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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/04/2025, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 6569/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6569/2023 R.G. LAVORO (cui è riunita quella R.G.
3911/2022)
TRA
, nata ad [...] il [...],Parte_1 Pt_2
nato ad [...] il [...], ,
[...] Parte_3 nata ad [...] l'[...], , nato ad [...] il Parte_4
22.05.1973, tutti nella qualità di eredi di Parte_5
n. a AFRAGOLA (NA) il 05/11/1943 ed ivi Persona_1 deceduto il 26/03/2024 rappresentato e difeso dall'avv. FEBBRAIO MARCO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
,in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO BRANCACCIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 26/05/2023 l'epigrafato de cuius ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire l'indennità di accompagnamento e la condizione di gravità dell'handicap, presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di gravità dell'handicap dalla domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso
Nelle more del giudizio, a seguito del decesso di parte ricorrente si sono costituiti gli eredi insistendo per l'accoglimento solo della domanda di accompagnamento.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 3911/2022 ed ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
A seguito del decesso di parte ricorrente e dell'intervento volontario degli eredi deve ritenersi come il thema decidendum sia limitato solo ed esclusivamente all'accertamento, in capo al de cuius, del requisito sanitario utile per l'indennità di accompagnamento.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto
2 parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato il periziando fosse affetto da “poliartrosi con lieve impegno articolare delle grosse articolazioni (codici per analogia 7202-
7218-7010: 20%), da cardiopatia ipertensiva in soggetto con trombopenia
e insufficienza venosa agli arti inferiori in buon compenso clinico farmacologico (codice 6445:20%), da BPCO in soggetto con poliposi nasale e rinofaringite cronica (codice per analogia 6407:45%), da diabete mellito tipo II con complicanze visive, visus corretto Odx percezione luce e
Osin 3-4/10 (codici 9309-5031:72%), da ipertrofia prostatica benigna
(codice 6204:11%), da diverticolosi del colon in buon compenso clinico farmacologico (codice per analogia 6420:21%) e da esiti di tiroidectomia per gozzo multi nodulare in buon compenso clinico farmacologico (codice per analogia 9322:11%)”.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato: ”perfettamente orientato nel tempo e nello spazio, collaborante senza alterazioni del tono dell'umore”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:” Dalla disamina della documentazione agli atti e dalla visita medico legale effettuata dal sottoscritto C.T.U., risulta che il sig. Per_1
è affetto da poliartrosi con lieve impegno articolare delle grosse
[...] articolazioni (codici per analogia 7202-7218-7010: 20%), da cardiopatia ipertensiva in soggetto con trombopenia e insufficienza venosa agli arti inferiori in buon compenso clinico farmacologico (codice 6445:20%), da
BPCO in soggetto con poliposi nasale e rinofaringite cronica (codice per
3 analogia 6407:45%), da diabete mellito tipo II con complicanze visive, visus corretto Odx percezione luce e Osin 3-4/10 (codici 9309-
5031:72%), da ipertrofia prostatica benigna (codice 6204:11%), da diverticolosi del colon in buon compenso clinico farmacologico (codice per analogia 6420:21%) e da esiti di tiroidectomia per gozzo multi nodulare in buon compenso clinico farmacologico (codice per analogia 9322:11%) tali da conferire all'infermo sia un grado di invalidità medio grave 67%-99% senza indennità di accompagnamento e sia lo stato di handicap ai sensi dell'art 3 comma 1 dalla data della domanda amministrativa 24.02.2021.
