Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 206/2019.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Consigliere
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 206/2019 R.G. e vertente tra
(P.I. – C.F. Parte_1 P.IVA_1
Parte_
), in persona del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ o ”, P.IVA_2 Pt_3 con l'avv. GIUSEPPE MARIA TOSCANO (C.F. CodiceFiscale_1
Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), con l'avv. NICOLA VARANO Controparte_1 C.F._2
(C.F. CodiceFiscale_3 Email_2
-appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1246/2018, pubblicata in data 3.08.2018 ed emessa a definizione del proc. n. 1612/2016 R.G..
* * *
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Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
14.11.2024 (con riserva in decisione poi comunicata alle parti in data 18.11.2024).
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la parte ha Controparte_1
adito il Tribunale di Reggio Calabria, instaurando il procedimento di prime cure (proc. n.
1612/2016 R.G.) e ivi deducendo che:
Parte (1) era titolare, con di un c/c avente n. 4324;
(2) il rapporto de quo risultava tuttavia inficiato da diversi vizi (e.g. anatocismo, interessi ultra-legali non debitamente pattuiti, c.m.s. contra legem).
Sulla scorta di ciò l'attore ha chiesto al Tribunale di prime cure di voler: accertare e dichiarare i predetti vizi e, per l'effetto, statuire la nullità e disporre la restituzione dell'indebito, quantificato in misura pari a € 34.979,86. Parte I.1.2.- Con comparsa del 28.07.2016 si è poi ivi costituita la contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
(A) in via preliminare, la prescrizione delle avverse pretese;
(B) in ogni caso, la loro infondatezza, non risultando il rapporto in esame afflitto dai vizi ex adverso prospettati.
I.1.3.- All'esito del giudizio di prime cure, istruito con le produzioni documentali delle parti e con l'espletamento di approfondimento peritale tecnico-contabile (cfr. C.T.U. del 3.08.2017),
è stata poi emessa la sentenza qui gravata (n. 1246/2018 del 3.08.2018), nella quale il primo giudicante ha:
(1) accolto, nei limiti e per le causali di cui in parte motiva, la domanda attorea e per l'effetto
Parte condannato la a restituire alla correntista l'indebito di € 29.264,50, oltre interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo;
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(2) regolato le spese di lite e di C.T.U., poste a carico della convenuta. Pt_1
Parte I.2.1.- Avverso tale sentenza ha poi proposto appello la instaurando, innanzi alla Corte, il presente giudizio di gravame (n. 206/2019 R.G.) e lamentandone l'erroneità in punto di:
(1) prescrizione
(2) anatocismo.
I.2.2.- Con comparsa del 30.08.2019 si è poi qui costituito , Controparte_1
contestando le avverse prospettazioni e deducendo l'infondatezza di entrambe le doglianze prospettate nell'atto di gravame, di cui ha chiesto pertanto l'integrale rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
I.2.3.- A seguito, poi, di alcuni rinvii e di mutamento del giudice relatore, il gravame è stato definitivamente assegnato a sentenza, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., con provvedimento del 15.11.2024, comunicato alle parti in data 18.11.2024.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre rammentare che “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ.,
Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. n. 7940 del 2019), risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta
[ai sensi dell'art. 346 c.p.c., su cui v., funditus e da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n.
7940], divenuta definitivamente irretrattabile poiché passata in giudicato.
IV.- Ciò precisato, nel merito l'appello avanzato è poi da disattendere, a ciò conseguendo la necessità di integralmente confermare la sentenza gravata.
V.- Prendendo le mosse, in particolare, dalla ragione di doglianza in punto di prescrizione [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], occorre osservare che la appellante ha in particolare Pt_1
eccepito che, in difetto di un contratto scritto di apertura di credito, il c/c non poteva ritenersi affidato e dunque, dovendosi presumere il carattere “solutorio” di tutte le rimesse, il termine prescrizionale dovesse farsi decorrere già da tali rimesse e non invece dalla chiusura del c/c
(cfr. pagg 6-10, nonché spec. pagg. 9-10, dell'atto di appello).
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V.1.- In senso contrario, tuttavia, è pacifico e va qui ribadito che la mera mancata produzione di un contratto scritto di apertura di credito non è circostanza tale da escludere, ex se, la natura affidata del rapporto;
e ciò sia considerando la specifica disciplina ratione temporis applicabile al c/c qui in esame [v. infra, sub V.2.], sia, in ogni caso, quella successiva e oggi vigente [v. infra, sub V.3.-V.6.].
V.2.- Quanto, in particolare, al rapporto oggetto del presente scrutinio (n. 4324), esso risulta sorto - come emergente per tabulas e altresì espressamente riscontrato dal C.T.U. di prime cure (cfr. elaborato del 3.08.2017) - in data 29.06.1988, e dunque “antecedentemente all'entrata in vigore della legge n° 154/1992” (cfr. pagg. 8 e 10 del predetto elaborato), essendo dunque precedente altresì alla norma (art. 3, comma I, della predetta L. n. 154 del
1992) prescrivente l'obbligo della forma scritta per i contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari.
