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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
nella persona del giudice dott.ssa Ester Marongiu ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento civile iscritto al n. 11862/2021 R.G. promossa da
, c.f. Parte_1 C.F._1
Residente in Rivoli elettivamente domiciliato in Torino, via Monginevro n. 1/bis, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Prochilo che lo rappresenta e difende in forza di delega in calce all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 sede in Assago, via Del Mulino n. 4, p.iva. P.IVA_1 elettivamente domiciliata, in Milano, piazza Velasca n. 6, presso lo studio dell'avv. Ugo Barone che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
Oggetto: indennizzo assicurativo
CONCLUSIONI PRECISATE DALLE PARTI
Per parte attrice
NEL MERITO: richiama e precisa le conclusioni formulate in atto di citazione che di seguito si ritrascrivono: accertare e dichiarare che il mezzo Mercedes di proprietà del sig. Parte_1 ha riportato i danni di cui in narrativa a causa dell' evento furtivo avvenuto in Grugliasco
[...]
(TO) tra il 11.6.2018 e il 18.6.2018;
pagina 1 di 7 accertare e dichiarare che il sig. stipulava con la convenuta contratto Parte_1 assicurativo che copre contro gli eventi furtivi;
accertare e dichiarare l' inadempimento contrattuale della convenuta;
conseguentemente condannare la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, corrente in Piazza Trento n. 8 .- 20135 Milano a corrispondere, per le causali indicate in narrativa, la somma di € 34.401,00 oltre tutte le spese accessorie o quell' altra CP_2 maggiore o minore somma accertanda in corso di causa oltre interessi dal dì del dovuto sino all' effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria e fermo tecnico da valutarsi in via equitativa.
Con vittoria di spese ed onorari di causa come per legge.
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito: Rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto pe i motivi dedotti in sede di comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti, con la rifusione delle spese di lite;
Nel merito. In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere provato il fatto storico, limitarsi l'indennizzo a carico di Europ nei limiti di quanto strettamente provato nei limiti del massimale e tenuto conto in ogni caso dei criteri di liquidazione del danno indicati in polizza, detratto lo scoperto del 10% ed il minimo di Euro 250,00 al netto di quanto già percepito dal Pt_1 dagli altri istituti assicurativi, con la rifusione delle spese di lite.
Il tutto tenendo altresì conto, anche sotto il profilo della liquidazione delle spese di lite della proposta bonariamente avanzata dalla Compagnia senza riconoscimento in corso di causa.
In via istruttoria: si chiede ammettere prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze dedotte in sede di memoria ex art. 183, VI co. n. 2 cpc
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato evocava in Parte_1 giudizio la al fine di sentirla condannare, in forza della polizza sottoscritta Controparte_3 con la convenuta, al pagamento dell'indennizzo assicurativo quantificato in € 34.401,00, per il furto parziale subito alla propria autovettura Mercedes A45, tg FP698NA.
A sostegno della propria domanda l'attore asseriva di aver parcheggiato, in data 11.6.2018, il veicolo oggetto di causa all'interno del garage di sua proprietà sito in Grugliasco, alla via Ughetto n. 23 dando atto che, quando il 18.6.2018, si era recato a riprenderlo, aveva constatato che ignoti avevano provveduto, previa forzatura di una parte della serratura del cancello, ad introdursi nel garage e, danneggiando il vetro posteriore sinistro dell'auto, asportato dal mezzo il cruscotto, diverse centraline, il volante, tutti i sedili, i pannelli delle portiere e gli ulteriori pezzi indicati nel preventivo in atti. pagina 2 di 7 Allegava altresì come nonostante l'avvenuta regolare denuncia di furto presentata il giorno stesso presso la Legione Carabinieri Piemonte e Valle D'Aosta - Stazione di Grugliasco, la trasmissione di tutta la documentazione necessaria ai fini dell'evasione della pratica, l'invio della raccomandata volta alla richiesta di indennizzo e la messa in mora, la Compagnia assicuratrice aveva rifiutato la liquidazione del danno.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, la deduceva la totale Controparte_3 infondatezza, in fatto e in diritto, della domanda, sia con riferimento all'an, sia al quantum debeatur.