Per quanto attiene alla valutazione in ambito della gravità della legge
104/92 e alla valutazione in ambito della indennità di accompagnamento, le patologie lamentate dal ricorrente, rimaste stabili a tutt'ora alla visita medico legale effettuata dal sottoscritto CTU in data di accesso peritale
10.01.2023, non presentano un significativo impatto sulla vita quotidiana
e sociale (è capace di deambulare autonomamente senza aiuto, di espletare in perfetta autonomia i passaggi posturali, è capace di svolgere le attività quotidiane, è perfettamente orientato nel tempo e nello spazio, i sensi sono nei limiti della norma e non sono presenti disturbi del linguaggio) e nemmeno il coinvolgendo di parenti più vicini, lo si ritiene sia senza indennità di accompagnamento e sia senza la gravità della legge
104, in quanto le minorazioni riscontrate non riducono l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Il C.T.U., inoltre, ha confermato la propria valutazione anche all'esito dell'esame dell'ulteriore documentazione medica depositata dalla parte nel giudizio di opposizione. Ha evidenziato, infatti, che “le condizioni generali del ricorrente è vero che risultano aggravate con il carcinoma uroteliale invasivo di alto grado associata alla piastropenia resistente alla terapia farmacologica ma è altrettanto vero che la parte ricorrente non documenta nessuna certificazione che possano giustificare dalla punta di vista clinico un peggioramento del quadro clinico tale da necessitare
4 assistenza, infatti stante il decesso del ricorrente le minorazioni riscontrate ad atti non riducono l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Sulla scorta di tale premesse, il quadro patologico, aggravato dalla nuova documentata sanitaria autorizzata ad atti e considerato l'andamento cronico delle patologie di cui è affetto il de cuius, il sottoscritto ritiene equo riconoscere al sig. uno stato di invalidità 100 % senza indennità di Persona_1 accompagnamento con decorrenza dalla data del 07 aprile 2023, epoca in cui è stato documentato il peggioramento del quadro clinico con il carcinoma uroteliale”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONE
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
“nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non
5 evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
Inoltre, parte ricorrente non deduce in che modo la documentazione medica allegata alle note di trattazione scritta evidenzi un aggravamento delle condizioni patologiche di parte ricorrente in misura tale da raggiungere una percentuale di invalidità utile al riconoscimento della prestazione richiesta”.
E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Restano, quindi, assorbite tutte le ulteriori deduzioni difensive formulate dall'ente previdenziale.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese di lite devono essere liquidate in misura unitaria, considerando sia la fase per A.T.P. sia il relativo giudizio di opposizione, e seguono la soccombenza.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per
A.T.P., sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro per le stesse ragioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che Per_1 non aveva il requisito sanitario utile per il riconoscimento
[...] dell'indennità di accompagnamento;
2. condanna , Parte_1 Parte_2 [...]
, ed Parte_3 Parte_4 Parte_5
6 tutti nella qualità di eredi di ed in solido tra Persona_1 loro, al pagamento in favore dell' delle spese processuali che CP_1 si liquidano in € 2.825,00, oltre accessori di legge se dovuti;
3. pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 15/04/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6569/2023 R.G. LAVORO (cui è riunita quella R.G.
3911/2022)
TRA
, nata ad [...] il [...],Parte_1 Pt_2
nato ad [...] il [...], ,
[...] Parte_3 nata ad [...] l'[...], , nato ad [...] il Parte_4
22.05.1973, tutti nella qualità di eredi di Parte_5
n. a AFRAGOLA (NA) il 05/11/1943 ed ivi Persona_1 deceduto il 26/03/2024 rappresentato e difeso dall'avv. FEBBRAIO MARCO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
,in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO BRANCACCIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 26/05/2023 l'epigrafato de cuius ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire l'indennità di accompagnamento e la condizione di gravità dell'handicap, presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di gravità dell'handicap dalla domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso
Nelle more del giudizio, a seguito del decesso di parte ricorrente si sono costituiti gli eredi insistendo per l'accoglimento solo della domanda di accompagnamento.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 3911/2022 ed ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
A seguito del decesso di parte ricorrente e dell'intervento volontario degli eredi deve ritenersi come il thema decidendum sia limitato solo ed esclusivamente all'accertamento, in capo al de cuius, del requisito sanitario utile per l'indennità di accompagnamento.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto
2 parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato il periziando fosse affetto da “poliartrosi con lieve impegno articolare delle grosse articolazioni (codici per analogia 7202-
7218-7010: 20%), da cardiopatia ipertensiva in soggetto con trombopenia
e insufficienza venosa agli arti inferiori in buon compenso clinico farmacologico (codice 6445:20%), da BPCO in soggetto con poliposi nasale e rinofaringite cronica (codice per analogia 6407:45%), da diabete mellito tipo II con complicanze visive, visus corretto Odx percezione luce e
Osin 3-4/10 (codici 9309-5031:72%), da ipertrofia prostatica benigna
(codice 6204:11%), da diverticolosi del colon in buon compenso clinico farmacologico (codice per analogia 6420:21%) e da esiti di tiroidectomia per gozzo multi nodulare in buon compenso clinico farmacologico (codice per analogia 9322:11%)”.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato: ”perfettamente orientato nel tempo e nello spazio, collaborante senza alterazioni del tono dell'umore”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:” Dalla disamina della documentazione agli atti e dalla visita medico legale effettuata dal sottoscritto C.T.U., risulta che il sig. Per_1
è affetto da poliartrosi con lieve impegno articolare delle grosse
[...] articolazioni (codici per analogia 7202-7218-7010: 20%), da cardiopatia ipertensiva in soggetto con trombopenia e insufficienza venosa agli arti inferiori in buon compenso clinico farmacologico (codice 6445:20%), da
BPCO in soggetto con poliposi nasale e rinofaringite cronica (codice per
3 analogia 6407:45%), da diabete mellito tipo II con complicanze visive, visus corretto Odx percezione luce e Osin 3-4/10 (codici 9309-
5031:72%), da ipertrofia prostatica benigna (codice 6204:11%), da diverticolosi del colon in buon compenso clinico farmacologico (codice per analogia 6420:21%) e da esiti di tiroidectomia per gozzo multi nodulare in buon compenso clinico farmacologico (codice per analogia 9322:11%) tali da conferire all'infermo sia un grado di invalidità medio grave 67%-99% senza indennità di accompagnamento e sia lo stato di handicap ai sensi dell'art 3 comma 1 dalla data della domanda amministrativa 24.02.2021.
