Articolo 1 della Legge 3 luglio 1952, n. 960
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14 agosto 1952
Art. 1. Articolo unico.

L'Istituto di studi garibaldini, creato con la legge 27 gennaio 1939, n. 268 , e' soppresso.
I suoi compiti, le sue attivita' e la sua dotazione sono trasferiti all'Istituto per la storia del Risorgimento italiano.

Entrata in vigore il 14 agosto 1952