In particolare, richiamata l'attività istruttoria di indagine svolta a seguito dell'apertura del sinistro e dato atto del mancato rispetto da parte attrice degli obblighi contrattuali inerenti la comunicazione del sinistro e la collaborazione richiesta, eccepiva l'inesistenza e la mancanza di prova dei presupposti per la liquidazione dell'indennizzo, nonché l'eccessiva quantificazione del danno asseritamente subito da parte attrice a seguito del presunto furto parziale.
Istruita con l'assunzione di prove orali, esperita CTU ai fini della quantificazione del danno patito, nonché alla determinazione del minor valore commerciale del veicolo oggetto di furto parziale, all'udienza figurata del 12.12.2024, previa riassegnazione del fascicolo, la causa è stata trattenuta a decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe con assegnazione di termini in misura di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
II
Prima di esaminare, nel merito, la fondatezza della domanda attorea, pare opportuno richiamare alcuni principi generali in tema risarcimento del danno ed indennizzo.
E' noto che, in termini generali, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando al debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (v. Cass. Sez. U., 30.12.2001, n.
13533).
Tuttavia, quando la domanda sia introdotta dall'assicurato e si fondi sul mancato pagamento dell'indennizzo, spetta all'attore dimostrare – oltre alla fonte del diritto e all'allegazione dell'inadempimento – che si sia verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso abbia causato il danno di cui si reclama il ristoro, gravando sull'assicuratore la prova dell'esistenza di circostanze di fatto che ne escludono il riconoscimento.
Nel caso di specie, pur in mancanza del frontespizio di polizza sottoscritto dall'attore – non prodotto da alcuna delle parti – non è oggetto di contestazione la sussistenza e l'operatività della garanzia invocata dal avendo la dato atto di aver provveduto a sottoscrivere con l'attore una polizza Pt_1 CP_3 assicurativa obbligandosi ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, comprensivi dei pezzi di ricambio, degli optionals e degli accessori, in conseguenza dell'evento furto. pagina 3 di 7 La convenuta costituendosi, infatti, ha in primo luogo eccepito l'inadempimento del agli Pt_1 obblighi contrattuali avendo l'attore provveduto a denunciare il sinistro oltre il termine convenuto, ex art. 1913 c.c., omettendo altresì di consegnare alla compagnia la documentazione necessaria e utile alla verifica e alla quantificazione del danno subito.
Ha quindi eccepito, nel merito, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo invocato.
****
Le eccezioni di merito sollevate da parte convenuta devono ritenersi fondate per le ragioni che seguono, non potendo dirsi assolto, all'esito del giudizio, l'onere probatorio gravante sull'attore in ordine al fatto costitutivo della pretesa risarcitoria.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., infatti, non può considerarsi accertata la verificazione del furto parziale e delle circostanze della sua realizzazione attraverso la sola denuncia presentata dall'attore, presso la
Legione Carabinieri Piemonte e Valle D'Aosta - Stazione di Grugliasco in data 18.6.2018.
La denuncia di furto, è noto, è un atto di parte e, come ribadito dalla Cassazione, “sebbene sia un atto pubblico, non è di per sé sufficiente a dimostrare la veridicità ed esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, ma deve essere valutata nel contesto delle complessive risultanze probatorie acquisite in giudizio” (v. Cass. 18.3.2025, n. 7216).
Tanto più quando, come nel caso di specie, ci sia una precisa contestazione da parte della convenuta degli eventi posti a fondamento della domanda risarcitoria, accompagnata da elementi indiziari circa la non veridicità dell'effettivo danno subito dall'autovettura.
A fronte delle contestazioni sollevate, già in fase stragiudiziale, dalla convenuta parte attrice avrebbe dovuto fornire elementi di segno contrario dimostrando, attraverso idonee deduzioni istruttorie,
l'effettivo accadimento dei fatti che, quale circostanza costitutiva del diritto azionato, non può ritenersi adempiuto con il richiamo ad un atto di parte autonomamente promosso.