Per quanto attiene alla valutazione in ambito della gravità della legge
104/92 e alla valutazione in ambito della indennità di accompagnamento, le patologie lamentate dal ricorrente, rimaste stabili a tutt'ora alla visita medico legale effettuata dal sottoscritto CTU in data di accesso peritale
10.01.2023, non presentano un significativo impatto sulla vita quotidiana
e sociale (è capace di deambulare autonomamente senza aiuto, di espletare in perfetta autonomia i passaggi posturali, è capace di svolgere le attività quotidiane, è perfettamente orientato nel tempo e nello spazio, i sensi sono nei limiti della norma e non sono presenti disturbi del linguaggio) e nemmeno il coinvolgendo di parenti più vicini, lo si ritiene sia senza indennità di accompagnamento e sia senza la gravità della legge
104, in quanto le minorazioni riscontrate non riducono l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Il C.T.U., inoltre, ha confermato la propria valutazione anche all'esito dell'esame dell'ulteriore documentazione medica depositata dalla parte nel giudizio di opposizione. Ha evidenziato, infatti, che “le condizioni generali del ricorrente è vero che risultano aggravate con il carcinoma uroteliale invasivo di alto grado associata alla piastropenia resistente alla terapia farmacologica ma è altrettanto vero che la parte ricorrente non documenta nessuna certificazione che possano giustificare dalla punta di vista clinico un peggioramento del quadro clinico tale da necessitare
4 assistenza, infatti stante il decesso del ricorrente le minorazioni riscontrate ad atti non riducono l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Sulla scorta di tale premesse, il quadro patologico, aggravato dalla nuova documentata sanitaria autorizzata ad atti e considerato l'andamento cronico delle patologie di cui è affetto il de cuius, il sottoscritto ritiene equo riconoscere al sig. uno stato di invalidità 100 % senza indennità di Persona_1 accompagnamento con decorrenza dalla data del 07 aprile 2023, epoca in cui è stato documentato il peggioramento del quadro clinico con il carcinoma uroteliale”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONE
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
“nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non
5 evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
Inoltre, parte ricorrente non deduce in che modo la documentazione medica allegata alle note di trattazione scritta evidenzi un aggravamento delle condizioni patologiche di parte ricorrente in misura tale da raggiungere una percentuale di invalidità utile al riconoscimento della prestazione richiesta”.
E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Restano, quindi, assorbite tutte le ulteriori deduzioni difensive formulate dall'ente previdenziale.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese di lite devono essere liquidate in misura unitaria, considerando sia la fase per A.T.P. sia il relativo giudizio di opposizione, e seguono la soccombenza.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per
A.T.P., sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro per le stesse ragioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che Per_1 non aveva il requisito sanitario utile per il riconoscimento
[...] dell'indennità di accompagnamento;
2. condanna , Parte_1 Parte_2 [...]
, ed Parte_3 Parte_4 Parte_5
6 tutti nella qualità di eredi di ed in solido tra Persona_1 loro, al pagamento in favore dell' delle spese processuali che CP_1 si liquidano in € 2.825,00, oltre accessori di legge se dovuti;
3. pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 15/04/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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