A ciò evidentemente consegue che “la coeva conclusione di un contratto di apertura di credito non avrebbe dovuto documentarsi per iscritto”, trattandosi di contratto senz'altro non soggetto a vincoli formali (potendo dunque perfezionarsi anche verbalmente o “per facta concludentia”) e quindi evincibile, a prescindere da produzioni documentali (arg., a contrario, ex art. 2725 c.c.), anche “per presunzioni” ovvero ex art. 115, comma I, ult. parte, c.p.c. [v., da ultimo, Cass. civ., 14/12/2023, n. 34997, nonché già Cass. civ., 24/06/2008, n. 17090;
Cass. civ., 8/01/2003, n. 58; Cass. civ., 9/03/1995, n. 2752; Cass. civ., 11/03/1992, n. 2915;
Cass. civ., 21/12/1988, n. 6974; Cass. civ., 3/07/1987, n. 5819].
V.2.- Né può ritenersi che un tale obbligo di forma scritta per i contratti di apertura di credito, pacificamente non vigente all'epoca dell'accensione del rapporto (1988), sia divenuto in seguito operante.
V.3.- Sul punto, infatti, occorre rammentare che il C.I.C.R., in attuazione della facoltà di cui all'art. 117, comma II, T.U.B. (già art. 3, comma III, della L. n. 154 del 1992), ha abilitato la
B.I. a escludere l'obbligo di forma scritta per taluni contratti bancari (cfr. art. 10 Delibera
CICR 4/03/2003) e quest'ultima, nelle diverse disposizioni attuative via via intervenute, ha escluso tale obbligo “per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto (tra i quali, ad esempio, le operazioni regolate in conto corrente)” (cfr., e.g., Titolo X, cap. I, n. 2, Istruzioni del 25/07/2003, nonché successive
Istruzioni B.I. 29/07/2009, 15/02/2010 e 9/02/2011), da ciò conseguendo che è pacifico che
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l'obbligo di forma scritta operi per il solo contratto “genetico” (c.d. madre o normativo) del rapporto di c/c e, invece, “non sia richiesto a pena di invalidità che il negozio di apertura di credito sia redatto per iscritto” [cfr., da ultimo, Corte App. Napoli, 04/10/2022, in Leggi
d'Italia.it, nonché Cass. civ., 23/10/2019, n. 27201 e Cass. civ., 27/03/2017, n. 7763].
V.3.1.- L'eventuale invalidità per difetto di forma, peraltro e in ogni caso, evidentemente sarebbe invocabile solo dal correntista.
Trattandosi, infatti, di “nullità di protezione”, essa “opera soltanto a vantaggio del cliente”
(ex art. 127, comma II, T.U.B.) e “non ha modo di operare ove la [predetta] controparte della banca intenda avvalersi del contratto stesso, con ciò rinunciando ad invocare in giudizio il vizio che affligge il negozio” [costituendo l'“interesse” della parte invalicabile “limite” al
“rilievo” officioso e risultando qui del tutto evidente che “la rilevazione di tale vizio”, esponendo la parte all'exceptio praescriptionis avversaria, “non corrispond[a] all'interesse della correntista”], dovendosi pertanto concludere che “se, dunque, rientra nella disponibilità esclusiva del cliente della banca la scelta se far valere o meno in giudizio un contratto privo del requisito di forma, ciò significa, di riflesso, che al cliente che invochi il detto contratto non si può opporre l'onere di darne prova documentale”, “non pote[ndosi] attribuire … rilievo assorbente al dato della mancata allegazione del contratto di apertura di credito” [cfr.
Cass. civ., 3/07/2024, n. 18230; Cass. civ., 24/01/2024, n. 2338; Cass. civ., 14/12/2023, n.
34997].
V.3.2.- Né, in senso diverso da quanto precede, può opinarsi che il difetto di contratto scritto precluderebbe di valutare la natura dei versamenti, non potendosi stabilire “l'ammontare” e “i limiti” dell'affidamento [cfr. pag. 9 dell'atto di appello della Banca].
A tal proposito, infatti, occorre rammentare che “la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile non costituisce elemento essenziale … del contratto di apertura di credito in conto corrente” [cfr. Cass. civ., 17/07/2023, n. 20455; Cass. civ., 23/04/1996, n.
3842; Cass. civ., 9/03/1995, n. 2752; Cass. civ., 11/03/1992, n. 2915, nonché ancora Cass. n.
34997/2023, cit.], evidentemente non rilevando, pertanto, la sua assenza al fine di stabilire la natura “non affidata” del rapporto [potendosi ben ritenere, in tali casi, che sia lo “scoperto … in concreto consentito” a rappresentare il “valore monetario” dell'apertura concessa – cfr., da ultimo, Cass. n. 34997/2023, cit.].
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V.4.- Chiarito, pertanto, che “non può ritenersi insussistente una apertura di credito per il solo fatto che il correntista e/o il fideiussore non abbiano fornito la prova della stipulazione del contratto in forma scritta” (cfr. Cass. civ., 29/02/2024, n. 5387), essendo inoltre pacifico che la presenza o meno di un'apertura di credito rimanga sempre rilevabile, anche in sede impugnatoria, sulla scorta di tutto quanto acquisito al processo (e.g. produzioni documentali, deduzioni contenute negli atti difensivi – trattandosi di eccezione in senso lato e risultando dunque “sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis”: cfr. Cass. civ., 29/02/2024, n.
5364; Cass. civ., 6/02/2024, n. 3310; Cass. n. 20455/2023, cit.), occorre osservare che nel caso di specie la natura affidata del c/c risultava:
(1) non contestata dalla convenuta – avendo proprio quest'ultima evidenziato, al Pt_1
contrario, che la c.m.s. nel caso di specie applicata risultava munita di “giustificazione causale” proprio in virtù del fido accordato, trattandosi appunto di “costo dell'elasticità di utilizzo del fido” e dunque di corrispettivo per la “somma” messa “a disposizione del cliente” tramite l'“apertura di credito concessa” (cfr. pag. 6 della comparsa di costituzione in 1° grado della convenuta) Pt_1
(2) desumibile in via inferenziale (ex art. 2729 c.c.) – considerando, come già correttamente sottolineato in primo grado, quanto chiaramente emergente dalla C.T.U. e dalle evidenze documentali in atti [elementi tutti univocamente deponenti per la sussistenza dell'affidamento
- avendo l'ausiliaria di prime cure in particolare accertato, proprio sulla scorta dei documenti prodotti e di analitico “esame dell'andamento del conto corrente bancario”, “che il correntista” aveva “operato” pressoché “costantemente con saldo passivo” e senza alcuna richiesta di rientro da parte della (“non vi è in atti di causa documentazione dalla Pt_1
quale potersi evincere che la banca abbia intimato al correntista il rientro, o assunto altre iniziative di revoca, recesso, diffida o segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi”: cfr. pagg. 13-14 della C.T.U. del 3.08.2017), emergendo inoltre dai documenti in atti, come del resto già sottolineato in prime cure (cfr. pag. 8, 2° cpv., della sentenza impugnata), sia l'indicazione nello scalare trimestrale di scaglioni di tasso (con tassi debitori espressamente suddivisi, come previsto parte su "fido" e per "sconfinamento" sia l'indicazione da parte della banca nella Centrale Rischi della soglia di affidamento] e soprattutto la predetta c.m.s., qui pacificamente applicata (cfr. ancora e/c e C.T.U. del 3.08.2017) e causalmente giustificabile solo nel caso di apertura di credito (trattandosi, come già correttamente sottolineato in prime
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cure – cfr. pagg.
6-7 della sentenza impugnata - di “remunerazione” che, in definitiva, “non può che essere pattuita nell'ambito di un rapporto affidato”: cfr. Cass. civ., 15/05/2019, n.
12997).
V.5.- A fronte, pertanto, di tali plurimi elementi, evidentemente tali da implicare la natura
“affidata” del rapporto di c/c de quo [trattandosi, come appena rilevato, di circostanza desumibile anche ex art. 2729 c.c. e comunque, poiché non specificamente e tempestivamente contestata (v. supra, sub V.4., punto (1)), di per sé esclusa dal novero dei fatti “bisognosi di prova” – atteso che, in difetto di contestazione, “l'esigenza probatoria non sorge, non essendovi bisogno di provare il fatto non contestato”: v., ex multis, Cass. civ., 16/06/2022, n.
19481; Cass. civ., 3/12/2020, n. 27624; Cass. civ., 10/11/2010 n. 22837], è pacifico che nel caso di specie non possa in alcun modo prospettarsi, come pur invocato dall'appellante,
l'asserito carattere “solutorio” di tutte le rimesse (cfr. ancora pag. 9 dell'atto di appello).
E infatti, se un tale carattere è suscettibile di presumersi nel solo caso in cui si sia
“risolutivamente escluso” che per il c/c sussista un “affidamento” anche “di fatto” (cfr. Cass. civ., 30/10/2018, n. 27705, richiamata dalla appellante), è evidente che, al contrario, Pt_1 nei casi, analoghi a quello di specie, di rapporto “affidato”, i versamenti hanno “normalmente funzione ripristinatoria della provvista” [cfr. Cass. civ., 26/02/2014, n. 4518, nonché successive conformi – cfr., ex aliis, Cass. civ., 7/09/2017, n. 20933; Corte App. Milano, n.
651/2018; Corte Appello L'Aquila, n. 84/2018].
Presunzione di ripristinatorietà, quest'ultima, che “corrisponde allo schema causale tipico del contratto” e che impone alla Banca eccipiente di dimostrare “in concreto” l'eventuale
“diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi)”, provando la loro “diversa destinazione” “in deroga all'ordinaria utilizzazione dello strumento contrattuale” [cfr. ancora
Cass. n. 4518/2014, cit., nonché succ. conf.]; e ciò in perfetta consonanza con il dictum nomofilattico di Cass. civ., Sez. un., 13/06/2019, n. 15895, ove, previo ridimensionamento dell'onus allegatorio gravante sull'istituto di credito invocante la prescrizione, si ribadisce tuttavia che “il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio” [cfr. Cass. n. 15895/2019, cit., spec. “Motivi della decisione”, par. 7].
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V.6.- Riparto del carico dimostrativo in virtù del quale, pertanto, era effettivamente onere della convenuta congruamente dimostrare la “diversa finalizzazione” di tutte o alcune Pt_1 rimesse al fine di conseguire l'invocata declaratoria di prescrizione - onere, tuttavia, qui evidentemente non ottemperato [non avendo l'istituto dimostrato tale “diversa destinazione”, eccezionale e “in deroga” all'ordinaria operatività contrattuale], a ciò evidentemente conseguendo che alcuna prescrizione poteva ritenersi maturata [decorrendo il relativo termine, in difetto di rimesse idonee ad anticiparne la decorrenza già nel corso del rapporto, solo dalla
“chiusura del conto” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 2/12/2010, n. 24418), qui intervenuta solo nel novembre 2012 (“Sulla base di quanto risulta dagli atti di causa il conto corrente veniva chiuso in data 15.11.2012” – cfr. pag. 8, ult. cpv., della C.T.U. del 3.08.2017), non risultando dunque il termine decennale evidentemente spirato né al momento di invio delle missive interruttive (2011, 2013 e 2014 - cfr. all. 18, 20 e 22 fasc. attoreo di 1° grado), né all'avvio della mediazione (2014), né, in ogni caso, al tempus (2016) di instaurazione dell'odierna azione – atteso che (2016-2010) < 10] e che, pertanto, del tutto correttamente il giudice di prime cure ha provveduto alla reiezione della relativa exceptio, aderendo alla pertinente ricostruzione (cfr. la 2° ipotesi a pag. 21 della C.T.U. del 3.08.2017) .
V.7.- Dalle complessive ragioni che precedono ne discende, pertanto, che occorra disattendere il motivo di gravame avanzato dalla appellante con riguardo alla propria exceptio Pt_1
praescriptionis [v. supra, sub I.2.1., punto (1)].
VI.- Parimenti meritevole di reiezione risulta altresì la 2° ragione di doglianza formulata dalla parte appellante principale, relativa, come detto, all'anatocismo [v. supra, sub I.2.1., punto
(2)] e in specie alla dibattuta quaestio dei termini di “adeguamento” alla Delibera C.I.C.R. del
9.02.2000, per i contratti di c/c, analoghi a quello qui in esame (acceso, come detto, il
29.06.1988), stipulati anteriormente al 22.04.2000 (data di entrata in vigore della Delibera) e ancora in essere anche successivamente a quest'ultima.
VI.1.- A tal riguardo e ai fini di un rapido inquadramento della questione sottesa, occorre rammentare quanto segue [v. infra, sub VI.1.1.-VI.1.3.].
VI.1.1.- L'art. 25 d.lgs. 342/1999, novellando l'art. 120, comma II, T.U.B., aveva ammesso, in deroga all'art. 1283 c.c. e a determinate condizioni (in primis la pari periodicità di conteggio per interessi debitori e creditori), la capitalizzazione degli interessi, delegando poi al C.I.C.R. il compito di “stabili[re]”, tramite apposita delibera, sia “modalità e criteri per la
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produzione di interessi sugli interessi” (cfr. art. 25, comma II, d.lgs. 342/1999), sia “le modalità e i tempi dell'adeguamento” per i “contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera” (cfr. art. 25, comma III, medesimo d.lgs., altresì prevedendo che rimanessero “valide ed efficaci”, fino all'entrata in vigore della delibera, “le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati contenute nei contratti stipulati anteriormente”).
In attuazione di tali previsioni è stata poi emanata la Delibera C.I.C.R. del 9.02.2000, vigente dal 22.04.2000 e prescrivente, per un verso e per i contratti stipulati “dopo l'entrata in vigore della … delibera” (post-22.04.2000), l'ammissibilità della capitalizzazione, purché, ex aliis e a pena di inefficacia, prevista da “clausole” “specificamente approvate per iscritto” (cfr. art. 6, ult. periodo, Delibera C.I.C.R. del 9.02.2000), nonché, per altro verso e per i “contratti stipulati anteriormente” al 22.04.2000, una peculiare disciplina di adeguamento, da realizzarsi entro il 30.06.2000 (art. 7, comma I, Delibera citata) e secondo due diverse modalità, i.e.:
(A) la “pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” (prima del
30.06.2000) e l'“opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile”
(prima del 31.12.2000) nel caso di condizioni non peggiorative, i.e. “qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate” [cfr. art. 7, comma II, Delibera citata];
(B) la necessità di nuovo accordo e di clausole “approvate dalla clientela”, invece, nel caso di peggioramento, i.e. “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate” [cfr. art. 7, comma III, Delibera citata].
VI.1.2.- In un tale quadro è poi intervenuta la Consulta, la quale, con la propria sentenza del
17/10/2000, n. 425 ha dichiarato l'incostituzionalità, per eccesso di delega (art. 76 Cost.), del menzionato art. 25, comma III, d.lgs. 342/1999 [“dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342”], con caducazione ab origine ed ex tunc (art. 136 Cost. e art. 30 della L. n. 87/1953) pacificamente comportante che le clausole anatocistiche già stipulate, insuscettibili di ritenersi ancora “valide ed efficaci”
(come previsto dalla disposizione, tuttavia incostituzionale, di cui all'art. 25, comma III, d.lgs. citato), erano radicalmente e irrimediabilmente nulle per violazione dell'art. 1283 c.c. [atteso che “l'eliminazione ex tunc, per tal via, della eccezionale salvezza e conservazione degli
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effetti delle clausole già stipulate” evidentemente implica che “queste ultime” rimangano sottoposte, in base ai “principi che regolano la successione delle leggi nel tempo”, alle
“norme anteriormente in vigore”, “alla stregua delle quali”, trattandosi di clausole “stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c.” e non giustificate da alcun uso normativo, “non possono che essere dichiarate nulle”, occorrendo “esclude[re] ogni sorta di computo anatocistico” e calcolare “gli interessi” “senza procedere a nessuna capitalizzazione” – cfr. Cass. civ., sez. un., 4/11/2004, n. 21095, nonché, ex multis, Cass. civ., 28/03/2002, n. 4490; Cass. civ.,
25/02/2005, n. 4093; Cass. civ., 30/11/2007, n. 25016; Cass. civ., Sez. un., 26/05/2005, n.
10127; Cass. n. 24418/2010, cit.; Cass. civ., 7/05/2015, n. 9169; Cass. civ., 17/08/2016, n.
17150; Cass. civ., 13/10/2017, n. 24153; Cass. civ., 13/10/2017, n. 24156].
VI.1.3.- Fermo e pacifico quanto precede, si è tuttavia sviluppato, come noto, un ampio dibattito sugli effetti di una tale caducazione rispetto alla norma attuativa (i.e. il menzionato art. 7 Delibera C.I.C.R. del 9.02.2000), ponendosi in particolare il problema di stabilire mediante quale delle n. 2 modalità innanzi indicate [v. supra, sub VI.1.1., punti (A) e (B)] debba avvenire l'adeguamento dei contratti pendenti al 22.04.2000, ritenendosi sufficiente, secondo un primo orientamento (richiamato dalla qui appellante), la pubblicazione in Pt_1
G.U. e la comunicazione al cliente (e dunque l'adozione delle forme, innanzi menzionate, di cui all'art. 7, comma II, Delibera C.I.C.R. del 9.02.2000) e invece necessario, secondo altro orientamento, la stipula di apposita convenzione scritta (trovando invece applicazione l'art. 7, comma III, medesima Delibera).
VI.2.- A tale seconda impostazione, pur nella consapevolezza della persistenza del dibattito
(v. infra), è necessario qui accedersi, militando in tal senso plurimi e dirimenti argomenti.
VI.3.- E infatti, a prescindere dall'adesione o meno alla tesi che ritiene la norma attuativa già di per sé caducata a fronte della dichiarata illegittimità costituzionale della norma, primaria, costituita dall'art. 25, comma III, d.lgs. 342/1999 [in quanto “privata di efficacia” e “divenuta orfana” “della norma sub-delegante” (Cass. civ., 21/10/2019, n. 26779, nonché Trib.
Messina, 21/03/2013; Trib. Modovì, 17/02/2009; Trib. Torino, 5/10/2007)], dirimente è in ogni caso osservare che:
(1) anche a voler ritenere che il “potere regolamentare del CICR non sia stato messo in discussione dalla nominata pronuncia di incostituzionalità” n. 425/2000 [reputandosi l'“intervento caducatorio” della Corte Costituzionale riferibile solo al “regime di sanatoria”
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“previsto” dall'art. 25, comma III, d.lgs. 342/1999, “per il periodo che precedeva proprio
l'entrata in vigore della delibera CICR”, consistendo il censurato eccesso di delega, e dunque la “rottura” fra “norma delegata” e “delega”, proprio e solo nella “generale sanatoria delle clausole anatocistiche illegittime”], ciò tuttavia “non implica” “che quest'ultima abbia mancato di incidere sulla portata della Delib. 9 febbraio 2000, che di tale potere regolamentare ha costituito espressione” [cfr. Cass. civ., 19/05/2020, n. 9140 e Cass. civ.,
4/11/2024, n. 28215];
(2) la predetta declaratoria ha infatti senz'altro “inciso”, quantomeno “indirettamente”, “sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7”, considerando che, come già osservato, ha “fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi” [clausole violative dell'art. 1283 c.c. e che “non possono che essere dichiarate nulle”: v. supra, sub VI.1.2.] e in tal modo ha “impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate” [cfr. Cass. civ., 21/06/2021, n. 17634; Cass. n. 9140/2020, cit.;
Cass. civ., 12/03/2020, n. 7105; Cass. civ., 17/02/2020, n. 3861; Cass. civ., 21/10/2019, n.
26779; Cass. n. 26769/2019, cit.];
(3) a fronte di ciò, è evidente che “il raffronto non va fatto tra il regime dell'annualità e quello della trimestralità degli interessi creditori, ma tra l'assenza di capitalizzazione” – derivante dalla “nullità dell'anatocismo praticato dalle banche - che l'art. 25, comma 3, cit. aveva tentato di comprimere” - e la successiva “reciproca capitalizzazione trimestrale”, non essendo ravvisabile alcun “miglioramento [ne]l passaggio al regime della trimestralizzazione per tutti gli interessi” [cfr. Cass. n. 17634/2021, cit.; Cass. n. 9140/2020, cit.; Cass. n.
7105/2020, cit.; Cass. n. 3861/2020, cit.; Cass. n. 26779/2019, cit.; Cass. n. 26769/2019, cit.];
(4) l'applicabilità dell'art. 7, comma II, Delibera C.I.C.R. del 9.02.2000, conseguentemente, non può che escludersi, atteso che:
(a) la clausola anatocistica, pur se introdotta in senso conforme a tale Delibera, non potrebbe neanche in thesi integrare un “adeguamento” di una clausola precedente, atteso che, se la
“norma transitoria di cui all'art. 7 mira a regolare la mera modificazione delle condizioni anatocistiche”, essa non può attagliarsi al caso di specie, “dal momento che rispetto a una clausola nulla non può operare alcun meccanismo di variazione” e una “tale transizione”,
“presuppone[ndo] la validità della clausola anatocistica”, “si tradurrebbe non in una
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modifica delle condizioni contrattuali”, “bensì in una illegittima sanatoria, realizzantesi in via unilaterale, di una clausola nulla, convertita per iniziativa di una sola parte in una clausola valida” (v. Cass. n. 9140/2020, cit., nonché, ex aliis, Trib. Padova, 26/07/2012, in
Foro it., Trib. Nocera Inferiore, 27/01/2011, in Leggi d'Italia.it, e Trib. Milano, 22/04/2016, in Dejure.it), dovendo pertanto “l'inserimento, nel contratto, di una clausola anatocistica prima inesistente” rispettare il criterio di specifica pattuizione ex art. 6 della Delibera [v. supra, sub VI.1.2.];
(b) l'ipotetico “adeguamento”, in ogni caso, sarebbe evidentemente peggiorativo – costituendo il “passaggio da un anatocismo non dovuto, perché nullo, a un anatocismo valido”, in definitiva, “un trattamento giuridico deteriore” e un “peggioramento” “in re ipsa”
(cfr. Trib. Treviso, 10/06/2013, nonché Trib. Venezia, 22/01/2007; Trib. Padova, 27/04/2008;
Trib. Piacenza, 27/10/2014, n. 757; Trib. Messina, 10/03/2015, n. 592; Trib. Massa,
21/12/2017, tutte in e – e dunque sarebbe in ogni caso necessario, ex art. CP_2 CP_3
7, comma III, medesima Delibera, un nuovo accordo e dunque clausole “approvate dalla clientela” [da ciò discendendo che “l'invio al correntista degli estratti conto recanti
l'indicazione dello adeguamento alla delibera CICR, pubblicato anche sulla Gazzetta
Ufficiale non risult[a] sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola che prevedeva la capitalizzazione degli interessi”, risultando “invece necessaria una nuova pattuizione” mediante “apposita convenzione scritta”, “in assenza” della quale “deve escludersi
l'applicabilità del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 120, come modificato dal D.Lgs. n. 342 del
1999, art. 25” e deve invece ribadirsi “l'inefficacia della clausola anatocistica” (cfr. Cass. n.
17634/2021, cit.)].
VI.4.- Né, in difetto di un pronunciamento a Sezioni unite di segno contrario, può ritenersi che la pacifica decisività di quanto complessivamente precede sia sovvertita dagli argomenti dall'orientamento contrario (cui ascrivere anche gli arresti da ultimo menzionati dalla Pt_1
appellante – cfr. pagg.
7-9 della comparsa conclusionale del 17.01.2025 e pagg.
5-6 della memoria di replica del 5.02.2025), incentrati, in particolare:
(a) sul “riferimento”, contenuto nell'art. 7, comma II, Delibera C.I.C.R. del 9.02.2000, alle
“condizioni precedentemente applicate”, con “participio” – “applicate” – da ritenersi
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espressivo della “volontà”, “indipendentemente dalla validità ed efficacia” della clausola, di tener conto della pregressa “situazione di fatto”;
(b) sulla possibilità di tener conto, ai fini della “valutazione relazionale” da compiersi “tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto”, delle clausole pregresse, pur se anatocistiche, le quali verrebbero così non a essere eseguite, ma solo “considerat[e]” come “confront[o] con la nuova disciplina”;
(c) sul rilievo, infine, per cui, diversamente opinando, “la stessa previsione” della Delibera
“di una possibilità di adeguamento” “sarebbe priva di senso logico”, atteso che, “rispetto a un effetto di nullità”, “mai si potrebbe discorrere di prassi anatocistica non peggiorativa”
[cfr. Cass. civ., 26/02/2024, n. 5064; Cass. civ., 26/02/2024, n. 5054; Cass. civ., 2/04/2024, n.
8639, nonché Trib. Milano, 24/06/2021, n. 5472, e Trib. Roma, 1/10/2020, n. 13397, in
Dejure.it].
VI.5.- Prendendo le mosse, in particolare, dall'argomento compendiato supra, sub VI.4., punto (a), occorre osservare che:
(A) essendo la Delibera C.I.C.R. intervenuta in data 9.02.2000, e dunque prima della pronuncia della Corte Cost., 17/10/2000, n. 425, è evidentemente da escludersi che essa abbia voluto far riferimento, mediante il riferimento alle condizioni “applicate”, alle sole condizioni “di fatto”, valorizzando la dimensione fattuale in luogo di quella giuridica – all'epoca della Delibera, infatti, “l'autorità emanatrice del provvedimento non aveva alcuna necessità di dissociare il regime giuridico della clausola anatocistica dalla applicazione che le parti ne avessero fatto in concreto”, in quanto “le clausole in questione erano state oggetto di sanatoria” e “l'atto si situava, storicamente, in una cornice normativa in cui la capitalizzazione posta in essere nel passato era da considerarsi ancora legittima” [cfr. Cass.
n. 9140/2020, cit.];
(B) “la scelta di conferire rilievo al dato della applicazione in facto della clausola, siccome scisso dalla condizione di invalidità in jure che la connota”, “in altri termini”, avrebbe potuto
“trovare una sua motivazione” solo “all'indomani della pronuncia di incostituzionalità”; essendo tuttavia la Delibera pacificamente “anteriore rispetto a tale momento” (9.02.2000-
17.10.2000), è evidente che “la soluzione interpretativa suggerita” [basata sull'“enfatizzato”
“riferimento” al termine “applicate”, senza peraltro tener conto “che l'art. 7 di tale Delib. allude specificamente a delle vere e proprie "condizioni", e dunque” non già a un mero
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simulacro fattuale privo di ogni rilievo giuridico, ma “a quanto le parti avessero puntualmente stabilito in punto di capitalizzazione, e ciò sul chiaro presupposto, più volte indicato, della precorsa valida stipulazione di clausole anatocistiche”] risulta “priva di ragionevole fondamento” e “priva di giustificazione sul piano logico” [cfr. ancora Cass. n.
9140/2020, cit.].
VI.6.- Parimenti non persuasivo risulta anche l'argomento indicato supra, sub VI.4., punto
(b), atteso che:
(1) essendo le clausole anatocistiche ontologicamente afflitte da nullità – e ciò, giova precisare, non in virtù di una qualche forma “sopravvenuta nullità” [come pur riportato in
Trib. Milano n. 5472/2021, cit.], ma perché già ab origine violative dell'art. 1283 c.c. [non potendo dunque prospettarsi una loro originaria vigenza poi travolta ex post, trattandosi, al contrario, di clausole giammai vigenti (risultando del resto l'art. 25, comma III, d.lgs.
342/1999, in quanto incostituzionale, una norma da considerarsi tamquam non fuisset, non avente dunque mai prodotto effetti sananti) - implica che esse siano “sprovvist[e] di rilevanza giuridica” e dunque prive, al di là dell'accertamento giudiziale (meramente dichiarativo), di
“ogni efficacia” [cfr. Cass. n. 9140/2020, cit.], risultando quindi insuscettibili di essere invocate, non potendosi evidentemente prospettare un'invalidità solo in parte qua, e dunque ipotizzare che la clausola anatocistica, che pur “è e resta nulla” e dunque priva di qualsiasi effetto (come evidenziato anche negli arresti, innanzi menzionati, di Trib. Milano n.
5472/2021, cit., e Trib. Roma n. 13397/2020, cit., ove si ribadisce che vadano necessariamente “scomputati tutti gli interessi anatocistici”), sarebbe tuttavia efficace sotto altro profilo, conservando, per una sorta di fictio, la sua valenza giuridica (pur già definitivamente esclusa dall'ordinamento) come “pietra di paragone” ai fini dell'art. 7 della
Delibera C.I.C.R. del 9.02.2000, ciò evidentemente confliggendo con il principio di radicale irrilevanza e assoluta inefficacia del negozio nullo (“quod nullum est, nullum producit effectum”), il quale, come noto, è oggetto di qualificazione negativa da parte dell'ordinamento e pertanto, costituendo un mero quid facti e non una valida fattispecie contrattuale (non integrando pertanto le “condizioni precedentemente applicate” menzionate dall'art. 7 della
Delibera C.I.C.R.), è “sprovvisto di rilevanza giuridica” e non può invocarsi ad alcun effetto;
(2) in tal senso non depone, del resto, neanche la “Delib. CICR”, la quale, come detto, “non ha affatto valorizzato … la circostanza della mera applicazione di fatto della clausola
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anatocistica nulla” [non avendo essa in alcun modo scisso (v. supra, sub VI.5.) il dato fattuale da quello giuridico (come del resto all'epoca non necessario, essendo stata la Delibera emanata allorquando le clausole erano state sanate e dichiarate “valide ed efficaci” dalla norma primaria, solo in seguito dichiarata incostituzionale – v. supra, sub VI.1.1.-VI.1.2.)] e che in ogni caso “nemmeno” “avrebbe potuto autonomamente introdurre” una tale deroga a un generale principio codicistico [cfr. ancora Cass. n. 9140/2020, cit.] - ciò senz'altro esorbitando dalla delega dell'art. 25 d.lgs. 342/1999 [prescrivente l'indicazione in tale
Delibera, come detto, solo di “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi”
(cfr. art. 25, comma II) e di “modalità e … tempi dell'adeguamento” per i “contratti stipulati anteriormente” (cfr. art. 25, comma III), senza evidentemente abilitare il C.I.C.R. addirittura a valutare e conferire efficacia a clausole nulle (nullità, del resto, nel frangente neanche prospettabile, attesa l'intervenuta sanatoria - v. supra, sub VI.1.1.)].
VI.7.- Quanto, infine, al rilievo indicato supra, sub VI.4., punto (c), è da evidenziarsi che:
(I) il “senso logico” e la ratio della previsione di adeguamento (ex art. 7) della Delibera vanno chiaramente apprezzati alla luce del sistema ordinamentale vigente all'epoca della sua emanazione (febbraio 2000), basandosi il previsto adeguamento sulla sanatoria dell'art. 25, comma III, d.lgs. 342/1999 e “sul chiaro presupposto, più volte indicato, della precorsa valida stipulazione di clausole anatocistiche”, essendo appunto quest'ultimo presupposto a rendere “tale raffronto” “concretamente attuabile” [cfr. Cass. n. 9140/2020, cit.];
(II) solo la caducazione, con effetto ex tunc, di un tale presupposto (in virtù dell'arresto, nell'ottobre 2000, di Corte Cost. n. 425/2000) ha evidentemente poi modificato i termini complessivi del quadro (v. supra, sub VI.1.2.), imponendo di prendere atto che le clausole anatocistiche non erano in realtà mai state valide ed efficaci (essendo stato il tentativo di
“comprimere” la loro nullità, operato dall'art. 25, comma III, d.lgs. 342/1999, dichiarato incostituzionale e pertanto rimosso, ex tunc e tamquam non fuisset, dall'universo giuridico), traendo da ciò le dovute conseguenze anche sul piano della comparazione di cui all'art. 7 (v. supra, sub VI.3.), la cui applicabilità, esclusa o comunque ridotta (e.g. nei casi limite ipotizzati a pag. 7, 2° cpv., della comparsa di costituzione in appello del CP_4
), non risulta pertanto correlabile a un'interpretatio abrogans o a un originario
[...]
difetto della Delibera, ma a un radicale mutamento del quadro (incostituzionale) in cui essa era intervenuta.
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VI.8.- Alla luce delle complessive considerazioni che precedono, e dunque della evidente non persuasività degli argomenti dell'orientamento contrario - avendo del resto la stessa S. Corte, nel proprio più recente pronunciamento a tal riguardo, evidenziato che tali pronunce “non offrono utili elementi di critica del consolidato orientamento giurisprudenziale” ivi nuovamente e definitivamente ribadito [v. supra, sub VI.4.-VI.7., nonché Cass. n.
28215/2024, cit.] e della piena condivisibilità, per converso, delle ragioni poste a fondamento dell'orientamento [v. supra, sub VI.3.] ribadito da plurime sentenze anche della S. Corte (cfr.
Cass. n. 28215/2024, cit. – da ultimo emessa, risalendo al 4.11.2024 -; Cass. n. 17634/2021, cit.; Cass. n. 9140/2020, cit.; Cass. n. 7105/2020, cit.; Cass. n. 3861/2020, cit.; Cass. n.
26779/2019, cit.; Cass. n. 26769/2019, cit.) e sposato anche dal Tribunale di prime cure, è evidente che anche a tal riguardo occorra confermare le statuizioni di quest'ultimo.
VI.9.- E infatti, è pacifico che l'“adeguamento” realizzato dalla convenuta mediante la Pt_1
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Foglie Inserzioni della G.U. del 24.06.2000 – cfr. pag. 12 dell'atto di appello, nonché già pag. 3, 1° cpv., della 2° memoria ex art. 183, VI comma,
c.p.c., della , e dunque secondo le modalità dell'art. 7, comma II, della Delibera Pt_1
C.I.C.R. del 9.02.2000, non “risult[ava] sufficiente” a legittimare l'anatocismo (cfr. Cass. n.
17634/2021, cit.), occorrendo invece un nuovo accordo [secondo l'art. 6 o comunque l'art. 7, comma III, della predetta Delibera C.I.C.R. del 9.02.2000 (v. supra, sub VI.3.)].
A fronte del pacifico difetto, nel caso di specie, di quest'ultimo – incontroverso fra le parti, emergente per tabulas e altresì accertato dall'ausiliaria (“né in concomitanza di tale delibera è stata rinvenuta agli atti alcuna documentazione attestante l'approvazione scritta da parte del cliente alla nuova modalità di capitalizzazione” – cfr. pag. 11 della C.T.U. del 3.08.2017), e dunque in mancanza di alcuna base pattizia, è evidente la persistente invalidità e “inefficacia della clausola anatocistica” (cfr. Cass. n. 17634/2021, cit.), avendo pertanto il Tribunale di prime cure del tutto correttamente aderito alla rielaborazione peritale integralmente espunsiva dell'anatocismo contra legem [e dunque della capitalizzazione anatocistica illegittimamente operato pur a seguito della Delibera CICR del 2000, ma in difetto di pattuizione (poi intervenuta solo dal 31.03.2003, avendo l'ausiliaria pertanto provveduto alla sua applicazione solo a decorrere da tale data – cfr. pag. 11 della C.T.U. del 3.08.2017), occorrendo pertanto rigettare, per tali complessivi ragioni, anche il 2° motivo di gravame avanzato dalla Pt_1
appellante [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
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VII.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa la conferma della sentenza appellata e il difetto di specifiche ragioni di impugnativa, anche incidentali, a tal riguardo - v., da ultimo, Cass. civ., 13/07/2020, n. 14916 e Cass., 14/10/2013, n. 23226], considerando la persistenza di contrasti giurisprudenziali e l'intervento di diversi arresti rilevanti ai fini del decidere solo nel corso del presente giudizio (v. supra), ricorrono nel caso di specie complessivi ragioni per applicare l'art. 92, comma II, c.p.c., nella formulazione ratione temporis vigente, e dunque per disporne la compensazione (in misura integrale, non necessitando la misura della compensazione, del resto e come noto, alcuno specifico aggravio motivazionale – cfr., da ultimo, Cass. civ., 25/03/2024, n. 7947).
VII.1.- Trattandosi, poi, di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo e con riguardo alla appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. Pt_1
13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ., Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 206/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1246/2018, pubblicata in data 3.08.2018 ed emessa a definizione del proc. n. 1612/2016 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA integralmente la sentenza gravata;
2) DISPONE la compensazione integrale fra le parti delle spese del presente grado di giudizio;
3) DÀ ATTO, con riguardo all'appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 7 febbraio 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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