Se dunque la mera denuncia del furto non costituisce - di per sé - elemento di prova, né può valere a confermare l'effettività del sinistro, maggior elementi di specificità non sono rinvenibili neppure nella scarna esposizione dell'atto di citazione, da cui apprende esclusivamente che a) in data 11 Giugno 2018 l'attore parcheggiava la propria vettura, debitamente chiudendola a chiave, all' interno del proprio garage sito in Grugliasco (TO) alla Via Ughetto n. 23.
b) il giorno 18 Giugno 2018, l' attore si avvedeva che ignoti malfattori dopo avere smontato e forzato una parte della serratura del cancello, si introducevano all' interno del garage e, dopo aver danneggiato il vetro posteriore sinistro della predetta vettura asportavano dall'interno dell' abitacolo cruscotto contaKM, bocchette aria, monitor navigatore , diverse centraline, sterzo, tutti i sedili, quattro pannelli e, quanto dettagliatamente descritto nel preventivo del danno redatto dalla concessionaria . Controparte_4
pagina 4 di 7 Va sottolineato, a conferma della carente specificazione dei fatti imputabile alla parte attrice, come dalla riportata capitolazione non si evinca, ad esempio, se il garage fosse munito di portone o cancello, quale ne fosse la chiusura, se fosse sussistente un impianto di antifurto o videosorveglianza.
Tali elementi, peraltro, non sono desumibili neppure dalla documentazione offerta in corso di giudizio, essendosi l'attore limitato a produrre – oltre al preventivo e alla denuncia sporta – le comunicazioni intercorse con la compagnia convenuta aventi ad oggetto la richiesta di integrazione della denuncia, peraltro prive della documentazione inviata in allegato.
La genericità delle allegazioni attoree inficia inevitabilmente anche la valenza probatoria della deposizione del teste che – anche a prescindere dai suoi rapporti con Testimone_1
l'attore (figlio) e dalla sua mancata indicazione come persona informata, e presente, nella denuncia all'assicurazione e nell'atto introduttivo del giudizio – si è limitato a confermare i generici capi di prova assumendo di essere stato presente sia al momento del parcheggio dell'auto che al momento della scoperta del danneggiamento e furto parziale.
Il teste, invero, non solo non ha fornito particolari, ulteriori e concreti, verificabili ai fini del riscontro di attendibilità, ma non ha offerto alcuna precisazione – né avrebbe potuto farlo atteso il tenore letterale dei capi formulati da parte attrice – in ordine alla tipologia del garage e alle modalità di custodia del veicolo, ovvero alle circostanze della scoperta del furto parziale o, ancora, alle ragioni del mancato utilizzo del mezzo dall'11 al 18 giugno 2018, nulla riferendo altresì in ordine agli accadimenti successivi alla scoperta del furto (denuncia e preventivo Autocentauro).
Lo stesso attore, peraltro, non ha insistito nell'escussione dell'ulteriore teste indicato, limitandosi a ribadire la ricostruzione dei fatti di cui all'atto introduttivo.
A fronte degli accertamenti istruttori svolti dalla convenuta, parte attrice non ha provato con precisione dove si trovasse l'autovettura al momento del danneggiamento e del furto subito, limitandosi a ribadire che la stessa era ricoverata “all'interno del proprio garage” sito in Grugliasco, via Ughetto n. 23, né ha provato le modalità di accesso di ignoti nel garage stesso.
