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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 26/01/2026, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 405/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BONFIGLIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 834/2025 depositato il 08/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina - Via Ugo Bassi N.126is.137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034323942000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034323942000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034323942000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5595/2025 depositato il
07/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2024 0034323942 000 (importo totale: euro 1.212,88, di cui 5,88 per spese di notifica) emessa per la riscossione della tassa sui rifiuti, con le relative addizionali e i relativi accessori, dovuta alla ATO ME 1 s.p.a. per gli anni dal 2010 al 2012.
La Società_1 s.p.a. non si è costituita (è stata prodotta una procura ad litem, ma non è stata depositata una comparsa con controdeduzioni, prevista come atto di costituzione dall'art. 23 del d.lgs. n. 546/92, sicché in mancanza della stessa la costituzione non è irregolare, ma è inesistente).
L'Agenzia delle Entrate ‒ ON ha resistito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È fondato il motivo con cui è stata contestata la sussistenza dei crediti, sul presupposto che una precedente intimazione di pagamento, la n. 030749/16, era stata già annullata dalla Commissione Tributaria Provinciale.
Gli importi che, nella cartella impugnata, sono indicati come iscritti a ruolo a titolo di tassa coincidono quasi totalmente con quelli riportati nell'intimazione precedente, annullata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina: euro 103,00, per il 2010, ed euro 398,00, per il 2011 (nell'intimazione gli importi sono 341,00 e
57,00); gli altri importi non coincidono (392,00, nella cartella;
173,00 e 174,00, nell'intimazione), ma non emergono causali diverse delle pretese (come immobili diversi, ad esempio), né altri elementi tali per cui si possa ritenere che diversi ne siano presupposti e oggetto, e inoltre l'importo della cartella è maggiore, non minore, sicché non si può escludere ‒ nell'assenza di dati contrari (che è onere della resistente provare) ‒ che gli importi dell'intimazione ne siano una parte.
Con la sentenza n. 2810/8/19, emessa 24 aprile 2019, la Commissione Tributaria Provinciale di Messina ha annullato la precedente intimazione non per vizi formali dell'atto, ma per motivi sostanziali, la prescrizione della tassa relativa al 2010, l'avvenuto pagamento della tassa relativa al 2011 e al 2012, fatti che avevano estinto le pretese, non soltanto comportamento l'invalidità di quell'atto.
Il ricorso, pertanto, non può che essere accolto.
Le spese, nel rapporto tra il ricorrente e la ATO ME 1 s.p.a., seguono la soccombenza e si liquidano ‒ con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ‒ nel dispositivo, mentre devono essere compensate nel rapporto con l'Agenzia delle Entrate ‒ ON, la cui attività (o inattività) è estranea ai motivi che hanno comportato l'accoglimento del ricorso, perciò in conformità al principio c.d. di causalità, sotteso a quello di soccombenza
(Cass. n. 21823/21).
P.Q.M.
accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato;
condanna la ATO ME 1 s.p.a. a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in euro 38,75 per spese vive ed euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dell'avvocato; compensa le spese nel rapporto con l'Agenzia delle Entrate -
ON.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BONFIGLIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 834/2025 depositato il 08/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina - Via Ugo Bassi N.126is.137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034323942000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034323942000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034323942000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5595/2025 depositato il
07/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2024 0034323942 000 (importo totale: euro 1.212,88, di cui 5,88 per spese di notifica) emessa per la riscossione della tassa sui rifiuti, con le relative addizionali e i relativi accessori, dovuta alla ATO ME 1 s.p.a. per gli anni dal 2010 al 2012.
La Società_1 s.p.a. non si è costituita (è stata prodotta una procura ad litem, ma non è stata depositata una comparsa con controdeduzioni, prevista come atto di costituzione dall'art. 23 del d.lgs. n. 546/92, sicché in mancanza della stessa la costituzione non è irregolare, ma è inesistente).
L'Agenzia delle Entrate ‒ ON ha resistito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È fondato il motivo con cui è stata contestata la sussistenza dei crediti, sul presupposto che una precedente intimazione di pagamento, la n. 030749/16, era stata già annullata dalla Commissione Tributaria Provinciale.
Gli importi che, nella cartella impugnata, sono indicati come iscritti a ruolo a titolo di tassa coincidono quasi totalmente con quelli riportati nell'intimazione precedente, annullata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina: euro 103,00, per il 2010, ed euro 398,00, per il 2011 (nell'intimazione gli importi sono 341,00 e
57,00); gli altri importi non coincidono (392,00, nella cartella;
173,00 e 174,00, nell'intimazione), ma non emergono causali diverse delle pretese (come immobili diversi, ad esempio), né altri elementi tali per cui si possa ritenere che diversi ne siano presupposti e oggetto, e inoltre l'importo della cartella è maggiore, non minore, sicché non si può escludere ‒ nell'assenza di dati contrari (che è onere della resistente provare) ‒ che gli importi dell'intimazione ne siano una parte.
Con la sentenza n. 2810/8/19, emessa 24 aprile 2019, la Commissione Tributaria Provinciale di Messina ha annullato la precedente intimazione non per vizi formali dell'atto, ma per motivi sostanziali, la prescrizione della tassa relativa al 2010, l'avvenuto pagamento della tassa relativa al 2011 e al 2012, fatti che avevano estinto le pretese, non soltanto comportamento l'invalidità di quell'atto.
Il ricorso, pertanto, non può che essere accolto.
Le spese, nel rapporto tra il ricorrente e la ATO ME 1 s.p.a., seguono la soccombenza e si liquidano ‒ con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ‒ nel dispositivo, mentre devono essere compensate nel rapporto con l'Agenzia delle Entrate ‒ ON, la cui attività (o inattività) è estranea ai motivi che hanno comportato l'accoglimento del ricorso, perciò in conformità al principio c.d. di causalità, sotteso a quello di soccombenza
(Cass. n. 21823/21).
P.Q.M.
accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato;
condanna la ATO ME 1 s.p.a. a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in euro 38,75 per spese vive ed euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dell'avvocato; compensa le spese nel rapporto con l'Agenzia delle Entrate -
ON.