Art. 5.
Con apposito decreto del Presidente della Repubblica verra' istituita la zona centrale della guardia di finanza con alle dipendenze il nucleo centrale di polizia tributaria ed il nucleo speciale di polizia valutaria.
Il quarto comma dell'articolo 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189 , quale risulta sostituito dalla legge 31 marzo 1966, n. 200 , e' sostituito dal seguente:
"Per l'attribuzione del rango di comando di corpo e per l'individuazione degli incarichi che comunque comportano l'esercizio delle funzioni di comandante di corpo si provvede con decreto del Ministro delle finanze".
Con apposito decreto del Presidente della Repubblica verra' istituita la zona centrale della guardia di finanza con alle dipendenze il nucleo centrale di polizia tributaria ed il nucleo speciale di polizia valutaria.
Il quarto comma dell'articolo 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189 , quale risulta sostituito dalla legge 31 marzo 1966, n. 200 , e' sostituito dal seguente:
"Per l'attribuzione del rango di comando di corpo e per l'individuazione degli incarichi che comunque comportano l'esercizio delle funzioni di comandante di corpo si provvede con decreto del Ministro delle finanze".