Gli accertamenti istruttori svolti dalla compagnia successivamente all'apertura del sinistro, infatti, hanno evidenziato come il garage-magazzino presso il quale si trovava l'autovettura risulterebbe sito in una zona residenziale e collegato ad una casa indipendente che costituirebbe residenza – secondo le informazioni assunte – del fratello dell'attore e non dimora abituale dello stesso Pt_1
Nessun elemento documentale è stato offerto circa la conformazione del garage e le modalità di accesso allo stesso, essendo stata prodotta in giudizio solo la foto di una serratura forzata, del tutto priva di collegamento con lo stato dei luoghi, non avendo l'attore neppure indicato se trattasi della serratura del portone del garage, ovvero del cancello posto a delimitazione del vialetto di accesso al garage/magazzino, come desumibile dalle foto allegate agli accertamenti svolti dalla convenuta (v. doc.
n 9 parte convenuta).
pagina 5 di 7 Peraltro, l'attore non ha neppure precisato – per il caso in cui il magazzino fosse “aperto” e sprovvisto di chiusura – di aver diligentemente custodito l'auto, anche tenuto conto del recente acquisto, limitandosi a dar atto della sua “chiusura” a chiave.
Né, all'esito dell'istruttoria, sono stati offerti elementi utili a ricostruire i tempi e le modalità di parcheggio dell'auto e le ragioni del suo mancato utilizzo per una settimana circa, essendosi l'attore limitato ad allegare – peraltro solo in sede istruttoria – la coincidente festa patronale di Grugliasco.
La prova storica dell'accadimento risulta carente anche considerato che l'attore non ha chiarito le ragioni della tardiva denuncia sporta all'assicurazione, avvenuta solo in data 3.7.2018 lasso di tempo che – avuto riguardo all'entità del danno e alle stesse peculiari modalità del furto – non appare del tutto irrilevante, né ha spiegato le ragioni per le quali successivamente alla scoperta del furto, lo stesso
18.6.2018, prima di effettuare la denuncia abbia provveduto a chiedere un preventivo presso l' . CP_4
Ancora, nessun elementi chiarificatore è stato allegato in giudizio a fronte delle eccezioni sollevate dalla compagnia assicurativa circa la mancata adozione della cd. Black Box.
Premesso che, nel caso in cui il contratto di assicurazione contro il furto, subordini la garanzia assicurativa all'adozione di speciali dispositivi di sicurezza o all'osservanza di oneri diversi, l'adozione di tali misure si configura come elemento costitutivo del diritto all'indennizzo, gravando sull'assicurato la relativa prova, deve osservarsi che nel caso di specie, gli accertamenti compiuti dall'assicurazione convenuta hanno evidenziato come il dispositivo non fosse montato sull'autovettura Mercedes oggetto di garanzia, ma su altro veicolo.
Il convenuto non solo non ha documentato la presenza della su altro veicolo in proprietà, ma Parte_2 neppure ha offerto spiegazioni in ordine alla mancata installazione della stessa sulla Mercedes, limitandosi a dar atto che l'installazione avrebbe dovuto avvenire nei giorni seguenti al furto subito.
Le circostanze evidenziate, a parere dello scrivente, integrano altrettanti elementi presuntivi, di grave consistenza e significatività, che consentono di ritenere infondata la domanda attorea, in quanto non sufficientemente provato da parte attrice il diritto all'indennizzo.
Il rigetto delle domande rendono superflua ogni ulteriore valutazione sul quantum oggetto di risarcimento.
III
Le spese di lite, da liquidarsi secondo i valori medi dello scaglione di riferimento ex D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, della non particolare complessità della stessa, seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico di parte attrice.
Tali spese si liquidano in complessivi € 7.616,00, oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M.
55/2014 nonché CPA. ed IVA sugli importi imponibili come per legge.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, devono essere poste, definitivamente, nei rapporti interni tra le parti, a carico di Parte_1 pagina 6 di 7
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa rigetta le domande proposte da parte attrice;
condanna a rimborsare a parte convenuta le spese del presente Parte_1 procedimento che si liquidano in complessivi € 7.616,00 oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2
D.M. 55/2014 nonché CPA. ed IVA sugli importi imponibili come per legge;
pone definitivamente, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU a carico di parte attrice.
Così deciso in Torino, il 30.3.2025
Il Giudice dott.ssa Ester Marongiu
pagina 7 di 7