TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/10/2025, n. 2131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2131 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 02.10.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7878 del ruolo gen. dell'anno 2022
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv. Anna Moretto ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dall'avv. Itala De Benedictis resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 6.12.2022 il ricorrente indicato in epigrafe ha esposto di aver inoltrato CP_ richiesta d'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento della somma di €
2.237,34 a titolo di TFR ed € 975,75 per le mensilità di gennaio e febbraio 2020, in relazione al rapporto di lavoro intrattenuto dal 16.11.2006 al 29.02.2020 con la società
American Laundry Ospedaliera Spa.
Nelle more del giudizio il difensore attoreo ha fatto rilevare “l'avvenuto pagamento della prestazione oggetto del presente giudizio precisando che l'accredito è stato eseguito a luglio 2025” (v. note 28.09.2025).
1 CP_ Ebbene, il fatto che l abbia adottato il provvedimento amministrativo di liquidazione della prestazione reclamata nel presente giudizio determina indubbiamente la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e permanendo unicamente l'interesse delle stesse in ordine alla pronuncia sulle spese del giudizio.
A tal proposito, ritiene il giudicante che il contrasto vada risolto in conformità al principio della soccombenza virtuale, applicato a favore della parte ricorrente in considerazione del CP_ fatto che l' ha provveduto al pagamento della prestazione solo nelle more del giudizio,
e precisamente a distanza di quasi tre anni dal deposito del ricorso, benché – per ammissione dello stesso resistente – la documentazione necessaria per procedere CP_2 al pagamento, che (a detta dell'Ente) mancava tra gli allegati alla domanda amministrativa, fosse disponibile nel fascicolo telematico sin dall'epoca del deposito dell'atto introduttivo del giudizio.
CP_ Le spese, poste a carico dell , sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ b) Condanna l al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €
900,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
S.M.C.V., 20.10.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino
2