(Determinazione dei mezzi batteriologici o chimici e limiti nel loro impiego).
Con provvedimenti emanati dal Duce, di concerto con i Ministri interessati, sono stabilite:
1° le norme per la determinazione dei mezzi indicati nell'articolo 51;
2° i limiti d'impiego dei mezzi suddetti, nei casi in cui non siano vietati a norma dei due articoli precedenti.