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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/06/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 515 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. SCIFO ANTONINA, giusta Parte_1 procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. CAMARDA MARCELLA, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo Con ricorso del 23.2.2024 , falegname, conveniva l' innanzi al Parte_1 CP_1
Tribunale di Agrigento esponendo di aver subito in data 21.11.2022 un infortunio sul lavoro riportando una “lesione subtotale del tendine del sovraspinato e la lesione parziale del tendine sottoscapolare spalla dx, a notevole incidenza funzionale”.
Veniva istruita la pratica infortunistica presso l' (prot. 518544302), che, con CP_1 provvedimento dell'1.3.2023, definiva il procedimento non riconoscendo alcuna menomazione all'integrità psico-fisica.
Insistendo, per il riconoscimento di una percentuale di inabilità pari all'8%, avverso il relativo provvedimento veniva proposta opposizione, a seguito della quale l' - CP_2 con provvedimento del 21.4.2023- confermava la propria posizione.
Ritenendo erronea la valutazione dell' , il ricorrente adiva il Tribunale chiedendo CP_2 di: “- accertare e dichiarare che il ricorrente in data 21/11/2022 subiva un infortunio lavorativo;
- accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio,
1 presenta un grado di inabilità pari al 8%, o una percentuale maggiore o minore di 6% che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; - per l'effetto condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, alla corresponsione dei ratei di rendita di inabilità permanente o in subordine con liquidazione in capitale nella misura;
- accertare e dichiarare in ogni caso il cumulo della percentuale di inabilità accertata in corso di causa, anche inferiore al 6%, e derivante dall'infortunio de quo con le preesistenze di cui è titolare il ricorrente (caso n. 518543029 del 26.05.22 – caso n. 514442013 del
30.06.17 e altri), ex art.80 d.p.r. 30.06.65 n.1124”.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, istruita mediante CTU, veniva decisa con sentenza all'esito di rituale deposito di note ex art 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza del 28.5.2025.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
In mancanza di una definizione normativa dell'infortunio sul lavoro, dalla lettura del T.U. si rileva che: “L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.” L'infortunio sul lavoro va inteso, dunque, come un evento nefasto che provoca un danno all'integrità psico-fisica di un lavoratore, durante il normale svolgimento dell'attività lavorativa.
Segnatamente, la normativa prevede che, nei casi di menomazioni di grado pari o superiore al 6 % ed inferiore al 16 %, l'erogazione del suddetto indennizzo avvenga in capitale, mentre per le menomazioni superiori al 16% l'erogazione sia disposta mediante rendita.
La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. Nel caso di specie, non vi è contestazione sulla verificazione dell'infortunio, nè sulla sua origine professionale, ma il controvertere è sorto in quanto l'Ente ha riconosciuto una percentuale di invalidità inferiore a quella ritenuta corretta dal ricorrente.
A tal fine, nel corso del giudizio è stata espletata la consulenza tecnica.
Il nominato consulente ha spiegato che il ricorrente presenta un'anamnesi fisiologica e patologica caratterizzata da plurime comorbidità, tra cui un pregresso intervento per neoplasia vescicale, diabete mellito in trattamento farmacologico, ipertensione arteriosa, dislipidemia e una condizione degenerativa all'anca in attesa di protesizzazione.
2 Dal punto di vista lavorativo, ha subito nel corso degli anni diversi infortuni riconosciuti dall' : in particolare, nel 2017 una menomazione del 3% per perdita anatomica del CP_1 terzo distale della falange ungueale del secondo dito della mano sinistra, e nel 2009 una ulteriore menomazione del 2% per svettamento dei tessuti molli del terzo e quarto dito della stessa mano. Più di recente, nell'ambito della procedura amministrativa avviata in data 26 maggio
2022 per malattia professionale, l'Istituto ha riconosciuto la presenza di segni degenerativi a carico di entrambe le spalle, con particolare interessamento del tendine sovraspinoso ed ha quantificato un danno complessivo pari al 9%, successivamente aggiornato al 12% in occasione di un nuovo accertamento nell'agosto 2023, con aggravamento funzionale alla spalla destra.
Per quel che concerne il sinistro occorso in data 21.11.22, e da cui origina la presente controversia, si evidenzia che lo stesso ha determinato un trauma contusivo alla spalla e al gomito destro.
A seguito di tale episodio, ha eseguito una Risonanza Magnetica che ha Pt_1 documentato una lesione subtotale del tendine sovraspinoso (più grave rispetto alla degenerazione precedentemente riscontrata), una lesione parziale del sottoscapolare, segni di tenosinovite del capo lungo del bicipite e un'ipertrofia capsulare a livello dell'articolazione acromion-claveare, con riduzione dello spazio subacromiale.
La terapia riabilitativa si è protratta fino alla fine di gennaio 2023, senza tuttavia determinare un pieno recupero funzionale.
All'esame clinico eseguito in sede peritale, è emersa una marcata limitazione dell'articolarità attiva della spalla destra, con atteggiamento antalgico a riposo, ipotrofia muscolare sottospinale e difficoltà nei movimenti di elevazione, abduzione e rotazione. Il deficit è tale da richiedere l'assistenza della coniuge anche per semplici gesti quotidiani come la vestizione, elemento che attesta un'incapacità funzionale di grado non trascurabile.
Sotto il profilo tabellare, il consulente ha richiamato i parametri previsti dal D.M. 12 luglio 2000 e, pur tenendo conto della preesistente menomazione accertata dall' , CP_1 ha individuato nella lesione da infortunio un autonomo danno biologico pari all'8%.
Tale valutazione è stata espressamente fondata sulla presenza di lesioni più gravi rispetto a quelle già riconosciute per la malattia professionale, e in particolare sulla lesione subtotale del sovraspinoso e sulla compromissione della funzionalità scapolo-omerale, aggravata anche da aspetti secondari come la contrattura e il dolore persistente.
All'esito della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio, il CTU ha riconosciuto la sussistenza di postumi riconducibili all'infortunio, attribuendo ad essi una menomazione dell'integrità psico-fisica quantificata nella misura dell'8%.
3 Il punto di maggiore attrito, tuttavia, concerne la corretta applicazione dell'art. 80 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, che impone il cumulo tra postumi preesistenti e nuovi esiti invalidanti in caso di pluralità di eventi lesivi, al fine di determinare il grado complessivo di inabilità e, conseguentemente, il diritto alla rendita.
Il ricorrente aveva già alle spalle due eventi lesivi precedenti: un infortunio nel 2017 e una malattia professionale riconosciuta nel 2022, per i quali l' aveva riconosciuto CP_1 una menomazione pari al 5% e al 7% rispettivamente, per un totale del 12%.
La CTU inizialmente aveva espresso un giudizio non del tutto chiaro sull'applicazione del criterio di cumulo e, a seguito di chiarimenti, ha riformulato la valutazione complessiva del danno, portandolo al 15%, sostenendo che le preesistenze alle spalle ammontavano non al 4% (come inizialmente indicato) ma a un 6%, e che fosse quindi corretto attribuire ulteriori 2 punti percentuali per giungere al 15%.
Nondimeno, tale ricostruzione risulta giuridicamente non condivisibile. Il CTU, nella parte in cui fa riferimento al riconoscimento da parte dell' del 7% per CP_1 problematiche bilaterali delle spalle, mostra di avere confuso il titolo giuridico dell'evento lesivo. Il 7% riconosciuto dall' non si riferisce infatti all'infortunio CP_1 del 2022 (che è oggetto del presente giudizio), bensì alla domanda amministrativa per malattia professionale presentata in precedenza, e che non risulta oggetto di impugnazione nel presente procedimento.
Tale confusione ha determinato una indebita sovrapposizione tra i postumi riconducibili all'infortunio e quelli derivanti dalla patologia professionale, con conseguente distorsione del criterio di cumulo previsto dall'art. 80.
Ciò che si imponeva, invece, era una valutazione autonoma e distinta dei postumi invalidanti derivanti esclusivamente dall'infortunio denunciato il 21 novembre 2022, cui doveva essere sommata la preesistente menomazione del 12% già definitivamente riconosciuta per gli eventi anteriori (5% e 7%). Né può assumere rilevanza l'asserita sovrapposizione di organi interessati (nella fattispecie le spalle), posto che, come noto, un medesimo distretto corporeo può essere oggetto di lesioni diverse in occasione di eventi differenti (malattia e infortunio), con esiti anch'essi differenti e separabili. L'assunto per cui una malattia professionale e un infortunio possano concorrere a determinare lesioni sovrapposte non implica che gli effetti debbano essere compensati, se non in ipotesi di identità eziologica, che qui non ricorre.
Alla luce di quanto sopra, la posizione del ricorrente appare fondata, avendo il CTU accertato in modo esplicito che gli esiti dell'infortunio giustificano autonomamente una menomazione dell'8%, da cumularsi con la preesistenza del 12% derivante da due eventi precedenti.
4 Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con spese di CTU in capo ad . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e riconosce l'invalidità permanente derivante dall'infortunio occorso in data 21.11.2022 nella misura dell'8%; dispone che detta percentuale sia cumulata con la preesistenza riconosciuta pari al 12%, ai sensi dell'art. 80 del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124; condanna a corrispondere quanto dovuto a titolo di indennizzo o rendita, oltre CP_1 interessi;
condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.312,00, oltre spese, CP_1
IVA e CPA, da distrarsi
Spese di CTU a carico di come da separato decreto. CP_1
Così deciso in Agrigento, 2.6.25
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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