, SCIA né condoni, sanatorie, etc.
e) Le parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445 / 2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiarano, ai sensi dell'art. 35, comma 22, del d.l., n.
233 / 2006 convertito in legge, n. 248/2006, di non essersi avvalsi di un mediatore immobiliare.
f) Le parti dichiarano di essere a conoscenza delle norme nazionali e locali riguardanti l'efficienza energetica degli edifici, e dei relativi obblighi e sanzioni. La IG.ra ha già ricevuto l'attestato di prestazione energetica relativo alla p.ed 2709 Parte_1
CC 652 Dodiciville, a firma del tecnico abilitato Geom. dell'Ordine dei Persona_2
Geometri di Bolzano, di data 23.07.2021, in corso di validità, ai sensi dell'art. 6, comma
5, d.lgs., n. 192 del 19 agosto 2005, e successive modifiche, attestazione qui allegata sub
“B” e da allegare alla emananda sentenza quale parte integrante.
g) Con riferimento all'annotazione sub G.N. 5285/1, di data 29.06.2009, del vincolo sociale previsto dall'art. 62 della L.P. del 17.12.1998, n. 13, le parti chiederanno congiuntamente il nulla osta della Provincia al presente trasferimento.
h) Il possesso dell'immobile in oggetto è già stato trasferito in sede di separazione alla IG.ra
Il diritto di proprietà dell'immobile sarà trasferito con Parte_1
l'intavolazione della presente cessione.
i) Il IG. rinuncia espressamente all'iscrizione dell'ipoteca legale, sollevando Parte_2 il conservatore da ogni responsabilità.
j) Le parti prestano il consenso all'intavolazione del presente trasferimento di proprietà a mezzo dell'Avv. Carusi Franco. Le relative spese saranno a carico della IG.ra
. Parte_1
k) Le parti chiedono, riguardo al trasferimento del diritto di proprietà sugli immobili sopra identificati, l'esenzione dell'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, come pagina 6 di 8 stabilito nell'art. 19 della legge, n. 74 del 1987 (sentenza Corte Cost., n. 154/1999 - circolare dell'Agenzia delle Entrate, n. 49 / E del 16.03.2000) in quanto riguardante la regolamentazione di rapporti patrimoniali - coniugali.
l) Le parti dichiarano e garantiscono, in applicazione del D.M. n. 37 / 2008, che gli impianti dell'immobile oggetto di trasferimento di proprietá sono a norma di legge.
Le parti concordano che il venditore IG. sia esonerato dal rilascio della Parte_2 dichiarazione di garanzia di conformitá degli impianti e che l'immobile viene ceduto nello stato di fatto in cui si trova e che gli eventuali costi di regolarizzazione saranno a carico dell'acquirente IG.ra . Parte_1
La IG.ra rinuncia alla garanzia di conformitá ed alla relativa Parte_1
Co Con dichiarazione DI. e/o I, come per legge, vivendo da sola nella casa coniugale a far data della separazione personale (omologa di data 11.02.2019) e con ciò avendo constatato di persona la regolare funzionalitá degli impianti.
Le parti rinunciano ad ogni pretesa, garanzia o azione di qualsiasi natura relativa alla conformitá degli impianti.
Le parti si richiamano all'allegato B, Attestato di prestazione energetica degli edifici –
APE, Geom. di Bolzano, di data 23.07.2021. Persona_2
m) A tacitazione di ogni reciproca pretesa dal matrimonio ed a seguito del trasferimento della proprietà della casa coniugale, il IG. accetta e riceve da parte della IG.ra Parte_2
, la somma omnicomprensiva di € 120.000,00.-, da pagarsi a mezzo Parte_1 di bonifico bancario, presso il conto corrente bancario del venditore, banca BNL, agenzia di Bolzano Piazza Walter, conto corrente, IBAN [...], entro
10 giorni dal ricevimento del decreto tavolare relativo all'intavolazione del diritto di proprietà esclusiva della casa familiare.
Le parti si riservano la facoltá di sostituire il mezzo del pagamento della somma di €
120.000,00.- mediante bonifico bancario, col pagamento mediante consegna di assegno circolare non trasferibile emesso dalla acquirente IG.ra Parte_1 Per_3
pagina 7 di 8 della Bassa Atesina, agenzia di San Giacomo, conto corrente, IBAN
[...], intestato ed in favore del venditore IG. . Parte_2
Ciascuno dei ricorrenti provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri, e, con la suddetta ripartizione, si danno atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra.
Le parti dichiarano di non essersi avvalse delle prestazioni e delle competenze di un mediatore.
n) Le parti dichiarano di essere state edotte ed informate ed a tal fine sono edotte ed informate circa l'obbligo di entrambe di comunicare alla Questura di Bolzano l'avvenuta cessione del fabbricato nonché di informarsi presso il Comune territorialmente competente circa gli obblighi e gli oneri in materia di IMI.
o) Le parti dichiarano di richiamare ed accettare il regolamento di condominio e le relative tabelle millesimali, di cui hanno personale conoscenza;
le parti dichiarano di aver pagato ed aver ottemperato a tutti gli oneri condominiali, patrimoniali e non patrimoniali, nonché dichiarano, il IG. ex art. 63, u.c., disp. att. cod. civ., di impegnarsi a dare Parte_2 tempestiva comunicazione del trasferimento immobiliare all'amministrazione condominiale.
8) Le spese del presente procedimento sono a carico di ciascuna delle parti nella misura della metà.
Costituiscono parte integrante della presente sentenza gli allegati A) e B) depositati telematicamente in data 12/03/2025.
10/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris Recla Andrea Pappalardo
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