Accoglimento
Sentenza 18 aprile 2025
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- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 20 gennaio 2026
FATTO 1. Il Consiglio di Stato, con sentenza della Sez. II, 18 aprile 2025, n. 3393, ha accolto parzialmente l'appello principale e l'appello incidentale proposti avverso la sentenza del T.A.R. per la Calabria n. 1569 del 2024, avente ad oggetto le elezioni comunali del Comune di Simbario tenutesi in data 8 e 9 giugno 2024, nelle quali sono risultati eletti alla carica di sindaco Gennaro Crispo ed alla carica di consigliere comunale Antonio Pileggi, Bruno Vilone, Enza Figliuzzi, Giuseppe Scoleri, Paola Maria Lourdes Vono, Paolo Timpano, Stella Squillacioti, appartenenti alla lista n. 2 CambiAmo Simbario, con 303 voti, rispetto alla lista n. 1 Un'altra idea per Simbario (con candidato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 18/04/2025, n. 3393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3393 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03393/2025REG.PROV.COLL.
N. 08454/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8454 del 2024, proposto da FA VE, AN PE ER, IM LA CC, AL LA, VA SC, FA FF, TO AN RE, AN RD e GE RD, rappresentati e difesi dall'avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno, n. 6;
contro
AR SP, AN GI, UN VI, ZA LI, PE SC, LA MA DE NO, OL AN, TE TI, rappresentati e difesi dall'avvocato Gaetano Liperoti, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Comune di RI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato PE Pitaro, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 1569/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AR SP, AN GI, UN VI, ZA LI, PE SC, LA MA DE NO, OL AN, TE TI e del Comune di RI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il consigliere Stefano Filippini;
Uditi per le parti gli avvocati Oreste Morcavallo, PE Pitaro e AN Torchia, per l'avv. Gaetano Liperoti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto di causa è costituito dall’esito delle elezioni comunali del Comune di RI tenutesi in data 8 e 9 giugno 2024 nelle quali è risultato eletto alla carica di sindaco AR SP (e alla carica di consigliere comunale AN GI, UN VI, ZA LI, PE SC, LA MA DE NO, OL AN e TE TI), tutti appartenenti alla lista n. 2 “ CA RI ”, alla quale sono stati attribuiti n. 303 voti, prevalendo per un solo voto sulla lista n. 1 “ Un’altra idea per RI ” (con candidato sindaco FA VE e come consiglieri comunali FA FF, AL LA, VA SC, AN PE ER, GE RD, IM LA CC e AN RD) alla quale sono stati attribuiti n. 302 voti.
2. Con ricorso al T.a.r. per la Calabria, FA VE, AN PE ER, IM LA CC, AL LA, VA SC, FA FF, TO AN RE, AN RD e GE RD hanno chiesto l’annullamento del verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni del Comune di RI del 10 giugno 2024, che ha proclamato l’esito elettorale, sulla base dei motivi che possono così riassumersi:
i ) nella Sezione elettorale n. 1, alla lista n. 2 sono stati assegnati n. 2 voti di schede recanti sbarrato il simbolo della lista n. 2 ma, nel relativo spazio, con l’indicazione di preferenze (una per AL LA e l’altra per AN RD) per candidati consiglieri appartenenti alla lista n.1;
ii ) nelle Sezioni elettorali n. 1 e n. 2 sono stati ammessi a votare con accompagnatore nove elettori con patologie non rientranti nella previsione normativa di cui all’art. 41 D.P.R. n. 570/1960, cosicché tali elettori avrebbero dovuto votare autonomamente o avvalersi del voto domiciliare; inoltre, in quattro casi l’accompagnatore degli elettori è risultato essere uguale, configurandosi pertanto una violazione del principio di segretezza, avendo lo stesso accompagnatore votato per più elettori;
iii ) nullità delle operazioni di voto nella Sezione elettorale n. 1, atteso che nel paragrafo 5 del verbale della Sezione, a pagina 7, il numero degli elettori iscritti viene indicato dapprima in 938 e poi corretto a 926, nella pagina successiva il numero degli elettori è indicato di nuovo in n. 938, corrispondente alle schede autenticate, a pagina 27 si specifica il numero dei votanti in 938 (479 uomini e 459 donne) e tale dato complessivo viene trascritto nel riepilogo a pagina 50, ma i dati riportati sarebbero erronei e non coincidenti con il numero effettivo dei votanti (che è invece di 266, pari al numero dei voti complessivi delle liste, delle schede nulle, di una bianca e di una non assegnata); sarebbe anche errato a pagina 41 il numero delle schede scrutinate indicato in 264, mentre la cifra esatta è di 267; così anche il numero delle schede non utilizzate, indicato in 674 mentre dovrebbe essere di 671 schede, con evidente divario tra schede vidimate, numero di elettori votanti e schede residuate, con alterazione dei dati elettorali della Sezione, non essendovi certezza delle schede effettivamente votate.
2.1. Si è costituito il Comune di RI, concludendo per la reiezione del gravame.
2.2. Si sono altresì costituiti il sindaco eletto AR SP e i consiglieri eletti AN GI, UN VI, ZA LI, PE SC, LA MA DE NO, OL AN e TE TI, contrastando le avverse deduzioni e proponendo anche un ricorso incidentale, condizionato all’eventuale accoglimento del ricorso principale, per mezzo del quale hanno denunciato, in primo luogo, che alla lista n. 2, guidata dal candidato AR SP, non sarebbero stati assegnati n. 4 voti -contenuti in schede erroneamente dichiarate nulle o non attribuite (con conseguente necessità di correggere la cifra elettorale della loro lista da 303 a 307) e, con secondo motivo, che alla lista n. 1, guidata dal candidato contrapposto FA VE, sarebbero stati invece attribuiti illegittimamente n. 16 voti, che avrebbero dovuto essere annullati (con conseguente riduzione della cifra elettorale della lista contrapposta da 302 a 286).
3. Con sentenza n. 1569 del 7 novembre 2024 il primo giudice ha rigettato il ricorso principale, dichiarando di conseguenza assorbiti i motivi di cui al ricorso incidentale condizionato avanzato dai controinteressati; le spese di lite sono state regolate secondo il principio della soccombenza.
4. Con tempestivo appello, i signori FA VE, AN PE ER, IM LA CC, AL LA, VA SC, FA FF, TO AN RE, AN RD e GE RD hanno impugnato la decisione del T.a.r., affidando il gravame ai motivi che possono riassumersi nei termini seguenti:
4.1. Error in iudicando : erronea interpretazione e applicazione T.U.E.L., D.P.R. 570/1960 e D.P.R. 267/2000; si censura la decisione del T.ar. che ha convalidato l’attribuzione, nella Sezione n. 1, di n. 2 voti alla lista n. 2 per schede recanti sbarrato il predetto simbolo ma preferenze per candidati della lista n. 1, atteso che la decisione contrasta con il nuovo sistema elettorale introdotto dall’art. 71 comma 5 D.P.R. n. 267/2000 che disciplina il collegamento tra sindaco e consigliere nelle “Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni sino a 15000 abitanti”, apparendo più coerente una interpretazione orientata nel senso della nullità del voto che presenti dette ambiguità.
4.2. E rror in iudicando : erronea interpretazione e applicazione dell’art. 41 D.P.R. 570/1960, della legge n. 104/1992, della legge n. 15/1991 e del D.L. n. 1/2006; motivazione illogica e perplessa, richiamando il motivo di ricorso al T.a.r. con cui sono state censurate le ammissioni al voto assistito di n. 9 elettori recanti patologie non assimilabili a quelle di “analoga gravità” contemplate nell’art. 41 T.U.E.L.; il Verbale delle operazioni elettorali non indica il “motivo specifico” per l’ammissione al voto assistito e difetta l’allegazione dei certificati medici. ; ricorre il caso specifico dell’elettore ammesso nella Sez. 2 con la patologia suindicata di “deficit motorio”, certamente esclusa tra quelle legittimanti il voto assistito, come già affermato dal Cons. di Stato, sezione II, nella sentenza del 9 agosto 2021, n. 5809.
4.3 . Error in iudicando : violazione dell’art. 41 T.U. 570/1960 commi 3 e 4 con riferimento all’ammissione al voto assistito di n. 4 elettori nelle due Sezioni, accompagnati dalle stesse persone (in particolare, hanno esercitato la funzione di accompagnatore, VA LL, per due elettori nella Sezione n. 2 e ET De CA per due elettori nella Sezione n. 1), in violazione del comma 3 della norma predetta (cfr. atti per le generalità esatte dei soggetti assistiti).
4.4. Error in iudicando: omessa valutazione della non corrispondenza delle schede scrutinate e inutilizzate (nella Sezione n. 1 viene indicato il numero delle schede scrutinate in 264 mentre il numero esatto è di 267 schede; è poi errato il numero complessivo delle schede non utilizzate, 671 e non 674), sicchè il risultato finale è inattendibile, non trovando ragione alcuna il divario tra schede scrutinate e quelle inutilizzate.
5. Si è costituito il Comune appellato, contrastando il gravame nel merito, eccependo altresì la novità del motivo sub 3 (proposto specificamente solo in appello, mentre in primo grado la medesima questione in fatto era stata prospettata solamente in relazione alla dedotta violazione della segretezza del voto).
6. Si sono tempestivamente costituiti anche AR SP, AN GI, UN VI, ZA LI, PE SC, LA MA DE NO, OL AN e TE TI, contrastando l’appello principale e riproponendo i motivi di ricorso incidentale non esaminati dal T.a.r. (cfr. superiore punto 2.2.).
7. Sono state successivamente prodotte memorie difensive con le quali le parti hanno insistito sui rispettivi assunti e contrastato le avverse deduzioni, allegando anche documentazione a supporto.
8. Sulle difese e conclusioni in atti, all’esito di ampia discussione tenutasi all’udienza del 15 aprile 2025, la controversia è stata trattenuta in decisione.
9. Prendendo le mosse dall’appello principale, osserva il Collegio che lo stesso appare fondato nei seguenti limiti.
9.1. Non può condividersi il primo motivo, con il quale si ripropone la questione secondo cui, nella Sezione n. 1 sono stati assegnati, alla lista n. 2, due voti per schede recanti sbarrato il simbolo della lista n. 2 ma recanti, nel relativo spazio, preferenze (in una per AL LA e in un’altra per AN RD) per candidati della lista n. 1.
9.1.1. Invero, come adeguatamente evidenziato già dal primo giudice, laddove risulti chiaramente espresso il voto per una determinata lista ma nel relativo riquadro sia indicata la preferenza per il candidato consigliere di un'altra lista, deve ritenersi valido il voto espresso per la lista, mentre va annullato quello di preferenza per il consigliere; e ciò in applicazione del principio del favor voti chiaramente evincibile dall'art. 57, comma 7, D.P.R. n. 570/1960, secondo cui “ Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata ”; dunque, vanno annullate le sole preferenze, mentre va fatto salvo il voto di lista, poiché quest’ultimo presenta un maggiore spessore politico nella formazione delle maggioranze consiliari (cfr., Cons. Stato, sez. III, 8 maggio 2020, n. 2911), considerato altresì che nelle elezioni in Comuni fino a 15.000 abitanti, quale è RI, non è consentito il voto disgiunto; né risultano pertinenti i richiami giurisprudenziali operati dagli appellanti in relazione al presente motivo, atteso che, nella specie, pacificamente, il voto di lista risulta chiaramente espresso e con modalità corrette.
9.1.2. Per giunta, la circostanza stessa su cui si fonda il motivo in esame neppure può dirsi chiaramente accertata in causa; invero, dall’analisi del verbale della prima Sezione, se emerge l’avvenuta non attribuzione, per 2 schede, del voto di preferenza espresso (uno per AN RD e l’altro per AL LA, candidati della lista n. 1), risulterebbe invece validamente attribuito il voto di lista a quella contrassegnata dal n.1. E’ ben vero che le dichiarazioni dei rappresentanti di lista SC e LA paiono corroborare la ricostruzione proposta dagli appellanti principali, ma l’accertamento della circostanza di fatto non può dirsi assodato, anche in considerazione della valenza probatoria da riconoscere al verbale di sezione.
9.2. Fondato, nei soli limiti di cui infra , appare invece il motivo di appello principale relativo alla violazione dell’art. 41, comma 2, D.P.R. n. 570/1960, a tenore del quale “ I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l’aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l’uno o l’altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica ”.
Ed infatti, se possono considerarsi legittimamente ammessi al voto assistito, in forza delle infermità che risultano adeguatamente descritte nel Verbale delle operazioni elettorali (profilo, quest’ultimo, che priva di capacità invalidante la mancata allegazione al Verbale stesso dei certificati medici) gli elettori affetti da “ deficit arti superiori ”, “ limitazione arti superiori ”, “ deficit funzionale ” e “ deficit funzionale arto superiore dx ” (invero, in mancanza di dirimenti risultanze contrarie, tali descrizioni, considerando anche gli spazi di discrezionalità tecnica da riconoscere al sanitario certificatore delle patologie, appaiono tutte in linea con l’impossibilità di compilare personalmente una scheda elettorale, handicap che fonda il precetto di cui all’art. 41, comma 2, D.P.R. n. 570/1960), non altrettanto può dirsi per il caso del singolo elettore ammesso al voto assistito per “ deficit motorio ”, trattandosi di patologia chiaramente esulante dagli specifici casi previsti nel citato art. 41, comma 2, D.P.R. n. 570/1960; né può ritenersi che il solo deficit “ motorio” possa ex se costituire un “ impedimento di analoga gravità ” rispetto a quelli sopra citati, atteso che la difficoltà di deambulazione (tale è il deficit motorio) non comporta una impossibilità di esprimere autonomamente il voto, come già condivisibilmente affermato da questo Consiglio (cfr., Sez. II, n. 5809/2021), secondo cui solo le patologie aventi la medesima afflittività di quelle espressamente indicate dall’art. 41, secondo comma, d.P.R. n. 570/1960 possono rientrare nella eadem ratio che giustifica il ricorso al voto assistito; mentre, nell’ipotesi di patologie implicanti difficoltà di deambulazione e di stazione eretta, vanno richiamate le previsioni di cui agli artt. 1 e 2 della l. n. 15/1991 (che consentono agli elettori non deambulanti di esercitare il loro diritto di voto presso una sezione elettorale all'uopo approntata dal comune perché priva di barriere architettoniche, come risulta essere quella di specie). Per un voto, dunque, sussiste l’invalidità eccepita con il presente motivo.
9.3. Parimenti fondata risulta la censura degli appellanti principali rispetto alla dedotta violazione dei commi 3 e 4 dell’art. 41 T.U. 570/1960; invero, rispetto a 4 elettori ammessi al voto assistito nelle due Sezioni, in due casi ha esercitato la funzione di accompagnatore VA LL nella Sezione n. 2 e in due casi ET De CA nella Sezione n. 1 (cfr. verbali delle operazioni elettorali anche per le generalità esatte degli assistiti). Evidente è dunque la violazione dell’espressa previsione di legge (comma 3 della norma citata), secondo cui “ nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito”, come pure del comma 4, secondo cui : “I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta ”. Per i 4 voti in questione, dunque, sussiste la causa di invalidità in parola.
9.3.1. Né può accogliersi l’eccezione difensiva, sollevata dagli appellati, secondo i quali tale motivo di appello sarebbe nuovo e inammissibile (atteso che in primo grado gli allora ricorrenti avevano censurato detti aspetti fattuali con solo riferimento alla pretesa violazione della segretezza del voto degli assistiti, escludendo addirittura l’esistenza di espliciti divieti normativi in merito). Invero, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa e di legittimità, non costituisce domanda nuova in appello la mera prospettazione, in sede di gravame, di una diversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti già dedotti in primo grado, considerando che il giudice d'appello ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo (requisiti, questi ultimi, che nella specie appaiono rispettati).
9.4. Non può, invece, accogliersi, l’ultimo motivo di appello principale, costituente peraltro una generica (e dunque inammissibile) riproposizione del conforme motivo di ricorso al T.a.r..
Invero, il primo giudice ha adeguatamente spiegato che, fermo il principio di strumentalità delle forme rispetto alla prioritaria esigenza di rispetto della volontà dell’elettore e dell’attribuzione del voto (sicchè la violazione delle regole formali della disciplina di settore -tra cui i vizi nella compilazione dei verbali delle sezioni elettorali- “diviene significativa solo ove si dimostri una sostanziale inattendibilità del risultato finale”, cfr., Consiglio di Stato, Sez. II, 24 giugno 2024, n. 5557), il numero degli elettori è correttamente indicato (pag. 7 del Verbale della Sezione elettorale n. 1) in 938 (cioè 926, più 12 elettori della lista elettorale aggiunta dei cittadini U.E.), numero coincidente con quello delle schede autenticate, mentre appare costituire frutto di mero errore materiale l’indicazione, alle pagine 27 e 50 del Verbale, del complessivo numero degli elettori, pari appunto a 938, nel riquadro relativo ai votanti, che sono invece stati indubbiamente 264, atteso che quest’ultima cifra costituisce la somma di 258 voti validi, 1 scheda bianca, 4 schede nulle e 1 scheda contestata e non assegnata, con il residuo di 674 schede non utilizzate, quale differenza tra 938 e 264. Dati che, come accennato, l’appello principale non contrasta efficacemente.
9.5. In definitiva, l’appello principale appare meritevole di accoglimento limitatamente alla attribuzione di cinque voti; ma ciò è sufficiente, dato il minimo scarto tra le due liste contrapposte (che, all’esito dello scrutinio, si sono distanziate solo per 1 voto), a superare la prova di resistenza e, potenzialmente, a invalidare l’esito elettorale. Risulta quindi necessario, a questo punto scrutinare i motivi del ricorso incidentale di primo grado assorbiti (e non già dichiarati improcedibili) dal T.a.r. e qui tempestivamente riproposti il 27 novembre 2024 (ricorso in appello del 12.11.2024) con memoria.
10. Passando quindi alla disamina di tale ulteriore gravame (certamente ammissibile: arg, ex Cons. giust. amm. Sicilia., 13/02/2012, n.161) , giova ricordare che lo stesso si incentra su due ordini di questioni: con il primo, si lamenta che, all’esito dello scrutinio, alla lista n. 2 (guidata dal candidato a sindaco AR SP, proclamato vincitore) è stata omessa l’attribuzione di n. 4 voti (contenuti in schede erroneamente dichiarate nulle o non attribuite), con conseguente necessità di correggere la cifra elettorale della detta lista da 303 a 307; con il secondo, si sostiene che, alla lista n. 1 (guidata dal candidato a sindaco FA VE) sarebbero stati attribuiti illegittimamente n. 16 voti, che invece avrebbero dovuto essere annullati, con necessità di ridurre la cifra elettorale della lista n. 1 da 302 a soli 286.
10.1. A sostegno delle censure proposte dai ricorrenti incidentali, dal punto di vista della dimostrazione del fatto, sono poste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dai due rappresentanti di lista delle due sezioni elettorali del Comune di RI (Pasquale FF e LA FF) che, in quanto non specificamente né adeguatamente contrastate da parte degli appellanti principali, possono ritenersi come pacificamente descrittive del dato materiale.
10.2. Quanto al contenuto delle censure in parola, con il primo ordine di questioni si censura la declaratoria di nullità (o comunque la mancata attribuzione in favore della lista n. 2 “ CA RI ”), nella sezione n. 1, di 4 schede. In particolare:
-1 scheda, recante un doppio crocesegno (“XX”) nel riquadro della lista “ CA RI ” che, dopo contestazione, non è stata attribuita ad alcuna lista;
-1 scheda, recante un crocesegno (“X”) nel riquadro della lista “ CA RI ”, unitamente ad un altro piccolo segnetto, simile ad un asterisco e ad una scritta non bene identificata, è stata dichiarata nulla;
-1 scheda, recante un crocesegno (“X”) nel riquadro della lista “ CA RI ” e l’indicazione della preferenza “AN RD”, candidato della lista “ Un’altra idea per RI ”, è stata dichiarata nulla;
-1 scheda, recante un crocesegno (“X”) nel riquadro della lista “ CA RI ” e l’indicazione della preferenza “AL LA”, candidato della lista “ Un’altra idea per RI ”, è stata dichiarata nulla.
10.2.1. Ebbene, per le medesime considerazioni di cui al superiore punto 9.1.1., in presenza di schede recanti un chiaro voto della lista “ CA RI ”, a questa devono attribuirsi i relativi voti, mentre vanno annullate le preferenze per i candidati di lista contrapposta; dunque, rispetto alle 4 schede predette, 2 voti in più vanno riconosciuti alla lista già vincitrice “ CA RI ”; né gli appellanti principali hanno in questa sede adeguatamente contrastato il detto profilo, mentre le contestazioni al riguardo formulate in primo grado non risultano convincenti, in quanto prive di adeguata specificità e supporto probatorio.
10.2.2. Infondata, invece, appare la censura del ricorso incidentale relativa alle 2 restanti schede predette, dal momento che le stesse, per come descritte, oggettivamente presentano segni aggiuntivi che ben possono aver legittimato, in sede di scrutinio, l’individuazione di segni di riconoscimento.
10.3. Quanto al contenuto del secondo ordine di censure incidentali, le stesse attengono alle decisioni assunte dalla Sezione n. 2 a proposito della attribuzione di 16 schede alla lista n. 1 “ Un’altra idea per RI ” mentre, invece, le stesse avrebbero dovuto essere dichiarate nulle.
In particolare:
-1 scheda, attribuita alla lista “ Un’altra idea per RI ”, che recava il crocesegno (“X”) nel riquadro della lista “ Un’altra idea per RI ” e la scritta “ GE VE ” nel riquadro della lista “ CA RI ”;
-9 schede, attribuite alla lista “ Un’altra idea per RI ”, che recavano indicazione di preferenza per il candidato “IM LA CC” scritta con l’intervallo grafico di trattini: “C – NI – UC;
-3 schede, attribuite alla lista “ Un’altra idea per RI ”, che recavano indicazione di preferenza per il candidato “AN PE ER” scritta con l’utilizzo del nome puntato: “F.G. BERUC;
-3 schede, attribuite alla lista “ Un’altra idea per RI ”, che recavano indicazione di preferenza per il candidato “AN RD” scritta con l’utilizzo del nome puntato: “F. NARDI”.
10.3.1. Ebbene, fermo restando che la descrizione del dato materiale posto a base di dette censure non ha mai formato oggetto di specifica contestazione, in punto di fatto, da parte degli odierni appellanti principali, deve ritenersi, per il primo caso, che l’apposizione del nome “GE” accanto al cognome “VE”, oltre a formare le generalità di un soggetto che non risulta partecipante alla competizione elettorale (cfr. manifesto elettorale), costituisce pure un evidentemente segno di riconoscimento di una scheda in cui risulta barrata la lista n. 1 (con candidato sindaco FA VE) ma reca pure tale dicitura nel riquadro della lista contrapposta (la n.2, “ CA RI ”).
Inoltre, quanto ai nove ulteriori casi di segno di riconoscimento, la peculiare circostanza secondo cui ben 9 elettori decidano, quale modalità grafica di scrittura, di interporre analoghi segni di separazione (trattini, “ – ”) tra i prenomi ed il cognome di un solo candidato (IM LA CC), integra elemento idoneo a costituire tratto grafico capace di rendere riconoscibile la scheda, e dunque controllabile il voto; e, in favore di tale conclusione, converge anche il fatto che tale peculiare modalità di separazione delle generalità del candidato al Consiglio comunale abbia riguardato uno solo di essi, per oltre un terzo dei voti allo stesso attribuiti da parte di una base di votanti particolarmente ristretta.
10.3.2. Non altrettanto può dirsi per gli ulteriori due casi dedotti di presunti segni di riconoscimento, atteso che questi non paiono essere integrati dalla mera presenza di un segno di interpunzione (“.”) dopo l’iniziale del nominativo (“F.G. BERUC e “F. NARDI”), in soli 3 casi per ciascun candidato, costituenti minima parte dei voti dagli stessi riportati.
10.3.3. Dunque, alla lista “Un’altra idea per RI” vanno sottratti 10 voti.
11. In definitiva, atteso il parziale accoglimento del ricorso principale, con conseguente declaratoria di nullità di cinque voti di cui si ignora l’attribuzione, l’esito elettorale proclamato dall’Adunanza dei Presidenti di Sezione risulta invalidato, e a tanto conseguirebbe la necessità di rinnovare il procedimento elettorale.
11.1. Tuttavia, per effetto del parziale accoglimento, anche, del ricorso incidentale, quest’ultima evenienza risulta esclusa, attesa la necessità di attribuire due voti in più alla lista n. 2 guidata dal candidato a sindaco AR SP e di togliere 10 voti alla lista n. 1 guidata dal candidato a sindaco FA VE.
E quindi, anche a voler sottrarre tutti i 5 voti invalidi (di cui all’appello principale) alla lista n. 2 risultata vincitrice con 303 voti (riducendone quindi la cifra elettorale a 298 voti), alla stessa vanno comunque attribuiti i 2 voti in più di cui al primo motivo del ricorso incidentale di primo grado assorbito e riproposto (arrivando così a 300 voti); mentre, alla lista n. 1, che all’esito dello scrutinio elettorale ha riportato 302 voti, debbono essere sottratti, quanto meno, i 10 voti di cui al ricorso incidentale di primo grado assorbito e riproposto appena esaminato, con riduzione della cifra elettorale a 292 voti.
12. In definitiva, per effetto del parziale accoglimento tanto dell’appello principale quanto del ricorso incidentale di primo grado assorbito e riproposto, l’impugnata sentenza del T.a.r. va riformata, al pari del risultato numerico delle votazioni, ma l’esito elettorale proclamato dall’Adunanza dei presidenti di Sezione deve essere confermato.
13. Quanto alle spese dei due gradi di giudizio, ricorrono evidenti ragioni per disporne l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie parzialmente l’appello principale; accoglie in parte anche l’appello incidentale di primo grado assorbito e riproposto e, per l’effetto, conferma l’esito elettorale con rideterminazione dei voti di lista nei termini di cui in motivazione.
Spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
AN Guarracino, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Filippini | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO