CA
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/03/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati: Dott. Guido ROSA Presidente est.
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere All'esito dell'udienza del 13/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 791 del Ruolo
Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di delega a margine del Parte_1 ricorso di prime cure, dall'avv. Antonio Natalizia ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Isola del Liri (FR) via Lungoliri Pirandello n. 5
Appellante E
, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Gianna Fiore in virtù di procura generale alle liti del
22/03/2024, con atto a rogito notaio, Dr. di Roma, con questa Persona_1 elettivamente domiciliato a Roma, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto in Via Cesare Beccaria n. 29. Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n.32, depositata il 27/2/2024
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado ha adito il Tribunale di Parte_1
Cassino per sentir dichiarare illegittima la rideterminazione della propria prestazione previdenziale di invalidità per l'anno 2019, che aveva comportato trattenute sul trattamento goduto per un totale di € 3.713,58, con richiesta di condanna dell' alla restituzione. CP_1
In fatto ha allegato di aver ricevuto il riconoscimento dell'invalidità civile al
100% con la sentenza n.441 del 9/7/2018 Trib.Cassino, con il conseguente diritto al corrispondente trattamento previdenziale a decorrere dall'anno 2015; che l'INPS, aveva provveduto a versargli gli arretrati nel 2019. Poiché l'intera somma corrisposta in un'unica soluzione aveva fatto lievitare il reddito annuale, lamentava l'appellante che, con provvedimento del 30/1/2020, l'INPs aveva illegittimamente disposto il recupero della somma sopra detta, mediante trattenuta sul trattamento a ricevere, per 24 mesi.
Secondo il la trattenuta doveva ritenersi illegittima (S.C. a SS.UU. n. Pt_1
12796/2005) perché gli arretrati dovevano essere considerati incidenti sul reddito non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza, mentre invece l'INPS aveva rideterminato il trattamento secondo il principio di cassa e non di competenza. L'Inps, costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso. Secondo l' il CP_1 ricorrente, nell'anno 2019, aveva maturato anche il diritto alla pensione ai superstiti (certificato n. SO/20050248), con decorrenza 11/2015, mentre a titolo di arretrati della pensione di invalidità gli erano stati erogati lordi
€.21.024,92. La circ. INPS n.86/2000 aveva disposto che, ai fini della determinazione dei limiti reddituali, bisognasse por mente a tutti i redditi assoggettabili ad IRPEF, compresi gli arretrati soggetti a tassazione separata.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha respinto il ricorso con compensazione delle spese.
Con il gravame il ha censurato la decisione chiedendone la rifroma Pt_1 così concludendo: Piaccia all'On.le Corte d'appello, contrariis reiectis, in riforma della decisione gravata, ritenuto illegittimo il criterio di cassa applicato dall'INPS (anno 2019) per rideterminare la prestazione pensionistica cat. INVCIV n. 07033428, trattandosi di arretrati percepiti a seguito delle decisioni giudiziali emesse dal Tribunale di Cassino di cui in narrativa: - Dichiarare illegittimo il provvedimento INPS comunicato a mezzo nota del 30.01.2020 per i motivi spiegati;
- Condannare l'INPS a rimborsare all'appellante la somma di €.3.713,58 indebitamente trattenuta da maggio 2020 a maggio 2022
(24 ratei) sulle pensioni in godimento;
- Condannare l'Inps al pagamento degli interessi e rivalutazione come per legge ed al pagamento delle spese del doppio grado da distrarsi. Si è costituito l'INPS resistendo all'appello chiedendone il rigetto. All'udienza odierna la causa è stata decisa. L'appello è fondato e dev'essere accolto. L'appellante ripropone, poi, nel grado le difese svolte nel libello introduttivo circa l'erroneità dell'utilizzo da parte dell'ente del criterio di “cassa” invece di quello di “competenza”, anno per anno, nel valutare gli arretrati corrisposti.
La tesi è fondata e va accolta. Infatti secondo l'autorevole insegnamento della
Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite: “Salvo che non sia espressamente escluso da specifiche norme di legge, in ogni caso in cui l'erogazione dei benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito, ai fini della determinazione di tale limite, devono essere considerati anche gli arretrati, nelle quote maturate per ciascun anno di competenza e non nel loro importo complessivo, poichè nei suddetti benefici assumono rilievo il grado di bisogno della persona protetta, garantito dall'art. 38 Cost., e la sua capacità contributiva, valevole in generale ai sensi dell'art. 53 Cost., con la conseguenza che al beneficiario può essere chiesto di concorrere alla spesa in presenza di un incremento di reddito che possa essere assunto ad indice sicuro di superamento stabile dei previsti limiti, il che non sarebbe assicurato dal cosiddetto criterio di "cassa” (Sez. U, sentenza n. 12796 del 15/06/2005).
In motivazione si legge: “Dal nutrito dibattito sviluppatosi tra dottrina e giurisprudenza, intorno al sistema costituzionale di sicurezza sociale, può dirsi che le due componenti della previdenza e dell'assistenza pubblica, presenti nell'art. 38 Cost., pur differenziandosi quanto a rispettivi ambiti soggettivi di applicazione, ed ai rispettivi sistemi di finanziamento (prevalentemente mutualistico la prima, e più decisamente fiscale la seconda), hanno in comune l'obiettivo - costituzionalmente perseguito dalla Costituzione - di liberare dal bisogno ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto de mezzi necessari per vivere, assicurando, in particolare, ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, nonché di disoccupazione involontaria. Si tratta di un obiettivo che richiede necessariamente il ricorso a strumenti di solidarietà - generale o categoriale - comparabili, per più versi, a quelli tipici della fiscalità, nei quali assumono un rilievo centrale, da una parte, la capacità contributiva di ciascuno dei soggetti obbligati, e dall'altra il grado di bisogno della persona protetta. Questo rilievo, del tutto generale, consente di comprendere la ragione per la quale in situazioni particolari allo stesso soggetto beneficiario della prestazione può essere chiesto di concorrere alla spesa previdenziale o assistenziale, allorché, per effetto di un incremento del proprio reddito abbia acquisito egli stesso una maggiore capacità contributiva. Ed è quanto avviene allorché - in una logica ispirata al principio dettato dall'art. 53 Cost -la legge stabilisce limitazioni di varia misura alla erogazione di questa o quella prestazione previdenziale o assistenziale, in presenza del superamento dei limiti di reddito in capo al beneficiario. In questi termini, il riferimento alla capacità contributiva, connesso con le possibili conseguenze sulla erogazione dei benefici nei confronti dello stesso assicurato, rende del tutto insoddisfacente il ricorso al criterio di "cassa" il quale, attribuendo valore decisivo ad un evento (nel nostro caso, la percezione, in ritardo, di arretrati maturati in tempi diversi) del tutto casuale, oltre che dipendente dall'inadempimento dell'obbligato, e per sua natura non destinato a riprodursi nel tempo successivo, non può essere assunto ad indice sicuro di superamento stabile dei previsti limiti di reddito. Nè va trascurato l'inconveniente derivante dall'assumere nel reddito dell'anno preso in esame,
l'intero importo degli arretrati riferito a crediti maturati negli anni trascorsi, allorché negli anni successivi - come verosimilmente può verificarsi di frequente - l'incremento del reddito non superi più il limite previsto: in tal caso, non essendo previsti meccanismi automatici di sblocco dell'erogazione della prestazione revocata, sarà onere dell'assicurato di attivarsi in tale direzione. Per altro verso, il criterio di cassa, potrebbe avere effetti distorsivi - contrari all'equità contributiva ed alla parità di trattamento - per il contribuente che dopo aver maturato consistenti incrementi di reddito non ne subisce gli effetti per una ragione meramente casuale. Del resto situazioni del genere non sfuggono all'attenzione del legislatore nel più ampio ed organico sistema tributario, nel quale opera - come noto - il meccanismo della tassazione separata per gli
"emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti, percepiti dai prestatori di lavoro dipendente..." (artt. 12, lett. d, e 13 del d.P.R. 29.9.1973, n. 597).
Chiamata a decidere se contrastassero con gli artt. 3 e 53 della Costituzione le norme appena citate, nella parte in cui non prevedevano la esclusione della tassazione separata dei redditi costituiti da emolumenti arretrati per lavoro dipendente quando tali redditi cumulati con gli altri percepiti dal contribuente nei singoli anni di riferimento non superassero il minimo imponibile, la stessa
Corte costituzionale (il giudice a quo aveva prospettato il dubbio che tali disposizioni violassero i principi di uguaglianza e di proporzionalità tra l'imposizione tributaria e la capacità contributiva, determinando arbitrarie discriminazioni tra obbligati fiscali che si trovano nelle stesse condizioni) riconobbe che quella lacuna generava una discriminazione priva di giustificazione tra chi percepisce gli stessi emolumenti a titolo di pensione, a seconda che essi vengano corrisposti subito o negli anni successivi sotto forma di arretrati, e violava altresì il principio della corrispondenza tra capacità contributiva ed onere fiscale (sent. 16.4.1985, n. 104). Secondo il Giudice delle leggi, quest'ultimo principio impone al legislatore di commisurare il carico tributario in modo uniforme nei confronti dei vari soggetti, allorché sia dato riscontrare per essi una identità della situazione di fatto presa in considerazione dalla legge ai fini dell'imposizione del tributo (v. pure sent. n. 92 del 1963). E non v'è dubbio che nel caso in esame identica è la situazione del pensionato che riceve gli emolumenti dovutigli anno per anno e di chi invece li percepisce in modo cumulato sotto forma di arretrati negli anni successivi. Nell'uno e nell'altro caso intatti la capacità contributiva dei due soggetti è perfettamente equivalente, sicché è priva di ogni giustificazione la eventuale maggiore onerosità del tributo dovuto in relazione agli stessi redditi da chi li abbia percepiti in ritardo. Dalle considerazioni fin qui esposte si ritiene che il contrasto rimesso all'esame di queste SSUU debba essere superato 5 stabilendo che in ogni caso in cui l'erogazione dei benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito, per la determinazione di tale limite devono essere considerati anche gli arretrati - purché non esclusi del tutto da specifiche norme di legge (ad es. l'art. 3, c. 6 della legge 8.8.1995, n. 335 relativa all'assegno sociale) - non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza”. Dall'applicazione del suddetto principio di diritto alla fattispecie che qui occupa emerge che l'INPS aveva computato del tutto illegittimamente ai fini della verifica del superamento del limite reddituale per l'anno 2019 gli arretrati versati a favore dell'appellante a seguito della sentenza del Tribunale di Cassino.
Ne consegue che deve essere annullato il provvedimento dell'INPS comunicato a mezzo nota del 30.01.2020 e condannato l'INPS a rimborsare all'appellante la somma di €.3.713,58 indebitamente trattenuta da maggio 2020 a maggio
2022 (24 ratei) sulle pensioni in godimento oltre interessi e rivalutazione.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato ex art. 91 c.p.c.
P. Q. M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento dell'INPS comunicato a mezzo della nota del
30.01.2020 all'appellante e condanna l'INPS a rimborsare all'appellante la somma di € 3.713,58 relativa al periodo maggio 2020 a maggio 2022 oltre interessi e rivalutazione. Condanna l'INPS alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio a favore dell'appellante, liquidate in € 2.800,00 per ciascun grado, oltre spese generali, CPA e IVA, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Roma, 13 marzo 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati: Dott. Guido ROSA Presidente est.
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere All'esito dell'udienza del 13/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 791 del Ruolo
Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di delega a margine del Parte_1 ricorso di prime cure, dall'avv. Antonio Natalizia ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Isola del Liri (FR) via Lungoliri Pirandello n. 5
Appellante E
, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Gianna Fiore in virtù di procura generale alle liti del
22/03/2024, con atto a rogito notaio, Dr. di Roma, con questa Persona_1 elettivamente domiciliato a Roma, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto in Via Cesare Beccaria n. 29. Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n.32, depositata il 27/2/2024
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado ha adito il Tribunale di Parte_1
Cassino per sentir dichiarare illegittima la rideterminazione della propria prestazione previdenziale di invalidità per l'anno 2019, che aveva comportato trattenute sul trattamento goduto per un totale di € 3.713,58, con richiesta di condanna dell' alla restituzione. CP_1
In fatto ha allegato di aver ricevuto il riconoscimento dell'invalidità civile al
100% con la sentenza n.441 del 9/7/2018 Trib.Cassino, con il conseguente diritto al corrispondente trattamento previdenziale a decorrere dall'anno 2015; che l'INPS, aveva provveduto a versargli gli arretrati nel 2019. Poiché l'intera somma corrisposta in un'unica soluzione aveva fatto lievitare il reddito annuale, lamentava l'appellante che, con provvedimento del 30/1/2020, l'INPs aveva illegittimamente disposto il recupero della somma sopra detta, mediante trattenuta sul trattamento a ricevere, per 24 mesi.
Secondo il la trattenuta doveva ritenersi illegittima (S.C. a SS.UU. n. Pt_1
12796/2005) perché gli arretrati dovevano essere considerati incidenti sul reddito non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza, mentre invece l'INPS aveva rideterminato il trattamento secondo il principio di cassa e non di competenza. L'Inps, costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso. Secondo l' il CP_1 ricorrente, nell'anno 2019, aveva maturato anche il diritto alla pensione ai superstiti (certificato n. SO/20050248), con decorrenza 11/2015, mentre a titolo di arretrati della pensione di invalidità gli erano stati erogati lordi
€.21.024,92. La circ. INPS n.86/2000 aveva disposto che, ai fini della determinazione dei limiti reddituali, bisognasse por mente a tutti i redditi assoggettabili ad IRPEF, compresi gli arretrati soggetti a tassazione separata.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha respinto il ricorso con compensazione delle spese.
Con il gravame il ha censurato la decisione chiedendone la rifroma Pt_1 così concludendo: Piaccia all'On.le Corte d'appello, contrariis reiectis, in riforma della decisione gravata, ritenuto illegittimo il criterio di cassa applicato dall'INPS (anno 2019) per rideterminare la prestazione pensionistica cat. INVCIV n. 07033428, trattandosi di arretrati percepiti a seguito delle decisioni giudiziali emesse dal Tribunale di Cassino di cui in narrativa: - Dichiarare illegittimo il provvedimento INPS comunicato a mezzo nota del 30.01.2020 per i motivi spiegati;
- Condannare l'INPS a rimborsare all'appellante la somma di €.3.713,58 indebitamente trattenuta da maggio 2020 a maggio 2022
(24 ratei) sulle pensioni in godimento;
- Condannare l'Inps al pagamento degli interessi e rivalutazione come per legge ed al pagamento delle spese del doppio grado da distrarsi. Si è costituito l'INPS resistendo all'appello chiedendone il rigetto. All'udienza odierna la causa è stata decisa. L'appello è fondato e dev'essere accolto. L'appellante ripropone, poi, nel grado le difese svolte nel libello introduttivo circa l'erroneità dell'utilizzo da parte dell'ente del criterio di “cassa” invece di quello di “competenza”, anno per anno, nel valutare gli arretrati corrisposti.
La tesi è fondata e va accolta. Infatti secondo l'autorevole insegnamento della
Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite: “Salvo che non sia espressamente escluso da specifiche norme di legge, in ogni caso in cui l'erogazione dei benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito, ai fini della determinazione di tale limite, devono essere considerati anche gli arretrati, nelle quote maturate per ciascun anno di competenza e non nel loro importo complessivo, poichè nei suddetti benefici assumono rilievo il grado di bisogno della persona protetta, garantito dall'art. 38 Cost., e la sua capacità contributiva, valevole in generale ai sensi dell'art. 53 Cost., con la conseguenza che al beneficiario può essere chiesto di concorrere alla spesa in presenza di un incremento di reddito che possa essere assunto ad indice sicuro di superamento stabile dei previsti limiti, il che non sarebbe assicurato dal cosiddetto criterio di "cassa” (Sez. U, sentenza n. 12796 del 15/06/2005).
In motivazione si legge: “Dal nutrito dibattito sviluppatosi tra dottrina e giurisprudenza, intorno al sistema costituzionale di sicurezza sociale, può dirsi che le due componenti della previdenza e dell'assistenza pubblica, presenti nell'art. 38 Cost., pur differenziandosi quanto a rispettivi ambiti soggettivi di applicazione, ed ai rispettivi sistemi di finanziamento (prevalentemente mutualistico la prima, e più decisamente fiscale la seconda), hanno in comune l'obiettivo - costituzionalmente perseguito dalla Costituzione - di liberare dal bisogno ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto de mezzi necessari per vivere, assicurando, in particolare, ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, nonché di disoccupazione involontaria. Si tratta di un obiettivo che richiede necessariamente il ricorso a strumenti di solidarietà - generale o categoriale - comparabili, per più versi, a quelli tipici della fiscalità, nei quali assumono un rilievo centrale, da una parte, la capacità contributiva di ciascuno dei soggetti obbligati, e dall'altra il grado di bisogno della persona protetta. Questo rilievo, del tutto generale, consente di comprendere la ragione per la quale in situazioni particolari allo stesso soggetto beneficiario della prestazione può essere chiesto di concorrere alla spesa previdenziale o assistenziale, allorché, per effetto di un incremento del proprio reddito abbia acquisito egli stesso una maggiore capacità contributiva. Ed è quanto avviene allorché - in una logica ispirata al principio dettato dall'art. 53 Cost -la legge stabilisce limitazioni di varia misura alla erogazione di questa o quella prestazione previdenziale o assistenziale, in presenza del superamento dei limiti di reddito in capo al beneficiario. In questi termini, il riferimento alla capacità contributiva, connesso con le possibili conseguenze sulla erogazione dei benefici nei confronti dello stesso assicurato, rende del tutto insoddisfacente il ricorso al criterio di "cassa" il quale, attribuendo valore decisivo ad un evento (nel nostro caso, la percezione, in ritardo, di arretrati maturati in tempi diversi) del tutto casuale, oltre che dipendente dall'inadempimento dell'obbligato, e per sua natura non destinato a riprodursi nel tempo successivo, non può essere assunto ad indice sicuro di superamento stabile dei previsti limiti di reddito. Nè va trascurato l'inconveniente derivante dall'assumere nel reddito dell'anno preso in esame,
l'intero importo degli arretrati riferito a crediti maturati negli anni trascorsi, allorché negli anni successivi - come verosimilmente può verificarsi di frequente - l'incremento del reddito non superi più il limite previsto: in tal caso, non essendo previsti meccanismi automatici di sblocco dell'erogazione della prestazione revocata, sarà onere dell'assicurato di attivarsi in tale direzione. Per altro verso, il criterio di cassa, potrebbe avere effetti distorsivi - contrari all'equità contributiva ed alla parità di trattamento - per il contribuente che dopo aver maturato consistenti incrementi di reddito non ne subisce gli effetti per una ragione meramente casuale. Del resto situazioni del genere non sfuggono all'attenzione del legislatore nel più ampio ed organico sistema tributario, nel quale opera - come noto - il meccanismo della tassazione separata per gli
"emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti, percepiti dai prestatori di lavoro dipendente..." (artt. 12, lett. d, e 13 del d.P.R. 29.9.1973, n. 597).
Chiamata a decidere se contrastassero con gli artt. 3 e 53 della Costituzione le norme appena citate, nella parte in cui non prevedevano la esclusione della tassazione separata dei redditi costituiti da emolumenti arretrati per lavoro dipendente quando tali redditi cumulati con gli altri percepiti dal contribuente nei singoli anni di riferimento non superassero il minimo imponibile, la stessa
Corte costituzionale (il giudice a quo aveva prospettato il dubbio che tali disposizioni violassero i principi di uguaglianza e di proporzionalità tra l'imposizione tributaria e la capacità contributiva, determinando arbitrarie discriminazioni tra obbligati fiscali che si trovano nelle stesse condizioni) riconobbe che quella lacuna generava una discriminazione priva di giustificazione tra chi percepisce gli stessi emolumenti a titolo di pensione, a seconda che essi vengano corrisposti subito o negli anni successivi sotto forma di arretrati, e violava altresì il principio della corrispondenza tra capacità contributiva ed onere fiscale (sent. 16.4.1985, n. 104). Secondo il Giudice delle leggi, quest'ultimo principio impone al legislatore di commisurare il carico tributario in modo uniforme nei confronti dei vari soggetti, allorché sia dato riscontrare per essi una identità della situazione di fatto presa in considerazione dalla legge ai fini dell'imposizione del tributo (v. pure sent. n. 92 del 1963). E non v'è dubbio che nel caso in esame identica è la situazione del pensionato che riceve gli emolumenti dovutigli anno per anno e di chi invece li percepisce in modo cumulato sotto forma di arretrati negli anni successivi. Nell'uno e nell'altro caso intatti la capacità contributiva dei due soggetti è perfettamente equivalente, sicché è priva di ogni giustificazione la eventuale maggiore onerosità del tributo dovuto in relazione agli stessi redditi da chi li abbia percepiti in ritardo. Dalle considerazioni fin qui esposte si ritiene che il contrasto rimesso all'esame di queste SSUU debba essere superato 5 stabilendo che in ogni caso in cui l'erogazione dei benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito, per la determinazione di tale limite devono essere considerati anche gli arretrati - purché non esclusi del tutto da specifiche norme di legge (ad es. l'art. 3, c. 6 della legge 8.8.1995, n. 335 relativa all'assegno sociale) - non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza”. Dall'applicazione del suddetto principio di diritto alla fattispecie che qui occupa emerge che l'INPS aveva computato del tutto illegittimamente ai fini della verifica del superamento del limite reddituale per l'anno 2019 gli arretrati versati a favore dell'appellante a seguito della sentenza del Tribunale di Cassino.
Ne consegue che deve essere annullato il provvedimento dell'INPS comunicato a mezzo nota del 30.01.2020 e condannato l'INPS a rimborsare all'appellante la somma di €.3.713,58 indebitamente trattenuta da maggio 2020 a maggio
2022 (24 ratei) sulle pensioni in godimento oltre interessi e rivalutazione.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato ex art. 91 c.p.c.
P. Q. M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento dell'INPS comunicato a mezzo della nota del
30.01.2020 all'appellante e condanna l'INPS a rimborsare all'appellante la somma di € 3.713,58 relativa al periodo maggio 2020 a maggio 2022 oltre interessi e rivalutazione. Condanna l'INPS alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio a favore dell'appellante, liquidate in € 2.800,00 per ciascun grado, oltre spese generali, CPA e IVA, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Roma, 13 marzo 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa