Sentenza 7 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2003, n. 1820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1820 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2003 |
Testo completo
"ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 3-5-1967 N.REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DJ CASSAZIONE Oggetio 0 18 2 0 /03 ZIONE A SEZION AMMINSTRATIVA Composta dagli 111.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7369/00 DELLI PRISCOLI Dott. Mario - Presidente Consigliere Dott. Ugo VITRONE Consigliere Cron. 4236 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Dott. Mario ADAMO Rel Consigliere Rep. Dott. Renato FORDORF ud 23/09/2002 - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO AUTOLINEE SRL, in persona de l legale rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato BONIFACIO, rappresentato difeso dall'avvocato ACHILLE MORCAVALLO, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
PREFETTO DI COSENZA, in persona del Prefetto pro tempore domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI elettivamente 12 L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 presso 2002 rappresenta e difende ope legis;
1676 - controricorrente 1 avverso il provvedimento del Tribunale COSENZA, d! emesso il 24/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/2002 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso por Generale Dott. Aurelio GOLIA che ka l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo Il Consorzio autelinee s.r.l. proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione pronunziata dal Prefetto di Cosenza, in data 23.7.1999, con la quale gli si ingiun- di £ 1.212.000, Д titolo digeva di pagare la somma w sanzione amministrativa, рет violazione dell'art. 97 comma 6 del C.d.S. or th Resisteva all'opposizione il Prefetto di Cosenza, Il Tribunale adito con ordinanza in data 24.2 2000 convalidava l'ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 23 comma 5 L. 689/1901. Per la cassazione dell'ordinanza propone ricorso, fondato su unico motivo, il Consorzio autolinee s.r.l. Resiste con controricorso il Prefetto di Cosenza. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta che il Tribunale di Cosenza non abbia tenuto conto che con sentenza 28.11.1990 Π 534 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimi tà costituzionale dell'art. 23 comma 5 della . 689/1981, nella parte in cui preve- de l'automatica convalida dell'ordinanza ingiunzione solo a seguito della mancata presentazione dell'oppo- nente all'udienza di prima comparizione. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Invero a seguito della pronunzia, contenuta nella sentenza n 534/1990 della Corte costituzionale, che ha dichiarato parzialmente illegittimo il disposto del- l'art. 23 comma 5 L. 689/1981, il giudice di merito non può più convalidare l'ordinanza ingiunzione opposta so- lo a seguito della mancata comparizione in prima udien- za dell'opporente, ma deve sempre valutare, allo stato degli atti, la infondatezza dell'opposizione, motivan- 20, sia pure succintamente, sul punto. ( Cass, civ. sez. I 23.1.1998 n 614 ) Nella specie dall'ordinanza impugnata non risulta che tale indagine sia stata effettuata dal Tribunale sicchè l'ordinanza va cassata con rinvio allo stesso Tribunale, in persona di diverso magistrato, affinchè proceda o all'accertamento della fondatezza Q meno della proposta opposizione, motivando succintamente in ordine all'esito della sua indagine. Il giudico di merito provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimitė.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l'impugnata ordinanza e Cosenza, in persona di diverso rinvia al Tribunale di magistrato, anche per le spese del giudizio di legitti- mità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 23. settembre.2002 Il Presidente Il Consigliere estersore (Mario Delli Priscoli) Mario Hell Oncol (Mario Adamo} Мако Маша "ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 3-5-1967 N. 317" CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria PY FEA/2009il_ IL CANCELLIERE Andrés Bianchi ILEANCELLIERE 4