CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE SENSI BALDOVINO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 455/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220250006293588000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il
05/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Sassari, Ricorrente_1
ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento n. 102 2025 00062935 88/000 emessa a seguito del controllo automatizzato, ai sensi dell'art. 36-bis del DPR n. 600/1973, del Modello Redditi 2022 (anno di imposta 2021).
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di irregolarità con il quale avrebbe potuto pagare le sanzioni in misura ridotta.
Ha chiesto pertanto l'accoglimento del ricorso.
L'AGENZIA delle ENTRATE si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Con nota depositata in data 28/01/2026 le parti hanno dato atto di aver sottoscritto un accordo conciliativo fuori udienza, regolando tra loro anche le spese del giudizio attraverso la compensazione ed hanno chiesto alla Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 30/01/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto della conciliazione tra le parti, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE SENSI BALDOVINO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 455/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220250006293588000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il
05/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Sassari, Ricorrente_1
ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento n. 102 2025 00062935 88/000 emessa a seguito del controllo automatizzato, ai sensi dell'art. 36-bis del DPR n. 600/1973, del Modello Redditi 2022 (anno di imposta 2021).
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di irregolarità con il quale avrebbe potuto pagare le sanzioni in misura ridotta.
Ha chiesto pertanto l'accoglimento del ricorso.
L'AGENZIA delle ENTRATE si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Con nota depositata in data 28/01/2026 le parti hanno dato atto di aver sottoscritto un accordo conciliativo fuori udienza, regolando tra loro anche le spese del giudizio attraverso la compensazione ed hanno chiesto alla Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 30/01/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto della conciliazione tra le parti, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite